Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4440/2024 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare della ditta , P.IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Caivano (Na) alla via S. Arcangelo n. 7, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Claudio Caruso, cod. fisc.
[...]
, presso il cui studio sito in Caivano (NA) alla via Marzano n. 33, elettivamente C.F._2
domicilia con numero di fax 0818349319 e indirizzo di posta elettronica certificata così indicato ai sensi e per gli effetti di legge;
Email_1
Appellante
E
unipersonale, C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Nazionale delle
Puglie km. 35,600;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto notificato a , in qualità di titolare della ditta Parte_1 [...]
, la società unipersonale, in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, intimava l'opponente al versamento della somma di € 9.036,94, comprensiva delle spese e delle competenze professionali, per il mancato pagamento di n. 4 titoli
e 28.02.2022.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la società unipersonale, in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, disconoscendo le firme apposte sulle cambiali, per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate: “In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare non sussistenti i presupposti, stante l'inesistenza del titolo esecutivo, per la riscossione della somma di € 9.036,94 (comprensiva delle spese e delle competenze di lite) relativa al mancato pagamento di n. 4 titoli cambiari di €
2.000,00 cadauno aventi scadenza rispettivamente 30.11.2021, 31.12.2021, 31.01.2022 e
28.02.2022; il tutto con vittoria integrale di spese di lite e dei compensi professionali, oltre I.v.a. e
C.p.a., nonchè rimborso forfetario spese generali ex art. 15 t.p., come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese.
Il Giudice adito, sulle precisate conclusioni delle parti, riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 3688/2024, pubblicata in data 05.08.2024, rigettava l'opposizione di , così provvedendo: Parte_1
“- 1) rigetta l'opposizione proposta;
- 2) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;
- 3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore della opposta che liquida nella misura complessiva di euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 09.10.2024,
, il quale insisteva nel disconoscimento della firma sulle cambiali e rilevava che la Parte_1
falsità della sottoscrizione emergerebbe già icto oculi come quella relativa alle cambiali oggetto di diverso giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord al n. di R.G. 10688/2021. Lamentava che, nel caso concreto, il Giudice avrebbe ritenuto di rigettare l'opposizione e condannare sulla scorta Pt_1
di mere congetture e supposizioni di carattere personale, senza far riferimento a dati tecnici e scientifici (come la nomina di una CTU grafologica) che potessero supportare quanto asserito.
Precisava che la , in precedenza, aveva intrattenuto rapporti contrattuali con Controparte_1
l'opposta, tutti già regolarmente saldati e per cui alcuna pendenza ricorrerebbe tra le parti. Pertanto, concludeva nel senso dell'accoglimento dell'originaria opposizione all'esecuzione con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva l'appellata benchè regolarmente evocata in giudizio.
Nessuna parte costituita compariva all'udienza in presenza del 13.02.2025 sicchè la causa veniva rinviata all'udienza immediatamente successiva del 13.03.2025. Con decreto, regolarmente comunicato in data 17.02.2025, la predetta udienza veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc. Con riferimento alla trattazione scritta della udienza precedentemente fissata il
13.03.2025 nessuna nota veniva deposita nel fascicolo telematico e la causa veniva immediatamente riservata in decisione senza termini.
Orbene, in conseguenza della mancata comparizione all'udienza in presenza del 13.02.2025 e del mancato deposito di note scritte ex art 127 ter cpc per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata per il 13.03.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.
Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti appellate costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio