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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37387/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37387/2024
Nel giudizio promosso da
Parte_1
parte attrice opponente contro
CP_1
parte convenuta opposta
Oggi 12 giugno 2025, innanzi alla g.u. Ambra Carla Tombesi, in presenza della m.o.t.
e della funzionaria a.u.p. Renata Della Sala, sono comparsi: Parte_2
Per l'avv. MARRONE LORENA e l'avv. SICHIROLLO MICHELE, Parte_1
unitamente all'avv. Anna SANTORO, collaboratrice dello studio;
Per l'avv. Enrico VILLA in sostituzione dell'avv. VERGINE CP_1
GIROLAMO.
La giudice preso atto dell'assenza delle parti all'udienza al fine di dare corso a tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti e ai documenti prodotti invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. MARRONE per parte attrice opponente precisa le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.
L'avv. VILLA per parte convenuta opposta, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
La giudice ordina quindi la discussione orale della controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 L'avv. MARRONE insiste nell'eccezione di incompetenza per territorio per i motivi dedotti in atti;
richiama la sentenza del Tribunale di Milano 7407/2011 in ordine al fatto che il sindacato sulla competenza del territorio deve essere compiuto tenuto conto della prospettazione dei fatti oggetto della domanda, a prescindere della dimostrazione della loro fondatezza nel merito;
richiama le deduzioni compiute in ordine all'applicazione al mutuo costituente il titolo delle domande proposte da controparte nel presente giudizio della legge svizzera;
evidenzia che in Svizzera non è previsto un rito analogo al ricorso monitorio;
eccepisce quindi la nullità del decreto ingiuntivo siccome emesso da giudice incompetente per territorio in violazione della legge applicabile al contratto;
richiama infine l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo derivante dalla nullità del contratto di mutuo concluso dalle parti in violazione dell'art. 106 TUB;
deduce di aver contestato la misura del credito oggetto della domanda non essendo dovuto alcunchè della sua assistita in ragione della fondatezza delle eccezioni assorbenti sinora dedotte e riassunte e contesta che controparte abbia fornito la prova dei fatti costitutivi del credito vantato, alla quale era tenuta quale parte attrice sostanziale;
richiama le contestazioni inerenti all'autenticità della comunicazione pec prodotta agli atti, della quale ribadisce il disconoscimento insistendo nell'ammissione di prova testimoniale a dimostrazione di tale circostanza;
ritiene infine che le contestazioni sinora sintetizzate consentano di ritenere specificamente contestato il credito oggetto della domanda ed insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi tutti dedotti in atti.
L'avv. VILLA si riporta agli atti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, rappresenta che la convenuta è società di diritto italiano con sede in
Italia e che il mutuo è un contratto reale che quindi si perfeziona con la consegna dell'importo mutuato e deduce quindi manca la prova della fondatezza delle eccezioni attoree;
deduce quindi l'infondatezza e inammissibilità dell'eccezione di difetto giurisdizione e competenza per i motivi già dedotti in atti, ribadisce in ogni caso che non è stato indicato in ogni caso quale sarebbe stato il foro competente, fatto che già di per sé renderebbe inammissibile l'eccezione in senso stretto per come prospettata da parte opponente;
ribadisce che il credito oggetto della domanda monitoria è stato provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione da controparte dei fatti costituivi del pagina 2 di 8 credito;
circa la prova testimoniale richiesta da parte attrice ne ribadisce l'inammissibilità in ragione del fatto che i profili organizzativi interni dell'opponente sono irrilevanti ai fini della decisione, atteso il valore legale attribuito alle comunicazioni eseguite tramite PEC e deduce quindi che la comunicazione prodotta ha pieno valore di riconoscimento di debito;
sulla nullità del mutuo per violazione dell'art. 106 TUB rappresenta che la norma risulta applicabile solo nei casi di attività di impresa esercitata nei confronti del pubblico.
L'avv. MARRONE richiama pag. 2, secondo capoverso, che individua nel Tribunale di
Como il foro competente.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37387/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. MARRONE LORENA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SICHIROLLO MICHELE A., elettivamente domiciliata in CORSO
INDIPENDENZA 24 MILANO presso lo studio dell'avv. SICHIROLLO
- parte attrice opponente -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. VERGINE CP_1 C.F._1
GIROLAMO, elettivamente domiciliata in Via Chiossetto 18 presso lo studio Fornari &
Associati
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis
- In via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento opposto ed accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 10585/2024 emesso dal Tribunale di
Milano nel procedimento avente R.G. n. 8427/2024 e revocare, con ogni altra miglior formula, lo stesso per i motivi, tutti, meglio esposti in parte narrativa del presente atto;
- In via principale: per l'effetto dell'intervenuto difetto di giurisdizione e dell'incompetenza territoriale di cui al punto che precede ovvero per tutti gli ultronei motivi esposti in narrativa dichiarare la nullità dell'opposto decreto e per l'effetto revocare lo stesso.
pagina 4 di 8 - In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suestese domande, previo accertamento dell'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana, si chiede applicarsi la legge straniera regolatrice del rapporto obbligatorio sotteso e per l'effetto, dichiarare la nullità dell'opposto decreto e revocare lo stesso, per tutti i motivi meglio esposti in parte narrativa degli scritti, tutti, difensivi.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni altra domanda proposta da siccome Parte_1
tutte inammissibili ed infondate.
In ogni caso: condannare al pagamento di spese e compensi del giudizio. Parte_1
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 9.10.2024 ha proposto opposizione al Parte_1
decreto n. 10585 pubblicato dal Tribunale di Milano il 29.7.2024 e a lei notificato il
30.7.2024 con il quale le è stato ingiunto di pagare 150.000 euro oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. a a titolo di rimborso del CP_1
debito derivante da contratto di mutuo concluso il 28.4.2022 quando la mutuante ha consegnato tramite bonifico lo stesso importo alla mutuataria (doc. 3) che si è impegnata a restituirlo entro il 31.12.2022.
2. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Parte_1
a. ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Como in ragione del fatto che, essendo il contratto stato concluso in Svizzera ove ha la sede sociale la mutuante ed essendo, quindi, applicabile al contratto la legge svizzera, ai sensi dell'art. 2 della
Convenzione di Lugano del 2007, la competenza territoriale spetta esclusivamente al giudice del luogo del domicilio del convenuto ossia, nel caso di specie, l'ingiunto che ha sede a AG (CO) e ha quindi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
b. ha eccepito che, dall'applicabilità della legge svizzera, deriva che risulti senza titolo l'ingiunzione di pagamento di interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 2, c.c.;
pagina 5 di 8 c. ha infine dedotto che qualora si ritenesse applicabile la legge italiana, il contratto sarebbe nullo ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB, non essendo la mutuante iscritta all'elenco degli intermediari tenuto dall'UIC; chiedendo conseguentemente di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta opposta si è tempestivamente costituita nel CP_1 presente giudizio chiedendo di rigettare l'opposizione, per infondatezza dell'eccezione di incompetenza e della dedotta applicabilità della legge svizzera, essendo stato concluso il mutuo in Italia, più precisamente a Milano, dove Pt_1 ha ricevuto l'importo mutuato (cfr. doc. 3 e doc.ne integrativa prodotta in sede
[...]
monitoria) ed essendo inammissibile l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente per mancata contestazione di tutti i fori alternativi, deducendo per il resto di aver pienamente provato il credito oggetto del decreto opposto, non avendo l'opponente contestato i fatti costitutivi di tale credito in sede di opposizione.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, ritenutosuperfluo assumere la testimonianza richiesta da parte opponente siccome su circostanza di fatto genericamente articolata e, in ogni caso, irrilevante ai fini della decisione.
5. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
6. Con riguardo all'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Milano, la documentale infondatezza dell'eccezione proposta costituisce ragione più liquida di decisione.
Parte opponente ha allegato a fondamento dell'eccezione che il contratto di mutuo sarebbe stato concluso tra le parti in Svizzera ove ha sede la mutuante.
La fondatezza dell'allegazione attorea risulta tuttavia smentita dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, oltre che in contrasto con le allegazioni poste a fondamento della domanda sostanziale oggetto del presente giudizio.
L'opposta ha infatti documentato di aver consegnato l'importo di 150.000 euro mutuato a a Milano ove era domiciliato il conto corrente sul quale la Parte_1
mutuataria ha ricevuto il 28.4.2022 tramite bonifico l'importo mutuato (doc. 3 e doc.ne integrativa depositata in sede monitoria). Essendo il mutuo un contratto reale, ossia che si perfeziona nel momento e nel luogo di consegna dell'importo pagina 6 di 8 mutuato ai sensi dell'art. 1813 c.c., risulta documentato che il contratto di mutuo costituente il titolo delle domande proposte nel presente giudizio si è concluso il
28.4.2022 a Milano e, di conseguenza, questo Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale giudice del luogo ove è stato concluso il contratto di mutuo.
7. Risulta del pari infondata la dedotta applicabilità al contratto di mutuo in corso di esecuzione tra le parti della legge svizzera.
Avendo documentato di aver consegnato a CP_1 Parte_1
150.000 euro il 28.4.2022 ed essendo pacifico – siccome fatto costitutivo della pretesa di parte convenuta opposta, non specificamente contestato da parte opponente - che si è impegnata a restituire tale importo entro il Parte_1
31.12.2022 e non abbia adempiuto a tale obbligazione, risulta pienamente provato che ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo Parte_3 mutuato, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c. da tale data e sino al saldo effettivo.
Inoltre l'assunzione dell'obbligo di restituire l'importo mutuato è confermato dal doc. 9 del fascicolo monitorio, sottoscritto dall'amministratrice di parte opponente che non ha negato che la firma in calce al documento fosse a lei riferibile, disconoscendola, tempestivamente ossia con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., fatto che ha reso ulteriormente superfluo dare corso ad alcun approfondimento istruttorio in ordine alla riferibilità della scrittura privata al soggetto che l'ha sottoscritta.
8. Anche l'eccezione di nullità del mutuo ai sensi dell'art. 106 TUB è risultata documentalmente infondata, non avendo l'attrice opponente allegato né provato che la convenuta eserciti attività di impresa di concessione di finanziamenti, risultando provato nel presente giudizio solo l'opposta ha concluso un mutuo con un'altra impresa, condotta non vietata dalla disposizione di legge richiamata e del resto consentita dagli artt. 1813 ss c.c.
9. L'opposizione si è rivelata quindi integralmente infondata e deve essere rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
pagina 7 di 8 10. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità del carattere documentale all'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale e della concentrazione dell'intera attività processuale da parte dell'opposta in un unico atto e nella partecipazione ad un'unica udienza.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 10585 pubblicato Parte_1
dal Tribunale di Milano il 29.7.2024 in favore di , decreto che CP_1
conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di le spese di Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 12 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37387/2024
Nel giudizio promosso da
Parte_1
parte attrice opponente contro
CP_1
parte convenuta opposta
Oggi 12 giugno 2025, innanzi alla g.u. Ambra Carla Tombesi, in presenza della m.o.t.
e della funzionaria a.u.p. Renata Della Sala, sono comparsi: Parte_2
Per l'avv. MARRONE LORENA e l'avv. SICHIROLLO MICHELE, Parte_1
unitamente all'avv. Anna SANTORO, collaboratrice dello studio;
Per l'avv. Enrico VILLA in sostituzione dell'avv. VERGINE CP_1
GIROLAMO.
La giudice preso atto dell'assenza delle parti all'udienza al fine di dare corso a tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti e ai documenti prodotti invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. MARRONE per parte attrice opponente precisa le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.
L'avv. VILLA per parte convenuta opposta, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
La giudice ordina quindi la discussione orale della controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 1 di 8 L'avv. MARRONE insiste nell'eccezione di incompetenza per territorio per i motivi dedotti in atti;
richiama la sentenza del Tribunale di Milano 7407/2011 in ordine al fatto che il sindacato sulla competenza del territorio deve essere compiuto tenuto conto della prospettazione dei fatti oggetto della domanda, a prescindere della dimostrazione della loro fondatezza nel merito;
richiama le deduzioni compiute in ordine all'applicazione al mutuo costituente il titolo delle domande proposte da controparte nel presente giudizio della legge svizzera;
evidenzia che in Svizzera non è previsto un rito analogo al ricorso monitorio;
eccepisce quindi la nullità del decreto ingiuntivo siccome emesso da giudice incompetente per territorio in violazione della legge applicabile al contratto;
richiama infine l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo derivante dalla nullità del contratto di mutuo concluso dalle parti in violazione dell'art. 106 TUB;
deduce di aver contestato la misura del credito oggetto della domanda non essendo dovuto alcunchè della sua assistita in ragione della fondatezza delle eccezioni assorbenti sinora dedotte e riassunte e contesta che controparte abbia fornito la prova dei fatti costitutivi del credito vantato, alla quale era tenuta quale parte attrice sostanziale;
richiama le contestazioni inerenti all'autenticità della comunicazione pec prodotta agli atti, della quale ribadisce il disconoscimento insistendo nell'ammissione di prova testimoniale a dimostrazione di tale circostanza;
ritiene infine che le contestazioni sinora sintetizzate consentano di ritenere specificamente contestato il credito oggetto della domanda ed insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi tutti dedotti in atti.
L'avv. VILLA si riporta agli atti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti, rappresenta che la convenuta è società di diritto italiano con sede in
Italia e che il mutuo è un contratto reale che quindi si perfeziona con la consegna dell'importo mutuato e deduce quindi manca la prova della fondatezza delle eccezioni attoree;
deduce quindi l'infondatezza e inammissibilità dell'eccezione di difetto giurisdizione e competenza per i motivi già dedotti in atti, ribadisce in ogni caso che non è stato indicato in ogni caso quale sarebbe stato il foro competente, fatto che già di per sé renderebbe inammissibile l'eccezione in senso stretto per come prospettata da parte opponente;
ribadisce che il credito oggetto della domanda monitoria è stato provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione da controparte dei fatti costituivi del pagina 2 di 8 credito;
circa la prova testimoniale richiesta da parte attrice ne ribadisce l'inammissibilità in ragione del fatto che i profili organizzativi interni dell'opponente sono irrilevanti ai fini della decisione, atteso il valore legale attribuito alle comunicazioni eseguite tramite PEC e deduce quindi che la comunicazione prodotta ha pieno valore di riconoscimento di debito;
sulla nullità del mutuo per violazione dell'art. 106 TUB rappresenta che la norma risulta applicabile solo nei casi di attività di impresa esercitata nei confronti del pubblico.
L'avv. MARRONE richiama pag. 2, secondo capoverso, che individua nel Tribunale di
Como il foro competente.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37387/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. MARRONE LORENA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SICHIROLLO MICHELE A., elettivamente domiciliata in CORSO
INDIPENDENZA 24 MILANO presso lo studio dell'avv. SICHIROLLO
- parte attrice opponente -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. VERGINE CP_1 C.F._1
GIROLAMO, elettivamente domiciliata in Via Chiossetto 18 presso lo studio Fornari &
Associati
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis
- In via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento opposto ed accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 10585/2024 emesso dal Tribunale di
Milano nel procedimento avente R.G. n. 8427/2024 e revocare, con ogni altra miglior formula, lo stesso per i motivi, tutti, meglio esposti in parte narrativa del presente atto;
- In via principale: per l'effetto dell'intervenuto difetto di giurisdizione e dell'incompetenza territoriale di cui al punto che precede ovvero per tutti gli ultronei motivi esposti in narrativa dichiarare la nullità dell'opposto decreto e per l'effetto revocare lo stesso.
pagina 4 di 8 - In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suestese domande, previo accertamento dell'inapplicabilità al caso di specie della legge italiana, si chiede applicarsi la legge straniera regolatrice del rapporto obbligatorio sotteso e per l'effetto, dichiarare la nullità dell'opposto decreto e revocare lo stesso, per tutti i motivi meglio esposti in parte narrativa degli scritti, tutti, difensivi.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni altra domanda proposta da siccome Parte_1
tutte inammissibili ed infondate.
In ogni caso: condannare al pagamento di spese e compensi del giudizio. Parte_1
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 9.10.2024 ha proposto opposizione al Parte_1
decreto n. 10585 pubblicato dal Tribunale di Milano il 29.7.2024 e a lei notificato il
30.7.2024 con il quale le è stato ingiunto di pagare 150.000 euro oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. a a titolo di rimborso del CP_1
debito derivante da contratto di mutuo concluso il 28.4.2022 quando la mutuante ha consegnato tramite bonifico lo stesso importo alla mutuataria (doc. 3) che si è impegnata a restituirlo entro il 31.12.2022.
2. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Parte_1
a. ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Como in ragione del fatto che, essendo il contratto stato concluso in Svizzera ove ha la sede sociale la mutuante ed essendo, quindi, applicabile al contratto la legge svizzera, ai sensi dell'art. 2 della
Convenzione di Lugano del 2007, la competenza territoriale spetta esclusivamente al giudice del luogo del domicilio del convenuto ossia, nel caso di specie, l'ingiunto che ha sede a AG (CO) e ha quindi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
b. ha eccepito che, dall'applicabilità della legge svizzera, deriva che risulti senza titolo l'ingiunzione di pagamento di interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 2, c.c.;
pagina 5 di 8 c. ha infine dedotto che qualora si ritenesse applicabile la legge italiana, il contratto sarebbe nullo ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB, non essendo la mutuante iscritta all'elenco degli intermediari tenuto dall'UIC; chiedendo conseguentemente di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta opposta si è tempestivamente costituita nel CP_1 presente giudizio chiedendo di rigettare l'opposizione, per infondatezza dell'eccezione di incompetenza e della dedotta applicabilità della legge svizzera, essendo stato concluso il mutuo in Italia, più precisamente a Milano, dove Pt_1 ha ricevuto l'importo mutuato (cfr. doc. 3 e doc.ne integrativa prodotta in sede
[...]
monitoria) ed essendo inammissibile l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente per mancata contestazione di tutti i fori alternativi, deducendo per il resto di aver pienamente provato il credito oggetto del decreto opposto, non avendo l'opponente contestato i fatti costitutivi di tale credito in sede di opposizione.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, ritenutosuperfluo assumere la testimonianza richiesta da parte opponente siccome su circostanza di fatto genericamente articolata e, in ogni caso, irrilevante ai fini della decisione.
5. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
6. Con riguardo all'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Milano, la documentale infondatezza dell'eccezione proposta costituisce ragione più liquida di decisione.
Parte opponente ha allegato a fondamento dell'eccezione che il contratto di mutuo sarebbe stato concluso tra le parti in Svizzera ove ha sede la mutuante.
La fondatezza dell'allegazione attorea risulta tuttavia smentita dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, oltre che in contrasto con le allegazioni poste a fondamento della domanda sostanziale oggetto del presente giudizio.
L'opposta ha infatti documentato di aver consegnato l'importo di 150.000 euro mutuato a a Milano ove era domiciliato il conto corrente sul quale la Parte_1
mutuataria ha ricevuto il 28.4.2022 tramite bonifico l'importo mutuato (doc. 3 e doc.ne integrativa depositata in sede monitoria). Essendo il mutuo un contratto reale, ossia che si perfeziona nel momento e nel luogo di consegna dell'importo pagina 6 di 8 mutuato ai sensi dell'art. 1813 c.c., risulta documentato che il contratto di mutuo costituente il titolo delle domande proposte nel presente giudizio si è concluso il
28.4.2022 a Milano e, di conseguenza, questo Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale giudice del luogo ove è stato concluso il contratto di mutuo.
7. Risulta del pari infondata la dedotta applicabilità al contratto di mutuo in corso di esecuzione tra le parti della legge svizzera.
Avendo documentato di aver consegnato a CP_1 Parte_1
150.000 euro il 28.4.2022 ed essendo pacifico – siccome fatto costitutivo della pretesa di parte convenuta opposta, non specificamente contestato da parte opponente - che si è impegnata a restituire tale importo entro il Parte_1
31.12.2022 e non abbia adempiuto a tale obbligazione, risulta pienamente provato che ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo Parte_3 mutuato, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 e 2, c.c. da tale data e sino al saldo effettivo.
Inoltre l'assunzione dell'obbligo di restituire l'importo mutuato è confermato dal doc. 9 del fascicolo monitorio, sottoscritto dall'amministratrice di parte opponente che non ha negato che la firma in calce al documento fosse a lei riferibile, disconoscendola, tempestivamente ossia con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., fatto che ha reso ulteriormente superfluo dare corso ad alcun approfondimento istruttorio in ordine alla riferibilità della scrittura privata al soggetto che l'ha sottoscritta.
8. Anche l'eccezione di nullità del mutuo ai sensi dell'art. 106 TUB è risultata documentalmente infondata, non avendo l'attrice opponente allegato né provato che la convenuta eserciti attività di impresa di concessione di finanziamenti, risultando provato nel presente giudizio solo l'opposta ha concluso un mutuo con un'altra impresa, condotta non vietata dalla disposizione di legge richiamata e del resto consentita dagli artt. 1813 ss c.c.
9. L'opposizione si è rivelata quindi integralmente infondata e deve essere rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
pagina 7 di 8 10. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità del carattere documentale all'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale e della concentrazione dell'intera attività processuale da parte dell'opposta in un unico atto e nella partecipazione ad un'unica udienza.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 10585 pubblicato Parte_1
dal Tribunale di Milano il 29.7.2024 in favore di , decreto che CP_1
conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di le spese di Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 12 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 8 di 8