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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/12/2024, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Rg. n. 638/2018
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 11.12.2024 ore 13.53
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano le conclusioni di cui agli atti di causa, anche formulate in via subordinata, e chiedono sentenza.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.26 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 638/2018 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MARIA ELEONORA BIANCO E DAMIANO NIEDDU giusta procura in atti ed elett.te dom.ta nello studio di quest'ultimo in NULVI VIA SASSARI 6
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to nello studio della medesima in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 con sede in Via Episcopio 7 evocava in giudizio la convenuta indicata in Pt_1 epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
715/2018 notificata in data 22/02/2018, con la quale il gestore unico per il servizio idrico della Sardegna ha domandato il pagamento delle fatture ivi dettagliatamente indicate, per un importo complessivo di € 5.757,08.
L'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria, nonchè l'ammontare delle somme pretese ed eccependo, altresì, la prescrizione degli importi ingiunti. Chiedeva pertanto che venissero dichiarate non dovute le somme ingiunte o in subordine dichiarate prescritte.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
Orbene, nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni dell'opponente nessuna prova è stata offerta dal gestore idrico in ordine ai consumi attribuiti all'opponente. Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di appurare che le fatture emesse dalla CP_1
oggetto dell'ingiunzione, si riferiscono ad un misuratore che non è stato possibile accertare se sia o sia stato in passato al servizio della oppure Pt_1
di altra utenza.
Il CTU, nella relazione versata in atti, infatti afferma: “….non è possibile stabilire quando il vecchio impianto sia stato dismesso e collegato al misuratore
17BA443079 attualmente in esercizio;
- non è possibile stabilire se il contatore contestato abbia servito l'intero edificio o porzione dello stesso e quindi diverse attività;…… ……Alla luce di tutte le verifiche eseguite si conclude che le indagini effettuate non hanno dato un esito chiaro;
probabilmente il misuratore presente all'interno dell'immobile era utilizzato sino al 2006, anno in cui l'immobile ha subito una ristrutturazione, oppure la tubazione passava da altra parte.
Per poter dimostrare quanto sopra scritto sarebbe necessario proseguire gli accertamenti con la demolizione di parti maggiori di pavimento e con lavorazioni decisamente invasive, antieconomiche e con il coinvolgimento di beni di proprietà di terzi, senza aver la certezza di ottenere risultati soddisfacenti”.
Per quanto sopra, in assenza di prova che i consumi siano attribuibili alla
Diocesi opponente, accoglie l'opposizione e annulla l'ingiunzione impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 715/2018;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella misura CP_1 di € 2.500,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 11/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 11.12.2024 ore 13.53
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano le conclusioni di cui agli atti di causa, anche formulate in via subordinata, e chiedono sentenza.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.26 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 638/2018 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MARIA ELEONORA BIANCO E DAMIANO NIEDDU giusta procura in atti ed elett.te dom.ta nello studio di quest'ultimo in NULVI VIA SASSARI 6
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to nello studio della medesima in OLBIA VIA ROMA 76
*****************
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 con sede in Via Episcopio 7 evocava in giudizio la convenuta indicata in Pt_1 epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
715/2018 notificata in data 22/02/2018, con la quale il gestore unico per il servizio idrico della Sardegna ha domandato il pagamento delle fatture ivi dettagliatamente indicate, per un importo complessivo di € 5.757,08.
L'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria, nonchè l'ammontare delle somme pretese ed eccependo, altresì, la prescrizione degli importi ingiunti. Chiedeva pertanto che venissero dichiarate non dovute le somme ingiunte o in subordine dichiarate prescritte.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con contestuale lettura del dispositivo ex art. 281 sexies.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
Orbene, nel caso che ci occupa, a fronte delle contestazioni dell'opponente nessuna prova è stata offerta dal gestore idrico in ordine ai consumi attribuiti all'opponente. Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - ha consentito di appurare che le fatture emesse dalla CP_1
oggetto dell'ingiunzione, si riferiscono ad un misuratore che non è stato possibile accertare se sia o sia stato in passato al servizio della oppure Pt_1
di altra utenza.
Il CTU, nella relazione versata in atti, infatti afferma: “….non è possibile stabilire quando il vecchio impianto sia stato dismesso e collegato al misuratore
17BA443079 attualmente in esercizio;
- non è possibile stabilire se il contatore contestato abbia servito l'intero edificio o porzione dello stesso e quindi diverse attività;…… ……Alla luce di tutte le verifiche eseguite si conclude che le indagini effettuate non hanno dato un esito chiaro;
probabilmente il misuratore presente all'interno dell'immobile era utilizzato sino al 2006, anno in cui l'immobile ha subito una ristrutturazione, oppure la tubazione passava da altra parte.
Per poter dimostrare quanto sopra scritto sarebbe necessario proseguire gli accertamenti con la demolizione di parti maggiori di pavimento e con lavorazioni decisamente invasive, antieconomiche e con il coinvolgimento di beni di proprietà di terzi, senza aver la certezza di ottenere risultati soddisfacenti”.
Per quanto sopra, in assenza di prova che i consumi siano attribuibili alla
Diocesi opponente, accoglie l'opposizione e annulla l'ingiunzione impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 715/2018;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella misura CP_1 di € 2.500,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 11/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona