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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, nella persona dei magistrati dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1432/2023 promossa da:
, difeso dall'avv.Guglielmo GUERRA del Foro di Rimini Parte_1
APPELLANTE
Contro difeso dall'avv.Manuela Izzo del Foro di Rimini Controparte_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contumace Controparte_2
contumace Controparte_3
CONCLUSIONI
La difesa attrice ha richiamato le già formulate conclusioni, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. che si dichiara antistatario. Pt_1
La difesa della OM ha richiamato le conclusioni già formulate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e , al fine di sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsogli nella notte tra l'8 e il 9 settembre 2016, quando, appena passata la mezzanotte, mentre in sella al proprio motociclo percorreva la via Torino in comune di Riccione, in prossimità di piazzale Kennedy, “veniva colpito” dal veicolo condotto da
, di proprietà di , che precedendo il ciclomotore, Controparte_3 Controparte_2 improvvisamente, effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi su P.le Kennedy;
precisava che sul posto era prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che aveva redatto il rapporto agli atti dal quale si evinceva l'esclusiva responsabilità del conducente della Lancia.
Non si costituivano in giudizio e , che venivano dichiarati Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 contumaci;
si costituiva invece contestando la dinamica del sinistro rappresentata dall'attore. CP_1
Svolta l'istruttoria, con assunzione di testi e CTU medico legale, il Tribunale accertava la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, e quantificava il Controparte_3 danno biologico riportato dal in conformità alle stime del CTU medico legale, così come Pt_1 l'ammontare delle spese mediche documentate e congrue.
Riconosceva quindi 100 giorni di invalidità temporanea, totale per i primi 30, parziale al 50 % per altri
30 e al 25 % per gli ultimi 40, e una compromissione permanente della integrità psico-fisica del valutabile nella misura del 12 %, a titolo di danno biologico puro, (senza componente di danno morale, inteso come sofferenza soggettiva) non incidente sulla capacità lavorativa specifica, così determinando il danno risarcibile, comprensivo delle spese mediche, e stragiudiziali nell'importo di € 34.352,55, da cui sottrarre l'importo di 21.000 euro già versato dalla OM.
Proponeva appello il articolando quattro motivi, che riguardavano l'errata esclusione da parte Pt_1 del primo giudice: 1) del danno morale;
2) della personalizzazione del danno biologico;
3) del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, ed infine 4) l'errata liquidazione delle spese, aprzialmente compensate in difetto dei presupposti.
Si costituiva anche in appello la OM contestando la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione principale, e proponendo due motivi di appello incidentale, assumendo che il primo giudice aveva operato 1) una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt.2697 – 2054 2° comma c.c. e dell'art.115 c.p.c., nella parte in cui aveva dato credito ad un teste inattendibile, e alle mere valutazioni espresse nel rapporto di polizia, ritenendo così responsabile del sinistro il solo automobilista;
2) una erronea ed eccessiva liquidazione dei compensi relativi all'attività di assistenza legale stragiudiziale, che aveva financo superato la domanda.
La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva discussa ex art.350 bis e 281 sexies cpc alla udienza del 14 marzo 2025 in cui la Corte la tratteneva in decisione, con termine di 30 gg per il deposito della sentenza.
* *
L'appello principale e quello incidentale sono entrambi ammissibili: la decisione 547/23 del Tribunale di Rimini di primo grado è stata infatti pubblicata l'8 giugno del 2023, non notificata, ed impugnata con atto di citazione notificato, via pec, in data 13/09/2023; la compagnia si è costituita l'8 febbraio
2023, nel termine previsto dall'art.347 cpc, proponendo così la propria impugnazione incidentale, tardiva ma ammissibile ai sensi dell'art.334 cpc.
Occorre quindi esaminare preliminarmente, per ordine logico, il primo motivo dell'appello incidentale, volto a contestare la valutazione delle prove, e il convincimento espresso dal Giudice sulla dinamica e responsabilità del sinistro;
si osserva sul punto che la critica è almeno in parte fondata, perché il teste sulla cui deposizione il Tribunale ha motivato principalmente (anche se non Testimone_1 esclusivamente) la ricostruzione della vicenda, non pare in realtà attendibile, ed i fatti vanno senz'altro meglio considerati, prima di determinare il grado delle responsabilità.
Quanto al teste, si osserva che la presenza sul posto di non è stata rilevata dai Testimone_1 verbalizzanti: il teste ha riferito di avere visto l'incidente, ma di non avere riconosciuto nell'immediato l'amico, cosicchè, vedendo che l'infortunato veniva soccorso, si era allontanato, e solo dopo, saputo da comuni conoscenti dell'accaduto, era andato in ospedale a trovare Parte_1
Certo è che il non è stato indicato come teste neppure nell'atto di citazione notificato a Tes_1 distanza di oltre un anno dai fatti, quando ormai, seguendo la sua narrazione, doveva essere ben nota agli interessati la sua presenza quella notte sul luogo del sinistro;
conclusivamente, della presenza sul luogo del teste non vi è prova, e la deposizione resa non è complessivamente attendibile, perché è pagina 2 di 6 ragionevole il dubbio che sia compiacente.
Esaminando quindi gli altri elementi istruttori, (le dichiarazioni delle parti e il verbale della polizia municipale prontamente intervenuta) a prescindere dalla deposizione del teste , si rileva che Tes_1
è pacifico che l'auto, davanti, e a seguire il motorino, percorrevano via Torino, con direzione da Pesaro
a Rimini, in avvicinamento al piazzale Kennedy, che si apriva sulla destra.
Gli occupanti dell'auto -anche questo è pacifico- dovevano tornare indietro, perché si erano accorti di avere superato la strada che, incrociando via Torino sulla sinistra, li avrebbe portati in albergo;
in sede di sommarie dichiarazioni rese alla Polizia Municipale, ha dichiarato di avere Controparte_3 messo la freccia a destra e di avere svoltato a destra, senza nulla riferire circa una precedente intenzione di svoltare a sinistra;
il padre ha dichiarato che il figlio guidava lentamente per svoltare a destra: Pt_1 invece ha dichiarato che l'auto che lo precedeva dapprima aveva messo la freccia a sinistra,
[...] iniziando la manovra di svolta a sinistra, motivo per cui lui “aveva messo la freccia a destra per superare l'auto”; poi, improvvisamente, l'auto aveva svoltato a destra, per entrare in piazzale Kennedy, e in quel momento era avvenuto l'urto.
I verbalizzanti hanno comunque riferito che la posizione dell'auto post urto, molto avanzata rispetto alla corsia di accesso a piazzale Kennedy, rendeva verosimile che l'auto volesse dapprima svoltare a sinistra, per poi svoltare a destra.
Ora, la Corte osserva che sul piano probatorio la deduzione dei verbalizzanti, alla luce della loro specifica esperienza, ha un certo peso, anche se trattandosi di valutazioni e non di osservazioni dirette di fatti occorsi, non è coperta dal valore probatorio dell'atto pubblico;
d'altro canto che l'auto avesse tenuto il centro strada, come chi si appresta a svoltare a sinistra, è molto verosimile, perché i signori non sono del luogo, e sappiamo che stavano proprio cercando la strada, posta alla loro CP_3 sinistra, per tornare all'albergo, e procedevano lentamente.
Per questo complesso di circostanze la Corte, ritiene verosimile, e probabile (più probabile che non) che in effetti il conducente dell'autovettura abbia guidato, procedendo lentamente, per un tratto tenendosi quanto meno verso il centro strada, come avviene quando si attende di girare a sinistra, per poi scegliere di svoltare sulla destra, nel piazzale, ponendo in essere una condotta che ha creato intralcio al motociclo che stava sopravvenendo, e non ha fatto in tempo a spostarsi, così impattando contro la fiancata anteriore destra dell'auto, e cadendo.
Questo rilievo di colpa, in capo al conducente dell'auto, è senz'altro prevalente, ma non è tuttavia sufficiente ad esonerare da responsabilità l'infortunato: in diritto va infatti ricordato che la presunzione di corresponsabilità dei veicoli (art. 2054 c.c.) ha funzione sussidiaria (Cass.6493 del 2013, 7061 del 2020, 13540 del 2023, 20714 del 2024), opera quindi nel caso in cui sia oggettivamente incerto il comportamento specifico che ha causato l'evento (Cass.9353 del 2019, 18479 del 2015, 1317 del 2006) e può essere superata dal danneggiato esclusivamente con la duplice prova di non aver dato un contributo eziologico allo scontro e di aver fatto il possibile per evitare l'evento; quindi l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a vincere la presunzione di concorso di colpa dell'altro, essendo necessario, per giungere alla esclusione totale di corresponsabilità, la dimostrazione positiva che il danneggiato si sia attenuto alle norme sulla circolazione e di comune prudenza (Cass. 13271 del 2016; 24860 del 2010; 8008 del 2009; 1198 del 1997).
Nel caso di specie, invece, da una parte non può dirsi positivamente provato, (viste le dichiarazioni contrastanti, sul punto, rese dalle parti interessate) che l'automobilista, oltre a procedere lentamente verso il centro del viale abbia messo la freccia a sinistra, così legittimando la scelta del motociclista di superare l'auto sulla destra;
inoltre e comunque non è stata in alcun modo descritta e accertata la condotta di guida del e nulla sappiamo della sua velocità, e, soprattutto, della distanza di Pt_1 sicurezza tenuta rispetto al veicolo che lo precedeva: in tale condizione, pur in presenza di un pagina 3 di 6 prevalente profilo di colpa accertato in capo al conducente dell'autovettura, non è interamente vinta la presunzione di corresponsabilità dell'infortunato, che pare proporzionato, vista la rilevante incidenza causale della condotta dell'automobilista, contenere nel 20 %.
Conseguentemente, una volta rideterminato il danno complessivo, alla luce della definizione di tutti i motivi di appello, il risarcimento del danno potrà essere posto a carico della compagnia nella sola misura dell'80 %.
**
Esaminando quindi i motivi dell'appello principale si osserva che con il primo si lamenta la esclusione del danno morale, che il Tribunale ha operato, con una motivazione erronea e senza tenere conto delle presunzioni ordinariamente applicabili, e del richiamo effettuato dall'attore alla sofferenza interiore patita: nel motivare il rigetto il Tribunale scrive infatti che “nel caso di specie non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti” laddove il danno morale può essere riconosciuto in presenza di una ordinaria, e niente affatto eccezionale, sofferenza.
Il motivo è fondato: il danno morale, infatti, che rappresenta la sofferenza, intesa non come dolore suscettibile di accertamento e valutazione medico legale, ma come stato dell'animo, declinato nelle diverse forme che può assumere in conseguenza della lesione della integrità fisica (ansia, vergogna, paura, abbattimento, disistima di sé…) va riconosciuto come autonoma voce di danno, che consegue, con un rapporto di accessorietà, al danno biologico, quando sia allegato, (il che nel caso di specie è avvenuto, seppure senza particolari dettagli) e possa ritenersi provato pur se in base a presunzioni semplici, come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005.
La novella, sebbene introdotta per effetto della legge n. 124 del 2017, dunque solo successivamente al fatto oggetto di responsabilità, è comunque operante, poiché la liquidazione del danno deve avvenire secondo la normativa in essere al momento della sentenza e non già del fatto illecito, con il limite dei rapporti giuridici esauriti, e, quindi, la norma sopravvenuta ben può orientare il giudizio sulla liquidazione dei danni verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, nell'ambito dei giudizi ancora in corso (Cass. n. 563 del 2023, tra le altre).
Il danno va quindi ricalcolato, inserendo la somma corretta, di €.33.732,00 anziché €.26.353,00 per rappresentare il risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno morale, nel conteggio a pag.3 della sentenza di primo grado.
E' invece infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la omessa personalizzazione del danno, sostenendo che al contrario la personalizzazione spetta, perché nel sinistro il ha subito lesioni con esiti permanenti a carico di entrambi i polsi e di entrambe le mani, e Pt_1 questo aumenta in misura esponenziale le conseguenze dannose, in quanto non vi è la possibilità che l'una mano possa vicariare l'altra.
Il motivo è infondato: la personalizzazione, prevista dall'art.138 codice assicurazioni presuppone la previa determinazione del danno biologico, ed ha la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., infatti, la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, pagina 4 di 6 tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
I rilievi formulati dall'appellante, non si fondano, invece, sulla allegazione di specificità peculiari di che rendano per lui il danno più grave, ma al contrario si fondano sulla maggior gravità Parte_1 che assume in tutti i casi il danno biologico quando la lesione si verifica in entrambe le mani: si tratta quindi di una caratteristica oggettiva del danno, riferibile alla generalità dei soggetti che vi incorrano.
Il motivo così articolato, dunque, si traduce in una critica della determinazione del grado di invalidità accertato, che tuttavia così viene espressa e fondata su ragioni generiche, prive dei necessari riferimenti tecnici propri della scienza della medicina legale, ed è di conseguenza del tutto inidonea ad incrinare le valutazioni espresse dal Ctu, che già ha considerato tutte le lesioni subite dall'infortunato, prima di definire il grado di invalidità conseguente.
Del pari è infondato il terzo motivo di appello che investe la decisione, per non avere riconosciuto il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa: il giudice di primo grado ha osservato sul punto che l'attore non aveva inizialmente allegato, nella domanda, lo svolgimento di una attività lavorativa;
la circostanza è vera, perché l'attore si era in effetti qualificato come studente di giurisprudenza, e aveva chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, proprio per difetto di una attività lavorativa in corso, sulla base del triplo della pensione sociale.
Quanto poi alle valutazioni rese dal Ctu, si osserva che nella relazione le lesioni sono descritte come frattura complessa del polso destro, ferita da taglio V dito della mano sinistra, frattura composta della base del I metacarpo sinistro, ed esiti di trauma minore del rachide cervicale, con rachialgie, oltre che inestetismi post-traumatici; secondo il giudizio del Ctu determinano, nel loro complesso, un decremento della integrità fisica del 12 %.
Su questo dato, fatto proprio dal Giudice, non vi sono state contestazioni contestazioni dirette, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui accerta la esistenza e la stima del danno biologico.
E' vero che il Ctu, a specifica richiesta della difesa attrice, avanzata nel corso della consulenza, ha aggiunto che alle lesioni subite consegue “un evidente impaccio funzionale nell'espletamento dell'attività di cameriere da valutarsi ai fini del quantum debeatur (cd danno dalla “cenestesi lavorativa” da maggior usura)”, per poi affermare “Non sussiste danno alla capacità lavorativa specifica.”
Tale affermazione del Ctu non ha tuttavia rilievo determinante, ai fini della correttezza della decisione di primo grado, perché al Ctu sono rimesse le valutazioni delle circostanze provate, che questi può svolgere alla luce della competenza tecnica che possiede, mentre resta compito del Giudice valutare la prova delle circostanze contestate. Nella fattispecie può dirsi serenamente che non vi è prova della attività di cameriere svolta dal più o meno occasionalmente, e che tale attività non è stata Pt_1 neppure tempestivamente allegata, cosicchè il danno da cenestesi cui fa riferimento il Ctu è giuridicamente irrilevante e la prima decisione va confermata.
Va pure detto che il danno da cenestesi, che consegue, non ad una perdita reddituale, ma alla maggior fatica con cui si svolge il precedente lavoro, non ha contenuto patrimoniale, e potrebbe essere liquidato, ove esistente, solo a titolo di personalizzazione del biologico, laddove l'attore in primo grado non ha dedotto tale profilo, cosicchè il motivo di appello è anche sotto questo profilo infondato, se non inammissibile ex art.345 cpc.
Da ultimo, per quanto riguarda la determinazione del danno, va esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui la OM contesta la liquidazione delle spese stragiudiziali, sia pagina 5 di 6 nell'an che nel quantum: il motivo è fondato, perché in atti non v'è prova dell'effettivo pagamento di tali spese, le quali sono documentate da una mera nota pro – forma, (cfr doc. n.46 di parte attrice fascicolo di primo grado). La condanna sul punto va quindi riformata.
Va accolto invece l'ultimo motivo dell'appello principale, che riguarda la liquidazione delle spese di lite di primo grado; in effetti non si ravvisa, nella fattispecie, soccombenza reciproca, perché l'unica soccombente è la assicurazione: vero è che la domanda viene accolta solo per una parte, ma questo comporta una riduzione dei compensi, perchè nella liquidazione a carico della parte soccombente deve tenersi conto della misura della condanna effettiva.
Dunque la compensazione operata si giustificherebbe soltanto in presenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art.92 cpc nel testo conseguente alla Sentenza della Corte Costituzionale, n.77 del 2018, che nella fattispecie mancano. Le spese del primo grado vengono quindi liquidate interamente a carico della parte soccombente come da dispositivo.
Pertanto, rideterminato il danno biologico ricomprendendovi la componente di danno morale, che il primo giudice ha escluso, (utilizzando le tabelle di Milano del 2021 che già scomponevano i due valori del punto), si perviene alla somma di € 33.732,00 per il danno biologico da invalidità permanente, cui va aggiunto il risarcimento del danno da invalidità temporanea, e le spese mediche, per giungere all'importo complessivo di € 41.722,00; considerato un concorso di responsabilità del danneggiato del 20 % il risarcimento si ridefinisce in € 33.377,60, somma sostanzialmente sovrapponibile a quanto liquidato dal primo giudice.
Sulle modalità di conteggio degli interessi e della rivalutazione non vi è stata alcuna doglianza, e la decisione va quindi confermata.
Le spese del grado si compensano integralmente, atteso l'accoglimento (seppure non integrale), di due motivi dell'appello principale e di entrambi i motivi dell'appello incidentale, e la complessiva riduzione della condanna.
P . Q . M . la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: in parziale accoglimento degli appelli, principale ed incidentale, proposti, e in parziale riforma della sentenza n. 547 del 2023 emessa dal Tribunale di Rimini;
- dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro
[...] Parte_1
34.377,60, da decurtarsi dell'acconto già ricevuto di euro 21.000 opportunamente rivalutato ad oggi, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo ed interessi legali sulla somma così risultante, devalutata alla data del 9.09.2016 e rivalutata anno per anno, sino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno subìto in conseguenza del sinistro.
- condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro, al rimborso, in favore di , delle spese del primo grado, che liquida per l'intero in Parte_1 complessivi euro 5.000, oltre IVA, CPA, spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Guglielmo Guerra, dichiaratosi antistatario, oltre alle spese di CTU;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, nella persona dei magistrati dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1432/2023 promossa da:
, difeso dall'avv.Guglielmo GUERRA del Foro di Rimini Parte_1
APPELLANTE
Contro difeso dall'avv.Manuela Izzo del Foro di Rimini Controparte_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contumace Controparte_2
contumace Controparte_3
CONCLUSIONI
La difesa attrice ha richiamato le già formulate conclusioni, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. che si dichiara antistatario. Pt_1
La difesa della OM ha richiamato le conclusioni già formulate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e , al fine di sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsogli nella notte tra l'8 e il 9 settembre 2016, quando, appena passata la mezzanotte, mentre in sella al proprio motociclo percorreva la via Torino in comune di Riccione, in prossimità di piazzale Kennedy, “veniva colpito” dal veicolo condotto da
, di proprietà di , che precedendo il ciclomotore, Controparte_3 Controparte_2 improvvisamente, effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi su P.le Kennedy;
precisava che sul posto era prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che aveva redatto il rapporto agli atti dal quale si evinceva l'esclusiva responsabilità del conducente della Lancia.
Non si costituivano in giudizio e , che venivano dichiarati Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 contumaci;
si costituiva invece contestando la dinamica del sinistro rappresentata dall'attore. CP_1
Svolta l'istruttoria, con assunzione di testi e CTU medico legale, il Tribunale accertava la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, e quantificava il Controparte_3 danno biologico riportato dal in conformità alle stime del CTU medico legale, così come Pt_1 l'ammontare delle spese mediche documentate e congrue.
Riconosceva quindi 100 giorni di invalidità temporanea, totale per i primi 30, parziale al 50 % per altri
30 e al 25 % per gli ultimi 40, e una compromissione permanente della integrità psico-fisica del valutabile nella misura del 12 %, a titolo di danno biologico puro, (senza componente di danno morale, inteso come sofferenza soggettiva) non incidente sulla capacità lavorativa specifica, così determinando il danno risarcibile, comprensivo delle spese mediche, e stragiudiziali nell'importo di € 34.352,55, da cui sottrarre l'importo di 21.000 euro già versato dalla OM.
Proponeva appello il articolando quattro motivi, che riguardavano l'errata esclusione da parte Pt_1 del primo giudice: 1) del danno morale;
2) della personalizzazione del danno biologico;
3) del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, ed infine 4) l'errata liquidazione delle spese, aprzialmente compensate in difetto dei presupposti.
Si costituiva anche in appello la OM contestando la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione principale, e proponendo due motivi di appello incidentale, assumendo che il primo giudice aveva operato 1) una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt.2697 – 2054 2° comma c.c. e dell'art.115 c.p.c., nella parte in cui aveva dato credito ad un teste inattendibile, e alle mere valutazioni espresse nel rapporto di polizia, ritenendo così responsabile del sinistro il solo automobilista;
2) una erronea ed eccessiva liquidazione dei compensi relativi all'attività di assistenza legale stragiudiziale, che aveva financo superato la domanda.
La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva discussa ex art.350 bis e 281 sexies cpc alla udienza del 14 marzo 2025 in cui la Corte la tratteneva in decisione, con termine di 30 gg per il deposito della sentenza.
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L'appello principale e quello incidentale sono entrambi ammissibili: la decisione 547/23 del Tribunale di Rimini di primo grado è stata infatti pubblicata l'8 giugno del 2023, non notificata, ed impugnata con atto di citazione notificato, via pec, in data 13/09/2023; la compagnia si è costituita l'8 febbraio
2023, nel termine previsto dall'art.347 cpc, proponendo così la propria impugnazione incidentale, tardiva ma ammissibile ai sensi dell'art.334 cpc.
Occorre quindi esaminare preliminarmente, per ordine logico, il primo motivo dell'appello incidentale, volto a contestare la valutazione delle prove, e il convincimento espresso dal Giudice sulla dinamica e responsabilità del sinistro;
si osserva sul punto che la critica è almeno in parte fondata, perché il teste sulla cui deposizione il Tribunale ha motivato principalmente (anche se non Testimone_1 esclusivamente) la ricostruzione della vicenda, non pare in realtà attendibile, ed i fatti vanno senz'altro meglio considerati, prima di determinare il grado delle responsabilità.
Quanto al teste, si osserva che la presenza sul posto di non è stata rilevata dai Testimone_1 verbalizzanti: il teste ha riferito di avere visto l'incidente, ma di non avere riconosciuto nell'immediato l'amico, cosicchè, vedendo che l'infortunato veniva soccorso, si era allontanato, e solo dopo, saputo da comuni conoscenti dell'accaduto, era andato in ospedale a trovare Parte_1
Certo è che il non è stato indicato come teste neppure nell'atto di citazione notificato a Tes_1 distanza di oltre un anno dai fatti, quando ormai, seguendo la sua narrazione, doveva essere ben nota agli interessati la sua presenza quella notte sul luogo del sinistro;
conclusivamente, della presenza sul luogo del teste non vi è prova, e la deposizione resa non è complessivamente attendibile, perché è pagina 2 di 6 ragionevole il dubbio che sia compiacente.
Esaminando quindi gli altri elementi istruttori, (le dichiarazioni delle parti e il verbale della polizia municipale prontamente intervenuta) a prescindere dalla deposizione del teste , si rileva che Tes_1
è pacifico che l'auto, davanti, e a seguire il motorino, percorrevano via Torino, con direzione da Pesaro
a Rimini, in avvicinamento al piazzale Kennedy, che si apriva sulla destra.
Gli occupanti dell'auto -anche questo è pacifico- dovevano tornare indietro, perché si erano accorti di avere superato la strada che, incrociando via Torino sulla sinistra, li avrebbe portati in albergo;
in sede di sommarie dichiarazioni rese alla Polizia Municipale, ha dichiarato di avere Controparte_3 messo la freccia a destra e di avere svoltato a destra, senza nulla riferire circa una precedente intenzione di svoltare a sinistra;
il padre ha dichiarato che il figlio guidava lentamente per svoltare a destra: Pt_1 invece ha dichiarato che l'auto che lo precedeva dapprima aveva messo la freccia a sinistra,
[...] iniziando la manovra di svolta a sinistra, motivo per cui lui “aveva messo la freccia a destra per superare l'auto”; poi, improvvisamente, l'auto aveva svoltato a destra, per entrare in piazzale Kennedy, e in quel momento era avvenuto l'urto.
I verbalizzanti hanno comunque riferito che la posizione dell'auto post urto, molto avanzata rispetto alla corsia di accesso a piazzale Kennedy, rendeva verosimile che l'auto volesse dapprima svoltare a sinistra, per poi svoltare a destra.
Ora, la Corte osserva che sul piano probatorio la deduzione dei verbalizzanti, alla luce della loro specifica esperienza, ha un certo peso, anche se trattandosi di valutazioni e non di osservazioni dirette di fatti occorsi, non è coperta dal valore probatorio dell'atto pubblico;
d'altro canto che l'auto avesse tenuto il centro strada, come chi si appresta a svoltare a sinistra, è molto verosimile, perché i signori non sono del luogo, e sappiamo che stavano proprio cercando la strada, posta alla loro CP_3 sinistra, per tornare all'albergo, e procedevano lentamente.
Per questo complesso di circostanze la Corte, ritiene verosimile, e probabile (più probabile che non) che in effetti il conducente dell'autovettura abbia guidato, procedendo lentamente, per un tratto tenendosi quanto meno verso il centro strada, come avviene quando si attende di girare a sinistra, per poi scegliere di svoltare sulla destra, nel piazzale, ponendo in essere una condotta che ha creato intralcio al motociclo che stava sopravvenendo, e non ha fatto in tempo a spostarsi, così impattando contro la fiancata anteriore destra dell'auto, e cadendo.
Questo rilievo di colpa, in capo al conducente dell'auto, è senz'altro prevalente, ma non è tuttavia sufficiente ad esonerare da responsabilità l'infortunato: in diritto va infatti ricordato che la presunzione di corresponsabilità dei veicoli (art. 2054 c.c.) ha funzione sussidiaria (Cass.6493 del 2013, 7061 del 2020, 13540 del 2023, 20714 del 2024), opera quindi nel caso in cui sia oggettivamente incerto il comportamento specifico che ha causato l'evento (Cass.9353 del 2019, 18479 del 2015, 1317 del 2006) e può essere superata dal danneggiato esclusivamente con la duplice prova di non aver dato un contributo eziologico allo scontro e di aver fatto il possibile per evitare l'evento; quindi l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a vincere la presunzione di concorso di colpa dell'altro, essendo necessario, per giungere alla esclusione totale di corresponsabilità, la dimostrazione positiva che il danneggiato si sia attenuto alle norme sulla circolazione e di comune prudenza (Cass. 13271 del 2016; 24860 del 2010; 8008 del 2009; 1198 del 1997).
Nel caso di specie, invece, da una parte non può dirsi positivamente provato, (viste le dichiarazioni contrastanti, sul punto, rese dalle parti interessate) che l'automobilista, oltre a procedere lentamente verso il centro del viale abbia messo la freccia a sinistra, così legittimando la scelta del motociclista di superare l'auto sulla destra;
inoltre e comunque non è stata in alcun modo descritta e accertata la condotta di guida del e nulla sappiamo della sua velocità, e, soprattutto, della distanza di Pt_1 sicurezza tenuta rispetto al veicolo che lo precedeva: in tale condizione, pur in presenza di un pagina 3 di 6 prevalente profilo di colpa accertato in capo al conducente dell'autovettura, non è interamente vinta la presunzione di corresponsabilità dell'infortunato, che pare proporzionato, vista la rilevante incidenza causale della condotta dell'automobilista, contenere nel 20 %.
Conseguentemente, una volta rideterminato il danno complessivo, alla luce della definizione di tutti i motivi di appello, il risarcimento del danno potrà essere posto a carico della compagnia nella sola misura dell'80 %.
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Esaminando quindi i motivi dell'appello principale si osserva che con il primo si lamenta la esclusione del danno morale, che il Tribunale ha operato, con una motivazione erronea e senza tenere conto delle presunzioni ordinariamente applicabili, e del richiamo effettuato dall'attore alla sofferenza interiore patita: nel motivare il rigetto il Tribunale scrive infatti che “nel caso di specie non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti” laddove il danno morale può essere riconosciuto in presenza di una ordinaria, e niente affatto eccezionale, sofferenza.
Il motivo è fondato: il danno morale, infatti, che rappresenta la sofferenza, intesa non come dolore suscettibile di accertamento e valutazione medico legale, ma come stato dell'animo, declinato nelle diverse forme che può assumere in conseguenza della lesione della integrità fisica (ansia, vergogna, paura, abbattimento, disistima di sé…) va riconosciuto come autonoma voce di danno, che consegue, con un rapporto di accessorietà, al danno biologico, quando sia allegato, (il che nel caso di specie è avvenuto, seppure senza particolari dettagli) e possa ritenersi provato pur se in base a presunzioni semplici, come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005.
La novella, sebbene introdotta per effetto della legge n. 124 del 2017, dunque solo successivamente al fatto oggetto di responsabilità, è comunque operante, poiché la liquidazione del danno deve avvenire secondo la normativa in essere al momento della sentenza e non già del fatto illecito, con il limite dei rapporti giuridici esauriti, e, quindi, la norma sopravvenuta ben può orientare il giudizio sulla liquidazione dei danni verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, nell'ambito dei giudizi ancora in corso (Cass. n. 563 del 2023, tra le altre).
Il danno va quindi ricalcolato, inserendo la somma corretta, di €.33.732,00 anziché €.26.353,00 per rappresentare il risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno morale, nel conteggio a pag.3 della sentenza di primo grado.
E' invece infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la omessa personalizzazione del danno, sostenendo che al contrario la personalizzazione spetta, perché nel sinistro il ha subito lesioni con esiti permanenti a carico di entrambi i polsi e di entrambe le mani, e Pt_1 questo aumenta in misura esponenziale le conseguenze dannose, in quanto non vi è la possibilità che l'una mano possa vicariare l'altra.
Il motivo è infondato: la personalizzazione, prevista dall'art.138 codice assicurazioni presuppone la previa determinazione del danno biologico, ed ha la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., infatti, la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, pagina 4 di 6 tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
I rilievi formulati dall'appellante, non si fondano, invece, sulla allegazione di specificità peculiari di che rendano per lui il danno più grave, ma al contrario si fondano sulla maggior gravità Parte_1 che assume in tutti i casi il danno biologico quando la lesione si verifica in entrambe le mani: si tratta quindi di una caratteristica oggettiva del danno, riferibile alla generalità dei soggetti che vi incorrano.
Il motivo così articolato, dunque, si traduce in una critica della determinazione del grado di invalidità accertato, che tuttavia così viene espressa e fondata su ragioni generiche, prive dei necessari riferimenti tecnici propri della scienza della medicina legale, ed è di conseguenza del tutto inidonea ad incrinare le valutazioni espresse dal Ctu, che già ha considerato tutte le lesioni subite dall'infortunato, prima di definire il grado di invalidità conseguente.
Del pari è infondato il terzo motivo di appello che investe la decisione, per non avere riconosciuto il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa: il giudice di primo grado ha osservato sul punto che l'attore non aveva inizialmente allegato, nella domanda, lo svolgimento di una attività lavorativa;
la circostanza è vera, perché l'attore si era in effetti qualificato come studente di giurisprudenza, e aveva chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, proprio per difetto di una attività lavorativa in corso, sulla base del triplo della pensione sociale.
Quanto poi alle valutazioni rese dal Ctu, si osserva che nella relazione le lesioni sono descritte come frattura complessa del polso destro, ferita da taglio V dito della mano sinistra, frattura composta della base del I metacarpo sinistro, ed esiti di trauma minore del rachide cervicale, con rachialgie, oltre che inestetismi post-traumatici; secondo il giudizio del Ctu determinano, nel loro complesso, un decremento della integrità fisica del 12 %.
Su questo dato, fatto proprio dal Giudice, non vi sono state contestazioni contestazioni dirette, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui accerta la esistenza e la stima del danno biologico.
E' vero che il Ctu, a specifica richiesta della difesa attrice, avanzata nel corso della consulenza, ha aggiunto che alle lesioni subite consegue “un evidente impaccio funzionale nell'espletamento dell'attività di cameriere da valutarsi ai fini del quantum debeatur (cd danno dalla “cenestesi lavorativa” da maggior usura)”, per poi affermare “Non sussiste danno alla capacità lavorativa specifica.”
Tale affermazione del Ctu non ha tuttavia rilievo determinante, ai fini della correttezza della decisione di primo grado, perché al Ctu sono rimesse le valutazioni delle circostanze provate, che questi può svolgere alla luce della competenza tecnica che possiede, mentre resta compito del Giudice valutare la prova delle circostanze contestate. Nella fattispecie può dirsi serenamente che non vi è prova della attività di cameriere svolta dal più o meno occasionalmente, e che tale attività non è stata Pt_1 neppure tempestivamente allegata, cosicchè il danno da cenestesi cui fa riferimento il Ctu è giuridicamente irrilevante e la prima decisione va confermata.
Va pure detto che il danno da cenestesi, che consegue, non ad una perdita reddituale, ma alla maggior fatica con cui si svolge il precedente lavoro, non ha contenuto patrimoniale, e potrebbe essere liquidato, ove esistente, solo a titolo di personalizzazione del biologico, laddove l'attore in primo grado non ha dedotto tale profilo, cosicchè il motivo di appello è anche sotto questo profilo infondato, se non inammissibile ex art.345 cpc.
Da ultimo, per quanto riguarda la determinazione del danno, va esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui la OM contesta la liquidazione delle spese stragiudiziali, sia pagina 5 di 6 nell'an che nel quantum: il motivo è fondato, perché in atti non v'è prova dell'effettivo pagamento di tali spese, le quali sono documentate da una mera nota pro – forma, (cfr doc. n.46 di parte attrice fascicolo di primo grado). La condanna sul punto va quindi riformata.
Va accolto invece l'ultimo motivo dell'appello principale, che riguarda la liquidazione delle spese di lite di primo grado; in effetti non si ravvisa, nella fattispecie, soccombenza reciproca, perché l'unica soccombente è la assicurazione: vero è che la domanda viene accolta solo per una parte, ma questo comporta una riduzione dei compensi, perchè nella liquidazione a carico della parte soccombente deve tenersi conto della misura della condanna effettiva.
Dunque la compensazione operata si giustificherebbe soltanto in presenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art.92 cpc nel testo conseguente alla Sentenza della Corte Costituzionale, n.77 del 2018, che nella fattispecie mancano. Le spese del primo grado vengono quindi liquidate interamente a carico della parte soccombente come da dispositivo.
Pertanto, rideterminato il danno biologico ricomprendendovi la componente di danno morale, che il primo giudice ha escluso, (utilizzando le tabelle di Milano del 2021 che già scomponevano i due valori del punto), si perviene alla somma di € 33.732,00 per il danno biologico da invalidità permanente, cui va aggiunto il risarcimento del danno da invalidità temporanea, e le spese mediche, per giungere all'importo complessivo di € 41.722,00; considerato un concorso di responsabilità del danneggiato del 20 % il risarcimento si ridefinisce in € 33.377,60, somma sostanzialmente sovrapponibile a quanto liquidato dal primo giudice.
Sulle modalità di conteggio degli interessi e della rivalutazione non vi è stata alcuna doglianza, e la decisione va quindi confermata.
Le spese del grado si compensano integralmente, atteso l'accoglimento (seppure non integrale), di due motivi dell'appello principale e di entrambi i motivi dell'appello incidentale, e la complessiva riduzione della condanna.
P . Q . M . la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: in parziale accoglimento degli appelli, principale ed incidentale, proposti, e in parziale riforma della sentenza n. 547 del 2023 emessa dal Tribunale di Rimini;
- dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro
[...] Parte_1
34.377,60, da decurtarsi dell'acconto già ricevuto di euro 21.000 opportunamente rivalutato ad oggi, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo ed interessi legali sulla somma così risultante, devalutata alla data del 9.09.2016 e rivalutata anno per anno, sino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno subìto in conseguenza del sinistro.
- condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro, al rimborso, in favore di , delle spese del primo grado, che liquida per l'intero in Parte_1 complessivi euro 5.000, oltre IVA, CPA, spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Guglielmo Guerra, dichiaratosi antistatario, oltre alle spese di CTU;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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