Sentenza breve 19 settembre 2022
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- 1. TAR Lombardia, sezione I, sentenza 8 aprile 2024, n. 1028https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO I. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso il 9 luglio 2021 - prot. [omissis] dalla Motorizzazione civile di Milano per mancanza del nulla osta della Prefettura di Milano. Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 241/1990 per carenza di adeguata istruttoria sul fatto. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 120 d.lgs. 285/1992 per eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti nonché difetto di istruttoria, carenza ed insufficienza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, …
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- 3. TAR: titoli morali patente, giudice ordinarioAlfredo Matranga · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2022
Per il Tar Lecce ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In particolare, secondo TAR Salentino (sentenza pubblicata lo scorso 19.9.22 col numero 1414, non è competente il Giudice Amministrativo sulle questioni relative all'articolo 120 del Codice della Strada “trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 19/09/2022, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 01414/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Matranga e Giuseppe Presicce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Lecce e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce - prot. -OMISSIS- del 04-9/04/2022, notificata il 09/04/2022 - con la quale veniva disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, richiesto dal ricorrente, per il conseguimento della patente di guida di categoria C, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120 comma 1 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), con conseguente esclusione del predetto dalla prova pratica del 09/04/2022;
degli atti ad esso presupposti ed ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, dell’atto dagli estremi non conosciuti con cui la Prefettura di Lecce ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti la presenza di motivo ostativo al rilascio al titolo di guida in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Lecce e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, titolare di patente di guida, categorie AM e B, rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Lecce nel 2003 e mai revocata, con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce, resa definitiva il 22/07/2016, veniva condannato alla pena della reclusione, per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.
In data 15/02/2022 presentava istanza presso la Motorizzazione Civile di Lecce per il conseguimento della ulteriore patente di guida di categoria C.
1.1. Avverso l’epigrafata nota con la quale la Motorizzazione predetta comunicava, il giorno della prova pratica, il diniego al rilascio del chiesto titolo abilitativo alla guida di categoria C, stante la ritenuta “… non sussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120, comma 1 cds… ”, posto che “…la Prefettura di Lecce, in base alla documentazione in suo possesso relativa al sig. -OMISSIS- ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, un ostativo al rilascio allo stesso sig. -OMISSIS- -OMISSIS- del titolo abilitativo alla guida…”, è insorto quest’ultimo con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito rubricate.
1.2. VIOLAZIONE DI LEGGE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE. MOTIVAZIONE ASSENTE O COMUNQUE INSUFFICIENTE. TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA IRRAZIONALITÀ ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA.
CONTRADDITTORIETÀ DELL’AGERE AMMINISTRATIVO. SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI.
VIOLAZIONE DI LEGGE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE. IL CASO IN ESAME NON RIENTRA TRA LE IPOTESI DI PRIMO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO.
Il 9 settembre 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
1.3. Alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2022, fissata per l’esame incidentale dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente, il Presidente di questa Sezione ha contestato “ all'avv.to Presicce una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 73 c. 3 in vista di una possibile decisione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa .”;
Conseguentemente, su istanza di parte, la causa è stata rinviata alla successiva Camera di Consiglio del 14 settembre 2022.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 14 settembre 2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente della Sezione ha disposto che la causa fosse introitata, ai fini della eventuale decisione nel merito, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'ex art. 60 c.p.a..
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A..
2.1. Al riguardo, il Tribunale osserva, infatti, che l’art. 120 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. (Codice della Strada) individua i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida prevedendo, al primo comma, che “ Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…), le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata (anche di questa Sezione) e condivisibile, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell’A.G.O., “ trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 06/04/2016, n. 1694; nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 20/11/2018, n. 1718; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071; Cassazione Civile, Sezione II, 04/11/2010, n. 22491).
Né la situazione può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte Costituzionale, “ in quanto detta declaratoria di illegittimità costituzionale - che ha come effetto di attrarre i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sul rilievo ostativo della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella giurisdizione del G.A., dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non in via automatica, ma nell'esercizio del potere valutativo di carattere discrezionale del Prefetto - è relativa soltanto all'ipotesi presa in esame dalla Corte e non anche all'ipotesi di diniego rilascio patente per le ragioni ostative di cui all'art. 120 comma 1 c.d.s. (…) a prescindere dall'individuazione della concreta ragione ostativa fra quelle menzionate dal medesimo disposto normativo ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071, cit.).
In tal senso, infatti, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 152 del 10 giugno - 12 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) sollevate, in riferimento all’art. 3 (oltre che agli artt. 4, 16 e 35) della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ribadendo che « questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada. Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà' del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020). …Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità' di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonchè dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida ». La Corte costituzionale ha, quindi, concluso nel senso che « i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost .».
2.2. I principi suindicati devono essere applicati anche alla presente controversia, in quanto il ricorrente ha impugnato il diniego del rilascio (ex novo) del titolo abilitativo alla guida di categoria C, adottato vincolativamente dalla Motorizzazione Civile di Lecce per l’insussistenza dei requisiti morali di cui all’art.120 comma 1 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), in quanto “la Prefettura di Lecce, in base alla documentazione in suo possesso, ha inserito nel Sistema lnformativo del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio allo stesso sig. -OMISSIS- del titolo abilitativo alla guida ”.
Tale ipotesi, investendo l’accertamento vincolato da parte della Motorizzazione Civile dei requisiti soggettivi morali di cui all’art.120 comma 1 del C.d.S. per conseguire ex novo la ulteriore patente di guida di Categoria C non deve, invero, confondersi con l’ipotesi della richiesta del rilascio (discrezionale) del nulla - osta da parte della Prefettura alla patente di guida, successivamente al decorso del triennio dalla revoca della patente (disposta ex art. 120 comma 2 C.d.S.) e alla riabilitazione penale; infatti, nella specie, l’odierno ricorrente non ha mai chiesto il rilascio del nulla osta al Prefetto, non essendogli mai stata revocata la patente di guida di categoria B di cui è (tutt’ora) titolare.
2.3. Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l’indicazione della P.A. contenuta in calce alla nota impugnata (circa il possibile ricorso al T.A.R.) non è vincolante per il Giudice.
2.4. Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
3.1. Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione del rilievo operato d’ufficio del difetto di giurisdizione), per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.