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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3525/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3525/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Valerio Parte_1
Leone
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Controparte_1
Settembre
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2019 emesso dal Tribunale di
Nola in favore di per l'importo di euro 6.376,00 oltre Controparte_1
interessi e spese di procedura. L'opponente, in particolare, invocava l'inesistenza del credito per aver già provveduto al pagamento della suddetta somma e la prescrizione presuntiva triennale.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e pertanto, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 18/11/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
2 In via preliminare occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame l'opposto, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio una notula del 18/03/2015 sottoscritta dall'opponente con la quale quest'ultima riconosceva la sussistenza di un debito in favore del pari Parte_1
4 ad € 11.376,00 e con cui dava atto di aver versato, contestualmente alla redazione di tale atto, la somma di € 5.000,00, nonché due richieste di pagamento inviate tramite e-mail il 26/09/2018 ed il 15/10/2018. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente, quale convenuta in senso sostanziale, aveva l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti idonei a incidere sul diritto di credito vantato dall'opposto e da questo provato attraverso i menzionati documenti.
Nel caso in esame, l'opponente articolava due distinti motivi di opposizione,
deducendo sia l'inesistenza del credito sia la prescrizione del diritto: da un lato chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del credito affermando di aver già
provveduto al pagamento;
dall'altro lato, trattandosi di compensi professionali per prestazioni d'opera, eccepiva la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956 c.c. Quanto anzi detto trova riscontro anche nella comunicazione del
17/10/2018, prodotta in giudizio da entrambe le parti, nella quale l'odierna opponente dichiarava di aver versato altre somme dal 2015 al 2017.
È opportuno rilevare che l'art. 2956, n. 2), c.c., prevede che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Tale prescrizione, definita presuntiva,
comporta il sorgere di una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento ed opera solo in relazione a determinati crediti tipizzati dal legislatore, tra i quali si fanno rientrare quelli dei professionisti. Come
evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “La prescrizione presuntiva, ex
art. 2956 c.c. non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo
(come accade per la prescrizione ordinaria), ma si fonda sulla presunzione che,
in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia
5 avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, conformemente a quanto
stabilito dall'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è
incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta” (Cass. civ. n.
23751/2018). Dunque, il decorso del tempo non è da solo sufficiente a determinare, sul piano sostanziale, l'estinzione del rapporto obbligatorio,
essendo soltanto un elemento che fa sorgere in favore del debitore una presunzione di avvenuto pagamento, che inverte l'onere della prova, nel senso che dovrà essere il creditore a dimostrare la mancata soddisfazione del suo credito. Alla luce della rimarcata ratio dell'istituto, lo stesso deve ritenersi incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio della circostanza che l'obbligazione non sia stata estinta (sempre Cass. civ. n.23751/2018).
Venendo al caso in esame l'opponente non negava né il sorgere del rapporto obbligatorio né le reciproche prestazioni professionali e, pertanto, non ha mai ammesso, nemmeno implicitamente, la mancata estinzione dell'obbligazione.
In merito giova evidenziare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato,
o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione
presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione
del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del
contenuto sostanziale dell'eccezione stessa” (Cassazione civile sez. III,
31/03/2010, n.7800). Chiarito ciò, parte opposta, in mancanza di un atto interruttivo anteriore allo spirare del termine di prescrizione triennale, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento, avrebbe
6 dovuto dimostrare la mancata estinzione dell'obbligazione mediante il deferimento del giuramento decisorio, circostanza quest'ultima che non risulta concretizzata. In via alternativa e residuale, considerato che la prescrizione presuntiva trova applicazione ai rapporti che si svolgono senza formalità e in cui il pagamento avviene senza dilazione, avrebbe potuto contrastare l'eccezione producendo un contratto scritto da cui traesse origine il credito ingiunto, ma nemmeno tale prova risulta fornita, non potendosi ritenere la notula del 15/03/2015 idonea a tal fine, trattandosi di atto unilaterale privo degli elementi essenziali del contratto.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei menzionati principi e per le ragioni esposte, va dichiarata la prescrizione del credito azionato dall'opposto con ricorso monitorio, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione ex art. 2956
c.c., rilevando che già alla data del primo atto interruttivo (pec del 26/09/2018)
il credito risultava prescritto, dovendosi ritenere quale dies a quo del termine di prescrizione previsto dall'art. 2956 c.c. il 15/03/2015, rammentando che tale termine, in base all'art. 2957 c.c., decorre dal compimento della prestazione e che per l'art. 2958 c.c. “la prescrizione decorre anche se vi è stata
continuazione di somministrazione o di prestazioni”. Ne consegue l'accoglimento della presente opposizione.
La particolarità della fattispecie esaminata e la decisione basatasi unicamente sull'interpretazione del materiale probatorio fornito inducono a reputare opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile
2018).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
777/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3525/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Valerio Parte_1
Leone
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Controparte_1
Settembre
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2019 emesso dal Tribunale di
Nola in favore di per l'importo di euro 6.376,00 oltre Controparte_1
interessi e spese di procedura. L'opponente, in particolare, invocava l'inesistenza del credito per aver già provveduto al pagamento della suddetta somma e la prescrizione presuntiva triennale.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e pertanto, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del 18/11/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
2 In via preliminare occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
3 dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame l'opposto, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio una notula del 18/03/2015 sottoscritta dall'opponente con la quale quest'ultima riconosceva la sussistenza di un debito in favore del pari Parte_1
4 ad € 11.376,00 e con cui dava atto di aver versato, contestualmente alla redazione di tale atto, la somma di € 5.000,00, nonché due richieste di pagamento inviate tramite e-mail il 26/09/2018 ed il 15/10/2018. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente, quale convenuta in senso sostanziale, aveva l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti idonei a incidere sul diritto di credito vantato dall'opposto e da questo provato attraverso i menzionati documenti.
Nel caso in esame, l'opponente articolava due distinti motivi di opposizione,
deducendo sia l'inesistenza del credito sia la prescrizione del diritto: da un lato chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del credito affermando di aver già
provveduto al pagamento;
dall'altro lato, trattandosi di compensi professionali per prestazioni d'opera, eccepiva la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956 c.c. Quanto anzi detto trova riscontro anche nella comunicazione del
17/10/2018, prodotta in giudizio da entrambe le parti, nella quale l'odierna opponente dichiarava di aver versato altre somme dal 2015 al 2017.
È opportuno rilevare che l'art. 2956, n. 2), c.c., prevede che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Tale prescrizione, definita presuntiva,
comporta il sorgere di una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento ed opera solo in relazione a determinati crediti tipizzati dal legislatore, tra i quali si fanno rientrare quelli dei professionisti. Come
evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “La prescrizione presuntiva, ex
art. 2956 c.c. non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo
(come accade per la prescrizione ordinaria), ma si fonda sulla presunzione che,
in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia
5 avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, conformemente a quanto
stabilito dall'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è
incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta” (Cass. civ. n.
23751/2018). Dunque, il decorso del tempo non è da solo sufficiente a determinare, sul piano sostanziale, l'estinzione del rapporto obbligatorio,
essendo soltanto un elemento che fa sorgere in favore del debitore una presunzione di avvenuto pagamento, che inverte l'onere della prova, nel senso che dovrà essere il creditore a dimostrare la mancata soddisfazione del suo credito. Alla luce della rimarcata ratio dell'istituto, lo stesso deve ritenersi incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio della circostanza che l'obbligazione non sia stata estinta (sempre Cass. civ. n.23751/2018).
Venendo al caso in esame l'opponente non negava né il sorgere del rapporto obbligatorio né le reciproche prestazioni professionali e, pertanto, non ha mai ammesso, nemmeno implicitamente, la mancata estinzione dell'obbligazione.
In merito giova evidenziare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato,
o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione
presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione
del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del
contenuto sostanziale dell'eccezione stessa” (Cassazione civile sez. III,
31/03/2010, n.7800). Chiarito ciò, parte opposta, in mancanza di un atto interruttivo anteriore allo spirare del termine di prescrizione triennale, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento, avrebbe
6 dovuto dimostrare la mancata estinzione dell'obbligazione mediante il deferimento del giuramento decisorio, circostanza quest'ultima che non risulta concretizzata. In via alternativa e residuale, considerato che la prescrizione presuntiva trova applicazione ai rapporti che si svolgono senza formalità e in cui il pagamento avviene senza dilazione, avrebbe potuto contrastare l'eccezione producendo un contratto scritto da cui traesse origine il credito ingiunto, ma nemmeno tale prova risulta fornita, non potendosi ritenere la notula del 15/03/2015 idonea a tal fine, trattandosi di atto unilaterale privo degli elementi essenziali del contratto.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei menzionati principi e per le ragioni esposte, va dichiarata la prescrizione del credito azionato dall'opposto con ricorso monitorio, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione ex art. 2956
c.c., rilevando che già alla data del primo atto interruttivo (pec del 26/09/2018)
il credito risultava prescritto, dovendosi ritenere quale dies a quo del termine di prescrizione previsto dall'art. 2956 c.c. il 15/03/2015, rammentando che tale termine, in base all'art. 2957 c.c., decorre dal compimento della prestazione e che per l'art. 2958 c.c. “la prescrizione decorre anche se vi è stata
continuazione di somministrazione o di prestazioni”. Ne consegue l'accoglimento della presente opposizione.
La particolarità della fattispecie esaminata e la decisione basatasi unicamente sull'interpretazione del materiale probatorio fornito inducono a reputare opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti (alla luce dei principi espressi nella sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile
2018).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
777/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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