CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.SA Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.SA Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.632/2020
TRA
avv. rappresentata e difesa da se steSA ed Pt_1 Pt_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli(SA) al
Viale G.Amendola n.33- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Mario Conte ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli(SA) alla via
Talete n.
5- appellato
E
avv. curatrice speciale e difensore di AP CP_2 CP_3
SA- appellata ( a seguito della riunione al presente procedimento del fascicolo n.203/2021 pendente presso il Tribunale per i Minorenni di
Salerno esitato con sentenza di incompetenza funzionale n.1879 del
17/7/2023)
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4041/2019
del Tribunale di Salerno pubblicata il 20/12/19 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e in via preliminare chiedeva di emettere misura cautelare urgente ex art. 337
ter cc a tutela dell'esercizio del diritto alla genitorialità e all'affido a suo favore della figlia e, previa fiSAzione dell'udienza, di rinviare le eccezioni di incostituzionalità alla Corte Costituzionale per inquinamento ambientale e/o rinviare i quesiti ex art. 267 TFUE alla
CGUE; in via del tutto gradata e nel merito chiedeva di accogliere le seguenti domande: 1) dichiarare nulli gli atti del processo di primo grado per manifesta ed evidente violazione di legge con conseguente acclarata nullità assoluta insanabile e, in particolare, dichiarare l'inesistenza del verbale falso e/o alterato redatto a firma del G.
che recava la data del 30/11/2017 rimettendo nei Persona_1
termini la causa ex art. 180 cpc per la sua rinnovazione e/o disponendo l'ammissione dei mezzi di prova da sempre chiesti ed articolati;
2)
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, avendo dimostrato le tante violenze subite perpetrate anche dopo il deposito
2 della separazione;
3) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di scegliere la loro dimora, anche all'estero; 4) disporre l'affidamento unico presso di sé della figlia minore SA;
5) disporre in suo favore la restituzione di tutti i mobili e suppellettili nonché degli effetti personali della steSA e della figlia illegittimamente trasportati presso un non definito deposito,
autorizzando, altresì, la a trasferire ove ritenesse la residenza Pt_1
familiare con la figlia SA AP altresì in vista del fratellino che stava per nascere;
6) stabilire, altresì, a carico di , Controparte_1
di versare un assegno di mantenimento per la figlia SA, mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre di importo pari a
700,00 E e/o nella misura ritenuta opportuna – ordinando i diniegati accertamenti economici-, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e di pagare nella misura del 50% le spese straordinarie documentate;
7) autorizzare i coniugi, congiuntamente e/o disgiuntamente, a chiudere il libretto postale cointestato avente n.
34444350, obbligando il alla restituzione dell'indebito CP_1
sottratto, pari ad € 13.500,00; 8) chiedeva la vittoria delle spese e delle competenze per entrambi i gradi di giudizio ivi compreso il ricorso
3 innanzi alla Corte d'Appello avente RG n. 345/2015 mai liquidato in sentenza, disponendo anche ed unitamente alla nullità la caducazione dei decisum (ordinanza RG. n. 1429/15 resa dal G.R. Fortunato il
4/08/2016 e il decreto di rigetto reso dal nell'RG n. Parte_3
6024sub4/2014) di condanna illecitamente disposti a carico della e frutto di nullità insanabili;
in via istruttoria chiedeva di Pt_1
disporre una CTU medico legale per acclarare gli abusi sessuali ascritti al padre, di disporre gli accertamenti economici dal matrimonio sino all'attualità ordinando l'acquisizione della documentazione attestante chi avesse effettuato i prelievi dal conto corrente cointestato, di ammettere le prove testimoniali richieste in primo grado e rigettato e disporre l'autorizzazione al deposito delle registrazioni video e audio indicati nella premeSA;
per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc, che nel merito fosse rigettato per infondatezza, con la vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione: chiedeva che fossero adottati i provvedimenti di cui agli artt.330 e 333 cc come richiesti dal PM presso il Tribunale per i
Minorenni e che fosse ordinata all'appellante la rimozione sui social
4 Facebook e You-Tube tutte le pubblicazioni riguardanti lui e la figlia;
chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie e nel caso di ammissione della prova testimoniale chiedeva di essere autorizzato alla prova contraria;
per la curatrice speciale e difensore della minore SA AP
costituitasi dopo la riunione al presente procedimento del fascicolo del
Tribunale per i Minorenni: chiedeva l'adozione dei provvedimenti ex art.330 cc nei confronti della , ordinare la rimozione dal web di Pt_1
ogni video o foto riguardanti la minore SA AP e adottare qualsiasi altro provvedimento a tutela dell'interesse della minore.
Veniva fiSAta la prima udienza il 3 dicembre 2020 ritenendosi neceSArio per le istanze cautelari di instaurare il contraddittorio.
L'appellante chiedeva rinvio per legittimo impedimento e il procedimento veniva rinviato all'8/4/2021.
A seguito di un'istanza di ricusazione il procedimento veniva sospeso per la relativa decisione.
Dopo il rigetto della relativa richiesta e il ricorso in riassunzione dell'appellante veniva fiSAta l'udienza del 28/9/2023.
5 In tale data l'avv chiedeva un breve differimento per Pt_1
procedere alla comunicazione alla Procura Generale e per la costituzione del terzo.
All'udienza successiva il procedimento non veniva trattato per un'istanza di rinvio dell'avv. , istanza che veniva accolta con Pt_1
uno slittamento del procedimento al 22 febbraio 2024.
A questo punto sopravveniva un'ulteriore istanza di ricusazione e nelle more della decisione il procedimento rimaneva sospeso.
L'appellante riassumeva di nuovo il giudizio ex art.302 cpc con ricorso depositato il 22/5/2024 e veniva fiSAta l'udienza del 10
ottobre 2024.
Il fascicolo veniva assegnato per errore ad un altro consigliere diverso dal relatore già nominato e a seguito del cambio di assegnazione il procedimento veniva rinviato al 14 novembre 2024.
A seguito della riunione conseguente alla sentenza di incompetenza funzionale del procedimento iscritto presso il Tribunale
per i Minorenni di Salerno a seguito di ricorso del PM competente per la sospensione del responsabilità genitoriale di la Controparte_4
Corte disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 9 gennaio 2025 per
6 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della curatrice speciale della minore SA AP in quanto litisconsorte neceSArio.
La causa paSAva in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 9 gennaio 2025 e della successiva ordinanza del 23 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ricorreva al Tribunale di Salerno per ottenere la Controparte_4
separazione dal coniuge con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 1/6/2010 nel Comune di Eboli (SA)
e dalla cui unione era nata la figlia SA in data 10/7/2012.
La ricorrente deduceva che le cause che avevano contribuito a determinare la fine del rapporto coniugale erano da rinvenirsi nei comportamenti del marito, da sempre disintereSAto alle esigenze economiche della famiglia, e nell'intromissione della suocera e della famiglia del marito nel rapporto di coppia.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito, che le fosse affidata la figlia in via esclusiva con
7 regolamentazione del diritto di visita del padre e che il padre fosse obbligato a versarle una somma mensile per il mantenimento di SA.
si costituiva contestando le argomentazioni Controparte_1
della moglie e attribuendole la responsabilità della crisi coniugale;
concludeva, quindi, aderendo alla domanda di separazione con addebito di responsabilità alla ricorrente e chiedendo inizialmente l'affidamento condiviso della figlia minore.
Dopo la comparizione delle parti davanti al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale e l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti veniva svolta l'istruttoria mediante l'espletamento di due CTU
con la modifica dei provvedimenti presidenziali.
La causa andava in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la separazione personale tra i coniugi;
rigettava le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
disponeva l'affidamento esclusivo al padre della figlia minore,
SA, con residenza presso lo stesso;
8 disponeva l'obbligo della madre di corrispondere al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia minore;
disponeva l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie
(mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche) per la minore,
che dovevano essere documentate;
dichiarava inammissibile la domanda di annullamento del matrimonio avanzata dalla ricorrente;
invitava le parti a intraprendere un percorso psicologico e/o di sostegno alla genitorialità nel superiore interesse della figlia minore;
ordinava che la sentenza fosse trasmeSA all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) DPR
3/11/2000 n. 396;
dichiarava integralmente compensate le spese di lite.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
preliminarmente rigettava la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'UE ex art. 267 TFUE avanzata dalla ricorrente
9 in quanto non aveva formulato quesiti relativi all'interpretazione delle norme comunitarie, ma aveva chiesto l'accertamento della violazione da parte dello Stato Italiano delle norme europee citate nella relativa istanza;
per di più, le questioni prospettate andavano decise con applicazione dei principi e delle norme dell'ordinamento giuridico italiano;
la domanda di nullità/annullamento del matrimonio avanzata dalla ricorrente era inammissibile poiché tardiva, in quanto non proposta nell'atto introduttivo del giudizio e perchè avulsa dall'oggetto della controversia attinente esclusivamente alla pronuncia di separazione ed all'affidamento e mantenimento della prole;
le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti erano irrilevanti ai fini decisori, poiché le prove testimoniali vertevano su circostanze relative al regime di affidamento migliore della figlia minore che, in quanto tali, erano state già accertate attraverso altri mezzi istruttori, oppure su circostanze non pertinenti al thema decidendum;
quanto al regime di affidamento della figlia minore, in seguito alla compleSA istruttoria che rendeva neceSAria la nomina di due
10 CTU per valutare la sussistenza di aspetti che potessero inficiare la capacità genitoriale delle parti, il Tribunale, condividendo gli esiti peritali, disponeva l'affidamento esclusivo al padre della piccola SA;
le risultanze peritali da cui emergeva il persistente rifiuto della minore ad avere rapporti con la madre, non consentiva di ripristinare gli incontri tra la figlia e la presso i Servizi Sociali Pt_1
territorialmente competenti;
la previsione di tali incontri presso i predetti Servizi Sociali competenti erano di fatto inattuabili date le denunce avanzate dalla ricorrente contro gli assistenti sociali incaricati;
nonostante il tentativo di approfondire la difficile situazione emersa dalle precedenti consulenze con la nomina di un altro CTU per favorire la ricostituzione del rapporto tra la madre e la minore non era stato possibile approdare ad alcunché per il comportamento oppositivo della ricorrente;
alla luce di tanto i genitori venivano invitati ad intraprendere un percorso psicologico e/o di sostegno genitorialità nel superiore interesse della figlia minore al fine di garantirle una sana ed equilibrata crescita.
11 ha presentato appello avverso la predetta Controparte_4
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)nullità e/o inesistenza per violazione di legge e/o regolamento;
violazione artt. 1-2-3-24-25-27-30-32-71-97-101-111 Cost.; nullità
assoluta degli atti in frode alla legge;
secondo l'appellante la sentenza era affetta da assoluta nullità e lo stesso valeva per l'intero procedimento di primo grado in quanto in frode alla legge e frutto non solo di eccesso di potere, ma anche di corruzione;
a sostegno di tali argomentazioni richiamava le violazioni gravi, manifeste e sistematiche perpetrate dai vari giudici avvicendatisi nel corso del giudizio nell'applicare e disapplicare a discrezione ed in favore della controparte le norme, al fine di rappresentare una realtà difforme dal vero;
invero i magistrati che si erano occupati del procedimento in oggetto, in violazione dell'art 71 Cost. e del conseguente art. 1 Cost.,
avevano applicato un'inesistente pregiudiziale penale in sede civile,
basata su un'illecita CT del PM, ed una pregiudiziale civile in sede penale per archiviare le sue querele e per non accertare la verità in disapplicazione dell'art. 27 Cost., poiché condannata per calunnia sulla base di illiceità e falsità delle dichiarazioni;
inoltre l'appellante
12 contestava: la mancata considerazione delle prove legali precostituite,
il diniego delle legittime richieste istruttorie con attribuzione di valore probatorio a più verbali falsi, la mancata presa d'atto dei fatti dichiarati con attività investigative dai suoi testimoni mentre venivano acquisiti come prova dei meri foglietti dattiloscritti e firmati senza assunzione di responsabilità dai testimoni di controparte, la vana produzione di otto perizie pro veritatae e l'acquisizione a titolo di prova di false perizie ad opera dei CT del PM e CTU, di false relazioni delle assistenti sociali, nonché le registrazioni alterate e sbobinate dal
, contestate e disconosciute senza che fosse mai nominata CP_1
CTU tecnica per frode processuale, avendo lo stesso anche depositato falsi SMS per accusarla strumentalmente di pazzia;
ribadiva che la
Corte di Giustizia era competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'UE e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'UE e in via generale,
con conseguente obbligo/dovere per il giudice nazionale di sottoporvi i quesiti sulla interpretazione o validità anche di una norma interna con la richiamata norma dell'UE; a tal fine il Giudice territoriale non solo violava tale funzione, ma neppure ne motivava il diniego;
13 ulteriormente, l'appellante contestava la legittimazione, ad opera del
Collegio, della d.SA , malgrado non l'avesse Controparte_5
mai scelta per seguire la minore in quanto non fornita della competenza idonea, non essendo neuropsichiatra infantile e avendo,
invece, chiesto la nomina della d.SA già all'udienza del Per_2
21/12/2017;
sulla base di tali premesse, l'appellante sollevava ex art. 137
Cost. espreSA eccezione di incostituzionalità, chiedendo, in virtù del dimostrato grave inquinamento ambientale del Foro competente di
Salerno, la sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte
Costituzionale, con riserva di impugnativa e/o di ricorso innanzi alla
CGUE ed alla CEDU;
evidenziava che impugnava e contestava l'assegnazione con la conseguente decisione della causa ai Giudici
appartenenti alla competenza territoriale della Corte d'Appello di
Salerno, in quanto già ripetutamente denunciati in sede penale dalla steSA, promuovendo la seguente eccezione di incostituzionalità:
a)in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51 cpc, nella lettura in combinato disposto con l'articolo 6 CEDU e con la Dichiarazione
14 Universale dei Diritti Umani e con l'art. 45 cpp, nella parte in cui non dispone l'obbligatorietà dell'astensione del Giudice e la rimessione della causa ad altro Tribunale competente ex art. 11 cpp per inquinamento ambientale laddove vi sia incompatibilità di tanti giudici determinata da atti compiuti in questo ed altri procedimenti,
prodromico o non, non solo gravemente pregiudizievoli, ma contrari ai loro doveri d'ufficio per i quali erano stati altresì denunciati penalmente, prevedendo espreSAmente un capo aggiuntivo ove si faceva obbligo al giudice di formalizzare la richiesta di astensione e/o in subordine la ricusazione ex art. 52 cpc in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio e rimettere anche solo per evitare e/o elidere ogni sospetto di terzietà e/o imparzialità del giudicante o del foro di appartenenza presso altro Tribunale
competente da individuarsi sempre ex art. 11 cpp;
tanto chiedeva applicando estensivamente quanto previsto dal codice procedura penale a tutela del divieto di discrimine e/o di uguaglianza sostanziale ex art. 3 II c Cost;
b)in riferimento agli artt. 3, 111, co. II°, e 117 Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
15 dell'uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 51 e 52 cpc con l'art. 45 cpp nella parte in cui doveva essere integrato anche nel civile la garanzia dell'incompatibilità a giudicare di un giudice nel Tribunale
gravemente inficiato per inquinamento ambientale disponendo l'obbligatoria sostituzione del giudice con altro di altro Tribunale o,
nel caso di specie, della Corte d'Appello competente ex art. 11 cpp,
previa visione delle gravi denunce attestanti altresì la persecuzione della corruzione non ad opera dei CT e CTU, ma anche dei giudici/magistrati che autoreferenziandosi gli uni con gli altri alterando e /o diniegando la verità - mai dolosamente accertata - condannando ritorsivamente la vittima, diniegandole ogni diritto e tutela anche solo diniegandole di fatto il legittimo esercizio del diritto di ricusazione del giudice criminale già denunciato disponendo non più una funzione, ma un potere eversivo, alimentando con tale lacuna normativa solo la corruzione e/o l'illecita autoreferenzialità del corporativismo;
c)in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., degli stessi artt.
51-52 cpc con l'art. 45 cpp, nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità alla trattazione del giudizio presso il Tribunale che sarebbe competente territorialmente per grave inquinamento
16 ambientale laddove era stato già manifestato grave discrimine non ammettendo, immotivatamente, i mezzi istruttori chiesti ed articolati ex lege, rigettando sic et simpliciter l'ammissione oltre che la modifica e/o revoca dell'ordinanza di rimessione nei termini delle parti nel giudizio civile di separazione stante l'evidente alterazione del falso verbale del 30/10/2015, rigettando altresì illegittimamente anche i mezzi istruttori richiesti, autorizzando anche l'illecita chiusura dei subprocedimenti (RG. n. 6024sub2/14; 6024sub3/14; 6024sub5/14)
mai assegnati al G. Chiosi né mai fiSAta udienza, costituenti solo illeciti dinieghi, ignorando, in violazione del diritto alla vita ed alla salute altresì della minore, l'istanza del 10/03/2015 con cui si chiedeva intervento chirurgico dentistico nell'interesse della minore come da certificato medico e CTP dr. , intervento illecitamente Persona_3
diniegato dal padre e dai Giudici, finanche dal Collegio, concorrendo nel maltrattamento o violazione al diritto alla vita ed alla salute;
d)incostituzionalità degli artt. 156 - 161 cpc, Libro I° Capo III°
“della nullità degli atti”, perché in contrasto con gli artt. 1-3-24-25
Cost. e artt. 6 -13-14 CEDU, per la mancata previsione tra le ipotesi di nullità della sentenza: a) anche l'assoluta incompetenza funzionale del
17 giudicante a seguito di asserita denuncia penale nei suoi confronti o dalla parte o dal suo difensore per grave violazione dei succitati diritti costituzionali;
b) la nullità assoluta insanabile derivante da atto illecito come la corruzione del giudizio, tanto in osservanza dei principi e criteri costituzionali e sovranazionali nonché in osservanza degli artt. 5
e 40 cp, garantisti dell'osservanza ai principi di diritto naturale posto a base del patto sociale e/o del principio di democrazia;
inoltre l'inosservanza dell'incompetenza funzionale violava, altresì, il principio del doppio grado di giudizio nel merito (111 Cost.); nel caso di specie le condotte dei magistrati avevano negato la sua aspirazione ad avere figli quale valore di rilevanza costituzionale;
secondo l'appellante la sentenza era nulla anche per l'abuso del principio dispositivo ex art. 115 cpc unitamente al principio dell'onere della prova ex art. 2697 cc applicato in evidente violazione degli artt. 1-2-3-
24-25 e 27 Cost., avendo i giudici territoriali acquisito a titolo di prova le false dichiarazioni delle assistenti sociali a cui venivano anche attribuite competenze diagnostiche inconferenti alle loro qualifiche, e negato CTU medica sui certificati medici ospedalieri con acquisizione probatoria solo di CTU psichiatriche/psicologiche; tali disposizioni
18 come di fatto esercitate dal giudice erano afferenti non ad una funzione giudicante, ma al potere dispositivo inquisitorio in violazione degli artt. 1-2-3-24-25-97-101- 111 Cost. nonché degli artt. 6, 8 e 13 CEDU
e della Convenzione di Istanbul, assumendo legittime a titolo di prova perizie ascientifiche;
in conclusione l'appellante chiedeva che la Corte Costituzionale
statuisse in via definitiva ed univoca ed in osservanza del principio ex artt. 3 Cost, 13 Cedu e art. 3 e 6 TFUE, i limiti entro cui i giudici dovevano attenersi nell'applicazione del principio dispositivo ex artt.
115 e 116 cpc e dell'art. 2697 cc;
2)nullità del contratto di matrimonio - violazione artt. 115 e 116
cpc - verbale falso con remissione in termini, caSAzione con rinvio al
Tribunale competente;
l'appellante insisteva per la nullità del matrimonio concordatario, come già formulata e giammai contestata e,
pertanto, costituente prova ex art. 116 cpc;
tale nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, afferiva alla violazione dell'art. 8 del Concordato Lateranense, così come modificato dall'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 1984,
recepito dalla L. 121/1985 e s.m.i., in quanto subito dopo la
19 celebrazione, il parroco o il suo delegato non dava lettura degli articoli del codice civile e non spiegava ai contraenti gli effetti civili del matrimonio;
in merito il giudice non solo negava la remissione in termini per il verbale evidentemente falso ed alterato, ma anche ogni mezzo istruttorio dalla steSA articolato, in violazione degli artt. 116
cpc e 192 cpp oltre a tutti i principi costituzionali e della CEDU e convenzioni internazionali sopra richiamate;
in via gradata l'appellante chiedeva accertarsi l'addebito avendo dimostrato la condotta violenta del sia nei suoi confronti che della figlia piccola, avendo CP_1
perpetrato una condotta manipolativa che costituiva, evidenziando che la corruzione era condizione ostativa all'acquisizione delle prove legali;
precisava che, invece, andava applicato il principio di non contestazione;
chiedeva che a seguito della nullità insanabile per il falso verbale sulla remissione in termini fossero ordinato l'espletamento dei mezzi istruttori o in subordine fossero ritenuti provate tutte le circostanze dedotte dalla ex art.115 e 116 cpc;
Pt_1
denunciava, infine, l'eccesso di potere del Collegio che aveva attribuito valore di prova a mere dichiarazioni false del e/o CP_1
del CTU e/o degli assistenti sociali;
20 3)nullità e/o inesistenza del decisum per violazione di legge-
sentenza ultrapetita - violazione degli artt. 99, 112 e 166,167 cpc;
divieto ius novorum e di ampliamento del thema decidendum, con conseguente nullità e caSAzione del decisum sul mantenimento
“secondo equità” e diniego strumentale di giustizia anche dell'azione promoSA ex art. 492bis cpc;
la sentenza era nulla nella parte in cui si statuiva sul mantenimento della minore affidata in via esclusiva al padre, in assenza di domanda, e tale decisione era ancora più
significativa nel momento in cui non era stata accolta la sua istanza di ricostruzione del patrimoni del ex art.492 bis cpc;
CP_1
4)nullità e/o inutilizzabilità e/o annullabilità e/o inefficacia delle
CTU, la CaSAzione precisava i limiti dei poteri istruttori;
non costituiva mezzo di prova, ma di valutazione;
l'appellante impugnava le operazioni peritali svolte in quanto il consulente doveva compiere ex art. 62 cpc le indagini affidategli dal giudice e fornire i dovuti chiarimenti, ma senza alcun potere di valutazione, potendo al massimo assumere informazioni da terzi quando autorizzato dal giudice dalle parti;
nel caso specifico, invece, strumentalmente non venivano riportati i quesiti formulati dal giudice a verbale di nomina/giuramento
21 del CTU in modo tale da non effettuare i dovuti accertamenti e attribuire un potere valutativo al consulente;
difatti, l'appellante evidenziava che i giudici omettevano di verbalizzare i quesiti e davano addirittura valore di prova alle operazioni peritali svolte, concorrendo così nella frode proceSAle e/o nella corruzione;
a conferma di quanto dedotto richiamava la registrazione del primo accesso col CTU Per_4
che strumentalmente non veniva depositata in atti e lo stesso accadeva per il verbale e per le registrazioni successive con conseguente nullità
della steSA consulenza;
non venivano valutate le osservazioni del dr.
non venivano ascoltati i testi indicati, venivano ignorati i Per_5
certificati prodotti in relazione al percorso quale vittima del maltrattante e senza sentire gli specialisti che l'avevano avuta in cura;
inoltre da un canto la perizia del dr non era utilizzabile per Per_6
grave violazione della Carta di Noto, della Convenzione di Istanbul e di NY, della Convenzione di Lanzarote e del protocollo SINPIA,
mentre veniva omeSA la valutazione delle sue prove legali e contestualmente venivano considerate come elemento probatorio le dichiarazioni delle assistenti sociali non confortate da alcuna prova documentale e sconfeSAte dalle registrazioni in atti;
da quanto dedotto
22 emergeva chiaramente una violazione delle norme e delle sentenze della CEDU e, quindi, insisteva per il rinvio pregiudiziale dei quesiti formulati ex art.267 TFUE;
censurava la decisione anche perché il
Tribunale nel momento in cui aveva aderito agli esiti della Ctu non aveva chiarito le ragioni del suo convincimento chiarendo il ragionamento logico-indiziario della prospettiva tecnico-scientifica adottata dal CTU in relazione alle contestazioni circostanziali promosse dai CTP, basate su fatti e prove che il primo non aveva minimamente contemplato;
vi era, infine, un ulteriore vizio di motivazione in quanto il CTU non aveva ottemperato a tutti Per_6
i quesiti, non aveva relazionato sul rapporto madre/figlia, non aveva registrato e in quanto il CTU solo illecitamente contribuito ad Per_4
introdurre nel giudizio la valutazione illecita della sulla CP_5
minore.
si costituiva e in primis chiedeva che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
contestava, prima di tutto, la falsa ricostruzione in fatto operata dalla controparte con la quale venivano evidenziate circostanze o
23 eventi in realtà mai avvenuti e condotte violente ed abusi sessuali a lui attribuiti e mai commessi né tantomeno riscontrati da nessuno certificato medico o perizia, come giudizialmente accertato sino innanzi alla Corte di CaSAzione;
il comportamento della controparte andava neceSAriamente
sanzionato in sede civile, avendo provocato un notevole pregiudizio alla figlia attraverso una serie di azioni illecite e dannose per il suo sviluppo psico -fisico, quali: l'averla per alcuni mesi sottratta arbitrariamente al padre impedendole di vederlo e sentirlo anche telefonicamente, l'averla sottoposta ripetutamente a ingiustificate visite medico-ospedaliere e ad esami ematici e drug test, al solo scopo di costruire false accuse nei confronti del padre, l'aver esibito in giudizio le foto di parti intime di una bambina di cui non veniva mostrato il volto, al fine di dimostrare presunti ed inesistenti abusi sessuali sulla figlia SA, come era stato dimostrato dal certificato del dr. che visitando la bambina il 2/1/2015, riscontrava Persona_7
solo un piccolo eritema sulla spalla;
l'averla costretta a sopportare per nove mesi il disagio delle visite assistite con il padre, frapponendo anche continui ostacoli al sereno svolgimento delle stesse presso i
24 servizi sociali del Comune di Eboli, costringendo le operatrici del
Centro Famiglia a richiedere più volte l'intervento delle Forze
dell'Ordine; l'aver addirittura accusato le operatrici dei Servizi Sociali
di consentire al padre di commettere abusi sessuali sulla figlia nel corso dello svolgimento delle visite protette diventandone complici,
peraltro, alla presenza di altri utenti della struttura e con la quasi abituale presenza dei Vigili Urbani, costretti a presenziare per arginare l'invadenza della e di sua madre che pretendevano di assistere Pt_1
personalmente agli incontri tra il padre e la figlia;
l'aver accusato le assistenti sociali di aver favorito il nella redazione delle CP_1
loro relazioni mensili riferendo al Tribunale false circostanze sull'andamento delle visite assistite;
i consulenti di parte della , dr. , d.SA Pt_1 Persona_8
e dr. fondavano le loro generiche e Persona_9 Per_10
inconferenti perizie sul presupposto della veridicità della consulenza medico-legale del dott. del 28/8/2015, che riferiva Persona_11
di aver accertato lesioni sulla figlia senza averla mai visitata, ma solo mediante alcune foto scattate l'1/1/2015 che per evidenti ragioni di corporatura, di colore dei capelli e di lunghezza dei capelli ritraevano
25 un'altra bambina;
la falsità di quanto indicato nella suddetta consulenza emergeva dal certificato esibito dalla steSA e Pt_1
redatto dal dr. in data 2/1/2015 il giorno dopo le suindicate foto, Per_7
dalla lettura del quale poteva desumersi che la minore dopo essere stata visitata presentava solo un lieve eritema cutaneo che scompariva alla digito pressione;
in sede penale due procedimenti iscritti a suo carico a seguito delle denunce dell' ex moglie si erano conclusi con due decreti di archiviazione del GIP dr Scermino del 17/1/2018, mentre la Pt_1
veniva rinviata a giudizio nel procedimento penale n. 2011/2017
RGNR per i reati ex artt. 572 cp, 368 cp e 388 cp, nonché, a seguito delle continue pubblicazioni di false accuse nei suoi confronti era per i reati di cui agli artt. 368, 595 3c c.p. in relazione a fatti dell'1/1/2019,
per i reati di cui agli artt. 336, 340, 368, 595 3c cp in relazione a fatti dell'1/10/2019, per il reato di cui all' art. 684 cp in relazione a fatti del
6/6/2019, per i reati di cui agli artt. 336, 340 e 684 cp in relazione a fatti del 6/10/2019 e per i reati di cui agli artt. 368 e 110 cp in relazione a fatti del 21/10/2019;
26 era corretta la decisione del Tribunale confermata anche in appello a mezzo della quale era stata interrotta la convivenza della minore con la madre, alla luce della complessiva indagine svolta dalla
CTU dott.SA conclusasi negativamente per la ricorrente;
Per_12
tale decisione era congrua anche in relazione alle conclusioni dei tre consulenti , e che, dopo aver smentito CP_6 Per_13 CP_7
categoricamente qualsiasi abuso fisico e sessuale in danno della bambina, esaminavano i profili psicologici di entrambi i coniugi,
evidenziando delle gravi problematiche psichiatriche solo a carico della , il cui comportamento era gravemente lesivo per il Pt_1
sereno e corretto sviluppo psico-fisico della piccola;
dalla loro CTU
emergevano incontrovertibilmente i maltrattamenti psico-fisici in danno della minore SA AP per mano della madre e della nonna materna, a conferma di quanto relazionato dai Servizi Sociali
presso il Centro Famiglia CI e LI , i quali denunciavano espreSAmente lo stato di pericolo in cui viveva la minore e la necessità
impellente di allontanarla dalla madre e di affidarla al padre, le cui capacità genitoriali ed educative erano state ampiamente verificate già
nella prima CTU svolta dalla dott.SA Per_12
27 dalla relazioni dei Servizi Sociali era emerso pure che la madre con il suo comportamento aveva indotto la figlia a rifiutarsi di incontrarla ancora, senza che il padre interferisse o frapponesse ostacoli agli incontri;
ne conseguiva che l'iter argomentativo del Tribunale di Salerno
prima e della Corte D'Appello di Salerno poi in sede di reclamo, non si esponeva a nessuna fondata critica né tantomeno a presunte violazioni di leggi, essendo del tutto coerente con la scrupolosa fase istruttoria svolta nel giudizio civile riscontrata dagli esiti del procedimento penale a suo carico , conclusosi con l'archiviazione del
GIP dr Pellegrino del 12/4/2017 anche a seguito dell'esito negativo del ricorso per caSAzione;
chiedeva , quindi, la conferma delle statuizioni adottate sia in relazione all'affidamento della figlia, in considerazione degli esiti delle consulenze svolte nel giudizio di primo grado dal dott. e dal Per_6
dott. in merito alla decisa volontà della bambina di non voler Per_4
incontrare la madre per il momento che in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del per Pt_1
i poteri di ufficio spettanti al Tribunale nell'interesse del minore;
28 quanto alle richieste istruttorie si opponeva all'espletamento di un'altra CTU medico legale al fine di riscontrare i segni di abusi sessuali alla luce degli svariati accertamenti già compiuti in precedenza e chiedeva il rigetto della richiesta di prova testimoniale per irrilevanza o perché valutativa;
in ogni caso in via subordinata, in caso di ammissione della suddetta prova chiedeva di essere ammesso alla prova contraria.
Prima di valutare l'appello va detto che nel corso del presente giudizio il Tribunale per i Minorenni di Salerno dinanzi al quale pendeva il procedimento n.203/2021 avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di CP_4
nei confronti della figlia SA AP si è dichiarato
[...]
incompetente funzionalmente con la sentenza n.1879 del 17/7/2023 per la pendenza dell'appello avverso la sentenza di separazione in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 10
dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi
instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso
che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è
29 attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia
pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e
fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le
azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con
unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di
connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto
familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso
il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in
composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia
stato interposto appello (cfr. sent. Cass.n.1349/2015; sent. Cass.
n.1866/2019; sent. Cass. n. 3490/ 2021; sent. Cass. n.16339/2021;
sent. Cass. n.16569/2021; sent. Cass. n.3789/2023).
Ne consegue che oggetto del presente giudizio non è soltanto l'appello avverso la sentenza di separazione, ma anche il procedimento avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a carico di nei confronti Controparte_4
della figlia SA AP.
30 A seguito di tale riunione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della curatrice speciale della minore,
litisconsorte neceSArio.
Va anche valutato se in questo procedimento era neceSArio
procedere all'ascolto della minore SA AP che il 10 luglio
2024 ovvero, nel corso del giudizio, ha compiuto dodici anni, pure in considerazione del fatto che il fascicolo veniva definito dal Tribunale
per i Minorenni con sentenza dichiarativa di incompetenza prima di procedere, per l'appunto, all'ascolto della minore.
Va precisato che l'ascolto era stato chiesto dal Pm presso il
Tribunale per i Minorenni e dalla curatrice speciale all'atto della sua originaria costituzione.
Sotto tale profilo la Corte rileva che sia la Procura pure Pt_4
destinataria dell'atto di riassunzione che il curatore speciale, a seguito dell'integrazione del contraddittorio, non hanno insistito in tale richiesta, di fatto rinunciandovi.
Va anche evidenziato che poco prima della sentenza di incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Salerno sia la che il rinunciavano all'ascolto della figlia;
in Pt_1 CP_1
31 particolare il padre affermava che rinunciava temendo un indebito utilizzo della videoregistrazione obbligatoria per legge.
In ogni caso nelle ultime note scritte anche i genitori della minore SA non hanno chiesto esplicitamente il suo ascolto.
La questione va affrontata sulla base dell'art.315 bis e dell'art.336 bis cc in quanto il procedimento in questione è anteriore alla riforma Cartabia.
Nella prima norma al terzo comma è previsto che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche se di età inferiore ove capace di discernimento ha diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Nella seconda norma nel primo comma oltre a ribadire quanto affermato nel precedente articolo è specificato che l'ascolto non viene disposto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, sempre che il giudice motivi in ordine al mancato adempimento.
Tale normativa è conforme alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con la L. 27
32 maggio 1991, n. 176; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo in data 25
gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77) i cui contenuti sono stati ripresi anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.
Secondo tali previsioni il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene e come tale capace di rappresentare con sufficiente ragionevolezza i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte.
Nel caso di specie la Corte non ritiene che sia neceSArio
procedere a tale ascolto sulla base delle seguenti argomentazioni (cfr.
sent. Cass. n.1474/2021; sent. Cass. n.16569/2021; sent. Cass.
n.16071/2022; sent. Cass. n.24626/2023; sent. Cass. n.3465/2024)
Prima di tutto l'ascolto della minore in questione può essere ritenuto superfluo in quanto l'ascolto è stato effettuato in maniera indiretta.
33 Invero risulta da una serie di relazioni dei Servizi Sociali, oltre che dalle relazioni della d.SA , che SA AP ha CP_5
raggiunto una condizione di benessere e che esprime sempre un rifiuto avverso la figura materna.
Va anzi rilevato che in sede di interlocuzione con la curatrice speciale la ragazza si è meravigliata che la questione fosse ancora pendente, ritenendo che fosse già definita da tempo e quanto riferito è
estremamente (cfr.sent.Cass.n.437/2024) significativo al fine di ritenere superfluo l'ascolto della minore.
Per altri versi l'ascolto potrebbe anche essere dannoso per la minore che è stata vittima di maltrattamenti ad opera della madre, in quanto potrebbe innescare gli effetti della vittimizzazione secondaria
(cfr.sent.Cass.n.23247/2023).
In merito a tali condotte materne si tornerà nella valutazione nel merito dei fatti di cui al procedimento del Tribunale per i Minorenni
avente ad oggetto la responsabilità genitoriale della madre CP_4
, procedimento che è stato riunito al presente fascicolo.
[...]
Prima di esaminare nel merito l'appello proposto occorre valutare la questione della fratria atteso che la è diventata di Pt_1
34 nuovo madre dopo l'instaurazione del giudizio di appello e tale sopravvenuta situazione ha implicato che nel procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni sia stato dichiarato ammissibile l'intervento dei fratelli unilaterali di SA AP nati dall'unione di CP_4
con
[...] Persona_14
Al fine di decidere su tale questione è dirimente il fatto che il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni sia stato riunito al presente fascicolo che ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi;
in questo senso è chiaro Persona_15
che il presente procedimento può riguardare anche questioni che attengono alla responsabilità genitoriale, ma solo in relazione alla prole dei coniugi che si sono separati giudizialmente.
Il rapporto di fratria tra gli altri figli di e SA Controparte_4
AP va valutato in altra sede.
Va valutato a questo punto l'appello avverso la sentenza di separazione.
L'appellato ha eccepito la tardività dell'ultimo ricorso per la riassunzione del giudizio sostenendo che la aveva proceduto Pt_1
35 alla notifica oltre il termine del 30 aprile 2024, termine previsto nel decreto di fiSAzione dell'udienza di comparizione.
In realtà tale termine , in assenza di specifiche previsioni, non è
perentorio, ma ordinatorio.
Quel che rileva in tema di riassunzione a seguito della definizione del procedimento di ricusazione è che il relativo ricorso sia depositato entro sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria.
Nel caso di specie l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione è stata depositata sul telematico il 23/2/2024 e il suo ricorso per la riassunzione è stato depositato il 22/5/24 ovvero entro il termine perentorio di sei mesi.
In via preliminare la ha chiesto in via cautelare la meSA Pt_1
in sicurezza della figlia e l'invio del codice rosso alla Procura di
Firenze.
La richiesta cautelare è assorbita dalla decisione nel merito dell'appello.
In ogni caso trattasi di istanza atipica e al limite dell'ammissibilità che manca del presupposto del pregiudizio in cui
36 verserebbe la figlia SA AP, pregiudizio del tutto indimostrato.
Nella valutazione dei motivi di appello va considerato che l'appellato ha chiesto che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
L'eccezione non è accoglibile in quanto l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr.
ord. Cass.n. 13535/2018 ).
Con il primo motivo sottoarticolato in quattro motivi l'appellante ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale che si incentrano tutte sulla necessità che la presentazione di una denuncia nei confronti di un magistrato dovrebbe precludere allo stesso di trattare il procedimento per il quale è stato denunciato.
In realtà non vi sono dubbi in ordine all'assenza dei parametri della rilevanza e della non manifesta infondatezza richiesti al Giudice
di merito per sollevarla questione di legittimità dinanzi alla Corte
37 Costituzionale, in quanto dare rilievo alla denuncia in sede penale del
Magistrato o alla non condivisibilità dei provvedimenti dal medesimo adottati integrerebbe un'evidente violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art.25 Cost).
L'appellante ha anche insistito per il rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE che , però, non è accoglibile perché, come giustamente affermato dal Tribunale la predetta procedura ha ad oggetto l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione Europea e non l'interpretazione di norme di diritto interno.
Con il secondo motivo è stata censurata la decisione in relazione alla domanda di nullità del matrimonio che stata dichiarata inammissibile.
Sotto tale profilo la ha dedotto che era stata negata la Pt_1
remissione in termini a causa di un verbale falso e/o alterato, che tale domanda non era tardiva vertendosi nell'ambito della nullità per la quale non vi erano preclusioni e che andava accolta sulla base del principio di non contestazione.
In realtà la domanda di nullità del matrimonio non poteva in alcun modo rientrare nel giudizio di separazione e tale rilievo è stato
38 validamente espresso ed ha valore assorbente sulla questione della tardività e dell'applicazione del principio di non contestazione.
Con tale motivo l'appellante ha anche censurato la decisione di rigetto dell'addebito, censurando la mancata ammissione di prove e la non adeguata valutazione di quanto dedotto, in realtà la domanda di addebito proposta dalla è stata rigettata perché tutto quanto Pt_1
emerso era rivelatore non della violazione dei doveri matrimoniali ma di problematiche afferenti la responsabilità genitoriale.
Sotto tale profilo che è quello che ha condotto al rigetto dell'addebito nessuna censura è stata sollevata da parte della Pt_1
con conseguente intangibilità sul punto della relativa motivazione.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza affermando che in tema di assegno di mantenimento il Tribunale aveva statuito a suo carico un assegno di mantenimento a favore della figlia in assenza di domanda da parte del . CP_1
La censura va rigettata perché nell'interesse del minore l'autorità
giudiziaria adita può esercitare anche poteri di ufficio.
In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, il
giudice (nella specie, in sede di separazione giudiziale dei coniugi),
39 attese le esigenze pubblicistiche in gioco, dispone di poteri istruttori
d'ufficio in deroga alle regole generali sull'onere della prova e può
adottare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, tutti i
provvedimenti neceSAri per la miglior tutela dei figli stessi (cfr.sent
Cass.n21178/2018; sent.Cass.n.3206/2019;sent.Cass.n.9145/2020)
Nell'ambito di tale motivo la ha censurato la decisione Pt_1
anche in relazione al rigetto della richiesta di accertamenti economici ai sensi dell'art.492 bis cpc nei confronti del marito.
In realtà tali accertamenti sono stati rigettati in quanto sono stati ritenuti irrilevanti in relazione alla decisione in concreto adottata che ha riguardato unicamente la determinazione di un assegno di mantenimento a carico della stesa e non del . Pt_1 CP_1
L'appellante ha solo riproposto l'istanza senza censurare la motivazione del rigetto che, quindi, non può non essere riconfermata.
Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto la nullità e l'inutilizzabilità delle CCTTUU espletate.
Da un canto ha affermato che ai consulenti era stata demandata una valutazione che, invece, competeva solo al Tribunale e che in
40 ogni caso il Giudice di primo grado aveva fatto proprie le risultanze degli accertamenti peritali senza argomentare il suo convincimento.
Nello specifico l'appellante censurava l'omeSA indicazione dei quesiti, il mancato deposito della registrazione del primo accesso e di quelle successive da parte del CTU dr. la violazione della Carta Per_4
di Noto, della Convenzione di Lanzarote, della Convenzione di
Istanbul e di NY da parte del CTU dr , le omissioni Per_6
nell'accertamento ascrivibili al CTU dr. e all'introduzione Per_6
da parte del CTU dr. delle illecite valutazioni compiute dalla Per_4
d.SA . CP_5
In tale contesto censurava anche il fatto che il Tribunale avesse omesso la valutazione della CT del dr e dei certificati Per_5
medici esibiti, che non fossero stati ascoltati i testi che aveva indicato e che fossero state valutate come prove le dichiarazioni delle assistenti sociali.
Il motivo va rigettato in quanto:
il Tribunale ogni volta che si è pronunciato e ha valutato gli esiti di una CTU ha espresso il suo convincimento motivando
41 adeguatamente anche in relazione alla congruenza di altri riscontri probatori;
il CTU dr. aveva risposto ai quesiti che gli erano stati Per_6
posti e nel corso della sua perizia tutti gli incontri con la piccola SA
erano stati audio-videoregistrati;
il dr era stato nominato per favorire una normalizzazione Per_4
dei rapporti tra la madre e la figlia e non aveva proseguito per l'opposizione della;
la richiesta di autorizzazione al deposito di Pt_1
registrazione del primo accesso non ha rilievo in assenza di un elaborato peritale che il CTU nominato non ha mai depositito;
l'attività compiuta dalla d.SA non era censurabile CP_5
perché l'affidamento dell'incarico era conseguito ad un accordo raggiunto dai genitori dinanzi al CTU dr. come dal Per_6
medesimo attestato nella sua CTU e oggetto di una sopravvenuta revoca solo da parte della;
Pt_1
quanto affermato dal CT di parte dr. è stato valutato Per_5
e superato dallo stesso CTU dr. ; Per_6
per la rilevanza probatoria delle relazioni dei servizi sociali si rinvia a quanto verrà affermato in tema di responsabilità genitoriale.
42 L'appellante ha avanzato anche richieste istruttorie.
Per la prova testimoniale occorre premettere che la richiesta è
stata rigettata dal Tribunale in quanto mediante i capitoli aveva ad oggetto il regime dell'affidamento che era conseguito ad altri accertamenti.
La non ha contestato tale motivazione e ha Pt_1
semplicemente reiterato la richiesta, senza articolare un motivo specifico, con conseguente inammissibilità dell'istanza (cfr.sent
Cass.n.1532/2018).
Per gli accertamenti economici l'appellante ha reiterato la richiesta di cui all'art.492 bis cpc al fine di ricostruire il patrimonio del
, di indagini da espletare a cura della Guardia di Finanza e CP_1
degli ordini di esibizione, ma sul punto il Tribunale ha evidenziato l'irrilevanza dell'istanza rispetto al decisum.
Anche in questo caso la non ha censurato in modo Pt_1
specifico la richiesta istruttoria con ulteriore inammissibilità
dell'istanza ( cfr.sent.Cass.n.1532/2018).
43 L'appellante ha poi chiesto di disporre un'ulteriore CTU medico legale al fine di riscontrare gli abusi sessuali posti in essere dal a danno della figlia. CP_1
Sul punto rileva la Corte che sono state già espletate due
CCTTUU da parte del PM presso il Tribunale di Salerno che hanno condotto all'archiviazione dei reati di cui all'art.609 bic cp ascritti al e che, pertanto, alla luce di tanto non è accoglibile la CP_1
predetta richiesta.
L'appellante ha chiesto di essere autorizzata ad esibire un DVD
contenente le registrazione di verbali redatti dalla d.SA e dal Per_16
nominando CTU dr. quali prove di illeciti alla base della nullità Per_4
dedotta; tale istanza va rigettata per la sua genericità e perché tale attività processuale non ha determinato il deposito di una relazione di consulenza che sia stata posta alla base della sentenza impugnata.
Va, comunque , precisato che l'appellante per le richieste istruttorie doveva dimostrare di aver avanzato tali istanze in primo grado, di aver contestato il rigetto, di aver insistito sulle stesse istanze in sede di precisazione delle conclusioni e di aver formulato in appello una specifica censura.
44 Non resta che valutare se debba essere accolta la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale di nei Controparte_4
confronti della figlia SA AP avanzata dal PM presso il
Tribunale per i Minorenni.
Per procedere a tale valutazione occorre premettere una cronistoria della vicenda:
dopo la presentazione del ricorso per separazione la Pt_1
portava più volte la figlia all'ospedale per farla refertare;
nel frattempo nel giudizio di separazione veniva disposto l'affido condiviso della minore che poteva così vedere anche il padre;
la denunciava il per abuso sessuale nei Pt_1 CP_1
confronti della figlia allegando anche un video in cui registrava quello che riferiva la figlia e una CT del dr che avvalorava l'ipotesi Per_11
dell'abuso;
a seguito di tanto gli incontri tra padre e figlia proseguivano in forma protetta;
solo dopo l'espletamento di una CTU collegiale che dava esito negativo e la richiesta di archiviazione da parte del PM , veniva
45 disposto l'affidamento esclusivo della figlia al padre e venivano previsti incontri protetti tra la figlia e la madre;
proprio dalle relazioni dei servizi sociali emergeva il sano rapporto tra il padre e la figlia e nello stesso tempo le gravi difficoltà
della nel suo relazionarsi con la figlia;
Pt_1
a seguito di tanto erano proprio i servizi sociali che segnalavano l'urgenza di interrompere i rapporti di SA con la madre sussistendo il pericolo di un grave pregiudizio psicologico;
le risultanze delle consulenze espletate nel penale venivano confermate da quella espletata in sede civile e precisamente dal dr.
; Per_6
veniva disposta anche un'altra CTU affidata al dr per Per_4
favorire il riavvicinamento della madre alla figlia, ma tale attività non veniva effettuata per l'opposizione della steSA;
Pt_1
a seguito di tutto quanto verificatosi e del rifiuto persistente di
SA di incontrare la madre, nonostante il percorso psicologico attivato nei suoi confronti il Tribunale, nell'ambito di due procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale dell'altro genitore, decideva per l'affidamento esclusivo di SA AP al padre senza prevedere
46 alcun diritto di visita da parte della madre;
il Tribunale in sede di separazione confermava tale statuizione in tema di affidamento della figlia.
Ai fini di una corretta valutazione occorre partire dagli esiti della
CTU espletata nel giudizio di separazione, consulenza che è stata posta alla base dell'affidamento esclusivo di SA AP al padre .
Mediante la CTU del dr. che ha valutato il nucleo Per_6
familiare della piccola SA è emerso che:
la madre non era decodificabile a livello emotivo, mostrava oppositività e aggressività ipercritica, aveva timori persecutori, aveva una qualità affettiva, distaccata, fredda e tendeva ad atteggiamenti manipolativi e strumentali;
conseguentemente aveva un deficit a livello di capacità genitoriale, tanto è vero che non riusciva a relazionarsi con la figlia verso la quale non esprimeva adeguata affettività, non ne rispettava l'autonomia e nel comunicare con la steSA utilizzava modalità suggestive ed induttive;
non riconosceva in alcun modo il ruolo dell'altro genitore;
il padre non aveva alcuna problematica di rilievo e aveva una buona capacità cognitiva e di giudizio;
non presentava nel rapporto
47 con la figlia connotato da adeguata affettività e da rispetto dell'autonomia nessun aspetto negativo con conseguente inconfigurabilità a suo carico di comportamenti espressione della cosiddetta alienazione parentale;
la minore presentava uno sviluppo adeguato alla sua età, ma aveva difficoltà a gestire le sue emozioni per la paura che aveva di perdere la figura paterna a causa dei comportamenti della madre, che rifiutava manifestando strategie di irrigidimento e di fuga della realtà.
I risultati di tale valutazione sono coerenti rispetto a tutto quanto verificatosi a danno della minore figlia dei coniugi . Persona_15
Subito dopo l'inizio del giudizio di separazione la Pt_1
portava più volte all'ospedale la figlia al fine di farla visitare.
Esibiva una serie di referti medici dalla lettura dei quali emergevano segni di un trauma contusivo alla regione sacrale e agli arti inferiori ( in data 14 10 2014), un'algia all'arto superiore e al collo
– dichiarata - post aggressione (in data 16/10/2014), una lieve escoriazione alla natica destra e nella parte superiore del dorso-
dichiarata come effetto di aggressione (11/12/2014), un lieve eritema alla spalla sinistra e ragade anale per problemi di stipsi in cura con
48 Movicol bustine (14/9/2015) con allontanamento della paziente prima della chiusura del verbale, un arroSAmento della zona perianale e presenza di una ragade in ragione vulvare (17/10/2015 diagnosi riconfermata l' 1/12/2015).
Sempre la depositava il 18/9/2015 foto ritraenti Pt_1
arroSAmento ed irritazione della zona genitale, situazione riscontrata anche in data 17/10/2015 ( arroSAmento della zona perianale e presenza di una ragade in ragione vulvare) e in data 23/5/2016 ( ragadi anali e congestione del plesso emorroidario).
La madre della minore faceva refertare la figlia al fine di corroborare una denuncia per maltrattamenti e abusi sessuali a carico del padre.
In sede penale sulla base delle CT espletata della d.SA il Per_12
PM avanzava una richiesta di archiviazione che non veniva accolta sulla base di ulteriori elementi dedotti dalla madre.
A seguito dell'espletamento di una CTU collegiale ovvero di una consulenza effettuata da un medico legale, da un ginecologo e da uno psichiatra il PM articolava un'ulteriore richiesta di archiviazione
49 che veniva accolta definitivamente dal Gip presso il Tribunale di
Salerno.
Il decreto di archiviazione per l'abuso sessuale ascritto al padre ha piena efficacia probatoria quale prova atipica che rafforza e non smentisce gli altri riscontri probatori e come tale è neceSAriamente
utilizzabile.
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla taSAtività tipologica dei mezzi di prova: ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico — riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato — con le altre risultanze del processo (cfr. sent. Cass.n.20739/2012; sent.Cass.
n.1593/2017)
Tali prove possono essere desunte anche da altri procedimenti intercorsi tra le stesse parti (cfr.sent.Cass.n.8603/2017)
Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle
prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su
50 accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre
parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare
quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie
(cfr.sent.Cass.n.8603/2017).
Allo stesso modo le consulenze espletate in sede penale hanno pieno rilievo in quanto attengono alle stesse parti del presente procedimento e a situazioni di fatto rilevanti entrambi i giudizi (cfr.
sent. Cass. n.5862/2001; sent. Cass. n.11426/2006).
Invero la questione del maltrattamento e dell'abuso sessuale ascritto al padre è dirimente ai fini dell'affidamento della minore e anche ai fini della responsabilità genitoriale.
Nella CTU della d.SA è stata valutata la capacità a Per_12
testimoniare della piccola SA che nel momento in cui veniva esitata la relazione aveva soltanto due anni e otto mesi.
La consulente ha rilevato che la minore avesse uno sviluppo psico -fisico adeguato all'età ma che per meccanismi immaturativi del tutto fisiologici non era in grado di testimoniare.
51 Perveniva a tali conclusioni utilizzando lo strumento del disegno libero non potendo procedere a tests reattivi per la tenera età della bambina.
Individuava nella minore un disagio per il conflitto tra i genitori a seguito della separazione e ritenendo che la bambina avesse un buon rapporto sia con la madre che con il padre evidenziava che la piccola dovesse tornare a rivedere il papà per il legame che aveva con lui,
legame di cui non poteva essere privata.
Escludeva che vi fossero segni di maltrattamento o di abuso da parte del padre in considerazione del buon rapporto con la figura paterna, dell'assenza di disagio e di una qualsiasi forma di conflittualità.
La CTU collegiale veniva espletata a seguito dell'opposizione alla prima richiesta di archiviazione presenta dal PM e alla restituzione degli atti da parte del GIP.
Partecipavano a tale accertamento tre medici ovvero un ginecologo specializzato sull'abuso nell'infanzia ( prof. Per_17
, di uno psichiatra psicoterapeuta (dott. )e
[...] Persona_18
di una psicologa psicoterapeuta (d.SA ). Persona_19
52 Proprio grazie alla presenza di un ginecologo e all'ausilio di una psicologa veniva esaminata la minore anche nella zona genitale.
All'esito di tale visita i consulenti affermavano che non vi erano segni specifici o aspecifici derivanti da abusi sessuali o da lesioni traumatiche corporali sia intercorrenti che pregresse.
Gli stessi CCTTU riferivano che la piccola SA - che aveva all'atto dell'accertamento circa 4 anni - era capace di testimoniare.
L'esame della minore veniva condotto mediante l'esame libero non potendosi per la sua tenera età procedere mediante la somministrazione di tests e mediante l'analisi del rapporto con la madre e con il padre.
La madre presentava difficoltà di condividere le emozioni con la figlia e nel riconoscerne i bisogni, poneva in essere dinamiche comunicative poco fruttuose, esprimeva un'intrusività di fondo, si relazionava in modo rigido inibendo la spontaneità della figlia verso la quale mostrava una sintonizzazione affettiva carente.
Il padre aveva con la figlia un rapporto comprensivo e responsivo, una complicità, una spontaneità e una sintonizzazione
53 emotiva e, quindi, una adeguata capacità di attenzione e di ascolto e di contenimento emotivo.
La minore esprimeva nei confronti del padre un bisogno di vicinanza e di protezione.
La conflittualità tra i genitori poteva determinare nella figlia confusione, tensione emotiva e dolore.
Quanto al veniva rilevato che il suo pensiero non era CP_1
alterato, che era emotivamente stabile , responsabile, efficiente e realista.
Quanto alla emergeva una sua sospettosità e diffidenza, Pt_1
una rigidità nei convincimenti, una propensione all'irritabilità,
appariva come una personalità con tratti paranoidei con seri problemi di adattamento all'ambiente ed egocentrica con atteggiamenti difensivi.
I consulenti concludevano affermando che la madre era il genitore che esprimeva invasività, rigidità, preoccupazioni esasperate e condotte squalificanti verso l'altro genitore e che le denunce infondate di un genitore verso l'altro potevano produrre nei figli minori effetti molto deleteri.
54 Va anche detto che la per rafforzare quanto denunciava Pt_1
esibiva una CT del dr. al fine di avvalorare l'ipotesi del Per_11
maltrattamento; in realtà tale consulente esprimeva tale sua valutazione soltanto sulla base delle foto ritraenti la minore e , in particolare, sulla base delle foto scattate l'1/1/2015 che venivano smentite da un'altra certificazione allegata dalla steSA e Pt_1
precisamente da un referto medico del dr che visitava la piccola Per_7
il giorno dopo riscontrando solo un piccolo eritema sulla spalla.
Allo stesso fine la madre esibiva un video che ritraeva la figlia al fine di riscontrare l'ipotesi dell'abuso; in realtà tale registrazione effettuata alla sola presenza fortemente condizionante della e Pt_1
della nonna materna non era idonea allo scopo perché finalizzata alla rievocazione di giochi tra la figlia e il padre sulla base di domande suggestive e di risposte poco chiare ed univoche.
Tale condotta della madre avvalorava le conclusione del CTU
nella parte si parlava di modalità induttive e suggestive utilizzate nella comunicazione da parte della madre nei confronti della figlia.
A conferma dell'infondatezza delle accuse verso il padre vanno aggiunte alcune considerazioni:
55 sin dal mese di gennaio 2015 il era a conoscenza della CP_1
denuncia a suo carico per abuso sessuale per cui non era immaginabile che lo stesso potesse insistere per l'affidamento della figlia in presenza delle gravi condotte ascrittegli nella convinzione di poter rimanere impunito;
nelle more della definizione della vicenda in sede penale il incontrava la figlia in modo protetto e in tale sede la piccola CP_1
che già in ambito scolastico non aveva manifestato alcun comportamento sessualizzato, non mostrava alcun disagio nei confronti del padre, a conferma dell'inesistenza di eventi traumatici.
A seguito dell'archiviazione del procedimento iscritto a carico del padre la veniva denunciata dal e veniva rinviata Pt_1 CP_1
a giudizio per maltrattamenti nei confronti della figlia, per calunnia verso l'ex marito e per l'inosservanza dei provvedimenti in tema di affidamento della figlia;
in particolare, il reato di maltrattamenti veniva contestato in relazione a tutti quei controlli medici a cui la aveva sottoposto la bambina al fine di avvalorare l'ipotesi Pt_1
delittuosa oggetto di denuncia nei confronti del . CP_1
56 Per il rinvio a giudizio quale prova atipica vale lo stesso discorso fatto per il decreto di archiviazione.
Ulteriori riscontri sono costituiti dalle relazioni dei Servizi
Sociali soprattutto in relazione agli incontri protetti;
invero tali relazioni hanno pieno valore di prova necessitando solo di essere conosciute dalle parti al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio (cfr. sent. Cass.n.232/2013; sent. Cass.n.1883/2019;
sent.Cass.n. 13377/2023 in tema di adottabilità che è procedimento di competenza sempre del Tribunale per i Minorenni e che presuppone lo stato di abbandono e quindi, gravi carenze genitoriali con conseguente applicabilità per identità di ratio al caso in esame).
Dalla lettura di tali relazioni sono emersi i seguenti coerenti riscontri :
la madre si era mostrata incapace di interpretare correttamente il suo ruolo nell'ambito della separazione non cooperando per una corretta gestione della figlia e ponendo in essere condotte ostruzionistiche;
la figlia aveva sviluppato una progressiva diffidenza e una sofferta resistenza verso la madre che la voleva allontanare dal padre,
57 aveva mostrato di non riuscire a sopportare e gestire le imposizioni e gli ordini somministrati dalla madre, con conseguente fuga dal presente e regressione alla vita familiare, aveva manifestato resistenze all'atto dell' allontanamento dal padre e un brusco cambiamento alla presenza della madre con espressione di sottomissione indotta ed innaturale, aveva mostrato una tendenza all'involuzione anche linguistica a causa dell'opera di discredito posta in essere dalla madre a danno del padre, una sofferenza psico lesiva a causa della condotta invadente e controllante della madre, sostanzialmente anaffettiva nei suoi confronti e una crescente sofferenza al momento del distacco dal padre.
Dalle relazioni sociali aventi ad oggetto gli incontri protetti della minore con il padre sono emersi i seguenti elementi:
il forte legame che esisteva tra SA e il suo papà che manteneva sempre un comportamento adeguato ed attento alle esigenze della figlia;
le difficoltà relazionali della madre in relazione alla figlia che tendeva a sottomettere con atteggiamenti indotti e ripetitivi;
58 la condotta ostruzionistica e oppositiva della nei Pt_1
confronti dei Servizi Sociali che per sottrarre tempo al padre arrivava in ritardo agli incontri e in anticipo alla fine degli stessi, che pretendeva la presenza della Polizia Municipale arrivando a denunciare gli stessi operatori che avrebbero consentito che la piccola
SA fosse molestata dal padre in loro presenza;
la bambina esprimeva sofferenza e resilienza nel suo tentativo di salvaguardare il suo rapporto con il padre, mostrava segni di regressione anche a livello linguistico non riuscendo a reggere simili comportamenti, arrivando a chiedere di poter rimanere a dormire presso il luogo ove si svolgevano gli incontri protetti;
a conferma dell'inadeguatezza genitoriale della madre la bambina non appariva curata livello di igiene personale, indoSAva
sempre gli stessi vestiti, anche macchiati e stinti e portava scarpe più
grandi del dovuto.
Dalle relazioni sociali aventi ad oggetto gli incontri protetti della minore con la madre sono emersi i seguenti elementi:
la madre incontrava la figlia comportandosi con lei secondo schemi rigidi e ripetitivi, relazionandosi con la minore mediante una
59 sorta di interrogatori che si traducevano in monologhi, la riprendeva continuamente con foto e video nonostante il dissenso della bambina e interveniva durante il gioco sovrapponendosi alla figlia esercitando una sorta di controllo;
ad ogni incontro si relazionava sempre ostinatamente sempre allo stesso modo e appariva intenta a compiere una verifica delle capacità cognitive della piccola SA piuttosto che un'interazione affettiva;
la figlia che veniva accompagnata con puntualità agli incontri dal padre, apparendo curata, anche nell'igiene personale, ben vestita e sicura nell'espressione linguistica in un primo momento si mostrava silenziosa ed accondiscendente verso la madre, poi, con il tempo non riusciva a contenere il rifiuto della figura materna, esprimendo rabbia,
poi rassegnazione e disagio al limite della sopportazione.
A fronte di tale compendio probatorio del tutto univoco e coerente la ha esibito una serie di consulenze che non hanno Pt_1
offerto seri spunti per mettere in discussione quanto emerso.
Prima di tutto vi è la Ct del dr che ha concluso per Per_11
lesioni da percosse sulla base soltanto di foto e non dell'esame obiettivo della minore;
inoltre e questo è il dato più saliente, lo stesso
60 consulente esprimeva tale sua valutazione sulla base delle foto scattate l'1/1/2015 che venivano smentite da un'altra certificazione allegata dalla steSA e precisamente da un referto medico del dr Pt_1
che visitava la piccola il giorno dopo riscontrando solo un Per_7
piccolo eritema sulla spalla.
Ci sono poi le Ct di parte del e della d.SA che Per_8 Per_20
hanno contestato gli esiti della CTU della d.SA ma Per_12
effettuando una valutazione parziale, valorizzando fatti non decisivi e esprimendo osservazioni di principio, sulla base delle risultanze della
Ct del dr. da ritenere non condivisibili alla luce di quanto Per_11
appena detto.
Inoltre tali consulenze non riescono ad offrire validi spunti per una diversa ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze della CTU
collegiale.
La ha esibito, poi, delle relazioni di un centro Pt_1
antiviolenza fondate sul presupposto che lei steSA sia la vittima di condotte maltrattanti, in realtà non riscontrate.
Neanche è dirimente una relazione a firma del dr del Per_21
Centro Berger dalla quale si attesterebbe l'assenza di disturbi
61 psichiatrici della sulla base soltanto di quanto dalla steSA Pt_1
riferito.
Quanto alle note critiche dei CCTT di parte dr. e Per_5
d.SA il CTU ha validamente interloquito Persona_22 Per_6
affermando che:
non poteva dirsi, in assenza di presupposti, che il contesto di vita paterno fosse un finto nucleo familiare;
non vi erano elementi per affermare che il ponesse in CP_1
essere condotte ostruzionistiche;
la scelta della d.SA era conseguita ad un accordo dei CP_5
genitori e solo la aveva, successivamente espresso il suo Pt_1
dissenso;
la piccola SA aveva posto in essere una risposta difensiva che era conseguenza dell'elevata aggressività manifestata dalla madre nei confronti del padre e del timore innestato nella figlia di poter perdere il padre;
la capacità genitoriale del era stata esaminata sulla CP_1
base dei test somministrati, dell'anamnesi, del colloquio clinico e delle osservazioni relazionali;
62 solo un miglioramento delle capacità genitoriale della madre avrebbe consentito un riavvicinamento tra la steSA e la figlia;
la mancanza di relazioni intermedie era conseguenza dei tempi di consulenza, in presenza di un'iniziale breve relazione e di quella conclusiva;
l'assenza di aspetti psicopatologici era attestata dal prof – Per_10
a cui facevano riferimento i CCTT di parte dr. e d.SA - Per_5 Per_22
che dichiarava che il test utilizzato anche per il Per_23 CP_1
non fosse valido, contrastava con l'altra ct psicologica di parte della steSA a firma del dr. secondo cui l'esaminanda era Pt_1 Per_8
affetta da un disturbo post traumatico da stress di grado grave;
anche la valutazione compiuta dalle d.SA e dalla d.SA Per_24
da cui risultava l'assenza di psicopatologie della era Per_25 Pt_1
stata posta in essere senza la somministrazione del test Rorscarch-
utilizzato dal CTU dr che era privo di elementi che potevano Per_6
far comprendere a chi fosse somministrato quale potesse essere la risposta più conveniente,
Ancora con un'altra relazione dei consulenti dr e Persona_26
d.SA l'appellante ha cercato di sostenere che potesse Persona_27
63 configurarsi un'alienazione posta in essere, più che dal , dai CP_1
professionisti chiamati ad esprimere una valutazione sotto il profilo della capacità genitoriale.
In realtà tale ipotesi è del tutto infondata per il semplice motivo che tutti gli accertamenti compiuti sia in sede penale che in sede civile sono assolutamente convergenti, come emerso in questo lungo iter motivazionale.
Non resta che analizzare la sussistenza o meno della capacità
genitoriale da parte della nei confronti della figlia. Pt_1
L'appellante ha gravi difficoltà relazionali con la figlia e ha cercato in tutti i modi di annientare la figura paterna nel momento in cui si è separata dal coniuge.
Ha cercato di dimostrare in tutti i modi, e soprattutto sottoponendo alla figlia a continui controlli medici a partire da quando aveva poco più di due anni, che il ne avesse abusato CP_1
sessualmente.
Le gravi denunce hanno comportato l'adozione di cautele verso il padre che per un certo lasso di tempo ha dovuto incontrare la figlia in forma protetta.
64 Tale forma di contatto ha consentito di avvalorare l'esclusione di qualsiasi tipo di condotta delittuosa posta in essere nei confronti della figlia ed anzi ha consentito di rilevare il progressivo disagio della minore che in tutti i modi non accettava l'avversione della madre verso il padre finalizzata alla compromissione del suo ruolo di genitore.
Proprio la definitiva archiviazione dei gravi fatti a livello penale e l'attivazione di incontri protetti tra la e la figlia consentivano Pt_1
di riscontrare le gravi inadeguatezze genitoriali della steSA.
A seguito delle persistenti segnalazioni di grave disagio psichico della minore che cominciava a presentava fenomeni di regressione prima comportamentale e poi a livello linguistico veniva finalmente disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre, senza alcuna previsione di un diritto di visita da parte della madre.
Si cercava di avviare, comunque, un percorso per normalizzare il rapporto materno, ma la nomina del CTU dr a causa Per_4
dell'opposizione della steSA non portava all'attivazione di Pt_1
alcun tipo di percorso per la mancata prosecuzione dell'incarico da parte dello stesso consulente nominato.
65 Dalla fine del mese di gennaio del 2017 SA AP non ha visto più la madre perché ha rifiutato di incontrarla.
Va aggiunto che nel 2020 al fine di reagire alla perdita di ogni contatto con la figlia la e il suo compagno hanno Pt_1 Per_14
commesso il reato di stalking e di diffamazione, reati connessi all'affidamento esclusivo della figlia SA e a seguito di tanto sono stati prima destinatari della misura del divieto di avvicinamento nei confronti del e della figlia e per gli stessi delitti sono stati CP_1
rinviati a giudizio.
E' chiaro che le condotte appena descritte sono state fortemente pregiudizievoli per SA AP e che la non ha mai Pt_1
accettato di avere dei problemi e di dover fare qualcosa per riavvicinarsi alla figlia.
Non vi è possibilità di recuperare la capacità genitoriale in quanto l'appellante non ha esitato più volte a far visitare la figlia sia da parte di medici che di consulenti e che per questo è stata anche rinviata a giudizio per maltrattamenti ancora oggi insiste in questa sede affinchè venga effettuato un altro accertamento medico legale,
dimostrando ancora una volta di non percepire in alcun modo gli effetti
66 estremamente deleteri di simili invasivi e ripetuti accertamenti soprattutto in assenza di un minimo riscontro in merito a quanto ipotizzato a carico dell'ex coniuge ormai più di dieci anni or sono.
Il pregiudizio verso la figlia si è espresso mediante la rinnegazione anzi l'annientamento del padre, che per un certo lasso tempo non ha visto la figlia, per un altro periodo ha dovuto accettare l'incontro solo in forma protetta e che nel 2020 ha dovuto anche patire condotte persecutorie e diffamanti.
Non a caso in sede penale alla veniva contestato in sede Pt_1
di richiesta di rinvio a giudizio di aver maltrattato la figlia sottoponendola a ripetuti ed inutili accertamenti medici anche invasivi,
al fine di simulare maltrattamenti e abusi sessuali posti in essere dal padre, esercitando un'insopportabile pressione sulla minore al fine di farle rendere false dichiarazioni accusatorie verso il padre con pregiudizio del suo normale sviluppo psicologico e ponendo in essere condotte omissive verso SA ovvero trascurandola sotto il profilo dell'igiene e dell'abbigliamento.
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta del padre e della curatrice speciale di cancellazione dei social di immagini
67 ritraenti la minore, in quanto trattasi di domanda già rigettata dal
Tribunale per i Minorenni con motivazione condivisibile ovvero per la denuncia degli stessi fatti in sede penale e per la possibilità di chiedere tutela in ambito civile in un altro autonomo procedimento dinanzi al
Tribunale.
Un'ultimo accenno va fatto alle condizioni di vita di SA
AP.
Va detto che il Tribunale di Salerno in un primo momento ha previsto l'affidamento esclusivo al padre con incontri protetti tra la madre e la figlia.
Poi gli incontri protetti sono falliti e lo stesso è successo dopo la nomina del CTU dr. che dopo l'opposizione della non Per_4 Pt_1
ha proseguito nel suo incarico finalizzato ad un riavvicinamento di
SA alla madre.
Questo per dire che si è cercato in tutti i modi di salvaguardare il rapporto tra la e la figlia SA, nonostante tutto quello che era Pt_1
successo.
68 Proprio in virtù di quanto concordato dai genitori con il CTU dr.
è stata seguita dalla d.SA Persona_28 CP_5
che redigeva due relazioni.
[...]
Nella prima depositata il 25 /6/2018 riferiva che la bambina aveva creato un adattante isolamento affettivo per il dolore conseguente alla mancata comprensione di quello che le era successo.
Nella seconda relazione dell'11/6/2019 la specialista riscontrava l'assenza di un isolamento affettivo e un buon equilibrio raggiunto grazie al nucleo familiare della minore, nucleo nel quale l'immagine del materno non era oscurato, ma compreso nei suoi limiti e delle sue assenze.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali del 30/3/2021, del 9/7/21, del
21/9/21 e del 15/2/23 SA AP è apparsa sempre ben curata e in una condizione di benessere.
La curatrice speciale costituitasi di recente nel presente giudizio dopo la sentenza di incompetenza del Tribunale per i Minorenni ha evidenziato di aver interloquito con la minore che prosegue serenamente nel suo percorso di crescita , esprimendo stupore per il prosieguo della sua vicenda che considerava ormai conclusa da tempo.
69 Le spese seguono la soccombenza (valore indeterminabile-
complessità baSA- valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi)anche nei confronti della curatrice speciale solo che le somme vanno poste a favore dello Stato per l'ammissione della steSA al gratuito patrocinio.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara decaduta dalla responsabilità Controparte_4
genitoriale nei confronti della figlia SA AP;
3) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in 4234,5 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
70 4) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della curatrice speciale, spese che liquida in 4234,5 E oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali,
spese che pone a favore dello Stato a seguito dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte dell'avv. Lucia Scannapieco;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 23 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.SA Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
71