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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/09/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa N. 1564/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 con i proc. dom. Avv.ti Gaetano CICCARIELLO e Valerio CICCARIELLO, Galleria Umberto I, n. 50, Napoli
- parte attrice opponente - contro
(C.F.: - P. IVA: Controparte_1 C.F._1
), P.IVA_2 con i proc. dom. Avv.ti Massimiliano FRASCOGNA e Gianluca FRASCOGNA, V.le G. Matteotti, n. 14/A, Cusano Milanino
- parte convenuta opposta -
Alla volta dell'assunzione in decisione ex 281 sexies c.p.c, le difese delle parti hanno concluso come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 4.3.2024, iscritto a ruolo in pari data, a opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 180/2024 (n. 9415/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Monza il 18-19.1.2024 (notificato il 24.1.2024) a favore di (nel prosieguo, per Controparte_1 brevità, ) per l'importo di €15.922,62 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), CP_1 azionato per credito relativo a saldo per fornitura di apparecchiature per illuminazione eseguita da a su ordine di quest'ultima (cfr. d.i. n. 180/2024 cit. prodotto con il fascicolo CP_1 Parte_1 monitorio dalla difesa di parte odierna convenuta). A sostegno dell'opposizione, – confermato di aver commissionato a un Parte_1 CP_1 impianto di illuminazione da collocare all'interno di negozio sito nel C.C. “Conca d'Oro” di Palermo – ha sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. per vizi del bene venduto (<…i “tiranti” dell'impianto, invece di presentarsi come nelle immagini di cui al “Progetto Alcott” di cui al preventivo, perfettamente “tirati” da parete a parete, sì da formare, incrociandosi, una composizione “ortogonale” – letteralmente rette che si incrociano formando angoli retti – si presentano flessi, incurvi, così che la struttura appare nel suo complesso come collassata sotto il suo peso. … >> [cfr. pag. 7 dell'atto di citazione]). Inoltre, parte opponente ha contestato gli importi di cui alle fatture n. 980/2023 (€ 312,93) e n. 1170/2023 (€ 733,10), perché – in tesi – relative a merce non ordinata da Parte_1
Quindi, – azionata, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione del contratto Parte_1 ex art. 1492 c.c., nonché di risarcimento danni – ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ a) revocare e porre nel nulla l'ingiunzione opposta per tutte le causali su descritte, dichiarando comunque non dovuta all'opposta la somma ingiunta;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale: (i) dichiarare il contratto di vendita intervenuto tra le parti risolto per inadempimento della venditrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e 1492 c.c.; (ii) condannare la alla restituzione Controparte_2 dell'importo di € 6.375,35 versato a titolo di acconto sul prezzo nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla in conseguenza del suo Parte_1 inadempimento contrattuale che si indicano nella misura di € 15.000,00 ovvero in ogni caso in quella rimessa alla valutazione equitativa del Giudice adito ex art. 1226 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. c) condannare la al pagamento delle spese e delle competenze del Controparte_1 procedimento.”
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, CP_1 chiedendo – attribuita esecutività ex art. 648 c.p.c. – di confermare il d.i.; vinte le spese di lite.
Convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e attribuita esecutività al d.i. (cfr. provvedimento 4.7.2024 in pari data depositato a PCT); depositate dalle parti note ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. deposito a PCT, per parte opponente, 29.10.2024 e per quella opposta, 24.10.2024); rigettate le istanze istruttorie articolate dalle difese (cfr. ordinanza 6.2.2025, depositata a PCT in pari data, da intendere qui trascritta e confermata); l'11.9.2025, il procedimento – su conclusioni rassegnate come a PCT e fissato termine per il deposito di note autorizzate (cfr. ord.
6.2.2025 cit.) – è stato assunto in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, definito, con sentenza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
************** Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa e delle eccezioni ivi fatte valere (vale a dire, convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies ss. c.p.c., con le note depositate per l'udienza cartolare del 31.10.2024, non avendo le difese avanzato richiesta di fissazione di termini per depositare le memorie ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
I motivi di opposizione fatti valere da sono infondati e vanno respinti. Parte_1
In sostanza, la società odierna attrice ha contestato: i) l'esistenza CP_1
di vizi/difetti nelle apparecchiature per illuminazione fornite da (profilo addotto sia a giustificazione del mancato pagamento del saldo per la fornitu motivo delle domande – promosse in via riconvenzionale – di risoluzione del contratto, con restituzione della somma versata in acconto e di risarcimento danni); ii) il fatto che ha chiesto ed ottenuto il d.i. anche per somme relative ad elementi mai CP_1 ordinati da medesima. Parte_1
Al riguardo, in via di sintesi e con approccio schematico, si osserva ciò che segue.
i) Come da passo dello scritto introduttivo sopra già trascritto, il vizio/difetto lamentato da parte opponente è il seguente:
<…i “tiranti” dell'impianto, invece di presentarsi come nelle immagini di cui al “Progetto Alcott” di cui al preventivo, perfettamente “tirati” da parete a parete, sì da formare, incrociandosi, una composizione “ortogonale” – letteralmente rette che si incrociano formando angoli retti – si presentano flessi, incurvi, così che la struttura appare nel suo complesso come collassata sotto il suo peso. … >> (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione). Quindi, la problematica lamentata da è relativa al fatto che i “tiranti”, che vanno Parte_1
“da parete a parate”, non sono sufficientemente “tesi”, cosicché si presentano “flessi, incurvi”, risultando la “struttura” imbarcata verso il suo interno. Ciò posto, è chiaro che la criticità del difetto di tensione dei tiranti, in astratto, può essere collegata ad una problematica degli stessi tiranti, ma anche ad un deficit di tenuta delle pareti su cui i tiranti sono posizionati (al riguardo, si veda l'immagine a pag. 2 dell'atto di citazione). Detto altrimenti e per chiarezza, in relazione alla seconda tra le spiegazioni del fenomeno lamentato da se le pareti “non reggono” la forza di tensione da applicare ai “tiranti” Parte_1 affinché questi siano “tesi” a sufficienza, non è possibile applicare tale forza e, perciò, la struttura apparirà “nel suo complesso come collassata sotto il suo peso”. Laddove quella subito sopra descritta sia la ragione della criticità addotta a vizio/difetto della
“apparecchiatura per illuminazione” fornita da a non sarebbe ravvisabile CP_1 Parte_1 alcun vizio/difetto della merce di cui è causa e ciò perché le pareti sono elementi del tutto estranei alla “apparecchiatura per illuminazione”, non avendo parte attrice neppure dedotto che le “pareti” del punto vendita facessero parte del progetto di cui all'“apparecchiatura per illuminazione” (estraneità – allegata da – confermata dall'esame del doc. n. 3 del CP_1 fascicolo non facendosi ivi riferimento alcuno ad interventi da effettuare sui muri Parte_1 perimetrali del locale dove installare l'“apparecchiatura per illuminazione”). Ciò posto, che la criticità lamentata dalla società odierna attrice è da attribuire alle pareti del locale (e non ai “tiranti” dell'“apparecchiatura per illuminazione” fornita da ) emerge CP_1 da documentazione proveniente dalla stessa Parte_1 Infatti, nella e-mail 5.3.2023, il sig. (soggetto pacificamente riconducibile a CP_3
[sul punto, cfr., anche, documentazione prodotta sub doc. n. 7 fasc. opponente]), si Parte_1 legge “… la struttura non può essere tesa più di quello che è perché la controparete perimetrale potrebbe cedere”, essendo così evidente che i “tiranti” avrebbero consentito una maggiore forza di tensione, senza che, però, essa abbia potuto venire applicata per il rischio che le contropareti cedessero (vale a dire, con crollo/implosione verso l'interno del locale, non avendo la capacità di contrastare/bilanciare la forza esercitata dai “tiranti” per far sì che l'“apparecchiatura per illuminazione” rimasse tesa - al riguardo, per una migliore comprensione, si vedano le immagini fotografiche prodotte sub doc. n. 7 fasc. . Parte_1
Quindi e concludendo sul punto, il vizio/difetto lamentato non è attribuibile al manufatto fornito/venduto da a bensì a deficit strutturale del locale da quest'ultima CP_1 Parte_1 allestito a punto vendita (e, in particolare, delle contropareti realizzate in detto locale) e da ciò, la reiezione sia dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (con conferma del d.i. opposto), sia delle domande promosse in via riconvenzionale (che presuppongono la configurabilità di inadempimento in capo a , come visto, insussistente). CP_1
ii) Nello scritto introduttivo del presente giudizio di opposizione si legge:
< Per tentare di dare soluzione al problema, la ditta inviava alla Controparte_1 in data 21.04.23 (doc. n. 6), un cavo d'acciaio che avrebbe dovuto fungere da Pt_1
“pendolo centrale” cui ancorare la struttura >> (cfr. pag. 3, punto n. 5, dell'atto di citazione). Il doc. n. 6 cit. è un D.D.T. 21.4.2023 relativo a “cavo acciaio e kit soffitto aluminium”. Le fatture contestate sono la n. 980/2023 (€ 312,93) e la n. 1170/2023 (€ 733,10). In relazione a tali fatture, nella comparsa di costituzione e risposta si legge: CP_1
< Si respinge, pertanto, la contestazione in ordine agli importi delle fatture nn. 980 e 1170, mai contestate da se non in sede di opposizione, … La fattura 980 è stata Parte_1 emessa a titolo di caparra confirmatoria relativamente all'ordine cui si riferisce la fattura 1170, ordine concordato con la stessa opponente. I cavi servivano, infatti, a mantenere il più possibile tirato il sistema di illuminazione senza gravare a livello di trazione sulle pareti in cartongesso >> (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Dalla documentazione prodotta in sede monitoria (con relativo fascicolo riversato agli atti di questo giudizio) emerge che la fattura n. 1170/2023 è relativa a “cavo acciaio e kit soffitto aluminium” (vale a dire, la stessa merce di cui al D.D.T. 21.4.2023 prodotto sub doc. n.6 fasc. ; quanto, poi, alla fattura n. 980/2023, essa è relativa a “caparra confirmatoria” per Parte_1
“vendita”; inoltre, il “Cod.Conto” (“110118491”) indicato sul D.D.T. cit. corrisponde a quello della fattura n. 980/2023. Quindi, vi è evidenza documentale che le due fatture in esame sono relative a merce che ha inviato a la quale, l'ha pacificamente ricevuta ed utilizzata) per tentare di CP_1 Parte_1 risolvere la criticità di cui al punto i), cosicché, tenuto anche presente che – come sopra esposto – la criticità de qua non è attribuibile ad inadempimento di , la richiesta CP_1 di i ridurre il credito vantato da controparte, escludendo le somme portate dalle Parte_1 fatture nn. 980/2023 e 1170/2023 è da respingere, meritando il decreto ingiuntivo conferma pure in relazione a dette fatture.
************** Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice opponente a rifonderle a quella convenuta opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, l'esigua durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza in presenza e l'attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art.4, comma1, D.M. n.55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito a PCT delle note sostitutive dell'udienza, assente attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. a seguito di “trattazione scritta” ex art.127 ter c.p.c., pur se con termine per depositare brevi note conclusive).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del 4.7.2024 e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le domande azionate in via riconvenzionale da parte attrice opponente;
- condanna la parte attrice opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quella convenuta opposta, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 16 settembre 2025 il Giudice Nicola GRECO