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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, nella persona del giudice, dott.ssa Liboria Maria Stancampiano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025, promossa da:
C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dell'avv. CUTORE MARCO EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUZZANCA MARCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto e
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_2 C.F._3
e difesa dall'avv. TUCCI MARGHERITA GEMMA e dall'avv. TUCCI ERNESTO NICOLA ed elettivamente domiciliata presso i difensori, giusta procura in atti;
convenuta
Oggetto: Causa in materia di rapporti societari
1 Conclusioni
Per “voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Parte_1 nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata sottoscritta tra le parti in causa in data 7 novembre
2019 per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., per tutti i motivi esposti da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), cod. proc. civ. del 25 luglio 2022;
- accertare e dichiarare che le prestazioni assunte da parte attrice in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 7 novembre 2019, sono divenute ineseguibili, o eccessivamente onerose, da parte di Parte_1
a causa di accadimenti estranei alla sua responsabilità e volontà;
- dichiarare risolto il contratto sottoscritto inter partes in data 7 novembre 2019 ex art. 1467 cod. civ. per esserne diventata l'esecuzione da parte dell'attore ineseguibile o eccessivamente onerosa;
Parte_1
- liberare dagli obblighi assunti con l'accordo quadro sottoscritto in data 7 novembre 2019; Parte_1
- disporre CTU sulla documentazione prodotta in causa, al fine di valutare e determinare la situazione economi- co/finanziaria/patrimoniale/reddituale di OL OR S.n.c. all'epoca della sottoscrizione della scrittura privata
del 7 novembre 2019 (rapportandola anche alla situazione al 31 dicembre 2016), sia al 12 luglio 2021 (data della diffida ad adempiere inviata dai convenuti all'attore), al fine di verificare le condizioni della società sia alla data dell'assunzione degli impegni di cui alla predetta scrittura privata, sia successivamente all'insorgere della pandemia, ed ai fini di accertare la nullità del contratto inter partes e, nella denegata ipotesi in cui il con- tratto dovesse ritenersi valido, ai fini di accertare l'intervenuta insostenibilità dell'accordo in capo a parte ricorrente, o della sua eccessiva onerosità, come da domande proposte dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio e con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) cod. proc. civ.;
- vinte le spese di causa”;
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Controparte_1 nel merito, respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
- dichiararsi la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 novembre 2019 per inadempimento imputabile all'attore, ex art. 1454 o, subordinatamente, ex art. 1453 c.c.;
- condannarsi l'attore al risarcimento dei danni cagionati con il suo inadempimento al sig. Controparte_1 come meglio individuati da quest'ultimo in comparsa di costituzione e risposta (in particolare ivi al paragrafo
6, pagg. 10 e ss.), salva differente e più precisa quantificazione che dovesse intervenire in corso di causa, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che il Giudice riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali dal 16 dicembre 2019;
- condannarsi l'attore a manlevare e tenere indenne il sig. nel limite di € 400.000,00 Controparte_1
(ovvero, subordinatamente, di € 140.000,00) qualora, in esito alla sua responsabilità illimitata di socio, quest'ultimo fosse chiamato eventualmente a rispondere dei debiti sociali di OL OR S.n.c.; in ogni caso, spese di lite interamente rifuse;
2 in via istruttoria, disporsi la riconvocazione del C.T.U., onde fornire i chiarimenti richiesti dalla convenuta
nelle note scritte del 18 ottobre 2024”; CP_2
Per : “reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'ill.mo Giudice adito CP_2
IN VIA PRELIMINARE E DI RITO
- confermarsi la competenza per materia e per territorio del Tribunale Ordinario di Bergamo adito a decidere nel merito il giudizio, ai sensi degli artt. 18 e ss. c.p.c. e dell'art. 20 della scrittura privata del 7 novembre 2019;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- accertare e dichiarare che tutte le domande svolte da parte dell'attore in atto di citazione, Parte_1 come dovessero anche in seguito essere precisate, sono destituite di ogni fondamento giuridico e quindi devono essere integralmente rigettate per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1256 1453, 1454 e 1455 del Codice Civile, l'intervenuto inadempimento al contratto del 7 novembre 2019 in atti per esclusivo fatto e colpa imputabile all'attore
non avendo egli adempiuto alle proprie obbligazioni entro i termini contrattuali del 16 Parte_1 dicembre 2019 e del 31 gennaio 2020, nonché entro i termini a lui assegnati con la diffida del 23 gennaio 2020
e con la diffida del 12 luglio 2021, e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. o, in via gradata, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., fatto salvo il diritto della deducente al risarcimento di tutto i CP_2 danni patiti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la convenuta ha diritto a ottenere il risarcimento dei CP_2 danni patiti e patiendi a causa dell'inadempimento dell'attore e a causa della risoluzione di Parte_1 diritto o della risoluzione per inadempimento del contratto del 7 novembre 2019;
- per l'effetto, condannare l'attore a risarcire alla convenuta tutti i danni patiti Parte_1 CP_2
e patiendi per i fatti espressi in atti che si indicano, in ogni caso, in Euro 557.280,00 o in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa e che dovesse esser ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione, interessi legali dalla data del 16 dicembre 2019 sino alla domanda riconvenzionale e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda riconvenzionale sino all'effettivo soddisfo;
Con espressa riserva da parte della convenuta di agire giudizialmente in separata sede per veder CP_2 accertare la responsabilità dell'attore nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non, anche da perdita di chance e d'immagine, causati, dal 22 maggio 2012 in poi, in pregiudizio delle società e di CP_3
nonché dei soci, che hanno causato il depauperamento delle società e conseguentemente Controparte_4 delle quote sociali per esclusivo fatto e colpa di con aggravio di interessi e spese legali dal Parte_1 dovuto sino all'effettivo soddisfo a esclusivo carico dell'attore.
IN VIA ISTRUTTORIA
In merito all'indicazione dei mezzi di prova, la difesa della sig.ra insiste affinchè CP_2
3 l'Ill.mo Tribunale di Bergamo adito voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie:
A) ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che: dal 22 maggio 2012 a oggi, dopo la scomparsa del padre Parte_1 Persona_1 ha gestito in via esclusiva insieme alla moglie l'albergo GUmotel di proprietà di OL OR s.n.c. di Brembate, gestendo la contabilità e le risorse sociali, intrattenendo rapporti con i fornitori, professionisti, consulenti ed i dipendenti”;
2) vero che: “I signori e soci e si sono attivati per adempiere al contratto del CP_2 Parte_2
7 novembre 2019 prendendo appuntamento del Notaio dott. e condividendo con Persona_2 le bozze degli atti notarili predisposti al professionista per l'adempimento delle clausole nn. Parte_1
2, 3, 4, 6, e 10 del contratto sub doc. 15 che si rammostra al teste”;
3) vero che: “ dopo la firma del contratto del 7 novembre 2019 e dopo l'inizio della Pandemia Parte_1
Sars-Covid-19 ha gestito in via esclusiva insieme alla moglie l'albergo GUmotel di proprietà di OL OR
s.n.c. di Brembate, gestendo la contabilità e le risorse sociali, intrattenendo rapporti con i fornitori, professionisti, consulenti, enti previdenziali e dipendenti”;
4) vero che: “ e già dal mese di settembre 2020 si sono resi disponibili a recarsi CP_2 Parte_2 presso l'istituto di credito Credito Lombardo Veneto per firmare il mutuo liquidità di Euro 300.000,00 concesso alla società proprietaria dell'albergo Città dei Mille di Bergamo, ciò in adempimento della Controparte_4 clausola n. 19 del contratto del 7 novembre 2019 sub doc. n. 15 che si rammostra al teste”;
5) vero che: “ il 23 novembre 2020 si è resa disponibile a risolvere il contratto del 7 novembre CP_2
2019 a condizione che si recasse presso il Credito Lombardo Veneto di via Paleocapa, Parte_1
Bergamo, per la firma del mutuo di Euro 300.000,00 concesso a proprietaria dell'albergo Controparte_4
Città dei Mille, come da documenti n. 15 e 21 che si rammostra al teste”.
Si indicano a testi:
-- su tutti i capitoli di prova:
- sig. residente in [...], su tutti i capitoli;
Testimone_1
- Dott. , con studio in Bergamo, via Paleocapa n. 8; Testimone_2
- sig. c/o Albergo Città dei Mille Bergamo, via Autostrada 3/C; Testimone_3
-- Sui capitoli nn. 1 e 3:
- Dott. con studio in Bergamo, via Masone n. 11; Testimone_4
- IG. residente in [...], vicolo Tasso n. 9; Testimone_5
- IG.ra , c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_6
- IG.ra c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_7
- IG. c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_8
- IG. c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_9
- IG.ra , c/o GUmotel di Brembate;
Tes_10
- IG.ra c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_11
- IG. , c/o GUmotel di Brembate, Tes_12
4 - IG.ra c/o GUmotel di Brembate;
Persona_3
- IG.ra c/o Gugliemotel di Brembate;
Persona_4
- IG. , c/o GUmotel di Brembate;
Tes_13
- IG. , c/o GUmotel di Brembate;
Tes_13
- c/o GUmotel di Brembate. Testimone_14
Si chiede sin da ora di ammettere i testi sopraindicati a prova contraria sui capitoli di prova che verranno dedotti nell'interesse delle altri parti in causa.
B) Disporsi la rinnovazione della CTU volta a accertare e quantificare la perdita di valore delle quote delle società OL OR Alberghi del OLce ORmire s.n.c. di Capozzinns s.n.c. di proprietà della convenuta sig.ra
conseguente al mancato tempestivo adempimento da parte dell'attore al CP_2 Parte_1 contratto del 7 novembre 2019 in atti, nonché conseguenti al comportamento di socio infedele.
Il tutto autorizzando il nominando CTU ad eseguire tutte le ricerche necessarie presso le scritture contabili delle società nonchè ad acquisire, anche presso la P.A. i documenti che Controparte_5 riterrà opportuni, fissando all'uopo la data di inizio delle operazioni peritali.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, sentenza e successive inerenti tutte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo generale in data 9 febbraio 2022, citava Parte_1 in giudizio e , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Vorrà il Tribunale Controparte_1 CP_2 adito, contrariis rejectis, in via istruttoria
- disporre CTU sulla documentazione prodotta in causa, ai fini di accertare l'intervenuta insostenibilità dell'accordo in capo a parte ricorrente, o della sua eccessiva onerosità;
- con riserva di ulteriormente precisare, eccepire, produrre, dedurre, instare e provare nei termini delle memorie di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., della cui concessione si fa richiesta fin d'ora; nel merito:
- accertare e dichiarare che le prestazioni assunte da parte attrice in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 7 novembre 2019, sono divenute ineseguibili, o eccessivamente onerose, da parte di Parte_1
a causa di accadimenti estranei alla sua responsabilità e volontà;
- risolvere il contratto sottoscritto inter partes in data 7 novembre 2019 ex art.
1.467 cc per esserne diventata
l'esecuzione da parte dell'attore ineseguibile o eccessivamente onerosa;
Parte_1
- liberare dagli obblighi assunti con l'accordo quadro sottoscritto in data 7 novembre 2019; Parte_1
- vinte le spese di causa”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione in riassunzione, esponeva: Parte_1
5 - che, in data 9 luglio 2021, notificava a e a atto di Parte_1 Controparte_1 CP_2 citazione davanti al Tribunale delle Imprese di Brescia, con il quale atto di citazione esponeva:
i. che, in data 22 maggio 2012, decedeva in Bergamo, senza testamento, al Persona_1 quale succedevano ab intestato, per la quota di 1/3 ciascuno, i figli e Parte_1 [...]
nonché la moglie;
CP_1 CP_2
ii. che lasciva una quota pari al 34% del capitale di e una quota Persona_1 Controparte_4 pari al 90% del capitale di Parte_3
iii. che era proprietaria dell'azienda alberghiera ad insegna “Città dei Mille” e Controparte_4 dell'immobile in cui essa veniva esercitata, sito in Bergamo, Via Autostrada n. 3/C; la stessa, precedentemente, era proprietaria altresì dell'azienda alberghiera ad insegna “Agnello D'oro”, cessata nel 2017; iv. che era proprietaria dell'azienda alberghiera ad insegna “GU OT” e di una CP_3 porzione dell'immobile in cui essa veniva esercitata, sito in Brembate, strada provinciale dell'Industria n. 1; quanto alla restante porzione dell'immobile, appartenente a S.B.S. Leasing
s.p.a., ora Ubi Leasing s.p.a., era utilizzatrice in forza di contratto di locazione CP_3 finanziaria (leasing) n. 2416081 del 31.12.2003, modificato in data 10 marzo 2020;
v. che a seguito delle modifiche dei patti parasociali del 27 luglio 2016, il capitale delle predette società risultavano ripartiti come segue:
1- quanto a e erano entrambi Controparte_4 Parte_1 Controparte_1 proprietari di una quota del 44,33%, mentre era proprietaria di una quota CP_2 dell'11,34%;
2- quanto a erano entrambi proprietari CP_3 Parte_1 Controparte_1 di una quota del 35,00%, mentre la restante parte apparteneva a;
CP_2 vi. che, in data 7 novembre 2019, e Parte_1 Controparte_1 CP_2 sottoscrivevano un accordo quadro, con il quale stabilivano le sorte della due società come segue: all'art. 2, si impegnava a cedere a l'intera propria Parte_1 Controparte_1 partecipazione in in cambio della cessione della quota in Controparte_4 Controparte_4 si impegnava a trasferire a una quota di pari valore della Controparte_1 Parte_1 propria partecipazione in OL OR s.n.c. (nel 2018, veniva invero trasformata in CP_3
OL OR s.n.c.”); all'art. 3, veniva stabilito che l'ammontare esatto della porzione della partecipazione in OL OR
s.n.c. che avrebbe dovuto cedere a in cambio dell'intera Controparte_1 Parte_1 partecipazione detenuta da quest'ultimo in veniva stabilito, in misura Controparte_4 puramente proporzionale, in base al valore delle due società determinato dal dott. Per_5 di Bergamo nelle perizie datate 16 gennaio 2018, redatte da tale professionista dietro
[...] incarico congiunto di tutte le parti, con la conseguenza che, alla luce di tali valutazioni, in
6 cambio della cessione da parte di a dell'intera Parte_1 Controparte_1 partecipazione detenuta dal primo in il secondo si impegnava a Controparte_4 contestualmente a cedere a una porzione della propria partecipazione in OL Parte_1
OR s.n.c. pari a €.2.140,71 (duemilacentoquaranta/71) del capitale sociale;
all'art. 4, veniva stabilito che, in cambio della cessione da parte di in favore Parte_1 di di tutti i crediti vantati dal primo nei confronti di a Controparte_1 Controparte_4 titolo di finanziamento socio (quantificati consensualmente dalle parti in €.248.879,50),
[...] si impegnava a cedere a un'ulteriore porzione della propria CP_1 Parte_1 partecipazione in OL OR s.n.c. pari a €.1.201,94 del capitale sociale;
all'art. 5, si impegnava ad acconsentire i trasferimenti indicati agli artt. 2, 3 e 4 che CP_2 precedono;
all'art. 6, confermava l'impegno a cedere a l'intera propria CP_2 Controparte_1 partecipazione in verso il corrispettivo concordato dagli stessi in altra scrittura Controparte_4 privata;
si impegnava ad acconsentire a tale trasferimento;
Parte_1 all'art. 8, veniva stabilito che, in ragione dei trasferimenti di partecipazione anzidetti, Pt_1
e rinunciavano a qualsiasi credito da loro vantato nei confronti di
[...] CP_2
in particolare con riguardo alla sola (avendone Controparte_4 CP_2 Pt_1 già disposto come previsto al punto 4) a titolo di finanziamento soci;
[...] all'art. 9.2, si impegnava a farsi carico per la quota del 44,33% di ogni Parte_1 sopravvenienza che dovesse insorgere in ulteriore rispetto a quelle già Controparte_4 considerate nella perizia del 16 gennaio 2018 del dott. Per_5 all'art. 9.3, si impegnava a farsi carico per la quota dell'11,34% di ogni CP_2 sopravvenienza che dovesse insorgere in ulteriore rispetto a quelle risultanti Controparte_4 dallo stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2015, purché di competenza di tale esercizio ovvero dei precedenti (o comunque originante da fatti accaduti nel medesimo periodo); all'art. 10, si impegnava a cedere a he a sua volta si impegnava CP_2 Parte_1 ad acquistare al prezzo di €.174.266,00 una porzione della sua partecipazione in OL OR S.n.c pari a €789,00 (settecentoottantanove/00) del capitale sociale (determinata in misura proporzionale al valore della società come stimato dal dott. di Bergamo nella Persona_5 summenzionata perizia datata 16 gennaio 2018); si impegnava ad Parte_4 acconsentire a tale trasferimento;
all'art. 12, le parti si impegnavano a deliberare la trasformazione di OL OR s.n.c. in società a responsabilità limitata;
all'art. 13, stabilivano che gli atti indicati agli artt. n. 2, 3, 4, 6 e 10 sarebbero tutti dovuti intervenire contestualmente entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2019, avanti al notaio di Bergamo, mentre la trasformazione indicata all'art. 12 sarebbe Persona_2 dovuta intervenire entro il 31 gennaio 2020, parimenti davanti al notaio Persona_2
7 all'art. 14, le parti stabilivano che, entro 60 giorni dal compimento degli atti indicati agli artt.
2,3,4,6, 10 e 12, le stesse si impegnavano a stipulare tutti gli atti necessari affinché il ramo d'azienda alberghiera GU OT fosse concesso in affitto a il quale a sua Parte_1 volta si impegnava a condurlo;
le parti stabilivano la durata e il canone del contratto di affitto agli artt. 14.1, 14.2 e 14.3; all'art. 16, si impegnava a eseguire in favore di un Parte_1 Parte_5 finanziamento di euro 310.000,00, finalizzato alla copertura dei debiti di quest'ultima nei confronti dei fornitori, con la precisazione che qualora emergesse che, alla data della firma della presente scrittura, i debiti di verso i fornitori fossero superiori a €310.000,00=, Parte_6 dovrà eseguire in favore della medesima OL OR S.n.C un finanziamento Parte_1 anche per la differenza, sino però all'importo massimo complessivo di €400.000,00=
(quattrocentomila/00); all'art. 17, le parti concordavano che OL OR s.n.c., a decorrere dall'inizio dell'affitto di cui all'art. 14, avrebbe dovuto rimborsare a e a i crediti vantati CP_2 Controparte_1 da questi ultimi a titolo di finanziamento soci, con la precisazione che si Parte_1 impegnava a garantire personalmente il rimborso dei crediti vantati da e Controparte_1
; CP_2 all'art. 19, e autorizzavano a stipulare, a Parte_1 CP_2 Controparte_1 nome e per conto di contratto di mutuo per l'importo di euro 650.000,00; Controparte_4
e si impegnavano a prestare la più ampia collaborazione, anche Parte_1 CP_2 mediante la comparizione personale presso l'istituto mutuate e/o avanti al notaio;
CP_1 si impegnava a tenere indenni e relativamente al debito
[...] Parte_1 CP_2 assunto con il mutuo in questione;
vii. che le obbligazioni reciprocamente assunte tra le parti dovevano essere assolte dal dicembre
2019 e che tuttavia nessuna delle parti si attivava per giungere alla esecuzione;
viii. che intendeva onorare gli impegni assunti con l'accordo quadro del 7 Parte_1 novembre 2019, confidando sulla previsione di un rilancio dell'attività del GU OT;
ix. che, infatti, il GU OT, nel gennaio 2020, registrava il migliore risultato di sempre, mettendo pertanto nelle condizioni di poter adempiere;
Parte_1
x. che esplodeva l'epidemia da Covid-19, che comportava la chiusura di tutti i luoghi di ritrovo, tra cui hotel e ristoranti, con il conseguente abbattimento di ogni possibilità operativa del
GU OT, che si trovava dunque a fatturare meno del 20% del fatturato usuale, pur mantenendo gli stessi costi;
xi. che tentava di ridiscutere i termini dell'accordo quadro, senza però trovare il Parte_1 consenso del fratello e della vedova del padre;
xii. che dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19, tenuto conto degli eventi del 2020,
l'accordo quadro non era più realizzabile, e che ciò emergeva dalla perizia redatta dal dott.
8 , il quale certificava che gli impegni finanziari a carico di di Persona_6 Parte_1 cui all'accordo quadro del 7 novembre 2019 non erano economicamente sostenibili con i flussi economici e finanziari di OL OR s.n.c.; xiii. che pertanto non era nelle condizioni di adempiere l'accordo quadro del 7 Parte_1 novembre 2019, sussistendo pertanto i presupposti di cui agli artt. 1256 e 1467 c.c., in forza dei quali domandava la risoluzione del contratto, invocando l'impossibilità sopravvenuta totale della prestazione;
xiv. che la pandemia costituiva la causa dell'impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, quando l'unica entrata economica era rappresentata dall'attività di impresa correlata alla circolazione delle persone per ragioni di lavoro o di turismo, come nel caso del
GU OT;
- che il procedimento veniva pertanto iscritto a Ruolo Generale del Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata in materia di imprese, n. 8307/2021;
- che, dinnanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di imprese, si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia del Parte_2
Tribunale di Brescia;
nel merito, domandava il rigetto delle domande formulate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale;
- che, dinnanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di imprese, si costituiva altresì
, la quale, parimenti, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale di Brescia e, nel CP_2 merito, domandava il rigetto delle domande formulate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale;
- che il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, con ordinanza del 9 dicembre 2021, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Bergamo, assegnando il termine di legge per la riassunzione dinnanzi al giudice competente, con condanna dell'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite;
- che avendo interesse a risolvere il contratto, riassumeva pertanto il giudizio dinnanzi Parte_1 al Tribunale ordinario di Bergamo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
In data 3 maggio 2022, si costituiva in giudizio il quale domandava il rigetto delle domande Controparte_1 dell'attore e formulava domanda riconvenzionale e, in data 4 maggio 2022, si costituiva in giudizio , CP_2 la quale domandava il rigetto delle domande dell'attore e formulava domanda riconvenzionale.
A seguito della prima udienza tenutasi in modalità “cartolare”, con ordinanza del 24 maggio 2022, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando la causa all'udienza del 20 ottobre 2022, da svolgersi in modalità “cartolare”. Con ordinanza del 25 ottobre 2022, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 9 marzo 2023, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., rinviata poi al 20 giugno 2023.
9 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 20 giugno 2023, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Il 6 ottobre 2023, veniva pertanto pronunciata la sentenza non definitiva n. 2039/2023, con cui veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda di nullità svolta dall'attore con la seconda memoria istruttoria e, con separata e contestuale ordinanza, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i consulenti tecnici da queste nominati, espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi o pubblici uffici), provveda il c.t.u. a:
1) stimare il valore delle quote sociali di e OL OR s.n.c. che formano oggetto del contratto Controparte_4 stipulato tra le parti in data 7 novembre 2019, all'epoca della stipulazione del contratto;
2) valutare l'eventuale deprezzamento delle quote sociali OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia;
3) quantificare i presumibili mancati utili conseguenti alla mancata cessione delle quote OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia”, nominando ctu il dott. Persona_7
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 6 dicembre 2023, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 4 giugno 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 9/2024, veniva disposta la sostituzione del Giudice istruttore e la causa veniva assegnata alla dott.ssa Liboria Maria Stancampiano, che, con decreto del 9 aprile 2024, vista l'istanza di proroga del consulente del Tribunale, differiva l'udienza fissata per esame dell'elaborato peritale al
23 ottobre 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 ottobre 2024, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni da svolgersi in modalità di trattazione scritta e, con il successivo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di nullità della scrittura privata del 7 novembre 2019
all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127-ter Parte_1
c.p.c., ha insistito per la domanda di nullità dell'accordo quadro sottoscritto in data 7 novembre 2019 e, anche in sede di comparsa conclusionale, ha svolto argomentazioni sul punto.
Ciò premesso, nulla deve essere statuito in questa sede con riguardo alla domanda di nullità, essendosi questo
Tribunale già pronunciato sul punto con la sentenza non definitiva n. 2039/2023, depositata in data 6 ottobre
2023.
La domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione
10 Con l'atto di citazione in riassunzione, ha domandato di accertare e dichiarare che le Parte_1 prestazioni assunte dal medesimo con il contratto quadro sottoscritto il 7 novembre 2019 sarebbero diventate ineseguibili, o eccessivamente onerose a causa di accadimenti estranei alla sua responsabilità e volontà e, per l'effetto, ha domandato di “risolvere il contratto sottoscritto inter partes in data 7 novembre 2019 ex art.
1.467 cc per esserne diventata l'esecuzione da parte dell'attore ineseguibile o eccessivamente Parte_1 onerosa”.
A fondamento della domanda di risoluzione, ha allegato che la pandemia da Covid-2019 Parte_1 avrebbe reso per lo stesso oggettivamente e assolutamente impossibile adempiere le obbligazioni assunte con il contratto del 7 novembre 2019, per il fatto che, in ragione delle restrizioni imposte dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria, tra cui i limiti alla circolazione delle persone, OL OR s.n.c., titolare dell'azienda alberghiera GU OT, subiva un drastico crollo del fatturato. A sostegno della tesi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha prodotto la perizia del dott. commercialista Parte_1 _6
, datata il 13 gennaio 2021, dalla quale emergeva che “la pandemia derivante da Covid-19 trasferita
[...] dalla Cina all'Italia a cavallo dei mesi di febbraio e marzo 2020, e tutt'ora in essere a livello mondiale, ha devastato l'andamento della società per l'ano 2020 (riduzione fatturato del 70% rispetto al 2019), CP_6 andamento risultato assolutamente insufficiente a generare flussi economici/finanziari necessari a sostenere gli impegni ordinari”, concludendo che “gli impegni finanziari a carico di sottoscritti con la Parte_1 scrittura privata del 7/11/2019, non sono sostenibili con i flussi economici/finanziari derivanti dall'azienda
OR (o dalla newco riconducibile a in quanto il propagarsi dell'epidemia nel 2020 Parte_1 provocata dal Covid-19, ha determinato un pesante disavanzo fra fabbisogno e apporto finanziario generato dalla gestione del GU OT, situazione destinata ripetersi per gran parte del 2021 e a proseguire, sperabilmente con effetti via via in attenuazione, anche nel 2022. Pertanto, più esplicitamente: - l'azienda DO
OR (e la newco a Lei riconducibile che l'assumesse in locazione) non sarà in grado di onorare i canoni di affitto d'azienda almeno per il biennio 2021-2022; - men che meno i flussi monetari generati dalla gestione potranno consentire di onorare i debiti, in gran parte ad oggi scaduti, accumulati dalla società OR, né gli altri impegni che Lei sig. si è assunto con la scrittura privata del 7/11/2019 e – ovviamente Parte_1 non consentiranno alcun rimborso del Suo finanziamento già in bilancio né eventualmente quello previsto dalla scrittura privata” (v. doc. 14, . Parte_1
Precisamente, a detta di il crollo di fatturato dovuto alle misure governative finalizzate al Parte_1 contenimento dell'emergenza sanitaria avrebbe reso concretamente impossibile per il medesimo onorare tutti gli impegni contrattuali assunti, in quanto egli sottoscriveva la scrittura privata del 7 novembre 2019, confidando esattamente sulle entrate derivanti dall'espletamento dell'attività alberghiera del GU OT, attività che, risentendo fortemente delle limitazioni autoritativamente imposte alla circolazione delle persone, si rivelava in seguito del tutto improduttiva di utili. Dunque, al tempo della sottoscrizione del contratto del 7 novembre 2019, dal momento che, a quel tempo, OL OR s.n.c. presentava concrete ed effettive prospettive di miglioramento, confidava di poter onorare gli impegni contrattuali con i proventi dell'attività alberghiera e Parte_1 con l'aiuto economico del suocero;
tuttavia, a causa dell'emergenza sanitaria, nel periodo da febbraio 2020 sino
11 aprile del 2021, OL OR s.n.c. subiva un significativo crollo del fatturato e il suocero veniva a mancare tra le vittime del Covid-19, con la conseguenza che gli impegni economici assunti in data 7 novembre 2019 diventavano insostenibili con i flussi economici e finanziari derivanti dall'attività alberghiera, ragione per cui, secondo la tesi di dovrebbe dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità Parte_1 sopravvenuta.
La domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta è infondata.
Preliminarmente si osserva che, sebbene nelle conclusioni dei propri scritti difensivi, abbia Parte_1 sempre invocato l'art. 1467 c.c., ovverossia la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, nella parte espositiva egli ha invocato il diverso rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
La risoluzione disciplinata dall'art. 1467 c.c. riguarda i soli contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita: nei contratti con prestazioni corrispettive a efficacia istantanea, il predetto rimedio non è applicabile, in quanto le parti, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumono con consapevolezza il rischio che eventi sopravvenuti possano rendere una delle attribuzioni più onerosa rispetto ai costi e ai sacrifici che erano ragionevolmente prevedibili al tempo della sottoscrizione. Dunque, nell'ambito dei contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita, la fattispecie di cui all'art. 1467 c.c. presuppone un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale fra le prestazioni, in conseguenza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di una prestazione o alla diminuzione del valore originario dell'altra.
L'eccessiva onerosità sopravvenuta deve essersi determinata successivamente alla stipulazione del contratto, ma può derivare anche da eventi precedenti, le cui conseguenze, straordinarie e imprevedibili, si verifichino durante l'esecuzione del contratto. Peraltro, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui può agire per la risoluzione soltanto la parte che non sia inadempiente e che non abbia dato causa al verificarsi dell'evento o non abbia concorso ad aggravare la propria posizione debitoria. Peraltro, secondo autorevole dottrina, la pronuncia giudiziale di risoluzione per eccessiva onerosità ha natura costitutiva, in considerazione dell'espresso rinvio all'art. 1458 c.c., per cui gli effetti della risoluzione per eccessiva onerosità sono quella della risoluzione giudiziale per inadempimento.
Orbene, non venendo nel caso di specie un contratto ad esecuzione continuata o periodica o differita, deve ritenersi che il rimedio effettivamente invocato dall'attore (come peraltro dallo stesso indicato nella parte espositiva dei propri scritti difensivi), sia quello di cui all'art. 1463 c.c.
A tal riguardo si osserva che per aversi l'impossibilità sopravvenuta con effetti liberatori, devono sussistere sia un elemento oggettivo, vale a dire l'impossibilità di eseguire l'obbligazione, sia un elemento soggettivo, vale a dire l'assenza di colpa nella realizzazione dell'evento che ha reso impossibile tale prestazione. Peraltro, è noto che l'impossibilità deve essere oggettiva, assoluta e definitiva e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la risoluzione è determinata soltanto dalla presenza di un impedimento oggettivo e assoluto, da valutare unicamente in relazione alla prestazione in sé e per sé e non anche alle concrete possibilità del debitore (v.
Cassazione civile sez. II, 22/10/1982, n.5496) e presuppone l'addebitabilità a ragioni obiettive ed è esclusa qualora l'evento sopravvenuto renda l'adempimento non impossibile ma soltanto più difficoltoso (v. Cassazione
12 civile sez. II, 15/11/2013, n.25777). Non è poi superfluo rilevare che, a differenza dell'art. 1467 c.c., la risoluzione di cui all'art. 1463 c.c. opera di diritto e comporta una pronuncia dichiarativa.
Ciò premesso, come si è visto, ha domandato la risoluzione del contratto del 7 novembre Parte_1
2019 per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., sostenendo che l'adempimento delle obbligazioni assunte con tale scrittura privata sarebbe diventato oggettivamente impossibile a causa delle restrizioni alla libertà di circolazione imposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto, in ragione di tali restrizioni, l'attività alberghiera condotta da OL OR s.n.c. con il GU OT subiva un drastico crollo del fatturato, tale da impedire a di percepire gli utili necessari per pagare i costi dell'attività Parte_1 di impresa e gli oneri economici conseguenti alle obbligazioni assunte in data 7 novembre 2019 nei confronti di e di . Controparte_1 CP_2
In primo luogo, giova osservare che le obbligazioni principali assunte da con il contratto del Parte_1
7 novembre 2019, ovverossia l'obbligo di cedere a l'intera quota di partecipazione in Controparte_1
(art. 2), l'obbligo di cedere a tutti crediti vantati da nei Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 confronti di a titolo di finanziamento soci (art. 4), nonché l'obbligo di di Controparte_4 Parte_1 acquistare da una porzione della quota di quest'ultima in OL OR s.n.c. (art. 10), per espressa CP_2 previsione contrattuale, avrebbero dovuto essere adempiute entro il 16 dicembre 2019 (art. 13). Peraltro, anche l'obbligo di deliberare la trasformazione di OL OR s.n.c. in società a responsabilità limitata, in base all'art. 13 del contratto, avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 30 gennaio 2020. Di conseguenza, rispetto a tali obbligazioni, il crollo di fatturato conseguente all'emergenza sanitaria deve ritenersi del tutto irrilevante, atteso che tali obbligazioni avrebbero dovuto essere adempiute ben prima che OL OR s.n.c. potesse risentire dell'impatto negativo delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria.
Peraltro, non è superfluo rilevare come l'obbligo assunto da di cedere a Parte_1 Controparte_1
l'intera quota di partecipazione in quello di cedere a tutti crediti vantati Controparte_4 Controparte_1 da nei confronti di a titolo di finanziamento soci, nonché l'obbligo di Parte_1 Controparte_4 deliberare la trasformazione di OL OR s.n.c. in società a responsabilità limitata sopra indicati, non implicassero alcun esborso diretto a carico dell'attore, dovendosi concludere per la totale irrilevanza del successivo crollo di fatturato (oltre che del decesso del suocero che, in base a quanto riportato dall'attore, avrebbe dovuto finanziare parte dell'operazione) rispetto alla tesi dell'asserita impossibilità sopravvenuta di i far fronte Parte_1 agli impegni economici assunti il 7 novembre 2019, non essendo peraltro previsto in nessuna clausola contrattuale che avrebbe dovuto far fronte agli impegni economici assunti con i proventi Parte_1 dell'attività di impresa.
Per quanto riguarda, poi, gli altri obblighi contrattuali è significativo osservare come si trattasse di obbligazioni pecuniarie, rispetto alle quali, per costante giurisprudenza, non può invocarsi la categoria dell'impossibilità sopravvenuta, atteso che un'obbligazione di pagamento non può diventare obiettivamente impossibile, attesa la natura di bene fungibile del denaro, mentre i mancati pagamenti riferibili a condizioni soggettive dell'obbligato, quali la sua incapienza patrimoniale, non possono essere ritenuti rilevanti ai fini dell'impossibilità sopravvenuta
(v. Tribunale Roma sez. VI, 23/05/2022, n.8206), tenuto conto che “L'impossibilità idonea ad estinguere
13 l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio “genus nunquam perit”, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro”
(v. Cassazione civile sez. I, 22/06/2022, n.20152). Invero, gli obblighi di cui agli artt. 10, 14, 16, 17, 18 non possono che essere ricondotti alla categoria delle obbligazioni pecuniarie, non potendo pertanto venire in considerazione, per le ragioni anzidette, la categoria dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore di cui all'art. 1256 c.c. (e, per i contratti a prestazioni corrispettive, di cui all'art. 1463 c.c.).
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di risoluzione formulata dall'attore deve essere rigettata.
La domanda riconvenzionale di risoluzione ex artt. 1453 e 1454 c.c.
e hanno domandato, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione di Controparte_1 CP_2 diritto del contratto del 7 novembre 2019 ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
In particolare, e hanno dedotto di aver trasmesso a diffida Controparte_1 CP_2 Parte_1 ad adempiere ex art. 1454 c.p.c. datata il 12 luglio 2021 e che con comunicazione del 29 Parte_1 luglio 2021, dichiarava formalmente di rifiutarsi di dare corso agli impegni contrattualmente assunti.
A ciò si aggiunga che ha dedotto altresì di aver diffidato ad adempiere con una CP_2 Parte_1 prima lettera raccomandata a./r. del 23 gennaio 2020, assegnando congruo termine di otto giorni, senza ottenere riscontro o contestazione.
Conseguentemente, entrambi i convenuti hanno domandato di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto del 7 novembre 2019 con lo spirare del termine di quindici giorni assegnato al debitore con la diffida ad adempiere del 12 luglio 2021.
In via subordinata, entrambi i convenuti hanno domandato di pronunciare la risoluzione del contratto del 7 novembre 2019 per inadempimento di ai sensi dell'art. 1453 c.c., sostenendo che Parte_1
l'inadempimento di sarebbe pacifico e presenterebbe tutti i requisiti dell'imputabilità e della Parte_1 non scarsa importanza. ha domandato il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, sostenendo che i Parte_1 convenuti non potrebbero legittimamente invocare il rimedio della risoluzione ai sensi dell'art 1454 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1453 c.c., per il fatto che anche e dovrebbero considerarsi a Controparte_1 CP_2 loro volta inadempienti, non essendo il contratto del 7 novembre 2019 stato adempiuto da nessuna delle parti.
A detta di poi, non potrebbe ritenersi sussistente alcun inadempimento imputabile al Parte_1 medesimo, in quanto non vi sarebbe stato alcun ripensamento “ma una oggettiva, imprevista e imprevedibile serie di eventi che hanno reso materialmente impossibile per l'attore adempiere alle proprie obbligazioni”, posto che lo stesso sottoscriveva il contratto “sulla base della situazione fattuale dell'epoca. Ovvero una proiezione reddituale della società per il futuro più che allettante (…) dato l'andamento del lavoro, e
14 soprattutto stante l'impegno del suocero a concedergli un prestito all'uopo”, richiamando, in definitiva, le medesime argomentazioni svolte con riguardo alla domanda attorea di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
La domanda riconvenzionale di risoluzione ex art. 1454 c.c. formulata dai convenuti è fondata.
In primo luogo, si osserva che è documentale che, con comunicazione del 23 gennaio 2020, CP_2 contestava il mancato adempimento delle obbligazioni sancite nella scrittura privata del 7 novembre 2019, diffidando ad adempiere entro il termine di otto giorni, con l'avvertimento che, in difetto, la Parte_1 stessa avrebbe adito le competenti autorità (v. doc. 9, e doc.17, ) e che, tale Controparte_1 CP_2 comunicazione restava senza esito. È altresì documentale che, con comunicazione del 12 luglio 2021,
[...]
e intimavano e diffidavano ad adempiere entro il termine di CP_1 CP_2 Parte_1 quindici giorni alle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 7 novembre 2019, intimandogli a tal fine di comparire dinanzi al Notaio, dott. di Bergamo, in data 30 luglio 2021, per la Persona_2 sottoscrizione degli atti notarili di cessione di quote previsti agli artt. 2, 3, 4, 6 e 10 del contratto, con l'avvertimento che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., segnalando altresì che avrebbero adito le vie legali al fine di ottenere il risarcimento del danno (v. doc. 10, CP_1
e doc. 31, ). Alla diffida ad adempiere del 12 luglio 2021, rispondeva
[...] CP_2 Parte_1 con comunicazione del 29 luglio 2021, con cui lo stesso dichiarava “venendo alla vostra pretesa “diffida ad adempiere” con intimazione a presentarmi avanti al Notaio da Voi prescelto per il 30 luglio 2021, che viene fermamente respinta, in quanto costituisce il più che maldestro tentativo di risolvere unilateralmente per una mia pretesa ma inesistente colpa il contratto per il quale avete ricevuto la citazione avanti al Tribunale competente, e che notificate soltanto oggi, dopo quasi due anni, solo per evitare che un Giudice disamini, valuti, giudichi e risolva il contratto capestro che ho inopinatamente firmato. In argomento, mentre intimate un adempimento che ben sapete essere per me impossibile per fatti totalmente estranei alla mia volontà e al mio facere, fate ciò in modo totalmente irrituale, rendendo la diffida stessa totalmente ineseguibile, e del tutto maldestra (…)”, confermando in tal modo di non aver dato corso agli impegni contrattualmente assunti, seppur evocando ancora la sopravvenuta impossibilità della prestazione (v. doc. 11, e doc. 32, Controparte_1
). CP_2
Orbene, deve escludersi l'effetto risolutorio in conseguenza della comunicazione proveniente dalla sola CP_2
del 23 gennaio 2020, per il fatto che tale comunicazione non presentava i requisiti formali per essere
[...] considerata quale atto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., mancando l'avvertimento che “decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”, secondo quanto prescritto dalla legge.
La successiva comunicazione del 12 luglio 2021, presentava invece tutti i requisiti formali per essere considerata quale valida diffida ad adempiere, rilevante ai sensi dell'art. 1454 c.c., avendo i convenuti, con la predetta comunicazione, contestato formalmente l'inadempimento di con l'avvertimento che, in Parte_1 mancanza dell'adempimento spontaneo entro il termine assegnato, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto.
Dal punto di vista sostanziale, ricorrono poi gli ulteriori presupposti della risoluzione per inadempimento, ovverosia l'osservanza dei termini contrattuali da parte dei convenuti, che non potrebbero considerarsi
15 inadempienti, da una parte, e l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento dell'attore, dall'altra parte.
Per quanto riguarda il primo profilo, l'argomento di secondo cui e Parte_1 Controparte_1 CP_2
non potrebbero validamente invocare né la risoluzione di diritto, né la risoluzione giudiziale per
[...] inadempimento, non avendo essi stessi adempiuto le loro obbligazioni, non coglie nel segno. Ciò in quanto, è un dato di fatto che e necessitavano della collaborazione di Controparte_1 CP_2 Parte_1 per far fronte alle obbligazioni da loro assunte con il contratto del 7 novembre 2019: a dire il vero, senza la collaborazione di e non erano nelle condizioni per Parte_1 Controparte_1 CP_2 adempiere neppure l'obbligo di cui all'art. 6 del contratto, in forza del quale si impegnava a cedere CP_2
a (che si impegnava ad acquistare) l'intera propria quota di partecipazione in Controparte_1 CP_4
e ciò per il fatto che si rendeva a tal fine necessaria una modifica dell'atto costitutivo con il consenso di
[...] tutti i soci ai sensi dell'art. 2252 c.c.
A ciò si aggiunga che i convenuti hanno dimostrato di essersi attivati al fine di addivenire alla sottoscrizione degli atti di cessione di quote entro il termine del 16 dicembre 2019, come si evince dall'email del 4 dicembre
2019 del legale di indirizzata ai professionisti che a quel tempo assistevano Controparte_1 Pt_1
l'avvocato Danilo Conti e il commercialista dott. (fatto non contestato, v. doc. 1,
[...] Parte_7
, dalle email inviate da dello studio notarile all'avv. Massimo Controparte_1 Parte_8 Persona_2
Buzzanca in data 11 dicembre 2019, con cui venivano trasmesse le bozze predisposte per le cessioni di quote di
(v. doc. 2-3-4-5 , dallo scambio di corrispondenza del 13 Controparte_5 Controparte_1 dicembre 2019 tra l'avvocato Massimo Buzzanca e (in copia per conoscenza i professionisti che Parte_8 assistevano v. doc. 6, . Peraltro, in data 13 dicembre 2019, il dott. Parte_1 Controparte_1 [...]
domandava via email un rinvio dell'appuntamento presso il notaio a causa Pt_7 Persona_2 dell'influenza da cui era affetto l'attore (v. doc. 7, , tanto che l'avv. Danilo Conti, in data Controparte_1
16 dicembre 2019, comunicava all'avv. Massimo Buzzanca e all'avv. Ernesto Tucci di aver differito l'appuntamento per la sottoscrizione degli atti notarili alla data del 20 dicembre 2019 (v. doc. 8, CP_1
. Senonché, come risulta dalla comunicazione di del 23 gennaio 2020 (nonché dalla
[...] CP_2 successiva diffida di entrambi i convenuti del 12 luglio 2021 e della risposta dell'attore del 29 luglio 2021), on si presentava neppure all'appuntamento del 20 dicembre 2019, impendendo a Parte_1 CP_1
e a di far fronte agli impegni assunti reciprocamente tra di loro, essendo, come si è detto,
[...] CP_2 comunque indispensabile il consenso di Parte_1
È poi significativo rilevare che, nel mese di luglio del 2020, otteneva l'erogazione di un mutuo Controparte_4 di euro 300.000,00, (v. doc. 19, ) e che ometteva di riscontrare l'invito a CP_2 Parte_1 presentarsi in banca per la sottoscrizione del mutuo fino al 19 ottobre 2020, allorché l'attore comunicava, tramite legali, di non voler adempiere gli obblighi assunti con il contratto del 7 novembre 2019, rappresentando
“l'impossibilità materiale dello stesso di adempiere le obbligazioni contenute nella scrittura privata del
7.11.2019, le cui obbligazioni a carico del mio appaiono oggi impossibili da affrontare, stante il crollo verticale dell'attività di Hotel che costituisca l'unica possibile entrata delle società le cui quote e i cui debiti sono oggetto
16 di scrittura privata” in virtù dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e domandava “la Vostra disponibilità a dichiarare risolto il contratto del 7 novembre 2019”; con tale comunicazione, rilevava altresì Parte_1 che “in caso di accettazione della proposta qui svolta il mio assistito si dichiara comunque disponibile, nell'interesse comune e al fine di contribuire alla possibilità per le Società di restare sul mercato, a recarsi subito dopo presso l'Istituto Bancario di riferimento al fine di sottoscrivere l'autorizzazione all'erogazione del mutuo, quale Socio di (…). In caso di mancata accettazione della proposta risolutiva avanzata CP_4 con la presente, sarà invece inevitabile il ricorso al Giudice competente per i necessari accertamenti e le conseguenti pronunce risolutorie e liberatorie, restando esclusa qualsiasi disponibilità a vedere ulteriormente indebitare le Società partecipate” (v. doc. 20, ). Con comunicazione del 23 novembre 2020, CP_2 CP_2
rispondeva a di essere disponibile alla risoluzione contrattuale “alla condizione che
[...] Parte_1
l'atto di risoluzione venga sottoscritto dalle parti, alla presenza dei rispettivi legali e del funzionario di Credito
Lombardo Veneto, contestualmente alla firma del contratto di mutuo concesso dalla Banca nel mese di luglio
2020”, segnalando che “la delibera del mutuo sia scaduta;
la banca si è comunque dichiarata disponibile ad una breve proroga, a patto però che ci sia prima l'impegno di tutti i soci a sottoscrivere il contrato di mutuo
(…)” (v. doc. 21, ). Anche in data 23 novembre 2020, dichiarava di concordare
CP_2 Controparte_1 con la posizione espressa da “pur di ottenere così il finanziamento di cui
CP_2 Controparte_4 abbisogna” (v. doc. 22, ); così, in data 14 dicembre 2020, il dott. commercialista
CP_2 CP_7 che assisteva sollecitava i legali di e Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_1 al fine di addivenire alla sottoscrizione del mutuo (v. doc. 23, ) e, in data 17 dicembre 2020 sia
CP_2 [...]
che dichiaravano la propria disponibilità a recarsi presso l'Istituto di credito per la CP_1 CP_2 sottoscrizione del contratto di mutuo (v. doc. 24, ). Senonché, con comunicazione del 20 dicembre CP_2
2020, tramite legali, domandava “la previa risoluzione dell'accordo sottoscritto, in quanto Parte_1 ineseguibile, da sostituire con altro in cui le poste economiche siano decise con lodo irrituale da una terna di commercialisti In caso di dissenso motivato da parte di uno o più commercialisti rispetto alla prospettazione degli altri, l'accordo sarebbe risolto definitivamente Ne conseguirebbe messa in liquidazione delle società, in quanto atto necessario per quanto emerge dalla premura con cui si sollecita un importante finanziamento e dal crollo del fatturato dovuto ai noti problemi nella gestione in tempi covid-19” (v. doc. 25, ). Ne CP_2 consegue che si rendeva deliberatamente inadempiente anche in relazione all'obbligo di cui Parte_1 all'art. 19 del contratto del 7 novembre 2019, malgrado sia che si fossero Controparte_1 CP_2 attivati al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto di mutuo, secondo quanto stabilito all'art. 19 del contratto del 7 novembre 2019.
Dalle considerazioni che precedono, discende che e non possono considerarsi Controparte_1 CP_2 parti inadempienti, avendo gli stessi documentato di essersi prontamente attivati per procedere con la sottoscrizione degli atti notarili di cessione di quote nei termini contrattuali e per la stipula del mutuo di cui all'art. 19 del contratto. A dire il vero, gli atti di cessione di quote non sono stati sottoscritti nel rispetto delle scadenze contrattuali per il rifiuto opposto da che, malgrado le comunicazioni ricevute dai Parte_1 legali delle controparti e malgrado le bozze trasmesse dallo studio notarile non si è presentato Persona_2
17 ai due appuntamenti programmati, paralizzando, di fatto, qualsivoglia iniziativa assunta dalle controparti per onorare gli impegni contrattuali. Le medesime considerazioni sovvengono anche in relazione al contratto di mutuo indicato all'art. 19, che non è stato sottoscritto – come risulta dalle comunicazioni dell'attore del 19 ottobre 2020 e del 20 dicembre 2020 sopra richiamare – per l'inerzia di il quale, in definitiva, Parte_1 si è rifiutato di sottoscrivere il predetto contratto di mutuo, richiamando la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria, insistendo per la risoluzione consensuale dell'accordo del 7 novembre 2019.
Chiarito, dunque, che e non possono considerarsi parti inadempienti, occorre Controparte_1 CP_2 ora soffermarsi sull'inadempimento imputabile e di non scarsa importanza di requisiti Parte_1 necessari anche per la risoluzione di diritto.
A tal riguardo, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'inadempimento di deve Parte_1 considerarsi pacifico, avendo egli stesso dichiarato nella comunicazione del 29 luglio 2021 che l'adempimento era per lo stesso “impossibile per fatti totalmente estranei alla mia volontà e al mio facere”, offrendo di risolvere consensualmente l'accordo del 7 novembre 2019 e la “rimodulazione in base alle nuove realtà economiche delle partecipate, condizioni indotte da fatti imprevisti e imprevedibili e certamente involontari per tutti”.
Quanto all'imputabilità dell'inadempimento, vale la pena richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la risoluzione potrebbe essere pronunciata solo qualora l'inadempimento sia imputabile quantomeno alla colpa della parte inadempiente, con la precisazione che, laddove l'inadempimento non sia imputabile, ricorrono i presupposti per domandare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (v. ex multis Cassazione civile sez. III, 17/01/2007, n.987; Cassazione civile sez. III,
06/02/2007, n.2553; Cassazione civile sez. I, 17/01/2001, n.567). Sennonché, la colpa della parte inadempiente
è presunta, gravando pertanto sullo stesso inadempiente l'onere di dimostrare che l'inadempimento è dipeso da circostanze a sé non ascrivibili, tenuto conto che “La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (v. Cassazione civile sez. II, 29/03/2019, n.8924). Invero, la parte che domanda la risoluzione per inadempimento è tenuta unicamente a dimostrare il titolo (ovverossia il contratto) del quale domanda la risoluzione, la scadenza del termine, nonché allegare l'inadempimento della controparte, in quanto “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460” (v. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n.13533).
18 Ciò premesso, ha sostanzialmente richiamato le medesime argomentazioni poste a Parte_1 fondamento della domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c. nell'atto di citazione, della cui infondatezza si è già detto nel paragrafo relativo alla domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, cui pertanto si rimanda.
In estrema sintesi, la tesi di secondo cui dovrebbe escludersi l'imputabilità Parte_1 dell'inadempimento in ragione del crollo di fatturato derivante dall'emergenza sanitaria non coglie nel segno, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato relativo all'incompatibilità tra obbligazioni pecuniarie e impossibilità sopravvenuta della prestazione e per il fatto che le obbligazioni principali avrebbero dovute essere adempiute ben prima dell'esplosione dell'emergenza sanitaria.
Venendo infine al requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, che deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, è implicita in relazione ad obbligazioni primarie ed essenziali (v. Cassazione civile sez. III, 23/01/2006, n.1227, secondo cui “In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale”) e che deve essere valutata con riguardo al momento in cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita, si osserva che l'inadempimento di degli obblighi contrattuali di cui agli artt. 2-3-4-6-10 che avrebbero Parte_1 dovuto essere adempiuti entro il 16 dicembre 2019 e dell'obbligo di cui all'art. 12 che avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 30 gennaio 2020, è certamente di non scarsa importanza, considerato che, non soltanto l'adempimento di era essenziale rispetto agli impegni reciprocamente assunti da Parte_1 CP_2
e i quali, senza il consenso di non erano nelle condizioni di addivenire Controparte_1 Parte_1 alle modifiche dell'atto costituivo necessarie per perfezionare la cessione di quote di in favore di CP_2
ma era altresì essenziale anche per l'adempimento degli ulteriori obblighi che, in base agli Controparte_1 accordi contrattuali, avrebbero dovuto essere adempiuti dopo la sottoscrizione delle cessioni di quote (v. art. 14 da adempiersi entro 60 giorni dal compimento degli atti di cui agli artt. 2-3-4-6-10 e 12; v. altresì art. 17 da adempiersi a decorrere dall'inizio dell'affitto di cui all'art. 14).
Per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi accertato l'inadempimento imputabile e di non scarsa importanza di di conseguenza, va accolta la domanda di risoluzione del contratto del 7 Parte_1 novembre 2019 ai sensi dell'art. 1454 c.c.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
e hanno domandato in via riconvenzionale la condanna di Controparte_1 CP_2 Parte_1 al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della risoluzione del contratto del 7 novembre 2019. In particolare, ha osservato che, al momento della sottoscrizione del contratto, in base alle Controparte_1 perizie predisposte dal dott. (che le parti avevano espressamente accettato), il valore complessivo Persona_8 di OL OR s.n.c. ammontava a euro 5.347.000,00 e che, da allora, tuttavia, tale valore era crollato, come riconosciuto dallo stesso attore nell'atto di citazione e come si evince dall'ultimo bilancio.
19 Di conseguenza, ha contestato che, in ragione dell'inadempimento di lo Controparte_1 Parte_1 stesso non sarebbe più nelle condizioni di alienare la propria quota alle medesime condizioni concordate nel
2019. Anche ha dedotto di essere impossibilitata ad alienare le quote sociali al valore di mercato CP_2 che avrebbero mantenuto al 16 dicembre 2019, se non si fosse reso inadempiente, Parte_1 domandando pertanto il risarcimento del danno conseguente. ha osservato, altresì, di aver subito un danno consistente nei mancati utili che lo stesso non Controparte_1 ha percepito in conseguenza del mancato affitto dell'azienda a A tal proposito, Parte_1 CP_1 ha sostenuto che se avesse onorato gli impegni assunti, OL OR s.n.c. avrebbe
[...] Parte_1 percepito in dieci anni euro 2.800.000,00, di cui 2.200.000,00 sarebbero stati impiegati per onorare il contratto di leasing, mentre i residui euro 600.000,00 avrebbero potuto generare un utile per i soci, spettante a CP_1 nella quota del 22,6%, pari a euro 66.180,00. In proposito, anche ha domandato il
[...] CP_2 risarcimento del danno consistente nei mancati utili che la stessa non ha percepito mediante la gestione dell'azienda GU OT da parte di il quale avrebbe dovuto prendere in locazione Parte_1
l'azienda versando canoni di affitto per euro 2.8000.000,00 in dieci anni di attività. ha poi domandato la condanna di al rimborso del credito vantato nei Controparte_1 Parte_1 confronti di OL OR s.n.c. a titolo di finanziamento socio di euro 483.350,00, che aveva Parte_1 personalmente garantito. ha contestato di aver subito un danno in conseguenza dell'omesso CP_2 rimborso da parte di OL OR s.n.c. dei conferimenti soci per l'importo di euro 360.000,00, sostenendo che se avesse adempiuto le proprie obbligazioni di cui agli artt. 2-3-4-6 e 10 del contratto, sarebbe Parte_1 stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti contrattuali.
ha poi domandato il risarcimento del danno consistente le mancato conferimento soci da parte di CP_2 per euro 400.000,00 per pagare i debiti sociali di OL OR s.n.c. contratti dall'attore, per il Parte_1 fatto che, in ragione di tale inadempimento, sarebbe esposta nei confronti dei creditori sociali per CP_2
l'importo di euro 120.000,00, ovverossia nei limiti della quota del 30% di OL OR s.n.c. Con riguardo a quest'ultimo profilo, ha formulato domanda di manleva, che sarà esaminata nel paragrafo Controparte_1 che segue.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno da entrambi i convenuti, vale la pena osservare che la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i consulenti tecnici da queste nominati, espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi o pubblici uffici), provveda il c.t.u. a:
1) stimare il valore delle quote sociali di e OL OR s.n.c. che formano oggetto del contratto Controparte_4 stipulato tra le parti in data 7 novembre 2019, all'epoca della stipulazione del contratto;
2) valutare l'eventuale deprezzamento delle quote sociali OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia;
3) quantificare i presumibili mancati utili conseguenti alla mancata cessione delle quote OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia”, con
20 incarico di consulente al dott. commercialista, il quale ha concluso che “1) il valore delle Persona_7 quote sociali della al 7 novembre 2019 possa CP_4 essere determinato in euro 520.000,00;
2) il valore delle quote sociali di OL OR al 7 novembre 2019 possa essere determinato in euro 6.610.000,00;
3) non vi sia stato un deprezzamento delle quote sociali OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia ma un incremento di valore di euro
190.000;
4) non possano essere quantificati i presumibili mancati utili conseguenti alla mancanza cessione delle quote
OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia”.
La risposta data al quesito dal CTU risulta adeguatamente motivata e sorretta da argomentazioni logiche condivisibili, venendo in rilievo un elaborato peritale lineare, logico, coerente, oltre che assolutamente completo, tenuto conto che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (v. Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, n.15804), che “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perchè incompatibili con le argomentazioni accolte” (v. Corte appello Bari sez. III, 15/05/2023, n.768) e che “Il giudice può condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza essere tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, visto che l'obbligo della motivazione è rispettato già solo con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, che implica il rigetto delle contrarie deduzioni delle parti. Il giudice non è quindi tenuto a motivare sul contenuto della relazione peritale, se non per quanto necessario a delineare il percorso logico-giuridico da lui seguito” (v. Tribunale Savona, 26/06/2024).
Nel caso di specie, soltanto il consulente di parte di ha trasmesso al CTU le proprie osservazioni, CP_2 contestando, in particolare, che, dalle valutazioni del CTU, dovrebbe escludersi l'immobile strumentale oggetto del contratto di leasing e che – seppur dopo aver dichiarato di condividere il metodo patrimoniale adottato dal
CTU – l'elaborato peritale avrebbe attribuito un valore eccessivamente elevato, che non tiene conto del deprezzamento che una struttura particolarmente complessa, anche dal punto di vista della gestione, comporta sotto il profilo economico. Il CTP di ha poi contestato che OL OR s.n.c. ha accumulato perdite CP_2 per euro 1.146.566,00, dovute ai canoni del leasing non pagati e all'imposta comunale IMU, pagata soltanto in parte;
di conseguenza, ad avviso del CTP di , il CTU non avrebbe tenuto conto della diminuzione CP_2
21 patrimoniale derivate dall'aumento dei debiti nei confronti della società di leasing e per l'imposta IMU.
Sul punto, il CTU ha risposto di aver inserito nei valori attivi di OL OR s.n.c. non già il valore dell'immobile in leasing, bensì il valore del contratto di leasing, per il fatto che il bene oggetto del contratto di leasing era componente di rilievo per la gestione, la società all'epoca aveva una prospettiva di continuità aziendale, vi erano formalizzazioni con la società di leasing del 7 febbraio 2018 in termini di riscadenziazione del passivo scaduto,
e poi di sospensione del pagamento delle rate in scadenza, concludendo che “Il metodo di calcolo non si discosta significativamente da quello utilizzato per la valorizzazione del contratto di leasing, muovendo dal valore di mercato del bene e deducendo le spettanze della società concedente (quanto alle rate non scadute, solo in linea capitale)”. Quanto ai valori immobiliari, il CTU ha osservato che “i richiami alla vigenza di un contratto di leasing per la parte del compendio immobiliare detenuto” da OL OR s.n.c. non risultavano pertinenti, in quanto
“− il compendio era detenuto e nella disponibilità della società;
− il contratto era in corso;
− l'immobile veniva utilizzato per l'attività sociale;
− la vigenza di un contratto di leasing non è tale da deprezzare il valore dell'immobile oggetto del contratto;
− l'immobile in proprietà e l'immobile in leasing beneficiano di una correlazione organica e adeguatamente strutturata;
− la destinazione alberghiera del complesso è coerente con l'attività aziendale svolta dallo OR OR;
− il complesso immobiliare è stato valutato quale albergo”.
Quanto, poi, al deprezzamento delle quote sociali di OL OR s.n.c., il CTU ha osservato che “dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 vanno espunti i debiti verso la società di leasing per le rate maturate nell'arco temporale in esame. Diversamente, il debito verso la società di leasing verrebbe detratto sia dal valore del compendio sia, per quota parte, dal valore netto patrimoniale. Quanto all'IMU, il debito è imputato alla data del 31 dicembre 2020. L'importo indicato dal consulente tecnico di parte risulta stanziato al termine dell'anno
2021, e cioè successivamente alla data di riferimento”.
Orbene, dalla disamina delle risposte date dal CTU alle osservazioni del CTP di emerge come il CP_2
CTU abbia preso posizione puntualmente e specificamente su ogni contestazione del consulente di parte, confermando le proprie valutazioni, dovendosi dunque provvedere in conformità alle conclusioni dell'elaborato peritale, tenuto peraltro conto che le sopravvenienze contestate da nelle note scritte depositate il 18 CP_2 ottobre 2024 con riguardo al contratto di leasing, in conformità alle osservazione del proprio CTP, devono ritenersi irrilevanti rispetto alle conclusioni dell'elaborato peritale, in considerazione del quesito che era stato sottoposto al consulente del Tribunale.
A fronte delle conclusioni dell'elaborato peritale, qui condivise, deve escludersi che e Controparte_1 CP_2
abbiano subito un danno economico per non essere nelle condizioni di alienare la propria quota di OL
[...]
OR s.n.c. alle medesime condizioni concordate nel novembre 2019, in conseguenza dell'inadempimento di non avendo OL OR s.n.c., per quanto rilevato dal CTU, subito alcun deprezzamento dalla Parte_1
22 data del 16 dicembre 2019 sino alla data di costituzione in giudizio dei convenuti dinnanzi al Tribunale di
Brescia.
Parimenti, risulta infondata la domanda di condanna di l risarcimento del danno per i mancati Parte_1 utili che e hanno contestato di non aver percepito in ragione del mancato Controparte_1 CP_2 affitto dell'azienda a secondo quanto stabilito all'art. 14 del contratto. A tal riguardo, il CTU Parte_1 ha osservato che i presumibili mancati utili conseguenti alla mancanza della cessione di quote di OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 non possono essere quantificati e le contestazioni sul punto del CTP di CP_2 risultano assolutamente generiche.
e hanno poi domandato il risarcimento del danno consistente nell'omesso Controparte_1 CP_2 rimborso dei crediti vantati dai medesimi nei confronti di OL OR s.n.c. a titolo di finanziamento soci in base a quanto stabilito dall'art. 17 del contratto. In particolare, ha contestato che “il medesimo Controparte_1 vertiginoso impoverimento di OL OR s.n.c. pregiudica poi la possibilità per di ottenere Controparte_1 il rimborso del suo credito vantato nei confronti di tale società a titolo di finanziamento socio, ammontante a euro 483.350,00, il cui rimborso viceversa aveva personalmente garantito”; ha Parte_1 CP_2 contestato che il credito di euro 360.000,00 non potrebbe essere recuperato a causa della risoluzione dovuta all'inadempimento di Anche tale domanda risarcitoria è priva di fondamento, per il fatto che Parte_1
i convenuti hanno omesso di dimostrare che l'inadempimento di rispetto agli impegni assunti Parte_1 con il contratto del 7 novembre 2019 abbia inciso sulle capacità finanziarie di OL OR s.n.c., e quindi sulla possibilità di ottenere dalla società il rimborso dei conferimenti a titolo di finanziamento soci, tenuto peraltro conto che gli stessi convenuti hanno allegato che OL OR s.n.c., già nei due esercizi antecedenti alla crisi pandemica, chiudesse i bilanci in perdita, dovendosi pertanto escludere una correlazione dal punto di vista causale tra l'inadempimento del contratto del 7 novembre 2019 da parte di e l'asserita Parte_1 impossibilità di ottenere dalla società il recupero dei conferimenti effettuati a titolo di finanziamento socio.
Peraltro, l'impegno assunto da i garantire personalmente il rimborso dei conferimenti a titolo Parte_1 di finanziamento socio di e di presentava chiaramente, in virtù del tenore Controparte_1 CP_2 letterale dell'art. 17 del contratto, natura meramente sussidiaria.
Come si è detto, ha poi domandato la condanna di al risarcimento del danno CP_2 Parte_1 consistente le mancato conferimento soci da parte di per euro 400.000,00 per pagare i debiti Parte_1 sociali di OL OR s.n.c. contratti dall'attore, per il fatto che, in ragione di tale inadempimento, CP_2 sarebbe esposta nei confronti dei creditori sociali per l'importo di euro 120.000,00, ovverossia nei limiti della quota del 30%. Anche tale domanda non merita accoglimento, atteso che, in base all'art. 16 del contratto, si era impegnato a eseguire in favore di OL OR s.n.c. un finanziamento di euro 310.000,00 Parte_1 per la copertura dei debiti nei confronti dei fornitori, con la previsione che, qualora alla data del 7 novembre
2019, i debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori fossero stati superiori a euro 310.000,00, Pt_1 avrebbe dovuto eseguire un finanziamento per la differenza fino all'importo massimo di euro
[...]
400.000,00. A tal riguardo, non ha dimostrato di aver subito alcun pregiudizio, non avendo CP_2 documentato né l'esistenza di debiti sociali nei confronti dei fornitori alla data del 7 novembre 2019 maggiori
23 di euro 310.0000,00, né di aver sostenuto personalmente alcun pagamento per i debiti sociali nei confronti dei fornitori. Si tratta pertanto di una domanda di risarcitoria generica e non suffragata a livello probatorio, non potendosi ritenere dimostrata l'esistenza di alcun pregiudizio economico per . CP_2
Per le tutte le ragioni sopra espose, le domande riconvenzionali proposte da e Controparte_1 CP_2 di risarcimento devono essere rigettate.
La domanda di manleva formulata da Controparte_1 ha domandato la condanna di a manlevare e a tenere indenne Controparte_1 Parte_1 CP_1 nei limiti dell'importo di euro 400.000,00, qualora, in esito alla responsabilità illimitata di socio, lo
[...] stesso fosse chiamato eventualmente a rispondere dei debiti sociali di OL OR s.n.c. A fondamento della domanda di manleva, ha richiamato l'art. 16 del contratto, in base al quale Controparte_1 Pt_1 si era impegnato a eseguire in favore di OL OR s.n.c. un finanziamento di euro 310.000,00 per la
[...] copertura dei debiti nei confronti dei fornitori, con la previsione che, qualora alla data del 7 novembre 2019, i debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori fossero stati di importo superiore a euro 310.000,00, Pt_1 avrebbe dovuto eseguire un finanziamento per la differenza fino all'importo massimo di euro
[...]
400.000,00.
La domanda riconvenzionale di manleva è infondata, per il fatto che, come riportato testualmente all'art. 16 del contratto, l'obbligo di di sottoscrivere un finanziamento sino all'importo di euro 400.000,00 Parte_1 era subordinato all'accertamento di debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori alla data del 7 novembre
2019 per un importo superiore a euro 310.000,00. A tal riguardo, ha omesso di fornire la Controparte_1 dimostrazione dell'esistenza, alla data di sottoscrizione del contratto del 7 novembre 2019, di eventuali debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori di importo superiore a euro 310.000,00. Peraltro, agli atti, non risulta neppure che abbia dovuto provvedere personalmente, in qualità di socio illimitatamente Controparte_1 responsabile, al pagamento dei debiti sociali nei confronti dei fornitori, per cui potrebbe astrattamente invocare il diritto alla manleva. Pertanto, la domanda di manleva deve essere rigettata.
Le spese di lite e di CTU
Tenuto conto della soccombenza di rispetto alla domanda di risoluzione per impossibilità Parte_1 sopravvenuta, nonché rispetto alle domande riconvenzionali dei convenuti di risoluzione per inadempimento, tenuto conto della soccombenza dei convenuti rispetto alle domande riconvenzionali di risarcimento, Pt_1 deve essere condannato a rifondere i 2/3 delle spese di lite in favore di e di
[...] Controparte_1 CP_2
, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile
[...] di complessità alta, con l'applicazione dei valori medi per le fase di studio, introduttiva, istruttoria, nonché per la fase decisionale, nell'importo di euro 9.300,00 per ciascuna parte, per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e iva se dovuta, restando il residuo 1/3 compensato fra le parti.
24 Le spese della CTU, tenuto conto della soccombenza dei convenuti con riguardo alle domande riconvenzionali di risarcimento del danno, devono essere definitivamente poste a carico di e di , Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, come già liquidate con provvedimento in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte da Parte_1 accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto dalle parti in data 7 novembre 2019; rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate da e;
Controparte_1 CP_2 rigetta la domanda riconvenzionale di manleva formulata da Controparte_1 condanna a rifondere la misura di 2/3 delle spese di lite di che liquida Parte_1 Controparte_1 nell'importo di euro 9.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, restando compensata tra le parti la misura di 1/3;
condanna a rifondere la misura di 2/3 delle spese di lite di , che liquida Parte_1 CP_2 nell'importo di euro 9.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, restando compensata tra le parti la misura di 1/3; dispone che le spese di CTU, già liquidate con provvedimento in atti, siano definitivamente poste a carico della di e di , in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
Bergamo, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, nella persona del giudice, dott.ssa Liboria Maria Stancampiano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025, promossa da:
C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dell'avv. CUTORE MARCO EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BUZZANCA MARCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto e
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_2 C.F._3
e difesa dall'avv. TUCCI MARGHERITA GEMMA e dall'avv. TUCCI ERNESTO NICOLA ed elettivamente domiciliata presso i difensori, giusta procura in atti;
convenuta
Oggetto: Causa in materia di rapporti societari
1 Conclusioni
Per “voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Parte_1 nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata sottoscritta tra le parti in causa in data 7 novembre
2019 per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., per tutti i motivi esposti da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), cod. proc. civ. del 25 luglio 2022;
- accertare e dichiarare che le prestazioni assunte da parte attrice in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 7 novembre 2019, sono divenute ineseguibili, o eccessivamente onerose, da parte di Parte_1
a causa di accadimenti estranei alla sua responsabilità e volontà;
- dichiarare risolto il contratto sottoscritto inter partes in data 7 novembre 2019 ex art. 1467 cod. civ. per esserne diventata l'esecuzione da parte dell'attore ineseguibile o eccessivamente onerosa;
Parte_1
- liberare dagli obblighi assunti con l'accordo quadro sottoscritto in data 7 novembre 2019; Parte_1
- disporre CTU sulla documentazione prodotta in causa, al fine di valutare e determinare la situazione economi- co/finanziaria/patrimoniale/reddituale di OL OR S.n.c. all'epoca della sottoscrizione della scrittura privata
del 7 novembre 2019 (rapportandola anche alla situazione al 31 dicembre 2016), sia al 12 luglio 2021 (data della diffida ad adempiere inviata dai convenuti all'attore), al fine di verificare le condizioni della società sia alla data dell'assunzione degli impegni di cui alla predetta scrittura privata, sia successivamente all'insorgere della pandemia, ed ai fini di accertare la nullità del contratto inter partes e, nella denegata ipotesi in cui il con- tratto dovesse ritenersi valido, ai fini di accertare l'intervenuta insostenibilità dell'accordo in capo a parte ricorrente, o della sua eccessiva onerosità, come da domande proposte dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio e con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) cod. proc. civ.;
- vinte le spese di causa”;
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Controparte_1 nel merito, respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
- dichiararsi la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 novembre 2019 per inadempimento imputabile all'attore, ex art. 1454 o, subordinatamente, ex art. 1453 c.c.;
- condannarsi l'attore al risarcimento dei danni cagionati con il suo inadempimento al sig. Controparte_1 come meglio individuati da quest'ultimo in comparsa di costituzione e risposta (in particolare ivi al paragrafo
6, pagg. 10 e ss.), salva differente e più precisa quantificazione che dovesse intervenire in corso di causa, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che il Giudice riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali dal 16 dicembre 2019;
- condannarsi l'attore a manlevare e tenere indenne il sig. nel limite di € 400.000,00 Controparte_1
(ovvero, subordinatamente, di € 140.000,00) qualora, in esito alla sua responsabilità illimitata di socio, quest'ultimo fosse chiamato eventualmente a rispondere dei debiti sociali di OL OR S.n.c.; in ogni caso, spese di lite interamente rifuse;
2 in via istruttoria, disporsi la riconvocazione del C.T.U., onde fornire i chiarimenti richiesti dalla convenuta
nelle note scritte del 18 ottobre 2024”; CP_2
Per : “reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'ill.mo Giudice adito CP_2
IN VIA PRELIMINARE E DI RITO
- confermarsi la competenza per materia e per territorio del Tribunale Ordinario di Bergamo adito a decidere nel merito il giudizio, ai sensi degli artt. 18 e ss. c.p.c. e dell'art. 20 della scrittura privata del 7 novembre 2019;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- accertare e dichiarare che tutte le domande svolte da parte dell'attore in atto di citazione, Parte_1 come dovessero anche in seguito essere precisate, sono destituite di ogni fondamento giuridico e quindi devono essere integralmente rigettate per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1256 1453, 1454 e 1455 del Codice Civile, l'intervenuto inadempimento al contratto del 7 novembre 2019 in atti per esclusivo fatto e colpa imputabile all'attore
non avendo egli adempiuto alle proprie obbligazioni entro i termini contrattuali del 16 Parte_1 dicembre 2019 e del 31 gennaio 2020, nonché entro i termini a lui assegnati con la diffida del 23 gennaio 2020
e con la diffida del 12 luglio 2021, e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. o, in via gradata, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., fatto salvo il diritto della deducente al risarcimento di tutto i CP_2 danni patiti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la convenuta ha diritto a ottenere il risarcimento dei CP_2 danni patiti e patiendi a causa dell'inadempimento dell'attore e a causa della risoluzione di Parte_1 diritto o della risoluzione per inadempimento del contratto del 7 novembre 2019;
- per l'effetto, condannare l'attore a risarcire alla convenuta tutti i danni patiti Parte_1 CP_2
e patiendi per i fatti espressi in atti che si indicano, in ogni caso, in Euro 557.280,00 o in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa e che dovesse esser ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione, interessi legali dalla data del 16 dicembre 2019 sino alla domanda riconvenzionale e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda riconvenzionale sino all'effettivo soddisfo;
Con espressa riserva da parte della convenuta di agire giudizialmente in separata sede per veder CP_2 accertare la responsabilità dell'attore nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non, anche da perdita di chance e d'immagine, causati, dal 22 maggio 2012 in poi, in pregiudizio delle società e di CP_3
nonché dei soci, che hanno causato il depauperamento delle società e conseguentemente Controparte_4 delle quote sociali per esclusivo fatto e colpa di con aggravio di interessi e spese legali dal Parte_1 dovuto sino all'effettivo soddisfo a esclusivo carico dell'attore.
IN VIA ISTRUTTORIA
In merito all'indicazione dei mezzi di prova, la difesa della sig.ra insiste affinchè CP_2
3 l'Ill.mo Tribunale di Bergamo adito voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie:
A) ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che: dal 22 maggio 2012 a oggi, dopo la scomparsa del padre Parte_1 Persona_1 ha gestito in via esclusiva insieme alla moglie l'albergo GUmotel di proprietà di OL OR s.n.c. di Brembate, gestendo la contabilità e le risorse sociali, intrattenendo rapporti con i fornitori, professionisti, consulenti ed i dipendenti”;
2) vero che: “I signori e soci e si sono attivati per adempiere al contratto del CP_2 Parte_2
7 novembre 2019 prendendo appuntamento del Notaio dott. e condividendo con Persona_2 le bozze degli atti notarili predisposti al professionista per l'adempimento delle clausole nn. Parte_1
2, 3, 4, 6, e 10 del contratto sub doc. 15 che si rammostra al teste”;
3) vero che: “ dopo la firma del contratto del 7 novembre 2019 e dopo l'inizio della Pandemia Parte_1
Sars-Covid-19 ha gestito in via esclusiva insieme alla moglie l'albergo GUmotel di proprietà di OL OR
s.n.c. di Brembate, gestendo la contabilità e le risorse sociali, intrattenendo rapporti con i fornitori, professionisti, consulenti, enti previdenziali e dipendenti”;
4) vero che: “ e già dal mese di settembre 2020 si sono resi disponibili a recarsi CP_2 Parte_2 presso l'istituto di credito Credito Lombardo Veneto per firmare il mutuo liquidità di Euro 300.000,00 concesso alla società proprietaria dell'albergo Città dei Mille di Bergamo, ciò in adempimento della Controparte_4 clausola n. 19 del contratto del 7 novembre 2019 sub doc. n. 15 che si rammostra al teste”;
5) vero che: “ il 23 novembre 2020 si è resa disponibile a risolvere il contratto del 7 novembre CP_2
2019 a condizione che si recasse presso il Credito Lombardo Veneto di via Paleocapa, Parte_1
Bergamo, per la firma del mutuo di Euro 300.000,00 concesso a proprietaria dell'albergo Controparte_4
Città dei Mille, come da documenti n. 15 e 21 che si rammostra al teste”.
Si indicano a testi:
-- su tutti i capitoli di prova:
- sig. residente in [...], su tutti i capitoli;
Testimone_1
- Dott. , con studio in Bergamo, via Paleocapa n. 8; Testimone_2
- sig. c/o Albergo Città dei Mille Bergamo, via Autostrada 3/C; Testimone_3
-- Sui capitoli nn. 1 e 3:
- Dott. con studio in Bergamo, via Masone n. 11; Testimone_4
- IG. residente in [...], vicolo Tasso n. 9; Testimone_5
- IG.ra , c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_6
- IG.ra c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_7
- IG. c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_8
- IG. c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_9
- IG.ra , c/o GUmotel di Brembate;
Tes_10
- IG.ra c/o GUmotel di Brembate;
Testimone_11
- IG. , c/o GUmotel di Brembate, Tes_12
4 - IG.ra c/o GUmotel di Brembate;
Persona_3
- IG.ra c/o Gugliemotel di Brembate;
Persona_4
- IG. , c/o GUmotel di Brembate;
Tes_13
- IG. , c/o GUmotel di Brembate;
Tes_13
- c/o GUmotel di Brembate. Testimone_14
Si chiede sin da ora di ammettere i testi sopraindicati a prova contraria sui capitoli di prova che verranno dedotti nell'interesse delle altri parti in causa.
B) Disporsi la rinnovazione della CTU volta a accertare e quantificare la perdita di valore delle quote delle società OL OR Alberghi del OLce ORmire s.n.c. di Capozzinns s.n.c. di proprietà della convenuta sig.ra
conseguente al mancato tempestivo adempimento da parte dell'attore al CP_2 Parte_1 contratto del 7 novembre 2019 in atti, nonché conseguenti al comportamento di socio infedele.
Il tutto autorizzando il nominando CTU ad eseguire tutte le ricerche necessarie presso le scritture contabili delle società nonchè ad acquisire, anche presso la P.A. i documenti che Controparte_5 riterrà opportuni, fissando all'uopo la data di inizio delle operazioni peritali.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, sentenza e successive inerenti tutte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo generale in data 9 febbraio 2022, citava Parte_1 in giudizio e , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Vorrà il Tribunale Controparte_1 CP_2 adito, contrariis rejectis, in via istruttoria
- disporre CTU sulla documentazione prodotta in causa, ai fini di accertare l'intervenuta insostenibilità dell'accordo in capo a parte ricorrente, o della sua eccessiva onerosità;
- con riserva di ulteriormente precisare, eccepire, produrre, dedurre, instare e provare nei termini delle memorie di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., della cui concessione si fa richiesta fin d'ora; nel merito:
- accertare e dichiarare che le prestazioni assunte da parte attrice in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 7 novembre 2019, sono divenute ineseguibili, o eccessivamente onerose, da parte di Parte_1
a causa di accadimenti estranei alla sua responsabilità e volontà;
- risolvere il contratto sottoscritto inter partes in data 7 novembre 2019 ex art.
1.467 cc per esserne diventata
l'esecuzione da parte dell'attore ineseguibile o eccessivamente onerosa;
Parte_1
- liberare dagli obblighi assunti con l'accordo quadro sottoscritto in data 7 novembre 2019; Parte_1
- vinte le spese di causa”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione in riassunzione, esponeva: Parte_1
5 - che, in data 9 luglio 2021, notificava a e a atto di Parte_1 Controparte_1 CP_2 citazione davanti al Tribunale delle Imprese di Brescia, con il quale atto di citazione esponeva:
i. che, in data 22 maggio 2012, decedeva in Bergamo, senza testamento, al Persona_1 quale succedevano ab intestato, per la quota di 1/3 ciascuno, i figli e Parte_1 [...]
nonché la moglie;
CP_1 CP_2
ii. che lasciva una quota pari al 34% del capitale di e una quota Persona_1 Controparte_4 pari al 90% del capitale di Parte_3
iii. che era proprietaria dell'azienda alberghiera ad insegna “Città dei Mille” e Controparte_4 dell'immobile in cui essa veniva esercitata, sito in Bergamo, Via Autostrada n. 3/C; la stessa, precedentemente, era proprietaria altresì dell'azienda alberghiera ad insegna “Agnello D'oro”, cessata nel 2017; iv. che era proprietaria dell'azienda alberghiera ad insegna “GU OT” e di una CP_3 porzione dell'immobile in cui essa veniva esercitata, sito in Brembate, strada provinciale dell'Industria n. 1; quanto alla restante porzione dell'immobile, appartenente a S.B.S. Leasing
s.p.a., ora Ubi Leasing s.p.a., era utilizzatrice in forza di contratto di locazione CP_3 finanziaria (leasing) n. 2416081 del 31.12.2003, modificato in data 10 marzo 2020;
v. che a seguito delle modifiche dei patti parasociali del 27 luglio 2016, il capitale delle predette società risultavano ripartiti come segue:
1- quanto a e erano entrambi Controparte_4 Parte_1 Controparte_1 proprietari di una quota del 44,33%, mentre era proprietaria di una quota CP_2 dell'11,34%;
2- quanto a erano entrambi proprietari CP_3 Parte_1 Controparte_1 di una quota del 35,00%, mentre la restante parte apparteneva a;
CP_2 vi. che, in data 7 novembre 2019, e Parte_1 Controparte_1 CP_2 sottoscrivevano un accordo quadro, con il quale stabilivano le sorte della due società come segue: all'art. 2, si impegnava a cedere a l'intera propria Parte_1 Controparte_1 partecipazione in in cambio della cessione della quota in Controparte_4 Controparte_4 si impegnava a trasferire a una quota di pari valore della Controparte_1 Parte_1 propria partecipazione in OL OR s.n.c. (nel 2018, veniva invero trasformata in CP_3
OL OR s.n.c.”); all'art. 3, veniva stabilito che l'ammontare esatto della porzione della partecipazione in OL OR
s.n.c. che avrebbe dovuto cedere a in cambio dell'intera Controparte_1 Parte_1 partecipazione detenuta da quest'ultimo in veniva stabilito, in misura Controparte_4 puramente proporzionale, in base al valore delle due società determinato dal dott. Per_5 di Bergamo nelle perizie datate 16 gennaio 2018, redatte da tale professionista dietro
[...] incarico congiunto di tutte le parti, con la conseguenza che, alla luce di tali valutazioni, in
6 cambio della cessione da parte di a dell'intera Parte_1 Controparte_1 partecipazione detenuta dal primo in il secondo si impegnava a Controparte_4 contestualmente a cedere a una porzione della propria partecipazione in OL Parte_1
OR s.n.c. pari a €.2.140,71 (duemilacentoquaranta/71) del capitale sociale;
all'art. 4, veniva stabilito che, in cambio della cessione da parte di in favore Parte_1 di di tutti i crediti vantati dal primo nei confronti di a Controparte_1 Controparte_4 titolo di finanziamento socio (quantificati consensualmente dalle parti in €.248.879,50),
[...] si impegnava a cedere a un'ulteriore porzione della propria CP_1 Parte_1 partecipazione in OL OR s.n.c. pari a €.1.201,94 del capitale sociale;
all'art. 5, si impegnava ad acconsentire i trasferimenti indicati agli artt. 2, 3 e 4 che CP_2 precedono;
all'art. 6, confermava l'impegno a cedere a l'intera propria CP_2 Controparte_1 partecipazione in verso il corrispettivo concordato dagli stessi in altra scrittura Controparte_4 privata;
si impegnava ad acconsentire a tale trasferimento;
Parte_1 all'art. 8, veniva stabilito che, in ragione dei trasferimenti di partecipazione anzidetti, Pt_1
e rinunciavano a qualsiasi credito da loro vantato nei confronti di
[...] CP_2
in particolare con riguardo alla sola (avendone Controparte_4 CP_2 Pt_1 già disposto come previsto al punto 4) a titolo di finanziamento soci;
[...] all'art. 9.2, si impegnava a farsi carico per la quota del 44,33% di ogni Parte_1 sopravvenienza che dovesse insorgere in ulteriore rispetto a quelle già Controparte_4 considerate nella perizia del 16 gennaio 2018 del dott. Per_5 all'art. 9.3, si impegnava a farsi carico per la quota dell'11,34% di ogni CP_2 sopravvenienza che dovesse insorgere in ulteriore rispetto a quelle risultanti Controparte_4 dallo stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2015, purché di competenza di tale esercizio ovvero dei precedenti (o comunque originante da fatti accaduti nel medesimo periodo); all'art. 10, si impegnava a cedere a he a sua volta si impegnava CP_2 Parte_1 ad acquistare al prezzo di €.174.266,00 una porzione della sua partecipazione in OL OR S.n.c pari a €789,00 (settecentoottantanove/00) del capitale sociale (determinata in misura proporzionale al valore della società come stimato dal dott. di Bergamo nella Persona_5 summenzionata perizia datata 16 gennaio 2018); si impegnava ad Parte_4 acconsentire a tale trasferimento;
all'art. 12, le parti si impegnavano a deliberare la trasformazione di OL OR s.n.c. in società a responsabilità limitata;
all'art. 13, stabilivano che gli atti indicati agli artt. n. 2, 3, 4, 6 e 10 sarebbero tutti dovuti intervenire contestualmente entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2019, avanti al notaio di Bergamo, mentre la trasformazione indicata all'art. 12 sarebbe Persona_2 dovuta intervenire entro il 31 gennaio 2020, parimenti davanti al notaio Persona_2
7 all'art. 14, le parti stabilivano che, entro 60 giorni dal compimento degli atti indicati agli artt.
2,3,4,6, 10 e 12, le stesse si impegnavano a stipulare tutti gli atti necessari affinché il ramo d'azienda alberghiera GU OT fosse concesso in affitto a il quale a sua Parte_1 volta si impegnava a condurlo;
le parti stabilivano la durata e il canone del contratto di affitto agli artt. 14.1, 14.2 e 14.3; all'art. 16, si impegnava a eseguire in favore di un Parte_1 Parte_5 finanziamento di euro 310.000,00, finalizzato alla copertura dei debiti di quest'ultima nei confronti dei fornitori, con la precisazione che qualora emergesse che, alla data della firma della presente scrittura, i debiti di verso i fornitori fossero superiori a €310.000,00=, Parte_6 dovrà eseguire in favore della medesima OL OR S.n.C un finanziamento Parte_1 anche per la differenza, sino però all'importo massimo complessivo di €400.000,00=
(quattrocentomila/00); all'art. 17, le parti concordavano che OL OR s.n.c., a decorrere dall'inizio dell'affitto di cui all'art. 14, avrebbe dovuto rimborsare a e a i crediti vantati CP_2 Controparte_1 da questi ultimi a titolo di finanziamento soci, con la precisazione che si Parte_1 impegnava a garantire personalmente il rimborso dei crediti vantati da e Controparte_1
; CP_2 all'art. 19, e autorizzavano a stipulare, a Parte_1 CP_2 Controparte_1 nome e per conto di contratto di mutuo per l'importo di euro 650.000,00; Controparte_4
e si impegnavano a prestare la più ampia collaborazione, anche Parte_1 CP_2 mediante la comparizione personale presso l'istituto mutuate e/o avanti al notaio;
CP_1 si impegnava a tenere indenni e relativamente al debito
[...] Parte_1 CP_2 assunto con il mutuo in questione;
vii. che le obbligazioni reciprocamente assunte tra le parti dovevano essere assolte dal dicembre
2019 e che tuttavia nessuna delle parti si attivava per giungere alla esecuzione;
viii. che intendeva onorare gli impegni assunti con l'accordo quadro del 7 Parte_1 novembre 2019, confidando sulla previsione di un rilancio dell'attività del GU OT;
ix. che, infatti, il GU OT, nel gennaio 2020, registrava il migliore risultato di sempre, mettendo pertanto nelle condizioni di poter adempiere;
Parte_1
x. che esplodeva l'epidemia da Covid-19, che comportava la chiusura di tutti i luoghi di ritrovo, tra cui hotel e ristoranti, con il conseguente abbattimento di ogni possibilità operativa del
GU OT, che si trovava dunque a fatturare meno del 20% del fatturato usuale, pur mantenendo gli stessi costi;
xi. che tentava di ridiscutere i termini dell'accordo quadro, senza però trovare il Parte_1 consenso del fratello e della vedova del padre;
xii. che dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19, tenuto conto degli eventi del 2020,
l'accordo quadro non era più realizzabile, e che ciò emergeva dalla perizia redatta dal dott.
8 , il quale certificava che gli impegni finanziari a carico di di Persona_6 Parte_1 cui all'accordo quadro del 7 novembre 2019 non erano economicamente sostenibili con i flussi economici e finanziari di OL OR s.n.c.; xiii. che pertanto non era nelle condizioni di adempiere l'accordo quadro del 7 Parte_1 novembre 2019, sussistendo pertanto i presupposti di cui agli artt. 1256 e 1467 c.c., in forza dei quali domandava la risoluzione del contratto, invocando l'impossibilità sopravvenuta totale della prestazione;
xiv. che la pandemia costituiva la causa dell'impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, quando l'unica entrata economica era rappresentata dall'attività di impresa correlata alla circolazione delle persone per ragioni di lavoro o di turismo, come nel caso del
GU OT;
- che il procedimento veniva pertanto iscritto a Ruolo Generale del Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata in materia di imprese, n. 8307/2021;
- che, dinnanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di imprese, si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia del Parte_2
Tribunale di Brescia;
nel merito, domandava il rigetto delle domande formulate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale;
- che, dinnanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di imprese, si costituiva altresì
, la quale, parimenti, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale di Brescia e, nel CP_2 merito, domandava il rigetto delle domande formulate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale;
- che il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, con ordinanza del 9 dicembre 2021, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Bergamo, assegnando il termine di legge per la riassunzione dinnanzi al giudice competente, con condanna dell'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite;
- che avendo interesse a risolvere il contratto, riassumeva pertanto il giudizio dinnanzi Parte_1 al Tribunale ordinario di Bergamo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
In data 3 maggio 2022, si costituiva in giudizio il quale domandava il rigetto delle domande Controparte_1 dell'attore e formulava domanda riconvenzionale e, in data 4 maggio 2022, si costituiva in giudizio , CP_2 la quale domandava il rigetto delle domande dell'attore e formulava domanda riconvenzionale.
A seguito della prima udienza tenutasi in modalità “cartolare”, con ordinanza del 24 maggio 2022, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando la causa all'udienza del 20 ottobre 2022, da svolgersi in modalità “cartolare”. Con ordinanza del 25 ottobre 2022, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 9 marzo 2023, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., rinviata poi al 20 giugno 2023.
9 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 20 giugno 2023, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Il 6 ottobre 2023, veniva pertanto pronunciata la sentenza non definitiva n. 2039/2023, con cui veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda di nullità svolta dall'attore con la seconda memoria istruttoria e, con separata e contestuale ordinanza, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i consulenti tecnici da queste nominati, espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi o pubblici uffici), provveda il c.t.u. a:
1) stimare il valore delle quote sociali di e OL OR s.n.c. che formano oggetto del contratto Controparte_4 stipulato tra le parti in data 7 novembre 2019, all'epoca della stipulazione del contratto;
2) valutare l'eventuale deprezzamento delle quote sociali OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia;
3) quantificare i presumibili mancati utili conseguenti alla mancata cessione delle quote OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia”, nominando ctu il dott. Persona_7
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 6 dicembre 2023, il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 4 giugno 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 9/2024, veniva disposta la sostituzione del Giudice istruttore e la causa veniva assegnata alla dott.ssa Liboria Maria Stancampiano, che, con decreto del 9 aprile 2024, vista l'istanza di proroga del consulente del Tribunale, differiva l'udienza fissata per esame dell'elaborato peritale al
23 ottobre 2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 ottobre 2024, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni da svolgersi in modalità di trattazione scritta e, con il successivo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di nullità della scrittura privata del 7 novembre 2019
all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127-ter Parte_1
c.p.c., ha insistito per la domanda di nullità dell'accordo quadro sottoscritto in data 7 novembre 2019 e, anche in sede di comparsa conclusionale, ha svolto argomentazioni sul punto.
Ciò premesso, nulla deve essere statuito in questa sede con riguardo alla domanda di nullità, essendosi questo
Tribunale già pronunciato sul punto con la sentenza non definitiva n. 2039/2023, depositata in data 6 ottobre
2023.
La domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione
10 Con l'atto di citazione in riassunzione, ha domandato di accertare e dichiarare che le Parte_1 prestazioni assunte dal medesimo con il contratto quadro sottoscritto il 7 novembre 2019 sarebbero diventate ineseguibili, o eccessivamente onerose a causa di accadimenti estranei alla sua responsabilità e volontà e, per l'effetto, ha domandato di “risolvere il contratto sottoscritto inter partes in data 7 novembre 2019 ex art.
1.467 cc per esserne diventata l'esecuzione da parte dell'attore ineseguibile o eccessivamente Parte_1 onerosa”.
A fondamento della domanda di risoluzione, ha allegato che la pandemia da Covid-2019 Parte_1 avrebbe reso per lo stesso oggettivamente e assolutamente impossibile adempiere le obbligazioni assunte con il contratto del 7 novembre 2019, per il fatto che, in ragione delle restrizioni imposte dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria, tra cui i limiti alla circolazione delle persone, OL OR s.n.c., titolare dell'azienda alberghiera GU OT, subiva un drastico crollo del fatturato. A sostegno della tesi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha prodotto la perizia del dott. commercialista Parte_1 _6
, datata il 13 gennaio 2021, dalla quale emergeva che “la pandemia derivante da Covid-19 trasferita
[...] dalla Cina all'Italia a cavallo dei mesi di febbraio e marzo 2020, e tutt'ora in essere a livello mondiale, ha devastato l'andamento della società per l'ano 2020 (riduzione fatturato del 70% rispetto al 2019), CP_6 andamento risultato assolutamente insufficiente a generare flussi economici/finanziari necessari a sostenere gli impegni ordinari”, concludendo che “gli impegni finanziari a carico di sottoscritti con la Parte_1 scrittura privata del 7/11/2019, non sono sostenibili con i flussi economici/finanziari derivanti dall'azienda
OR (o dalla newco riconducibile a in quanto il propagarsi dell'epidemia nel 2020 Parte_1 provocata dal Covid-19, ha determinato un pesante disavanzo fra fabbisogno e apporto finanziario generato dalla gestione del GU OT, situazione destinata ripetersi per gran parte del 2021 e a proseguire, sperabilmente con effetti via via in attenuazione, anche nel 2022. Pertanto, più esplicitamente: - l'azienda DO
OR (e la newco a Lei riconducibile che l'assumesse in locazione) non sarà in grado di onorare i canoni di affitto d'azienda almeno per il biennio 2021-2022; - men che meno i flussi monetari generati dalla gestione potranno consentire di onorare i debiti, in gran parte ad oggi scaduti, accumulati dalla società OR, né gli altri impegni che Lei sig. si è assunto con la scrittura privata del 7/11/2019 e – ovviamente Parte_1 non consentiranno alcun rimborso del Suo finanziamento già in bilancio né eventualmente quello previsto dalla scrittura privata” (v. doc. 14, . Parte_1
Precisamente, a detta di il crollo di fatturato dovuto alle misure governative finalizzate al Parte_1 contenimento dell'emergenza sanitaria avrebbe reso concretamente impossibile per il medesimo onorare tutti gli impegni contrattuali assunti, in quanto egli sottoscriveva la scrittura privata del 7 novembre 2019, confidando esattamente sulle entrate derivanti dall'espletamento dell'attività alberghiera del GU OT, attività che, risentendo fortemente delle limitazioni autoritativamente imposte alla circolazione delle persone, si rivelava in seguito del tutto improduttiva di utili. Dunque, al tempo della sottoscrizione del contratto del 7 novembre 2019, dal momento che, a quel tempo, OL OR s.n.c. presentava concrete ed effettive prospettive di miglioramento, confidava di poter onorare gli impegni contrattuali con i proventi dell'attività alberghiera e Parte_1 con l'aiuto economico del suocero;
tuttavia, a causa dell'emergenza sanitaria, nel periodo da febbraio 2020 sino
11 aprile del 2021, OL OR s.n.c. subiva un significativo crollo del fatturato e il suocero veniva a mancare tra le vittime del Covid-19, con la conseguenza che gli impegni economici assunti in data 7 novembre 2019 diventavano insostenibili con i flussi economici e finanziari derivanti dall'attività alberghiera, ragione per cui, secondo la tesi di dovrebbe dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità Parte_1 sopravvenuta.
La domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta è infondata.
Preliminarmente si osserva che, sebbene nelle conclusioni dei propri scritti difensivi, abbia Parte_1 sempre invocato l'art. 1467 c.c., ovverossia la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, nella parte espositiva egli ha invocato il diverso rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
La risoluzione disciplinata dall'art. 1467 c.c. riguarda i soli contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita: nei contratti con prestazioni corrispettive a efficacia istantanea, il predetto rimedio non è applicabile, in quanto le parti, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumono con consapevolezza il rischio che eventi sopravvenuti possano rendere una delle attribuzioni più onerosa rispetto ai costi e ai sacrifici che erano ragionevolmente prevedibili al tempo della sottoscrizione. Dunque, nell'ambito dei contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita, la fattispecie di cui all'art. 1467 c.c. presuppone un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale fra le prestazioni, in conseguenza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di una prestazione o alla diminuzione del valore originario dell'altra.
L'eccessiva onerosità sopravvenuta deve essersi determinata successivamente alla stipulazione del contratto, ma può derivare anche da eventi precedenti, le cui conseguenze, straordinarie e imprevedibili, si verifichino durante l'esecuzione del contratto. Peraltro, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui può agire per la risoluzione soltanto la parte che non sia inadempiente e che non abbia dato causa al verificarsi dell'evento o non abbia concorso ad aggravare la propria posizione debitoria. Peraltro, secondo autorevole dottrina, la pronuncia giudiziale di risoluzione per eccessiva onerosità ha natura costitutiva, in considerazione dell'espresso rinvio all'art. 1458 c.c., per cui gli effetti della risoluzione per eccessiva onerosità sono quella della risoluzione giudiziale per inadempimento.
Orbene, non venendo nel caso di specie un contratto ad esecuzione continuata o periodica o differita, deve ritenersi che il rimedio effettivamente invocato dall'attore (come peraltro dallo stesso indicato nella parte espositiva dei propri scritti difensivi), sia quello di cui all'art. 1463 c.c.
A tal riguardo si osserva che per aversi l'impossibilità sopravvenuta con effetti liberatori, devono sussistere sia un elemento oggettivo, vale a dire l'impossibilità di eseguire l'obbligazione, sia un elemento soggettivo, vale a dire l'assenza di colpa nella realizzazione dell'evento che ha reso impossibile tale prestazione. Peraltro, è noto che l'impossibilità deve essere oggettiva, assoluta e definitiva e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la risoluzione è determinata soltanto dalla presenza di un impedimento oggettivo e assoluto, da valutare unicamente in relazione alla prestazione in sé e per sé e non anche alle concrete possibilità del debitore (v.
Cassazione civile sez. II, 22/10/1982, n.5496) e presuppone l'addebitabilità a ragioni obiettive ed è esclusa qualora l'evento sopravvenuto renda l'adempimento non impossibile ma soltanto più difficoltoso (v. Cassazione
12 civile sez. II, 15/11/2013, n.25777). Non è poi superfluo rilevare che, a differenza dell'art. 1467 c.c., la risoluzione di cui all'art. 1463 c.c. opera di diritto e comporta una pronuncia dichiarativa.
Ciò premesso, come si è visto, ha domandato la risoluzione del contratto del 7 novembre Parte_1
2019 per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., sostenendo che l'adempimento delle obbligazioni assunte con tale scrittura privata sarebbe diventato oggettivamente impossibile a causa delle restrizioni alla libertà di circolazione imposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto, in ragione di tali restrizioni, l'attività alberghiera condotta da OL OR s.n.c. con il GU OT subiva un drastico crollo del fatturato, tale da impedire a di percepire gli utili necessari per pagare i costi dell'attività Parte_1 di impresa e gli oneri economici conseguenti alle obbligazioni assunte in data 7 novembre 2019 nei confronti di e di . Controparte_1 CP_2
In primo luogo, giova osservare che le obbligazioni principali assunte da con il contratto del Parte_1
7 novembre 2019, ovverossia l'obbligo di cedere a l'intera quota di partecipazione in Controparte_1
(art. 2), l'obbligo di cedere a tutti crediti vantati da nei Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 confronti di a titolo di finanziamento soci (art. 4), nonché l'obbligo di di Controparte_4 Parte_1 acquistare da una porzione della quota di quest'ultima in OL OR s.n.c. (art. 10), per espressa CP_2 previsione contrattuale, avrebbero dovuto essere adempiute entro il 16 dicembre 2019 (art. 13). Peraltro, anche l'obbligo di deliberare la trasformazione di OL OR s.n.c. in società a responsabilità limitata, in base all'art. 13 del contratto, avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 30 gennaio 2020. Di conseguenza, rispetto a tali obbligazioni, il crollo di fatturato conseguente all'emergenza sanitaria deve ritenersi del tutto irrilevante, atteso che tali obbligazioni avrebbero dovuto essere adempiute ben prima che OL OR s.n.c. potesse risentire dell'impatto negativo delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria.
Peraltro, non è superfluo rilevare come l'obbligo assunto da di cedere a Parte_1 Controparte_1
l'intera quota di partecipazione in quello di cedere a tutti crediti vantati Controparte_4 Controparte_1 da nei confronti di a titolo di finanziamento soci, nonché l'obbligo di Parte_1 Controparte_4 deliberare la trasformazione di OL OR s.n.c. in società a responsabilità limitata sopra indicati, non implicassero alcun esborso diretto a carico dell'attore, dovendosi concludere per la totale irrilevanza del successivo crollo di fatturato (oltre che del decesso del suocero che, in base a quanto riportato dall'attore, avrebbe dovuto finanziare parte dell'operazione) rispetto alla tesi dell'asserita impossibilità sopravvenuta di i far fronte Parte_1 agli impegni economici assunti il 7 novembre 2019, non essendo peraltro previsto in nessuna clausola contrattuale che avrebbe dovuto far fronte agli impegni economici assunti con i proventi Parte_1 dell'attività di impresa.
Per quanto riguarda, poi, gli altri obblighi contrattuali è significativo osservare come si trattasse di obbligazioni pecuniarie, rispetto alle quali, per costante giurisprudenza, non può invocarsi la categoria dell'impossibilità sopravvenuta, atteso che un'obbligazione di pagamento non può diventare obiettivamente impossibile, attesa la natura di bene fungibile del denaro, mentre i mancati pagamenti riferibili a condizioni soggettive dell'obbligato, quali la sua incapienza patrimoniale, non possono essere ritenuti rilevanti ai fini dell'impossibilità sopravvenuta
(v. Tribunale Roma sez. VI, 23/05/2022, n.8206), tenuto conto che “L'impossibilità idonea ad estinguere
13 l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio “genus nunquam perit”, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro”
(v. Cassazione civile sez. I, 22/06/2022, n.20152). Invero, gli obblighi di cui agli artt. 10, 14, 16, 17, 18 non possono che essere ricondotti alla categoria delle obbligazioni pecuniarie, non potendo pertanto venire in considerazione, per le ragioni anzidette, la categoria dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore di cui all'art. 1256 c.c. (e, per i contratti a prestazioni corrispettive, di cui all'art. 1463 c.c.).
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di risoluzione formulata dall'attore deve essere rigettata.
La domanda riconvenzionale di risoluzione ex artt. 1453 e 1454 c.c.
e hanno domandato, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione di Controparte_1 CP_2 diritto del contratto del 7 novembre 2019 ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
In particolare, e hanno dedotto di aver trasmesso a diffida Controparte_1 CP_2 Parte_1 ad adempiere ex art. 1454 c.p.c. datata il 12 luglio 2021 e che con comunicazione del 29 Parte_1 luglio 2021, dichiarava formalmente di rifiutarsi di dare corso agli impegni contrattualmente assunti.
A ciò si aggiunga che ha dedotto altresì di aver diffidato ad adempiere con una CP_2 Parte_1 prima lettera raccomandata a./r. del 23 gennaio 2020, assegnando congruo termine di otto giorni, senza ottenere riscontro o contestazione.
Conseguentemente, entrambi i convenuti hanno domandato di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto del 7 novembre 2019 con lo spirare del termine di quindici giorni assegnato al debitore con la diffida ad adempiere del 12 luglio 2021.
In via subordinata, entrambi i convenuti hanno domandato di pronunciare la risoluzione del contratto del 7 novembre 2019 per inadempimento di ai sensi dell'art. 1453 c.c., sostenendo che Parte_1
l'inadempimento di sarebbe pacifico e presenterebbe tutti i requisiti dell'imputabilità e della Parte_1 non scarsa importanza. ha domandato il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, sostenendo che i Parte_1 convenuti non potrebbero legittimamente invocare il rimedio della risoluzione ai sensi dell'art 1454 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1453 c.c., per il fatto che anche e dovrebbero considerarsi a Controparte_1 CP_2 loro volta inadempienti, non essendo il contratto del 7 novembre 2019 stato adempiuto da nessuna delle parti.
A detta di poi, non potrebbe ritenersi sussistente alcun inadempimento imputabile al Parte_1 medesimo, in quanto non vi sarebbe stato alcun ripensamento “ma una oggettiva, imprevista e imprevedibile serie di eventi che hanno reso materialmente impossibile per l'attore adempiere alle proprie obbligazioni”, posto che lo stesso sottoscriveva il contratto “sulla base della situazione fattuale dell'epoca. Ovvero una proiezione reddituale della società per il futuro più che allettante (…) dato l'andamento del lavoro, e
14 soprattutto stante l'impegno del suocero a concedergli un prestito all'uopo”, richiamando, in definitiva, le medesime argomentazioni svolte con riguardo alla domanda attorea di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
La domanda riconvenzionale di risoluzione ex art. 1454 c.c. formulata dai convenuti è fondata.
In primo luogo, si osserva che è documentale che, con comunicazione del 23 gennaio 2020, CP_2 contestava il mancato adempimento delle obbligazioni sancite nella scrittura privata del 7 novembre 2019, diffidando ad adempiere entro il termine di otto giorni, con l'avvertimento che, in difetto, la Parte_1 stessa avrebbe adito le competenti autorità (v. doc. 9, e doc.17, ) e che, tale Controparte_1 CP_2 comunicazione restava senza esito. È altresì documentale che, con comunicazione del 12 luglio 2021,
[...]
e intimavano e diffidavano ad adempiere entro il termine di CP_1 CP_2 Parte_1 quindici giorni alle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 7 novembre 2019, intimandogli a tal fine di comparire dinanzi al Notaio, dott. di Bergamo, in data 30 luglio 2021, per la Persona_2 sottoscrizione degli atti notarili di cessione di quote previsti agli artt. 2, 3, 4, 6 e 10 del contratto, con l'avvertimento che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., segnalando altresì che avrebbero adito le vie legali al fine di ottenere il risarcimento del danno (v. doc. 10, CP_1
e doc. 31, ). Alla diffida ad adempiere del 12 luglio 2021, rispondeva
[...] CP_2 Parte_1 con comunicazione del 29 luglio 2021, con cui lo stesso dichiarava “venendo alla vostra pretesa “diffida ad adempiere” con intimazione a presentarmi avanti al Notaio da Voi prescelto per il 30 luglio 2021, che viene fermamente respinta, in quanto costituisce il più che maldestro tentativo di risolvere unilateralmente per una mia pretesa ma inesistente colpa il contratto per il quale avete ricevuto la citazione avanti al Tribunale competente, e che notificate soltanto oggi, dopo quasi due anni, solo per evitare che un Giudice disamini, valuti, giudichi e risolva il contratto capestro che ho inopinatamente firmato. In argomento, mentre intimate un adempimento che ben sapete essere per me impossibile per fatti totalmente estranei alla mia volontà e al mio facere, fate ciò in modo totalmente irrituale, rendendo la diffida stessa totalmente ineseguibile, e del tutto maldestra (…)”, confermando in tal modo di non aver dato corso agli impegni contrattualmente assunti, seppur evocando ancora la sopravvenuta impossibilità della prestazione (v. doc. 11, e doc. 32, Controparte_1
). CP_2
Orbene, deve escludersi l'effetto risolutorio in conseguenza della comunicazione proveniente dalla sola CP_2
del 23 gennaio 2020, per il fatto che tale comunicazione non presentava i requisiti formali per essere
[...] considerata quale atto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., mancando l'avvertimento che “decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”, secondo quanto prescritto dalla legge.
La successiva comunicazione del 12 luglio 2021, presentava invece tutti i requisiti formali per essere considerata quale valida diffida ad adempiere, rilevante ai sensi dell'art. 1454 c.c., avendo i convenuti, con la predetta comunicazione, contestato formalmente l'inadempimento di con l'avvertimento che, in Parte_1 mancanza dell'adempimento spontaneo entro il termine assegnato, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto.
Dal punto di vista sostanziale, ricorrono poi gli ulteriori presupposti della risoluzione per inadempimento, ovverosia l'osservanza dei termini contrattuali da parte dei convenuti, che non potrebbero considerarsi
15 inadempienti, da una parte, e l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento dell'attore, dall'altra parte.
Per quanto riguarda il primo profilo, l'argomento di secondo cui e Parte_1 Controparte_1 CP_2
non potrebbero validamente invocare né la risoluzione di diritto, né la risoluzione giudiziale per
[...] inadempimento, non avendo essi stessi adempiuto le loro obbligazioni, non coglie nel segno. Ciò in quanto, è un dato di fatto che e necessitavano della collaborazione di Controparte_1 CP_2 Parte_1 per far fronte alle obbligazioni da loro assunte con il contratto del 7 novembre 2019: a dire il vero, senza la collaborazione di e non erano nelle condizioni per Parte_1 Controparte_1 CP_2 adempiere neppure l'obbligo di cui all'art. 6 del contratto, in forza del quale si impegnava a cedere CP_2
a (che si impegnava ad acquistare) l'intera propria quota di partecipazione in Controparte_1 CP_4
e ciò per il fatto che si rendeva a tal fine necessaria una modifica dell'atto costitutivo con il consenso di
[...] tutti i soci ai sensi dell'art. 2252 c.c.
A ciò si aggiunga che i convenuti hanno dimostrato di essersi attivati al fine di addivenire alla sottoscrizione degli atti di cessione di quote entro il termine del 16 dicembre 2019, come si evince dall'email del 4 dicembre
2019 del legale di indirizzata ai professionisti che a quel tempo assistevano Controparte_1 Pt_1
l'avvocato Danilo Conti e il commercialista dott. (fatto non contestato, v. doc. 1,
[...] Parte_7
, dalle email inviate da dello studio notarile all'avv. Massimo Controparte_1 Parte_8 Persona_2
Buzzanca in data 11 dicembre 2019, con cui venivano trasmesse le bozze predisposte per le cessioni di quote di
(v. doc. 2-3-4-5 , dallo scambio di corrispondenza del 13 Controparte_5 Controparte_1 dicembre 2019 tra l'avvocato Massimo Buzzanca e (in copia per conoscenza i professionisti che Parte_8 assistevano v. doc. 6, . Peraltro, in data 13 dicembre 2019, il dott. Parte_1 Controparte_1 [...]
domandava via email un rinvio dell'appuntamento presso il notaio a causa Pt_7 Persona_2 dell'influenza da cui era affetto l'attore (v. doc. 7, , tanto che l'avv. Danilo Conti, in data Controparte_1
16 dicembre 2019, comunicava all'avv. Massimo Buzzanca e all'avv. Ernesto Tucci di aver differito l'appuntamento per la sottoscrizione degli atti notarili alla data del 20 dicembre 2019 (v. doc. 8, CP_1
. Senonché, come risulta dalla comunicazione di del 23 gennaio 2020 (nonché dalla
[...] CP_2 successiva diffida di entrambi i convenuti del 12 luglio 2021 e della risposta dell'attore del 29 luglio 2021), on si presentava neppure all'appuntamento del 20 dicembre 2019, impendendo a Parte_1 CP_1
e a di far fronte agli impegni assunti reciprocamente tra di loro, essendo, come si è detto,
[...] CP_2 comunque indispensabile il consenso di Parte_1
È poi significativo rilevare che, nel mese di luglio del 2020, otteneva l'erogazione di un mutuo Controparte_4 di euro 300.000,00, (v. doc. 19, ) e che ometteva di riscontrare l'invito a CP_2 Parte_1 presentarsi in banca per la sottoscrizione del mutuo fino al 19 ottobre 2020, allorché l'attore comunicava, tramite legali, di non voler adempiere gli obblighi assunti con il contratto del 7 novembre 2019, rappresentando
“l'impossibilità materiale dello stesso di adempiere le obbligazioni contenute nella scrittura privata del
7.11.2019, le cui obbligazioni a carico del mio appaiono oggi impossibili da affrontare, stante il crollo verticale dell'attività di Hotel che costituisca l'unica possibile entrata delle società le cui quote e i cui debiti sono oggetto
16 di scrittura privata” in virtù dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e domandava “la Vostra disponibilità a dichiarare risolto il contratto del 7 novembre 2019”; con tale comunicazione, rilevava altresì Parte_1 che “in caso di accettazione della proposta qui svolta il mio assistito si dichiara comunque disponibile, nell'interesse comune e al fine di contribuire alla possibilità per le Società di restare sul mercato, a recarsi subito dopo presso l'Istituto Bancario di riferimento al fine di sottoscrivere l'autorizzazione all'erogazione del mutuo, quale Socio di (…). In caso di mancata accettazione della proposta risolutiva avanzata CP_4 con la presente, sarà invece inevitabile il ricorso al Giudice competente per i necessari accertamenti e le conseguenti pronunce risolutorie e liberatorie, restando esclusa qualsiasi disponibilità a vedere ulteriormente indebitare le Società partecipate” (v. doc. 20, ). Con comunicazione del 23 novembre 2020, CP_2 CP_2
rispondeva a di essere disponibile alla risoluzione contrattuale “alla condizione che
[...] Parte_1
l'atto di risoluzione venga sottoscritto dalle parti, alla presenza dei rispettivi legali e del funzionario di Credito
Lombardo Veneto, contestualmente alla firma del contratto di mutuo concesso dalla Banca nel mese di luglio
2020”, segnalando che “la delibera del mutuo sia scaduta;
la banca si è comunque dichiarata disponibile ad una breve proroga, a patto però che ci sia prima l'impegno di tutti i soci a sottoscrivere il contrato di mutuo
(…)” (v. doc. 21, ). Anche in data 23 novembre 2020, dichiarava di concordare
CP_2 Controparte_1 con la posizione espressa da “pur di ottenere così il finanziamento di cui
CP_2 Controparte_4 abbisogna” (v. doc. 22, ); così, in data 14 dicembre 2020, il dott. commercialista
CP_2 CP_7 che assisteva sollecitava i legali di e Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_1 al fine di addivenire alla sottoscrizione del mutuo (v. doc. 23, ) e, in data 17 dicembre 2020 sia
CP_2 [...]
che dichiaravano la propria disponibilità a recarsi presso l'Istituto di credito per la CP_1 CP_2 sottoscrizione del contratto di mutuo (v. doc. 24, ). Senonché, con comunicazione del 20 dicembre CP_2
2020, tramite legali, domandava “la previa risoluzione dell'accordo sottoscritto, in quanto Parte_1 ineseguibile, da sostituire con altro in cui le poste economiche siano decise con lodo irrituale da una terna di commercialisti In caso di dissenso motivato da parte di uno o più commercialisti rispetto alla prospettazione degli altri, l'accordo sarebbe risolto definitivamente Ne conseguirebbe messa in liquidazione delle società, in quanto atto necessario per quanto emerge dalla premura con cui si sollecita un importante finanziamento e dal crollo del fatturato dovuto ai noti problemi nella gestione in tempi covid-19” (v. doc. 25, ). Ne CP_2 consegue che si rendeva deliberatamente inadempiente anche in relazione all'obbligo di cui Parte_1 all'art. 19 del contratto del 7 novembre 2019, malgrado sia che si fossero Controparte_1 CP_2 attivati al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto di mutuo, secondo quanto stabilito all'art. 19 del contratto del 7 novembre 2019.
Dalle considerazioni che precedono, discende che e non possono considerarsi Controparte_1 CP_2 parti inadempienti, avendo gli stessi documentato di essersi prontamente attivati per procedere con la sottoscrizione degli atti notarili di cessione di quote nei termini contrattuali e per la stipula del mutuo di cui all'art. 19 del contratto. A dire il vero, gli atti di cessione di quote non sono stati sottoscritti nel rispetto delle scadenze contrattuali per il rifiuto opposto da che, malgrado le comunicazioni ricevute dai Parte_1 legali delle controparti e malgrado le bozze trasmesse dallo studio notarile non si è presentato Persona_2
17 ai due appuntamenti programmati, paralizzando, di fatto, qualsivoglia iniziativa assunta dalle controparti per onorare gli impegni contrattuali. Le medesime considerazioni sovvengono anche in relazione al contratto di mutuo indicato all'art. 19, che non è stato sottoscritto – come risulta dalle comunicazioni dell'attore del 19 ottobre 2020 e del 20 dicembre 2020 sopra richiamare – per l'inerzia di il quale, in definitiva, Parte_1 si è rifiutato di sottoscrivere il predetto contratto di mutuo, richiamando la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria, insistendo per la risoluzione consensuale dell'accordo del 7 novembre 2019.
Chiarito, dunque, che e non possono considerarsi parti inadempienti, occorre Controparte_1 CP_2 ora soffermarsi sull'inadempimento imputabile e di non scarsa importanza di requisiti Parte_1 necessari anche per la risoluzione di diritto.
A tal riguardo, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'inadempimento di deve Parte_1 considerarsi pacifico, avendo egli stesso dichiarato nella comunicazione del 29 luglio 2021 che l'adempimento era per lo stesso “impossibile per fatti totalmente estranei alla mia volontà e al mio facere”, offrendo di risolvere consensualmente l'accordo del 7 novembre 2019 e la “rimodulazione in base alle nuove realtà economiche delle partecipate, condizioni indotte da fatti imprevisti e imprevedibili e certamente involontari per tutti”.
Quanto all'imputabilità dell'inadempimento, vale la pena richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la risoluzione potrebbe essere pronunciata solo qualora l'inadempimento sia imputabile quantomeno alla colpa della parte inadempiente, con la precisazione che, laddove l'inadempimento non sia imputabile, ricorrono i presupposti per domandare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (v. ex multis Cassazione civile sez. III, 17/01/2007, n.987; Cassazione civile sez. III,
06/02/2007, n.2553; Cassazione civile sez. I, 17/01/2001, n.567). Sennonché, la colpa della parte inadempiente
è presunta, gravando pertanto sullo stesso inadempiente l'onere di dimostrare che l'inadempimento è dipeso da circostanze a sé non ascrivibili, tenuto conto che “La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (v. Cassazione civile sez. II, 29/03/2019, n.8924). Invero, la parte che domanda la risoluzione per inadempimento è tenuta unicamente a dimostrare il titolo (ovverossia il contratto) del quale domanda la risoluzione, la scadenza del termine, nonché allegare l'inadempimento della controparte, in quanto “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460” (v. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n.13533).
18 Ciò premesso, ha sostanzialmente richiamato le medesime argomentazioni poste a Parte_1 fondamento della domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c. nell'atto di citazione, della cui infondatezza si è già detto nel paragrafo relativo alla domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, cui pertanto si rimanda.
In estrema sintesi, la tesi di secondo cui dovrebbe escludersi l'imputabilità Parte_1 dell'inadempimento in ragione del crollo di fatturato derivante dall'emergenza sanitaria non coglie nel segno, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato relativo all'incompatibilità tra obbligazioni pecuniarie e impossibilità sopravvenuta della prestazione e per il fatto che le obbligazioni principali avrebbero dovute essere adempiute ben prima dell'esplosione dell'emergenza sanitaria.
Venendo infine al requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, che deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, è implicita in relazione ad obbligazioni primarie ed essenziali (v. Cassazione civile sez. III, 23/01/2006, n.1227, secondo cui “In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale”) e che deve essere valutata con riguardo al momento in cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita, si osserva che l'inadempimento di degli obblighi contrattuali di cui agli artt. 2-3-4-6-10 che avrebbero Parte_1 dovuto essere adempiuti entro il 16 dicembre 2019 e dell'obbligo di cui all'art. 12 che avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 30 gennaio 2020, è certamente di non scarsa importanza, considerato che, non soltanto l'adempimento di era essenziale rispetto agli impegni reciprocamente assunti da Parte_1 CP_2
e i quali, senza il consenso di non erano nelle condizioni di addivenire Controparte_1 Parte_1 alle modifiche dell'atto costituivo necessarie per perfezionare la cessione di quote di in favore di CP_2
ma era altresì essenziale anche per l'adempimento degli ulteriori obblighi che, in base agli Controparte_1 accordi contrattuali, avrebbero dovuto essere adempiuti dopo la sottoscrizione delle cessioni di quote (v. art. 14 da adempiersi entro 60 giorni dal compimento degli atti di cui agli artt. 2-3-4-6-10 e 12; v. altresì art. 17 da adempiersi a decorrere dall'inizio dell'affitto di cui all'art. 14).
Per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi accertato l'inadempimento imputabile e di non scarsa importanza di di conseguenza, va accolta la domanda di risoluzione del contratto del 7 Parte_1 novembre 2019 ai sensi dell'art. 1454 c.c.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
e hanno domandato in via riconvenzionale la condanna di Controparte_1 CP_2 Parte_1 al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della risoluzione del contratto del 7 novembre 2019. In particolare, ha osservato che, al momento della sottoscrizione del contratto, in base alle Controparte_1 perizie predisposte dal dott. (che le parti avevano espressamente accettato), il valore complessivo Persona_8 di OL OR s.n.c. ammontava a euro 5.347.000,00 e che, da allora, tuttavia, tale valore era crollato, come riconosciuto dallo stesso attore nell'atto di citazione e come si evince dall'ultimo bilancio.
19 Di conseguenza, ha contestato che, in ragione dell'inadempimento di lo Controparte_1 Parte_1 stesso non sarebbe più nelle condizioni di alienare la propria quota alle medesime condizioni concordate nel
2019. Anche ha dedotto di essere impossibilitata ad alienare le quote sociali al valore di mercato CP_2 che avrebbero mantenuto al 16 dicembre 2019, se non si fosse reso inadempiente, Parte_1 domandando pertanto il risarcimento del danno conseguente. ha osservato, altresì, di aver subito un danno consistente nei mancati utili che lo stesso non Controparte_1 ha percepito in conseguenza del mancato affitto dell'azienda a A tal proposito, Parte_1 CP_1 ha sostenuto che se avesse onorato gli impegni assunti, OL OR s.n.c. avrebbe
[...] Parte_1 percepito in dieci anni euro 2.800.000,00, di cui 2.200.000,00 sarebbero stati impiegati per onorare il contratto di leasing, mentre i residui euro 600.000,00 avrebbero potuto generare un utile per i soci, spettante a CP_1 nella quota del 22,6%, pari a euro 66.180,00. In proposito, anche ha domandato il
[...] CP_2 risarcimento del danno consistente nei mancati utili che la stessa non ha percepito mediante la gestione dell'azienda GU OT da parte di il quale avrebbe dovuto prendere in locazione Parte_1
l'azienda versando canoni di affitto per euro 2.8000.000,00 in dieci anni di attività. ha poi domandato la condanna di al rimborso del credito vantato nei Controparte_1 Parte_1 confronti di OL OR s.n.c. a titolo di finanziamento socio di euro 483.350,00, che aveva Parte_1 personalmente garantito. ha contestato di aver subito un danno in conseguenza dell'omesso CP_2 rimborso da parte di OL OR s.n.c. dei conferimenti soci per l'importo di euro 360.000,00, sostenendo che se avesse adempiuto le proprie obbligazioni di cui agli artt. 2-3-4-6 e 10 del contratto, sarebbe Parte_1 stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti contrattuali.
ha poi domandato il risarcimento del danno consistente le mancato conferimento soci da parte di CP_2 per euro 400.000,00 per pagare i debiti sociali di OL OR s.n.c. contratti dall'attore, per il Parte_1 fatto che, in ragione di tale inadempimento, sarebbe esposta nei confronti dei creditori sociali per CP_2
l'importo di euro 120.000,00, ovverossia nei limiti della quota del 30% di OL OR s.n.c. Con riguardo a quest'ultimo profilo, ha formulato domanda di manleva, che sarà esaminata nel paragrafo Controparte_1 che segue.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno da entrambi i convenuti, vale la pena osservare che la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i consulenti tecnici da queste nominati, espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi o pubblici uffici), provveda il c.t.u. a:
1) stimare il valore delle quote sociali di e OL OR s.n.c. che formano oggetto del contratto Controparte_4 stipulato tra le parti in data 7 novembre 2019, all'epoca della stipulazione del contratto;
2) valutare l'eventuale deprezzamento delle quote sociali OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia;
3) quantificare i presumibili mancati utili conseguenti alla mancata cessione delle quote OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia”, con
20 incarico di consulente al dott. commercialista, il quale ha concluso che “1) il valore delle Persona_7 quote sociali della al 7 novembre 2019 possa CP_4 essere determinato in euro 520.000,00;
2) il valore delle quote sociali di OL OR al 7 novembre 2019 possa essere determinato in euro 6.610.000,00;
3) non vi sia stato un deprezzamento delle quote sociali OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia ma un incremento di valore di euro
190.000;
4) non possano essere quantificati i presumibili mancati utili conseguenti alla mancanza cessione delle quote
OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 alla data della costituzione in giudizio dei convenuti avanti al Tribunale di Brescia”.
La risposta data al quesito dal CTU risulta adeguatamente motivata e sorretta da argomentazioni logiche condivisibili, venendo in rilievo un elaborato peritale lineare, logico, coerente, oltre che assolutamente completo, tenuto conto che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (v. Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, n.15804), che “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perchè incompatibili con le argomentazioni accolte” (v. Corte appello Bari sez. III, 15/05/2023, n.768) e che “Il giudice può condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza essere tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, visto che l'obbligo della motivazione è rispettato già solo con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, che implica il rigetto delle contrarie deduzioni delle parti. Il giudice non è quindi tenuto a motivare sul contenuto della relazione peritale, se non per quanto necessario a delineare il percorso logico-giuridico da lui seguito” (v. Tribunale Savona, 26/06/2024).
Nel caso di specie, soltanto il consulente di parte di ha trasmesso al CTU le proprie osservazioni, CP_2 contestando, in particolare, che, dalle valutazioni del CTU, dovrebbe escludersi l'immobile strumentale oggetto del contratto di leasing e che – seppur dopo aver dichiarato di condividere il metodo patrimoniale adottato dal
CTU – l'elaborato peritale avrebbe attribuito un valore eccessivamente elevato, che non tiene conto del deprezzamento che una struttura particolarmente complessa, anche dal punto di vista della gestione, comporta sotto il profilo economico. Il CTP di ha poi contestato che OL OR s.n.c. ha accumulato perdite CP_2 per euro 1.146.566,00, dovute ai canoni del leasing non pagati e all'imposta comunale IMU, pagata soltanto in parte;
di conseguenza, ad avviso del CTP di , il CTU non avrebbe tenuto conto della diminuzione CP_2
21 patrimoniale derivate dall'aumento dei debiti nei confronti della società di leasing e per l'imposta IMU.
Sul punto, il CTU ha risposto di aver inserito nei valori attivi di OL OR s.n.c. non già il valore dell'immobile in leasing, bensì il valore del contratto di leasing, per il fatto che il bene oggetto del contratto di leasing era componente di rilievo per la gestione, la società all'epoca aveva una prospettiva di continuità aziendale, vi erano formalizzazioni con la società di leasing del 7 febbraio 2018 in termini di riscadenziazione del passivo scaduto,
e poi di sospensione del pagamento delle rate in scadenza, concludendo che “Il metodo di calcolo non si discosta significativamente da quello utilizzato per la valorizzazione del contratto di leasing, muovendo dal valore di mercato del bene e deducendo le spettanze della società concedente (quanto alle rate non scadute, solo in linea capitale)”. Quanto ai valori immobiliari, il CTU ha osservato che “i richiami alla vigenza di un contratto di leasing per la parte del compendio immobiliare detenuto” da OL OR s.n.c. non risultavano pertinenti, in quanto
“− il compendio era detenuto e nella disponibilità della società;
− il contratto era in corso;
− l'immobile veniva utilizzato per l'attività sociale;
− la vigenza di un contratto di leasing non è tale da deprezzare il valore dell'immobile oggetto del contratto;
− l'immobile in proprietà e l'immobile in leasing beneficiano di una correlazione organica e adeguatamente strutturata;
− la destinazione alberghiera del complesso è coerente con l'attività aziendale svolta dallo OR OR;
− il complesso immobiliare è stato valutato quale albergo”.
Quanto, poi, al deprezzamento delle quote sociali di OL OR s.n.c., il CTU ha osservato che “dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 vanno espunti i debiti verso la società di leasing per le rate maturate nell'arco temporale in esame. Diversamente, il debito verso la società di leasing verrebbe detratto sia dal valore del compendio sia, per quota parte, dal valore netto patrimoniale. Quanto all'IMU, il debito è imputato alla data del 31 dicembre 2020. L'importo indicato dal consulente tecnico di parte risulta stanziato al termine dell'anno
2021, e cioè successivamente alla data di riferimento”.
Orbene, dalla disamina delle risposte date dal CTU alle osservazioni del CTP di emerge come il CP_2
CTU abbia preso posizione puntualmente e specificamente su ogni contestazione del consulente di parte, confermando le proprie valutazioni, dovendosi dunque provvedere in conformità alle conclusioni dell'elaborato peritale, tenuto peraltro conto che le sopravvenienze contestate da nelle note scritte depositate il 18 CP_2 ottobre 2024 con riguardo al contratto di leasing, in conformità alle osservazione del proprio CTP, devono ritenersi irrilevanti rispetto alle conclusioni dell'elaborato peritale, in considerazione del quesito che era stato sottoposto al consulente del Tribunale.
A fronte delle conclusioni dell'elaborato peritale, qui condivise, deve escludersi che e Controparte_1 CP_2
abbiano subito un danno economico per non essere nelle condizioni di alienare la propria quota di OL
[...]
OR s.n.c. alle medesime condizioni concordate nel novembre 2019, in conseguenza dell'inadempimento di non avendo OL OR s.n.c., per quanto rilevato dal CTU, subito alcun deprezzamento dalla Parte_1
22 data del 16 dicembre 2019 sino alla data di costituzione in giudizio dei convenuti dinnanzi al Tribunale di
Brescia.
Parimenti, risulta infondata la domanda di condanna di l risarcimento del danno per i mancati Parte_1 utili che e hanno contestato di non aver percepito in ragione del mancato Controparte_1 CP_2 affitto dell'azienda a secondo quanto stabilito all'art. 14 del contratto. A tal riguardo, il CTU Parte_1 ha osservato che i presumibili mancati utili conseguenti alla mancanza della cessione di quote di OL OR s.n.c. dal 16 dicembre 2019 non possono essere quantificati e le contestazioni sul punto del CTP di CP_2 risultano assolutamente generiche.
e hanno poi domandato il risarcimento del danno consistente nell'omesso Controparte_1 CP_2 rimborso dei crediti vantati dai medesimi nei confronti di OL OR s.n.c. a titolo di finanziamento soci in base a quanto stabilito dall'art. 17 del contratto. In particolare, ha contestato che “il medesimo Controparte_1 vertiginoso impoverimento di OL OR s.n.c. pregiudica poi la possibilità per di ottenere Controparte_1 il rimborso del suo credito vantato nei confronti di tale società a titolo di finanziamento socio, ammontante a euro 483.350,00, il cui rimborso viceversa aveva personalmente garantito”; ha Parte_1 CP_2 contestato che il credito di euro 360.000,00 non potrebbe essere recuperato a causa della risoluzione dovuta all'inadempimento di Anche tale domanda risarcitoria è priva di fondamento, per il fatto che Parte_1
i convenuti hanno omesso di dimostrare che l'inadempimento di rispetto agli impegni assunti Parte_1 con il contratto del 7 novembre 2019 abbia inciso sulle capacità finanziarie di OL OR s.n.c., e quindi sulla possibilità di ottenere dalla società il rimborso dei conferimenti a titolo di finanziamento soci, tenuto peraltro conto che gli stessi convenuti hanno allegato che OL OR s.n.c., già nei due esercizi antecedenti alla crisi pandemica, chiudesse i bilanci in perdita, dovendosi pertanto escludere una correlazione dal punto di vista causale tra l'inadempimento del contratto del 7 novembre 2019 da parte di e l'asserita Parte_1 impossibilità di ottenere dalla società il recupero dei conferimenti effettuati a titolo di finanziamento socio.
Peraltro, l'impegno assunto da i garantire personalmente il rimborso dei conferimenti a titolo Parte_1 di finanziamento socio di e di presentava chiaramente, in virtù del tenore Controparte_1 CP_2 letterale dell'art. 17 del contratto, natura meramente sussidiaria.
Come si è detto, ha poi domandato la condanna di al risarcimento del danno CP_2 Parte_1 consistente le mancato conferimento soci da parte di per euro 400.000,00 per pagare i debiti Parte_1 sociali di OL OR s.n.c. contratti dall'attore, per il fatto che, in ragione di tale inadempimento, CP_2 sarebbe esposta nei confronti dei creditori sociali per l'importo di euro 120.000,00, ovverossia nei limiti della quota del 30%. Anche tale domanda non merita accoglimento, atteso che, in base all'art. 16 del contratto, si era impegnato a eseguire in favore di OL OR s.n.c. un finanziamento di euro 310.000,00 Parte_1 per la copertura dei debiti nei confronti dei fornitori, con la previsione che, qualora alla data del 7 novembre
2019, i debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori fossero stati superiori a euro 310.000,00, Pt_1 avrebbe dovuto eseguire un finanziamento per la differenza fino all'importo massimo di euro
[...]
400.000,00. A tal riguardo, non ha dimostrato di aver subito alcun pregiudizio, non avendo CP_2 documentato né l'esistenza di debiti sociali nei confronti dei fornitori alla data del 7 novembre 2019 maggiori
23 di euro 310.0000,00, né di aver sostenuto personalmente alcun pagamento per i debiti sociali nei confronti dei fornitori. Si tratta pertanto di una domanda di risarcitoria generica e non suffragata a livello probatorio, non potendosi ritenere dimostrata l'esistenza di alcun pregiudizio economico per . CP_2
Per le tutte le ragioni sopra espose, le domande riconvenzionali proposte da e Controparte_1 CP_2 di risarcimento devono essere rigettate.
La domanda di manleva formulata da Controparte_1 ha domandato la condanna di a manlevare e a tenere indenne Controparte_1 Parte_1 CP_1 nei limiti dell'importo di euro 400.000,00, qualora, in esito alla responsabilità illimitata di socio, lo
[...] stesso fosse chiamato eventualmente a rispondere dei debiti sociali di OL OR s.n.c. A fondamento della domanda di manleva, ha richiamato l'art. 16 del contratto, in base al quale Controparte_1 Pt_1 si era impegnato a eseguire in favore di OL OR s.n.c. un finanziamento di euro 310.000,00 per la
[...] copertura dei debiti nei confronti dei fornitori, con la previsione che, qualora alla data del 7 novembre 2019, i debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori fossero stati di importo superiore a euro 310.000,00, Pt_1 avrebbe dovuto eseguire un finanziamento per la differenza fino all'importo massimo di euro
[...]
400.000,00.
La domanda riconvenzionale di manleva è infondata, per il fatto che, come riportato testualmente all'art. 16 del contratto, l'obbligo di di sottoscrivere un finanziamento sino all'importo di euro 400.000,00 Parte_1 era subordinato all'accertamento di debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori alla data del 7 novembre
2019 per un importo superiore a euro 310.000,00. A tal riguardo, ha omesso di fornire la Controparte_1 dimostrazione dell'esistenza, alla data di sottoscrizione del contratto del 7 novembre 2019, di eventuali debiti di OL OR s.n.c. nei confronti dei fornitori di importo superiore a euro 310.000,00. Peraltro, agli atti, non risulta neppure che abbia dovuto provvedere personalmente, in qualità di socio illimitatamente Controparte_1 responsabile, al pagamento dei debiti sociali nei confronti dei fornitori, per cui potrebbe astrattamente invocare il diritto alla manleva. Pertanto, la domanda di manleva deve essere rigettata.
Le spese di lite e di CTU
Tenuto conto della soccombenza di rispetto alla domanda di risoluzione per impossibilità Parte_1 sopravvenuta, nonché rispetto alle domande riconvenzionali dei convenuti di risoluzione per inadempimento, tenuto conto della soccombenza dei convenuti rispetto alle domande riconvenzionali di risarcimento, Pt_1 deve essere condannato a rifondere i 2/3 delle spese di lite in favore di e di
[...] Controparte_1 CP_2
, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile
[...] di complessità alta, con l'applicazione dei valori medi per le fase di studio, introduttiva, istruttoria, nonché per la fase decisionale, nell'importo di euro 9.300,00 per ciascuna parte, per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e iva se dovuta, restando il residuo 1/3 compensato fra le parti.
24 Le spese della CTU, tenuto conto della soccombenza dei convenuti con riguardo alle domande riconvenzionali di risarcimento del danno, devono essere definitivamente poste a carico di e di , Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, come già liquidate con provvedimento in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte da Parte_1 accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto dalle parti in data 7 novembre 2019; rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate da e;
Controparte_1 CP_2 rigetta la domanda riconvenzionale di manleva formulata da Controparte_1 condanna a rifondere la misura di 2/3 delle spese di lite di che liquida Parte_1 Controparte_1 nell'importo di euro 9.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, restando compensata tra le parti la misura di 1/3;
condanna a rifondere la misura di 2/3 delle spese di lite di , che liquida Parte_1 CP_2 nell'importo di euro 9.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, restando compensata tra le parti la misura di 1/3; dispone che le spese di CTU, già liquidate con provvedimento in atti, siano definitivamente poste a carico della di e di , in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
Bergamo, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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