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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4031/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4031/2023 promossa da:
, con Avv. Federico Jorio ATTRICE Parte_1
CONTRO in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del l.r. p.t., e con Avv. Donatella Cicognani CONVENUTE Controparte_2 CP_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott. aveva convenuto in giudizio la Parte_1 dott.ssa , la dott.ssa nonché la CP_4 CP_3 Controparte_5
in persona del l.r. p.t., avanti al Tribunale di Milano -
[...] Controparte_3 sezione specializzata per le imprese - al fine di ottenere la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia della determinazione della propria esclusione e, nel merito, di annullare e/o dichiarare nulla e comunque priva di ogni giuridica efficacia la determinazione della propria esclusione dalla
[...]
e, per l'effetto, reintegrarla nel suo stato di Controparte_6 socia, titolare di 1/3 del capitale sociale e di co-amministratore con effetto retroattivo, nonché condannare, anche in solido tra loro, le convenute a risarcirle i danni patiti a seguito della sua illegittima esclusione. Parte attrice ha riferito:
- di essere socia, insieme alle farmaciste della Controparte_6 CP_3 [...]
Controparte_6
- di aver sostenuto vari costi per l'avviamento della farmacia (acconti e caparre per locazione dell'immobile, pagamento dell'agenzia immobiliare, acquisto di una cassettiera per i farmaci, versamento di acconti per adempimenti funzionali all'apertura e all'allestimento della farmacia, ecc.);
pagina 1 di 5 - di essersi limitata, di comune accordo con le altre socie, stanti le performance realizzate dalla farmacia di ricavi tali da giustificare l'impiego di sole due unità lavorative, a svolgere funzioni amministrative mantenendo la partecipazione sociale;
- di aver ricevuto, con pec del 13.10.2022, la comunicazione del 28.9.2022 a firma delle dott.sse ed avente ad oggetto “esclusione socio da ” per Controparte_5 CP_3 Controparte_6 grave continuata e colpevole condotta in violazione degli obblighi sociali come previsto dalla legge e dallo statuto, stante il manifestato disinteresse per la società con conseguente pregiudizio per la stessa;
- di aver subito per tali fatti danni patrimoniali (costi per attività legale difensiva, mancata partecipazione agli utili sociali, ...) e non patrimoniali (danno all'immagine professionale). Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le convenute eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di competenza del Tribunale di Milano, non rientrando l'oggetto della controversia nelle materie di competenza della sezione adita, nonché la nullità dell'atto di citazione, del mandato conferito e la tardiva iscrizione a ruolo (rinunciando a queste due ultime eccezioni alla prima udienza celebrata avanti a questo Tribunale); contestavano, nel merito, gli assunti e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto, stante la legittima e rituale esclusione dell'attrice dalla compagine sociale, oltre al difetto di prova di eventuali danni subiti dalla controparte. Le convenute deducevano non solo la piena legittimità della delibera adottata, stante il manifesto disinteresse per la società e il totale inattivismo dell'altra socia, ma anche di aver provveduto a restituire all'attrice quanto dalla stessa anticipato per intraprendere l'attività sociale, portata avanti esclusivamente dall'apporto delle socie convenute, mentre l'attrice aveva, con la propria condotta, creato problemi ed inefficienze (per acquisto di beni inidonei: bilancia per FU tabella 6 non idonea, insegna a croce bifronte con conseguente elevazione di multa da parte del Comune di Cislago, acquisto di pannolini ed omogeneizzati a prezzo non concorrenziale;
per mancato intervento alle assemblee sociali, ecc.), insistendo sull'assenza di accordi tra le socie affinché l'attrice potesse svolgere lavoro a distanza ovvero solo funzioni di natura amministrativa, peraltro non svolte dalla . Pt_1
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza, disponeva la riassunzione della causa avanti a questo Tribunale. Riassunto tempestivamente il processo, trattata la causa, fallito il tentativo di conciliazione della lite, ammesse ed espletate le prove ritenute ammissibili e rilevanti, ritenuta all'esito la causa matura per la decisione stante la protratta ingiustificata assenza di alcuni testi indicati dall'attrice e ritenuta esplorativa la richiesta di c.t.u. avanzata, all'udienza del 10.12.2025 la causa era discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Nel presente processo è stata eccepita, in limine litis, la nullità dell'atto di citazione in quanto carente dei presupposti richiesti dagli artt. 163 e 164 c.p.c. (“assoluta indeterminatezza e genericità dei contenuti di cui all'atto di citazione, oltrechè la mancanza di indicazione dei fatti e degli elementi costitutivi della domanda”). Seppur nell'atto di citazione non risultino, invero, puntualmente dedotti tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attrice, non si ravvisano gli estremi per una sanzione processuale così grave come quella invocata dalle convenute, avendo comunque l'attrice esposto e descritto i fatti posti a sostegno della propria domanda in modo tale da consentire alla controparte di adeguatamente contraddire (come peraltro ha fatto). È noto, difatti, l'orientamento giurisprudenziale che sanziona con la nullità l'atto introduttivo quando vi sia totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, mentre relativamente alla causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti (cfr. ex plurimis Cass. n.4828/2006, Cass. n.28986/2008, Cass. n.17023/2003). pagina 2 di 5 Come, invero, affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.8077/2012), la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 - co.
4 - c.p.c., nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità solo qualora, all'esito di detto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la ratio ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre un'adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. Ne consegue che tale nullità deve escludersi nel caso di specie ove gli elementi richiesti, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo di parte attrice, sono comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate e sono desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa e/o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio. Ritornando al merito della presente controversia, si ritiene che le domande di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non meritino accoglimento. Radicando la presente causa, l'attrice, a sostegno della propria domanda, dopo aver premesso di essere socia della Farmacia degli angeli-dott.sse , e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_3 dedotto di esserne stata illegittimamente esclusa dalle altre due socie, ed Controparte_5 CP_3
, assumendo di aver regolarmente e attivamente sempre svolto le proprie funzioni secondo gli
[...] accordi presi con le altre socie, ha chiesto l'annullamento della delibera della propria esclusione dalla compagine sociale risalente al 28.9.2022 a firma delle altre socie, oltre al risarcimento dei danni subiti. Parte convenuta ha contestato la fondatezza dell'azione di cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, improponibilità ed in ogni caso di rigetto, deducendo la piena legittimità della contestata esclusione in considerazione dei gravi e ripetuti comportamenti posti in essere dall'attrice lesivi degli obblighi sociali come previsto dalla legge e dallo statuto della società per il continuo disinteresse dimostrato per l'attività sociale (per protratta assenza dell' sia dalle assemblee sociali sia Pt_1 nell'esercizio dell'attività di impresa) – circostanze queste che hanno trovato conferma attraverso l'audizione dei testi escussi nel corso del giudizio e nella documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio-. Risulta, in primis, circostanza non contestata e di evidenza documentale che al momento dell'esclusione oggetto di contestazione i soci erano tre, , e : la stessa Controparte_5 CP_3 Parte_1 parte attrice conferma tale circostanza, e ciò basta allo scopo di individuare la composizione della compagine sociale alla data di esclusione ai fini dell'applicazione dell'invocato art. 2287 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale (v. Cass. n. 17490/2018; Cass. n. 153/1998). Ciò posto, all'esito dell'attività istruttoria risultano sufficientemente dimostrate le “gravi inadempienze delle obbligazioni” derivanti dal contratto sociale, previste dall'art. 2286 c.c., a carico dell'attrice.
pagina 3 di 5 Ed invero, le convenute hanno manifestato la volontà di escludere ex art. 2286 c.c. dalla società l'attrice per le seguenti motivazioni: “…considerata la grave, continua e colpevole condotta tenuta dalla socia dott.ssa nel tempo;
atteso che la socia dott.ssa ha, nella specie, Parte_1 Parte_1 disatteso e dunque violato le obbligazioni sociali alla medesima facenti capo come previste dalla legge e dallo statuto vigenti, segnatamente mantenendo un comportamento di manifesto disinteresse per la società prefata oltreché il totale inattivismo avendo mancato ogni partecipazione all'attività sociale della;
ritenuto che le condotte inadempienti di cui sopra hanno creato e continuano a creare Parte_2 importanti difficoltà alla suddetta società nel perseguimento del relativo scopo sociale, nonché hanno determinato e continuano a determinare pregiudizio concreto alla società ;”(v. alla voce Parte_2
“comunicazioni” la documentazione zippata allegata all'atto di citazione), e con determinazione del 27.9.2022, comunicata all'attrice il 12.10.2022, hanno escluso la socia dalla compagine sociale. Premesso che parte attrice non ha fornito alcuna prova con riferimento all'asserito accordo avvenuto tra le socie per cui ella avrebbe dovuto svolgere per la Farmacia esclusivamente funzioni amministrative, al contrario, nonostante dall'esame dell'atto costitutivo si rilevi che all'art. 8 fosse stato stabilito che “i soci si impegnano a dedicare la loro attività professionale nell'interesse della società…” (v. documentazione zippata allegata all'atto di citazione e doc.1 del fascicolo delle convenute), è la stessa attrice, con e-mail del 13.5.2022 (v. doc. 9 del fascicolo delle convenute), ad ammettere che la sua protratta assenza dalla farmacia era dipesa, oltre che dall'emergenza covid19, “solo ed esclusivamente” dall'atteggiamento delle altre socie, con ciò confermando che alcun accordo fosse stato assunto dalle parti al fine di esonerare la dott.ssa dal presenziare nella farmacia. Pt_1
Al contempo, alcuna prova è stata allegata a sostegno dei compiti svolti dall'attrice e dell'attività prestata dalla stessa da remoto di natura amministrativa, tenuto, peraltro, conto del fatto che tutti i documenti, verosimilmente, vengono tenuti in farmacia (posta a Cislago in provincia di Varese) e della notevole distanza con la residenza dell'attrice ( in provincia di Crotone). Per_1
Al contrario, è stato provato il disinteresse dimostrato dall'attrice per l'attività sociale. Sul punto appare eloquente richiamare quanto dichiarato dai testimoni nel corso della prova, ove hanno concordemente riferito della persistente assenza dalla (sia lavorativa sia alle assemblee sociali) della socia CP_1 dott.ssa , assenza tale da determinare “comunque una mancanza di fatturato e conseguentemente Pt_1 una minore redditività” (v. dichiarazioni rese da commercialista della società, all'udienza Testimone_1 del 18.12.2024, circostanze confermate dalle altre dichiarazioni rese durante la prova orale). Peraltro, già con e-mail del 13.05.2022, le convenute avevano lamentato sofferenze lavorative e la necessità della effettiva collaborazione dell'attrice presso l'esercizio commerciale, cui aveva risposto l'attrice, con e-mail dello stesso giorno, affermando che non sarebbe “MAI e poi mai salita a lavorare”, e che nella società avrebbe messo “solo ed esclusivamente” i propri titoli e le proprie capacità, avendo quale prospettiva lavorativa solo la propria Farmacia di “Torretta” (cfr. doc. 9 prodotto dalle convenute). Nel caso di specie è, dunque, pacifico:
- che lo statuto sociale, per il conseguimento dell'oggetto sociale, faceva carico ai soci di dedicare, innanzi tutto, la propria attività professionale nell'interesse della società;
- che il rigoroso rispetto di tale clausola statutaria era imposto, non soltanto dal tipo di società a ristretta compagine, ma anche dall'oggetto dell'attività imprenditoriale, richiedente l'assidua presenza delle farmaciste nell'esercizio commerciale per gestire al meglio i servizi rivolti alla clientela (specie se si considera il periodo storico dei fatti per cui è causa a ridosso della pandemia da Covid19);
- che la prolungata inosservanza di tale clausola da parte di uno dei soci non poteva non integrare l'ipotesi di grave inadempimento al contratto sociale prevista dall'art. 2286 - co.
1 - c.c.;
- la mancanza di accordi tra i soci volti a limitare la presenza di soci (nella specie l'attrice) in farmacia;
pagina 4 di 5 - che le inadempienze dell'attrice hanno inciso negativamente sulla società e sul perseguimento delle finalità della stessa;
- che la gravità del pregiudizio subito dalla società era intimamente connesso alla struttura sociale ed alla necessità della presenza continua e vigile da parte di tutti i soci. Stante, pertanto, l'evidenza dell'inadempimento dell'attrice agli obblighi assunti con l'atto costitutivo della società, deve concludersi per il rigetto delle domande attoree e l'effettiva ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di esclusione del socio ex art. 2287 c.c.. Sul punto va solo aggiunto come sia costante orientamento della giurisprudenza ritenere che la gravità delle inadempienze del socio può giustificare la sua esclusione non solo quando esse siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando abbiano inciso negativamente sulla situazione della società rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (v. in questo senso Cass. n. 2344/1982, Cass. n.6200/1991; Cass. n.153/1998). In effetti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., l'esclusione del socio per gravi inadempienze rappresenta una clausola generale nella quale rientra ogni ipotesi in cui il comportamento grave ed ingiustificato del socio contrasta con lo scopo sociale, consistente nell'esercizio in comune dell'attività economica, e realizza, invece, un inadempimento tale da menomare la reciproca fiducia, che deve caratterizzare, nelle società di persone, i rapporti tra i vari componenti la società (cfr. in questo senso Trib. Milano 22.3.1990): risulta, dunque evidente che nel caso di specie parte attrice ha violato i doveri previsti dal contratto e dalla legge a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente, tale da legittimare l'esclusione della stessa dalla compagine sociale. Ancora, destituita di fondamento è anche la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, in quanto rimasta sfornita di valido riscontro probatorio. Nel corso del processo parte attrice si è, invero, limitata ad avanzare nei propri atti processuali tale domanda senza fornire alcuna prova (né avanzare istanze istruttorie) al riguardo nonostante le contestazioni sull'entità e sulla quantificazione dei presunti danni. Non essendo stato assolto l'onere probatorio dei fatti posti a fondamento di detta domanda, ne deriva che, in applicazione del principio del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto. Corollario di quanto sopra è, dunque, che vadano rigettate tutte le domande spiegate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati, guardando al valore indeterminabile della domanda, complessità bassa, attesa la semplicità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa e tenuto conto delle modalità della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna a rifondere alle convenute le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi €3.809,00, oltre oneri di legge. Busto Arsizio, il 10 dicembre 2025 Il Giudice A.D'Elia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4031/2023 promossa da:
, con Avv. Federico Jorio ATTRICE Parte_1
CONTRO in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del l.r. p.t., e con Avv. Donatella Cicognani CONVENUTE Controparte_2 CP_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott. aveva convenuto in giudizio la Parte_1 dott.ssa , la dott.ssa nonché la CP_4 CP_3 Controparte_5
in persona del l.r. p.t., avanti al Tribunale di Milano -
[...] Controparte_3 sezione specializzata per le imprese - al fine di ottenere la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia della determinazione della propria esclusione e, nel merito, di annullare e/o dichiarare nulla e comunque priva di ogni giuridica efficacia la determinazione della propria esclusione dalla
[...]
e, per l'effetto, reintegrarla nel suo stato di Controparte_6 socia, titolare di 1/3 del capitale sociale e di co-amministratore con effetto retroattivo, nonché condannare, anche in solido tra loro, le convenute a risarcirle i danni patiti a seguito della sua illegittima esclusione. Parte attrice ha riferito:
- di essere socia, insieme alle farmaciste della Controparte_6 CP_3 [...]
Controparte_6
- di aver sostenuto vari costi per l'avviamento della farmacia (acconti e caparre per locazione dell'immobile, pagamento dell'agenzia immobiliare, acquisto di una cassettiera per i farmaci, versamento di acconti per adempimenti funzionali all'apertura e all'allestimento della farmacia, ecc.);
pagina 1 di 5 - di essersi limitata, di comune accordo con le altre socie, stanti le performance realizzate dalla farmacia di ricavi tali da giustificare l'impiego di sole due unità lavorative, a svolgere funzioni amministrative mantenendo la partecipazione sociale;
- di aver ricevuto, con pec del 13.10.2022, la comunicazione del 28.9.2022 a firma delle dott.sse ed avente ad oggetto “esclusione socio da ” per Controparte_5 CP_3 Controparte_6 grave continuata e colpevole condotta in violazione degli obblighi sociali come previsto dalla legge e dallo statuto, stante il manifestato disinteresse per la società con conseguente pregiudizio per la stessa;
- di aver subito per tali fatti danni patrimoniali (costi per attività legale difensiva, mancata partecipazione agli utili sociali, ...) e non patrimoniali (danno all'immagine professionale). Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le convenute eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di competenza del Tribunale di Milano, non rientrando l'oggetto della controversia nelle materie di competenza della sezione adita, nonché la nullità dell'atto di citazione, del mandato conferito e la tardiva iscrizione a ruolo (rinunciando a queste due ultime eccezioni alla prima udienza celebrata avanti a questo Tribunale); contestavano, nel merito, gli assunti e le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto, stante la legittima e rituale esclusione dell'attrice dalla compagine sociale, oltre al difetto di prova di eventuali danni subiti dalla controparte. Le convenute deducevano non solo la piena legittimità della delibera adottata, stante il manifesto disinteresse per la società e il totale inattivismo dell'altra socia, ma anche di aver provveduto a restituire all'attrice quanto dalla stessa anticipato per intraprendere l'attività sociale, portata avanti esclusivamente dall'apporto delle socie convenute, mentre l'attrice aveva, con la propria condotta, creato problemi ed inefficienze (per acquisto di beni inidonei: bilancia per FU tabella 6 non idonea, insegna a croce bifronte con conseguente elevazione di multa da parte del Comune di Cislago, acquisto di pannolini ed omogeneizzati a prezzo non concorrenziale;
per mancato intervento alle assemblee sociali, ecc.), insistendo sull'assenza di accordi tra le socie affinché l'attrice potesse svolgere lavoro a distanza ovvero solo funzioni di natura amministrativa, peraltro non svolte dalla . Pt_1
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza, disponeva la riassunzione della causa avanti a questo Tribunale. Riassunto tempestivamente il processo, trattata la causa, fallito il tentativo di conciliazione della lite, ammesse ed espletate le prove ritenute ammissibili e rilevanti, ritenuta all'esito la causa matura per la decisione stante la protratta ingiustificata assenza di alcuni testi indicati dall'attrice e ritenuta esplorativa la richiesta di c.t.u. avanzata, all'udienza del 10.12.2025 la causa era discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Nel presente processo è stata eccepita, in limine litis, la nullità dell'atto di citazione in quanto carente dei presupposti richiesti dagli artt. 163 e 164 c.p.c. (“assoluta indeterminatezza e genericità dei contenuti di cui all'atto di citazione, oltrechè la mancanza di indicazione dei fatti e degli elementi costitutivi della domanda”). Seppur nell'atto di citazione non risultino, invero, puntualmente dedotti tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attrice, non si ravvisano gli estremi per una sanzione processuale così grave come quella invocata dalle convenute, avendo comunque l'attrice esposto e descritto i fatti posti a sostegno della propria domanda in modo tale da consentire alla controparte di adeguatamente contraddire (come peraltro ha fatto). È noto, difatti, l'orientamento giurisprudenziale che sanziona con la nullità l'atto introduttivo quando vi sia totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, mentre relativamente alla causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti (cfr. ex plurimis Cass. n.4828/2006, Cass. n.28986/2008, Cass. n.17023/2003). pagina 2 di 5 Come, invero, affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.8077/2012), la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 - co.
4 - c.p.c., nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità solo qualora, all'esito di detto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la ratio ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre un'adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. Ne consegue che tale nullità deve escludersi nel caso di specie ove gli elementi richiesti, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo di parte attrice, sono comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate e sono desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa e/o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio. Ritornando al merito della presente controversia, si ritiene che le domande di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non meritino accoglimento. Radicando la presente causa, l'attrice, a sostegno della propria domanda, dopo aver premesso di essere socia della Farmacia degli angeli-dott.sse , e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_3 dedotto di esserne stata illegittimamente esclusa dalle altre due socie, ed Controparte_5 CP_3
, assumendo di aver regolarmente e attivamente sempre svolto le proprie funzioni secondo gli
[...] accordi presi con le altre socie, ha chiesto l'annullamento della delibera della propria esclusione dalla compagine sociale risalente al 28.9.2022 a firma delle altre socie, oltre al risarcimento dei danni subiti. Parte convenuta ha contestato la fondatezza dell'azione di cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, improponibilità ed in ogni caso di rigetto, deducendo la piena legittimità della contestata esclusione in considerazione dei gravi e ripetuti comportamenti posti in essere dall'attrice lesivi degli obblighi sociali come previsto dalla legge e dallo statuto della società per il continuo disinteresse dimostrato per l'attività sociale (per protratta assenza dell' sia dalle assemblee sociali sia Pt_1 nell'esercizio dell'attività di impresa) – circostanze queste che hanno trovato conferma attraverso l'audizione dei testi escussi nel corso del giudizio e nella documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio-. Risulta, in primis, circostanza non contestata e di evidenza documentale che al momento dell'esclusione oggetto di contestazione i soci erano tre, , e : la stessa Controparte_5 CP_3 Parte_1 parte attrice conferma tale circostanza, e ciò basta allo scopo di individuare la composizione della compagine sociale alla data di esclusione ai fini dell'applicazione dell'invocato art. 2287 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale (v. Cass. n. 17490/2018; Cass. n. 153/1998). Ciò posto, all'esito dell'attività istruttoria risultano sufficientemente dimostrate le “gravi inadempienze delle obbligazioni” derivanti dal contratto sociale, previste dall'art. 2286 c.c., a carico dell'attrice.
pagina 3 di 5 Ed invero, le convenute hanno manifestato la volontà di escludere ex art. 2286 c.c. dalla società l'attrice per le seguenti motivazioni: “…considerata la grave, continua e colpevole condotta tenuta dalla socia dott.ssa nel tempo;
atteso che la socia dott.ssa ha, nella specie, Parte_1 Parte_1 disatteso e dunque violato le obbligazioni sociali alla medesima facenti capo come previste dalla legge e dallo statuto vigenti, segnatamente mantenendo un comportamento di manifesto disinteresse per la società prefata oltreché il totale inattivismo avendo mancato ogni partecipazione all'attività sociale della;
ritenuto che le condotte inadempienti di cui sopra hanno creato e continuano a creare Parte_2 importanti difficoltà alla suddetta società nel perseguimento del relativo scopo sociale, nonché hanno determinato e continuano a determinare pregiudizio concreto alla società ;”(v. alla voce Parte_2
“comunicazioni” la documentazione zippata allegata all'atto di citazione), e con determinazione del 27.9.2022, comunicata all'attrice il 12.10.2022, hanno escluso la socia dalla compagine sociale. Premesso che parte attrice non ha fornito alcuna prova con riferimento all'asserito accordo avvenuto tra le socie per cui ella avrebbe dovuto svolgere per la Farmacia esclusivamente funzioni amministrative, al contrario, nonostante dall'esame dell'atto costitutivo si rilevi che all'art. 8 fosse stato stabilito che “i soci si impegnano a dedicare la loro attività professionale nell'interesse della società…” (v. documentazione zippata allegata all'atto di citazione e doc.1 del fascicolo delle convenute), è la stessa attrice, con e-mail del 13.5.2022 (v. doc. 9 del fascicolo delle convenute), ad ammettere che la sua protratta assenza dalla farmacia era dipesa, oltre che dall'emergenza covid19, “solo ed esclusivamente” dall'atteggiamento delle altre socie, con ciò confermando che alcun accordo fosse stato assunto dalle parti al fine di esonerare la dott.ssa dal presenziare nella farmacia. Pt_1
Al contempo, alcuna prova è stata allegata a sostegno dei compiti svolti dall'attrice e dell'attività prestata dalla stessa da remoto di natura amministrativa, tenuto, peraltro, conto del fatto che tutti i documenti, verosimilmente, vengono tenuti in farmacia (posta a Cislago in provincia di Varese) e della notevole distanza con la residenza dell'attrice ( in provincia di Crotone). Per_1
Al contrario, è stato provato il disinteresse dimostrato dall'attrice per l'attività sociale. Sul punto appare eloquente richiamare quanto dichiarato dai testimoni nel corso della prova, ove hanno concordemente riferito della persistente assenza dalla (sia lavorativa sia alle assemblee sociali) della socia CP_1 dott.ssa , assenza tale da determinare “comunque una mancanza di fatturato e conseguentemente Pt_1 una minore redditività” (v. dichiarazioni rese da commercialista della società, all'udienza Testimone_1 del 18.12.2024, circostanze confermate dalle altre dichiarazioni rese durante la prova orale). Peraltro, già con e-mail del 13.05.2022, le convenute avevano lamentato sofferenze lavorative e la necessità della effettiva collaborazione dell'attrice presso l'esercizio commerciale, cui aveva risposto l'attrice, con e-mail dello stesso giorno, affermando che non sarebbe “MAI e poi mai salita a lavorare”, e che nella società avrebbe messo “solo ed esclusivamente” i propri titoli e le proprie capacità, avendo quale prospettiva lavorativa solo la propria Farmacia di “Torretta” (cfr. doc. 9 prodotto dalle convenute). Nel caso di specie è, dunque, pacifico:
- che lo statuto sociale, per il conseguimento dell'oggetto sociale, faceva carico ai soci di dedicare, innanzi tutto, la propria attività professionale nell'interesse della società;
- che il rigoroso rispetto di tale clausola statutaria era imposto, non soltanto dal tipo di società a ristretta compagine, ma anche dall'oggetto dell'attività imprenditoriale, richiedente l'assidua presenza delle farmaciste nell'esercizio commerciale per gestire al meglio i servizi rivolti alla clientela (specie se si considera il periodo storico dei fatti per cui è causa a ridosso della pandemia da Covid19);
- che la prolungata inosservanza di tale clausola da parte di uno dei soci non poteva non integrare l'ipotesi di grave inadempimento al contratto sociale prevista dall'art. 2286 - co.
1 - c.c.;
- la mancanza di accordi tra i soci volti a limitare la presenza di soci (nella specie l'attrice) in farmacia;
pagina 4 di 5 - che le inadempienze dell'attrice hanno inciso negativamente sulla società e sul perseguimento delle finalità della stessa;
- che la gravità del pregiudizio subito dalla società era intimamente connesso alla struttura sociale ed alla necessità della presenza continua e vigile da parte di tutti i soci. Stante, pertanto, l'evidenza dell'inadempimento dell'attrice agli obblighi assunti con l'atto costitutivo della società, deve concludersi per il rigetto delle domande attoree e l'effettiva ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di esclusione del socio ex art. 2287 c.c.. Sul punto va solo aggiunto come sia costante orientamento della giurisprudenza ritenere che la gravità delle inadempienze del socio può giustificare la sua esclusione non solo quando esse siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando abbiano inciso negativamente sulla situazione della società rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (v. in questo senso Cass. n. 2344/1982, Cass. n.6200/1991; Cass. n.153/1998). In effetti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., l'esclusione del socio per gravi inadempienze rappresenta una clausola generale nella quale rientra ogni ipotesi in cui il comportamento grave ed ingiustificato del socio contrasta con lo scopo sociale, consistente nell'esercizio in comune dell'attività economica, e realizza, invece, un inadempimento tale da menomare la reciproca fiducia, che deve caratterizzare, nelle società di persone, i rapporti tra i vari componenti la società (cfr. in questo senso Trib. Milano 22.3.1990): risulta, dunque evidente che nel caso di specie parte attrice ha violato i doveri previsti dal contratto e dalla legge a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente, tale da legittimare l'esclusione della stessa dalla compagine sociale. Ancora, destituita di fondamento è anche la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, in quanto rimasta sfornita di valido riscontro probatorio. Nel corso del processo parte attrice si è, invero, limitata ad avanzare nei propri atti processuali tale domanda senza fornire alcuna prova (né avanzare istanze istruttorie) al riguardo nonostante le contestazioni sull'entità e sulla quantificazione dei presunti danni. Non essendo stato assolto l'onere probatorio dei fatti posti a fondamento di detta domanda, ne deriva che, in applicazione del principio del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto. Corollario di quanto sopra è, dunque, che vadano rigettate tutte le domande spiegate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati, guardando al valore indeterminabile della domanda, complessità bassa, attesa la semplicità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di causa e tenuto conto delle modalità della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna a rifondere alle convenute le spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi €3.809,00, oltre oneri di legge. Busto Arsizio, il 10 dicembre 2025 Il Giudice A.D'Elia
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