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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
giudice Dott.ssa Filomena Albano
giudice rel.Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 4620/2024 proposta da
Parte 1
e da
Parte 2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Santese
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
l'altro genitore li vedrà e terrà con se, previo avviso, quando lo desidera e comunque il martedì, prelevandoli all'uscita dalla scuola (e/o comunque dalla ore 13.00) e sino alle ore 22.00 del mercoledì
successivo, con relativo pernotto;
un fine settimana ogni 15 giorni dal
Venerdì all'uscita dalla scuola (e/o comunque dalla ore 13.00) sino alle ore
22.00 della domenica, con relativo pernotto;
festività Natalizie, alternando il giorno di Natale con il Capodanno, previo accordo dei genitori;
festività di
Pasqua ad anni alterni;
15 giorni durante l'estate (periodo da comunicare entro Maggio di ogni anno); il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
La casa coniugale di Roma, Via Cino Del Duca, 76, di proprietà del sig.
CI IO, rimane assegnata alla sig.ra ES GA con quanto in essa contenuto. Detto immobile è attualmente gravato da ipoteca nascente da mutuo per lavori di ristrutturazione acceso dal sig. CI IO presso
Banca Intesa San Paolo n. 00/03279782 in data 06.08.2020. Il debito residuo,
verrà estinto dal sig. CI IO che continuerà a versare, a titolo esclusivo, onorando i ratei mensili per complessivi € 342,45 sino all'estinzione.
Il Sig. CI IO, continuerà a corrispondere alla sig.ra ES GA per il solo mantenimento dei figli LE e LE l'assegno mensile di €
400,00 (euro quattrocento/00), vale a dire € 200,00 per ogni figlio, al domicilio di lei ovvero tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati su base ISTAT;
Lo stesso corrisponderà altresì il 100% delle spese mediche, sportive e scolastiche dei figli, previa concertazione ove previsto dalla legge;
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, essendo, ad oggi, entrambi economicamente autosufficienti;
Il sig. CI IO, si impegna altresì a mantenere in essere il comodato d'uso alla sig.ra ES GA dell'automobile TOYOTA CHR Tg. FP084LY di sua proprietà, per l'utilizzo proprio e dei bisogni dei figli, ivi compresi gli oneri assicurativi del mezzo;
Il sig. CI IO rinuncia espressamente al diritto a percepire gli assegni familiari o analogo trattamento di famiglia in favore della sig.ra ES GA la quale, pertanto, avrà diritto esclusivo ad effettuare la suddetta richiesta;
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in in data 29.5.2004..... trascritto neiRoma.....
registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2004..............., al N. 00609 Parte II , Serie A01 , alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 18.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi