Sentenza 18 luglio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2019, n. 32020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32020 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI DI LEO per l'inammissibilita'
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza con cui il Tribunale di Cosenza aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di SE TO tutti i giorni della settimana in relazione al delitto di tentato furto aggravato in concorso con CH AO e LA OT UE, ha disposto la medesima misura ma con le diverse modalità della presentazione nei soli giorni del lunedì e del giovedì alle ore 12.30. Il tentativo di furto ha avuto ad oggetto alcuni tronchi di legname di faggio siti in zona demaniale del comune di Cerzeto, mediante l'utilizzo di una motosega con cui l'imputato ha tagliato due alberi di faggio;
egli era intento a tagliarne altri quando vi è stato l'intervento dei Carabinieri del Corpo Forestale che lo hanno arrestato in flagranza.
2. Avverso il provvedimento del Riesame di Catanzaro ricorre l'imputato tramite il proprio difensore, avv. Iaconetti, che deduce un unico motivo con cui si argomenta vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. contestando, sostanzialmente, i gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente si difende sostenendo di essersi solo limitato a depezzare (ridurre il fusto in pezzi) tronchi già abbattuti e giacenti a terra incustoditi ed elenca gli elementi dai quali si desume, da un lato, che le argomentazioni del Riesame sono infondate (il fatto che vi fosse stato un taglio di tronchi recente sarebbe smentito dagli atti che attestano la presenza di segatura umida e non asciutta come dovrebbe essere nel caso il tronco fosse stato abbattuto di recente); dall'altro che il ricorrente è stato visto dai carabinieri intervenuti solo mentre stava riducendo in pezzi eguali il legname e non mentre tagliava i fusti degli alberi. Si deduce, altresì, la sussistenza di quella che il ricorrente ritiene essere una scriminante prevista dall'art. 19 del regolamento comunale, disposizione che determinerebbe la derubricazione del fatto nella violazione regolamentare prevista dall'art. 30 dello stesso regolamento e sanzionata solo amministrativamente. Il ricorrente non indica il contenuto di dette norme secondarie, ma dall'ordinanza del Tribunale del Riesame si comprende che il citato art. 19 del regolamento del comune di Cerzeto autorizza la raccolta libera e gratuita, in favore dei cittadini dello stesso comune, della legna secca giacente a terra entro certi limiti (la dimensione non superiore a 15 cm. di diametro), richiedendo tuttavia una istanza apposita qualora essi intendano effettuare tale operazione con l'ausilio di seghe meccaniche automatiche e portatili, con l'indicazione del giorno e del luogo delle operazioni;
la violazione di tale disposizione autorizzatoria è sanzionata in via amministrativa dal citato art. 30 dello stesso regolamento comunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è in parte formulato in fatto, in parte generico e, in ogni caso, manifestamente infondato nel suo complesso, sicchè l'impugnazione è inammissibile.
2. Quanto al primo profilo, è noto che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del GIP e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, il sindacato della Suprema Corte circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Alla luce di tali principi ed esaminata la motivazione del Tribunale del Riesame, non si coglie alcun vizio di manifesta illogicità delle argomentazioni addotte per sostenere la affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In coerente sequenza logica, infatti, il provvedimento impugnato ha dato atto della normativa specifica vigente per la liceità ed autorizzazione del taglio della legna nel comune di Cerzano, per poi ricostruire l'intervento della polizia giudiziaria cui si deve il disvelamento della condotta in modo ampio e ricco di particolari rilevanti ai fini della affermazione di gravità del quadro indiziario. Si è evidenziato che il ricorrente è stato visto depezzare con una motosega tronchi da 1,5 metri ciascuno e, una volta interrotta la condotta, i carabinieri hanno potuto osservare inequivoci indizi del fatto che egli fosse l'autore anche del taglio non autorizzato degli alberi di faggio: una pianta era, infatti, ancora sul letto di caduta;
molta parte del legname era già pronta per essere caricata sull'autocarro intestato al ricorrente rinvenuto sul luogo dei fatti;
sulla superficie da taglio vi era segatura fresca;
la quantità del legname già pronto ad essere asportato era considerevole e pari a circa 45 quintali di legna depezzata, rimanendo anche per questo, a giudizio del Riesame, smentita la tesi difensiva di impossessamento di legname incustodito giacente a terra e già tagliato da altri. Adeguata motivazione è poi stata fornita anche in ordine alla sussistenza delle aggravanti ed alle esigenze cautelari, peraltro, rinnodulate in senso favorevole al ricorrente, pur gravato da precedente specifico. La tesi, dunque, del mero impossessamento di legname già tagliato ed abbandonato sul terreno appare apodittica o comunque legata ad una diversa prospettazione degli elementi in fatto - come il rilievo dato nel ricorso allo "stato" della segatura presente sui tronchi quale traccia che la legna fosse stata tagliata di fresco o meno - che è preclusa a questa Corte di legittimità e che, in ogni caso, appare del tutto infondata.
3. Anche il motivo attinente alla configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 30 del regolamento comunale del comune di Cerzano, piuttosto che del reato di furto, è inammissibile per l'estrema genericità e l'apoditticità con cui è stato prospettato, oltre che - come si è già poco sopra evidenziato - per essere smentito dalle circostanze di fatto obiettive accertate (oltre alla diretta osservazione della polizia giudiziaria intervenuta, la legna asportata era costituita non già da rami secchi di minima portata ma da pezzi di tronchi, all'evidenza tagliati da poco e per un quantitativo totale considerevole). Infatti, si evocano soltanto gli articoli delle norme di riferimento dell'illecito amministrativo al fine di rapportarle ai fatti ascritti al ricorrente, sostenendo che l'art. 19 dello stesso regolamento legittimerebbe alla raccolta libera della legna già tagliata ed a quella non ancora tagliata ma giacente in terra previa istanza autorizzativa in caso di utilizzo di motosega per il taglio. Si è già messo in evidenza, invero, come la condotta realizzata dal ricorrente non configuri semplicemente quella di cui agli artt. 19 e 30 del citato regolamento, riportato nell'ordinanza del Riesame, poiché, per come ricostruita nella motivazione impugnata, essa è consistita in un quid pluris costituito dall'abbattimento illecito degli alberi di proprietà del demanio comunale, senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte dell'ente, con conseguente furto del legname ricavato: la fattispecie, pertanto, è stata ricondotta a quella di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla loro esposizione alla pubblica fede, non portato a compimento solo per l'intervento delle forze dell'ordine, con motivazione senza dubbio adeguata e logica. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3000,00 a favore