Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/06/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente est.
Lidia Greco Giudice
Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5505/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SCANNALIATO C.F._1
GIOVANNI, giusta procura in atti
E
nata a CATANIA (CT) il 05/06/1984 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. SCANNALIATO CodiceFiscale_2
GIOVANNI, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.07.2007 in
Misterbianco (CT) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. 49, parte 2, serie A, anno 2007 alle condizioni concordate dai coniugi che di seguito si riportano:
1
1. I coniugi e vivranno separati nel rispetto reciproco Parte_1 Parte_2
e si danno altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio e al loro eventuale rinnovo.
2. Le figlie minori e vengono affidati congiuntamente ai Persona_1 Persona_2 genitori, con l'impegno di entrambi di istruirle, educarle e di assumere tutte le relative decisioni consensualmente. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulle figlie minori.
3. Le figlie minori e continueranno a vivere con la Persona_1 Persona_2
madre presso la sua abitazione in Catania, via Mizar n.
2. Parte_2
Per_ 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e secondo Per_2
accordi tra i coniugi e, in difetto, due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle 20.00 e a settimane alterne l'intero fine settimana dalle ore 14.00 del sabato, se vi è frequenza scolastica, ovvero se non vi è frequenza scolastica dalle ore 10.00 sino alle 20.00 della domenica.
Inoltre ininterrottamente nel periodo estivo per quindici giorni;
sette giorni durante le vacanze natalizie alternando per ogni anno il giorno di Natale e Capodanno;
tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta.
5. Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie minori Parte_1
Per_
e tramite il pagamento della somma mensile di €. 400,00 (€. 200,00 per Per_2
figlia), somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni.
6. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% per ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative e a tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie o utili nell'interesse dei minori.
7. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento”.
All'udienza del 21/05/2025, sentite le parti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda delle parti di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Va, innanzitutto, evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70, come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n.
55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione personale omologata con decreto n. 575/2020 del 14.02.2020.
2 Deve, inoltre, ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è, inoltre, sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Ricorrono, poi, anche le condizioni dettate dall'ultimo comma dell'art. 4 L. 898 per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che le parti hanno compiutamente indicato le condizioni concernenti i loro rapporti economici – supra integralmente trascritte – idonee a definire il presente procedimento.
Tenuto conto che dall'unione coniugale sono nati i figli le condizioni pattuite dalle parti non sono in contrasto con l'interesse di questi ultimi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio degli odierni ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, vanno compensate le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5505 /2024 R.G.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a
MISTERBIANCO (CT) il 21/07/2007 tra nato a [...] Parte_1
(CT) il 29/09/1983 e nata a [...] il [...] Parte_2
trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di MISTERBIANCO al al n. 49, parte 2, serie A, anno 2007 alle condizioni dai predetti indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente est.
Rosario Maria Annibale Cupri
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