Articolo 17 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 17.

I crediti di qualsiasi specie della Cassa verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi o dalle anticipazioni di cui all'art. 15, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato, a norma dell' art. 1957 del Codice civile , ai quali sono tuttavia posposti.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984