CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
LL RO, AT
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2238/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2 e dalla Rag. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2023 90045833 24/000, notificata il 25/08/2023, relativa a carichi IRPEF per le annualità 2004, 2005 e 2007, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03020130007759967000 e dell'intimazione TDYIPPN000172015, eccependo altresì la prescrizione dei crediti e vizi di motivazione dell'atto.
L'Amministrazione Finanziaria e l'Agente della IS resistevano in giudizio producendo documentazione comprovante la definitività dei titoli. In particolare, venivano versate in atti le sentenze della
CTP di CA n. 1876/2018 e n. 887/2019, riguardanti la medesima cartella di pagamento, nonché la sentenza n. 360/2020 relativa all'atto n. TDYIPPN000172015. Veniva altresì prodotto l'avviso di presa in carico n. 03077201500001609000, relativo all'affidamento del carico derivante dall'accertamento esecutivo per l'anno 2007.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Dall'esame dei documenti in atti, emerge con evidenza che la cartella di pagamento n.
03020130007759967000 (annualità 2004-2005) è stata già oggetto di autonomo giudizio. La Sentenza n.
1876/01/2018 della CTP di CA ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'estratto di ruolo relativo a tale cartella, rilevando come la pretesa tributaria fosse già consolidata. Successivamente, la Sentenza n. 887/03/2019 della medesima Corte ha rigettato nel merito le contestazioni riguardanti il calcolo degli aggi e degli oneri di riscossione della medesima cartella.
Parimenti, con riferimento all'atto n. TDYIPPN000172015 (anno 2007), la Sentenza n. 360/03/2020 ha confermato la legittimità della pretesa, statuendo la piena conoscenza del debito erariale da parte del ricorrente, già coinvolto nel giudizio n. 910/2015 (concluso con Sentenza CTR Calabria n. 2891/2017 di conferma del recupero a tassazione). In forza del principio del giudicato esterno (art. 2909 c.c.), è inibito a questo Collegio ogni nuovo esame sui vizi di notifica o sulla prescrizione maturata anteriormente a tali pronunce. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, rendendo incontestabile il credito portato da atti già scrutinati in sede giurisdizionale . L'odierna intimazione di pagamento costituisce mero atto sollecitorio di titoli esecutivi ormai definitivi.
Sotto il profilo della motivazione, l'atto impugnato risulta conforme al modello ministeriale e contiene il rinvio puntuale agli atti presupposti già noti e giudizialmente confermati, assolvendo pienamente agli obblighi di cui all'art. 7 della L. 212/2000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la distrazione delle spese in favore dei procuratori del ricorrente, risultando quest'ultimo soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, Sezione III:
-Rigetta il ricorso in quanto infondato;
-Conferma la piena legittimità dell'intimazione di pagamento n. 030 2023 90045833 24/000;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi
€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in CA, il 11/02/2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
LL RO, AT
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2238/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004583324000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2 e dalla Rag. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2023 90045833 24/000, notificata il 25/08/2023, relativa a carichi IRPEF per le annualità 2004, 2005 e 2007, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03020130007759967000 e dell'intimazione TDYIPPN000172015, eccependo altresì la prescrizione dei crediti e vizi di motivazione dell'atto.
L'Amministrazione Finanziaria e l'Agente della IS resistevano in giudizio producendo documentazione comprovante la definitività dei titoli. In particolare, venivano versate in atti le sentenze della
CTP di CA n. 1876/2018 e n. 887/2019, riguardanti la medesima cartella di pagamento, nonché la sentenza n. 360/2020 relativa all'atto n. TDYIPPN000172015. Veniva altresì prodotto l'avviso di presa in carico n. 03077201500001609000, relativo all'affidamento del carico derivante dall'accertamento esecutivo per l'anno 2007.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Dall'esame dei documenti in atti, emerge con evidenza che la cartella di pagamento n.
03020130007759967000 (annualità 2004-2005) è stata già oggetto di autonomo giudizio. La Sentenza n.
1876/01/2018 della CTP di CA ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'estratto di ruolo relativo a tale cartella, rilevando come la pretesa tributaria fosse già consolidata. Successivamente, la Sentenza n. 887/03/2019 della medesima Corte ha rigettato nel merito le contestazioni riguardanti il calcolo degli aggi e degli oneri di riscossione della medesima cartella.
Parimenti, con riferimento all'atto n. TDYIPPN000172015 (anno 2007), la Sentenza n. 360/03/2020 ha confermato la legittimità della pretesa, statuendo la piena conoscenza del debito erariale da parte del ricorrente, già coinvolto nel giudizio n. 910/2015 (concluso con Sentenza CTR Calabria n. 2891/2017 di conferma del recupero a tassazione). In forza del principio del giudicato esterno (art. 2909 c.c.), è inibito a questo Collegio ogni nuovo esame sui vizi di notifica o sulla prescrizione maturata anteriormente a tali pronunce. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, rendendo incontestabile il credito portato da atti già scrutinati in sede giurisdizionale . L'odierna intimazione di pagamento costituisce mero atto sollecitorio di titoli esecutivi ormai definitivi.
Sotto il profilo della motivazione, l'atto impugnato risulta conforme al modello ministeriale e contiene il rinvio puntuale agli atti presupposti già noti e giudizialmente confermati, assolvendo pienamente agli obblighi di cui all'art. 7 della L. 212/2000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la distrazione delle spese in favore dei procuratori del ricorrente, risultando quest'ultimo soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, Sezione III:
-Rigetta il ricorso in quanto infondato;
-Conferma la piena legittimità dell'intimazione di pagamento n. 030 2023 90045833 24/000;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi
€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in CA, il 11/02/2026.
Il Giudice relatore
Il Presidente