Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 500
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta fosse già stata oggetto di giudizi precedenti che ne hanno definito la definitività e la legittimità. Le sentenze passate in giudicato coprono il dedotto e il deducibile, rendendo incontestabile il credito.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, in forza del principio del giudicato esterno, la prescrizione maturata anteriormente alle pronunce giurisdizionali precedenti non potesse essere riesaminata.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse conforme al modello ministeriale, contenesse il rinvio puntuale agli atti presupposti già noti e giudizialmente confermati, assolvendo agli obblighi di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 500
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 500
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo