Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello composta dai magistrati dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere sul reclamo depositato in data 24 ottobre 2024 dal difensore di
[...]
e di Persona_1 Persona_2 avverso l'ordinanza del 12 settembre 2024 del Consigliere istruttore, dott. Guido
Marzella, con la quale è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, letta la memoria difensiva depositata da CP_1 pronuncia la seguente
SENTENZA
Rilevato che l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata in data
12.9.2024 dal Consigliere istruttore ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ha comportato l'estinzione del procedimento, ex art. 307, III comma, c.p.c., e ciò a prescindere dal contenuto formale del provvedimento del giudice;
ritenuto che
tale ordinanza, in quanto emessa dal Consigliere istruttore nel procedimento davanti alla Corte di appello possa essere reclamabile ai sensi degli artt. 178 e 308 c.p.c., non operando il Consigliere istruttore in funzione di giudice unico;
rilevato che con l'ordinanza del 28.2.2024 il Consigliere istruttore aveva disposto che parte appellante procedesse al rinnovo della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di entro il 15.4.2024, e aveva rinviato la Parte_1
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rilevato che a tale ordine parte appellante non aveva ottemperato, non avendo depositato la prova di avere rinnovato la notifica a entro la data del Parte_1
15.4.2024; ritenuto, pertanto, che l'ordinanza, pronunciata dal Consigliere istruttore secondo la previsione di cui all'art. 291, III comma, c.p.c., sia immune da vizi;
rilevato, peraltro, che parte reclamante da sostanzialmente atto della correttezza del provvedimento reclamato, giustificando tale omissione come conseguente a
“un disguido interno lo Studio”; ritenuto che tale giustificazione non sia idonea a contrastare quanto disposto dal
Consigliere istruttore con l'ordinanza reclamata;
P.Q.M.
Letto l'art. 308 c.p.c., rigetta il reclamo proposto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
Marco Campagnolo
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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