Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7962 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4754 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amarilda Lici, Alessio D'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento n.-OMISSIS- emesso dall'Ufficio per le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell'Interno datato 8.7.2025, del provvedimento n.-OMISSIS-emesso dall'Ufficio per le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell'Interno datato 10.7.2025 e del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dall'Ufficio per le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell'Interno datato 15.7.2025, in risposta alla richiesta di riesame avanzata dal ricorrente a mezzo pec in data 30.5.2025;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso ai dinieghi sopra menzionati anche se non conosciuti dal ricorrente;
- e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso generalizzato della parte ricorrente ai dati ed ai documenti indicati nell'istanza presentata all'autorità competente in data 23.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LU Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato il diniego di accesso civico generalizzato opposto dall’intimata amministrazione con i provvedimenti in epigrafe, con contestuale richiesta avanzata dall’associazione ricorrente di ostensione dei dati e dei documenti indicati nella istanza avanzata in data 23.4.2025 con cui si richiedeva la “esibizione dei dati, atti e provvedimenti comunque denominati concernenti i controlli effettuati e gli ordini di allontanamento disposti in esecuzione delle ordinanze n-OMISSIS-del 27.03.2025 nell’ambito dell’istituzione delle c.d. zone rosse”.
In particolare, l’associazione ricorrente premette che:
- con provvedimenti del 31.12.2024 e del 27.3.2025 il Prefetto di Napoli disponeva dal 31.12.2024 al 30.6.2025 il divieto di stazionare nelle zone cittadine individuate nella medesima ordinanza, “ai soggetti che in dette aree assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tali da ostacolare la piena libera fruibilità di dette aree e risultino già destinatari di segnalazioni dell’autorità giudiziaria per uno o più dei reati” disponendo, al contempo, l’allontanamento dei trasgressori dalle aree indicate, con avviso che eventuali violazioni sarebbero state valutate anche sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 17 R.D. n. 773 del 1931 e dell’art. 650 c.p.;
- il 23.4.2025 la parte ricorrente avanzava richiesta di accesso civico generalizzato avente ad oggetto: i) il numero dei controlli effettuati nel periodo compreso tra il 30.12.2024 e il 31.3.2025 suddiviso per nazionalità e genere; ii) informazioni sul totale dei soggetti allontanati, su quanti di questi abbiano subito un provvedimento di condanna definitivo; su quanti siano attualmente sottoposti a procedimento penale; su quanti annoverino precedenti di polizia ma non siano attualmente sottoposti a procedimento penale; iii) con riferimento ad ognuna delle categorie indicate, il titolo di reato cui la condanna, il procedimento penale o il precedente di polizia sia relativo; iv) con riferimento ad ognuna delle categorie indicate, quanti dei soggetti allontanati siano di origine straniera; v) quante persone siano state denunciate in conseguenza della violazione dell’ordine di allontanamento prescritto con le citate ordinanze, per violazione dell’art. 650 c.p. e quante per violazione dell’art. 17 T.U.L.P.S., e quante di queste siano di nazionalità straniera; vi) la nota della Questura di Napoli del 31.12.2024 relativa ad alcune aree del territorio metropolitano “caratterizzate da una situazione di ordine e sicurezza pubblica particolarmente delicata” richiamata nel provvedimento prefettizio del 31.12.2024;
- la richiesta di accesso non era evasa dall’amministrazione nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013 e veniva inoltre rigettata la richiesta di riesame proposta, ai sensi del comma 7, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell’interno; in particolare, con note dell’8.7.2025, del 10.7.2025 e del 15.7.2025 l’amministrazione dava atto delle seguenti ragioni ostative: i) profili di riservatezza discendenti da esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013; ii) il pieno soddisfacimento delle suddette istanze imporrebbe un’elaborazione dei dati cui l’amministrazione non è tenuta, secondo il consolidato orientamento espresso nella materia della giurisprudenza amministrativa; iii) quanto alla richiesta di esibizione della nota della Questura del 31.12.2024 e delle relazioni del Prefetto di Napoli al Gabinetto del Ministro, opera la preclusione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) ed u) del D.M. 16.3.2022.
Parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 33/2013, della L. n. 241/1990, carenza di motivazione, difetto di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
In sintesi, dopo un’ampia introduzione sul diritto di accesso civico generalizzato, articola le seguenti censure:
1) la risposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013, oltre che tardiva rispetto al termine di 20 giorni previsto dalla citata previsione, sarebbe anche illegittima per difetto di motivazione per non aver indicato, neppure per relationem, gli atti, le relazioni e i pareri acquisiti dalle amministrazioni interpellate;
2) si contesta la ragione del diniego costituito dalla ricorrenza di profili di riservatezza discendenti da esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica che non integrerebbe valida ragione ostativa all’accoglimento della istanza di accesso civico, in quanto meramente apodittica senza indicazione del pregiudizio per la sicurezza pubblica e la tutela pubblica derivante dall’accesso e, in ogni caso (afferendo la richiesta ai controlli effettuati nelle “zone rosse” e non alla organizzazione della pubblica sicurezza), inidonea a giustificare il diniego di ostensione dei dati richiesti, ovvero a giustificare un veto definitivo (anziché parziale o differito nel tempo);
3) si contesta l’ulteriore segmento motivazionale del provvedimento reiettivo, secondo cui l’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato comporterebbe una inammissibile attività di rielaborazione dei dati alla quale l’amministrazione non sarebbe tenuta in quanto, secondo la ricorrente, si tratterebbe di acquisire ed estrapolare mediante “semplici filtri di ricerca” informazioni già in possesso dell’amministrazione dell’interno;
4) infine, si assume l’illegittimità del diniego alla ostensione della nota datata 31.12.2024 a cura del Questore di Napoli e della relazione sulle risultanze dell’attività svolta, così come comunicata all’Ufficio di Gabinetto del Ministero e della relativa riconducibilità alle ipotesi preclusive dell’art. 3, comma 1, lett. a) ed u) del D.Lgs. n. 133/2013 in combinato disposto con l’art. 5-bis, comma 3, del D.M. 16.3.2022;
5) in via ulteriore, la parte ricorrente si duole della mancata ostensione parziale, differita ovvero dell’applicazione dell’oscuramento di dati e di informazioni al fine di attuare il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo del richiedente e, al contempo, preservare l’interesse al riserbo tutelato dalla norma;
6) in via gradata, l’associazione richiede di avere accesso alle seguenti informazioni: numero dei controlli effettuati (non già il numero delle persone controllate) nei confronti dei cittadini italiani, nei confronti dei cittadini comunitari e nei confronti dei cittadini extra UE nel periodo compreso tra il 30.12.2024 e il 31.03.2025, suddiviso per nazionalità e genere; numero dei destinatari degli ordini di allontanamento emessi nel periodo compreso tra il 30.12.2024 e il 31.3.2025, suddiviso per nazionalità e genere; la relazione sulle risultanze dell’attività e delle misure implementate da parte della Prefettura - U.T.G. di Napoli.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre svolgere sintetiche premesse in ordine alla disciplina dell’accesso civico generalizzato.
Sul piano normativo, l’accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10; sez. III, 10 giugno 2022, n.4735; sez. V, 11 aprile 2022, n. 2670; 3 agosto 2021, n. 5714; 6 aprile 2020, n. 2309) e non richiede la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico.
Si tratta, quindi, di una tipologia di accesso che non incontra il limite connaturale all’accesso documentale di cui alla L. n. 241/1990, che è strumentale alla protezione di un interesse individuale. L’accesso civico generalizzato è invece finalizzato al controllo democratico sull’attività amministrativa, per soddisfare quindi un interesse individuale alla conoscenza protetto in sé e per sé, sempre che non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 (Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60) e le esclusioni previste dallo stesso art. 5-bis, comma 3 (Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1117; sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849).
L'accesso civico generalizzato, infatti, costituisce un diritto fondamentale che rinviene fondamento nella Carta costituzionale (artt. 1, 2, 97 e 117), nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 42), nell’art. 10 della CEDU, in quanto la libertà di espressione include la libertà di ricevere informazioni e le eventuali limitazioni, per tutelare altri interessi pubblici e privati in conflitto, sono solo quelle previste dal legislatore.
La disciplina delle eccezioni è quindi coperta da riserva di legge.
L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce, infatti, a “chiunque” – a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato, necessario ed indispensabile ai fini dell’accesso c.d. documentale di cui agli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990 – il diritto di accedere “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, al fine di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Per la parte che qui rileva la norma prevede:
“1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti”.
L’art. 24, comma 1, lettera a), L. n. 241 del 1990, prevede, per quanto rileva nel presente giudizio: “1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo”.
Quanto alle eccezioni previste dall’art. 5 bis D.Lgs. n. 33/ 2013, va rammentato che esse sono state classificate in “assolute” e “relative”; al loro ricorrere le amministrazioni devono (nel primo caso) o possono (nel secondo) rifiutare l’accesso.
Le eccezioni “assolute” al diritto di accesso generalizzato sono quelle individuate all’art. 5 bis, comma 3 citato.
Viceversa, le eccezioni “relative” sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Nel caso delle eccezioni relative, secondo le Linee guida Anac, adottate con deliberazione n. 1309/2016, il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi tutelati.
L’amministrazione deve pertanto verificare, accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1117/2024); pertanto gli interessi-limite di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 sono oggetto di una valutazione ad “alto tasso di discrezionalità” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10; sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817).
Si deve quindi evidenziare che gli interessi pubblici di ostacolo all’esercizio dell’accesso generalizzato, che possono involgere non di rado profili di insindacabile merito politico, hanno rilievo costituzionale, con la conseguenza che “essi non consentono una valutazione parallela del giudice amministrativo, il quale, in assenza di una manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, inadeguatezza istruttoria, errori di valutazione e di fatto gravi ed evidenti, abnormità, non può procedere ad un’autonoma verifica della necessità del diniego o della sua eventuale superabilità, sia pure parziale, ciò che integrerebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1121)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 1195).
Svolte tali considerazioni, può passarsi all’esame delle censure.
Il primo motivo di diritto con cui si lamenta il difetto di motivazione non ha pregio.
Mette conto evidenziare che, nelle note datate 8, 10 e 15.7.2025, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adito in sede di riesame ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013, ha chiaramente esplicitato le ragioni del diniego richiamando testualmente la motivazione addotta dal Dipartimento della pubblica sicurezza e della Prefettura di Napoli (profili di riservatezza discendenti da esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; l’accoglimento della istanza implicherebbe una elaborazione di dati cui la P.A. non è tenuta secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa; ricorrenza della fattispecie preclusiva di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. ‘a’ del d.lgs. n. 33/2013; non ostensibilità della nota della Questura del 31.12.2024 e delle relazioni del Prefetto al Gabinetto del Ministro ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ‘a’ ed ‘u’ del D.M. 16.3.2022).
Non è quindi predicabile l’applicazione al caso in esame del precedente giurisprudenziale indicato nel ricorso (T.A.R. Lazio, 18 giugno 2025, n. 11990) che, a differenza della fattispecie in esame, riguardava un caso di omessa motivazione, anche per relationem, in ordine al diniego di riesame ex art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013 (par. 9 della sentenza citata) che non è ravvisabile nei provvedimenti impugnati nel presente giudizio.
Il secondo motivo di gravame che attiene al merito del diniego di accesso va rigettato.
Va condivisa la prima ragione ostativa addotta dall’amministrazione, secondo cui l’istanza di ostensione collide con uno degli interessi – limite considerati dall’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e, in particolare, con la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico.
In argomento va ribadito che, secondo la giurisprudenza amministrativa, gli interessi-limite di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 sono ampi e oggetto di una valutazione ad "alto tasso di discrezionalità" (Cons. Stato, sez. V, n. 1195/2023; Ad. plen n. 10/2020; V, 20 marzo 2019, n. 1817). Si è anche precisato che gli interessi pubblici di cui all'art. 5-bis comma 1, ostacolo all'esercizio dell'accesso generalizzato, che possono involgere non di rado - ratione materiae - profili di insindacabile merito politico, hanno rilievo costituzionale, in quanto oggetto di una tutela imprescindibile per la funzionalità dell'apparato dello Stato e attinenti all'essenza stessa della sua sovranità, interna e internazionale.
Pertanto, essi non consentono una valutazione parallela del giudice amministrativo (su sollecitazione della parte richiedente), il quale, in assenza di una manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, inadeguatezza istruttoria, errori di valutazione e di fatto gravi ed evidenti, abnormità, non può procedere ad un'autonoma verifica della necessità del diniego o della sua eventuale superabilità, sia pure parziale, ciò che integrerebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1121).
Applicando tali coordinate ermeneutiche occorre rilevare che l’amministrazione ha legittimamente opposto che: i) la nota del Questore del 31.12.2024 costituisce un atto presupposto per l’adozione di provvedimenti delle Autorità di pubblica sicurezza, di per sé sottratti all’accesso e dei quali pertanto condivide la natura di atto secretato e sottratto alla pubblica ostensione; ii) le relazioni sulle risultanze dell’attività svolta comunicate all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’interno possono rientrare tra i documenti preparatori alle deliberazioni del Comitato Nazionale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica in quanto, riferendo sulle misure implementate nelle diverse aree considerate a rischio nonché sugli eventuali provvedimenti adottati, si pongono come valutazioni ed elaborazioni dell’attività di prevenzione svolta dalle Prefetture, come tali finalizzate non alla rendicontazione pubblica ma alla adozione di provvedimenti incidenti sulla tutela pubblica e sulla sicurezza pubblica, di talchè la divulgazione di tali atti presenterebbe una diretta incidenza sull’azione di prevenzione.
A conferma di tali considerazioni va riportato il contenuto della nota del 17.7.2025 con cui l’amministrazione rileva che le informazioni contenute nei documenti di cui si chiede l’ostensione “fanno riferimento all’analisi situazionale operata dall’autorità di pubblica sicurezza, da cui, potenzialmente, potrebbero essere tratti elementi idonei alla ricostruzione di modalità e criteri utilizzati per le pianificazioni, sotto il profilo tecnico, degli interventi di ordine e sicurezza pubblica da parte delle forze di polizia sul territorio di competenza”. Chiaro e giustificato si appalesa, quindi, il diniego di ostensione, per il pregiudizio potenziale che la divulgazione di tali informazioni potrebbe arrecare allo svolgimento delle attività di prevenzione di reati, peraltro non altrimenti emendabile neppure per effetto di un accesso differito o parziale.
Non coglie nel segno il terzo motivo di gravame che attiene ad ulteriore segmento motivazionale del diniego.
Va premesso che l’istanza di accesso aveva ad oggetto i seguenti dati: i) il numero dei controlli effettuati nel periodo compreso tra il 30.12.2024 e il 31.3.2025 suddiviso per nazionalità e genere; ii) informazioni sul totale dei soggetti allontanati, su quanti di questi abbiano subito un provvedimento di condanna definitivo; su quanti siano attualmente sottoposti a procedimento penale; su quanti annoverino precedenti di polizia ma non siano attualmente sottoposti a procedimento penale; iii) con riferimento ad ognuna delle categorie indicate, il titolo di reato cui la condanna, il procedimento penale o il precedente di polizia sia relativo; iv) con riferimento ad ognuna delle categorie indicate, quanti dei soggetti allontanati siano di origine straniera; v) quante persone siano state denunciate in conseguenza della violazione dell’ordine di allontanamento prescritto con le citate ordinanze, per violazione dell’art. 650 c.p. e quante per violazione dell’art. 17 T.U.L.P.S., e quante di queste siano di nazionalità straniera.
Come risulta evidente dalla citata descrizione, il riscontro di tale richiesta avrebbe comportato una ponderosa attività di selezione, estrazione e rielaborazione di dati, catalogati per periodo, nazionalità e genere dei soggetti controllati, informazioni su procedimenti penali e condanne, precedenti di polizia, titoli di reato, il tutto in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso manifestamente onerose, a effettuare una attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo previsto un obbligo in tal senso nella normativa vigente (T.A.R. Lombardia, Brescia, 3 dicembre 2021, n. 1015; T.A.R. Lazio, 27 luglio 2017, n. 9023; T.A.R. Emilia Romagna, 3 ottobre 2017, n. 645).
Si aggiunga che, anche in riferimento al motivo di gravame in trattazione, non è possibile trarre argomenti esegetici utili dalla sentenza citata dalla parte ricorrente (T.A.R. Veneto, 29 ottobre 2024, n. 2548) che, invero, ha riguardato un caso di accesso civico ad oggetto il “numero di domande di protezione internazionale … negli anni 2022-2023-2024, disaggregate mese per mese”. In quel caso, il Tribunale condivisibilmente rilevava che “i dati richiesti dall’Associazione ricorrente - numero di domande di protezione internazionale, disaggregate per mese - appartengono senz’altro al novero di quelli ricavabili senza necessità di ricorrere ad operazioni complesse e non potevano, quindi, essere legittimamente negati in ragione della loro non immediata disponibilità” e, inoltre, dava atto della concreta praticabilità dell’ostensione, alla luce sia della prova fornita dalla ricorrente che, mediante la produzione in giudizio di un determinato software, dimostrava l’agevole estraibilità dei dati tramite applicativo, sia del positivo riscontro fornito da altra amministrazione in relazione ad identica istanza di accesso.
Diverso è, viceversa, il caso in esame in cui la varietà e complessità dei dati richiesti richiedono una complessa attività di rielaborazione dei dati, da effettuare anche tramite l’accesso ad informazioni in essere presso altre amministrazioni (si pensi a quelle relative ai soggetti che hanno subito condanne o per i quali pendono procedimenti penali che implica lo scambio di dati con l’amministrazione della giustizia). Inoltre, a differenza del giudizio trattato dal T.A.R. Veneto, la ricorrente non ha comprovato mediante allegazione di software l’agevole definizione dell’attività di raccolta ed elaborazione dei dati né ha allegato precedenti provvedimenti di evasione di analoghe richieste di accesso civico analoghe a quella in esame, risulta quindi assertiva e non documentata l’affermazione secondo cui i dati richiesti potrebbero essere acquisiti “interrogando la banca dati appartenente al sistema interforze in uso all’Autorità di Pubblica Sicurezza e ricorrendo a semplici filtri di ricerca per ottenere i dati disaggregati secondo le categorie richieste” (pag. 27 del ricorso).
In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, il diniego di accesso è legittimo, pertanto il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese processuali liquidate in dispositivo in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte processuale costituita, che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA SO, Presidente FF
LU Di VI, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di VI | DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.