TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8484/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. FIORINO ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Fiorino insiste sulla vittoria di spese, l'avv. Di Gloria chiede la compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8484 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORINO ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione anticipata di vecchiaia conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.700,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto alla CP_1
pensione di vecchiaia anticipata per invalidi in misura pari o superiore all'80% dal 22.01.2021, con decorrenza economica dal 01/02/2022, negata in sede amministrativa e conseguentemente condannare l' al CP_2
pagamento della prestazione.
Si costituiva il convenuto, comunicando che, da un riesame della vicenda la parte ricorrente aveva effettivamente il diritto alla pensione, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle more del giudizio la prestazione veniva quindi liquidata.
All'udienza odierna, le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione del CP_1
riconoscimento del diritto e della liquidazione della prestazione soltanto dopo il deposito del ricorso.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione in ragione del riconoscimento del diritto e della liquidazione della prestazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' CP_2
convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3 4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8484/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. FIORINO ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Fiorino insiste sulla vittoria di spese, l'avv. Di Gloria chiede la compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8484 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORINO ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione anticipata di vecchiaia conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.700,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto alla CP_1
pensione di vecchiaia anticipata per invalidi in misura pari o superiore all'80% dal 22.01.2021, con decorrenza economica dal 01/02/2022, negata in sede amministrativa e conseguentemente condannare l' al CP_2
pagamento della prestazione.
Si costituiva il convenuto, comunicando che, da un riesame della vicenda la parte ricorrente aveva effettivamente il diritto alla pensione, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle more del giudizio la prestazione veniva quindi liquidata.
All'udienza odierna, le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione del CP_1
riconoscimento del diritto e della liquidazione della prestazione soltanto dopo il deposito del ricorso.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione in ragione del riconoscimento del diritto e della liquidazione della prestazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' CP_2
convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3 4