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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 475/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 475/2022 R.G. vertente:
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milazzo (ME) Via Madonna Delle Grazie n. 76 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sciotto (C.F. –Pec: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1 parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 29.06.2022, su istanza depositata il 07.06.2022;
-Appellante ammessa al G.P.-
CONTRO
, e per essa, quale mandataria (già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a seguito della modifica di denominazione sociale) in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Giovanni Tumino (C.F. Pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 del medesimo in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16, giusta procura in atti;
-Appellata-
1 Oggetto: APPELLO avverso la sentenza n.469/2022, pubblicata in data 14.04.2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., a definizione del giudizio portante n. R.G. 1614/2018 e notificata in data 30.05.2022;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: - In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c. In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la Sentenza n. 469/2022, pubbl. il 14/04/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Sezione Civile, notificata il 30.05.2022, resa nella causa RG n. 1614/2018 Repert. n. 525/2022 del 15/04/2022; nel merito: accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile e/o inesistente con qualsiasi forma e statuizione, l'atto di precetto notificato il 26 settembre 2018, e ciò per insussistenza e illegittimità del credito azionato;
dichiarare la pretesa creditoria illegittima, ritenuto che il mutuo ipotecario, dal quale trae origine il reclamato credito, è nullo e ipoteca inesistente;
ritenere e emettere ogni altra statuizione necessaria e conseguenziale;
con vittoria di spese e compensi;
in subordine, dichiarare la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e annullare la condanna alle spese inflitta alla IGnora in primo grado. In via gradata: Parte_1 nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ridursi Controparte_1 secondo giustizia ed equità il dovuto;
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio sul quantum del danno, come già richiesto in primo grado;
disporre, se non dovesse essere attribuito valore probatorio alla stima della CTU disposta per il giudice di esecuzione estinto, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile per il cui acquisto è stato stipulato il contratto di mutuo, attuale e con riferimento al momento della redazione del contratto di compravendita;
disporre CTU tecnico-contabile per accertare quanto lamentato dall'appellante in ordine all' “errata” quantificazione degli interessi, in relazione al contratto di mutuo;
disporre CTU (TECNICO-CONTABILE) relativamente al contratto di mutuo per: a) determinare l'esatto dare- avere tra le parti, previa eliminazione dei costi applicati in violazione di legge ed in forza di clausole contrattuali nulle, nonché compiere ogni accertamento utile e conducente ai fini della decisione;
b) accertare, in particolare, se la misura degli interessi corrispettivi, moratori e delle spese, dei premi
e delle altre voci a debito del cliente, sia conforme alla misura pattuita in contratto, escludendo ogni addebito applicato in misura superiore a quella prevista contrattualmente ex art. 117 TUB ed accertando se il tasso effettivo corrisponda a quello indicato nel tasso di mutuo;
c) accertare se le pattuizioni relative agli interessi comportino effetti anatocistici;
d) accertare il costo complessivo del contratto, tenuto conto di tutti gli oneri e le spese, escluse imposte e tasse, verificando se siano stati
o meno pattuiti interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, tenuto conto di qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa, collegata all'erogazione del credito, ai sensi della l. 108/96 e dell'art. 644 c.p.; e) quantificare, in caso di accertato superamento del tasso soglia, le somme indebitamente calcolate e/o già corrisposte dalla
IG.ra ; f) in via meramente subordinata, nel caso di mancato riscontro dell'usurarietà Parte_1 del tasso, ma solo di difformità di questo, rispetto quello pattuito in violazione dell'art. 117 TUB, ricalcolare il piano di ammortamento, sulla base del tasso sostituito, verificando le minori somme così quantificate;
nominare Consulente d'ufficio per determinare e quantificare i danni subiti dall'opponente e in termini di danno biologico, e in termini di mancato guadagno e/o perdita di chance. Si chiede ammettersi prova con il teste arch. , residente a Milazzo, sulle Testimone_1 seguenti circostanze…OMISSIS…In via riconvenzionale: dichiarare la colpa grave e la negligenza della o, comunque, la responsabilità in ordine alle illegittime segnalazioni azionate Controparte_4
a danno della IGnora;
ritenere e dichiarare la colpa grave, la negligenza della Parte_1
o, comunque, la responsabilità ex art. 2050 c.c. per il mantenimento del dato errato Controparte_4 in CR Banca d'AL dal Maggio 2015 al Settembre 2019 in pregiudizio della IGnora;
Parte_1
2 ritenere e dichiarare la colpa grave, la negligenza della o, comunque, la Controparte_4 responsabilità ex art. 2050 c.c. nell'aver omesso di dare alla IGnora comunicazione Parte_1 del trattamento del dato in questione;
ritenere e dichiarare che dal comportamento gravemente colposo, negligente o, comunque, attribuibile alla responsabilità della sono derivati Controparte_4 danni patrimoniali e non patrimoniali alla IGnora pari a € 3000.000,00, come indicati Parte_1 nell'atto di citazione, come di seguito indicati : a)un danno curriculare e perdita di chance da liquidarsi per una somma pari almeno ad € 164.300,00o, eventualmente, nell'ammontare ritenuto congruo dalla Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, anche in via equitativa;
c) un danno all'onore ed alla reputazione da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 50.000,00 o in quella eventualmente stabilita dalla Ecc.ma Corte d'Appello di Messina;
b) un danno morale per la sofferenza psicologica, il forte scoraggiamento, lo stress la demotivazione, pari a € 86.000,00causato dalla perdurante negligenza della dai dinieghi ricevuti per l'accesso al credito a causa delle Controparte_4 illegittime segnalazioni e dalla conseguente compromissione delle ambizioni professionali dell'attore, da liquidarsi in via equitativa;
c) un danno per l'inserimento del dato errato, la mancata comunicazione del dato errato e il mantenimento dello stesso – almeno dal Maggio 2015 al Settembre
2019 in via equitativa come stabilito dalla Ecc.ma Corte;
conseguentemente condannare CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore al relativo risarcimento ed al conseguente
[...] pagamento degli importi sopra indicati e/o a quelli determinati a seguito dell'istruttoria giudiziale.
Per l'appellata: - In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione/revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
dichiarare inammissibile per tutti i motivi dedotti in narrativa l'atto di appello proposto;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_5 ordine alla domanda di risarcimento del danno. Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e infondato, e comunque rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata. In via istruttoria: rigettare l'istanza di rimessione in istruttoria del presente giudizio per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, e con sentenza esecutiva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1 notificato in data 26 settembre 2018, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 215.236,39 per debito complessivo derivante dalle rate insolute del mutuo, ex art. 38 del d. lgs. n. 385/1993 erogato alla stessa da Controparte_6 con iscrizione di garanzia ipotecaria sull'immobile facente parte del
[...] complesso edilizio sito in Milazzo, Via Pezza del Pioppo, individuato al foglio 18, particella 1295, sub 6.
A fondamento della domanda, deduceva la nullità dell'atto di precetto per inesistenza della notifica effettuata nei confronti del fideiussore , già deceduto;
Persona_1 evidenziava altresì, l'usurarietà del contratto di mutuo avuto riguardo alle spese correlate all'erogazione della somma finanziata e, segnatamente, degli interessi di mora;
contestava inoltre, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, la vessatorietà delle clausole e da ultimo, la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385/1993.
Con comparsa depositata in data 10 febbraio 2020 si costituiva in giudizio CP_2
denominazione assunta da già
[...] CP_3 Controparte_7
[..
[...] quale mandataria di quale cessionaria del credito, la
[...] Controparte_1 quale contestava i motivi di opposizione e la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente.
Accertato l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa era istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza dell'8 settembre 2021 venivano rigettate le richieste istruttorie di parte opponente e la causa veniva rinviata all'udienza del 14 aprile 2022 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Medio tempore, con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, nel sub procedimento iscritto al n. 1614-1/2018 R.G., svolgeva domanda cautelare in corso di Parte_1 causa ex art. 669 quater c.p.c., chiedendo di: “ordinare alla la
Controparte_1 immediata cancellazione delle sofferenze azionate in Centrale Rischi della Banca d'AL; - condannare la al pagamento del risarcimento dei danni
Controparte_1 subiti e subendi (danno alla reputazione, preclusione accesso al credito, perdita di chances) a causa delle illegittime segnalazioni a sofferenza in CR Banca d'AL; condannare la al pagamento in favore della IGnora
Controparte_1 Parte_1 del risarcimento dei danni pari all'importo di € 10,00 per ogni giorno a decorrere dalla data del 01.01.2019, giorno in cui decorrono le illegittime segnalazioni in CR Banca d'AL, e sino alla sua permanenza documentata del 31.12.2021; - condannare la al pagamento delle spese di lite della presente fase cautelare oltre
Controparte_1 iva e cpa come per legge, oltre le spese per contributo unificato.”
Il decidente rinviava la decisione relativa alla domanda cautelare unitamente alla decisione del merito.
Con sentenza n. 469/2022 pubblicata il 14.04.2022 il Tribunale di Barcellona P.G.
“rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. proposta da
[...]
; dichiara inammissibile il ricorso ex art. 669 quater c.p.c. depositato da Pt_1 [...]
in data 17.03.2022 iscritto al n. 1614-1/2018 R.G.; condanna Pt_1 Parte_1 alla refusione delle spese processuali sostenute da liquidate in € Controparte_2
6.480,00 per compensi professionali (di cui € 2.430,00 per la fase studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., dovute come per legge;
rigetta la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.” Controparte_2
Secondo il Tribunale, preliminarmente, il rimedio proposto andava qualificato come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui veniva lamentata l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto effettuata nei confronti del fideiussore Persona_1 per morte di questo, rilevato che i vizi formali dell'atto di precetto vanno fatti valere mediante opposizione da esperirsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
4 Tuttavia, premesso quanto sopra, rilevava che il motivo di opposizione non è fondato:
“in rito va rilevato che , la quale agiva in proprio, non era legittimata a Parte_1 far valere vizi di notifica dell'atto di precetto nei confronti del de cuius, con l'effetto che rimane assorbito il vaglio delle ragioni dedotte in opposizione”.
Statuiva altresì, che l'atto di precetto mantiene la propria validità nei confronti di
[...]
dovendo aderirsi all'orientamento della Suprema Corte che ammette la Pt_1 validità parziale dell'atto di intimazione.
Rilevava inoltre, che la procedura esecutiva immobiliare avviata e iscritta al n. 115/2017 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto risultava essere stata dichiarata improseguibile, come dedotto da nella propria comparsa Controparte_2 di costituzione e come documentato dalla stessa opponente.
Con riferimento agli ulteriori motivi dedotti in citazione, il Tribunale qualificava il rimedio proposto come opposizione all'esecuzione, avendo contestato il Parte_1 diritto di parte opposta ad agire in executivis sulla scorta del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'atto di precetto, del quale venivano lamentati profili di nullità, con contestazione della pretesa creditoria oggetto di intimazione.
Nello specifico, il giudice di prime cure rilevava “che l'atto di citazione si limita a esporre deduzioni generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario”.
Il richiamo alla normativa ed ai precedenti giurisprudenziali, senza riferimento specifico alla fattispecie oggetto di giudizio, finisce col rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di censure, la cui fondatezza è rimessa alla adesione del decidente ad orientamenti giurisprudenziali che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi delle censure e della domanda.
Considerava, inoltre, priva di fondamento la doglianza in ordine all'usurarietà del tasso di interesse moratorio e altresì, non meritevole di adesione il metodo di raffronto utilizzato ai fini della verifica, in quanto oggetto di recente intervento delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 18/09/2020, n. 19597).
Parte attrice si limitava ad allegare l'usurarietà del tasso di interesse moratorio secondo un criterio non valido, senza neanche indicare il concreto atteggiarsi del tasso in questione nel rapporto, con l'effetto che non era assolto l'onere di allegazione gravante su di sé. In questa prospettiva, veniva ritenuta dunque, inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile in quanto meramente esplorativa e diretta a colmare gli oneri gravanti sull'opponente.
In ogni caso, rilevava il giudice “anche in ipotesi di usurarietà degli interessi moratori sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori (che, pertanto, non sarebbero dovuti), ma sarebbero comunque dovuti gli interessi 5 corrispettivi rispettosi del tasso soglia. Parimenti infondata era la deduzione svolta in citazione circa l'asserita vessatorietà di clausole contrattuali, non meglio precisate. Analoga considerazione va estesa alla dedotta violazione dell'art. 117, comma 4 d. lgs. n. 385/1993 per errata indicazione del TAEG. Deve essere, altresì, rigettata la domanda proposta dall'attore per l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B. Priva di fondamento è, altresì, la dedotta nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 T.U.B. per superamento - oltre l'80% - del limite di finanziabilità.
Precisava inoltre che “avuto riguardo al tenore dell'art. 12 del contratto di mutuo del 24.06.2010 cui si rimanda, la fidejussione prestata da era Persona_1 rispondente ai requisiti richiesti per forme di garanzie integrative non offerte dal cliente, con l'effetto che il limite di finanziabilità non era applicabile nella specie e che, pertanto, la doglianza avente ad oggetto la violazione di detto limite non era meritevole di accoglimento.”
Anche la richiesta riparatoria, quantificata genericamente in € 300.000,00, risultava priva di allegazione nella parte argomentativa dell'atto introduttivo del giudizio, né le conclusioni di parte opponente erano meglio precisate, in punto di allegazione, nel termine oltre il quale maturavano le preclusioni assertive.
Inoltre, sfornito di prova era l'asserito pregiudizio non patrimoniale alla reputazione e il danno esistenziale, mentre il riconoscimento del danno biologico non era stato neanche chiesto.
Per quanto riguarda la domanda cautelare proposta nell'ambito del giudizio di merito, il primo decidente né statuiva l'inammissibilità, rilevato che non può ammettersi la proposizione di una domanda cautelare nell'ambito di un giudizio che, pur connesso a quello della cautela, non è a questo identico quanto a soggetti, petitum e causa petendi.
In ogni caso, riteneva non sussistente il periculum richiesto per l'emissione della misura cautelare, dal momento che il ricorso veniva depositato a ridosso della decisione della controversia. Quanto, poi, alle domande di risarcimento del danno formulate nel ricorso, evidentemente prive di natura cautelare, queste erano inammissibili in quanto fittiziamente introdotte in giudizio e non idonee a determinare l'ampliamento del petitum originario, come articolato nell'atto introduttivo del giudizio.
§
Con atto di citazione depositato telematicamente il 27.06.2022, notificato in data
23.06.2022, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 affidandolo ai motivi di cui infra si dirà.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 24.10.2022 si costituiva e per essa quale mandataria la quale CP_1 Controparte_2 preliminarmente chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed eccepiva altresì, l'inammissibilità dell'atto di appello. Nel 6 merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate, ritenendo l'infondatezza di tutti i motivi dedotti da controparte, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di causa.
§
All'udienza del 18.11.2022, la Corte di Appello riservava la decisione e con successiva ordinanza del 12.12.2022 si pronunciava sia sull'ammissibilità ex art. 348-bis c. p. c., sia sulla chiesta inibitoria.
Relativamente a quest'ultima, evidenziava che l'unico capo della sentenza suscettibile di sospensione in tale sede era quello relativo alla condanna alle spese e che in relazione al periculum in mora l'appellante deduceva di essere disoccupata, avendo come unico sostentamento il reddito di impresa prodotto dal coniuge.
La Corte, tuttavia, rigettava la suindicata istanza, valutato che “con i motivi di gravame vengono sollevate censure che richiedono un approfondito esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate, trattandosi perciò di res dubia allo stato della cognizione sommaria (la sola consentita in questa fase), mentre, con riguardo al periculum in mora, le ragioni prospettate dall'appellante da un lato non integrano i caratteri della gravità e dall'altro non trovano riscontro documentale in atti, non emergendo un concreto rischio di non poter recuperare dall'appellata le somme versate in caso di riforma della decisione di primo grado in esito all'odierno giudizio”.
Per quanto concerne invece, le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 348 bis c.p.c., rilevato che non ricorrono, e pertanto, si rende necessario pronunciare con sentenza sulle questioni prospettate con l'appello, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2024.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la Corte, con ordinanza, rinviava per carico di ruolo all'udienza del 17.06.2024 per i medesimi incombenti.
Nella suindicata udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la causa veniva assunta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali (60 gg) e di memorie di repliche (gg. 20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere l'eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato
7 che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
“errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Con la prima doglianza rubricata “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CIRCA LA NULLITA' DEL MUTUO, PER IL QUALE SI RECLAMA IL CREDITO, AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 385/1993 E DELLA DELIBERA 22.04.1995 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE CREDITO RISPARMIO”, l'appellante lamenta l'omessa verifica con assoluta esattezza del quantum del credito posto a fondamento della pretesa economica reclamata dapprima dalla Controparte_4
e poi dalla Controparte_1
Rileva che con le memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., era stata Parte_1 richiesta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare se l'immobile concesso in garanzia, in ordine al mutuo ipotecario sottoscritto con la
[...]
era stata erogato in violazione dell'art. 38 comma 2 del Dlgs. Controparte_6
385/1993 e della Delibera CICR del 22.04.1995 in ordine al limite di finanziabilità.
Invero, secondo l'appellante il perito della violando una regola di Controparte_4 civile convivenza e tenendo una condotta dettata da scarsa attenzione e coscienza, stimava illegittimamente il valore dell'immobile acquistato dalla IGnora
[...] in € 258.000,00 Pt_1
Diversamente, il perito nominato nell'ambito della procedura esecutiva estinta era pervenuto alla valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile stimato in una somma pari ad €117.810,00.
Evidenzia altresì, che sia la CTU disposta nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva estinta sia la perizia della non tenevano conto della perizia Controparte_4 giurata a firma del direttore lavori/progettista Arch. che attestava Testimone_1
8 illegittimamente l'abbattimento delle barriere architettoniche e la conformità dell'immobile alle norme urbanistiche.
Premesso quanto sopra – osserva l'appellante - il mutuo concesso dalla
[...]
anche considerando la misura del 100% del valore reale dell'immobile CP_8 all'acquisto, stimato in € 87.645,00, è nullo con ipoteca inesistente.
Invero, l'art. 38 del T.U.B. e la delibera del 22 aprile 1995 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, prevede, nel caso di finanziamenti fondiari, un limite di finanziabilità pari all'80% del valore ipotecario reale dell'immobile concesso a garanzia. Se risulta superato tale tetto il mutuo è nullo. A sostegno della suesposta doglianza richiama la giurisprudenza secondo la quale “la conseguenza dello sforamento del limite di finanziabilità per il mutuo fondiario, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma determina invece la nullità del contratto, e comunque la sicura non operatività della disciplina fondiaria” (v. Cass. civile, Sez. I del 21/01/2020).
Il rispetto del limite di finanziabilità - evidenzia è elemento essenziale Parte_1 per la valida qualificazione del contratto di finanziamento come mutuo fondiario e, quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta la nullità del contratto di mutuo in esame, e anche se in astratto sarebbe possibile una sua riqualificazione quale mutuo ordinario, tale profilo non va esaminato in questa sede in quanto la nullità suddetta comporta in ogni caso- secondo le difese prospettate - la disapplicazione della disciplina speciale di privilegio connessa al carattere fondiario del mutuo, ovvero la “sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs, con conseguente nullità del precetto e assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
Secondo l'appellante, dunque, l'esclusione del carattere fondiario derivante dal superamento del limite di finanziabilità comporta in ogni caso la fondatezza della doglianza, anche ove si optasse, come in qualche modo suggerito da altro orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 17439/19 della Corte di cassazione), per la mera riqualificazione del mutuo non fondiario come mutuo ordinario.
Accertata quindi la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità, dalla quale trae origine il credito reclamato dalla Controparte_1 osserva l'appellante- la conversione non è più possibile, il precetto è nullo, l'ipoteca inesistente e l'opposizione merita integrale accoglimento.
§§§
§ 2.1. Con il secondo motivo di appello rubricato “ERROR IN PROCEDENDO E VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. CONTRADDITORIETA', MANIFESTA
9 ILLOGICITA' E VIOLAZIONE DI LEGGE CIRCA L'OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' DEL MUTUO IPOTECARIO, DAL QUALE TRAE ORIGINE IL CREDITO RECLAMATO E DEL RISARCIMENTO DANNI SUBITI E SUBENDI Controparte_9
DALL'APPELLANTE CAUSATI DALLA UNICREDIT IN ORDINE ALLA SEGNALAZIONE IN CR BANCA D'ITALIA IN VIOLAZIONE”, l'appellante lamenta che il Tribunale ha di fatto, con la sua decisione, erroneamente reputato generiche e valutative, senza ammetterle, le prove testimoniali richieste, le quali erano volte a dimostrare il nesso di causa tra la condotta illecita del perito nominato dalla CP_4 per la stima dell'immobile, la nullità del mutuo ipotecario e la illegittimità della
[...] somma reclamata dalla Controparte_1
Tale errore ha inciso sul contenuto del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, rendendo irrilevanti le questioni prospettate dall'appellante. Il giudice dunque, ha errato negando dapprima alla parte attrice il diritto di provare il fatto costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori ammissibili e rilevanti, e poi ha ulteriormente errato ritenendo quel fatto non provato.
§
I suesposti motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione delle questioni prospettate, sono infondati in relazione a tutti i dedotti profili di doglianza.
Ai fini della risoluzione delle superiori questioni, questo Collegio ritiene dirimente la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 33719 del 16.11.2022, con la quale i giudici di legittimità hanno affrontato proprio la problematica inerente alla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato dall'art. 38, comma 2, t.u.b.
Tale pronuncia, muovendo dal contrasto esistente in giurisprudenza sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità stabilito dal T.U.B., ha evidenziato che “il limite di finanziabilità di cui al D.lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
10 Più di recente, in continuità con l'orientamento delle sezioni unite, è stato ribadito che
“Il limite di finanziabilità stabilito dal t.u.b. non rappresenta un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario e pertanto la sua eventuale violazione non determina la nullità del negozio”. (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/06/2024, n.17633)
Premesso quanto sopra, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, non risulta condivisibile il ragionamento prospettato al fine di un'eventuale riforma della pronuncia impugnata.
Invero, il primo giudice, fondando il proprio convincimento su quell'orientamento giurisprudenziale che è stato successivamente avallato dalle sezioni unite e oggi ormai pacifico, ha ritenuto preliminarmente non applicabili le conseguenze prospettate dalla ricorrente nel caso di superamento del limite di finanziabilità del mutuo e di conseguenza, nel rispetto del proprio potere dispositivo, ha ritenuto non conducenti le richieste istruttorie formulate.
Anche questo decidente, aderendo alla giurisprudenza ormai pacifica, ritiene che far discendere dalla violazione della soglia di finanziabilità la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere.
A ciò si aggiunga che, come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, accogliere la tesi della nullità e le ulteriori conseguenze da essa derivanti – auspicate tra l'altro dall'appellante nel primo motivo di appello - significherebbe riconoscere un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca, con effetti che potrebbero definirsi paradossali nel caso di esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito mutuante (atteso che la nullità darebbe luogo all'estinzione della procedura, per il venir meno del titolo esecutivo, anche in danno degli eventuali creditori intervenuti non muniti di titolo).
A fronte di tale paradossale conseguenza, le Sezioni Unite hanno optato per un ulteriore soluzione, ovvero ritenere che l'art. 38, comma 2, t.u.b. non integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, allora, il mutuo fondiario eccedente e la garanzia ipotecaria saranno validi. In tal caso, le eventuali conseguenze nei confronti dell'istituto di credito cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità saranno rilevanti sul piano del rapporto con l'autorità di vigilanza sotto un eventuale profilo disciplinare.
Alla luce di quanto esposto, anche in tale grado di giudizio risulta inconducente ed irrilevante la richiesta di espletamento Ctu. Invero, anche qualora venissero accertati i fatti prospettati dall'appellante e dunque, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità da imputare ad un'eventuale condotta negligente del perito, comunque
11 non si perverrebbe all'esito prospettato con i suesposti motivi di doglianza, ossia la dichiarazione della nullità del rapporto di mutuo oggetto del giudizio e il conseguente travolgimento di tutte le azioni espletate per il recupero delle somme non pagate dall'odierna appellante.
§§§
§ 2.3. Con il terzo motivo di appello rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 4, 3, L. N. 108/96 E ART. 644 C.P. COMMA 1, 3 E 4. ILLEGITTIMA SOMMATORIA 2,1 % TEGM” l'appellante contesta la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure secondo il quale il tasso di mora del mutuo ipotecario, dal quale trae origine il credito reclamato, non è usurario.
A sostegno della propria doglianza contesta il metodo di calcolo ivi Parte_1 richiamato sulla scorta della sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del 2020, affermando che con tale pronuncia non si forniscono strumenti idonei per adottare una formula di calcolo del tasso soglia di mora, ritenendo pertanto inapplicabile la maggiorazione statistica indicata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
L'appellante richiama a tal proposito, un diverso indirizzo giurisprudenziale che ritiene che il tasso soglia deve essere calcolato anche per gli interessi di mora con lo stesso criterio indicato nei decreti ministeriali per gli interessi corrispettivi senza la maggiorazione del 2,1%.
§
Tale doglianza non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si ritiene opportuno chiarire la diversa funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi, evidenziando che nel diritto delle obbligazioni costituiscono categorie distinte: gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell'adempimento, rappresentando una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo;
diversamente, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo del godimento del capitale oggetto di obbligazione.
Più dettagliatamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “gli interessi moratori sono correlati all'inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18239).
12 Premesso quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità si è nel tempo attestata sul principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del T.e.g.m non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, primo comma, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Orbene, conformemente a quanto statuito nella sentenza di primo grado, qualora si intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi moratori è necessario porre a fondamento della propria domanda il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso di specie, l'assolvimento di tale onere in relazione ai fatti principali, fondanti la pretesa invalidità contrattuale, è del tutto mancato.
È vero che, esaminando gli atti di giudizio di primo grado, allegati dall'odierna appellante, si evince nella consulenza tecnica di parte il richiamo all'art. 5 del contratto di mutuo laddove si legge che “…omissis…il tasso di mora alla data della stipula è pari al 5,35%...”; tuttavia, il CTP afferma l'usurarietà del tasso di mora praticato dall'istituto di credito, sulla scorta di un metodo di calcolo che correttamente il primo giudice ha ritenuto non applicabile.
Invero, viene effettuato il semplice raffronto tra il tasso di mora praticato e il tasso soglia di usura relativo agli interessi corrispettivi al momento della sottoscrizione del contratto.
Orbene, l'appellante richiede la censura del capo di sentenza che rigetta la domanda di usurarietà degli interessi moratori limitandosi a criticare il metodo di calcolo del tasso soglia usura degli interessi moratori attraverso una serie di richiami legislativi e giurisprudenziali minoritari che tuttavia anche questo collegio ritiene di non condividere, rilevato che il metodo indicato dalla Suprema Corte non è semplicemente basato su una valutazione meramente statistica come rilevato nell'atto d'impugnazione ma individua un criterio da considerarsi obiettivo ed omogeneo.
Invero, contrariamente a quanto asserito da , il tasso rilevato dai decreti Parte_1 ministeriali a fini conoscitivi può costituire l'utile indicazione oggettiva idonea a determinare la soglia rilevante. La stessa Banca d'AL conducendo un'approfondita rilevazione statistica ha evidenziato che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano rispetto ai tassi percentuali corrispettivi una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra-quinquennale.
13 Per cui tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione che permette di accedere a valutazioni quanto più possibile basate su dati fattuali di tipo statistico medio scongiurando, ai fini di uguaglianza, difformità di applicazione.
In tale ottica, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, che vorrebbe quasi mostrare un superamento anche giurisprudenziale del criterio di determinazione espresso nelle sezioni unite del 2020, recentemente la Suprema Corte, nell'ambito di una pronuncia sul cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del tasso soglia, ha ulteriormente richiamato il metodo di calcolo ritenuto nella suesposta doglianza superato, affermando che: “ quanto alla determinazione del tasso soglia…non essendo possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, è necessario procedere sempre al calcolo separato della loro relativa incidenza;
cosa che va fatta, per i primi, ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e, per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. Cass. Sez. 1 n. 14214-22, Cass. Sez. 1 n. 7872-22, Cass. Sez. 1 n. 10250-21; e poi anche Cass. Sez. 2 n. 2798723)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9201).
§§§
§ 2.4 Con il quarto motivo di appello rubricato “CONTRADDITORIETA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DI LEGGE, OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE NELL'ACCERTAMENTO DELL'USURARIETA' DEL MUTUO IPOTECARIO E DI ALTRE CLAUSOLE VESSATORIE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DE QUO PER IL QUALE SI RECLAMA IL CREDITO CONTESTATO”, l'appellante si duole dell'inesistenza di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a rilevare i fatti ed accertare se fossero stati commessi errori di metodo, di tecnica e di conteggio nel calcolo del tasso soglia di usura da parte dell'istituto bancario.
Nel corso del giudizio - osserva - è stata prodotta consulenza tecnica di Parte_1 parte ove è stato evidenziato che la contestualmente alla Controparte_4 sottoscrizione del mutuo ipotecario ha preteso dalla parte offesa la stipula delle polizze assicurative vita, creditor protection Insurance e incendio, finalizzate ad assicurare il rischio.
Il primo giudice, secondo l'appellante, non si è fatto carico di valutare la natura usuraria del contratto di mutuo tenendo conto delle spese di assicurazione sostenute dalla parte offesa per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4.
14 Nel calcolo del tasso soglia di usura è sfuggito al Tribunale – osserva l'appellante - che le polizze assicurative sottoscritte contestualmente al contratto di mutuo ipotecario in questione pari ad € 19.000,00 (collegamento temporale) e ad esso funzionalmente riconducibile (collegamento negoziale) concorrevano alla determinazione del tasso usurario. Quindi, in definitiva, ritenuto che il T.E.G. del mutuo ipotecario era composto dalle determinanti Tasso Annuale Effettivo (T.A.E.) 2,375%, costo degli oneri accessori 0,772%e la mora del 5,350% (oltre la soglia di usura) il T.E.G. era di 8,498% (oltre la soglia di usura).
Asserisce ancora che, anche se fosse considerato legittimo il calcolo del Parte_1 tasso soglia al 6,045 % dai difensori della e della il Controparte_4 Controparte_1 mutuo ipotecario sottoscritto è comunque da ritenersi usuraio.
Inoltre, dall'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 1090/2016 R.G.N.R. è stato accertato che secondo le disposizioni di legge, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario da parte della vittima, ai fini della rilevazione del tasso soglia usura doveva tenersi conto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato nel trimestre di stipula, aumentato della metà. Nel caso in specie le indagini di polizia giudiziaria hanno confermato che già solo il tasso di mora pari al 5,35 %, contrattualmente pattuito ab origine tra la banca e la vittima inconsapevole, superava la soglia di usura.
§
Il superiore motivo d'appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Premesso che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, nessun onere probatorio incombe sul Tribunale e, altresì che, la produzione in giudizio di una consulenza tecnica di parte attestante la stipula di una serie di polizze assicurative contestuali alla sottoscrizione del contratto di mutuo non è di per sé sufficiente a stabilire la natura usuraria del predetto contratto, questo Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il primo decidente in merito all'inidoneità dei fatti prospettati a supportare l'asserita usurarietà del rapporto e la conseguente sua nullità.
Costituisce invero principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica prospettazione e successiva contestazione dei fatti costitutivi la propria pretesa ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta
15 contestazione relativa alla dedotta usura: infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
In tale ottica, contrariamente alle pretese avanzate dall'appellante nei confronti del Tribunale, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per sgravare la parte dal fornire prove o per compensare carenze nelle proprie allegazioni o offerte di prova. Nello specifico, il suddetto mezzo di indagine non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con esso, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Non risulta altresì rilevante ai fini dell'accoglimento della doglianza prospettata la giurisprudenza richiamata concernente il conteggio delle spese di assicurazione nella valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo posto che ab origine l'enunciazione generica del pregiudizio lamentato non è idonea a radicare la domanda giudiziale.
Inoltre, risulta ulteriormente privo di rilevanza giuridica in tale sede, il riferimento alle indagini espletate dalla guardia di finanza ai fini dell'integrazione del reato di usura, posto che comunque le stesse muovono da una base di calcolo errata come già ampiamente evidenziato nelle motivazioni di rigetto alla doglianza n. 3.
§§§
§ 2.5 Con il quinto motivo di appello rubricato “VIOLAZIONE ARTT. 2043 C.C., 125 III COMMA TUB, 4 VII° COMMA CODICE IN MATERIA DEI DATI PERSONALI, CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N° 139 DEL 11/02/991. SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE, TRA LE Parte_2
AZIONATE DALLA E IL DANNO CAUSATO Controparte_4
ALL'APPELLANTE”, l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo decidente non ha tenuto conto della domanda riconvenzionale considerandola infondata e priva di qualsiasi elemento di prova in ordine alle illegittime segnalazioni trascritte in Centrale rischi Banca d'AL.
Sul punto, evidenzia che la non ha dato prova di aver ottemperato Controparte_4 correttamente all'adempimento della notificazione all'appellante del preavviso di segnalazione, previsto dall'art. 125 III comma TUB, dall'art.4 VII comma del codice in materia di protezione dei dati personali e dalla Circolare 139 dell'11/02/1991 della Banca d'AL.
In ordine ai danni subiti a causa delle illegittime segnalazioni a sofferenza – osserva l'appellante - la permanenza di dette segnalazioni ha ostacolato e continua ad ostacolare il libero accesso al credito, pregiudicando la possibilità di ottenere
16 finanziamenti dagli intermediari finanziari per avviare una propria attività commerciale.
Sostiene l'appellante che non può essere ritenuta lecita la segnalazione di un credito contestato, qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione.
La secondo , non inviando il preavviso di segnalazione Controparte_4 Parte_1 previsto dall'art.4 comma 7 del “codice deontologico” è responsabile di condotta illecita a danno della reclamante.
Ne deriva – osserva l'appellante – che l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi ha causato e causa sia il danno non patrimoniale, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore della persona, sia il danno al patrimonio.
Il nesso causale appare provato perlomeno in riferimento al danno da perdita di chance, ossia l'occasione che l'attore aveva di avviare attività professionale nel settore del commercio, pregiudicata dall'accesso al credito a causa delle illegittime segnalazioni, determinando l'impossibilità per l'appellante di avviare l'attività commerciale nel settore del commercio di borse di pelle.
Erroneamente, dunque, il Giudice di prime cure ha escluso tale voce di danni rispondendo con un assunto del tutto contrario alle massime della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché inconducente rispetto alla domanda formulata.
In ordine al danno morale per la sofferenza psicologica, il forte scoraggiamento, lo stress e la demotivazione che traggono origine dal contratto di mutuo ipotecario ritenuto nullo, parte appellante si riporta interamente alle conclusioni cui è giunta la relazione medico legale, depositata in atti a firma della Dr.ssa sulla Persona_2 base della quale si reclama un danno di € 86.000,00.
Invero, in relazione a tale voce di danno - evidenzia - il vizio Parte_1 motivazionale è ancora più lampante, considerato che era stata depositata in atti la relazione della Dr.ssa Il giudice, dunque, avrebbe potuto ritenere integrata tale Per_2 voce e qualora fossero residuati dubbi, avrebbe dovuto ammettere la prova ed escutere il testimone di parte attrice.
Da ultimo l'appellante si duole dell'erronea esclusione operata dal giudice di primo grado circa la sussistenza dei danni all'onore e alla reputazione, posto che escludendo il danno in re ipsa si è ritenuto esonerato da qualsiasi obbligo motivazionale. Al contrario, conclude l'appellante, è doveroso il riconoscimento del risarcimento di tale voce di danno con la somma di € 50.000,00 o con quella che la Corte di Appello vorrà liquidare in via equitativa.
§
17 La doglianza esposta non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, si ritiene opportuno chiarire che nel sistema processualcivilistico la domanda riconvenzionale è quella proposta dal convenuto, che non si limita a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui, ma esercita, a sua volta, un'autonoma azione che richiede una pronuncia del giudice con effetto di giudicato. Per cui, la qualificazione in atti operata dall'odierna appellante risulta assolutamente impropria come già, del resto, rilevato in primo grado.
Con riferimento all'asserita mancata comunicazione preventiva della segnalazione alla centrale rischi, occorre rilevare che, nel caso di specie non opera la disciplina prevista dall'art. 125 del t.u.b. posto che l'ambito di operatività di questa norma è stata estesa al credito immobiliare dall'art. 120 undecies del T.U.B. solo a far data dal 4 giugno 2016, (data di entrata in vigore del Dlgs 72/2016 attuativo della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonchè modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) non risultando applicabile pertanto ai finanziamenti, destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, sottoscritti in data anteriore.
Rilevato, dunque, che il contratto oggetto del giudizio è stato sottoscritto in data 24.06.2010 risultava applicabile la disciplina normativa anteriore che dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art 122 comma 1 lett. E t.u.b. espressamente esclude dall'applicazione delle norme del capo II “i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.
In tale ottica, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 d.lgs. n. 385 del 1993, secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel t.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo;
ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall'ambito applicativo del capo II del titolo VI del t.u.b.”(cfr. Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, n.14382).
18 Ritenuta, dunque, non ravvisabile alcuna illegittima segnalazione alla centrale rischi, devono considerarsi infondate anche le ulteriori doglianze relative ai paventati danni subiti.
In ogni caso, questo Collegio condivide l'orientamento seguito dal Tribunale in materia di danni da illegittima segnalazione, evidenziando che nel caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28536)
L'appellante, per contro, omette del tutto di confrontarsi con il percorso motivazionale espresso nel provvedimento impugnato, limitandosi a considerare doveroso, ad esempio, il danno all'onore e alla reputazione.
Anche per la valutazione del danno morale, nonostante la perizia allegata, non si può prescindere dall'individuazione dei fatti concreti e dalla dimostrazione della lesione effettivamente subita che nel caso di specie non risulta provata neppure in via presuntiva e che comunque erroneamente viene fatta discendere dall'asserita nullità del contratto di mutuo che come già esposto non può essere ritenuto tale.
Allo stesso modo infondato risulta il danno da perdita di chance: invero, l'accoglimento della relativa domanda esige, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio in concreto economicamente valutabile.
Nel caso di specie, l'appellante si limita a fare riferimento al mancato accesso al credito per avviare un'attività nel settore del commercio delle borse di pelle e produce in allegato una brochure informativa sull'attività che intende avviare e la risposta del responsabile di un gruppo finanziario ad una generica richiesta di finanziamenti per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nella quale si afferma che l'essere segnalato a sofferenze non consente l'accesso al credito. Premesso che, come già esposto, tenuto conto dell'evoluzione normativa la segnalazione effettuata non risulta illegittima, in ogni caso le allegazioni effettuate risultano comunque carenti di elementi idonei a ritenere sussistente in concreto il danno da perdita di chance.
Alla luce di quanto evidenziato, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di risarcimento del danno esclude qualsiasi pronuncia sulla carenza di legittimazione prospettata dall'appellata in primo grado e riproposta in sede di appello.
§ 3. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa. 19 Tali spese vanno quindi liquidate in euro 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022).
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
La condanna al pagamento delle spese non è impedita dall'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio. Tale beneficio non comporta, infatti, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata in tal caso parzialmente vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sopra Parte_1 generalizzata, avverso la sentenza n. 469/2022 pubblicata dal Tribunale di Barcellona
20 P.G. in data 14.04.2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2. Condanna , al pagamento in favore di , e per Parte_1 Controparte_1 essa, quale mandataria delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 7.160,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi con la partecipazione da remoto del dott. Sabatini) del 28 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 475/2022 R.G. vertente:
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milazzo (ME) Via Madonna Delle Grazie n. 76 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sciotto (C.F. –Pec: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1 parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 29.06.2022, su istanza depositata il 07.06.2022;
-Appellante ammessa al G.P.-
CONTRO
, e per essa, quale mandataria (già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a seguito della modifica di denominazione sociale) in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Giovanni Tumino (C.F. Pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 del medesimo in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16, giusta procura in atti;
-Appellata-
1 Oggetto: APPELLO avverso la sentenza n.469/2022, pubblicata in data 14.04.2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., a definizione del giudizio portante n. R.G. 1614/2018 e notificata in data 30.05.2022;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: - In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c. In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la Sentenza n. 469/2022, pubbl. il 14/04/2022 pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Sezione Civile, notificata il 30.05.2022, resa nella causa RG n. 1614/2018 Repert. n. 525/2022 del 15/04/2022; nel merito: accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile e/o inesistente con qualsiasi forma e statuizione, l'atto di precetto notificato il 26 settembre 2018, e ciò per insussistenza e illegittimità del credito azionato;
dichiarare la pretesa creditoria illegittima, ritenuto che il mutuo ipotecario, dal quale trae origine il reclamato credito, è nullo e ipoteca inesistente;
ritenere e emettere ogni altra statuizione necessaria e conseguenziale;
con vittoria di spese e compensi;
in subordine, dichiarare la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e annullare la condanna alle spese inflitta alla IGnora in primo grado. In via gradata: Parte_1 nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ridursi Controparte_1 secondo giustizia ed equità il dovuto;
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio sul quantum del danno, come già richiesto in primo grado;
disporre, se non dovesse essere attribuito valore probatorio alla stima della CTU disposta per il giudice di esecuzione estinto, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile per il cui acquisto è stato stipulato il contratto di mutuo, attuale e con riferimento al momento della redazione del contratto di compravendita;
disporre CTU tecnico-contabile per accertare quanto lamentato dall'appellante in ordine all' “errata” quantificazione degli interessi, in relazione al contratto di mutuo;
disporre CTU (TECNICO-CONTABILE) relativamente al contratto di mutuo per: a) determinare l'esatto dare- avere tra le parti, previa eliminazione dei costi applicati in violazione di legge ed in forza di clausole contrattuali nulle, nonché compiere ogni accertamento utile e conducente ai fini della decisione;
b) accertare, in particolare, se la misura degli interessi corrispettivi, moratori e delle spese, dei premi
e delle altre voci a debito del cliente, sia conforme alla misura pattuita in contratto, escludendo ogni addebito applicato in misura superiore a quella prevista contrattualmente ex art. 117 TUB ed accertando se il tasso effettivo corrisponda a quello indicato nel tasso di mutuo;
c) accertare se le pattuizioni relative agli interessi comportino effetti anatocistici;
d) accertare il costo complessivo del contratto, tenuto conto di tutti gli oneri e le spese, escluse imposte e tasse, verificando se siano stati
o meno pattuiti interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, tenuto conto di qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa, collegata all'erogazione del credito, ai sensi della l. 108/96 e dell'art. 644 c.p.; e) quantificare, in caso di accertato superamento del tasso soglia, le somme indebitamente calcolate e/o già corrisposte dalla
IG.ra ; f) in via meramente subordinata, nel caso di mancato riscontro dell'usurarietà Parte_1 del tasso, ma solo di difformità di questo, rispetto quello pattuito in violazione dell'art. 117 TUB, ricalcolare il piano di ammortamento, sulla base del tasso sostituito, verificando le minori somme così quantificate;
nominare Consulente d'ufficio per determinare e quantificare i danni subiti dall'opponente e in termini di danno biologico, e in termini di mancato guadagno e/o perdita di chance. Si chiede ammettersi prova con il teste arch. , residente a Milazzo, sulle Testimone_1 seguenti circostanze…OMISSIS…In via riconvenzionale: dichiarare la colpa grave e la negligenza della o, comunque, la responsabilità in ordine alle illegittime segnalazioni azionate Controparte_4
a danno della IGnora;
ritenere e dichiarare la colpa grave, la negligenza della Parte_1
o, comunque, la responsabilità ex art. 2050 c.c. per il mantenimento del dato errato Controparte_4 in CR Banca d'AL dal Maggio 2015 al Settembre 2019 in pregiudizio della IGnora;
Parte_1
2 ritenere e dichiarare la colpa grave, la negligenza della o, comunque, la Controparte_4 responsabilità ex art. 2050 c.c. nell'aver omesso di dare alla IGnora comunicazione Parte_1 del trattamento del dato in questione;
ritenere e dichiarare che dal comportamento gravemente colposo, negligente o, comunque, attribuibile alla responsabilità della sono derivati Controparte_4 danni patrimoniali e non patrimoniali alla IGnora pari a € 3000.000,00, come indicati Parte_1 nell'atto di citazione, come di seguito indicati : a)un danno curriculare e perdita di chance da liquidarsi per una somma pari almeno ad € 164.300,00o, eventualmente, nell'ammontare ritenuto congruo dalla Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, anche in via equitativa;
c) un danno all'onore ed alla reputazione da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 50.000,00 o in quella eventualmente stabilita dalla Ecc.ma Corte d'Appello di Messina;
b) un danno morale per la sofferenza psicologica, il forte scoraggiamento, lo stress la demotivazione, pari a € 86.000,00causato dalla perdurante negligenza della dai dinieghi ricevuti per l'accesso al credito a causa delle Controparte_4 illegittime segnalazioni e dalla conseguente compromissione delle ambizioni professionali dell'attore, da liquidarsi in via equitativa;
c) un danno per l'inserimento del dato errato, la mancata comunicazione del dato errato e il mantenimento dello stesso – almeno dal Maggio 2015 al Settembre
2019 in via equitativa come stabilito dalla Ecc.ma Corte;
conseguentemente condannare CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore al relativo risarcimento ed al conseguente
[...] pagamento degli importi sopra indicati e/o a quelli determinati a seguito dell'istruttoria giudiziale.
Per l'appellata: - In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione/revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
dichiarare inammissibile per tutti i motivi dedotti in narrativa l'atto di appello proposto;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_5 ordine alla domanda di risarcimento del danno. Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e infondato, e comunque rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata. In via istruttoria: rigettare l'istanza di rimessione in istruttoria del presente giudizio per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, e con sentenza esecutiva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1 notificato in data 26 settembre 2018, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 215.236,39 per debito complessivo derivante dalle rate insolute del mutuo, ex art. 38 del d. lgs. n. 385/1993 erogato alla stessa da Controparte_6 con iscrizione di garanzia ipotecaria sull'immobile facente parte del
[...] complesso edilizio sito in Milazzo, Via Pezza del Pioppo, individuato al foglio 18, particella 1295, sub 6.
A fondamento della domanda, deduceva la nullità dell'atto di precetto per inesistenza della notifica effettuata nei confronti del fideiussore , già deceduto;
Persona_1 evidenziava altresì, l'usurarietà del contratto di mutuo avuto riguardo alle spese correlate all'erogazione della somma finanziata e, segnatamente, degli interessi di mora;
contestava inoltre, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, la vessatorietà delle clausole e da ultimo, la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385/1993.
Con comparsa depositata in data 10 febbraio 2020 si costituiva in giudizio CP_2
denominazione assunta da già
[...] CP_3 Controparte_7
[..
[...] quale mandataria di quale cessionaria del credito, la
[...] Controparte_1 quale contestava i motivi di opposizione e la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente.
Accertato l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa era istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza dell'8 settembre 2021 venivano rigettate le richieste istruttorie di parte opponente e la causa veniva rinviata all'udienza del 14 aprile 2022 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Medio tempore, con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, nel sub procedimento iscritto al n. 1614-1/2018 R.G., svolgeva domanda cautelare in corso di Parte_1 causa ex art. 669 quater c.p.c., chiedendo di: “ordinare alla la
Controparte_1 immediata cancellazione delle sofferenze azionate in Centrale Rischi della Banca d'AL; - condannare la al pagamento del risarcimento dei danni
Controparte_1 subiti e subendi (danno alla reputazione, preclusione accesso al credito, perdita di chances) a causa delle illegittime segnalazioni a sofferenza in CR Banca d'AL; condannare la al pagamento in favore della IGnora
Controparte_1 Parte_1 del risarcimento dei danni pari all'importo di € 10,00 per ogni giorno a decorrere dalla data del 01.01.2019, giorno in cui decorrono le illegittime segnalazioni in CR Banca d'AL, e sino alla sua permanenza documentata del 31.12.2021; - condannare la al pagamento delle spese di lite della presente fase cautelare oltre
Controparte_1 iva e cpa come per legge, oltre le spese per contributo unificato.”
Il decidente rinviava la decisione relativa alla domanda cautelare unitamente alla decisione del merito.
Con sentenza n. 469/2022 pubblicata il 14.04.2022 il Tribunale di Barcellona P.G.
“rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. proposta da
[...]
; dichiara inammissibile il ricorso ex art. 669 quater c.p.c. depositato da Pt_1 [...]
in data 17.03.2022 iscritto al n. 1614-1/2018 R.G.; condanna Pt_1 Parte_1 alla refusione delle spese processuali sostenute da liquidate in € Controparte_2
6.480,00 per compensi professionali (di cui € 2.430,00 per la fase studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., dovute come per legge;
rigetta la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.” Controparte_2
Secondo il Tribunale, preliminarmente, il rimedio proposto andava qualificato come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui veniva lamentata l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto effettuata nei confronti del fideiussore Persona_1 per morte di questo, rilevato che i vizi formali dell'atto di precetto vanno fatti valere mediante opposizione da esperirsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
4 Tuttavia, premesso quanto sopra, rilevava che il motivo di opposizione non è fondato:
“in rito va rilevato che , la quale agiva in proprio, non era legittimata a Parte_1 far valere vizi di notifica dell'atto di precetto nei confronti del de cuius, con l'effetto che rimane assorbito il vaglio delle ragioni dedotte in opposizione”.
Statuiva altresì, che l'atto di precetto mantiene la propria validità nei confronti di
[...]
dovendo aderirsi all'orientamento della Suprema Corte che ammette la Pt_1 validità parziale dell'atto di intimazione.
Rilevava inoltre, che la procedura esecutiva immobiliare avviata e iscritta al n. 115/2017 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto risultava essere stata dichiarata improseguibile, come dedotto da nella propria comparsa Controparte_2 di costituzione e come documentato dalla stessa opponente.
Con riferimento agli ulteriori motivi dedotti in citazione, il Tribunale qualificava il rimedio proposto come opposizione all'esecuzione, avendo contestato il Parte_1 diritto di parte opposta ad agire in executivis sulla scorta del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'atto di precetto, del quale venivano lamentati profili di nullità, con contestazione della pretesa creditoria oggetto di intimazione.
Nello specifico, il giudice di prime cure rilevava “che l'atto di citazione si limita a esporre deduzioni generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario”.
Il richiamo alla normativa ed ai precedenti giurisprudenziali, senza riferimento specifico alla fattispecie oggetto di giudizio, finisce col rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di censure, la cui fondatezza è rimessa alla adesione del decidente ad orientamenti giurisprudenziali che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi delle censure e della domanda.
Considerava, inoltre, priva di fondamento la doglianza in ordine all'usurarietà del tasso di interesse moratorio e altresì, non meritevole di adesione il metodo di raffronto utilizzato ai fini della verifica, in quanto oggetto di recente intervento delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 18/09/2020, n. 19597).
Parte attrice si limitava ad allegare l'usurarietà del tasso di interesse moratorio secondo un criterio non valido, senza neanche indicare il concreto atteggiarsi del tasso in questione nel rapporto, con l'effetto che non era assolto l'onere di allegazione gravante su di sé. In questa prospettiva, veniva ritenuta dunque, inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile in quanto meramente esplorativa e diretta a colmare gli oneri gravanti sull'opponente.
In ogni caso, rilevava il giudice “anche in ipotesi di usurarietà degli interessi moratori sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori (che, pertanto, non sarebbero dovuti), ma sarebbero comunque dovuti gli interessi 5 corrispettivi rispettosi del tasso soglia. Parimenti infondata era la deduzione svolta in citazione circa l'asserita vessatorietà di clausole contrattuali, non meglio precisate. Analoga considerazione va estesa alla dedotta violazione dell'art. 117, comma 4 d. lgs. n. 385/1993 per errata indicazione del TAEG. Deve essere, altresì, rigettata la domanda proposta dall'attore per l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B. Priva di fondamento è, altresì, la dedotta nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 T.U.B. per superamento - oltre l'80% - del limite di finanziabilità.
Precisava inoltre che “avuto riguardo al tenore dell'art. 12 del contratto di mutuo del 24.06.2010 cui si rimanda, la fidejussione prestata da era Persona_1 rispondente ai requisiti richiesti per forme di garanzie integrative non offerte dal cliente, con l'effetto che il limite di finanziabilità non era applicabile nella specie e che, pertanto, la doglianza avente ad oggetto la violazione di detto limite non era meritevole di accoglimento.”
Anche la richiesta riparatoria, quantificata genericamente in € 300.000,00, risultava priva di allegazione nella parte argomentativa dell'atto introduttivo del giudizio, né le conclusioni di parte opponente erano meglio precisate, in punto di allegazione, nel termine oltre il quale maturavano le preclusioni assertive.
Inoltre, sfornito di prova era l'asserito pregiudizio non patrimoniale alla reputazione e il danno esistenziale, mentre il riconoscimento del danno biologico non era stato neanche chiesto.
Per quanto riguarda la domanda cautelare proposta nell'ambito del giudizio di merito, il primo decidente né statuiva l'inammissibilità, rilevato che non può ammettersi la proposizione di una domanda cautelare nell'ambito di un giudizio che, pur connesso a quello della cautela, non è a questo identico quanto a soggetti, petitum e causa petendi.
In ogni caso, riteneva non sussistente il periculum richiesto per l'emissione della misura cautelare, dal momento che il ricorso veniva depositato a ridosso della decisione della controversia. Quanto, poi, alle domande di risarcimento del danno formulate nel ricorso, evidentemente prive di natura cautelare, queste erano inammissibili in quanto fittiziamente introdotte in giudizio e non idonee a determinare l'ampliamento del petitum originario, come articolato nell'atto introduttivo del giudizio.
§
Con atto di citazione depositato telematicamente il 27.06.2022, notificato in data
23.06.2022, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 affidandolo ai motivi di cui infra si dirà.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 24.10.2022 si costituiva e per essa quale mandataria la quale CP_1 Controparte_2 preliminarmente chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed eccepiva altresì, l'inammissibilità dell'atto di appello. Nel 6 merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate, ritenendo l'infondatezza di tutti i motivi dedotti da controparte, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di causa.
§
All'udienza del 18.11.2022, la Corte di Appello riservava la decisione e con successiva ordinanza del 12.12.2022 si pronunciava sia sull'ammissibilità ex art. 348-bis c. p. c., sia sulla chiesta inibitoria.
Relativamente a quest'ultima, evidenziava che l'unico capo della sentenza suscettibile di sospensione in tale sede era quello relativo alla condanna alle spese e che in relazione al periculum in mora l'appellante deduceva di essere disoccupata, avendo come unico sostentamento il reddito di impresa prodotto dal coniuge.
La Corte, tuttavia, rigettava la suindicata istanza, valutato che “con i motivi di gravame vengono sollevate censure che richiedono un approfondito esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate, trattandosi perciò di res dubia allo stato della cognizione sommaria (la sola consentita in questa fase), mentre, con riguardo al periculum in mora, le ragioni prospettate dall'appellante da un lato non integrano i caratteri della gravità e dall'altro non trovano riscontro documentale in atti, non emergendo un concreto rischio di non poter recuperare dall'appellata le somme versate in caso di riforma della decisione di primo grado in esito all'odierno giudizio”.
Per quanto concerne invece, le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 348 bis c.p.c., rilevato che non ricorrono, e pertanto, si rende necessario pronunciare con sentenza sulle questioni prospettate con l'appello, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2024.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la Corte, con ordinanza, rinviava per carico di ruolo all'udienza del 17.06.2024 per i medesimi incombenti.
Nella suindicata udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la causa veniva assunta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali (60 gg) e di memorie di repliche (gg. 20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere l'eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato
7 che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
“errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Con la prima doglianza rubricata “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CIRCA LA NULLITA' DEL MUTUO, PER IL QUALE SI RECLAMA IL CREDITO, AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 385/1993 E DELLA DELIBERA 22.04.1995 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE CREDITO RISPARMIO”, l'appellante lamenta l'omessa verifica con assoluta esattezza del quantum del credito posto a fondamento della pretesa economica reclamata dapprima dalla Controparte_4
e poi dalla Controparte_1
Rileva che con le memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., era stata Parte_1 richiesta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare se l'immobile concesso in garanzia, in ordine al mutuo ipotecario sottoscritto con la
[...]
era stata erogato in violazione dell'art. 38 comma 2 del Dlgs. Controparte_6
385/1993 e della Delibera CICR del 22.04.1995 in ordine al limite di finanziabilità.
Invero, secondo l'appellante il perito della violando una regola di Controparte_4 civile convivenza e tenendo una condotta dettata da scarsa attenzione e coscienza, stimava illegittimamente il valore dell'immobile acquistato dalla IGnora
[...] in € 258.000,00 Pt_1
Diversamente, il perito nominato nell'ambito della procedura esecutiva estinta era pervenuto alla valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile stimato in una somma pari ad €117.810,00.
Evidenzia altresì, che sia la CTU disposta nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva estinta sia la perizia della non tenevano conto della perizia Controparte_4 giurata a firma del direttore lavori/progettista Arch. che attestava Testimone_1
8 illegittimamente l'abbattimento delle barriere architettoniche e la conformità dell'immobile alle norme urbanistiche.
Premesso quanto sopra – osserva l'appellante - il mutuo concesso dalla
[...]
anche considerando la misura del 100% del valore reale dell'immobile CP_8 all'acquisto, stimato in € 87.645,00, è nullo con ipoteca inesistente.
Invero, l'art. 38 del T.U.B. e la delibera del 22 aprile 1995 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, prevede, nel caso di finanziamenti fondiari, un limite di finanziabilità pari all'80% del valore ipotecario reale dell'immobile concesso a garanzia. Se risulta superato tale tetto il mutuo è nullo. A sostegno della suesposta doglianza richiama la giurisprudenza secondo la quale “la conseguenza dello sforamento del limite di finanziabilità per il mutuo fondiario, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma determina invece la nullità del contratto, e comunque la sicura non operatività della disciplina fondiaria” (v. Cass. civile, Sez. I del 21/01/2020).
Il rispetto del limite di finanziabilità - evidenzia è elemento essenziale Parte_1 per la valida qualificazione del contratto di finanziamento come mutuo fondiario e, quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta la nullità del contratto di mutuo in esame, e anche se in astratto sarebbe possibile una sua riqualificazione quale mutuo ordinario, tale profilo non va esaminato in questa sede in quanto la nullità suddetta comporta in ogni caso- secondo le difese prospettate - la disapplicazione della disciplina speciale di privilegio connessa al carattere fondiario del mutuo, ovvero la “sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs, con conseguente nullità del precetto e assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
Secondo l'appellante, dunque, l'esclusione del carattere fondiario derivante dal superamento del limite di finanziabilità comporta in ogni caso la fondatezza della doglianza, anche ove si optasse, come in qualche modo suggerito da altro orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 17439/19 della Corte di cassazione), per la mera riqualificazione del mutuo non fondiario come mutuo ordinario.
Accertata quindi la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità, dalla quale trae origine il credito reclamato dalla Controparte_1 osserva l'appellante- la conversione non è più possibile, il precetto è nullo, l'ipoteca inesistente e l'opposizione merita integrale accoglimento.
§§§
§ 2.1. Con il secondo motivo di appello rubricato “ERROR IN PROCEDENDO E VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. CONTRADDITORIETA', MANIFESTA
9 ILLOGICITA' E VIOLAZIONE DI LEGGE CIRCA L'OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' DEL MUTUO IPOTECARIO, DAL QUALE TRAE ORIGINE IL CREDITO RECLAMATO E DEL RISARCIMENTO DANNI SUBITI E SUBENDI Controparte_9
DALL'APPELLANTE CAUSATI DALLA UNICREDIT IN ORDINE ALLA SEGNALAZIONE IN CR BANCA D'ITALIA IN VIOLAZIONE”, l'appellante lamenta che il Tribunale ha di fatto, con la sua decisione, erroneamente reputato generiche e valutative, senza ammetterle, le prove testimoniali richieste, le quali erano volte a dimostrare il nesso di causa tra la condotta illecita del perito nominato dalla CP_4 per la stima dell'immobile, la nullità del mutuo ipotecario e la illegittimità della
[...] somma reclamata dalla Controparte_1
Tale errore ha inciso sul contenuto del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, rendendo irrilevanti le questioni prospettate dall'appellante. Il giudice dunque, ha errato negando dapprima alla parte attrice il diritto di provare il fatto costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori ammissibili e rilevanti, e poi ha ulteriormente errato ritenendo quel fatto non provato.
§
I suesposti motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione delle questioni prospettate, sono infondati in relazione a tutti i dedotti profili di doglianza.
Ai fini della risoluzione delle superiori questioni, questo Collegio ritiene dirimente la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 33719 del 16.11.2022, con la quale i giudici di legittimità hanno affrontato proprio la problematica inerente alla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato dall'art. 38, comma 2, t.u.b.
Tale pronuncia, muovendo dal contrasto esistente in giurisprudenza sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità stabilito dal T.U.B., ha evidenziato che “il limite di finanziabilità di cui al D.lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
10 Più di recente, in continuità con l'orientamento delle sezioni unite, è stato ribadito che
“Il limite di finanziabilità stabilito dal t.u.b. non rappresenta un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario e pertanto la sua eventuale violazione non determina la nullità del negozio”. (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/06/2024, n.17633)
Premesso quanto sopra, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, non risulta condivisibile il ragionamento prospettato al fine di un'eventuale riforma della pronuncia impugnata.
Invero, il primo giudice, fondando il proprio convincimento su quell'orientamento giurisprudenziale che è stato successivamente avallato dalle sezioni unite e oggi ormai pacifico, ha ritenuto preliminarmente non applicabili le conseguenze prospettate dalla ricorrente nel caso di superamento del limite di finanziabilità del mutuo e di conseguenza, nel rispetto del proprio potere dispositivo, ha ritenuto non conducenti le richieste istruttorie formulate.
Anche questo decidente, aderendo alla giurisprudenza ormai pacifica, ritiene che far discendere dalla violazione della soglia di finanziabilità la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere.
A ciò si aggiunga che, come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, accogliere la tesi della nullità e le ulteriori conseguenze da essa derivanti – auspicate tra l'altro dall'appellante nel primo motivo di appello - significherebbe riconoscere un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca, con effetti che potrebbero definirsi paradossali nel caso di esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito mutuante (atteso che la nullità darebbe luogo all'estinzione della procedura, per il venir meno del titolo esecutivo, anche in danno degli eventuali creditori intervenuti non muniti di titolo).
A fronte di tale paradossale conseguenza, le Sezioni Unite hanno optato per un ulteriore soluzione, ovvero ritenere che l'art. 38, comma 2, t.u.b. non integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, allora, il mutuo fondiario eccedente e la garanzia ipotecaria saranno validi. In tal caso, le eventuali conseguenze nei confronti dell'istituto di credito cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità saranno rilevanti sul piano del rapporto con l'autorità di vigilanza sotto un eventuale profilo disciplinare.
Alla luce di quanto esposto, anche in tale grado di giudizio risulta inconducente ed irrilevante la richiesta di espletamento Ctu. Invero, anche qualora venissero accertati i fatti prospettati dall'appellante e dunque, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità da imputare ad un'eventuale condotta negligente del perito, comunque
11 non si perverrebbe all'esito prospettato con i suesposti motivi di doglianza, ossia la dichiarazione della nullità del rapporto di mutuo oggetto del giudizio e il conseguente travolgimento di tutte le azioni espletate per il recupero delle somme non pagate dall'odierna appellante.
§§§
§ 2.3. Con il terzo motivo di appello rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2 E 4, 3, L. N. 108/96 E ART. 644 C.P. COMMA 1, 3 E 4. ILLEGITTIMA SOMMATORIA 2,1 % TEGM” l'appellante contesta la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure secondo il quale il tasso di mora del mutuo ipotecario, dal quale trae origine il credito reclamato, non è usurario.
A sostegno della propria doglianza contesta il metodo di calcolo ivi Parte_1 richiamato sulla scorta della sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del 2020, affermando che con tale pronuncia non si forniscono strumenti idonei per adottare una formula di calcolo del tasso soglia di mora, ritenendo pertanto inapplicabile la maggiorazione statistica indicata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
L'appellante richiama a tal proposito, un diverso indirizzo giurisprudenziale che ritiene che il tasso soglia deve essere calcolato anche per gli interessi di mora con lo stesso criterio indicato nei decreti ministeriali per gli interessi corrispettivi senza la maggiorazione del 2,1%.
§
Tale doglianza non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si ritiene opportuno chiarire la diversa funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi, evidenziando che nel diritto delle obbligazioni costituiscono categorie distinte: gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell'adempimento, rappresentando una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo;
diversamente, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo del godimento del capitale oggetto di obbligazione.
Più dettagliatamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “gli interessi moratori sono correlati all'inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18239).
12 Premesso quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità si è nel tempo attestata sul principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del T.e.g.m non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, primo comma, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Orbene, conformemente a quanto statuito nella sentenza di primo grado, qualora si intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi moratori è necessario porre a fondamento della propria domanda il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso di specie, l'assolvimento di tale onere in relazione ai fatti principali, fondanti la pretesa invalidità contrattuale, è del tutto mancato.
È vero che, esaminando gli atti di giudizio di primo grado, allegati dall'odierna appellante, si evince nella consulenza tecnica di parte il richiamo all'art. 5 del contratto di mutuo laddove si legge che “…omissis…il tasso di mora alla data della stipula è pari al 5,35%...”; tuttavia, il CTP afferma l'usurarietà del tasso di mora praticato dall'istituto di credito, sulla scorta di un metodo di calcolo che correttamente il primo giudice ha ritenuto non applicabile.
Invero, viene effettuato il semplice raffronto tra il tasso di mora praticato e il tasso soglia di usura relativo agli interessi corrispettivi al momento della sottoscrizione del contratto.
Orbene, l'appellante richiede la censura del capo di sentenza che rigetta la domanda di usurarietà degli interessi moratori limitandosi a criticare il metodo di calcolo del tasso soglia usura degli interessi moratori attraverso una serie di richiami legislativi e giurisprudenziali minoritari che tuttavia anche questo collegio ritiene di non condividere, rilevato che il metodo indicato dalla Suprema Corte non è semplicemente basato su una valutazione meramente statistica come rilevato nell'atto d'impugnazione ma individua un criterio da considerarsi obiettivo ed omogeneo.
Invero, contrariamente a quanto asserito da , il tasso rilevato dai decreti Parte_1 ministeriali a fini conoscitivi può costituire l'utile indicazione oggettiva idonea a determinare la soglia rilevante. La stessa Banca d'AL conducendo un'approfondita rilevazione statistica ha evidenziato che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano rispetto ai tassi percentuali corrispettivi una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra-quinquennale.
13 Per cui tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione che permette di accedere a valutazioni quanto più possibile basate su dati fattuali di tipo statistico medio scongiurando, ai fini di uguaglianza, difformità di applicazione.
In tale ottica, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, che vorrebbe quasi mostrare un superamento anche giurisprudenziale del criterio di determinazione espresso nelle sezioni unite del 2020, recentemente la Suprema Corte, nell'ambito di una pronuncia sul cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del tasso soglia, ha ulteriormente richiamato il metodo di calcolo ritenuto nella suesposta doglianza superato, affermando che: “ quanto alla determinazione del tasso soglia…non essendo possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, è necessario procedere sempre al calcolo separato della loro relativa incidenza;
cosa che va fatta, per i primi, ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e, per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. Cass. Sez. 1 n. 14214-22, Cass. Sez. 1 n. 7872-22, Cass. Sez. 1 n. 10250-21; e poi anche Cass. Sez. 2 n. 2798723)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9201).
§§§
§ 2.4 Con il quarto motivo di appello rubricato “CONTRADDITORIETA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DI LEGGE, OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE NELL'ACCERTAMENTO DELL'USURARIETA' DEL MUTUO IPOTECARIO E DI ALTRE CLAUSOLE VESSATORIE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DE QUO PER IL QUALE SI RECLAMA IL CREDITO CONTESTATO”, l'appellante si duole dell'inesistenza di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a rilevare i fatti ed accertare se fossero stati commessi errori di metodo, di tecnica e di conteggio nel calcolo del tasso soglia di usura da parte dell'istituto bancario.
Nel corso del giudizio - osserva - è stata prodotta consulenza tecnica di Parte_1 parte ove è stato evidenziato che la contestualmente alla Controparte_4 sottoscrizione del mutuo ipotecario ha preteso dalla parte offesa la stipula delle polizze assicurative vita, creditor protection Insurance e incendio, finalizzate ad assicurare il rischio.
Il primo giudice, secondo l'appellante, non si è fatto carico di valutare la natura usuraria del contratto di mutuo tenendo conto delle spese di assicurazione sostenute dalla parte offesa per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4.
14 Nel calcolo del tasso soglia di usura è sfuggito al Tribunale – osserva l'appellante - che le polizze assicurative sottoscritte contestualmente al contratto di mutuo ipotecario in questione pari ad € 19.000,00 (collegamento temporale) e ad esso funzionalmente riconducibile (collegamento negoziale) concorrevano alla determinazione del tasso usurario. Quindi, in definitiva, ritenuto che il T.E.G. del mutuo ipotecario era composto dalle determinanti Tasso Annuale Effettivo (T.A.E.) 2,375%, costo degli oneri accessori 0,772%e la mora del 5,350% (oltre la soglia di usura) il T.E.G. era di 8,498% (oltre la soglia di usura).
Asserisce ancora che, anche se fosse considerato legittimo il calcolo del Parte_1 tasso soglia al 6,045 % dai difensori della e della il Controparte_4 Controparte_1 mutuo ipotecario sottoscritto è comunque da ritenersi usuraio.
Inoltre, dall'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 1090/2016 R.G.N.R. è stato accertato che secondo le disposizioni di legge, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario da parte della vittima, ai fini della rilevazione del tasso soglia usura doveva tenersi conto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato nel trimestre di stipula, aumentato della metà. Nel caso in specie le indagini di polizia giudiziaria hanno confermato che già solo il tasso di mora pari al 5,35 %, contrattualmente pattuito ab origine tra la banca e la vittima inconsapevole, superava la soglia di usura.
§
Il superiore motivo d'appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Premesso che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, nessun onere probatorio incombe sul Tribunale e, altresì che, la produzione in giudizio di una consulenza tecnica di parte attestante la stipula di una serie di polizze assicurative contestuali alla sottoscrizione del contratto di mutuo non è di per sé sufficiente a stabilire la natura usuraria del predetto contratto, questo Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il primo decidente in merito all'inidoneità dei fatti prospettati a supportare l'asserita usurarietà del rapporto e la conseguente sua nullità.
Costituisce invero principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica prospettazione e successiva contestazione dei fatti costitutivi la propria pretesa ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta
15 contestazione relativa alla dedotta usura: infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
In tale ottica, contrariamente alle pretese avanzate dall'appellante nei confronti del Tribunale, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per sgravare la parte dal fornire prove o per compensare carenze nelle proprie allegazioni o offerte di prova. Nello specifico, il suddetto mezzo di indagine non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con esso, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Non risulta altresì rilevante ai fini dell'accoglimento della doglianza prospettata la giurisprudenza richiamata concernente il conteggio delle spese di assicurazione nella valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo posto che ab origine l'enunciazione generica del pregiudizio lamentato non è idonea a radicare la domanda giudiziale.
Inoltre, risulta ulteriormente privo di rilevanza giuridica in tale sede, il riferimento alle indagini espletate dalla guardia di finanza ai fini dell'integrazione del reato di usura, posto che comunque le stesse muovono da una base di calcolo errata come già ampiamente evidenziato nelle motivazioni di rigetto alla doglianza n. 3.
§§§
§ 2.5 Con il quinto motivo di appello rubricato “VIOLAZIONE ARTT. 2043 C.C., 125 III COMMA TUB, 4 VII° COMMA CODICE IN MATERIA DEI DATI PERSONALI, CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N° 139 DEL 11/02/991. SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE, TRA LE Parte_2
AZIONATE DALLA E IL DANNO CAUSATO Controparte_4
ALL'APPELLANTE”, l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo decidente non ha tenuto conto della domanda riconvenzionale considerandola infondata e priva di qualsiasi elemento di prova in ordine alle illegittime segnalazioni trascritte in Centrale rischi Banca d'AL.
Sul punto, evidenzia che la non ha dato prova di aver ottemperato Controparte_4 correttamente all'adempimento della notificazione all'appellante del preavviso di segnalazione, previsto dall'art. 125 III comma TUB, dall'art.4 VII comma del codice in materia di protezione dei dati personali e dalla Circolare 139 dell'11/02/1991 della Banca d'AL.
In ordine ai danni subiti a causa delle illegittime segnalazioni a sofferenza – osserva l'appellante - la permanenza di dette segnalazioni ha ostacolato e continua ad ostacolare il libero accesso al credito, pregiudicando la possibilità di ottenere
16 finanziamenti dagli intermediari finanziari per avviare una propria attività commerciale.
Sostiene l'appellante che non può essere ritenuta lecita la segnalazione di un credito contestato, qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione.
La secondo , non inviando il preavviso di segnalazione Controparte_4 Parte_1 previsto dall'art.4 comma 7 del “codice deontologico” è responsabile di condotta illecita a danno della reclamante.
Ne deriva – osserva l'appellante – che l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi ha causato e causa sia il danno non patrimoniale, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore della persona, sia il danno al patrimonio.
Il nesso causale appare provato perlomeno in riferimento al danno da perdita di chance, ossia l'occasione che l'attore aveva di avviare attività professionale nel settore del commercio, pregiudicata dall'accesso al credito a causa delle illegittime segnalazioni, determinando l'impossibilità per l'appellante di avviare l'attività commerciale nel settore del commercio di borse di pelle.
Erroneamente, dunque, il Giudice di prime cure ha escluso tale voce di danni rispondendo con un assunto del tutto contrario alle massime della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché inconducente rispetto alla domanda formulata.
In ordine al danno morale per la sofferenza psicologica, il forte scoraggiamento, lo stress e la demotivazione che traggono origine dal contratto di mutuo ipotecario ritenuto nullo, parte appellante si riporta interamente alle conclusioni cui è giunta la relazione medico legale, depositata in atti a firma della Dr.ssa sulla Persona_2 base della quale si reclama un danno di € 86.000,00.
Invero, in relazione a tale voce di danno - evidenzia - il vizio Parte_1 motivazionale è ancora più lampante, considerato che era stata depositata in atti la relazione della Dr.ssa Il giudice, dunque, avrebbe potuto ritenere integrata tale Per_2 voce e qualora fossero residuati dubbi, avrebbe dovuto ammettere la prova ed escutere il testimone di parte attrice.
Da ultimo l'appellante si duole dell'erronea esclusione operata dal giudice di primo grado circa la sussistenza dei danni all'onore e alla reputazione, posto che escludendo il danno in re ipsa si è ritenuto esonerato da qualsiasi obbligo motivazionale. Al contrario, conclude l'appellante, è doveroso il riconoscimento del risarcimento di tale voce di danno con la somma di € 50.000,00 o con quella che la Corte di Appello vorrà liquidare in via equitativa.
§
17 La doglianza esposta non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, si ritiene opportuno chiarire che nel sistema processualcivilistico la domanda riconvenzionale è quella proposta dal convenuto, che non si limita a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui, ma esercita, a sua volta, un'autonoma azione che richiede una pronuncia del giudice con effetto di giudicato. Per cui, la qualificazione in atti operata dall'odierna appellante risulta assolutamente impropria come già, del resto, rilevato in primo grado.
Con riferimento all'asserita mancata comunicazione preventiva della segnalazione alla centrale rischi, occorre rilevare che, nel caso di specie non opera la disciplina prevista dall'art. 125 del t.u.b. posto che l'ambito di operatività di questa norma è stata estesa al credito immobiliare dall'art. 120 undecies del T.U.B. solo a far data dal 4 giugno 2016, (data di entrata in vigore del Dlgs 72/2016 attuativo della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonchè modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) non risultando applicabile pertanto ai finanziamenti, destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, sottoscritti in data anteriore.
Rilevato, dunque, che il contratto oggetto del giudizio è stato sottoscritto in data 24.06.2010 risultava applicabile la disciplina normativa anteriore che dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art 122 comma 1 lett. E t.u.b. espressamente esclude dall'applicazione delle norme del capo II “i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.
In tale ottica, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 d.lgs. n. 385 del 1993, secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel t.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo;
ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall'ambito applicativo del capo II del titolo VI del t.u.b.”(cfr. Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, n.14382).
18 Ritenuta, dunque, non ravvisabile alcuna illegittima segnalazione alla centrale rischi, devono considerarsi infondate anche le ulteriori doglianze relative ai paventati danni subiti.
In ogni caso, questo Collegio condivide l'orientamento seguito dal Tribunale in materia di danni da illegittima segnalazione, evidenziando che nel caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28536)
L'appellante, per contro, omette del tutto di confrontarsi con il percorso motivazionale espresso nel provvedimento impugnato, limitandosi a considerare doveroso, ad esempio, il danno all'onore e alla reputazione.
Anche per la valutazione del danno morale, nonostante la perizia allegata, non si può prescindere dall'individuazione dei fatti concreti e dalla dimostrazione della lesione effettivamente subita che nel caso di specie non risulta provata neppure in via presuntiva e che comunque erroneamente viene fatta discendere dall'asserita nullità del contratto di mutuo che come già esposto non può essere ritenuto tale.
Allo stesso modo infondato risulta il danno da perdita di chance: invero, l'accoglimento della relativa domanda esige, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio in concreto economicamente valutabile.
Nel caso di specie, l'appellante si limita a fare riferimento al mancato accesso al credito per avviare un'attività nel settore del commercio delle borse di pelle e produce in allegato una brochure informativa sull'attività che intende avviare e la risposta del responsabile di un gruppo finanziario ad una generica richiesta di finanziamenti per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nella quale si afferma che l'essere segnalato a sofferenze non consente l'accesso al credito. Premesso che, come già esposto, tenuto conto dell'evoluzione normativa la segnalazione effettuata non risulta illegittima, in ogni caso le allegazioni effettuate risultano comunque carenti di elementi idonei a ritenere sussistente in concreto il danno da perdita di chance.
Alla luce di quanto evidenziato, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di risarcimento del danno esclude qualsiasi pronuncia sulla carenza di legittimazione prospettata dall'appellata in primo grado e riproposta in sede di appello.
§ 3. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa. 19 Tali spese vanno quindi liquidate in euro 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Va precisato che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022).
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
La condanna al pagamento delle spese non è impedita dall'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio. Tale beneficio non comporta, infatti, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata in tal caso parzialmente vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sopra Parte_1 generalizzata, avverso la sentenza n. 469/2022 pubblicata dal Tribunale di Barcellona
20 P.G. in data 14.04.2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2. Condanna , al pagamento in favore di , e per Parte_1 Controparte_1 essa, quale mandataria delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 7.160,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi con la partecipazione da remoto del dott. Sabatini) del 28 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
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