Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 121
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Lo sgravio integrale degli importi richiesti con l'atto impugnato è intervenuto a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso, rendendo applicabile l'art. 46, 1° comma del D.Lgs. n° 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 121
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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