CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2075/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYZIPRN00032 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 31.3.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 6.7.2023, la società Ricorrente_1 srl, con sede legale in Giarratana (RG), Indirizzo_1 , c.f., P.IVA. e numero iscrizione Registro Imprese di Ragusa: P.IVA_1, in persona del legale rappresentante dottor Nominativo_1, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata con separato atto allegato, dal dr. Difensore_1, presso il cui studio, in Palermo, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con mediazione, nei confronti del suddetto ente, avverso l'atto di intimazione di pagamento n. TYZIPRN00032/2023, notificato a mezzo pec in data 1.2.2023, a mezzo del quale le veniva richiesto il pagamento, in relazione all'anno d'imposta 2015 e in pendenza di ricorso in appello, di maggiori imposte, sanzioni e interessi pari a complessivi
€ 2.239,41 di cui € 325.66 per Iva e interessi per € 89,69 ed € 1.815,30 per le sanzioni oltre alle spese di notifica dell'accertamento per € 8,75.
La ricorrente premetteva:
- di avere impugnato l'avviso di accertamento n° TYZ03C000784;
- che in parziale accoglimento del ricorso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa sez. 5 con sentenza n° 699/5/2020 pronunciata l'1/10/2020 e depositata il 17/11/2020, aveva ridotto le imposte reclamate con l'atto impugnato da € 119.342,00 a € 17.218,00;
- che in pendenza del ricorso di primo grado aveva versato la somma di € 44.904,82 pari ad un terzo delle somme dovute e interessi;
- che la Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia sez, staccata di Catania con sentenza n° 9084/06/22 aveva maggiormente accertato le imposte da € 17.218,00 riconosciute dalla Corte di prime cure in complessivi
€ 19.235,00, con una maggiore imposta per € 2.017,00 e sanzioni pari ad € 18.190,80;
- che l'Agenzia delle Entrate, invece di procedere al rimborso parziale, avanzava l'illegittima richiesta di pagamento contenuta nell'atto impugnato.
Ciò premesso, dopo aver richiamato la normativa sulla riscossione delle somme in pendenza di contenzioso, con particolare riferimento all'art. 68 del D.Lgs. n° 546/1992, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi e con trattazione in pubblica udienza del ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 3.8.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente si era limitato ad affermare l'illegittimità dell'atto impugnato senza esplicitarne in alcun modo le ragioni.
Nel merito ribadiva la legittimità del proprio operato.
Chiedeva alla Corte di rigettare l'istanza di sospensione e il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con memorie depositate il 16.12.2023 la ricorrente insisteva nelle richieste formulate in ricorso.
Con ordinanza n° 1301/2023 depositata il 20.12.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva non sussistendone i presupposti di legge.
Con memorie depositate il 17.8.2025 la ricorrente ribadiva le richieste formulate in ricorso ed allegava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 17 in data 11.4.2025
e depositata il 17.4.2025.
Con nota depositata il 9.9.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, alla luce della suddetta sentenza, comunicava di avere provveduto ad operare lo sgravio integrale degli importi richiesti con l'atto impugnato. Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 10.9.2025 era presente per la ricorrente, il dr. Difensore_1, in collegamento da remoto, prendeva atto dell'intervenuto sgravio e insisteva per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, insisteva per la compensazione delle spese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto delle richieste delle parti ed esaminato il provvedimento di sgravio prodotto dall'Agenzia delle Entrate in data 9.9.2025, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46, 1° comma del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione integrale delle spese del giudizio perché lo sgravio è intervenuto a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 17 in data 11.4.2025 e depositata il 17.4.2025, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
SE LI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2075/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYZIPRN00032 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 31.3.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 6.7.2023, la società Ricorrente_1 srl, con sede legale in Giarratana (RG), Indirizzo_1 , c.f., P.IVA. e numero iscrizione Registro Imprese di Ragusa: P.IVA_1, in persona del legale rappresentante dottor Nominativo_1, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata con separato atto allegato, dal dr. Difensore_1, presso il cui studio, in Palermo, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con mediazione, nei confronti del suddetto ente, avverso l'atto di intimazione di pagamento n. TYZIPRN00032/2023, notificato a mezzo pec in data 1.2.2023, a mezzo del quale le veniva richiesto il pagamento, in relazione all'anno d'imposta 2015 e in pendenza di ricorso in appello, di maggiori imposte, sanzioni e interessi pari a complessivi
€ 2.239,41 di cui € 325.66 per Iva e interessi per € 89,69 ed € 1.815,30 per le sanzioni oltre alle spese di notifica dell'accertamento per € 8,75.
La ricorrente premetteva:
- di avere impugnato l'avviso di accertamento n° TYZ03C000784;
- che in parziale accoglimento del ricorso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa sez. 5 con sentenza n° 699/5/2020 pronunciata l'1/10/2020 e depositata il 17/11/2020, aveva ridotto le imposte reclamate con l'atto impugnato da € 119.342,00 a € 17.218,00;
- che in pendenza del ricorso di primo grado aveva versato la somma di € 44.904,82 pari ad un terzo delle somme dovute e interessi;
- che la Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia sez, staccata di Catania con sentenza n° 9084/06/22 aveva maggiormente accertato le imposte da € 17.218,00 riconosciute dalla Corte di prime cure in complessivi
€ 19.235,00, con una maggiore imposta per € 2.017,00 e sanzioni pari ad € 18.190,80;
- che l'Agenzia delle Entrate, invece di procedere al rimborso parziale, avanzava l'illegittima richiesta di pagamento contenuta nell'atto impugnato.
Ciò premesso, dopo aver richiamato la normativa sulla riscossione delle somme in pendenza di contenzioso, con particolare riferimento all'art. 68 del D.Lgs. n° 546/1992, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi e con trattazione in pubblica udienza del ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 3.8.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente si era limitato ad affermare l'illegittimità dell'atto impugnato senza esplicitarne in alcun modo le ragioni.
Nel merito ribadiva la legittimità del proprio operato.
Chiedeva alla Corte di rigettare l'istanza di sospensione e il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con memorie depositate il 16.12.2023 la ricorrente insisteva nelle richieste formulate in ricorso.
Con ordinanza n° 1301/2023 depositata il 20.12.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva non sussistendone i presupposti di legge.
Con memorie depositate il 17.8.2025 la ricorrente ribadiva le richieste formulate in ricorso ed allegava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 17 in data 11.4.2025
e depositata il 17.4.2025.
Con nota depositata il 9.9.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, alla luce della suddetta sentenza, comunicava di avere provveduto ad operare lo sgravio integrale degli importi richiesti con l'atto impugnato. Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 10.9.2025 era presente per la ricorrente, il dr. Difensore_1, in collegamento da remoto, prendeva atto dell'intervenuto sgravio e insisteva per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, insisteva per la compensazione delle spese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto delle richieste delle parti ed esaminato il provvedimento di sgravio prodotto dall'Agenzia delle Entrate in data 9.9.2025, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46, 1° comma del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione integrale delle spese del giudizio perché lo sgravio è intervenuto a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 17 in data 11.4.2025 e depositata il 17.4.2025, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
SE LI