Articolo 3 della Legge 12 agosto 1982, n. 576
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4 settembre 1982
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15 agosto 2012
Art. 3. Istituzione dell'ISVAP

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico. ((11)) -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 13, comma 28) che "Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento".
Entrata in vigore il 15 agosto 2012