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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
e promossa
DA
P.I.V.A.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Parte_1 P.IVA_1
Mocchegiani elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso ad Ancona alla via Caduti del Lavoro n. 7
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pierangeli ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv Cristiano Teodoro di Ancona, Via Augusto Elia n. 11
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 328/2022, R.G. 484/2019, pubblicata il
08.03.2022
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe.
Parte appellata Sig.ra si costituiva, chiedendo che il proposto gravame fosse respinto e Controparte_1 spiegando a sua volta appello incidentale.
Con decreto del 24.1.2023, in ossequio a quanto disposto dall'art. 127 ter c.p.c., l'udienza fissata al 23.05.'23
veniva sostituita con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e venivano assegnati alle parti termini fino alla predetta data per il deposito delle medesime note.
Con ordinanza del 23.05.2023, attese le note depositate contenenti richiesta di udienza di precisazione delle conclusioni, questa Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni assegnando termine per il deposito delle note di cui all'art 127 ter cpc al 17.06.2024.
Con ordinanza del 18.06.2024, atteso il mancato deposito di note telematiche e considerato l'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., questa Corte rinviava per i medesimi incombenti, assegnando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. termine sino al 23.09.24 per il deposito di note telematiche.
Con ordinanza del 24.09.24, stante il mancato deposito di note e rimessa al Collegio ogni ulteriore valutazione, la causa veniva trattenuta in decisione, in virtù di quanto disposto ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. che testualmente dispone “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Posto quanto sopra, si rileva che:
- le udienze cartolari del 18.06.2024 e del 24.09.2024, entrambe predisposte con Ordinanza, sono state entrambe regolarmente comunicate alle parti costituite nel rispetto del termine stabilito dalla citata norma;
- le parti costituite, con p.e.c. del 18 giugno 2024, hanno regolarmente ricevuto comunicazione dell'Ordinanza collegiale, con cui veniva preso atto del mancato deposito di note ed in applicazione dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. è stato fissato il nuovo termine del 24 settembre 2024, per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni;
- nel termine del 24 settembre 2024 non sono state depositate note scritte.
Stante tutto quanto sopra, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, così come disposto dall'art. 310, ultimo comma, cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da
[...] per la riforma del provvedimento in epigrafe Parte_1
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese pagina 2 di 3 Ancona, c.c. 18.3.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cesare Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
e promossa
DA
P.I.V.A.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Parte_1 P.IVA_1
Mocchegiani elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso ad Ancona alla via Caduti del Lavoro n. 7
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pierangeli ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv Cristiano Teodoro di Ancona, Via Augusto Elia n. 11
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 328/2022, R.G. 484/2019, pubblicata il
08.03.2022
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe.
Parte appellata Sig.ra si costituiva, chiedendo che il proposto gravame fosse respinto e Controparte_1 spiegando a sua volta appello incidentale.
Con decreto del 24.1.2023, in ossequio a quanto disposto dall'art. 127 ter c.p.c., l'udienza fissata al 23.05.'23
veniva sostituita con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e venivano assegnati alle parti termini fino alla predetta data per il deposito delle medesime note.
Con ordinanza del 23.05.2023, attese le note depositate contenenti richiesta di udienza di precisazione delle conclusioni, questa Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni assegnando termine per il deposito delle note di cui all'art 127 ter cpc al 17.06.2024.
Con ordinanza del 18.06.2024, atteso il mancato deposito di note telematiche e considerato l'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., questa Corte rinviava per i medesimi incombenti, assegnando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. termine sino al 23.09.24 per il deposito di note telematiche.
Con ordinanza del 24.09.24, stante il mancato deposito di note e rimessa al Collegio ogni ulteriore valutazione, la causa veniva trattenuta in decisione, in virtù di quanto disposto ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. che testualmente dispone “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Posto quanto sopra, si rileva che:
- le udienze cartolari del 18.06.2024 e del 24.09.2024, entrambe predisposte con Ordinanza, sono state entrambe regolarmente comunicate alle parti costituite nel rispetto del termine stabilito dalla citata norma;
- le parti costituite, con p.e.c. del 18 giugno 2024, hanno regolarmente ricevuto comunicazione dell'Ordinanza collegiale, con cui veniva preso atto del mancato deposito di note ed in applicazione dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. è stato fissato il nuovo termine del 24 settembre 2024, per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni;
- nel termine del 24 settembre 2024 non sono state depositate note scritte.
Stante tutto quanto sopra, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, così come disposto dall'art. 310, ultimo comma, cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da
[...] per la riforma del provvedimento in epigrafe Parte_1
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese pagina 2 di 3 Ancona, c.c. 18.3.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cesare Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
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