TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 377/2011 R.G. vertente tra
1. , c.f.: deceduta;
Parte_1 C.F._1
2. , c.f.: , nata in [...] CP_1 C.F._2
(Messina) il 14 febbraio 1929;
3. , nata in [...] il [...], c.f.: Controparte_2 [...]
; C.F._3
4. , nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._4
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Vincenza Pagano per mandato in
[...]
atti,
attrici e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3
dagli avv.ti Alessandro Gangemi e Ada Arnò per mandato in atti convenuto oggetto: responsabilità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le germane e convenivano in giudizio il CP_1 Parte_1 CP_3
premettendo che in data 9/2-22/03/1994 il Tribunale regionale delle acque
[...]
pubbliche per la Sicilia, a definizione del proc. n. 438/1991 dalle stesse promosso contro l , pronunciava la Parte_3
sentenza n. 400 con la quale condannava quest'ultima a depositare presso la Cassa
Depositi e Prestiti (deposito di fatto mai effettuato) la somma di lire 2.881.140 (euro
1.487,98) a titolo di indennità di occupazione temporanea di mq 745 di un più esteso terreno sito in Roccalumera già di loro proprietà, relativa al periodo dal 4 marzo 1983 al 31 gennaio 1991, oltre gli interessi legali su ciascuna annualità maturata fino alla data di effettivo deposito o, in mancanza, fino all'effettivo saldo, espropriati con decreti del Prefetto di del 31 gennaio 1991 e serviti per la costruzione CP_3
dell'acquedotto del DO per nonché al risarcimento dei danni loro CP_3
causati, liquidati in lire 54.112.500 (euro 27.946,77), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'1 febbraio 1991 alla data della sentenza (9 febbraio
1994) ed oltre gli interessi legali su ciascun importo annualmente rivalutato fino al saldo, al pagamento della somma di lire 12.065.975 (euro 6.231,56) a titolo di risarcimento dei danni per il mancato reddito della parte residua del terreno abusivamente occupata e non espropriata, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di occupazione alla sentenza ed oltre interessi legali su ciascuna annualità rivalutata fino al pagamento effettivo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in lire 7.500.000 (euro 3.873,43) oltre le successive di legge. Le attrici osservavano che il agricole ed il Controparte_4 Controparte_5
interponevano appello, che veniva respinto con sentenza Controparte_6
n. 40 del 13/3-13/5/2000 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che nelle more l'acquedotto del DO, a seguito della soppressione della Cassa per il Mezzogiorno ed in forza dell'art. 9, punto 3, D.Lgs. n. 96/1993, diveniva di proprietà del cui venivano trasferite la gestione e tutte le altre Controparte_3
competenze, ivi incluso il pagamento delle somme dovute per le espropriazioni effettuate, che pertanto in data 18 ottobre 2004 erano state ad esso notificate le citate sentenze in forma esecutiva ed in data 18 aprile 2005 gli erano stati notificati gli atti di precetto, rinnovati il 6 ottobre 2005, che il con nota del 20 Controparte_3
ottobre 2005 comunicava che il pagamento delle somme precettate era di competenza dell , alla quale veniva dunque indirizzata lettera raccomandata del 9- CP_7
10/11/2005 nell'interesse di esse attrici, rimasta priva di riscontro. Aggiungevano di avere avviato procedure esecutive sia nei confronti del che Controparte_3
dell , che con ordinanza del 20 novembre 2007 il G.E. stabiliva che il CP_7
successore era e rimaneva il e che il tentativo di composizione CP_3 CP_3
bonaria non andava a buon fine. Concludevano perché la convenuta amministrazione comunale fosse condannata al pagamento delle somme loro dovute in forza dei titoli richiamati.
Il si costituiva deducendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3
passiva in favore dell che gli era subentrata nella gestione delle pratiche CP_7
inerenti l'acquedotto ed evidenziando che nelle sentenze richiamate da parte attrice esso ente non era stata pronunciata alcuna condanna per esso ente, essendo piuttosto stata condannata e che non era mai stato parte nei giudizi di primo e Per_1
secondo grado. Concludeva per il rigetto della domanda.
Con comparsa di prosecuzione depositata il 16 dicembre 2022 si costituivano, a seguito del decesso in data 29/9/2022 di e Parte_1 Controparte_2
in qualità di eredi della stessa e quale usufruttuaria. Parte_2 CP_1
Con provvedimento del 6 marzo 2025, in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Parte attrice ha rivolto le proprie domande, in esito alla pronuncia di accoglimento n.
400/1994 del Tribunale regionale delle acque pubbliche, nei confronti del CP_3
il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in favore
[...]
dell , evidenziando altresì di non essere stato parte nei procedimenti svoltisi CP_7
dinanzi il Tribunale regionale delle acque pubbliche e dinanzi il Tribunale superiore.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta amministrazione comunale va disattesa. E' ben vero che la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale regionale delle acque pubbliche per la
Sicilia ha riguardato la EN ( ); Controparte_8
cionondimeno, dopo la soppressione della stessa (L. 19 dicembre 1992, n. 488, art. 2), il Commissario ad acta con decreto del 20 gennaio 1994 ha disposto il trasferimento dell'opera pubblica già ultimata al ai sensi dell'art. CP_3 CP_3
9, c. 3, D.Lgs. n. 96/1993, che così recita: “Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto”. Difatti successivamente il ministero dei
LL.PP. ha accreditato al i fondi destinati al pagamento degli Controparte_3
oneri connessi alle pratiche di contenzioso relative all'acquedotto DO (cfr. parere del 31 ottobre 1998 e nota del del 5 marzo 2009). Controparte_3
Il subentro della convenuta amministrazione comunale alla soppressa EN, in esito al decreto commissariale, in tutti i rapporti giuridici e amministrativi già facenti capo ad essa, ivi comprese le obbligazioni inerenti al pagamento delle somme dovute a titolo indennitario e risarcitorio in favore dei proprietari espropriati, ne comporta la identificazione del soggetto passivo dell'obbligazione oggetto di causa e la conseguente legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi. La successione fra enti pubblici, invero, a seguito dell'estinzione ope legis di un ente consente di trasferire i suoi compiti istituzionali ad altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi precedentemente perseguiti da quello soppresso e subentrandogli nei rapporti sostanziali e processuali;
la sentenza pronunciata contro l'ente soppresso (nel nostro caso EN) spiega pertanto i suoi effetti anche contro il successore Né incide sulla titolarità passiva dell'obbligazione Controparte_3
l'addotto trasferimento all dei fondi accreditati al convenuto dal Ministero CP_7
dei LL.PP. per il pagamento degli oneri connessi alle patiche di contezioso relative all'acquedotto DO, rinvenendosi nella richiamata determinazione sindacale del 23 maggio 1996, invocata dal a supporto dell'eccepito Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva, unicamente il trasferimento della mera gestione delle pratiche (“OGGETTO: Trasferimento all'Azienda Municipalizzata
Acquedotto degli adempimenti acquedotto DO di cui al Decreto n. 2085 del
20.01.1994”) e giammai l'obbligazione allo stesso facente capo – contrariamente all'indimostrata asserzione in essa contenuta secondo la quale l' sarebbe CP_7
“subentrata nei diritti ed obblighi dell'Amministrazione Comunale” - in forza del decreto commissariale che ne aveva disposto la successione in tutti i rapporti giuridici e amministrativi già riconducibili ad EN.
In accoglimento della domanda, la convenuta amministrazione comunale va dunque condannata al pagamento in favore delle attrici delle somme loro dovute in forza della sentenza n. 400/1994 pronunciata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia, confermata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con la sentenza n. 40/2000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il
D.M. n. 55/2014, ancorché si tratti di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso, scaglione da euro 25.000,01 ad euro 52.000,00 secondo il decisum, valore medio.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n.
377/2011 R.G., così decide:
1. Condanna il al pagamento in favore delle attrici delle Controparte_3
seguenti somme:
- euro 1.487,98 (lire 2.881.140) per il periodo dal 4 marzo 1983 al 31 gennaio
1991, con gli interessi legali su ciascuna annualità maturata fino al pagamento effettivo;
- euro 27.946,77 (lire 54.112.500) oltre rivalutazione monetaria dal 1° febbraio 1991 alla data della sentenza del TRAP e con gli interessi legali su ciascun importo annuale rivalutato fino al pagamento effettivo;
- euro 6.231,56 (lire 12.065.975) oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'occupazione a quella della sentenza del TRAP e con gli interessi legali su ciascuna annualità rivalutata fino al pagamento effettivo;
- euro 3.873,43 (lire 7.500.00) per spese processuali;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_3
euro 386,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vicenza Pagano dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 377/2011 R.G. vertente tra
1. , c.f.: deceduta;
Parte_1 C.F._1
2. , c.f.: , nata in [...] CP_1 C.F._2
(Messina) il 14 febbraio 1929;
3. , nata in [...] il [...], c.f.: Controparte_2 [...]
; C.F._3
4. , nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._4
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Vincenza Pagano per mandato in
[...]
atti,
attrici e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3
dagli avv.ti Alessandro Gangemi e Ada Arnò per mandato in atti convenuto oggetto: responsabilità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le germane e convenivano in giudizio il CP_1 Parte_1 CP_3
premettendo che in data 9/2-22/03/1994 il Tribunale regionale delle acque
[...]
pubbliche per la Sicilia, a definizione del proc. n. 438/1991 dalle stesse promosso contro l , pronunciava la Parte_3
sentenza n. 400 con la quale condannava quest'ultima a depositare presso la Cassa
Depositi e Prestiti (deposito di fatto mai effettuato) la somma di lire 2.881.140 (euro
1.487,98) a titolo di indennità di occupazione temporanea di mq 745 di un più esteso terreno sito in Roccalumera già di loro proprietà, relativa al periodo dal 4 marzo 1983 al 31 gennaio 1991, oltre gli interessi legali su ciascuna annualità maturata fino alla data di effettivo deposito o, in mancanza, fino all'effettivo saldo, espropriati con decreti del Prefetto di del 31 gennaio 1991 e serviti per la costruzione CP_3
dell'acquedotto del DO per nonché al risarcimento dei danni loro CP_3
causati, liquidati in lire 54.112.500 (euro 27.946,77), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'1 febbraio 1991 alla data della sentenza (9 febbraio
1994) ed oltre gli interessi legali su ciascun importo annualmente rivalutato fino al saldo, al pagamento della somma di lire 12.065.975 (euro 6.231,56) a titolo di risarcimento dei danni per il mancato reddito della parte residua del terreno abusivamente occupata e non espropriata, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di occupazione alla sentenza ed oltre interessi legali su ciascuna annualità rivalutata fino al pagamento effettivo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in lire 7.500.000 (euro 3.873,43) oltre le successive di legge. Le attrici osservavano che il agricole ed il Controparte_4 Controparte_5
interponevano appello, che veniva respinto con sentenza Controparte_6
n. 40 del 13/3-13/5/2000 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che nelle more l'acquedotto del DO, a seguito della soppressione della Cassa per il Mezzogiorno ed in forza dell'art. 9, punto 3, D.Lgs. n. 96/1993, diveniva di proprietà del cui venivano trasferite la gestione e tutte le altre Controparte_3
competenze, ivi incluso il pagamento delle somme dovute per le espropriazioni effettuate, che pertanto in data 18 ottobre 2004 erano state ad esso notificate le citate sentenze in forma esecutiva ed in data 18 aprile 2005 gli erano stati notificati gli atti di precetto, rinnovati il 6 ottobre 2005, che il con nota del 20 Controparte_3
ottobre 2005 comunicava che il pagamento delle somme precettate era di competenza dell , alla quale veniva dunque indirizzata lettera raccomandata del 9- CP_7
10/11/2005 nell'interesse di esse attrici, rimasta priva di riscontro. Aggiungevano di avere avviato procedure esecutive sia nei confronti del che Controparte_3
dell , che con ordinanza del 20 novembre 2007 il G.E. stabiliva che il CP_7
successore era e rimaneva il e che il tentativo di composizione CP_3 CP_3
bonaria non andava a buon fine. Concludevano perché la convenuta amministrazione comunale fosse condannata al pagamento delle somme loro dovute in forza dei titoli richiamati.
Il si costituiva deducendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3
passiva in favore dell che gli era subentrata nella gestione delle pratiche CP_7
inerenti l'acquedotto ed evidenziando che nelle sentenze richiamate da parte attrice esso ente non era stata pronunciata alcuna condanna per esso ente, essendo piuttosto stata condannata e che non era mai stato parte nei giudizi di primo e Per_1
secondo grado. Concludeva per il rigetto della domanda.
Con comparsa di prosecuzione depositata il 16 dicembre 2022 si costituivano, a seguito del decesso in data 29/9/2022 di e Parte_1 Controparte_2
in qualità di eredi della stessa e quale usufruttuaria. Parte_2 CP_1
Con provvedimento del 6 marzo 2025, in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Parte attrice ha rivolto le proprie domande, in esito alla pronuncia di accoglimento n.
400/1994 del Tribunale regionale delle acque pubbliche, nei confronti del CP_3
il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in favore
[...]
dell , evidenziando altresì di non essere stato parte nei procedimenti svoltisi CP_7
dinanzi il Tribunale regionale delle acque pubbliche e dinanzi il Tribunale superiore.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta amministrazione comunale va disattesa. E' ben vero che la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale regionale delle acque pubbliche per la
Sicilia ha riguardato la EN ( ); Controparte_8
cionondimeno, dopo la soppressione della stessa (L. 19 dicembre 1992, n. 488, art. 2), il Commissario ad acta con decreto del 20 gennaio 1994 ha disposto il trasferimento dell'opera pubblica già ultimata al ai sensi dell'art. CP_3 CP_3
9, c. 3, D.Lgs. n. 96/1993, che così recita: “Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto”. Difatti successivamente il ministero dei
LL.PP. ha accreditato al i fondi destinati al pagamento degli Controparte_3
oneri connessi alle pratiche di contenzioso relative all'acquedotto DO (cfr. parere del 31 ottobre 1998 e nota del del 5 marzo 2009). Controparte_3
Il subentro della convenuta amministrazione comunale alla soppressa EN, in esito al decreto commissariale, in tutti i rapporti giuridici e amministrativi già facenti capo ad essa, ivi comprese le obbligazioni inerenti al pagamento delle somme dovute a titolo indennitario e risarcitorio in favore dei proprietari espropriati, ne comporta la identificazione del soggetto passivo dell'obbligazione oggetto di causa e la conseguente legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi. La successione fra enti pubblici, invero, a seguito dell'estinzione ope legis di un ente consente di trasferire i suoi compiti istituzionali ad altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi precedentemente perseguiti da quello soppresso e subentrandogli nei rapporti sostanziali e processuali;
la sentenza pronunciata contro l'ente soppresso (nel nostro caso EN) spiega pertanto i suoi effetti anche contro il successore Né incide sulla titolarità passiva dell'obbligazione Controparte_3
l'addotto trasferimento all dei fondi accreditati al convenuto dal Ministero CP_7
dei LL.PP. per il pagamento degli oneri connessi alle patiche di contezioso relative all'acquedotto DO, rinvenendosi nella richiamata determinazione sindacale del 23 maggio 1996, invocata dal a supporto dell'eccepito Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva, unicamente il trasferimento della mera gestione delle pratiche (“OGGETTO: Trasferimento all'Azienda Municipalizzata
Acquedotto degli adempimenti acquedotto DO di cui al Decreto n. 2085 del
20.01.1994”) e giammai l'obbligazione allo stesso facente capo – contrariamente all'indimostrata asserzione in essa contenuta secondo la quale l' sarebbe CP_7
“subentrata nei diritti ed obblighi dell'Amministrazione Comunale” - in forza del decreto commissariale che ne aveva disposto la successione in tutti i rapporti giuridici e amministrativi già riconducibili ad EN.
In accoglimento della domanda, la convenuta amministrazione comunale va dunque condannata al pagamento in favore delle attrici delle somme loro dovute in forza della sentenza n. 400/1994 pronunciata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia, confermata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con la sentenza n. 40/2000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il
D.M. n. 55/2014, ancorché si tratti di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso, scaglione da euro 25.000,01 ad euro 52.000,00 secondo il decisum, valore medio.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n.
377/2011 R.G., così decide:
1. Condanna il al pagamento in favore delle attrici delle Controparte_3
seguenti somme:
- euro 1.487,98 (lire 2.881.140) per il periodo dal 4 marzo 1983 al 31 gennaio
1991, con gli interessi legali su ciascuna annualità maturata fino al pagamento effettivo;
- euro 27.946,77 (lire 54.112.500) oltre rivalutazione monetaria dal 1° febbraio 1991 alla data della sentenza del TRAP e con gli interessi legali su ciascun importo annuale rivalutato fino al pagamento effettivo;
- euro 6.231,56 (lire 12.065.975) oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'occupazione a quella della sentenza del TRAP e con gli interessi legali su ciascuna annualità rivalutata fino al pagamento effettivo;
- euro 3.873,43 (lire 7.500.00) per spese processuali;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_3
euro 386,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vicenza Pagano dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi