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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 614/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 30/10/2024
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. INGENITO ANDREA, OGGETTO: Parte_1
Vendita elettivamente domiciliato in VIA CRETA 31 25124 BRESCIA presso il suo studio Parte_2
APPELLANTE
c o n t r o e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. MARCHETTO PAOLO e dall'avv. MARCHETTO GLORIA,
elettivamente domiciliati in VIA CAMPO FIERA 37 25020 GAMBARA presso il loro studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 1148/2022 del Tribunale di Brescia sezione terza in pagina 1 di 11 data 28/04/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata
sentenza, per i motivi di cui in narrativa, previe le declaratorie del caso, anche di
nullità del provvedimento impugnato, confermare il decreto ingiuntivo n. 901/2018 –
r.g. n. 1866/2018, reso dal Tribunale di Brescia il 23.02.18 e notificato il 26.02.18 e
per l'effetto, condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle competenze ivi liquidate.
Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio e
conseguente restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo
grado, in tema di spese legali.
In via istruttoria: si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie contenute nella
memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c e non ammesse.
Degli appellati: In via principale: Respingere l'appello ex adverso proposto ed ogni
domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza n.1148/2022 del Tribunale di Brescia, con la
quale è stata accolta l'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto revocato il D.I. opposto n.901/2018 del Tribunale di Brescia, con
condanna dell'opposta al pagamento a favore degli opponenti della somma di
€.3.000,00, oltre esborsi, rimborso spese generali 15%, CPA e IVA.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 11.04.18, e Controparte_1
chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n.901/2018 del Controparte_2
Tribunale di Brescia con il quale era stato ingiunto loro di pagare a favore di
[...]
la somma di € 5.496,20 a saldo di parcella professionale, oltre interessi e Parte_1
spese, eccependo in via preliminare, l'assenza di legittimazione attiva in capo all'ingiungente.
Deducevano gli opponenti che:
avevano sottoscritto in data 23/06/2015 preliminare di vendita con la CP_3
per l'acquisto dell'immobile sito in Gambara, via Papa Giovanni Paolo II, per il quale, nelle more del rogito per il definitivo (stipulato il 23/10/2015-doc.4), avevano concordato alcune varianti in corso d'opera per la ridistribuzione interna;
la promittente venditrice incaricava la geom. progettista e direttore dei lavori, Pt_1
di espletare le pratiche urbanistiche relative a dette varianti, per le quali, come risulta dalla Dia presentata, la committente era la CP_3
nessun rapporto contrattuale, a nessun titolo, era intercorso tra le parti;
il costo delle varianti era ricompreso nel corrispettivo pattuito per la vendita.
Si costituiva il geom. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Pt_1
decreto ingiunto opposto.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di prova orale.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo , con condanna della convenuta/opposta al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 11 Riteneva il giudice che l'opposta non aveva provato il rapporto di Pt_1
committenza con gli opponenti.
Rilevava in particolare che:
nella DIA (doc. 3) risultava espressamente indicata quale committente la venditrice
CP_3
il teste (leg. Rappr. di confermava di aver dato Testimone_1 CP_3
incarico alla geom. di predisporre le varianti richieste dai promittenti Pt_1
acquirenti, mentre la teste figlia dell'opposta non poteva Testimone_2
considerarsi attendibile stante il suo rapporto famigliare;
anche con riferimento alla somma (€ 1.200) richiesta da a titolo di assistenza Pt_1
alla predisposizione della proposta di acquisto e del preiminare, i testi sentiti
( , non avevano saputo confermare nulla in ordine al Tes_1 Tes_3 Tes_4
conferimento di tale incarico, né tantomeno ad un presunto affidamento della direzione lavori (peraltro neppure elencata nella nota proforma) per le opere extra-
contratto;
ininfluente era anche la circostanza dell'incontro delle parti nell'ufficio della geometra o la sua sottoscrizione nei documenti, essendo pacifico il suo ruolo di progettista e direttore dei lavori dell'immobile venduto.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
tutte già svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che insistevano per il rigetto Controparte_4
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 11 All'udienza del 30/10/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta nullità della sentenza per vizio di extra petizione, ritenendo che il giudice abbia errato nel non rigettare, in quanto infondata,
l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti/appellati, riqualificandola invero come eccezione di merito di infondatezza della domanda per diversità del soggetto contraente ovvero la Controparte_5
Il tribunale sarebbe incorso nel vizio di extra petizione, avendo egli operato un arbitrario mutamento del petitum non ammissibile ex officio.
Con il secondo motivo censura poi l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il giudice non avrebbe considerato in primis che gli appellati avevano già promosso procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. prima e di merito poi, nei confronti della e della stessa Geom. per danni asseritamente occorsi CP_3 Pt_1
all'immobile acquistato, ciò che comproverebbe l'esistenza di rapporti negoziali diretti tra le parti del presente giudizio.
Il giudice poi, quanto alla richiesta (€ 3.000) di prestazioni per varianti in corso d'opera, non avrebbe tenuto conto che:
nel preliminare (doc. 3) era pattuito: “..nel presente prezzo sono comprese tutte le
opere descritte nel capitolato (…), mentre rimangono escluse fornitura e posa
caldane, pavimenti e rivestimenti che sono a totale carico della parte acquirente e
oneri per variante in corso d'opera che verrà consegnata, presso il comune di
Gambara per variazioni richieste”;
pagina 5 di 11 l'indicazione nella DIA di quale committente era atto dovuto in CP_3
qualità di proprietaria dell'immobile;
il capitolato elencava le opere a carico della parte acquirente (ringhiere esterne,
utenze, muretti in c.a. di recinzione lati est, ovest e sud, cancello carraio e pedonale e relativa motorizzazione) prevedendo “ogni variazione richiesta dall'acquirente verrà
preventivata e contabilizzata a parte dalla d.l. in aggiunta, in fase di esecuzione
lavori” (doc. 04, p. 33);
nel POS del 13/07/2015 (doc.8) era indicato come committente;
Controparte_2
i preventivi per ringhiere e cancelli (ditta Jecla doc.. 11-12) erano inviati direttamente alla e agli appellati, i quali nominavano l'ing in data Pt_1 Per_1
24/07/2015 quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori delle caldane e dei rivestimenti (doc.14);
nel verbale di incontro del 23.04.15 (doc. 2) risultava che gli acquirenti richiedevano variazioni al capitolato, per le quali incaricavano la geom. della redazione Pt_1
delle relative bozze, anche da lei sottoscritte.
Il tribunale in riferimento poi alla pretesa creditoria (€ 1.200) per assistenza non avrebbe considerato che:
il teste (ud. 03.10.2020) aveva confermato di aver accompagnato Testimone_5
nell'ufficio di per informazioni e per richiedere il capitolato;
Controparte_1 Pt_1
il teste (leg. rappr. di presso lo studio di aveva Tes_1 CP_3 Pt_1
esaminato il preliminare già redatto senza aver mai conferito con la stessa prima della sua stesura;
pagina 6 di 11 il teste pur non essendo stato presente al conferimento dell'incarico Per_1
riferiva che gli appellati avevano incaricato il geom. di redigere la DIA per le Pt_1
varianti richieste.
Il giudice non avrebbe infine rimarcato che nella parcella pro forma risultava anche indicata “l'assistenza per contabilizzazione opere edili richieste dagli acquirenti
(opere esterne recinzioni, ecc)”.
***
Il primo motivo va rigettato.
È infatti compito del giudice la qualificazione giuridica delle domande o delle eccezioni sollevate dalle parti.
La Suprema Corte (n. 5153/2019) ha esplicitato il principio secondo cui: “Il giudice
ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o
delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili,
anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione
del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una
diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio dalle parti”.
Nel caso di specie, la sollevata eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso – per non avere i signori mai intrattenuto alcun Controparte_4
rapporto contrattuale con la professionista - non atteneva alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, dopo aver correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, era pagina 7 di 11 tenuto a delibare nel merito la relativa questione ( cfr. Cass. 32814/2023).
Correttamente il giudice ha motivato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata in via preliminare dagli odierni appellati, doveva intendersi quale eccezione di merito attenendo invero alla fondatezza della domanda creditoria nei loro confronti.
E ciò sulla base dei fatti rappresentati da che negavano l'esistenza Controparte_4
di un rapporto di committenza con la geom. la quale aveva agito unicamente, Pt_1
quale progettista e DL, su incarico di CP_3
Anche il secondo motivo va rigettato.
Non è contestato che la geom. rivestisse la qualifica di progettista e di DL Pt_1
incaricata da in relazione all'immobile in oggetto, né che dopo il CP_3
preliminare siano state richieste varianti in corso d'opera (sulla disposizione interna delle pareti) dai promittenti acquirenti.
Ciò che è contestato è invece se l'appellante abbia o meno eseguito prestazioni su diretto incarico degli appellati Controparte_4
La geom. nella sua parcella pro forma, avanzava due differenti pretese Pt_1
creditorie:
- € 3.000 per prestazioni relative a varianti al progetto, stesura DIA, elaborati grafici,
assistenza tecnica per variazioni e assistenza tecnica per contabilizzazione opere edili richieste dagli acquirenti (opere esterne recinzioni ect);
- € 1.200 per assistenza tecnica e stesura proposta di acquisto e preliminare di compravendita.
pagina 8 di 11 Quanto alla prima voce l'assunto dell'appellante di aver ricevuto incarico dagli stessi appellati in ordine alle varianti è contraddetta dalle stesse dichiarazioni del teste legale rappr. di il quale affermava :”sono state fatte delle Tes_1 CP_3
riunioni con i signori in mia presenza nel corso delle quali sono state CP_1
richieste delle varianti e ho provveduto a tal fine a conferire verbalmente l'incarico
al Geom. di predisporre variante al permesso di costruire in relazione all'immobile
per cui è causa”.
In ordine agli oneri per variante in corso d'opera rispondeva: “.. ho anticipato io gli
oneri relativi a tali modifiche che poi mi sono stati rimborsati dai al rogito CP_1
definitivo”.
Ed ancora in risposta al cap. 31 (mem. istr. : “I signori hanno chiesto Pt_1 CP_1
delle modifiche alla Geom. per eseguire le quali ho conferito poi incarico alla Geom.
di presentare la DIA.”
Tali dichiarazioni, anche per la loro provenienza dal legale rappresentante della venditrice, dimostrano che l'incarico per le prestazioni relative alle varianti veniva conferito da e non dagli appellati e rientrava nelle pattuizioni Controparte_5
contrattuali intervenute tra dette parti.
L'appellante non ha poi dato alcuna dimostrazione di avere prestato la propria assistenza per i lavori di finitura (caldane e rivestimenti) la cui realizzazione in base al preliminare spettava agli acquirenti.
La dicitura “assistenza alla contabilizzazione per opere edili richieste dagli
acquirenti” è del tutto generica ed è inserita nella parcella (contestata) di formazione pagina 9 di 11 unilaterale.
Tra l'altro il teste dichiarava di aver messo direttamente in contatto Testimone_5
gli acquirenti con la ditta che si era occupata dei lavori di finitura, Parte_3
mentre i preventivi di spesa agli atti (docc. 10-11) provano solo la previsione dei costi formalizzata dalle imprese terze incaricate dagli appellati.
Anche in riferimento alla seconda voce (€ 1.200) della parcella (assistenza Pt_1
tecnica e stesura proposta d'acquisto e preliminare) non può dirsi provato il conferimento dell'incarico da parte di Controparte_4
I testi indicati dalle parti rendevano dichiarazioni in contrasto tra di loro.
dichiarava di aver accompagnato la nipote nello studio della CP_6 CP_1
geometra per chiedere informazioni e per avere copia del capitolato e che si Pt_1
era occupata della proposta di acquisto per conto di , senza sapere CP_3
tuttavia chi l'aveva materialmente redatta.
figlia dell'appellante, confermava la redazione da parte della Testimone_2
madre sia della proposta d'acquisto che del preliminare, ma la sua testimonianza risulta inattendibile se si considera che la stessa, in ordine all'incarico sulle varianti,
era in contrasto con le dichiarazioni rese dal legale rappr. di Controparte_7
[...]
Di nessuna rilevanza sono poi le dichiarazioni del teste che non era Per_1
presente al conferimento di eventuali incarichi tra le parti e che confermava solo che nella DIA figuravano come committente la venditrice e come DL la CP_3
geom. Pt_1
pagina 10 di 11 A ciò si aggiunga che l'appellante non chiedeva (o quanto meno non l'ha provato) il pagamento delle sue prestazioni per quasi due anni fino al 2017 e quindi solo dopo che gli acquirenti agivano, con ricorso per ATP, anche nei suoi confronti quale direttore dei lavori, protestando danni e inadempienze nei lavori eseguiti.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede nei valori minimi in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.
147/22 (valore dichiarato da euro € 5.496,20)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1148/2022 del Tribunale di
Brescia sezione terza in data 28/04/2022 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 614/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 30/10/2024
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. INGENITO ANDREA, OGGETTO: Parte_1
Vendita elettivamente domiciliato in VIA CRETA 31 25124 BRESCIA presso il suo studio Parte_2
APPELLANTE
c o n t r o e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. MARCHETTO PAOLO e dall'avv. MARCHETTO GLORIA,
elettivamente domiciliati in VIA CAMPO FIERA 37 25020 GAMBARA presso il loro studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 1148/2022 del Tribunale di Brescia sezione terza in pagina 1 di 11 data 28/04/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata
sentenza, per i motivi di cui in narrativa, previe le declaratorie del caso, anche di
nullità del provvedimento impugnato, confermare il decreto ingiuntivo n. 901/2018 –
r.g. n. 1866/2018, reso dal Tribunale di Brescia il 23.02.18 e notificato il 26.02.18 e
per l'effetto, condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle competenze ivi liquidate.
Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio e
conseguente restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo
grado, in tema di spese legali.
In via istruttoria: si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie contenute nella
memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c e non ammesse.
Degli appellati: In via principale: Respingere l'appello ex adverso proposto ed ogni
domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza n.1148/2022 del Tribunale di Brescia, con la
quale è stata accolta l'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto revocato il D.I. opposto n.901/2018 del Tribunale di Brescia, con
condanna dell'opposta al pagamento a favore degli opponenti della somma di
€.3.000,00, oltre esborsi, rimborso spese generali 15%, CPA e IVA.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 11.04.18, e Controparte_1
chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n.901/2018 del Controparte_2
Tribunale di Brescia con il quale era stato ingiunto loro di pagare a favore di
[...]
la somma di € 5.496,20 a saldo di parcella professionale, oltre interessi e Parte_1
spese, eccependo in via preliminare, l'assenza di legittimazione attiva in capo all'ingiungente.
Deducevano gli opponenti che:
avevano sottoscritto in data 23/06/2015 preliminare di vendita con la CP_3
per l'acquisto dell'immobile sito in Gambara, via Papa Giovanni Paolo II, per il quale, nelle more del rogito per il definitivo (stipulato il 23/10/2015-doc.4), avevano concordato alcune varianti in corso d'opera per la ridistribuzione interna;
la promittente venditrice incaricava la geom. progettista e direttore dei lavori, Pt_1
di espletare le pratiche urbanistiche relative a dette varianti, per le quali, come risulta dalla Dia presentata, la committente era la CP_3
nessun rapporto contrattuale, a nessun titolo, era intercorso tra le parti;
il costo delle varianti era ricompreso nel corrispettivo pattuito per la vendita.
Si costituiva il geom. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Pt_1
decreto ingiunto opposto.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di prova orale.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo , con condanna della convenuta/opposta al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 11 Riteneva il giudice che l'opposta non aveva provato il rapporto di Pt_1
committenza con gli opponenti.
Rilevava in particolare che:
nella DIA (doc. 3) risultava espressamente indicata quale committente la venditrice
CP_3
il teste (leg. Rappr. di confermava di aver dato Testimone_1 CP_3
incarico alla geom. di predisporre le varianti richieste dai promittenti Pt_1
acquirenti, mentre la teste figlia dell'opposta non poteva Testimone_2
considerarsi attendibile stante il suo rapporto famigliare;
anche con riferimento alla somma (€ 1.200) richiesta da a titolo di assistenza Pt_1
alla predisposizione della proposta di acquisto e del preiminare, i testi sentiti
( , non avevano saputo confermare nulla in ordine al Tes_1 Tes_3 Tes_4
conferimento di tale incarico, né tantomeno ad un presunto affidamento della direzione lavori (peraltro neppure elencata nella nota proforma) per le opere extra-
contratto;
ininfluente era anche la circostanza dell'incontro delle parti nell'ufficio della geometra o la sua sottoscrizione nei documenti, essendo pacifico il suo ruolo di progettista e direttore dei lavori dell'immobile venduto.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
tutte già svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che insistevano per il rigetto Controparte_4
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 11 All'udienza del 30/10/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta nullità della sentenza per vizio di extra petizione, ritenendo che il giudice abbia errato nel non rigettare, in quanto infondata,
l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti/appellati, riqualificandola invero come eccezione di merito di infondatezza della domanda per diversità del soggetto contraente ovvero la Controparte_5
Il tribunale sarebbe incorso nel vizio di extra petizione, avendo egli operato un arbitrario mutamento del petitum non ammissibile ex officio.
Con il secondo motivo censura poi l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il giudice non avrebbe considerato in primis che gli appellati avevano già promosso procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. prima e di merito poi, nei confronti della e della stessa Geom. per danni asseritamente occorsi CP_3 Pt_1
all'immobile acquistato, ciò che comproverebbe l'esistenza di rapporti negoziali diretti tra le parti del presente giudizio.
Il giudice poi, quanto alla richiesta (€ 3.000) di prestazioni per varianti in corso d'opera, non avrebbe tenuto conto che:
nel preliminare (doc. 3) era pattuito: “..nel presente prezzo sono comprese tutte le
opere descritte nel capitolato (…), mentre rimangono escluse fornitura e posa
caldane, pavimenti e rivestimenti che sono a totale carico della parte acquirente e
oneri per variante in corso d'opera che verrà consegnata, presso il comune di
Gambara per variazioni richieste”;
pagina 5 di 11 l'indicazione nella DIA di quale committente era atto dovuto in CP_3
qualità di proprietaria dell'immobile;
il capitolato elencava le opere a carico della parte acquirente (ringhiere esterne,
utenze, muretti in c.a. di recinzione lati est, ovest e sud, cancello carraio e pedonale e relativa motorizzazione) prevedendo “ogni variazione richiesta dall'acquirente verrà
preventivata e contabilizzata a parte dalla d.l. in aggiunta, in fase di esecuzione
lavori” (doc. 04, p. 33);
nel POS del 13/07/2015 (doc.8) era indicato come committente;
Controparte_2
i preventivi per ringhiere e cancelli (ditta Jecla doc.. 11-12) erano inviati direttamente alla e agli appellati, i quali nominavano l'ing in data Pt_1 Per_1
24/07/2015 quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori delle caldane e dei rivestimenti (doc.14);
nel verbale di incontro del 23.04.15 (doc. 2) risultava che gli acquirenti richiedevano variazioni al capitolato, per le quali incaricavano la geom. della redazione Pt_1
delle relative bozze, anche da lei sottoscritte.
Il tribunale in riferimento poi alla pretesa creditoria (€ 1.200) per assistenza non avrebbe considerato che:
il teste (ud. 03.10.2020) aveva confermato di aver accompagnato Testimone_5
nell'ufficio di per informazioni e per richiedere il capitolato;
Controparte_1 Pt_1
il teste (leg. rappr. di presso lo studio di aveva Tes_1 CP_3 Pt_1
esaminato il preliminare già redatto senza aver mai conferito con la stessa prima della sua stesura;
pagina 6 di 11 il teste pur non essendo stato presente al conferimento dell'incarico Per_1
riferiva che gli appellati avevano incaricato il geom. di redigere la DIA per le Pt_1
varianti richieste.
Il giudice non avrebbe infine rimarcato che nella parcella pro forma risultava anche indicata “l'assistenza per contabilizzazione opere edili richieste dagli acquirenti
(opere esterne recinzioni, ecc)”.
***
Il primo motivo va rigettato.
È infatti compito del giudice la qualificazione giuridica delle domande o delle eccezioni sollevate dalle parti.
La Suprema Corte (n. 5153/2019) ha esplicitato il principio secondo cui: “Il giudice
ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o
delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili,
anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione
del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una
diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio dalle parti”.
Nel caso di specie, la sollevata eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso – per non avere i signori mai intrattenuto alcun Controparte_4
rapporto contrattuale con la professionista - non atteneva alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, dopo aver correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, era pagina 7 di 11 tenuto a delibare nel merito la relativa questione ( cfr. Cass. 32814/2023).
Correttamente il giudice ha motivato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata in via preliminare dagli odierni appellati, doveva intendersi quale eccezione di merito attenendo invero alla fondatezza della domanda creditoria nei loro confronti.
E ciò sulla base dei fatti rappresentati da che negavano l'esistenza Controparte_4
di un rapporto di committenza con la geom. la quale aveva agito unicamente, Pt_1
quale progettista e DL, su incarico di CP_3
Anche il secondo motivo va rigettato.
Non è contestato che la geom. rivestisse la qualifica di progettista e di DL Pt_1
incaricata da in relazione all'immobile in oggetto, né che dopo il CP_3
preliminare siano state richieste varianti in corso d'opera (sulla disposizione interna delle pareti) dai promittenti acquirenti.
Ciò che è contestato è invece se l'appellante abbia o meno eseguito prestazioni su diretto incarico degli appellati Controparte_4
La geom. nella sua parcella pro forma, avanzava due differenti pretese Pt_1
creditorie:
- € 3.000 per prestazioni relative a varianti al progetto, stesura DIA, elaborati grafici,
assistenza tecnica per variazioni e assistenza tecnica per contabilizzazione opere edili richieste dagli acquirenti (opere esterne recinzioni ect);
- € 1.200 per assistenza tecnica e stesura proposta di acquisto e preliminare di compravendita.
pagina 8 di 11 Quanto alla prima voce l'assunto dell'appellante di aver ricevuto incarico dagli stessi appellati in ordine alle varianti è contraddetta dalle stesse dichiarazioni del teste legale rappr. di il quale affermava :”sono state fatte delle Tes_1 CP_3
riunioni con i signori in mia presenza nel corso delle quali sono state CP_1
richieste delle varianti e ho provveduto a tal fine a conferire verbalmente l'incarico
al Geom. di predisporre variante al permesso di costruire in relazione all'immobile
per cui è causa”.
In ordine agli oneri per variante in corso d'opera rispondeva: “.. ho anticipato io gli
oneri relativi a tali modifiche che poi mi sono stati rimborsati dai al rogito CP_1
definitivo”.
Ed ancora in risposta al cap. 31 (mem. istr. : “I signori hanno chiesto Pt_1 CP_1
delle modifiche alla Geom. per eseguire le quali ho conferito poi incarico alla Geom.
di presentare la DIA.”
Tali dichiarazioni, anche per la loro provenienza dal legale rappresentante della venditrice, dimostrano che l'incarico per le prestazioni relative alle varianti veniva conferito da e non dagli appellati e rientrava nelle pattuizioni Controparte_5
contrattuali intervenute tra dette parti.
L'appellante non ha poi dato alcuna dimostrazione di avere prestato la propria assistenza per i lavori di finitura (caldane e rivestimenti) la cui realizzazione in base al preliminare spettava agli acquirenti.
La dicitura “assistenza alla contabilizzazione per opere edili richieste dagli
acquirenti” è del tutto generica ed è inserita nella parcella (contestata) di formazione pagina 9 di 11 unilaterale.
Tra l'altro il teste dichiarava di aver messo direttamente in contatto Testimone_5
gli acquirenti con la ditta che si era occupata dei lavori di finitura, Parte_3
mentre i preventivi di spesa agli atti (docc. 10-11) provano solo la previsione dei costi formalizzata dalle imprese terze incaricate dagli appellati.
Anche in riferimento alla seconda voce (€ 1.200) della parcella (assistenza Pt_1
tecnica e stesura proposta d'acquisto e preliminare) non può dirsi provato il conferimento dell'incarico da parte di Controparte_4
I testi indicati dalle parti rendevano dichiarazioni in contrasto tra di loro.
dichiarava di aver accompagnato la nipote nello studio della CP_6 CP_1
geometra per chiedere informazioni e per avere copia del capitolato e che si Pt_1
era occupata della proposta di acquisto per conto di , senza sapere CP_3
tuttavia chi l'aveva materialmente redatta.
figlia dell'appellante, confermava la redazione da parte della Testimone_2
madre sia della proposta d'acquisto che del preliminare, ma la sua testimonianza risulta inattendibile se si considera che la stessa, in ordine all'incarico sulle varianti,
era in contrasto con le dichiarazioni rese dal legale rappr. di Controparte_7
[...]
Di nessuna rilevanza sono poi le dichiarazioni del teste che non era Per_1
presente al conferimento di eventuali incarichi tra le parti e che confermava solo che nella DIA figuravano come committente la venditrice e come DL la CP_3
geom. Pt_1
pagina 10 di 11 A ciò si aggiunga che l'appellante non chiedeva (o quanto meno non l'ha provato) il pagamento delle sue prestazioni per quasi due anni fino al 2017 e quindi solo dopo che gli acquirenti agivano, con ricorso per ATP, anche nei suoi confronti quale direttore dei lavori, protestando danni e inadempienze nei lavori eseguiti.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede nei valori minimi in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.
147/22 (valore dichiarato da euro € 5.496,20)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1148/2022 del Tribunale di
Brescia sezione terza in data 28/04/2022 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele pagina 11 di 11