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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 15 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2966 / 2023 promosso da:
1. , nato in [...] il Parte_1
30.10.1969;
2. , nato in [...] il Controparte_1
23.5.1981, in proprio e – unitamente a Controparte_2
nata in [...] il [...] – in qualità di geni-
[...] tore esercente la patria potestà del minore:
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata in [...] il Controparte_4
18.12.1986, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà in via esclusiva della minore:
5. , nata in [...] il Controparte_5
30.9.2004;
6. , nato in [...] il [...], in Persona_1 proprio e – unitamente a , nata in Controparte_6
Argentina il 7.9.1986 – in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore:
7. , nata in [...] il Controparte_7
15.4.2014;
8. , nata in [...] il Persona_2
28.10.1994, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà in via esclusiva della minore:
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
Pag. 2 di 15 10. , nata in [...] il [...], Persona_3 in proprio e – unitamente a Persona_4 CP_9
[..
, nato in [...] il [...] – in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori:
11. , nata in [...] il Parte_2
03.02.2013 e
12. , nata in [...]- Controparte_10 tina il 10.12.2014;
13. , nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. , nata in [...] il Persona_5
29.1.1999, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà in via esclusiva della minore:
15. , nata in [...] il Parte_3
2.10.2015; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI, del Foro di
Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7; parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_12
p.t. CP_13
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_12 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta di “1. IG.ra , cittadina italiana, nasceva a Parte_4
Sarconi (PZ), in data 15.1.1886, come dall'atto di nascita che si al- lega (All.1). La IG.ra non ha mai rinunciato alla Parte_4 cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elet- tori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cit-
Pag. 3 di 15 tadini argentini maggiorenni, come da certificato del 20.5.2022
(All.4).” In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“2. In data 23.7.1900 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , cit- Pt_4 Persona_6 tadino successivamente naturalizzato argentino, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Successivamente, il IG. Per_6
si naturalizzava cittadino argentino in data 5.3.1914,
[...] come risulta dal certificato rilasciato dal Registro Nazionale degli
Elettori in data 28.3.2022 (All.3).
3. Dal matrimonio della IG.ra , cittadina italiana, Parte_4 con il IG. , cittadino naturalizzato argentino, Persona_6 nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 5.2.1915,
[...]
, come dall'atto di nascita che si allega (All.5). Persona_7
4. In data 28.5.1945 a Buenos Aires (Argentina) il IG.
[...]
contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_7 [...]
, come dall'atto di matrimonio che si allega Parte_5
(All.6) e da questo matrimonio nascevano a Buenos Aires (Argenti- na), i IG.ri: , in data 16.6.1944, come Persona_8 dall'atto di nascita che si allega (All.7) e , in Persona_9 data 21.9.1951, come dall'atto di nascita che si allega (All.8).
5. In data 24.12.1962 a Buenos Aires (Argentina) il IG.
[...]
contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_8 Parte_6
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.9) e da
[...] questo matrimonio nascevano i IG.ri: , in Persona_10 data 15.6.1965, come dall'atto di nascita che si allega (All.10) e
, in data 30.10.1969, odierno ricorrente, Parte_1 come dall'atto di nascita che si allega (All.11).
6. Dall'unione del IG. con la IG.ra Persona_10 [...]
nascevano a Buenos Aires (Argentina) Parte_7 altri odierni ricorrenti: , in data Persona_2
28.10.1994, come dall'atto di nascita che si allega (All.12),
[...]
, in data 27.2.1997, come dall'atto di nascita che Parte_8 si allega (All.13) e , in data 29.1.1999, Persona_5 come dall'atto di nascita eh si allega (All.14).
7. In data 9.10.2015 a Buenos Aires (Argentina) nasceva altra
Pag. 4 di 15 odierna ricorrente, , figlia naturale della Controparte_8
IG.ra , come dall'atto di nascita che si Persona_2 allega (All.15).
8. In data 2.10.2015 a Buenos Aires (Argentina) nasceva altra odierna ricorrente, , figlia naturale Parte_3 della IG.ra , come dall'atto di nascita Persona_5 che si allega (All.16).
9. In data 9.2.1987 a Buenos Aires (Argentina) il IG. Parte_9
contraeva matrimonio con la IG.ra
[...] [...]
, come dall'atto di matrimonio che si allega Parte_10
(All.17) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
, in data 18.12.1986, come dall'atto Parte_11 di nascita che si allega (All.18), , in data Persona_1
9.3.1990, come dall'atto di nascita che si allega (All.19) e
[...]
, in data 7.12.1995, come dall'atto di nascita che Persona_3 si allega (All.20).
10. Dall'unione dalla IG.ra con il Parte_11
IG. , nasceva a Buenos Aires (Argenti- Persona_11 na), in data 30.9.2004, , come Controparte_5 dall'atto di nascita che si allega (All.21).
11. Dall'unione del IG. con la IG.ra Persona_1 [...]
nasceva a Buenos Aires (Argentina), in da- Parte_12 ta 15.4.2014, , odierna ricorrente, come Controparte_7 dall'atto di nascita che si allega (All.22).
12. Dall'unione della IG.ra con il IG. Persona_3
, nascevano a Buenos Aires Persona_12
(Argentina) altri odierni ricorrenti: Parte_2
, in data 3.2.2013, come dall'atto di nascita che si
[...] allega (All.23) e , in data Controparte_10
10.12.2014, come dall'atto di nascita che si allega (All.24).
13. In data 2.3.1979 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra Pt_11
contraeva matrimonio con il IG. Persona_9 Persona_13
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.25) e
[...] da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data
23.5.1981, , odierno ricorrente, come Controparte_1 dall'atto di nascita che si allega (All.26).
Pag. 5 di 15 14. Dall'unione del IG. con la Controparte_1
IG.ra , nasceva a Buenos Aires (Ar- Controparte_2 gentina), in data 21.1.2011, , odierno ricor- Controparte_3 rente, come dall'atto di nascita che si allega (All.27)”
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_12 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la sig.ra , loro ava, na- Parte_4 sceva a Sarconi (PZ), città che rientra nella competenza del Di-
Pag. 6 di 15 stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializ- zata in materia di immigrazione protezione internazionale e libe- ra circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discenden- za dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al ricono- scimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che l'ava cittadina ita- liana, , nel 1900, contrasse matrimonio con un citta- Parte_4 dino italiano, , il quale, tuttavia, si na- Per_14 Persona_6 turalizzò cittadino argentino nel 1914 e dalla loro unione nacque il figlio il 5 febbraio 1915, in Argentina, Persona_7 sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la citta- dinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per
Pag. 7 di 15 via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto
, nato il [...]: Persona_7
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla questi perduta nel 1914, a seguito della sua volontaria naturaliz- zazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n.
555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi spontanea- mente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabili- to all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, Persona_7 non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla
[...] madre, . Quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi vo- Parte_4 lontariamente argentina, ha comunque perso la cittadinanza ita- liana e acquisito quella nuova del marito nel 1914, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cit- tadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>.
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui
– come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribi- le la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, re- cepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secon- do cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repub- blicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi
Pag. 8 di 15 voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni che se- guono.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'ava emigra- ta); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi-
Pag. 9 di 15 nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va rilevato, in primo luogo, che la sig.ra
[...]
non si era mai volontariamente naturalizzata cittadina ar- Pt_4 gentina e, pertanto, non aveva mai spontaneamente rinunciato al- la cittadinanza italiana come si evince dai certificati di inesisten- za di naturalizzazione prodotti nel presente procedimento di tal- ché ella ha conservato la cittadinanza italiana fino alla morte tra- smettendola, conseguentemente, ai propri discendenti.
Più in particolare, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta
[...]
, nel 1900, contrasse matrimonio con un cittadino italiano, Pt_4
il quale, tuttavia, si naturalizzò citta- Per_14 Persona_6 dino argentino nel 1914 (cfr. documenti di naturalizzazione, in at- ti): ed invero, come già innanzi ampiamente esposto, Parte_4 aveva in tal modo perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito nel 1914, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione del marito stesso e dell'operare dell'allora vigen- te art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè ac- quisti quella del marito>>.
Sul punto, deve però osservarsi che tale acquisizione della cittadi- nanza argentina da parte dell'ava avvenne del tutto involonta- riamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo in- nanzi descritto: ed invero, come detto, l'ava cittadina italiana
[...]
non risulta essersi mai volontariamente naturalizzata Pt_13 cittadina argentina.
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana dell'ava nel 1914, la stessa abbia potuto trasmettere la cittadi- nanza italiana al figlio , nato il 5 febbraio Persona_7
1915 in Argentina, sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis,
Pag. 10 di 15 le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e
11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedevano, ri- spettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmis- sione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via ma- terna, essendo peraltro previsto che << La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n. 555/1912) e che
<Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sem- prechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art.
Pag. 11 di 15 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipo- tesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal- tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che <
Pag. 12 di 15 (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza ita- liana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Co- stituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, risultando provata la linea di discendenza e non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_12 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 13 di 15 - DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il Parte_1
30.10.1969;
2. , nato in [...] il Controparte_1
23.5.1981;
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata in [...] il Controparte_4
18.12.1986;
5. , nata in [...] il Controparte_5
30.9.2004;
6. , nato in [...] il [...]; Persona_1
7. , nata in [...] il Controparte_7
15.4.2014;
8. , nata in [...] il Persona_2
28.10.1994;
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. , nata in [...] il [...]; Persona_3
11. , nata in [...] il Parte_2
03.02.2013;
12. , nata in [...]- Controparte_10 tina il 10.12.2014;
13. , nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. , nata in [...] il Persona_5
29.1.1999;
15. , nata in [...] il Parte_3
2.10.2015; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Persona_15 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fardella (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
Pag. 14 di 15 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 28.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 15 di 15
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 15 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2966 / 2023 promosso da:
1. , nato in [...] il Parte_1
30.10.1969;
2. , nato in [...] il Controparte_1
23.5.1981, in proprio e – unitamente a Controparte_2
nata in [...] il [...] – in qualità di geni-
[...] tore esercente la patria potestà del minore:
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata in [...] il Controparte_4
18.12.1986, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà in via esclusiva della minore:
5. , nata in [...] il Controparte_5
30.9.2004;
6. , nato in [...] il [...], in Persona_1 proprio e – unitamente a , nata in Controparte_6
Argentina il 7.9.1986 – in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore:
7. , nata in [...] il Controparte_7
15.4.2014;
8. , nata in [...] il Persona_2
28.10.1994, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà in via esclusiva della minore:
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
Pag. 2 di 15 10. , nata in [...] il [...], Persona_3 in proprio e – unitamente a Persona_4 CP_9
[..
, nato in [...] il [...] – in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori:
11. , nata in [...] il Parte_2
03.02.2013 e
12. , nata in [...]- Controparte_10 tina il 10.12.2014;
13. , nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. , nata in [...] il Persona_5
29.1.1999, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà in via esclusiva della minore:
15. , nata in [...] il Parte_3
2.10.2015; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI, del Foro di
Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7; parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_12
p.t. CP_13
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_12 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta di “1. IG.ra , cittadina italiana, nasceva a Parte_4
Sarconi (PZ), in data 15.1.1886, come dall'atto di nascita che si al- lega (All.1). La IG.ra non ha mai rinunciato alla Parte_4 cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elet- tori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cit-
Pag. 3 di 15 tadini argentini maggiorenni, come da certificato del 20.5.2022
(All.4).” In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“2. In data 23.7.1900 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra
[...]
contraeva matrimonio con il IG. , cit- Pt_4 Persona_6 tadino successivamente naturalizzato argentino, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Successivamente, il IG. Per_6
si naturalizzava cittadino argentino in data 5.3.1914,
[...] come risulta dal certificato rilasciato dal Registro Nazionale degli
Elettori in data 28.3.2022 (All.3).
3. Dal matrimonio della IG.ra , cittadina italiana, Parte_4 con il IG. , cittadino naturalizzato argentino, Persona_6 nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 5.2.1915,
[...]
, come dall'atto di nascita che si allega (All.5). Persona_7
4. In data 28.5.1945 a Buenos Aires (Argentina) il IG.
[...]
contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_7 [...]
, come dall'atto di matrimonio che si allega Parte_5
(All.6) e da questo matrimonio nascevano a Buenos Aires (Argenti- na), i IG.ri: , in data 16.6.1944, come Persona_8 dall'atto di nascita che si allega (All.7) e , in Persona_9 data 21.9.1951, come dall'atto di nascita che si allega (All.8).
5. In data 24.12.1962 a Buenos Aires (Argentina) il IG.
[...]
contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_8 Parte_6
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.9) e da
[...] questo matrimonio nascevano i IG.ri: , in Persona_10 data 15.6.1965, come dall'atto di nascita che si allega (All.10) e
, in data 30.10.1969, odierno ricorrente, Parte_1 come dall'atto di nascita che si allega (All.11).
6. Dall'unione del IG. con la IG.ra Persona_10 [...]
nascevano a Buenos Aires (Argentina) Parte_7 altri odierni ricorrenti: , in data Persona_2
28.10.1994, come dall'atto di nascita che si allega (All.12),
[...]
, in data 27.2.1997, come dall'atto di nascita che Parte_8 si allega (All.13) e , in data 29.1.1999, Persona_5 come dall'atto di nascita eh si allega (All.14).
7. In data 9.10.2015 a Buenos Aires (Argentina) nasceva altra
Pag. 4 di 15 odierna ricorrente, , figlia naturale della Controparte_8
IG.ra , come dall'atto di nascita che si Persona_2 allega (All.15).
8. In data 2.10.2015 a Buenos Aires (Argentina) nasceva altra odierna ricorrente, , figlia naturale Parte_3 della IG.ra , come dall'atto di nascita Persona_5 che si allega (All.16).
9. In data 9.2.1987 a Buenos Aires (Argentina) il IG. Parte_9
contraeva matrimonio con la IG.ra
[...] [...]
, come dall'atto di matrimonio che si allega Parte_10
(All.17) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
, in data 18.12.1986, come dall'atto Parte_11 di nascita che si allega (All.18), , in data Persona_1
9.3.1990, come dall'atto di nascita che si allega (All.19) e
[...]
, in data 7.12.1995, come dall'atto di nascita che Persona_3 si allega (All.20).
10. Dall'unione dalla IG.ra con il Parte_11
IG. , nasceva a Buenos Aires (Argenti- Persona_11 na), in data 30.9.2004, , come Controparte_5 dall'atto di nascita che si allega (All.21).
11. Dall'unione del IG. con la IG.ra Persona_1 [...]
nasceva a Buenos Aires (Argentina), in da- Parte_12 ta 15.4.2014, , odierna ricorrente, come Controparte_7 dall'atto di nascita che si allega (All.22).
12. Dall'unione della IG.ra con il IG. Persona_3
, nascevano a Buenos Aires Persona_12
(Argentina) altri odierni ricorrenti: Parte_2
, in data 3.2.2013, come dall'atto di nascita che si
[...] allega (All.23) e , in data Controparte_10
10.12.2014, come dall'atto di nascita che si allega (All.24).
13. In data 2.3.1979 a Buenos Aires (Argentina) la IG.ra Pt_11
contraeva matrimonio con il IG. Persona_9 Persona_13
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.25) e
[...] da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data
23.5.1981, , odierno ricorrente, come Controparte_1 dall'atto di nascita che si allega (All.26).
Pag. 5 di 15 14. Dall'unione del IG. con la Controparte_1
IG.ra , nasceva a Buenos Aires (Ar- Controparte_2 gentina), in data 21.1.2011, , odierno ricor- Controparte_3 rente, come dall'atto di nascita che si allega (All.27)”
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_12 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la sig.ra , loro ava, na- Parte_4 sceva a Sarconi (PZ), città che rientra nella competenza del Di-
Pag. 6 di 15 stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializ- zata in materia di immigrazione protezione internazionale e libe- ra circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discenden- za dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al ricono- scimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che l'ava cittadina ita- liana, , nel 1900, contrasse matrimonio con un citta- Parte_4 dino italiano, , il quale, tuttavia, si na- Per_14 Persona_6 turalizzò cittadino argentino nel 1914 e dalla loro unione nacque il figlio il 5 febbraio 1915, in Argentina, Persona_7 sempre in epoca precostituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la citta- dinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per
Pag. 7 di 15 via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto
, nato il [...]: Persona_7
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla questi perduta nel 1914, a seguito della sua volontaria naturaliz- zazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n.
555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi spontanea- mente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabili- to all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, Persona_7 non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla
[...] madre, . Quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi vo- Parte_4 lontariamente argentina, ha comunque perso la cittadinanza ita- liana e acquisito quella nuova del marito nel 1914, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cit- tadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>.
Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve ritenersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui
– come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribi- le la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, re- cepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n. 4466/2009, secon- do cui l'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civitatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repub- blicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi
Pag. 8 di 15 voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni che se- guono.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'ava emigra- ta); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi-
Pag. 9 di 15 nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va rilevato, in primo luogo, che la sig.ra
[...]
non si era mai volontariamente naturalizzata cittadina ar- Pt_4 gentina e, pertanto, non aveva mai spontaneamente rinunciato al- la cittadinanza italiana come si evince dai certificati di inesisten- za di naturalizzazione prodotti nel presente procedimento di tal- ché ella ha conservato la cittadinanza italiana fino alla morte tra- smettendola, conseguentemente, ai propri discendenti.
Più in particolare, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta
[...]
, nel 1900, contrasse matrimonio con un cittadino italiano, Pt_4
il quale, tuttavia, si naturalizzò citta- Per_14 Persona_6 dino argentino nel 1914 (cfr. documenti di naturalizzazione, in at- ti): ed invero, come già innanzi ampiamente esposto, Parte_4 aveva in tal modo perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito nel 1914, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione del marito stesso e dell'operare dell'allora vigen- te art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè ac- quisti quella del marito>>.
Sul punto, deve però osservarsi che tale acquisizione della cittadi- nanza argentina da parte dell'ava avvenne del tutto involonta- riamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normativo in- nanzi descritto: ed invero, come detto, l'ava cittadina italiana
[...]
non risulta essersi mai volontariamente naturalizzata Pt_13 cittadina argentina.
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana dell'ava nel 1914, la stessa abbia potuto trasmettere la cittadi- nanza italiana al figlio , nato il 5 febbraio Persona_7
1915 in Argentina, sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis,
Pag. 10 di 15 le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e
11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedevano, ri- spettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmis- sione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via ma- terna, essendo peraltro previsto che << La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n. 555/1912) e che
<Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sem- prechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Consulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, rilevanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art.
Pag. 11 di 15 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, anche in tale ipo- tesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volontà, conse- guendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal ma- rito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giuri- sprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel senso, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex multis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n. 2808/2023; Trib. Cal- tanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Campobasso n. 104/2024;
Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegittimità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di inco- stituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il ca- so di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio
1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della
Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder rico- nosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadi- na italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che <
Pag. 12 di 15 (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza ita- liana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Co- stituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadini ita- liani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, risultando provata la linea di discendenza e non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_12 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 13 di 15 - DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_12
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il Parte_1
30.10.1969;
2. , nato in [...] il Controparte_1
23.5.1981;
3. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata in [...] il Controparte_4
18.12.1986;
5. , nata in [...] il Controparte_5
30.9.2004;
6. , nato in [...] il [...]; Persona_1
7. , nata in [...] il Controparte_7
15.4.2014;
8. , nata in [...] il Persona_2
28.10.1994;
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. , nata in [...] il [...]; Persona_3
11. , nata in [...] il Parte_2
03.02.2013;
12. , nata in [...]- Controparte_10 tina il 10.12.2014;
13. , nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. , nata in [...] il Persona_5
29.1.1999;
15. , nata in [...] il Parte_3
2.10.2015; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Persona_15 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fardella (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
Pag. 14 di 15 - MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 28.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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