Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21056 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12373/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12373 del 2022, proposto da
GI SS, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UD De IS, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto la “Procedura concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106”, per la classe di concorso “AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (INGLESE)” per la Regione Lazio, pubblicata con decreto n. 1303 del 23.08.2022 nella parte in cui non comprende il ricorrente;
- del provvedimento di attribuzione al prof. GI SS del punteggio per titoli di 17,75 e di 87,75 complessivo, di cui non si conoscono gli estremi e di cui lo stesso è venuta a conoscenza a seguito di pubblicazione sulla piattaforma on line del Ministero dell’’Istruzione in data non precisata ma successiva all’’istanza di accesso del 7.09.2022;
- di ogni altro atto successivo, presupposto, conseguenziale o comunque connesso al precedente, anche omissivo e ancorché sconosciuto
nonché per l’accertamento
del diritto del prof. GI SS all’attribuzione del corretto punteggio di 95,25 ed all’’inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori per la classe di concorso AB25 dell’USR Lazio, nella posizione corrispondente al punteggio così correttamente spettante ed attribuito o a quell’’altro che risulterà corretto in corso di procedimento
e, per l’effetto, la condanna
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni convenute ad inserire il ricorrente nella predetta graduatoria con il punteggio spettantegli e correttamente attribuito o al risarcimento per equivalente da liquidarsi in via equitativa tenendo conto che il danno si concretizza nella perdita della sicura immissione nei ruoli del Ministero dell’’Istruzione, atteso che la graduatoria è solo a ciò finalizzata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. NO LO PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti, in epigrafe indicati, esponendo, in sintesi, quanto segue:
- ha partecipato al concorso straordinario per la classe di concorso AB25 ( “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado” ) nella regione Lazio, bandito con Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, per l’assunzione a tempo indeterminato sui posti residui della scuola secondaria;
- il 15.6.2022 ha presentato domanda di partecipazione, regolarmente accettata;
- successivamente, in data 6.8.2022, ha sostenuto l’unica prova orale della procedura selettiva, ottenendo 70 punti;
- come previsto dal bando, il 10.8.2022 ha inviato all’Amministrazione via PEC i titoli non autocertificabili già dichiarati nella domanda, ovvero certificazione CLIL, certificazione linguistica di livello C1 in inglese e master universitario di II livello;
- in data 23.8.2022 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, nella quale non era ricompreso il suo nome, pur spettandogli – secondo i suoi calcoli – un punteggio complessivo di 95,25 (70 per la prova orale e 25,25 per i titoli), sufficiente per rientrare tra i vincitori del concorso;
- dopo aver inviato all’Amministrazione scolastica più richieste di chiarimento via PEC, ha appreso che gli erano stati riconosciuti solo 17,75 punti per i titoli, presumibilmente corrispondenti al punteggio spettante per il voto di laurea e a un anno di servizio sulla specifica classe di concorso, mentre i titoli aggiuntivi inviati nei termini non erano stati valutati;
- pertanto, con nota del 13.9.2022, ha chiesto all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio la rettifica del punteggio, senza ricevere risposta.
1.2. Ad avviso del ricorrente, la mancata valutazione dei titoli, sebbene regolarmente dichiarati e trasmessi nei termini, avrebbe determinato la sua illegittima esclusione dalla graduatoria dei vincitori della procedura de qua .
1.3. Avverso siffatta determinazione, la difesa attorea ha dedotto i motivi di censura così rubricati: I. “Violazione dell’art. 8 del d.m. n. 108 del 28.04.2022 e dell’allegato B “Tabella dei titoli valutabili”. Violazione dell’art. 7 del d.d. n. 1081 del 6.05.2022. Violazione dei principi generali in tema di accesso al pubblico impiego. Violazione del principio del favor partecipationis ai procedimenti concorsuali. Violazione del principio di correttezza, trasparenza e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.)” ; II. “Violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b, della l. n. 241/90 soccorso istruttorio. Errore nell’operato della pubblica amministrazione e violazione del principio di legalità e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria. Violazione del principio di correttezza e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.)” .
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere, depositando successivamente documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 22 novembre 2022 la Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza di misure cautelari, proposta unitamente al ricorso.
4. Con atto depositato il 16 ottobre 2025, parte ricorrente ha comunicato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, poiché “ l’USR Lazio, con nota prot. n. 1491 del4.07.2025 (all. b) ha pubblicato le uniche graduatorie di merito ancora residue utili per le immissioni in ruolo e per la classe di concorso AB25 risulta ancora vigente solo la graduatoria idonei del concorso ordinario 2020 GM22 ” e, pertanto, “la graduatoria della procedura straordinaria di cui al D.D. n.1081 del 2022… è esaurita” .
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025.
6. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del codice del processo amministrativo.
7. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
8. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IL LO, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NO LO PR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO PR | IL LO |
IL SEGRETARIO