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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 35950/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) nata il [...] a [...], cittadina italiana, cod. fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...] a San Donato Milanese (MI), con l'avv. Angelo C.F._1
Nicolosi presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: . rdine Ema_1 Email_2
Email_3 contro
2) nato il [...] a [...], cittadino italiano, cod. fisc. Parte_2 [...]
, residente in [...], con l'Avv. C.F._2
Mariagrazia Conti, presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Misterbianco di Catania (CT), il 5 luglio 2006
(anno 2006 atto n. 44 reg. parte II serie A)
In comunione legale dei beni.
FATTO
La sig.ra , con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024, contenente l'indicazione Parte_1 delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"in via provvisoria ed urgente si chiede di voler adottare, con decreto esecutivo, i provvedimenti economici necessari al sostentamento della ricorrente;
- dichiarare il sig. , responsabile della violazione degli obblighi Parte_2 derivanti dal matrimonio e, per l'effetto, addebitare allo stesso la separazione personale dei coniugi;
- condannare il sig. a versare mensilmente la somme di euro Parte_2
3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, con aggiornamento annuale secondo indici ISTAT. Spese e compensi."
Con memoria del 4 dicembre 2024, si costituiva il sig. , contestando le domande Parte_2 avverse, indicando le condizioni reddituali, patrimoniali e così concludeva :
"l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, Dichiari la separazione personale dei coniugi;
Rigetti la domanda di addebito della separazione in capo all'ing. Rigetti la domanda volta al Parte_2 riconoscimento del diritto della ricorrente a riscuotere l'assegno mensile di mantenimento;
in subordine, nel caso di accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, lo determini nella misura ritenuta congrua in ragione di quanto esposto nella superiore narrativa e dell'effettivo tenore di vita della ricorrente.
Con favore di spese e compensi"
All'udienza del 24 febbraio 2025, svoltasi da remoto, erano presenti le parti personalmente, assistite dai rispettivi procuratori, al fine di esperire un tentativo di conciliazione, che risultava infruttuoso.
Alla successiva udienza del 4 aprile 2025, il Giudice delegato, verificava la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo nonché la tempestiva costituzione del resistente, invitava le parti ad addivenire ad una soluzione condivisa.
Le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bbis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un acocordo alle seguenti condizioni:
“Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento, la Parte_2 Parte_1 somma di euro 2.500,00, da corrispondersi entro il giorno dieci d'ogni mese (con decorrenza da maggio 2025) con aggiornamenti annuali secondo indici ISTAT”.
Le parti hanno, quindi, chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Il Giudice delegato, preso atto dell'intervenuta conciliazione, disponeva procedersi ex art. 473 bis. 51
c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 7 maggio 2025 ore 12.00 per depositare note scritte e la bozza della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi sono state consensualmente convenute.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio a Misterbianco di Catania il 5 luglio 2006.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misterbianco, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) nata il [...] a [...], cittadina italiana, cod. fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...] a San Donato Milanese (MI), con l'avv. Angelo C.F._1
Nicolosi presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: . rdine Ema_1 Email_2
Email_3 contro
2) nato il [...] a [...], cittadino italiano, cod. fisc. Parte_2 [...]
, residente in [...], con l'Avv. C.F._2
Mariagrazia Conti, presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Misterbianco di Catania (CT), il 5 luglio 2006
(anno 2006 atto n. 44 reg. parte II serie A)
In comunione legale dei beni.
FATTO
La sig.ra , con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024, contenente l'indicazione Parte_1 delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"in via provvisoria ed urgente si chiede di voler adottare, con decreto esecutivo, i provvedimenti economici necessari al sostentamento della ricorrente;
- dichiarare il sig. , responsabile della violazione degli obblighi Parte_2 derivanti dal matrimonio e, per l'effetto, addebitare allo stesso la separazione personale dei coniugi;
- condannare il sig. a versare mensilmente la somme di euro Parte_2
3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, con aggiornamento annuale secondo indici ISTAT. Spese e compensi."
Con memoria del 4 dicembre 2024, si costituiva il sig. , contestando le domande Parte_2 avverse, indicando le condizioni reddituali, patrimoniali e così concludeva :
"l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, Dichiari la separazione personale dei coniugi;
Rigetti la domanda di addebito della separazione in capo all'ing. Rigetti la domanda volta al Parte_2 riconoscimento del diritto della ricorrente a riscuotere l'assegno mensile di mantenimento;
in subordine, nel caso di accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, lo determini nella misura ritenuta congrua in ragione di quanto esposto nella superiore narrativa e dell'effettivo tenore di vita della ricorrente.
Con favore di spese e compensi"
All'udienza del 24 febbraio 2025, svoltasi da remoto, erano presenti le parti personalmente, assistite dai rispettivi procuratori, al fine di esperire un tentativo di conciliazione, che risultava infruttuoso.
Alla successiva udienza del 4 aprile 2025, il Giudice delegato, verificava la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo nonché la tempestiva costituzione del resistente, invitava le parti ad addivenire ad una soluzione condivisa.
Le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bbis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un acocordo alle seguenti condizioni:
“Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento, la Parte_2 Parte_1 somma di euro 2.500,00, da corrispondersi entro il giorno dieci d'ogni mese (con decorrenza da maggio 2025) con aggiornamenti annuali secondo indici ISTAT”.
Le parti hanno, quindi, chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Il Giudice delegato, preso atto dell'intervenuta conciliazione, disponeva procedersi ex art. 473 bis. 51
c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 7 maggio 2025 ore 12.00 per depositare note scritte e la bozza della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi sono state consensualmente convenute.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio a Misterbianco di Catania il 5 luglio 2006.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misterbianco, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG