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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 463/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 436/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023 promossa con ricorso depositato in data 28 agosto 2023 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Parma via Petrarca n.20 presso e nello studio degli avv. Paolo Righini e Marina Mora che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Mariotti n.1 presso e nello studio degli avv. Riccardo Colavito e
Filippo Ziveri che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data 23.1.2023 rep n. Persona_1
37590
APPELLATO
1 OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e in accoglimento della domanda riconvenzionale della società CP_1
condannava la stessa al pagamento di euro 2.833,88 e compensava le spese giudiziali tra le parti.
In particolare in tale ricorso dopo aver premesso di avere Parte_1
lavorato a partire dal 1989 per la società e che il rapporto di Controparte_1
lavoro si era concluso solo formalmente per dimissioni in data 3.3.2014, chiedeva che il tribunale adito accertasse che lo stesso era proseguito dopo le dimissioni formali nelle medesime modalità subordinate sino al 24.10.2017, che aveva svolto in media un'ora di straordinario sin dall'inizio del rapporto e che le mansioni espletate corrispondevano a un inquadramento al I o in subordine al II livello del CCNL applicabile.
Domandava, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 53.216,89 per lavoro straordinario e di €. 160.445,88 per superiore inquadramento, la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva conseguente all'accertamento del maggiore orario di lavoro svolto e del superiore inquadramento e al pagamento della residua parte del TFR non ancora versato, maggiorato per effetto dell'accoglimento delle altre domande proposte.
In corso di causa limitava la domanda relativa allo straordinario al periodo successivo a luglio 2010.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato Controparte_1
in fatto e in diritto e in via riconvenzionale la condanna della lavoratrice al pagamento di un debito asseritamente riconosciuto dalla stessa nei confronti della società, limitatamente alla parte eccedente la quota di TFR ancora residua, rispetto alla quale il controcredito della società veniva opposto in
2 compensazione.
In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Inps.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'insufficiente ed erronea valutazione del materiale probatorio e l'errata applicazione di norme di legge e di contratto in relazione al capo della sentenza che aveva rigettato la richiesta di superiore inquadramento.
Sosteneva, infatti, che la sua domanda fosse fondata considerato sia il documento
17 prodotto dalla società avente valore confessorio sia la deposizione resa dai testi nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di appello deduceva che la sentenza fosse viziata in relazione a fatti decisivi e che vi fosse violazione e/o errata applicazione di norme di legge o di contratto e contraddittorietà della sentenza in relazione alla riqualificazione della prestazione resa dopo il 3 marzo 2014.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale e alla decisione sul TFR deducendo insufficiente ed erronea valutazione del materiale probatorio ed errata applicazione di norme di legge e di contratto.
Con il quarto motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in relazione alla condanna alle spese di lite sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Si costituiva con memoria depositata in data 1 marzo 2024 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 febbraio 2024 Inps rimettendosi alle valutazioni della Corte d'appello in merito all'appello proposto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado e in secondo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 6 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione al primo motivo di appello relativo alle differenze retributive per superiore inquadramento si osserva quanto segue
Occorre, innanzitutto, richiamare le declaratorie del CCNL
3 L'art. 100 “ Classificazione” del CCNL così stabilisce:
“1° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1.capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
…
2° Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
…
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
3° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
…
19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i
4 conseguenti interventi operativi.”
Tanto premesso si osserva che nella presente causa di appello, ad integrazione dell'istruttoria espletata in primo grado, è stato sentito anche il teste Tes_1 che, in relazione alle mansioni dell'appellante, ha riferito: “La Pt_1
svolgeva le seguenti mansioni: ogni tanto rispondeva al telefono, ogni tanto si rapportava con le banche, penso per le sue attività amministrative, ma non so essere più specifico, una volta ha chiamato una persona che conosceva per le pulizie, come amministrativa preparava le bolle, a volte aveva rapporti con i corrieri, so che la svolgeva attività amministrativa ma, non essendo Pt_1 nel suo ufficio, non so essere più specifico”
Dalla deposizione di detto teste, come dalle altre deposizioni assunte in primo grado, emerge che l'appellante svolgeva attività prevalentemente contabile e amministrativa senza espletare funzioni ad alto contenuto professionale, non aveva responsabilità di direzione esecutiva, né sovraintendeva a unità produttive, considerate anche le modeste dimensioni della società risultanti dagli atti e dalla visura prodotta, da cui emerge che aveva solo due/tre dipendenti nell'anno 2017,
o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa.
Ne consegue, quindi, che la domanda di riconoscimento del primo livello di inquadramento è infondata.
Occorre, quindi, verificare se le mansioni svolte dell'appellante rientrassero nel secondo livello o se fosse corretto il suo inquadramento nel terzo livello.
Come si comprende dalla declaratoria contenuta nel CCNL ciò che differenzia i due livelli non è tanto il tipo di mansioni dal momento che in entrambi i livelli rientrano i lavoratori di concetto dotati di autonomia operativa ed è prevista la figura del contabile, quanto il grado di autonomia che nel secondo livello è evidentemente da intendersi molto più ampio, come si evince dal fatto che il lavoratore può anche coordinare e controllare l'attività di altri lavoratori. Inoltre il secondo livello si differenzia dal terzo livello per la funzione di coordinamento e controllo svolta dal dipendente e per il carattere creativo dell'attività.
Orbene come risulta dall'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio l'appellante non aveva alcuna funzione di coordinamento e di controllo nella società né le sue mansioni avevano carattere creativo.
Il grado di autonomia che la stessa aveva nell'ambito dell'espletamento delle
5 mansioni è stato, poi, correttamente ricondotto dal giudice di primo grado sulla base dell'istruttoria ivi espletata, non smentita ma corroborata da quella svolta in questo grado di giudizio, in quello proprio del terzo livello in quanto la stessa aveva solo autonomia operativa nell'espletamento delle sue mansioni, senza coordinare o controllare altri lavoratori e senza avere alcun margine significativo di autonomia.
In particolare il giudice di primo grado ha così correttamente motivato: “Dalle testimonianze emerge che le mansioni affidate alla ricorrente nel corso del lungo rapporto di lavoro intercorso con la convenuta erano di varia natura, ma che il loro fulcro consisteva in attività di tipo amministrativo e contabile.
18. In particolare, gestiva lo smistamento della posta e della gestione degli ordini dei fornitori, e si occupava delle pratiche contabili e dei rapporti con la banca. Quest'ultimo ruolo assumeva un ruolo preminente nel mansionario della ricorrente, dato che è stato riportato che era la persona di riferimento in
per la gestione dei rapporti con l'istituto di credito presso il quale CP_1
la società aveva acceso un conto corrente.
19. Un'altra area in cui si esplicava con prevalenza l'attività lavorativa della ricorrente consisteva nella gestione di compiti fiscali e di bilancio: ella si occupava di preparare ed elaborare i dati per gli adempimenti fiscali tra cui, in particolare, la registrazione delle dichiarazioni Iva.
20. La ricorrente, in quanto componente dell'ufficio amministrazione, non si occupava della ricerca di fornitori di carattere tecnico (relativi alla produzione
e alla vendita), che veniva invece gestita dalla parte commerciale;
poteva invece cercare fornitori di carattere più generico (per pulizia, corrieri o cancelleria).
21. In relazione agli acquisti e alle vendite, l'elaborazione degli ordini era gestita dall'ufficio commerciale;
la ricorrente poteva essere coinvolta in un ruolo di supporto, consistente nell'inserimento di dati a gestionale e nel completamento degli ordinativi comunicati dall'ufficio commerciale.
22. Gestiva l'aggiornamento della lista dei fornitori, inserendo i dati che le venivano comunicati in un programma gestionale, e curava la gestione di questioni contabili come il conto riparazione.
23. La ricorrente, in base a quanto riferito dai testimoni, si occupava anche saltuariamente di attività di magazzino, come preparazione di colli e ricezione di merce, anche a motivo del fatto che, stanti le ridotte dimensioni dell'impresa,
6 non vi era una netta e rigida separazione delle funzioni aziendali e gli impiegati si occupavano spesso promiscuamente anche di attività più operative.
24. Risulta dirimente ai fini della valutazione della correttezza dell'inquadramento contrattuale la circostanza, unanimemente confermata da tutti i testimoni che hanno riferito sul punto, che la ricorrente svolgeva mansioni di carattere prettamente esecutivo, mentre l'autonomia decisionale
e gestionale era integralmente accentrata nel titolare Per_2
25. Era costui, infatti, a essere il referente ultimo cui era necessario rivolgersi in ogni circostanza in cui dovessero essere prese decisioni di qualunque natura che esulassero dall'ordinaria amministrazione: anche con riferimento ai rapporti con la banca, per i quali la ricorrente svolgeva un ruolo di referente, era sempre necessario l'intervento di per ogni operazione di una Per_2
certa importanza, dato che era lui a essere munito del potere di firma.
26. Allo stesso modo, con riferimento alle attività fiscali e di bilancio la ricorrente si interfacciava con l'associazione Fiasa, a cui si CP_1
appoggiava per la preparazione della dichiarazione dei redditi, ma per chiudere definitivamente i conteggi e approvare il bilancio era sempre necessario attendere l'autorizzazione di Per_2
27. Inoltre, è emerso che la ricorrente non poteva occuparsi delle mansioni di carattere più tecnico e specialistico, non possedendo specifiche competenze in ambito scientifico-chimico.
28. Confrontando tali evidenze istruttorie con le declaratorie contrattuali per i livelli di inquadramento reclamati, risulta confermata la correttezza dell'inquadramento contrattuale della ricorrente al III livello del CCNL applicabile.
29. Infatti, tanto il I che il II livello impiegatizio si caratterizzano per elevata specializzazione, autonomia e assunzione di responsabilità, «con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate» (I livello), o che svolgono
«compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordina- mento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica» (II livello).
7 30. Non è stato provato che le mansioni disbrigate dalla ricorrente assurgessero
a tali livelli di indipendenza e autonomia decisionale: pertanto, la domanda di accertamento del superiore inquadramento e di condanna alle relative differenze retributive deve essere rigettata.”
Nè in contrario è dirimente la transazione prodotta dalla società ( cfr. doc n. 17 di parte appellata) scritta in maniera abbastanza involuta e in cui l'espressione
“responsabile della contabilità” è evidentemente atecnica e volta a designare l'unica persona che svolgeva mansioni contabili nella società.
Né dalla vicenda, indicata, peraltro poco chiaramente nella transazione, si possono evincere elementi concreti per l'inquadramento della lavoratrice nel livello superiore e ciò tanto più se si considera che anche il giudice di primo grado ha ritenuto che la stessa fosse la persona di riferimento nella società per la gestione dei rapporti con l'istituto di credito, presso il quale l'appellata aveva il conto corrente, ma nei termini e limiti indicati nella pronuncia impugnata e nella deposizione dei testi.
Considerate le dimensioni estremamente ridotte della società, risultanti dall'istruttoria testimoniale e dalla visura camerale da cui emerge che la stessa aveva solo 2/3 dipendenti nel 2017, il diritto al superiore inquadramento non può, poi, certo desumersi dal fatto che l'appellante si rapportasse direttamente con l'amministratore unico e non avesse superiori gerarchici in quanto ciò derivava non dalle sue mansioni, ma dalla struttura aziendale.
In particolare quale fosse l'organizzazione della società determinata dal ridotto numero di dipendenti ed in cui aveva un ruolo centrale l'amministratore unico che si occupava dei vari aspetti della società e prendeva tutte le Per_2
decisioni emerge chiaramente dalla deposizione del teste che ha riferito: Tes_2
“Preciso che eravamo pochi dipendenti quindi c'era collaborazione;
ognuno in azienda aveva il suo ruolo però tanti aspetti di quel ruolo potevano essere gestiti in collaborazione tra più persone per necessità. Per esempio, l'attività di segreteria era fatta da chiunque;
c'era una certa flessibilità… Per quanto riguarda il magazzino, quando c'ero io non c'era una figura predisposta al 100 per cento al magazzino;
eravamo un po' tutti coinvolti;
chi era libero se ne occupava. Il ricevimento merci veniva fatto al bisogno da tutti i dipendenti… la direzione era del titolare, sig. La sig.ra seguiva le direttive Per_2 Pt_1
del sig. Per le cose rilevanti, noi dipendenti dovevamo parlare con il Per_2
8 sig. perché lui aveva la responsabilità delle scelte, era lui il direttore… Per_2
confermo che il primo dipendente libero si occupava di rispondere al telefono, di smistare la posta e di rispondere al citofono… confermo che il sig. Per_2
prendeva anche le decisioni di carattere amministrativo/finanziario…io sono stato assunto per occuparmi del commerciale e il mio responsabile era il sig.
eravamo noi due;
per alcuni mesi all'inizio c'è stato anche il sig. Per_2
, ma non si occupava principalmente del commerciale…posso dire che CP_3
c'era sempre la supervisione generale del sig. noi dipendenti Per_2 avevamo però dei margini operativi…era compito del sig. decidere i Per_2 prezzi dei prodotti… era il sig. a tenere i colloqui di lavoro. In Controparte_4 relazione al capitolo…confermo che era il sig. a decidere se assumere Per_2
i candidati.”
Nell'atto di appello sostiene, poi, che la sua attività non fosse Pt_1
meramente esecutiva ma dotata di autonomia e responsabilità.
In realtà dalla deposizione dei testi escussi è risultato che la stessa svolgeva la sua attività in condizioni di mera autonomia operativa come previsto dalla declaratoria del terzo livello e che per qualsiasi decisione che esulasse dalle ordinarie mansioni di carattere amministrativo contabile si doveva rapportare con l'amministratore unico Per_2
E' vero che la distinzione tra la declaratoria del terzo e del secondo livello non è così marcata, ma è chiaro che, come sopra, detto il secondo livello prevede un livello di autonomia nello svolgimento delle mansioni, comunque, più ampio rispetto al terzo livello tanto che il lavoratore inquadrato in tale livello ordinariamente svolge anche funzioni di coordinamento e controllo che l'appellante non aveva.
Si ritiene, pertanto, che il primo motivo di appello sia infondato e vada rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Parte appellante sostiene di aver lavorato dalle dimissioni avvenute in data
3/3/2014 al 24/10/2017 come dipendente della società, seppure formalmente come socia operante della società e ciò in quanto i contratti CP_5
stipulati tra la società appellata e quest'ultima società prevedevano attività professionale e la stessa non era ragioniera commercialista e, quindi, gli stessi erano nulli.
L'assunto di parte appellante è infondato.
9 Dalla lettura dei contratti risulta che l'attività che la società CP_5 doveva svolgere a favore dell'appellata era ordinaria attività amministrativa e contabile che poteva essere svolta senza la qualifica di ragioniere commercialista e ciò conformemente all'oggetto della stessa società.
L'oggetto dei contratti era, infatti, quello di assistenza e di elaborazione dati in relazione alle scritture e più in generale di effettuazione di una serie di adempimenti contabili, consulenze e assistenze non rientranti tra le attività riservate ai ragionieri e dottori commercialisti ed in piena linea con l'oggetto sociale della CP_5
Si osserva, poi, che parte appellante non ha fornito adeguata prova che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca successiva alle dimissioni come lavoro dipendente.
La sola circostanza che, secondo quanto riferito dal teste l'appellante Tes_1 si sia dimessa “ per contenere i costi aziendali” e che il contratto di consulenza con la società i cui l'appellante era socia sia stato preferito dalla CP_5
società per tale motivo non implica che il successivo rapporto sia stato di natura dipendente e ciò tanto più se si considera che era socia insieme al Pt_1
marito della ostituita nel 2012 e ben poteva a sua volta preferire CP_5
tale tipologia di lavoro.
Né il rapporto di lavoro può essere considerato di natura dipendente solo per l'indicazione di un orario contenuta nel secondo contratto del 3 ottobre 2016 stipulato dopo la disdetta del precedente inviata da CP_1
A questo proposito si rileva, innanzitutto, che nessuna previsione di tal genere era contenuta nel primo contratto stipulato in data 1marzo 2014.
Si osserva, poi, che nel contratto è, comunque, indicato che l'appellante era sotto la direzione e la responsabilità dello ” e cioè della società CP_6 CP_5
di cui la stessa e il marito erano soci di maggioranza e membri del consiglio di amministrazione.
Inoltre, come risulta dalla numerazione delle fatture, la suddetta società lavorava per vari clienti e non certo solo per la società appellata ed anche questo elemento tenuto conto della qualità di socia dell'appellante è in contrasto con la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro dipendente.
Peraltro anche la circostanza che abbia chiesto e ottenuto nei CP_5 confronti dell'appellata un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture
10 relative ad un periodo in cui la stessa appellante deduce che vi fosse un rapporto di lavoro subordinato con è elemento che contrasta con la natura CP_1
subordinata del rapporto di lavoro.
La natura di rapporto di lavoro dipendente è contraddetta anche dalla circostanza che, in corso di rapporto, a seguito delle contestazioni di CP_1
effettuate alla società e non a personalmente, CP_5 Parte_1
questa è stata sostituita dalla società con altra CP_5 Persona_3 collaboratrice di quest'ultima (cfr. doc n. 14 di parte appellata).
Comunque è dirimente, per escludere la fondatezza della domanda, che parte appellante non abbia provato, come sarebbe stato suo onere, che in detto specifico periodo la società appellata esercitasse sulla stessa il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Si ritiene, quindi, con le suddette precisazioni che sia condivisibile la motivazione della sentenza appellata in cui si legge “Come noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
38. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
39. Grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza degli elementi di fatto integranti la fattispecie astratta del lavoro subordinato (Cass. 30 agosto 2022,
n. 25508).
40. Questi principi devono essere applicati con particolare rigore nel caso di specie, dato che non è chiesta la mera riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato, ma di un contratto di consulenza stipulato tra la convenuta e una società terza, di cui la ricorrente non è nemmeno socia unica.
41. In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che nel contratto di conferimento
11 dell'incarico non è previsto che l'attività sia espletata in via esclusiva dalla ricorrente.
42. In particolare, nel primo contratto dell'1.3.2014 è previsto che la prestazione sia effettuata, in generale, dallo “Studio”, il quale «può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori interni ed esterni e personale dipendente», senza ulteriori specificazioni (doc. 11 convenuta, punto
4).
43. Nel successivo contratto del 3.10.2016, con il quale è stato rinnovato il conferimento dell'incarico, è previsto che «nell'espletamento dell'incarico lo
si avvarrà, sotto la propria direzione e responsabilità, della Sig.ra CP_6
in via preferenziale e in via occasionale degli altri soci dello Parte_1
sempre previa autorizzazione»; non essendo quindi stato previsto, CP_6 anche in tale sede, l'affidamento in via esclusiva dell'incarico alla ricorrente.
44. Quanto alle risultanze dell'istruttoria testimoniale, sono state rese dichiarazioni sul periodo 2014-2017 dal solo teste Tes_2
«Dopo le dimissioni dei sigg.ri io ho continuato a vederli in Pt_1 Pt_2 azienda che svolgevano le medesime attività; non ricordo se c'era stato qualche piccolo cambiamento di dettaglio. In relazione al capitolo n. 6, non so se la ricorrente ha svolto altre attività lavorative dopo le dimissioni […]
Dopo le dimissioni la ricorrente seguiva le direttive della direzione e di lavoro in generale.
Per quanto riguarda le ferie, non mi ricordo esattamente come venivano pianificate;
mi ricordo che aveva dei periodi di distacco e di pausa. Faccio fatica a distinguere il periodo pre-dimissioni da quello post-dimissioni. In genere, fino al 2015, l'azienda effettuava delle chiusure e in genere i dipendenti andavano in ferie in quel periodo;
per gli altri periodi, si chiedeva direttamente al titolare.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, io, dopo le dimissioni, in linea tendenziale, la vedevo presente come prima delle dimissioni».
45. Dalla testimonianza emergono certamente elementi attestanti una certa continuità tra la modalità di espletamento delle prestazioni della ricorrente presso la sede di in data anteriore e posteriore alle dimissioni. CP_1
46. Tuttavia, tale dato non è per sé dirimente, dato che, avendo CP_1
affidato a le attività di carattere contabile già precedentemente CP_5
12 disbrigate dalla ricorrente – direttamente o come referente aziendale nei rapporti con Fiasa –, appare fisiologico che, agli occhi di terzi, non vi siano stati radicali cambiamenti nelle modalità di espletamento delle proprie mansioni da parte della lavoratrice.
47. Ciò, soprattutto, se si considera che, per sua stessa ammissione, il teste, assegnato all'ufficio commerciale, non aveva, da un lato, conoscenza specialistica del contenuto delle attività contabili e amministrative, cui anzi si riferiva promiscuamente («preciso che io per amministrazione intendo la contabilità»); dall'altro, non aveva cognizione specifica del contenuto delle mansioni della ricorrente negli ambiti in cui si espletava l'incarico conferito a
(«non so esattamente cosa la ricorrente facesse in relazione agli CP_5
adempimenti fiscali e di bilancio, perché io ero fuori da queste attività»); fattori che devono essere tenuti in considerazione nella ponderazione della valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal teste.
48. Sotto altro profilo, si deve rilevare che la deposizione non evidenzia con precisione e specificità che, nel periodo successivo alle dimissioni, venissero impartite direttive alla ricorrente da parte del titolare e che ella fosse sottoposta
a una rigida etero-direzione, avendo il teste solamente genericamente indicato che «dopo le dimissioni la ricorrente seguiva le direttive della direzione e di lavoro in generale»: formulazione generale che ben può riferirsi anche alle richieste che i titolari rivolgevano alla ricorrente, quale referente di CP_5 circa gli specifici servizi da espletare nell'ambito dell'incarico conferito.
49. Né è stato confermato che dovesse chiedere ai responsabili di Pt_1
le ferie («non mi ricordo esattamente come venivano pianificate») o CP_1
che il suo orario di lavoro fosse determinato dai titolari della convenuta, avendo il teste semplicemente riferito che «in linea tendenziale, la vedevo presente come prima delle dimissioni».
50. Tali risultanze probatorie, nel complesso, appaiono insufficienti a dimostrare con sufficiente grado di certezza che l'apparente rapporto di consulenza dissimulasse in realtà la continuata prestazione di lavoro da parte della ricorrente in forma subordinata, essendo l'unica testimonianza sul punto, per i motivi esposti, vaga e generica e comunque contraddetta dalle risultanze documentali in atti.
51. Ciò anche alla luce del fatto che, una volta terminata la collaborazione della
13 ricorrente con la convenuta, il contratto di consulenza con non è CP_5
venuto meno;
la società ha anzi inviato presso , in sostituzione di CP_1
una diversa sua dipendente a far data dal 30.10.2017 (v. doc. 14 Pt_1
convenuta); circostanza di non agevole spiegazione, ove si ritenga che
l'incarico conferito a costituisse una “copertura” della CP_5
prosecuzione senza soluzione di continuità del lavoro della ricorrente alle dipendenze della convenuta.”
Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che deve essere rigettato anche il secondo motivo di appello.
In relazione al terzo di motivo di appello si osserva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che la scrittura del 7 gennaio 2015, a rigore, non rientra nelle rinunce e transazione di cui all'art. 2113 c.c. perché con la stessa l'appellante non ha rinunciato ad alcun suo diritto, ma ha soltanto concordato la modalità di pagamento di un debito che ha riconosciuto sussistente.
Si evidenzia, poi, che ove la si voglia far rientrare nell'ambito dell'art. 2113 c.c. dal momento che per quanto sopra esposto il rapporto di lavoro dipendente è cessato con le dimissioni in data 3 marzo 2014 la stessa è decaduta dalla possibilità di impugnarla essendo l'impugnazione “di qualsiasi rinuncia o transazione” contenuta nella lettera del 13.10.2017 tardiva anche ove si volesse ritenerla valida nonostante la sua genericità.
Comunque la scrittura del 7 gennaio 2015, ai fini per cui è causa, a prescindere dalla qualificazione, ha, quantomeno, valore di riconoscimento di debito di euro
20.000,00 da parte dell'appellante nei confronti della società o comunque della società e del suo amministratore unico considerato che lo stesso Controparte_4
ha sottoscritto anche nella qualità di amministratore unico e, quindi, impegnando la società tale scrittura.
Stante poi la cessione di credito effettuata dagli eredi di il 24 Controparte_4
aprile 2019 (cfr. doc. 18 di parte appellata) la somma di euro 20.000,00 costituisce indubbiamente un credito della società.
Ne consegue, pertanto, che detta somma correttamente deve essere posta in compensazione.
Considerato, quindi, che i conteggi effettuati da parte appellata sono corretti tenuto conto della documentazione prodotta sia da parte appellante ( cfr. doc n.
17, 11.1-11.20, 15) che da parte appellata (cfr. doc.16,20,27) risulta corretta la
14 statuizione del giudice di primo grado in merito al TFR.
Nè stante la chiara dizione della scrittura del 7 gennaio 2015 che prevede il versamento della somma di euro 20.000,00 in dieci rate mensili di euro 2000,00 possono ritenersi condivisibili le deduzioni dell'appellante in merito alla qualificazione di tale somma al lordo piuttosto che al netto.
Con le suddette precisazioni si ritiene, quindi, che sia condivisibile la motivazione del giudice di primo grado anche su questo punto.
Ne consegue, pertanto, che anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Si ritiene, invece, che sia fondato il quarto motivo di appello relativo alla richiesta di integrale compensazione delle spese.
Il giudice di primo grado dopo aver correttamente argomentato i motivi della compensazione e cioè “la complessità di accertamento dei fatti di causa, legata alla lunga durata del rapporto intercorso tra le parti” e “le intricate vicende che lo hanno interessato” ha compensato le spese giudiziali solo in misura della metà.
Ritiene questa Corte che considerati detti motivi e anche l'obiettiva complessità giuridica della controversia derivante dalla difficile interpretazione ed applicazione delle declaratorie del CCNL sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra l'appellante e la società appellata con conseguente riforma della sentenza in parte qua e sua conferma per il resto.
Per i medesimi motivi va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta dalla società appellata nel presente giudizio e devono essere compensate integralmente le spese del grado di appello tra le tutte le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 463/2023 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra e Parte_1 CP_1
2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta da CP_1
3) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti
15 Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
16
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 463/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 436/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023 promossa con ricorso depositato in data 28 agosto 2023 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Parma via Petrarca n.20 presso e nello studio degli avv. Paolo Righini e Marina Mora che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Mariotti n.1 presso e nello studio degli avv. Riccardo Colavito e
Filippo Ziveri che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data 23.1.2023 rep n. Persona_1
37590
APPELLATO
1 OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e in accoglimento della domanda riconvenzionale della società CP_1
condannava la stessa al pagamento di euro 2.833,88 e compensava le spese giudiziali tra le parti.
In particolare in tale ricorso dopo aver premesso di avere Parte_1
lavorato a partire dal 1989 per la società e che il rapporto di Controparte_1
lavoro si era concluso solo formalmente per dimissioni in data 3.3.2014, chiedeva che il tribunale adito accertasse che lo stesso era proseguito dopo le dimissioni formali nelle medesime modalità subordinate sino al 24.10.2017, che aveva svolto in media un'ora di straordinario sin dall'inizio del rapporto e che le mansioni espletate corrispondevano a un inquadramento al I o in subordine al II livello del CCNL applicabile.
Domandava, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 53.216,89 per lavoro straordinario e di €. 160.445,88 per superiore inquadramento, la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva conseguente all'accertamento del maggiore orario di lavoro svolto e del superiore inquadramento e al pagamento della residua parte del TFR non ancora versato, maggiorato per effetto dell'accoglimento delle altre domande proposte.
In corso di causa limitava la domanda relativa allo straordinario al periodo successivo a luglio 2010.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato Controparte_1
in fatto e in diritto e in via riconvenzionale la condanna della lavoratrice al pagamento di un debito asseritamente riconosciuto dalla stessa nei confronti della società, limitatamente alla parte eccedente la quota di TFR ancora residua, rispetto alla quale il controcredito della società veniva opposto in
2 compensazione.
In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Inps.
Il Tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'insufficiente ed erronea valutazione del materiale probatorio e l'errata applicazione di norme di legge e di contratto in relazione al capo della sentenza che aveva rigettato la richiesta di superiore inquadramento.
Sosteneva, infatti, che la sua domanda fosse fondata considerato sia il documento
17 prodotto dalla società avente valore confessorio sia la deposizione resa dai testi nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di appello deduceva che la sentenza fosse viziata in relazione a fatti decisivi e che vi fosse violazione e/o errata applicazione di norme di legge o di contratto e contraddittorietà della sentenza in relazione alla riqualificazione della prestazione resa dopo il 3 marzo 2014.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale e alla decisione sul TFR deducendo insufficiente ed erronea valutazione del materiale probatorio ed errata applicazione di norme di legge e di contratto.
Con il quarto motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in relazione alla condanna alle spese di lite sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Si costituiva con memoria depositata in data 1 marzo 2024 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 febbraio 2024 Inps rimettendosi alle valutazioni della Corte d'appello in merito all'appello proposto.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado e in secondo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 6 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione al primo motivo di appello relativo alle differenze retributive per superiore inquadramento si osserva quanto segue
Occorre, innanzitutto, richiamare le declaratorie del CCNL
3 L'art. 100 “ Classificazione” del CCNL così stabilisce:
“1° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1.capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
…
2° Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
…
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
3° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
…
19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i
4 conseguenti interventi operativi.”
Tanto premesso si osserva che nella presente causa di appello, ad integrazione dell'istruttoria espletata in primo grado, è stato sentito anche il teste Tes_1 che, in relazione alle mansioni dell'appellante, ha riferito: “La Pt_1
svolgeva le seguenti mansioni: ogni tanto rispondeva al telefono, ogni tanto si rapportava con le banche, penso per le sue attività amministrative, ma non so essere più specifico, una volta ha chiamato una persona che conosceva per le pulizie, come amministrativa preparava le bolle, a volte aveva rapporti con i corrieri, so che la svolgeva attività amministrativa ma, non essendo Pt_1 nel suo ufficio, non so essere più specifico”
Dalla deposizione di detto teste, come dalle altre deposizioni assunte in primo grado, emerge che l'appellante svolgeva attività prevalentemente contabile e amministrativa senza espletare funzioni ad alto contenuto professionale, non aveva responsabilità di direzione esecutiva, né sovraintendeva a unità produttive, considerate anche le modeste dimensioni della società risultanti dagli atti e dalla visura prodotta, da cui emerge che aveva solo due/tre dipendenti nell'anno 2017,
o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa.
Ne consegue, quindi, che la domanda di riconoscimento del primo livello di inquadramento è infondata.
Occorre, quindi, verificare se le mansioni svolte dell'appellante rientrassero nel secondo livello o se fosse corretto il suo inquadramento nel terzo livello.
Come si comprende dalla declaratoria contenuta nel CCNL ciò che differenzia i due livelli non è tanto il tipo di mansioni dal momento che in entrambi i livelli rientrano i lavoratori di concetto dotati di autonomia operativa ed è prevista la figura del contabile, quanto il grado di autonomia che nel secondo livello è evidentemente da intendersi molto più ampio, come si evince dal fatto che il lavoratore può anche coordinare e controllare l'attività di altri lavoratori. Inoltre il secondo livello si differenzia dal terzo livello per la funzione di coordinamento e controllo svolta dal dipendente e per il carattere creativo dell'attività.
Orbene come risulta dall'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio l'appellante non aveva alcuna funzione di coordinamento e di controllo nella società né le sue mansioni avevano carattere creativo.
Il grado di autonomia che la stessa aveva nell'ambito dell'espletamento delle
5 mansioni è stato, poi, correttamente ricondotto dal giudice di primo grado sulla base dell'istruttoria ivi espletata, non smentita ma corroborata da quella svolta in questo grado di giudizio, in quello proprio del terzo livello in quanto la stessa aveva solo autonomia operativa nell'espletamento delle sue mansioni, senza coordinare o controllare altri lavoratori e senza avere alcun margine significativo di autonomia.
In particolare il giudice di primo grado ha così correttamente motivato: “Dalle testimonianze emerge che le mansioni affidate alla ricorrente nel corso del lungo rapporto di lavoro intercorso con la convenuta erano di varia natura, ma che il loro fulcro consisteva in attività di tipo amministrativo e contabile.
18. In particolare, gestiva lo smistamento della posta e della gestione degli ordini dei fornitori, e si occupava delle pratiche contabili e dei rapporti con la banca. Quest'ultimo ruolo assumeva un ruolo preminente nel mansionario della ricorrente, dato che è stato riportato che era la persona di riferimento in
per la gestione dei rapporti con l'istituto di credito presso il quale CP_1
la società aveva acceso un conto corrente.
19. Un'altra area in cui si esplicava con prevalenza l'attività lavorativa della ricorrente consisteva nella gestione di compiti fiscali e di bilancio: ella si occupava di preparare ed elaborare i dati per gli adempimenti fiscali tra cui, in particolare, la registrazione delle dichiarazioni Iva.
20. La ricorrente, in quanto componente dell'ufficio amministrazione, non si occupava della ricerca di fornitori di carattere tecnico (relativi alla produzione
e alla vendita), che veniva invece gestita dalla parte commerciale;
poteva invece cercare fornitori di carattere più generico (per pulizia, corrieri o cancelleria).
21. In relazione agli acquisti e alle vendite, l'elaborazione degli ordini era gestita dall'ufficio commerciale;
la ricorrente poteva essere coinvolta in un ruolo di supporto, consistente nell'inserimento di dati a gestionale e nel completamento degli ordinativi comunicati dall'ufficio commerciale.
22. Gestiva l'aggiornamento della lista dei fornitori, inserendo i dati che le venivano comunicati in un programma gestionale, e curava la gestione di questioni contabili come il conto riparazione.
23. La ricorrente, in base a quanto riferito dai testimoni, si occupava anche saltuariamente di attività di magazzino, come preparazione di colli e ricezione di merce, anche a motivo del fatto che, stanti le ridotte dimensioni dell'impresa,
6 non vi era una netta e rigida separazione delle funzioni aziendali e gli impiegati si occupavano spesso promiscuamente anche di attività più operative.
24. Risulta dirimente ai fini della valutazione della correttezza dell'inquadramento contrattuale la circostanza, unanimemente confermata da tutti i testimoni che hanno riferito sul punto, che la ricorrente svolgeva mansioni di carattere prettamente esecutivo, mentre l'autonomia decisionale
e gestionale era integralmente accentrata nel titolare Per_2
25. Era costui, infatti, a essere il referente ultimo cui era necessario rivolgersi in ogni circostanza in cui dovessero essere prese decisioni di qualunque natura che esulassero dall'ordinaria amministrazione: anche con riferimento ai rapporti con la banca, per i quali la ricorrente svolgeva un ruolo di referente, era sempre necessario l'intervento di per ogni operazione di una Per_2
certa importanza, dato che era lui a essere munito del potere di firma.
26. Allo stesso modo, con riferimento alle attività fiscali e di bilancio la ricorrente si interfacciava con l'associazione Fiasa, a cui si CP_1
appoggiava per la preparazione della dichiarazione dei redditi, ma per chiudere definitivamente i conteggi e approvare il bilancio era sempre necessario attendere l'autorizzazione di Per_2
27. Inoltre, è emerso che la ricorrente non poteva occuparsi delle mansioni di carattere più tecnico e specialistico, non possedendo specifiche competenze in ambito scientifico-chimico.
28. Confrontando tali evidenze istruttorie con le declaratorie contrattuali per i livelli di inquadramento reclamati, risulta confermata la correttezza dell'inquadramento contrattuale della ricorrente al III livello del CCNL applicabile.
29. Infatti, tanto il I che il II livello impiegatizio si caratterizzano per elevata specializzazione, autonomia e assunzione di responsabilità, «con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate» (I livello), o che svolgono
«compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordina- mento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica» (II livello).
7 30. Non è stato provato che le mansioni disbrigate dalla ricorrente assurgessero
a tali livelli di indipendenza e autonomia decisionale: pertanto, la domanda di accertamento del superiore inquadramento e di condanna alle relative differenze retributive deve essere rigettata.”
Nè in contrario è dirimente la transazione prodotta dalla società ( cfr. doc n. 17 di parte appellata) scritta in maniera abbastanza involuta e in cui l'espressione
“responsabile della contabilità” è evidentemente atecnica e volta a designare l'unica persona che svolgeva mansioni contabili nella società.
Né dalla vicenda, indicata, peraltro poco chiaramente nella transazione, si possono evincere elementi concreti per l'inquadramento della lavoratrice nel livello superiore e ciò tanto più se si considera che anche il giudice di primo grado ha ritenuto che la stessa fosse la persona di riferimento nella società per la gestione dei rapporti con l'istituto di credito, presso il quale l'appellata aveva il conto corrente, ma nei termini e limiti indicati nella pronuncia impugnata e nella deposizione dei testi.
Considerate le dimensioni estremamente ridotte della società, risultanti dall'istruttoria testimoniale e dalla visura camerale da cui emerge che la stessa aveva solo 2/3 dipendenti nel 2017, il diritto al superiore inquadramento non può, poi, certo desumersi dal fatto che l'appellante si rapportasse direttamente con l'amministratore unico e non avesse superiori gerarchici in quanto ciò derivava non dalle sue mansioni, ma dalla struttura aziendale.
In particolare quale fosse l'organizzazione della società determinata dal ridotto numero di dipendenti ed in cui aveva un ruolo centrale l'amministratore unico che si occupava dei vari aspetti della società e prendeva tutte le Per_2
decisioni emerge chiaramente dalla deposizione del teste che ha riferito: Tes_2
“Preciso che eravamo pochi dipendenti quindi c'era collaborazione;
ognuno in azienda aveva il suo ruolo però tanti aspetti di quel ruolo potevano essere gestiti in collaborazione tra più persone per necessità. Per esempio, l'attività di segreteria era fatta da chiunque;
c'era una certa flessibilità… Per quanto riguarda il magazzino, quando c'ero io non c'era una figura predisposta al 100 per cento al magazzino;
eravamo un po' tutti coinvolti;
chi era libero se ne occupava. Il ricevimento merci veniva fatto al bisogno da tutti i dipendenti… la direzione era del titolare, sig. La sig.ra seguiva le direttive Per_2 Pt_1
del sig. Per le cose rilevanti, noi dipendenti dovevamo parlare con il Per_2
8 sig. perché lui aveva la responsabilità delle scelte, era lui il direttore… Per_2
confermo che il primo dipendente libero si occupava di rispondere al telefono, di smistare la posta e di rispondere al citofono… confermo che il sig. Per_2
prendeva anche le decisioni di carattere amministrativo/finanziario…io sono stato assunto per occuparmi del commerciale e il mio responsabile era il sig.
eravamo noi due;
per alcuni mesi all'inizio c'è stato anche il sig. Per_2
, ma non si occupava principalmente del commerciale…posso dire che CP_3
c'era sempre la supervisione generale del sig. noi dipendenti Per_2 avevamo però dei margini operativi…era compito del sig. decidere i Per_2 prezzi dei prodotti… era il sig. a tenere i colloqui di lavoro. In Controparte_4 relazione al capitolo…confermo che era il sig. a decidere se assumere Per_2
i candidati.”
Nell'atto di appello sostiene, poi, che la sua attività non fosse Pt_1
meramente esecutiva ma dotata di autonomia e responsabilità.
In realtà dalla deposizione dei testi escussi è risultato che la stessa svolgeva la sua attività in condizioni di mera autonomia operativa come previsto dalla declaratoria del terzo livello e che per qualsiasi decisione che esulasse dalle ordinarie mansioni di carattere amministrativo contabile si doveva rapportare con l'amministratore unico Per_2
E' vero che la distinzione tra la declaratoria del terzo e del secondo livello non è così marcata, ma è chiaro che, come sopra, detto il secondo livello prevede un livello di autonomia nello svolgimento delle mansioni, comunque, più ampio rispetto al terzo livello tanto che il lavoratore inquadrato in tale livello ordinariamente svolge anche funzioni di coordinamento e controllo che l'appellante non aveva.
Si ritiene, pertanto, che il primo motivo di appello sia infondato e vada rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Parte appellante sostiene di aver lavorato dalle dimissioni avvenute in data
3/3/2014 al 24/10/2017 come dipendente della società, seppure formalmente come socia operante della società e ciò in quanto i contratti CP_5
stipulati tra la società appellata e quest'ultima società prevedevano attività professionale e la stessa non era ragioniera commercialista e, quindi, gli stessi erano nulli.
L'assunto di parte appellante è infondato.
9 Dalla lettura dei contratti risulta che l'attività che la società CP_5 doveva svolgere a favore dell'appellata era ordinaria attività amministrativa e contabile che poteva essere svolta senza la qualifica di ragioniere commercialista e ciò conformemente all'oggetto della stessa società.
L'oggetto dei contratti era, infatti, quello di assistenza e di elaborazione dati in relazione alle scritture e più in generale di effettuazione di una serie di adempimenti contabili, consulenze e assistenze non rientranti tra le attività riservate ai ragionieri e dottori commercialisti ed in piena linea con l'oggetto sociale della CP_5
Si osserva, poi, che parte appellante non ha fornito adeguata prova che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca successiva alle dimissioni come lavoro dipendente.
La sola circostanza che, secondo quanto riferito dal teste l'appellante Tes_1 si sia dimessa “ per contenere i costi aziendali” e che il contratto di consulenza con la società i cui l'appellante era socia sia stato preferito dalla CP_5
società per tale motivo non implica che il successivo rapporto sia stato di natura dipendente e ciò tanto più se si considera che era socia insieme al Pt_1
marito della ostituita nel 2012 e ben poteva a sua volta preferire CP_5
tale tipologia di lavoro.
Né il rapporto di lavoro può essere considerato di natura dipendente solo per l'indicazione di un orario contenuta nel secondo contratto del 3 ottobre 2016 stipulato dopo la disdetta del precedente inviata da CP_1
A questo proposito si rileva, innanzitutto, che nessuna previsione di tal genere era contenuta nel primo contratto stipulato in data 1marzo 2014.
Si osserva, poi, che nel contratto è, comunque, indicato che l'appellante era sotto la direzione e la responsabilità dello ” e cioè della società CP_6 CP_5
di cui la stessa e il marito erano soci di maggioranza e membri del consiglio di amministrazione.
Inoltre, come risulta dalla numerazione delle fatture, la suddetta società lavorava per vari clienti e non certo solo per la società appellata ed anche questo elemento tenuto conto della qualità di socia dell'appellante è in contrasto con la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro dipendente.
Peraltro anche la circostanza che abbia chiesto e ottenuto nei CP_5 confronti dell'appellata un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture
10 relative ad un periodo in cui la stessa appellante deduce che vi fosse un rapporto di lavoro subordinato con è elemento che contrasta con la natura CP_1
subordinata del rapporto di lavoro.
La natura di rapporto di lavoro dipendente è contraddetta anche dalla circostanza che, in corso di rapporto, a seguito delle contestazioni di CP_1
effettuate alla società e non a personalmente, CP_5 Parte_1
questa è stata sostituita dalla società con altra CP_5 Persona_3 collaboratrice di quest'ultima (cfr. doc n. 14 di parte appellata).
Comunque è dirimente, per escludere la fondatezza della domanda, che parte appellante non abbia provato, come sarebbe stato suo onere, che in detto specifico periodo la società appellata esercitasse sulla stessa il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Si ritiene, quindi, con le suddette precisazioni che sia condivisibile la motivazione della sentenza appellata in cui si legge “Come noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
38. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
39. Grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza degli elementi di fatto integranti la fattispecie astratta del lavoro subordinato (Cass. 30 agosto 2022,
n. 25508).
40. Questi principi devono essere applicati con particolare rigore nel caso di specie, dato che non è chiesta la mera riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato, ma di un contratto di consulenza stipulato tra la convenuta e una società terza, di cui la ricorrente non è nemmeno socia unica.
41. In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che nel contratto di conferimento
11 dell'incarico non è previsto che l'attività sia espletata in via esclusiva dalla ricorrente.
42. In particolare, nel primo contratto dell'1.3.2014 è previsto che la prestazione sia effettuata, in generale, dallo “Studio”, il quale «può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori interni ed esterni e personale dipendente», senza ulteriori specificazioni (doc. 11 convenuta, punto
4).
43. Nel successivo contratto del 3.10.2016, con il quale è stato rinnovato il conferimento dell'incarico, è previsto che «nell'espletamento dell'incarico lo
si avvarrà, sotto la propria direzione e responsabilità, della Sig.ra CP_6
in via preferenziale e in via occasionale degli altri soci dello Parte_1
sempre previa autorizzazione»; non essendo quindi stato previsto, CP_6 anche in tale sede, l'affidamento in via esclusiva dell'incarico alla ricorrente.
44. Quanto alle risultanze dell'istruttoria testimoniale, sono state rese dichiarazioni sul periodo 2014-2017 dal solo teste Tes_2
«Dopo le dimissioni dei sigg.ri io ho continuato a vederli in Pt_1 Pt_2 azienda che svolgevano le medesime attività; non ricordo se c'era stato qualche piccolo cambiamento di dettaglio. In relazione al capitolo n. 6, non so se la ricorrente ha svolto altre attività lavorative dopo le dimissioni […]
Dopo le dimissioni la ricorrente seguiva le direttive della direzione e di lavoro in generale.
Per quanto riguarda le ferie, non mi ricordo esattamente come venivano pianificate;
mi ricordo che aveva dei periodi di distacco e di pausa. Faccio fatica a distinguere il periodo pre-dimissioni da quello post-dimissioni. In genere, fino al 2015, l'azienda effettuava delle chiusure e in genere i dipendenti andavano in ferie in quel periodo;
per gli altri periodi, si chiedeva direttamente al titolare.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, io, dopo le dimissioni, in linea tendenziale, la vedevo presente come prima delle dimissioni».
45. Dalla testimonianza emergono certamente elementi attestanti una certa continuità tra la modalità di espletamento delle prestazioni della ricorrente presso la sede di in data anteriore e posteriore alle dimissioni. CP_1
46. Tuttavia, tale dato non è per sé dirimente, dato che, avendo CP_1
affidato a le attività di carattere contabile già precedentemente CP_5
12 disbrigate dalla ricorrente – direttamente o come referente aziendale nei rapporti con Fiasa –, appare fisiologico che, agli occhi di terzi, non vi siano stati radicali cambiamenti nelle modalità di espletamento delle proprie mansioni da parte della lavoratrice.
47. Ciò, soprattutto, se si considera che, per sua stessa ammissione, il teste, assegnato all'ufficio commerciale, non aveva, da un lato, conoscenza specialistica del contenuto delle attività contabili e amministrative, cui anzi si riferiva promiscuamente («preciso che io per amministrazione intendo la contabilità»); dall'altro, non aveva cognizione specifica del contenuto delle mansioni della ricorrente negli ambiti in cui si espletava l'incarico conferito a
(«non so esattamente cosa la ricorrente facesse in relazione agli CP_5
adempimenti fiscali e di bilancio, perché io ero fuori da queste attività»); fattori che devono essere tenuti in considerazione nella ponderazione della valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal teste.
48. Sotto altro profilo, si deve rilevare che la deposizione non evidenzia con precisione e specificità che, nel periodo successivo alle dimissioni, venissero impartite direttive alla ricorrente da parte del titolare e che ella fosse sottoposta
a una rigida etero-direzione, avendo il teste solamente genericamente indicato che «dopo le dimissioni la ricorrente seguiva le direttive della direzione e di lavoro in generale»: formulazione generale che ben può riferirsi anche alle richieste che i titolari rivolgevano alla ricorrente, quale referente di CP_5 circa gli specifici servizi da espletare nell'ambito dell'incarico conferito.
49. Né è stato confermato che dovesse chiedere ai responsabili di Pt_1
le ferie («non mi ricordo esattamente come venivano pianificate») o CP_1
che il suo orario di lavoro fosse determinato dai titolari della convenuta, avendo il teste semplicemente riferito che «in linea tendenziale, la vedevo presente come prima delle dimissioni».
50. Tali risultanze probatorie, nel complesso, appaiono insufficienti a dimostrare con sufficiente grado di certezza che l'apparente rapporto di consulenza dissimulasse in realtà la continuata prestazione di lavoro da parte della ricorrente in forma subordinata, essendo l'unica testimonianza sul punto, per i motivi esposti, vaga e generica e comunque contraddetta dalle risultanze documentali in atti.
51. Ciò anche alla luce del fatto che, una volta terminata la collaborazione della
13 ricorrente con la convenuta, il contratto di consulenza con non è CP_5
venuto meno;
la società ha anzi inviato presso , in sostituzione di CP_1
una diversa sua dipendente a far data dal 30.10.2017 (v. doc. 14 Pt_1
convenuta); circostanza di non agevole spiegazione, ove si ritenga che
l'incarico conferito a costituisse una “copertura” della CP_5
prosecuzione senza soluzione di continuità del lavoro della ricorrente alle dipendenze della convenuta.”
Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che deve essere rigettato anche il secondo motivo di appello.
In relazione al terzo di motivo di appello si osserva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che la scrittura del 7 gennaio 2015, a rigore, non rientra nelle rinunce e transazione di cui all'art. 2113 c.c. perché con la stessa l'appellante non ha rinunciato ad alcun suo diritto, ma ha soltanto concordato la modalità di pagamento di un debito che ha riconosciuto sussistente.
Si evidenzia, poi, che ove la si voglia far rientrare nell'ambito dell'art. 2113 c.c. dal momento che per quanto sopra esposto il rapporto di lavoro dipendente è cessato con le dimissioni in data 3 marzo 2014 la stessa è decaduta dalla possibilità di impugnarla essendo l'impugnazione “di qualsiasi rinuncia o transazione” contenuta nella lettera del 13.10.2017 tardiva anche ove si volesse ritenerla valida nonostante la sua genericità.
Comunque la scrittura del 7 gennaio 2015, ai fini per cui è causa, a prescindere dalla qualificazione, ha, quantomeno, valore di riconoscimento di debito di euro
20.000,00 da parte dell'appellante nei confronti della società o comunque della società e del suo amministratore unico considerato che lo stesso Controparte_4
ha sottoscritto anche nella qualità di amministratore unico e, quindi, impegnando la società tale scrittura.
Stante poi la cessione di credito effettuata dagli eredi di il 24 Controparte_4
aprile 2019 (cfr. doc. 18 di parte appellata) la somma di euro 20.000,00 costituisce indubbiamente un credito della società.
Ne consegue, pertanto, che detta somma correttamente deve essere posta in compensazione.
Considerato, quindi, che i conteggi effettuati da parte appellata sono corretti tenuto conto della documentazione prodotta sia da parte appellante ( cfr. doc n.
17, 11.1-11.20, 15) che da parte appellata (cfr. doc.16,20,27) risulta corretta la
14 statuizione del giudice di primo grado in merito al TFR.
Nè stante la chiara dizione della scrittura del 7 gennaio 2015 che prevede il versamento della somma di euro 20.000,00 in dieci rate mensili di euro 2000,00 possono ritenersi condivisibili le deduzioni dell'appellante in merito alla qualificazione di tale somma al lordo piuttosto che al netto.
Con le suddette precisazioni si ritiene, quindi, che sia condivisibile la motivazione del giudice di primo grado anche su questo punto.
Ne consegue, pertanto, che anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Si ritiene, invece, che sia fondato il quarto motivo di appello relativo alla richiesta di integrale compensazione delle spese.
Il giudice di primo grado dopo aver correttamente argomentato i motivi della compensazione e cioè “la complessità di accertamento dei fatti di causa, legata alla lunga durata del rapporto intercorso tra le parti” e “le intricate vicende che lo hanno interessato” ha compensato le spese giudiziali solo in misura della metà.
Ritiene questa Corte che considerati detti motivi e anche l'obiettiva complessità giuridica della controversia derivante dalla difficile interpretazione ed applicazione delle declaratorie del CCNL sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra l'appellante e la società appellata con conseguente riforma della sentenza in parte qua e sua conferma per il resto.
Per i medesimi motivi va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta dalla società appellata nel presente giudizio e devono essere compensate integralmente le spese del grado di appello tra le tutte le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 463/2023 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra e Parte_1 CP_1
2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta da CP_1
3) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti
15 Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
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Il Presidente
Dott. Marcella Angelini