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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 56676 2024
nella causa civile promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
OG ZE LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
RB ZE LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
ND (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_3 C.F._6 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
IC ZE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._7
SAITTA VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE
SIMONE
AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA Controparte_1 C.F._8
VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
ATTORE
rappresentati e difesi come in atti;
nei confronti del , in persona del p.t., difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PM. OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott ssa AN Di
TU ha pronunciato la presente
SENTENZA
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] Persona_1
successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando preliminarmente “ la mancata, tempestiva Controparte_2 produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio.
Sul punto si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria” (enfasi aggiunta).
La norma, nella sua attuale formulazione letterale che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe a consentire alla controparte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Né potrà affermarsi che l'esigenza di indicare mezzi di prova sorga a seguito di questa difesa, con la quale ci si limita a far rilevare il mancato tempestivo assolvimento dell'onere probatorio”.
Ciò premesso, osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis. Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore
a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato il 26.12.2024 in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto in data 30.1.2025 in violazione delle prescrizioni richiamate, né il decreto del Tribunale del 20.1.2025 anteriore alla costituzione della resistente può sanare l'eccepita tardività perché anch'esso pronunciato in violazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. e dunque deve essere revocato.
La produzione documentale successiva al deposito del ricorso ed anteriore alla costituzione della resistente del 3.6.2025 funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che si è costituita successivamente e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_2 risposta, ai fini della decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta ( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905 euro, oltre accessori di legge )
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- revoca il decreto del 20.1.2025
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_2 liquidano in 2905 euro, oltre accessori di legge.
Roma 07/06/2025 Il giudice
Dott,ssa AN Di TU
nella causa civile promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
OG ZE LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
RB ZE LE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
ND (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA, Parte_3 C.F._6 elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
IC ZE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._7
SAITTA VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE
SIMONE
AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA Controparte_1 C.F._8
VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA C/O AVV. DE SIMONE
ATTORE
rappresentati e difesi come in atti;
nei confronti del , in persona del p.t., difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PM. OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott ssa AN Di
TU ha pronunciato la presente
SENTENZA
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] Persona_1
successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando preliminarmente “ la mancata, tempestiva Controparte_2 produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio.
Sul punto si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria” (enfasi aggiunta).
La norma, nella sua attuale formulazione letterale che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe a consentire alla controparte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Né potrà affermarsi che l'esigenza di indicare mezzi di prova sorga a seguito di questa difesa, con la quale ci si limita a far rilevare il mancato tempestivo assolvimento dell'onere probatorio”.
Ciò premesso, osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis. Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore
a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato il 26.12.2024 in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto in data 30.1.2025 in violazione delle prescrizioni richiamate, né il decreto del Tribunale del 20.1.2025 anteriore alla costituzione della resistente può sanare l'eccepita tardività perché anch'esso pronunciato in violazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. e dunque deve essere revocato.
La produzione documentale successiva al deposito del ricorso ed anteriore alla costituzione della resistente del 3.6.2025 funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che si è costituita successivamente e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_2 risposta, ai fini della decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta ( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905 euro, oltre accessori di legge )
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- revoca il decreto del 20.1.2025
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_2 liquidano in 2905 euro, oltre accessori di legge.
Roma 07/06/2025 Il giudice
Dott,ssa AN Di TU