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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 2370/2024 promossa
DA
, nata a [...] il 21 Parte_1 agosto 1973, e residente in [...] C.F.
, rappresentata e difesa, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avvocato Stefano
Massimino, C.F. , presso il C.F._2
cui studio sito in Catania, in Viale Regina
Margherita 2/d, è elettivamente domiciliata.
-parte attrice-
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
22 febbraio 1974, C.F. , C.F._3
residente in Acireale (CT) Corso Italia n. 121, elettivamente domiciliata in Catania, Via Mario
Sangiorgi n. 18, presso lo studio dell'Avvocato
1 Matteo Scuderi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
e contro
, nato a [...] il Controparte_2
10.04.1992, C.F: , ed ivi C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gaetano
Cundari (C.F.: ) e CodiceFiscale_5
(C.F. Parte_2
), del Foro di Catania, ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Acireale (CT), Viale Regina Margherita n.85
- parte convenuta –
Avente ad oggetto: azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
Con atto di citazione del giorno 7 marzo 2024, ha Parte_1
chiamato in giudizio dinanzi a Questo Tribunale e Controparte_1
chiedendo: Controparte_2
“Preliminarmente, disporre CTU tecnica volta a stabilire la natura comune delle parti oggetto dei lavori indicati nelle fatture oggi prodotte da parte creditrice e l'utilità in capo a parte debitrice dei lavori e delle spese sostenute dalla odierna attrice per consentire all'immobile proprio e di controparte di godere degli allacci delle utenze idriche, telefoniche, di gas ed elettriche;
Per l'effetto riconoscere il diritto di parte creditrice ad essere rimborsata della somma pari al 50% di quanto speso per i lavori oggetto del presente giudizio;
In subordine, disporre CTU volta a verificare e quantificare l'indennizzo dovuto a parte attrice per le migliorie intervenute a carico dell'immobile delle controparti grazie alla esecuzione dei lavori pagati da parte creditrice,
2 tenuto conto del costo di tali lavori, dell'incremento di valore dell'immobile di controparte e del prezzo di vendita di questo;
In ogni caso disporre CTU volta a verificare e quantificare i danni causati alla scivola di proprietà di parte attrice presso l'immobile sito in Acireale, via Timone Zaccanazzo n. 10 a seguito delle vibrazioni nel terreno causate dagli scavi a mezzo pala meccanica eseguiti nella confinante proprietà
; CP_2
per l'effetto, condannare le parti resistenti in solido al pagamento delle somme dovute pari alla metà della cifra complessiva di euro 101.920,00 già pagati dalla sig.ra per la realizzazione delle opere comuni, o di Pt_1
quella maggiore o diversa somma che la S. V. riterrà stabilire a titolo di ingiusto arricchimento di parte debitrice o secondo giustizia;
condannare altresì il sig. al pagamento di euro Controparte_2
5.670,00, o di quella maggiore o diversa somma che sarà quantificata in seguito a CTU per i danni cagionati alla scivola di proprietà della sig.ra
, per come meglio argomentato in narrativa.” Pt_1
A fondamento delle domande, parte attrice ha prospettato di essere proprietaria dell'immobile sito in Acireale (CT), frazione Santa Maria
Ammalati, via Timone Zaccanazzo n. 10, censito al catasto del Comune di
Acireale al foglio 37, particelle 701, sub. 3, 4 e 5, e degli agrumeti individuati oggi al Catasto del Comune di Acireale al foglio 37, particelle 665, 666 e
700. Di avere eseguito, nell'anno 2016. lavori su parti comuni al proprio immobile e all'immobile sito in Acireale, Timone Zaccanazzo s.n., Strada
Provinciale n. 101, all'epoca dei fatti in proprietà a Controparte_1 poi venduto da quest'ultima nel settembre 2021 a . Controparte_2
In data 20 ottobre 2022, la sig.ra aveva depositato Parte_1
ricorso ex art 702 c.p.c, incardinato al n. 13312/2022 R.G., nei confronti di
, dinanzi all'intestato Tribunale, onde sentire Controparte_1
condannare la resistente al pagamento delle somme per la realizzazione delle opere, asseritamente poste a beneficio della proprietà della ricorrente e della resistente, per una somma pari a euro 50.960,00, corrispondente alla metà del complessivo importo di euro 101.920,00, già versato dalla sig.ra . Pt_1
3 Con provvedimento del 29 aprile 2024, il Giudice Unico ha rigettato la domanda, a motivo dell'“estrema laconicità delle allegazioni e degli elementi di prova, nonché l'assoluta mancanza della prospettazione di fatti tali da consentire la valutazione dei presupposti del rimborso richiesto ai sensi dell'art. 1134”.
Con provvedimento del 22 settembre 2024, è stata pertanto disposta la
“separazione dalle domande di ingiustificato arricchimento, già mature per essere decise, della domanda risarcitoria nei confronti del solo sig.
”, fissando, nella causa iscritta al n. 2370/2024, l'udienza del 5 CP_2
novembre 2024, ore 9,00 per la discussione ex art. 281 sexies c. p. c.;
con successivo provvedimento, del 5 novembre 2024, tale causa è stata posta in decisione con termine di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale e ulteriore venti per quello di replica.
***
Ciò premesso in punto di fatto, va indi osservato quanto segue.
Per come eccepito dalle parti convenute, tra il presente procedimento e quello di cui all'R.G. 13312/2022, deciso con ordinanza (da rito sommario di cognizione) di rigetto del 29 aprile 2024, sussiste identità di petitum e causa petendi, al netto della domanda rivolta al , per la quale è stata CP_2
disposta la separazione dei procedimenti.
La parte attrice ha ritenuto non sussistente la duplicazione delle istanze, considerando “giuridicamente inesistente” e quindi non idoneo a far stato tra le parti, il provvedimento di rigetto del ricorso R.G. 13312/2022, poiché affetto da vizio di motivazione, avendo il Giudice statuito sulla base di una fattispecie non riconducibile ai fatti dedotti.
Invero l'ordinanza repert. n. 2643/2024, resa nel procedimento 13312/2022, ha assimilato i fatti di causa alla fattispecie del condominio minimo (cfr. S.U.
Cass., sent. n. 9148/08), evidenziando per la tal via, la mancanza del requisito dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c.
Nel corpo dell'ordinanza è impiegato il sostantivo “stabile”.
4 Tuttavia non può ritenersi che tale imprecisione vizi il provvedimento o anche soltanto la parte motiva.
Il percorso logico argomentativo seguito da quel Giudice è comunque idoneo a ricondursi alla fattispecie dedotta in giudizio, conducendo in ultima analisi ad un dispositivo che rispondente al caso concreto: seppure il percorso argomentativo formalmente appaia riferirsi ad una situazione in cui gli immobili siano facenti parte del medesimo “stabile”, la disciplina di legge applicabile al caso in oggetto è del tutto identica.
Il si costituisce ex se ed ope iuris senza che sia CP_3
necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune. (in tal senso Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18226 del 10 settembre 2004; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 510 del 26 gennaio 1982).
L'orientamento giurisprudenziale ha trovato pieno ed integrale accoglimento da parte del legislatore , che novellando il codice civile in materia condominiale ha inserito dopo l'art. 1117 c.c., l'art. 1117-bis, a mente del quale: "le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117".
Si aggiunga, che in tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione,
“gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione.”(art. 1110 c.c). (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9280 del 16 aprile 2018).
L'ordinanza repert. n. 2643/2024 con effetto decisorio, non è affetta da nullità: essa non fa riferimento ad altri fatti ovvero a soggetti diversi,
5 limitandosi a motivare in ordine ad una delle possibili configurazioni di condominio minimo.
Per tutto quanto sin qui esposto, le domande di parte attrice vanno disattese in quanto duplicazione di quelle proposte nel precedente giudizio
R.G. 13312/2022.
Secondo soccombenza parte attrice deve rifondere parte convenuta delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022
(valore della causa 56.670,00) per le quattro fasi espletate, in euro 7.052,00 per compensi di difesa, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.m. cit.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2370/2024
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Dichiara inammissibile la domanda attrice in quanto duplicazione di altra domanda già proposta.
Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute per la somma di euro 7.052,00 ciascuno.
Deciso in Catania il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 2370/2024 promossa
DA
, nata a [...] il 21 Parte_1 agosto 1973, e residente in [...] C.F.
, rappresentata e difesa, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avvocato Stefano
Massimino, C.F. , presso il C.F._2
cui studio sito in Catania, in Viale Regina
Margherita 2/d, è elettivamente domiciliata.
-parte attrice-
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
22 febbraio 1974, C.F. , C.F._3
residente in Acireale (CT) Corso Italia n. 121, elettivamente domiciliata in Catania, Via Mario
Sangiorgi n. 18, presso lo studio dell'Avvocato
1 Matteo Scuderi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
e contro
, nato a [...] il Controparte_2
10.04.1992, C.F: , ed ivi C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gaetano
Cundari (C.F.: ) e CodiceFiscale_5
(C.F. Parte_2
), del Foro di Catania, ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Acireale (CT), Viale Regina Margherita n.85
- parte convenuta –
Avente ad oggetto: azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
Con atto di citazione del giorno 7 marzo 2024, ha Parte_1
chiamato in giudizio dinanzi a Questo Tribunale e Controparte_1
chiedendo: Controparte_2
“Preliminarmente, disporre CTU tecnica volta a stabilire la natura comune delle parti oggetto dei lavori indicati nelle fatture oggi prodotte da parte creditrice e l'utilità in capo a parte debitrice dei lavori e delle spese sostenute dalla odierna attrice per consentire all'immobile proprio e di controparte di godere degli allacci delle utenze idriche, telefoniche, di gas ed elettriche;
Per l'effetto riconoscere il diritto di parte creditrice ad essere rimborsata della somma pari al 50% di quanto speso per i lavori oggetto del presente giudizio;
In subordine, disporre CTU volta a verificare e quantificare l'indennizzo dovuto a parte attrice per le migliorie intervenute a carico dell'immobile delle controparti grazie alla esecuzione dei lavori pagati da parte creditrice,
2 tenuto conto del costo di tali lavori, dell'incremento di valore dell'immobile di controparte e del prezzo di vendita di questo;
In ogni caso disporre CTU volta a verificare e quantificare i danni causati alla scivola di proprietà di parte attrice presso l'immobile sito in Acireale, via Timone Zaccanazzo n. 10 a seguito delle vibrazioni nel terreno causate dagli scavi a mezzo pala meccanica eseguiti nella confinante proprietà
; CP_2
per l'effetto, condannare le parti resistenti in solido al pagamento delle somme dovute pari alla metà della cifra complessiva di euro 101.920,00 già pagati dalla sig.ra per la realizzazione delle opere comuni, o di Pt_1
quella maggiore o diversa somma che la S. V. riterrà stabilire a titolo di ingiusto arricchimento di parte debitrice o secondo giustizia;
condannare altresì il sig. al pagamento di euro Controparte_2
5.670,00, o di quella maggiore o diversa somma che sarà quantificata in seguito a CTU per i danni cagionati alla scivola di proprietà della sig.ra
, per come meglio argomentato in narrativa.” Pt_1
A fondamento delle domande, parte attrice ha prospettato di essere proprietaria dell'immobile sito in Acireale (CT), frazione Santa Maria
Ammalati, via Timone Zaccanazzo n. 10, censito al catasto del Comune di
Acireale al foglio 37, particelle 701, sub. 3, 4 e 5, e degli agrumeti individuati oggi al Catasto del Comune di Acireale al foglio 37, particelle 665, 666 e
700. Di avere eseguito, nell'anno 2016. lavori su parti comuni al proprio immobile e all'immobile sito in Acireale, Timone Zaccanazzo s.n., Strada
Provinciale n. 101, all'epoca dei fatti in proprietà a Controparte_1 poi venduto da quest'ultima nel settembre 2021 a . Controparte_2
In data 20 ottobre 2022, la sig.ra aveva depositato Parte_1
ricorso ex art 702 c.p.c, incardinato al n. 13312/2022 R.G., nei confronti di
, dinanzi all'intestato Tribunale, onde sentire Controparte_1
condannare la resistente al pagamento delle somme per la realizzazione delle opere, asseritamente poste a beneficio della proprietà della ricorrente e della resistente, per una somma pari a euro 50.960,00, corrispondente alla metà del complessivo importo di euro 101.920,00, già versato dalla sig.ra . Pt_1
3 Con provvedimento del 29 aprile 2024, il Giudice Unico ha rigettato la domanda, a motivo dell'“estrema laconicità delle allegazioni e degli elementi di prova, nonché l'assoluta mancanza della prospettazione di fatti tali da consentire la valutazione dei presupposti del rimborso richiesto ai sensi dell'art. 1134”.
Con provvedimento del 22 settembre 2024, è stata pertanto disposta la
“separazione dalle domande di ingiustificato arricchimento, già mature per essere decise, della domanda risarcitoria nei confronti del solo sig.
”, fissando, nella causa iscritta al n. 2370/2024, l'udienza del 5 CP_2
novembre 2024, ore 9,00 per la discussione ex art. 281 sexies c. p. c.;
con successivo provvedimento, del 5 novembre 2024, tale causa è stata posta in decisione con termine di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale e ulteriore venti per quello di replica.
***
Ciò premesso in punto di fatto, va indi osservato quanto segue.
Per come eccepito dalle parti convenute, tra il presente procedimento e quello di cui all'R.G. 13312/2022, deciso con ordinanza (da rito sommario di cognizione) di rigetto del 29 aprile 2024, sussiste identità di petitum e causa petendi, al netto della domanda rivolta al , per la quale è stata CP_2
disposta la separazione dei procedimenti.
La parte attrice ha ritenuto non sussistente la duplicazione delle istanze, considerando “giuridicamente inesistente” e quindi non idoneo a far stato tra le parti, il provvedimento di rigetto del ricorso R.G. 13312/2022, poiché affetto da vizio di motivazione, avendo il Giudice statuito sulla base di una fattispecie non riconducibile ai fatti dedotti.
Invero l'ordinanza repert. n. 2643/2024, resa nel procedimento 13312/2022, ha assimilato i fatti di causa alla fattispecie del condominio minimo (cfr. S.U.
Cass., sent. n. 9148/08), evidenziando per la tal via, la mancanza del requisito dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c.
Nel corpo dell'ordinanza è impiegato il sostantivo “stabile”.
4 Tuttavia non può ritenersi che tale imprecisione vizi il provvedimento o anche soltanto la parte motiva.
Il percorso logico argomentativo seguito da quel Giudice è comunque idoneo a ricondursi alla fattispecie dedotta in giudizio, conducendo in ultima analisi ad un dispositivo che rispondente al caso concreto: seppure il percorso argomentativo formalmente appaia riferirsi ad una situazione in cui gli immobili siano facenti parte del medesimo “stabile”, la disciplina di legge applicabile al caso in oggetto è del tutto identica.
Il si costituisce ex se ed ope iuris senza che sia CP_3
necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune. (in tal senso Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18226 del 10 settembre 2004; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 510 del 26 gennaio 1982).
L'orientamento giurisprudenziale ha trovato pieno ed integrale accoglimento da parte del legislatore , che novellando il codice civile in materia condominiale ha inserito dopo l'art. 1117 c.c., l'art. 1117-bis, a mente del quale: "le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117".
Si aggiunga, che in tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione,
“gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione.”(art. 1110 c.c). (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9280 del 16 aprile 2018).
L'ordinanza repert. n. 2643/2024 con effetto decisorio, non è affetta da nullità: essa non fa riferimento ad altri fatti ovvero a soggetti diversi,
5 limitandosi a motivare in ordine ad una delle possibili configurazioni di condominio minimo.
Per tutto quanto sin qui esposto, le domande di parte attrice vanno disattese in quanto duplicazione di quelle proposte nel precedente giudizio
R.G. 13312/2022.
Secondo soccombenza parte attrice deve rifondere parte convenuta delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022
(valore della causa 56.670,00) per le quattro fasi espletate, in euro 7.052,00 per compensi di difesa, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.m. cit.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2370/2024
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Dichiara inammissibile la domanda attrice in quanto duplicazione di altra domanda già proposta.
Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute per la somma di euro 7.052,00 ciascuno.
Deciso in Catania il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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