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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 166/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato di Ancona
Appellante principale-appellato incidentale
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Mangeli del Foro di Ancona Controparte_1
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data il 9 maggio 2024 il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del 4 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto di , vittima del dovere, di conseguire i benefici Controparte_1 previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 302/1990, dall'art. 2 della legge 407/1998, come modificato dall'art. 4, comma 238, della legge 350/2003, e dall'art. 2, comma 105, della legge
244/2007, quindi aveva condannato l'Amministrazione convenuta all'erogazione di quanto di spettanza dal mese successivo alla domanda amministrativa del 7.9.2020, oltre accessori di legge e spese di lite. Il Ministero appellante ha dedotto l'errore del giudicante nel recepire le conclusioni della CTU in ordine alla ipervalutazione dei postumi residuati a carico del ricorrente, in misura pari al 28%, senza prendere posizione sulle osservazioni presentate nel corso delle operazioni peritali dal C.T.P. di esso , in ordine alla necessità di contenere detta percentuale nella misura del Parte_1
13%, anche in relazione al lungo lasso temporale trascorso dalla data dell'evento criminoso, per contrastare il quale il ricorrente aveva riportato determinate lesioni, rispetto all'epoca in cui per la prima volta gli era stato diagnosticato il disturbo post-traumatico da stress, così che era lecito chiedersi quanta incidenza su quest'ultimo avesse avuto l'incidente in discorso. Il Parte_1 appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande di controparte.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto;
in via incidentale, ha Controparte_1 chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ancorato la decorrenza dei riconosciuti benefici alla data di presentazione dell'istanza amministrativa invece che all'epoca di verificazione dell'incidente (20 marzo 2015) o, al più tardi, all'epoca della prima diagnosi del disturbo post traumatico da stress (5 settembre 2016) che aveva determinato il raggiungimento della soglia di invalidità stabilita dalla legge per conseguire i richiesti benefici.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. Parte_1
In ordine ai criteri di quantificazione della percentuale di invalidità residuata a carico dell'appellato principale, a seguito dell'incidente del quale costui rimase vittima in data 20 marzo
2015 durante il servizio di contrasto alla criminalità, operano pacificamente i criteri medico-legali fissati dall'art. 4 del D.P.R. n.181/2009 per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la rivalutazione del danno biologico e morale, quali conseguenze, già riconosciute e indennizzate, in favore delle vittime del dovere.
Ed infatti, la complessa questione interpretativa, sottesa al riconoscimento in capo alla vittima del dovere della giusta percentuale di invalidità permanente complessivamente derivatagli dall'evento lesivo, ha trovato esaustiva soluzione nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite, n. 6214/2022, la cui massima recita: “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l.
n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.”
Tanto chiarito, per stabilire in concreto la percentuale complessiva di invalidità permanente residuata a carico dell'originario ricorrente in conseguenza del sinistro occorsogli, è possibile mutuare le conclusioni del CTU nominato in questa sede, il quale ha opportunamente fatto la preliminare distinzione tra il disturbo mentale vero e proprio, qualificabile come danno psichico, ed il turbamento d'animo che non assume rilievo in termini di nosografia psichiatrica;
ciò in relazione non tanto alla natura dell'evento, quanto alla sua idoneità ad alterare — temporaneamente o permanentemente — il funzionamento dei dispositivi neurali deputati alla rilevazione di specifiche classi di eventi, detti stressanti o “traumatici”; ha, quindi, evidenziato che nel caso di specie l'incidente occorso all'originario ricorrente ha avuto indubbia portata lesiva, in primo luogo a causa dell'impatto psichico derivante dalla netta percezione del pericolo concreto di perdita della vita.
Inoltre, il ctu ha evidenziato la sussistenza di un nesso di continuazione temporale certificata del disturbo psichico, tale da configurarlo come cronicizzato, quindi permanente;
ha tenuto conto del fatto che il periziando fosse stato seguito per anni presso strutture pubbliche, quindi ha richiamato la documentazione in atti attestante la continuativa presenza del disturbo post-traumatico da stress;
ha riferito della terapia farmacologica assunta dal periziando, a riprova della presenza di un disturbo della sfera psichica, oltre che degli esiti della visita personale. Il ctu ha, quindi, concluso nel senso dell'esistenza documentata di un continuativo disturbo psichico, ormai cronicizzato, tale da far ritenere provata la presenza di una componente psichiatrica di danno non suscettibile di eventuali, futuri miglioramenti.
Il ctu, peraltro, ha evidenziato la lieve entità del disturbo in esame, evincibile dal mancato ricorso, negli ultimi tre anni circa, ad ulteriori visite specialistiche in ambito psichiatrico e dalla riferita dismissione di una terapia farmacologica continuativa, avendo il periziando riferito unicamente, in attualità, l'assunzione di farmaci ad azione ansiolitica al bisogno.
In conclusione, il ctu nominato in questo grado ha assegnato al disturbo post traumatico da stress, riscontrato a carico dell'originario ricorrente, una percentuale pari al 9%; ha valutato, altresì, il trauma distrattivo del rachide cervicale in misura pari all'8% ed infine ha valutato gli esiti a carico del primo dito della mano destra in misura pari al 9%, operando secondo un criterio di stima in via analogica, tenuto conto del valore più favorevole tra il DPR 915/1978 ed il DM 05 Febbraio
1992.
Il ctu, tenuto conto della possibilità di stimare l'invalidità permanente secondo un calcolo riduzionistico, e di stimare equamente il danno morale in un terzo del danno biologico, ha, dunque, accertato le percentuali di Invalidità Permanente (IP 24%), di Danno Biologico (DB 12%) e di
Danno Morale (DM 4%) nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata Giurisprudenza, applicando i quali è giunto a determinare la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico, secondo la formula:
IC= DB+DM+(IP-DB), la quale tradotta in cifre porta al risultato: 12+4 + (24-12) = 28.
Il Collegio ritiene di poter mutuare gli esiti dell'accertamento peritale rinnovato in questa sede, dal momento che il non ha addotto specifici e pregnanti argomenti a smentita Parte_1 dell'intrinseca validità e correttezza del computo eseguito dall'ausiliario del Giudice, una volta acclarata l'applicabilità dei criteri suddetti. L'appellante principale si limita, infatti, a mettere in dubbio apoditticamente, nelle proprie osservazioni, la persistenza in attualità del disturbo post traumatico da stress, laddove il ctu ha adeguatamente chiarito che il monitoraggio costante ed il percorso terapeutico presso le strutture pubbliche, per un adeguato periodo di tempo, consente di classificare detto disturbo come cronico, ovvero stabilizzato, dunque di ritenerne comprovata secondo adeguata criteriologica medico legale l'eziologia, oltre che la persistenza in attualità.
Per altro verso, il Collegio condivide le conclusioni del nominato ctu circa la lieve intensità del disturbo in oggetto, anch'esse sorrette da adeguate considerazioni medico legali non specificamente smentite.
La percentuale di invalidità permanente complessivamente accertata a carico dell'originario ricorrente, quale conseguenza del sinistro occorsogli, supera la soglia fissata dal legislatore ai fini del riconoscimento in favore del medesimo dei benefici richiesti, ed in tale direzione la sentenza impugnata può essere confermata.
Viceversa, in accoglimento dell'appello incidentale, devesi fissare la decorrenza dei benefici di legge oggetto di domanda all'epoca della prima diagnosi del disturbo psichico post traumatico, poiché da tale momento si è realizzata la fattispecie concreta alla quale il legislatore ricollega senz'altro il sorgere del diritto a conseguire i benefici stessi.
Ed infatti, l'art.14, terzo comma, del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dispone che " L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge"; l'applicazione di quest'ultima disposizione è stata estesa alle vittime del dovere dall'art. 4 DPR 243/2006.
L'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, la cui applicazione è stata estesa anche alle vittime del dovere dal disposto dell'art. 2 comma 105 legge 244/2007, recita:
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
Il surriferito impianto normativo consente di affermare che, a partire dall'entrata in vigore della legislazione consacrante il diritto delle vittime del dovere di percepire gli emolumenti per cui
è causa, già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità, la condizione necessaria e sufficiente al sorgere di detto diritto nella sfera giuridica del singolo si realizza con il verificarsi a suo carico della menomazione fisica, nella percentuale stabilita, quale conseguenza di una lesione o ferita riportata durante l'assolvimento dei doveri inerenti al servizio di contrasto alla criminalità.
Non si tratta, insomma, di una fattispecie rispetto alla quale l'istanza amministrativa possieda valenza di elemento costitutivo del diritto alla prestazione.
Quanto detto innanzi non trova smentita nell'Ordinanza n. 34714 del 28 dicembre 2024, la cui massima recita: “L'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006 anche alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma
(1.1.2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio”.
La sentenza impugnata dovrà, pertanto, essere riformata in parte qua.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il
[...]
ad erogare quanto di riconosciuta spettanza a ai titoli dedotti in Parte_1 Controparte_1 causa con decorrenza dal 5 settembre 2016, oltre accessori come per legge;
2) Condanna il alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore di Parte_1 [...]
in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione CP_1
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 166/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato di Ancona
Appellante principale-appellato incidentale
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Mangeli del Foro di Ancona Controparte_1
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data il 9 maggio 2024 il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del 4 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto di , vittima del dovere, di conseguire i benefici Controparte_1 previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 302/1990, dall'art. 2 della legge 407/1998, come modificato dall'art. 4, comma 238, della legge 350/2003, e dall'art. 2, comma 105, della legge
244/2007, quindi aveva condannato l'Amministrazione convenuta all'erogazione di quanto di spettanza dal mese successivo alla domanda amministrativa del 7.9.2020, oltre accessori di legge e spese di lite. Il Ministero appellante ha dedotto l'errore del giudicante nel recepire le conclusioni della CTU in ordine alla ipervalutazione dei postumi residuati a carico del ricorrente, in misura pari al 28%, senza prendere posizione sulle osservazioni presentate nel corso delle operazioni peritali dal C.T.P. di esso , in ordine alla necessità di contenere detta percentuale nella misura del Parte_1
13%, anche in relazione al lungo lasso temporale trascorso dalla data dell'evento criminoso, per contrastare il quale il ricorrente aveva riportato determinate lesioni, rispetto all'epoca in cui per la prima volta gli era stato diagnosticato il disturbo post-traumatico da stress, così che era lecito chiedersi quanta incidenza su quest'ultimo avesse avuto l'incidente in discorso. Il Parte_1 appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande di controparte.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto;
in via incidentale, ha Controparte_1 chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ancorato la decorrenza dei riconosciuti benefici alla data di presentazione dell'istanza amministrativa invece che all'epoca di verificazione dell'incidente (20 marzo 2015) o, al più tardi, all'epoca della prima diagnosi del disturbo post traumatico da stress (5 settembre 2016) che aveva determinato il raggiungimento della soglia di invalidità stabilita dalla legge per conseguire i richiesti benefici.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. Parte_1
In ordine ai criteri di quantificazione della percentuale di invalidità residuata a carico dell'appellato principale, a seguito dell'incidente del quale costui rimase vittima in data 20 marzo
2015 durante il servizio di contrasto alla criminalità, operano pacificamente i criteri medico-legali fissati dall'art. 4 del D.P.R. n.181/2009 per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la rivalutazione del danno biologico e morale, quali conseguenze, già riconosciute e indennizzate, in favore delle vittime del dovere.
Ed infatti, la complessa questione interpretativa, sottesa al riconoscimento in capo alla vittima del dovere della giusta percentuale di invalidità permanente complessivamente derivatagli dall'evento lesivo, ha trovato esaustiva soluzione nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite, n. 6214/2022, la cui massima recita: “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l.
n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.”
Tanto chiarito, per stabilire in concreto la percentuale complessiva di invalidità permanente residuata a carico dell'originario ricorrente in conseguenza del sinistro occorsogli, è possibile mutuare le conclusioni del CTU nominato in questa sede, il quale ha opportunamente fatto la preliminare distinzione tra il disturbo mentale vero e proprio, qualificabile come danno psichico, ed il turbamento d'animo che non assume rilievo in termini di nosografia psichiatrica;
ciò in relazione non tanto alla natura dell'evento, quanto alla sua idoneità ad alterare — temporaneamente o permanentemente — il funzionamento dei dispositivi neurali deputati alla rilevazione di specifiche classi di eventi, detti stressanti o “traumatici”; ha, quindi, evidenziato che nel caso di specie l'incidente occorso all'originario ricorrente ha avuto indubbia portata lesiva, in primo luogo a causa dell'impatto psichico derivante dalla netta percezione del pericolo concreto di perdita della vita.
Inoltre, il ctu ha evidenziato la sussistenza di un nesso di continuazione temporale certificata del disturbo psichico, tale da configurarlo come cronicizzato, quindi permanente;
ha tenuto conto del fatto che il periziando fosse stato seguito per anni presso strutture pubbliche, quindi ha richiamato la documentazione in atti attestante la continuativa presenza del disturbo post-traumatico da stress;
ha riferito della terapia farmacologica assunta dal periziando, a riprova della presenza di un disturbo della sfera psichica, oltre che degli esiti della visita personale. Il ctu ha, quindi, concluso nel senso dell'esistenza documentata di un continuativo disturbo psichico, ormai cronicizzato, tale da far ritenere provata la presenza di una componente psichiatrica di danno non suscettibile di eventuali, futuri miglioramenti.
Il ctu, peraltro, ha evidenziato la lieve entità del disturbo in esame, evincibile dal mancato ricorso, negli ultimi tre anni circa, ad ulteriori visite specialistiche in ambito psichiatrico e dalla riferita dismissione di una terapia farmacologica continuativa, avendo il periziando riferito unicamente, in attualità, l'assunzione di farmaci ad azione ansiolitica al bisogno.
In conclusione, il ctu nominato in questo grado ha assegnato al disturbo post traumatico da stress, riscontrato a carico dell'originario ricorrente, una percentuale pari al 9%; ha valutato, altresì, il trauma distrattivo del rachide cervicale in misura pari all'8% ed infine ha valutato gli esiti a carico del primo dito della mano destra in misura pari al 9%, operando secondo un criterio di stima in via analogica, tenuto conto del valore più favorevole tra il DPR 915/1978 ed il DM 05 Febbraio
1992.
Il ctu, tenuto conto della possibilità di stimare l'invalidità permanente secondo un calcolo riduzionistico, e di stimare equamente il danno morale in un terzo del danno biologico, ha, dunque, accertato le percentuali di Invalidità Permanente (IP 24%), di Danno Biologico (DB 12%) e di
Danno Morale (DM 4%) nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata Giurisprudenza, applicando i quali è giunto a determinare la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico, secondo la formula:
IC= DB+DM+(IP-DB), la quale tradotta in cifre porta al risultato: 12+4 + (24-12) = 28.
Il Collegio ritiene di poter mutuare gli esiti dell'accertamento peritale rinnovato in questa sede, dal momento che il non ha addotto specifici e pregnanti argomenti a smentita Parte_1 dell'intrinseca validità e correttezza del computo eseguito dall'ausiliario del Giudice, una volta acclarata l'applicabilità dei criteri suddetti. L'appellante principale si limita, infatti, a mettere in dubbio apoditticamente, nelle proprie osservazioni, la persistenza in attualità del disturbo post traumatico da stress, laddove il ctu ha adeguatamente chiarito che il monitoraggio costante ed il percorso terapeutico presso le strutture pubbliche, per un adeguato periodo di tempo, consente di classificare detto disturbo come cronico, ovvero stabilizzato, dunque di ritenerne comprovata secondo adeguata criteriologica medico legale l'eziologia, oltre che la persistenza in attualità.
Per altro verso, il Collegio condivide le conclusioni del nominato ctu circa la lieve intensità del disturbo in oggetto, anch'esse sorrette da adeguate considerazioni medico legali non specificamente smentite.
La percentuale di invalidità permanente complessivamente accertata a carico dell'originario ricorrente, quale conseguenza del sinistro occorsogli, supera la soglia fissata dal legislatore ai fini del riconoscimento in favore del medesimo dei benefici richiesti, ed in tale direzione la sentenza impugnata può essere confermata.
Viceversa, in accoglimento dell'appello incidentale, devesi fissare la decorrenza dei benefici di legge oggetto di domanda all'epoca della prima diagnosi del disturbo psichico post traumatico, poiché da tale momento si è realizzata la fattispecie concreta alla quale il legislatore ricollega senz'altro il sorgere del diritto a conseguire i benefici stessi.
Ed infatti, l'art.14, terzo comma, del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dispone che " L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge"; l'applicazione di quest'ultima disposizione è stata estesa alle vittime del dovere dall'art. 4 DPR 243/2006.
L'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, la cui applicazione è stata estesa anche alle vittime del dovere dal disposto dell'art. 2 comma 105 legge 244/2007, recita:
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
Il surriferito impianto normativo consente di affermare che, a partire dall'entrata in vigore della legislazione consacrante il diritto delle vittime del dovere di percepire gli emolumenti per cui
è causa, già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità, la condizione necessaria e sufficiente al sorgere di detto diritto nella sfera giuridica del singolo si realizza con il verificarsi a suo carico della menomazione fisica, nella percentuale stabilita, quale conseguenza di una lesione o ferita riportata durante l'assolvimento dei doveri inerenti al servizio di contrasto alla criminalità.
Non si tratta, insomma, di una fattispecie rispetto alla quale l'istanza amministrativa possieda valenza di elemento costitutivo del diritto alla prestazione.
Quanto detto innanzi non trova smentita nell'Ordinanza n. 34714 del 28 dicembre 2024, la cui massima recita: “L'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006 anche alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma
(1.1.2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio”.
La sentenza impugnata dovrà, pertanto, essere riformata in parte qua.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il
[...]
ad erogare quanto di riconosciuta spettanza a ai titoli dedotti in Parte_1 Controparte_1 causa con decorrenza dal 5 settembre 2016, oltre accessori come per legge;
2) Condanna il alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore di Parte_1 [...]
in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione CP_1
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente