Articolo 18 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 17Articolo 19
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15 gennaio 1977
Art. 18.
Ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 12 miliardi 510 milioni.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977