Art. 2. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 .
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto dall'articolo 3, sara' proporzionalmente diminuito, per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567 , e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Per i commi 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.L. n. 323/1988 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 567/1978 (Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 3. - Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale direttivo nell'ultimo comma del successivo art. 4, non potra' comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' dell'altro personale in servizio, cui puo' essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario ai sensi del presente decreto, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate dall'apposito provvedimento, con il quale potra' altresi' essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore o gli altri diversi limiti previsti nei successivi articoli.
Ove non sia diversamente stabilito con il decreto di cui al precedente art. 1, la spesa mensile del lavoro straordinario non puo' normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo.
Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite puo' essere superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi una disponibilita' non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile.
Al termine di ogni anno finanziario il provveditore agli studi presentera' sulla base di analoghe relazioni dei capi di istituto e dei direttori di circolo, una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione del Ministero sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ".
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto dall'articolo 3, sara' proporzionalmente diminuito, per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567 , e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Per i commi 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.L. n. 323/1988 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 567/1978 (Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 3. - Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale direttivo nell'ultimo comma del successivo art. 4, non potra' comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' dell'altro personale in servizio, cui puo' essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario ai sensi del presente decreto, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate dall'apposito provvedimento, con il quale potra' altresi' essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore o gli altri diversi limiti previsti nei successivi articoli.
Ove non sia diversamente stabilito con il decreto di cui al precedente art. 1, la spesa mensile del lavoro straordinario non puo' normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo.
Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite puo' essere superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi una disponibilita' non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile.
Al termine di ogni anno finanziario il provveditore agli studi presentera' sulla base di analoghe relazioni dei capi di istituto e dei direttori di circolo, una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione del Ministero sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ".