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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO NA, EL
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2383/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 824/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1709 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6723/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 25/3/2025, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 824/2025 Sez. 07 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, emessa nell'udienza del 18/12/2024 e depositata il 25/02/2025 che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1709 del 18/03/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), - notificato il
22/03/2024 a mezzo servizio postale - recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2018, per un totale complessivo di € 424,00, comprensivo di diritti di notifica ed arrotondamenti.
Il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale, per difetto di sottoscrizione e per difetto di motivazione;
lamentava inoltre la violazione dell'onere della prova in assenza di un prodromico avviso di accertamento e la nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, rilevando che l'atto era stato sottoscritto da funzionario legittimamente designato, era stato tempestivamente notificato nei prescritti termini di decadenza, risultava adeguatamente motivato, che nessuna prova contraria era stata offerta dal contribuente.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sui motivi del ricorso di I grado che riproponeva integralmente;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
Il Comune appellato non si costituiva in giudizio;
la parte appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
Preliminarmente quanto all'eccezione di nullità dell'atto per mancanza di conformità all'originale e per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario abilitato si premette in punto di diritto che “ La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale. “ ( Cass. n. 13995 del 2024) ed ancora che “In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto” ( Cass. n. 11045 del 2024)
Tali motivi di doglianza non meritano accoglimento in quanto a pag. 7 dell'impugnato avviso è presente sia l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico, comunque disponibile presso l'amministrazione, da parte del Funzionario Responsabile Tari, Nominativo_2, delegata in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23/11/2023, sia quella relativa alla sostituzione della sua firma autografa con quella a mezzo stampa ai sensi dell'art. 30 co. 2 D. Lgs. 39/1993 e dell'art. 1 comma
87 L.549/1995 e della Determinazione Area IV Finanze e Tributi n. 222 del 22/12/2023. Va invece accolta l'eccezione di difetto di motivazione.
Per il principio della “polisistematicità” del sistema tributario la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo va verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce, in materia di tassa sui rifiuti il principio generale dell'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'atto pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell'atto in esame, dall'art. 1, comma 162, l. 296/2006, a tenore del quale ” Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Tale norma, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 71 d.lgs. 507/1993, abrogato dall'art. 1, comma 172, l.
296/2006, impone esclusivamente che previa enunciazione del criterio astratto vengano specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa;
ne deriva che in tema di Tarsu, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali che non è necessario allegare, risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata.
(Vedi Sez. 5 n. 20620 del 31/07/2019).
Tanto premesso, il provvedimento impugnato deve ritenersi del tutto carente di motivazione in quanto risulta privo delle indicazioni indispensabili per individuare l'immobile oggetto di imposizione;
non contiene infatti i dati identificativi dello stesso, quali l'indirizzo, i dati catastali, la superficie tassata, né i criteri di determinazione della imposta quali il numero degli occupanti ed il periodo di occupazione dell'immobile.
Neppure è presente il richiamo a precedenti atti e/o avvisi bonari portati a conoscenza del contribuente da cui possano desumersi, per relationem, quanto meno gli estremi identificativi dell'immobile di riferimento.
A tale riguardo va rilevato che la deduzione del Comune convenuto in merito alla circostanza che l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato preceduto da un avviso bonario, nel quale sarebbero state inserite, come da riproduzione riportata nel corpo delle controdeduzioni depositate, tutte le informazioni sul calcolo del tributo, compresa l'ubicazione dell'immobile, con i relativi dati catastali, oltre a tutte le restanti indicazioni che rendono intelligibile l'an ed il quantum della pretesa, non può essere comunque presa in considerazione atteso che detto avviso bonario, non solo non è stato richiamato nell'atto successivo, ma in ogni caso non
è stata fornita neppure la prova in giudizio che lo stesso sia stato portato a conoscenza del contribuente, circostanza che avrebbe potuto anche influire sulla definitività della pretesa impositiva per mancata impugnazione.
Per le suesposte considerazioni, assorbiti tutti gli altri motivi, accertata l'illegittimità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, l'appello va accolto.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 290,00, per il I grado ed in € 370,00 per il II grado oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO NA, EL
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2383/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 824/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1709 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6723/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 25/3/2025, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 824/2025 Sez. 07 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, emessa nell'udienza del 18/12/2024 e depositata il 25/02/2025 che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1709 del 18/03/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), - notificato il
22/03/2024 a mezzo servizio postale - recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2018, per un totale complessivo di € 424,00, comprensivo di diritti di notifica ed arrotondamenti.
Il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per inesistenza dell'originale, per difetto di sottoscrizione e per difetto di motivazione;
lamentava inoltre la violazione dell'onere della prova in assenza di un prodromico avviso di accertamento e la nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, rilevando che l'atto era stato sottoscritto da funzionario legittimamente designato, era stato tempestivamente notificato nei prescritti termini di decadenza, risultava adeguatamente motivato, che nessuna prova contraria era stata offerta dal contribuente.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sui motivi del ricorso di I grado che riproponeva integralmente;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
Il Comune appellato non si costituiva in giudizio;
la parte appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
Preliminarmente quanto all'eccezione di nullità dell'atto per mancanza di conformità all'originale e per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario abilitato si premette in punto di diritto che “ La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale. “ ( Cass. n. 13995 del 2024) ed ancora che “In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto” ( Cass. n. 11045 del 2024)
Tali motivi di doglianza non meritano accoglimento in quanto a pag. 7 dell'impugnato avviso è presente sia l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico, comunque disponibile presso l'amministrazione, da parte del Funzionario Responsabile Tari, Nominativo_2, delegata in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23/11/2023, sia quella relativa alla sostituzione della sua firma autografa con quella a mezzo stampa ai sensi dell'art. 30 co. 2 D. Lgs. 39/1993 e dell'art. 1 comma
87 L.549/1995 e della Determinazione Area IV Finanze e Tributi n. 222 del 22/12/2023. Va invece accolta l'eccezione di difetto di motivazione.
Per il principio della “polisistematicità” del sistema tributario la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo va verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce, in materia di tassa sui rifiuti il principio generale dell'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'atto pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell'atto in esame, dall'art. 1, comma 162, l. 296/2006, a tenore del quale ” Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Tale norma, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 71 d.lgs. 507/1993, abrogato dall'art. 1, comma 172, l.
296/2006, impone esclusivamente che previa enunciazione del criterio astratto vengano specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa;
ne deriva che in tema di Tarsu, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali che non è necessario allegare, risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata.
(Vedi Sez. 5 n. 20620 del 31/07/2019).
Tanto premesso, il provvedimento impugnato deve ritenersi del tutto carente di motivazione in quanto risulta privo delle indicazioni indispensabili per individuare l'immobile oggetto di imposizione;
non contiene infatti i dati identificativi dello stesso, quali l'indirizzo, i dati catastali, la superficie tassata, né i criteri di determinazione della imposta quali il numero degli occupanti ed il periodo di occupazione dell'immobile.
Neppure è presente il richiamo a precedenti atti e/o avvisi bonari portati a conoscenza del contribuente da cui possano desumersi, per relationem, quanto meno gli estremi identificativi dell'immobile di riferimento.
A tale riguardo va rilevato che la deduzione del Comune convenuto in merito alla circostanza che l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato preceduto da un avviso bonario, nel quale sarebbero state inserite, come da riproduzione riportata nel corpo delle controdeduzioni depositate, tutte le informazioni sul calcolo del tributo, compresa l'ubicazione dell'immobile, con i relativi dati catastali, oltre a tutte le restanti indicazioni che rendono intelligibile l'an ed il quantum della pretesa, non può essere comunque presa in considerazione atteso che detto avviso bonario, non solo non è stato richiamato nell'atto successivo, ma in ogni caso non
è stata fornita neppure la prova in giudizio che lo stesso sia stato portato a conoscenza del contribuente, circostanza che avrebbe potuto anche influire sulla definitività della pretesa impositiva per mancata impugnazione.
Per le suesposte considerazioni, assorbiti tutti gli altri motivi, accertata l'illegittimità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, l'appello va accolto.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 290,00, per il I grado ed in € 370,00 per il II grado oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione