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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 489/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA ConIGliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 04.03.2021
da:
nata a [...] il [...], residente a [...]d'NO (VR), Parte_1
via Scopella n. 3 (C.F. , in persona dell'amministratore di C.F._1
sostegno IGnora (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01.10.1955 e residente a [...], autorizzata dal Giudice tutelare in data 26.09.2020 (doc. a), con il proc. dom. Avv. Maria Luisa Tezza
( tel. 045502181 fax 0458276201 pec C.F._3
, in Verona, Via Pomposa n. 20, per procura alle liti a Email_1
margine della citazione d'appello
1 appellante
contro
:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a San Giovanni Lupatoto (VR) in vicolo Ospedale
1, P.IVA – C.F.: , con i procc. domm.ri Avv.ti Mattia P.IVA_1 P.IVA_2
Lancerotto (c.f. ) e Emanuele Roldo (c.f. C.F._4
), in Verona, via Gorizia 8 (fax: 045/5113279 - PEC: C.F._5
ed , per procura Email_2 Email_3
rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa d'appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2020 in data 07-
08.10.2020, resa nel giudizio RG n. 1623/2019, corretta con provvedimento di correzione di errore materiale in data 01.02.2020 anch'esso appellato, notificati il
02.02.2021.
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 23.10.2023.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
L'appellante, atteso il deposito della relazione peritale d'ufficio in data 01.08.2024,
evidenzia che il CTU ha provveduto ad assegnare alla documentazione ivi citata una nuova e diversa numerazione rispetto a quella agli atti e ciò rende di difficile lettura la stessa. Si chiede, pertanto, che il CTU venga invitato a inserire nella propria relazione peritale la medesima numerazione della documentazione siccome indicata e depositata dalle parti. Ribadisce, inoltre, che “non risultano recensiti dal CTU” i documenti che
2 erroneamente quest'ultimo afferma di non aver reperito in atti (pag. 56 CTU): trattasi,
della documentazione contenuta nel doc. 44 depositato da (scheda SVAMA PT
05.03.2012) che va ad integrare la documentazione relativa al periodo indicato dallo stesso quale “II°) Dal 2002 a settembre 2014”, nella quale risulta quanto riportato pedissequamente dal dott. a pag. 2 delle proprie osservazioni. Si chiede, Persona_1
pertanto, che il CTU sia chiamato ad integrare sul punto la propria relazione. In ogni caso, per eIGenza di sinteticità, richiama le osservazioni del proprio consulente di parte,
dott. volte, in particolare, a contestare la natura “fittizia ed equivoca” Persona_1
della ivi riportata “divisione in tre fasi” nonostante una “patologia psichiatrica grave e ingravescente, mai regredita e con piano terapeutico personalizzato introdotto e monitorato” dall'epoca del ricovero fino al decesso e, dunque, “una evoluzione unica progressiva e costante del quadro patologico”. Si chiede, dunque, che il CTU venga chiamato a chiarimenti al fine di precisare quanto indicato1 dal dott. a pag. Per_1
6 delle relative osservazioni “specificando … che non si tratta di prestazioni
“alberghiere” riconducibili alle prestazioni “sociali a rilevanza sanitaria” ex DPCM
14.02.2001 (“Si chiede al CTU che riconosca esplicitamente come “tali prestazioni terapeutiche di assistenza alla persona siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure e cioè alle prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale,
la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria … a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (Cass.91419/2024 - 09.04.2024).”.
Ciò precisato in estrema sintesi, per tutto quanto esposto negli atti difensivi sia in I° (da intendersi qui integralmente riportati) sia nell'atto di appello, dichiara di non accettare il
3 contradditorio su eventuali nuove domande ed eccezioni proposte da parte appellata ed,
allo stato, così precisa le proprie conclusioni Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel
merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2020 in data
07- 08.10.2020, disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto,
accogliere le conclusioni rassegnati in primo grado e che qui si riportano: “1) in via principale: previa occorrendo la disapplicazione, in quanto ritenuti illegittimi, delle delibere regionali, degli atti e dei provvedimenti amministrativi invocati da
[...]
per i motivi di cui in narrativa - respingersi le Controparte_1
eccezioni, deduzioni e domande tutte proposte da Controparte_1
in quanto improcedibili, inammissibili ed, in ogni caso, infondate
[...]
in fatto ed in diritto;
2) in via riconvenzionale: - accertare che Controparte_1
non vanta alcun credito nei confronti di per
[...] Parte_1
i motivi tutti esposti negli atti difensivi;
3) in ulteriore via riconvenzionale: - accertare,
anche a mezzo ctu, e dichiarare, ai sensi della normativa in materia (L. 833/1978, L.
730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001 art. 3, dpcm 29.11.2001,
D.Lgs. 289/2002, L. 18/2009, art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, art. 168 TFUE, art. 11 Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.), che le prestazioni erogate a , in relazione alla loro componente sanitaria, Parte_1
devono ritenersi in toto a carico del SSN e, per l'effetto, condannare
[...]
a restituire a le somme indebitamente pagate Controparte_1 PT
per l'importo di € 156.270,00= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento,
moratori dalla domanda al saldo, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero per
4 la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
4) in subordinata ipotesi nonchè in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che la compartecipazione per la “quota sociale” delle prestazioni erogate a va determinata Parte_1
ai sensi della normativa in materia (DD.P.C.M. 14.02.2011 e 29.11.2001, L. 328/2000,
D.Lgs. 109/1998, DPCM 159/2013), detratte le spese personali, in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento e, per l'effetto,
condannare alla restituzione delle Controparte_1
maggiori somme indebitamente percepite dal giorno del ricovero, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo nonché interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nella misura che risulterà dovuta in corso di causa;
5) in ulteriore subordinata ipotesi ed occorrendo anche in via riconvenzionale: in applicazione della normativa in materia (DD.P.C.M. 14.02.2011 e 29.11.2001, L. 328/2000, D.Lgs.
109/1998, DPCM 159/2013), accertare il quantum della “quota sociale” di retta a carico di e, di conseguenza, l'eventuale quantum di integrazione dovuto Parte_1
dalla stessa e, per l'effetto, condannare Controparte_1
alla restituzione delle eventuali maggiori somme indebitamente versate oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nella misura che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
con vittoria di spese, competenze e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 15 tariffa professionale, CNPA ed IVA di legge”. In via istruttoria: - per tutte le ragioni esposte, si chiede che il CTU sia chiamato ad integrare la relazione tecnica d'ufficio inserendo la medesima numerazione della documentazione siccome indicata dalle parti nonché provvedendo alla disamina della documentazione (doc. 44 parte ) riportata a pag. 2 delle osservazioni del dott. PT
5 e che erroneamente ha ritenuto non essere “stata reperita in atti”; in ogni Per_1
caso, chiede che sia chiamato a chiarimenti al fine di dare riscontro alle osservazioni di detto consulente tecnico di parte;
- si ripropongono tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni istruttorie formulate in primo grado nella propria seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, pertanto, si chiede di “- ammettersi prova per interpello dell'TT e prova per testi sui capitoli sub 1-43 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2
c.p.c. in data 26.09.2019, con i testi ivi indicati, preceduti ciascuno dalla formula “vero che” ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi, siccome di seguito riportati: Sulla situazione della IG.ra : 1) , nata il PT Parte_1
13.03.1930, ha avuto “eventi luttuosi e stressanti che hanno minato l'equilibrio psicologico” della stessa come risulta dal doc.
1.1 che si rammostra;
2) In particolare la figlia della IG.ra è morta suicida nel 1986, il marito è morto nel 1991 come PT
risulta dal doc. 1 che si rammostra;
3) A seguito della morte del marito, la IG.ra viveva da sola presso la propria residenza nell'appartamento posto al PT
secondo piano dell'immobile di via Landucci n. 61, a Padova, come risulta dal doc. 47
che si rammostra;
4) nel 1961 vi fu il primo episodio depressivo al quale ne seguirono altri di maggiore intensità con conseguenti ricoveri e relative cure ed interventi terapeutici come risulta dal doc. 1 che si rammostra;
5) in data 08.03.1999 l'Azienda
ospedaliera di Verona, divisione di neurologia a seguito ricovero ospedaliero, accertava che la IG.ra “è persona che necessita di assistenza continua non essendo in PT
grado di compiere gli atti quotidiani della vita” come risulta dal doc. 6 che si rammostra;
6) a seguito di un importante scompenso psichico, in data 08.06.1999
veniva ricoverata presso la “Casa di Cura Parco ai Tigli” in Teolo (PD) “per un quadro di depressione maggiore con sintomi psicotici in paziente con sospetta involuzione
6 senile” per esser trasferita dal 23.08.1999 nell'Ospedale Civile Maggiore di Verona,
servizio di Psichiatria, primario dott. sino al 03/09/1999 e dal 3/9/1999 al Per_2
20/9/1999 presso la Divisione di Neurologia del medesimo Ospedale dalla quale veniva dimessa con la seguente diagnosi: “turbe del comportamento in sindrome da deterioramento intellettivo di verosimile natura degenerativa;
infezione delle vie urinarie;
cardiopatia sclerotica ipertensiva… RI una compressa al mattino…
Proseguire acido acetilsalicilico … alla dimissione: terapia domiciliare: RI una compressa al giorno, Tavor gocce: 4 + 4 + 15, IL una compressa la sera al bisogno,
OL 200 mezza compressa per tre volte al giorno, Cardioaspirina 101 compressa
13:00, augmentin 1 g una compressa per due al giorno per sette giorni… La paziente attualmente portatrice di catetere vescicale per episodio di ritenzione” come risulta dai doc. 1.10-1.14 e 7 che si rammostrano;
7) a seguito domanda in data 13.09.99,
veniva riconosciuta commissione di prima istanza per l'accertamento PT
dell'invalidità civile “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con la seguente diagnosi: “demenza grave incontinenza sfinterica”
come risulta dal doc. 5 che si rammostra;
8) veniva poi ricoverata dal 20.09.1999 al
06.10.1999 presso la in Verona per “cardiopatia Controparte_2
sclerotica ipertensiva e lunga storia di sindrome depressiva in passato sottoposta anche ad elettroshock, stroma multi nodulare tiroideo normofunzionante, recente episodio di ritenzione urinaria in corso di” infezione delle vie urinarie come risulta dal doc. 1.11
pag. 36 che si rammostra;
*** Sul ricovero della IG.ra 9) in data PT
06.10.1999 direttamente dalla in Verona avveniva il Controparte_2
ricovero, tramite il servizio pubblico locale competente, negli Istituti Ospitalieri di
7 Verona, presidio ospedaliero multizonale, dell'Ulss n. 25 come risulta dal doc. 1, pag.
33-35 che si rammostra;
10) in data 14.10.99 perveniva a detti Istituti il “referto degli esami psicometrici” “grave demenza” come risulta dal doc. 1.10, pag. 34 che si
Parte rammostra;
11) al fine del ricovero, pretendeva la sottoscrizione di un modulo prestampato denominato “impegnativa di spesa” che veniva presentata in data
10.09.1999 da parte della IG.ra , figlia della IG.ra ; 12) Parte_2 PT
Parte sempre in data 10.11.1999 pretendeva il pagamento di un “deposito cauzionale”
pari ad £ 5.400,00 (€ 2.788,87) nonché di due mesi di retta anticipata per £ 4.800.000 (€
2.478,99) per la somma totale di € 6.197,48, importi ad oggi non restituiti, siccome risulta dal doc. 43) che si rammostra;
13) la Commissione Sanitaria di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, Unità Sanitaria 20 di Verona, nella seduta del
14.12.1999 ne accertava la non autosufficienza 100%: ospite in casa di Per_3
riposo protetta. Non si raccoglie l'anamnesi dall'interessata in quanto non è in grado di comunicare. Ricovero nel settembre 99 per sospetto di sindrome da deterioramento intellettivo. Irrequietezza motoria, mutacica, assente, non collaborante, aprassia, non risponde agli stimoli, incontinenza sfinteri che… Diagnosi: demenza grave,
incontinenza sfinterica.… Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” come risulta dal doc. 5 che si rammostra;
14) durante il ricovero le patologie in atto (grave deterioramento intellettivo in demenza di natura degenerativa e con disturbi comportamentali, sindrome depressiva già sottoposta ad elettroshock,
cardiopatia sclerotica ipertensiva in compenso emodinamico, infezione e blocchi urinari ricorrenti) richiedevano cure con somministrazione della terapia e dei conseguenti farmaci (neurolettici, benzodiazepine ed antipsicotici) sotto il costante controllo medico,
8 con esami periodici, visite neurologiche, monitoraggio dei parametri vitali e conseguenti variazioni della terapia, misure di contenzione, prevenzione trattamento decubito,
catetere vescicale a dimora siccome risulta dai doc. 1-16, 40, 44 e 45 che si rammostrano 15) ricoverata il 13.01.2003, in data 20.01.2003 veniva dimessa dall'azienda ospedaliera di Verona, chirurgia generale, “per trauma toracico accidentale in paziente affetta da demenza degenerativa primaria, convulsioni di diagnosi non determinata, ipertensione arteriosa… Riscontro di frattura in corrispondenza dell'arco medio della quinta, sesta, settima, ottava costa di destra… A domicilio: spirofur 50 x2,
melleril 25 x2 e x3 a gg alterni, tavor 10 gtt +5+10, portolac, tegretol 200 x3, ranidil..”
come risulta dal doc. 1, pag. 22 che si rammostra 16) in data 13.10.2004, veniva effettuata visita neurologica della Dottoressa che accertava: “riferita Per_4
aggressività verbale al momento dell'igiene e ostilità nei confronti degli operatori anche al momento del pasto e della somministrazione della terapia… Obiettivamente ospite in carrozzina, non deambula quasi più, atteggiamento costantemente oppositivo, per cui non esegue ordini né su comando né su imitazione e non permette la mobilizzazione passiva… ConIGlio di aumentare il melleril del mattino a 1+ mezza compressa e di aggiungere Compendium 15 gocce alle 8:00, 12,18” come risulta dal doc. 1, che si rammostra;
17) negli anni successivi si rese necessario un aumento del carico terapeutico rispetto al quadro iniziale del 1999, con progressivo inserimento in terapia di farmaci neurolettici (melleril, talofen, zoloft, xanax ecc.) volti al controllo delle patologie psicotiche, delle crisi convulsive, del quadro depressivo e delle IGnificative
turbe del comportamento, con correlato attento monitoraggio clinico ed adeguamento dei dosaggi e della somministrazione in base alle risposte pressoché quotidiane della paziente come risulta dai doc. 1-15, 40, 44 e 45 che si rammostrano;
18) in particolare,
9 in data 18.07.2007 veniva effettuata visita neurologica della Dottoressa che Per_4
accertava: “Utile controllo elettrocardiografico vista l'assunzione di Talofen…” come risulta dal doc. 1 che si rammostra 19) in data 31.01.2008 veniva accertata che la IG.ra
“è affetta da sindrome di Azheimer primaria, ipertensione arteriosa, postumi PT
frattura pertrocanterica femore dx, pertanto non è in grado di comunicare e richiede assistenza continua” come risulta dal doc. 8 che si rammostra;
20) in data 07.09.2009
veniva effettuata visita neurologica Dottor che accertava: “Ridurre Talofen a Per_5
10 gocce per due ore 8 e 18, Sertralina 50 mg mezza compressa 8:00” ” come risulta dal doc. 1 che si rammostra 21) in data 06.06.2012 il Dottor accertava: “… Per_6
Demenza degenerativa primaria… MMSE non somministrabile… Comunicazione
verbale assente a tutti i livelli. Orientamento, memoria, attenzione, lettura e scrittura non sono valutabili a causa del grave decadimento cognitivo” come risulta dal doc.
1.3 che si rammostra;
22) in data 17.12.2015 veniva accertato che la IG.ra “è affetta PT
da sindrome di deterioramento cognitivo, demenza fronto temporale, non è in grado di deambulare, non risponde a domande semplici, non è in grado di mangiare da sola,
pertanto necessita di assistenza continua” “da parte di personale infermieristico per la somministrazione della terapia farmacologica” come risulta dal doc. 9 che si rammostra;
23) il diario medico, infermieristico redatto da POC, unitamente alla documentazione socio-sanitaria che si rammostrano come doc.
1-16 descrivono le patologie, la terapia in atto, la somministrazione di farmaci, il periodico monitoraggio dei parametri vitali e di esami per il corretto dosaggio degli stessi sotto il controllo medico, nonchè la presenza di strumenti di contenzione, di cura e prevenzione piaghe da decubito;
24) la terapia continuativa a cui è sottoposta la IG.ra comprende: xanax gocce, talofen PT
gocce, tegretol cpr, norvasc cpr, zoloft cpr, cardioaspirina cpr, lasix cpr, folina cpr,
10 benexol cpr, movicol polv, levoxacin al bis, catetere vescicale a dimora da maggio 2017
siccome risulta anche dai doc. 10-14, 44 e 45 che si rammostrano;
Sulla situazione economica e sui pagamenti della IG.ra 25) ha PT PT
come fonte di reddito una pensione cat. SOART per un importo mensile di circa €
500,00 e dal 1999 una pensione di invalidità - cat. INVIC – di circa € 500,00 al mese come risulta dai prospetti INPS, dai 730 e dalle CU, come risulta dai doc. 26-33 che si
Parte rammostrano;
26) sin dal momento del ricovero, chiedeva una retta per un importo superiore a dette “entrate” di;
27) nonostante ciò, ha pagato a PT PT
Parte
dal giorno del ricovero l'importo pari ad € 392.236,00 e, dal luglio 2006 in poi l'importo di € 156.270,00, come risulta dagli estratti del conto corrente e dal prospetto dei pagamenti 2006-2016, nonché dal riepilogo dei conteggi 1999-2016 doc. che si rammostrano quali doc. 34, 38 e 17; 28) per l'anno 2006 (dal mese di luglio)
Parte
ha pagato a l'importo di € 4.800,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. 34, 38 e 17; 29) per l'anno 2007 PT
Parte ha pagato a l'importo di € 12.000,00 come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 30) per l'anno 2008 ha pagato a PT
Parte
l'importo di € 11.150,00 come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano
Parte quali doc. doc. 34, 38 e 17; 31) per l'anno 2009 ha pagato a l'importo PT
di € 21.490,00 come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc.
Parte 34, 38 e 17; 32) per l'anno 2010 ha pagato a l'importo di € 25.980,00 PT
come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 33)
Parte per l'anno 2011 ha pagato a l'importo di € 12.200,00 come risulta dai PT
suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 34) per l'anno 2012
Parte
ha pagato a l'importo di € 23.100,00 come risulta dai suddetti PT
11 documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 35) per l'anno 2013
Parte
ha pagato a l'importo di € 14.550,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 36) per l'anno 2014
Parte
ha pagato a l'importo di € 13.200,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 37) per l'anno 2015
Parte
ha pagato a l'importo di € 10.600,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 38) per l'anno 2016
Parte
ha pagato a l'importo di € 7.200,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 39) la IG.ra ha PT
ogni anno spese per riscaldamento e luce, spese condominiali, Imu ed assicurazioni per l'importo complessivo di oltre € 6.000,00, come risulta dai doc. 39 a e 39 b che si rammostrano 40) nel 2017 ha avuto spese personali pari all'importo totale di € PT
6.941,00 come risulta dal doc. 39a che si rammostra;
41) nel 2018 ha avuto PT
spese personali pari all'importo totale di € 7.625,49 come risulta dal doc. 39b che si rammostra;
42) l'immobile sito in Via Landucci n. 61, Padova, si presenta in uno stato di conservazione in relazione al quale gli interventi di manutenzione straordinaria ammontano ad € 200.000,00-250.000,00 come risulta dal doc. 37 che si rammostra;
43)
l'immobile sito in Via Landucci n. 61, Padova, presenta infiltrazione al secondo piano,
distacchi delle solette dei poggioli, serramenti fatiscenti, scarichi ed impianti inadeguati alla normativa igienico-sanitaria, come risulta dal doc. 37 che si rammostra;
Si indicano a testi: dott.ssa d.ssa , dott. , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dott. dott. , d.ssa dott. dott. Tes_4 Per_5 Per_4 Tes_5 Persona_7
, dott. dott. dott. , Testimone_6 Testimone_7 Persona_8 Tes_8
arch. . - ammettersi prova contraria per interpello dell'TT e per testi sui Persona_9
12 capitoli sub a-r) della propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. in data 15.10.2019,
con i testi indicati, preceduti ciascuno dalla formula “vero che” ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi, siccome di seguito riportati: a) vero che la
IG.ra al 06.10.1999, data del ricovero nella POC, era in cura al Servizio Parte_1
Psichiatrico dell'Azienda Ospedaliera di Verona, Primario dott. C.A. Robotti, nonchè
“INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità
di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
nonché affetta da handicap “grave” ex art. 3, co. 3, L. 104/92 a causa di “demenza grave” siccome accertato in data 08.03.1999 dall'Azienda ospedaliera di Verona,
divisione di neurologia, ed in data 13.09.99 dalla Commissione di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, come risulta dai doc. 1.13, 5 e 6 di parte convenuta nonché 2 attoreo che si rammostrano, e, pertanto, era incapace di comprendere e di assumere decisioni, in particolare per gli aspetti economici? Si indicano a testi, dott.
C.A. Robotti, psichiatra, dott. neurologo, dott. e Testimone_7 Persona_7
dott. , commercialista;
b) vero che nell'anno 2012 lo stato di salute e le Tes_8
patologie della IG.ra impedivano il trasferimento dalla LL, nucleo “ad PT
intensità di assistenza alta”, a Casa Serena, nucleo ad “intensità di assistenza media”
nonchè, parimenti, il trasferimento di piano all'interno della stessa struttura della
LL? Si indicano a testi: dott.ssa dott. c) Testimone_9 Persona_7
vero che nel periodo luglio-ottobre 2016 è stata evidenziata a , Parte_4
Parte all'epoca Presidente di , la situazione economica della IG.ra , titolare di PT
pensione e di indennità per circa 1.000,00 €/mese, a fronte di importi mensili chiesti da
Parte Parte
nell'ordine di 2.100,00 €? d) vero che è una Onlus ed, in quanto tale, non può
applicare interessi di mora nella misura richiesta, propria di attività commerciale con
13 fini di lucro? Si indicano a testi, , dott. e) vero che la Parte_4 Tes_8
Parte fornitura di farmaci, medicinali e presidi sanitari viene effettuata alla direttamente dall' in conformità a quanto previsto nella convenzione vigente ratione CP_3
temporis siccome risulta dai doc. 50 e 51 che si rammostrano f) vero che il costo per
Parte fornitura di farmaci, medicinali e presidi sanitari non è a carico di , ma del SSN in virtù di dette convenzioni che si rammostrano quali doc. 50 e 51? g) vero che il bilancio
POC che si rammostra quale doc. 49 ed, in particolare, pag. 17-18 posta B (costi della produzione voce 9 per il personale) riporta un costo per il personale pari a ml € 17,414
che, in rapporto al totale valore della produzione ivi indicato (precedente posta A) in ml€ 28,914, ha un'incidenza pari al 60,23%? h) vero che nel bilancio POC che si rammostra quale doc. 49 sono omesse le voci relative ai costi per assistenza tutelare;
i)
Vero che nel bilancio POC che si rammostra quale doc. 49 viene riportato per materie prime, sussidiarie di consumi e di merci un costo di ml€ 2,817 che, in rapporto al totale dei ricavi ivi indicato in ml€ 28,914, ha un'incidenza del 9,71%. Si indicano quali testi:
dott. , dott. l) vero che le prestazioni svolte dall'OSS Tes_8 Persona_7
(Operatore socio sanitario), dall''”educatore” e dall'”addetto ad attività di animazione
Parte e/o di terapia occupazionale” rientrano tra la “spesa sanitaria” che ha posto a carico della IG.ra siccome risulta dal doc. 52a-d che si rammostra? m) vero PT
che le prestazioni svolte dall'OSS (Operatore socio sanitario), dall''”educatore” e dall'”addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale” in favore della
IG.ra sono state e vengono svolte all'interno del protocollo terapeutico PT
elaborato e monitorato dal medico e dagli infermieri della struttura;
n) vero che la IG.ra
è portatrice di catetere vescicale con conseguenti frequenti problemi di PT
infezione urinaria come risulta dai doc. 10-13 che si rammostrano o) vero che alla IG.ra
14 come risulta dallo scheda di terapia utente che si rammostra quale doc.10- PT
13, viene somministrata la seguente terapia comprendente xanax, talofen, p) vero che come risulta dal diario clinico ed infermieristico che si rammostra quali doc. 10-13, la
IG.ra è sottoposta a attività di sorveglianza e monitoraggio terapeutico, PT
comportamentale e clinico tramite personale medico ed infermieristico, q) vero che all'interno di detto quadro clinico vengono somministrati alla IG.ra farmaci PT
neurolettici quali melleril, talofen, zoloft, come risulta dai doc. 10-14 che si rammostrano;
Si indica a teste: dott. dott. , d.ssa Persona_7 Testimone_3
infermiere IG. . r) vero che, a seguito di incontro tra Testimone_10 Persona_10
l'amministratore di sostegno, IG.ra e la Dirigenza della POC nel Parte_2
giugno 2016, dopo una preliminare disponibilità ad una azione congiunta nei confronti
Parte del SSN, la , tramite i propri legali, si azionava in maniera del tutto autonoma siccome risulta anche dal doc. 54a-c che rammostra? Si indica a teste: dott. Tes_11
dott. . - rigettarsi le istanze istruttorie avversarie tutte ed, in ogni
[...] Tes_8
caso, non ammettersi le prove per testi e interpello formulate da
[...]
in quanto inammissibili per i motivi già illustrati nella Controparte_1
terza memoria ex art. 183, co. 6, in data 15.10.2019, chiedendo, in caso di ammissione,
abilitazione a prova contraria con i testi siccome indicati a prova diretta e contraria nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 (e con il seguente, quale ulteriore, IG. Tes_12
, nonché con interrogatorio formale. - ordinarsi, ai sensi degli artt. 210 e 212
[...]
c.p.c., a la produzione in giudizio dei Controparte_1
seguenti documenti: diario medico dal 21.03.2019 ad oggi, diario infermiere dal
26.03.2019 ad oggi, foglio terapie dal 16.09.2015 ad oggi, schede strumenti contenzione dall'anno 2015; documenti tutti già oggetto dell'istanza in data 18.09.2009 (doc. 46
15 ). - nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse non PT
sufficienti le prove documentali, si chiede CTU medico-legale sul seguente quesito:
”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché l'eventuale ulteriore documentazione medica concordemente sottoposta dalle parti o dai rispettivi procuratori o consulenti tecnici, espletati gli esami specialistici ritenuti utili o necessari, 1) descriva ed accerti il CTU le condizioni di salute, la natura e l'entità delle patologie della IG.ra così come risultante al tempo del suo ricovero in data 06.10.1999 Parte_1
e durante l'intero periodo di degenza presso ”LL” in Castel d'NO con particolare riferimento a fare data dall'anno 2006; 2) accerti il CTU il tipo di prestazioni richieste dalla ricoverata e descriva se le stesse attengono a mera ospitalità alberghiera,
oppure se è presente un piano terapeutico con prestazioni e cure di natura sanitaria,
trattamenti farmacologici, controllo del quadro clinico e monitoraggio medico,
riabilitazione, cure di piaghe da decubito, visite specialistiche, controllo CV, strumenti di contenzione;
3) accerti la valenza sanitaria delle stesse ed, in particolare, la presenza di un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale”. - sempre nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse non sufficienti le prove documentali, si chiede
CTU contabile al fine di accertare alla luce della normativa statale in materia (L.
833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001 art. 3, dpcm
29.11.2001, D.Lgs. 289/2002) il riparto degli oneri tra sanità e assistenza sociale ed, in particolare, relativamente alla eventuale “quota sociale”, il quantum a carico della IG.ra
, in modo da rispettare i parametri di riparto ivi contenuti (quota Parte_1
sanitaria: 70% a carico del SSN - quota sociale: 30% a carico di Comuni e utente ed, in via gradata, 50% quota a carico SSN e 50% a carico utente/Comune), e tale da
16 conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento, ciò dall'anno
2006; previa verifica e ricostruzione dei versamenti eseguiti per la retta de qua, accerti e determini, pertanto, il CTU se quanto già pagato esaurisca e/o superi l'ammontare della retta massima che può essere richiesta in base a detta normativa, indicando l'eventuale maggiore importo versato. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del primo e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 15
tariffa professionale, CNPA ed IVA di legge.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
In via istruttoria: I. in via principale, alla luce del deposito in data 01.08.2024 della
C.T.U. del dr. le cui conclusioni vengono in questa sede contestate Per_11
richiamando il contenuto delle osservazioni del Prof. C.T.P. della Persona_12
del 28.07.2024 già in atti, si chiede la rinnovazione della C.T.U.; in via CP_1
subordinata, si chiede l'integrazione della C.T.U., in quanto ad avviso degli scriventi non è stato adeguatamente tenuto conto della necessità di operare un più approfondito esame nel merito delle singole prestazioni rese alla IGnora , per accertare se PT
effettivamente nel caso di specie si potesse affermare la sussistenza o anche solo la necessità di un Piano Terapeutico personalizzato, da intendersi diversamente rispetto a quanto fatto dal C.T.U. nel proprio elaborato. II. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., già sollevata dalla nella propria CP_1
comparsa di costituzione e nelle note del 21.06.2021, della documentazione depositata da Controparte solo in grado di Appello, in particolare il doc. c contenente una perizia tardiva del dr. , mai prodotta in primo grado pur essendo pacificamente Tes_8
producibile al tempo;
III. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., già sollevata dalla nella propria nota autorizzata del 20.10.2023, CP_1
17 della documentazione depositata da Controparte, unitamente alle note autorizzate di p,c,
del 05.07.2022 per l'udienza del 11.07.2022 (docc. e-f-g-h-i), mai prodotti prima e ad ogni modo inconferenti e irrilevanti ai fini del decidere. Per l'intero contenzioso, si insiste per l'accoglimento delle opposizioni ed eccezioni già sollevate rispetto alle pretese avversarie. Nel caso di ulteriore rimessione in istruttoria, la cui richiesta viene ribadita nel presente atto, si ripropongono le istanze formulate in primo grado nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c., di seguito riportate per comodità di codesto Ecc.mo Collegio: “IN VIA ISTRUTTORIA (seconda memoria ex art. 183 n. 6 c.p.c. in primo grado): Si richiede ammissione alla prova per testi sulle circostanze di seguito formulate, epurati da eventuali elementi valutativi dettati da eIGenze espositive: 1) vero che la IG.ra entrava presso la struttura Parte_1
LL, sita a Castel D'NO (VR), Via Scopella n. 3, in data 6.10.1999. 2) vero che la IG.ra , al momento della domanda di ingresso in struttura LL Parte_1
del 10.09.1999 era stata informata dalla sul costo della retta mensile di CP_1
degenza; 3) vero che le rette della IG.ra , come da fatture emesse Parte_1
dalla responsabile della struttura Controparte_1
LL (di cui al documento 7 di parte TT, che si rammostra al teste), venivano pagate tramite acconti con bonifici periodici sino alla data del 05.09.2016; 4) vero che,
nell'anno 2012, la per il tramite del dr aveva prospettato alla IGnora CP_1 Tes_11
per il tramite della figlia la possibilità di trasferimento presso Casa Serena, PT
struttura sempre gestita dalla ma avente una retta di degenza dai costi più CP_1
contenuti rispetto alla residenza LL (si mostri al teste il doc. n. 21); 5) vero che tale trasferimento, già autorizzato ed organizzato dalla struttura, era stato rinviato a data da destinarsi per esclusiva volontà dell'ospite (si mostrino al teste i docc. n. 17 e 19); 6)
18 vero che, a seguito della ricezione in data 8.07.2016 della lettera di recesso inviata dalla figlia dell'ospite alla Parte_1 Controparte_1
iniziava a sostanziarsi un crescente credito a favore della parte TT (si rammostri al teste il documento n. 15); 7) vero che il credito nei confronti della IG.ra PT
, di cui alle circostanze esposte nel capitolo 3, risulta al 31.08.2019 di euro
[...]
105.463,16, oltre interessi (si mostri al teste il doc. n. 15); 8) vero che tale credito nei confronti della IG.ra , di cui alle circostanze precedenti qui Parte_1
richiamate, aumenta mensilmente di euro 2.263,00, corrispondente all'importo della retta mensile di degenza;
9) vero che la somma mensilmente richiesta alla IG.ra PT
di euro 2.263,00 è risultante della moltiplicazione della retta giornaliera per
[...]
i giorni di ogni singolo mese (si rammostri al teste il doc. 16 che si produce); 10) vero che il documento 16 individua le singole voci del costo complessivo giornaliero relativo alla retta di degenza della IG.ra (si rammostri al teste il doc. 16); Parte_1
11) vero che il documento 16 individua i costi giornalieri a carico del SSN di euro
49,00, i costi giornalieri relativi alla retta alberghiera di euro 45,30 e gli ulteriori costi di euro 10,75 e 16,95 per l'assistenza tutelare (si rammostri al teste il documento 16); 12)
vero che la retta a carico della IG.ra è di euro 73,00 giornalieri (si Parte_1
rammostri al teste il documento 16); 13) vero che, dal 6.10.1999 ad oggi, la IG.ra
, anche tramite la figlia IG.ra , riceveva, con Parte_1 Parte_2
cadenza mensile, le fatture intestate alla IG.ra per i servizi resi dalla Parte_1
Struttura LL;
14) vero che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo, le fatture emesse da parte TT e consegnate a parte convenuta
(di cui al documento 7 di parte TT) sono state conosciute e accettate;
15) vero che la
IG.ra dal suo ingresso in struttura LL, sita a Castel D'NO Parte_1
19 (VR), Via Scopella n. 3, avvenuto in data 6.10.1999, ha regolarmente e sistematicamente usufruito di tutti i servizi offerti dalla predetta struttura;
16) vero che,
dal 6.10.1999 ad oggi, la IG.ra ha usufruito dei servizi offerti dalla Struttura PT
LL, meglio specificati nel documento 18 che si rammostra al teste;
17) vero che,
in una giornata tipo degli ultimi 2 anni, la IG.ra , ospite della Parte_1
struttura LL dal 6.10.1999, usufruiva dei servizi di personale OSS (operatore socio sanitario); 18) vero che tali servizi, di cui al precedente capitolo di prova, consistevano principalmente nell'igiene personale della IGnora, nella vestizione, nell'aiuto ai pasti,
nel cambio pannolone al bisogno, nell'accompagnamento nei luoghi interni della struttura per la partecipazione alle varie attività, nello svuotamento e nel cambio sacca delle urine, e nell'alzata e nel riposizionamento a letto;
19) vero che, nonostante sia stata inviata una prima raccomandata, datata 31.08.2018, da parte TT direttamente all'amministratore di sostegno della IG.ra ed una seconda Parte_1
raccomandata dall'avv. Mattia Lancerotto alla IG.ra Parte_2
(amministratore di sostegno di parte convenuta), (si mostrino ai testi i documenti 5 e
13), la IG.ra , ad oggi, permane presso la Struttura LL, Parte_1
usufruendo e godendo di tutti i servizi offerti dalla predetta Struttura;
20) vero che, a seguito di tempestivo ricorso al TAR promosso da parte TT, avverso l' Pt_5
ed il entrambi gli enti hanno dichiarato in giudizio che
[...] Controparte_4
debbano essere posti a carico della IG.ra gli importi relativi alla Parte_1
quota parte della retta di degenza. Si indicano sin d'ora quali testi i Sigg.ri: a) Tes_13
(ex coordinatore infermiere ed ex dipendente), residente in [...], 37060
Buttapietra b) (OSS), residente in [...], 37060 Testimone_14
Buttapietra c) (infermiera), residente in [...], 37060 Castel Tes_15
20 d'NO (VR) d) (impiegata amministrativa), residente in [...]
Vittorio Veneto, 6, 37010 Cavaion V.se (VR) e) (Medico curante), Persona_13
residente in V.le Spolverini 112, 37131 Verona f) (Direttore servizi Testimone_11
istituzionali), residente in [...].lo San Girolamo 6, 37121 Verona g) Controparte_5
(Specialista neurologo), residente in [...] CP_6
(responsabile residenza), residente in [...], 37012 Bussolengo. Si
[...]
chiede inoltre prova per interpello di parte TT, nella persona dell'amministratore di sostegno, IG.ra sulle seguenti circostanze: 21) vero che Parte_2
l'amministratore di sostegno, per conto dell'amministrata IG.ra , ha Parte_1
avuto conoscenza del provvedimento n. 0128928 del 30.07.2018 emesso dall' 9 Pt_5
(si rammostri al teste il doc. 12), provvedimento che risulta definitivo e poi passato in giudicato”. “IN VIA ISTRUTTORIA (a prova contraria, terza memoria ex art. 183 n. 6
c.p.c. in primo grado): Si contestano i capitoli di prova formulati da Parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. c. 6, in quanto irrilevanti al fine del decidere,
ed in ogni caso documentali (come già detto, pare che parte convenuta voglia spostare l'attenzione del Giudice su questioni che non rilevano ai fini del decidere); in particolar modo, si contesta l'assoluta irrilevanza dei capitoli da n. 25 a 43. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si indicano a prova contraria sui capitoli n. 7, 8, 11,
12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, i medesimi testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di Parte TT. Ci si oppone, poi, in riferimento alla richiesta fatta a pagina 19 da parte convenuta, circa l'ordine di esibizione di tutta una serie di ulteriori documenti irrilevanti in questa sede per quanto già scritto;
le eventuali contestazioni mediche ed economiche, peraltro non condivisibili, andavano fatte precedentemente e ad altro soggetto. Ci si oppone alla richiesta di CTU medico legale formulata da Parte
21 convenuta in quanto esplorativa, valutativa, nonché in quanto ad essa vengono demandate questioni giuridiche che competono esclusivamente all'Organo giudicante;
in caso si sua ammissione, si insiste perché il quesito sottoposto venga formulato così
come indicato nella seconda memoria ex art. 183, n. 6 c.p.c. di Parte TT. Ci si oppone infine alla richiesta di CTU contabile in quanto anche ad essa vengono demandate questioni giuridiche di competenza esclusiva di codesto Organo giudicante,
ed in ogni caso in quanto tesa a sopperire alle carenze documentali e probatorie di Parte
convenuta con riferimento ai conteggi richiesti”.
Riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione depositata e a tutte le successive memorie e note autorizzate, non accettando il contradditorio su domande o eccezioni nuove, la contestando Controparte_1
partitamente tutte le asserzioni di Controparte formulate nell'atto di citazione in appello,
contestando altresì ognuna delle domande svolte da parte appellante (siccome infondate in fatto e in diritto) con il presente atto intende confermare le conclusioni già espresse,
come di seguito riportate per opportuna completezza: “Tutto ciò premesso, dedotto e ritenuto, come sopra rappresentata, difesa Controparte_1
ed elettivamente domiciliata, si riporta alle già rassegnate:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
previo ogni necessario accertamento e per i motivi di cui in narrativa, così giudicare: in via preliminare: a) dichiarare inammissibile l'appello della IG.ra in Parte_1
quanto aspecifico ex art. 342 c.p.c.; b) dichiarare inammissibile l'appello della IG.ra in quanto non meritevole di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.; nel Parte_1
merito: c) rigettarsi l'appello della IGnora siccome infondato, in fatto Parte_1
ed in diritto;
d) con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio,
22 oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge”. Con
espressa facoltà di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare e diversamente concludere nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento, riservato ogni ulteriore mezzo istruttorio ammissibile e/o autorizzato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1522/20 pubblicata l'08.10.2020 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 1623/2019 promossa con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di in Controparte_1 Parte_1
persona dell'amministratore di sostegno – nella quale l'TT Parte_2 [...]
deduceva che in data 06.10.1999 aveva accolto presso la propria Controparte_1
struttura la IGnora , ultrasessantacinquenne non autosufficiente affetta da Parte_1
turbe del comportamento, deterioramento intellettivo e altre patologie, che dal momento del ricovero aveva provveduto, se pure non regolarmente, a versare la propria quota relativa alla retta mensile di degenza, mentre il resto della retta (c.d. tariffa relativa alla quota di rilievo sanitario) veniva regolarmente versato dal S.S.N. quale quota sanitaria di compartecipazione e che con lettera datata 08.07.2016 (protocollata in data 19.07.2016,
cfr. doc. 4 primo grado appellata) la IGnora , figlia della IGnora Parte_2
, successivamente nominata Amministratore di Sostegno della stessa, che già PT
aveva iniziato a ridurre i versamenti delle somme, recedeva dall'impegno assunto per il pagamento delle rette, per cui la ricorrente non aveva più percepito alcuna CP_1
integrazione della quota relativa alle rette di degenza, pur continuando ad ospitare la
IGnora presso propria struttura, nella quale si costituiva la convenuta PT
rappresentata dall' sostenendo l'infondatezza della domanda e Controparte_7
l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'TT in ragione della condizione
23 patologica dell'ospite svolgendo domanda riconvenzionale di Parte_1
accertamento dell'insussistenza del credito e di condanna della Controparte_1
alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite dal
[...]
giorno del ricovero, oltre interessi, legali da ciascun pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 3, Cod. Civ. nella misura risultante dovuta e, in ulteriore subordinata ipotesi, domanda di accertamento del quantum della “quota sociale” di retta a carico di e dell'eventuale quantum di integrazione Parte_1
dovuto dalla stessa, con condanna di alla Controparte_1
restituzione delle eventuali maggiori somme indebitamente percepite, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo ed interessi ex art. 1284,
comma 3, Cod. Civ. nella misura risultante dovuta – condannava a Parte_1
pagare a la somma di € 87.724,16 oltre interessi Controparte_1
legali dalla data della messa in mora al saldo;
respingeva le domande riconvenzionali della convenuta e condannava la stessa (vedi provvedimento di correzione della sentenza
RG n. 1623/2019 -1 del 01.02.2020 in atti) a rifondere all'TT le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha interposto appello in Parte_1
Co persona dell'A. utorizzata dal Tribunale, censurandola per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa interpretazione della normativa nazionale, internazionale ed europea a tutela del “diritto alla salute”.;
2) erroneità del capo della sentenza che ha assimilato la IGnora a un'anziana PT
affetta da normale demenza senile – violazione e falsa interpretazione di legge - errata valutazione delle circostanze di fatto e/o delle risultanze probatorie – violazione artt.
24 3) errato rilievo, al fine di qualificare le prestazioni oggetto di causa, all'atto di accreditamento/convenzionamento di POC – Violazione e falsa interpretazione di legge –
Violazione L. n. 2248 del 1865 All. E – Violazione art. 112 c.p.c.;
4) errata interpretazione del “contratto inter partes” – errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie – violazione e falsa interpretazione di legge –
violazione art. 32 Cost., L. 104/92, L. 508/88 e art. 116 c.p.c.;
5) errata statuizione della sentenza per avere ritenuto “non contestata” la “debenza”
Parte pretesa da – contraddittorietà ed erronea valutazione delle circostanze di fatto e/o delle risultanze probatorie – violazione art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.;
6) errata statuizione in ordine al ritenuto rispetto della “ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con CP_4
la compartecipazione dell'utente” - erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie - omesso esame delle eccezioni proposte - violazione artt. 2697 c.c.,
112 e 116 c.p.c.; riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
7) errata statuizione sul capo della sentenza che non ha esaminato la ripartizione 30%
quota alberghiera-70% quota sanitaria – violazione art. 112 c.p.c., omessa pronuncia,
violazione e/o falsa interpretazione di legge - violazione L. 104/92 - erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie;
riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
8) errato accertamento dell'inammissibilità della “domanda riconvenzionale” –
violazione art. 112 c.p., omessa pronuncia, violazione e/o falsa interpretazione di legge;
espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
9) erroneità del capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. - erronea valutazione delle circostanze di fatto e/o delle risultanze probatorie – contraddittorietà; riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
25 10) erroneità del capo della sentenza in punto di ISEE – violazione ed errata interpretazione della L. 328/2000, DPCM 159/2013; art. 32, 38, 53 e 117, co. 2, lett. m)
Cost.; L.R.V. n. 5/1996 e n. 1/2004; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. n. 18/2009.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 28.05.2021 Controparte_1
contestando la ricostruzione e le domande dell'appellante, insistendo per la
[...]
conferma del provvedimento del Tribunale di Verona, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Per l'udienza del 23.10.2023, cui la causa è pervenuta a seguito di rimessione sul ruolo per la sostituzione del Giudice Relatore, le parti hanno precisato le conclusioni entro il termine assegnato con decreto presidenziale del 15.09.2023, espressamente rinunciando alla concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 08.02.2024 è stata disposta dal Collegio l'acquisizione di C.T.U.
medico legale diretta ad accertare le condizioni di salute della defunta IGnora PT
e la natura delle prestazioni rese dalla
[...] CP_1
In data 01.08.2024 il CTU ha depositato l'elaborato definitivo.
Per l'udienza del 23.09.2024 le parti hanno depositato le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 15.02.2019 chiedeva Controparte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 Cod. Civ. di , Parte_1
in persona dell'A. , per “inadempimento derivante dal CP_8 Parte_2
26 mancato pagamento delle fatture dal 2013 fino al 31.12.2018”, riferite a rette dovute per l'ospitalità della IGnora nella struttura Residenza Valpolicella e, in via PT
subordinata, l'accertamento della responsabilità contrattuale della stessa per il mancato pagamento delle rette dal ricovero, avvenuto in data 06.10.1999, fino alla data del recesso da parte di . Parte_2
Chiedeva inoltre l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 Cod.
Civ. e in via ulteriormente subordinata, dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cod.
Civ. per il mancato pagamento delle rette per il periodo successivo al recesso e la condanna della IGnora al pagamento della complessiva somma di € 87.724,16, PT
oltre interessi legali e interessi di mora, per un totale di € 101.110,25.
Deduceva che , ricoverata dal 1999 presso la struttura “LL” di Parte_1
Castel d'NO, specializzata per le demenze e la malattia di Alzheimer, aveva omesso il regolare pagamento delle rette, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del modulo di ingresso nella struttura da parte della figlia Parte_2
, all'epoca non ancora nominata della madre.
[...] CP_7
Sosteneva che con la sottoscrizione di tale modulo si sarebbe costituito un rapporto contrattuale che si era protratto anche dopo il recesso esercitato dall' dell'ospite con CP_7
comunicazione dell'08.07.2016, protocollata il 19.07.2016, per effetto del quale l' CP_7
avrebbe dovuto provvedere ai pagamenti dovuti.
L'amministratrice di sostegno di , , figlia della stessa, Parte_1 Parte_2
si costituiva in giudizio in data 05.06.2019 contestando la pretesa attorea, eccependo la prevalente natura sanitaria delle prestazioni rese dalla struttura in favore della madre e comunque l'inscindibilità nella specie delle due componenti alberghiera e sanitaria e, in subordine, il mancato rispetto della proporzione ex lege delle quote richieste in
27 pagamento;
in via riconvenzionale subordinata chiedeva disporsi la ripartizione dei costi alberghieri e sanitari secondo le quote stabilite dalla normativa di settore e svolgeva domanda di ripetizione di indebito rispetto alle maggiori somme versate a far data dal
2006. In particolare, ripercorreva la storia clinica che nel 1999 aveva portato al ricovero della IGnora presso la “Casa di Cura Parco ai Tigli” in Teolo (PD) e precisava PT
che la sottoscrizione del modulo prestampato da parte della figlia era Parte_2
stata imposta quale condizione per il ricovero. Rilevava che l'appellata aveva chiesto il pagamento di un deposito cauzionale e di due mesi di retta anticipata, che dal 13.09.1999
la IGnora veniva riconosciuta “Invalido con totale e permanente inabilità PT
lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. 5 primo grado appellante) e che era portatrice di handicap in situazione di “gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104”, oltre che di plurime patologie accertate dal medico legale dott. il 02.07.2016 Persona_1
(cfr. doc. 22 primo grado appellante). Aggiungeva che, ai sensi dell'art. 3 septies del d.lgs. 502/92 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, nulla era dovuto all'ente attore e che anzi era suo diritto ottenere la restituzione delle somme versate nel corso della degenza pari ad € 156.270,00 essendo oramai incontroverso che “nel caso in cui oltre alle
prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va
considerata comunque di rilievo sanitario e pertanto di competenza del servizio Sanitario
nazionale”.
Ciò determinava, secondo l'odierna appellante, la prevalenza della componente sanitaria delle prestazioni e comunque l'inscindibilità fra le due componenti socio-assistenziale e medico–sanitaria comportando la qualifica delle stesse quali “prestazioni sanitarie a
28 rilevanza sociale” o “sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” poste ex lege in
toto a carico del SSN.
Chiedeva, pertanto, la ripetizione di quanto versato dal giorno del ricovero e, in subordine, chiedeva disporsi la ripartizione dei costi fra utente e S.S.N. secondo le quote stabilite dalla normativa di settore.
Aggiungeva che l'importo della retta era superiore alle disponibilità economiche della
IGnora , costituite da una pensione cat. SOART per un importo mensile di circa € PT
500,00 e da una pensione di invalidità - cat. INVIC – di circa € 400,00; di aver invano, in data 09.11.2016, 21.09.2018 e 23.10.2018, quale amministratore di sostegno (nel frattempo nominata in data 19.10.2016 – doc. 3 primo grado appellante), contestato la pretesa di parte appellante;
che, inoltre, con raccomandata in data 08.07.2016,
protocollata da il 19.07.2016, aveva comunicato il recesso Controparte_1
dall'”impegnativa di spesa”.
Pertanto, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione annuale ex art. 2955, co. 1 n. 3, Cod. Civ. e, in subordine, quinquennale ex art. 2948, n. 4, Cod. Civ. delle rette e, in via denegata, quella decennale ex art. 2946
Cod. Civ. rilevando che il relativo termine era stato interrotto per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 25.02.2019; eccepiva, inoltre, quanto alla domanda subordinata ex art. 2043 Cod. Civ., la prescrizione quinquennale ex art. 2947
Cod. Civ. per il periodo antecedente al 25.02.2014 e, quanto alla ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 Cod. Civ., la prescrizione decennale ex art. art. 2947 Cod. Civ.
per il periodo antecedente al 25.02.2009.
Nel merito, eccepiva la violazione della normativa internazionale, europea e statale in materia (art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 168 TFUE,
29 art. 11 Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.; art. 25 Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità; artt. 2, 32, 38 e 117, co. 2, lett. m, Cost., L.
833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001, dpcm
29.11.2001, D.Lgs. 289/2002) in base alla quale qualificare le prestazioni sociosanitarie erogate alla IGnora tra quelle interamente a carico del SSN, come confermato PT
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14774/2019 e dalla giurisprudenza in materia;
in via subordinata eccepiva la violazione della normativa nazionale che definisce la ripartizione degli oneri sociosanitari (dpcm 14.02.2001 e 29.11.2001) tra utente/Comune e SSN (L. 328/2000, art. 13bis LRV 5/1996, D.Lgs. 109/98 e dpcm
159/2013 e la violazione degli artt. 23 e 24 L. 328/2000 che prevedono la conservazione in capo all'anziano della quota c.d. del minimo vitale.
Il Tribunale, escluse le istanze istruttorie dedotte dalle parti, con la sentenza impugnata,
richiamata la L. 833/1978 (art. 5), la L. 730/1983 (art. 30), il DPCM 08.08.1985, il
DPCM 14.02.2001 (art, 2 e 3), il DPCM 29.11.2001 ed il DPCM 12.01.2017, rilevava che la gratuità delle prestazioni era limitata alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3 co. 1, del D.P.C.M. 14.02.20021 ed a quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, co. 3, del citato decreto, mentre “per le
prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette
da malattie croniche e degenerative” le tabelle allegate ai DPCM 14.02.2001 e
29.11.2001 prevedevano la “ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura
del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la compartecipazione CP_4
dell'utente”.
Riteneva – all'esito della richiesta da parte dell'TT all' di Parte_6
accertare se effettivamente il Servizio Sanitario Nazionale dovesse accollarsi in toto le
30 somme relative alla retta di degenza di , rimasto senza riscontro, e a Parte_1
seguito di sentenza del 05.07.2018 con la quale il condannava l' CP_9 [...]
a concludere il procedimento mediante espressione di un atto, non Parte_7
essendo contemplato nella materia de qua il silenzio assenso per effetto del quale, con atto del 30.07.2018, l' rigettava l'istanza avanzata dalla di Parte_8 CP_1
assumere l'impegno di pagare in toto la retta della dal 2016 in poi e la domanda PT
volta ad ottenere il rimborso delle somme eventualmente restituite dall'ente attoreo alla convenuta - che “non è autorizzata né accreditata per Controparte_1
l'erogazione di prestazioni ad alto impatto sanitario”; la IGnora è “un'anziana PT
IGnora affetta da un normale deterioramento cognitivo” e “si trova nella medesima
condizione di numerosi altri anziani attinti da demenza senile”; il SSN “dal 1999” “ha
sempre sostenuto i costi relativi alle prestazioni sanitarie erogate per un importo pari
al 50%, come da criteri determinati ex lege”, mentre la IGnora “fino al PT
momento dell'inadempimento contrattuale, versava la quota relativa alle sole
prestazioni socioassistenziali (c.d. alberghiere)”.
Pertanto, il Tribunale affermava che il “contratto inter partes…. non prevede il
pagamento di prestazioni” a carico del S.S.N.
Riteneva, in particolare, che la IGnora si fosse assunta un “obbligo PT
contrattuale” al pagamento della retta essendo il ricovero avvenuto “per volontà” della stessa “(al tempo pienamente in possesso della capacità di intendere e volere,
condizione che permane tuttora …)” su richiesta della figlia poi nominata amministratrice di sostegno, che aveva sottoscritto l'impegno di spesa e pagato la retta per 17 anni.
31 Secondo il Tribunale la IGnora non si era mai attivata per richiedere al PT
Comune la compartecipazione alla retta e tale domanda era preclusa in quanto la stessa disponeva di un rilevante patrimonio immobiliare.
Pur dando atto che la IGnora era affetta da tutte le patologie documentate agli PT
atti, il primo giudice riteneva trattarsi di una condizione comune a numerosi altri anziani affetti da demenza senile e totalmente incapaci di provvedere alle loro necessità
quotidiane in ragione delle malattie croniche e degenerative connesse con l'avanzare dell'età o per via di patologie pregresse. All'ingresso nella struttura era stata completata l'apposita scheda S.V.A.M.A. e l'amministratrice di sostegno aveva liberamente scelto la struttura assumendosi l'impegno di spesa e accollandosi gli oneri di pagamento del
50% della retta per 17 anni.
Riteneva inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta riferita all'accertamento dell'obbligo del Servizio Sanitario di accollarsi in toto le prestazioni erogate in favore della , in quanto svolta nei confronti di un soggetto estraneo al PT
giudizio.
Respingeva anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. svolta dalla convenuta, essendo pacifico che fino al mese di luglio 2016 i pagamenti della retta erano stati regolari, che vi era stata la lettera di messa in mora dell'agosto 2018 e poi la notifica della citazione e che il riferimento alla prescrizione presuntiva ex art. 2955 Cod.
Civ. era inappropriato, avendo la IGnora ammesso di non aver pagato;
PT
pertanto, condannava l'TT alla rifusione delle spese di lite alla convenuta.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente confermarsi l'ordinanza del 28.06.2021
con la quale la Corte ha respinto l'eccezione formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 32 dell'appello ai sensi dell'art. 342 CPC, in quanto l'atto di impugnazione consente di individuare le statuizioni concretamente impugnate e il gravame è esposto con sufficiente grado di specificità.
Con riferimento alla tardività della produzione da parte dell'appellante dei documenti n.
e), f), g), h), i), in quanto depositati con le note di precisazione delle conclusioni in data
05.07.2022 (pag.
1-5 concl. POC), deve osservarsi che gli stessi si riferiscono alle circostanze dedotte con l'atto di impugnazione relativamente alle quali l'appellante non ha provato e neppure allegato la propria impossibilità di acquisire la relativa documentazione in epoca precedente alla notificazione dell'atto d'appello.
Tali produzioni devono, pertanto, ritenersi inammissibili in quanto in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, l'appello si profila meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
L'appellante affida le proprie doglianze a dieci motivi di impugnazione.
Le critiche svolte alla sentenza impugnata con i primi tre motivi d'appello possono unitariamente esaminarsi, in quanto tutte connesse alla dedotta violazione da parte di della normativa richiamata in atti. Controparte_1
L'appellante lamenta sostanzialmente la violazione e la falsa interpretazione da parte del Tribunale della normativa nazionale, internazionale ed europea a tutela del diritto alla salute sostenendo che, in applicazione di quanto complessivamente si ricava da tale normativa, deve essere indagata la natura sanitaria o di mera ospitalità alberghiera delle prestazioni di cui l'appellata chiede il pagamento alla IGnora e che va PT
individuato il soggetto passivo delle domande svolte, che non può identificarsi con la
33 IGnora , a carico della quale l'appellata ha posto gli oneri sanitari di cui PT
pretende il pagamento.
Ciò in quanto i costi di un ricovero di persona portatrice di handicap gravissimo, la cui necessità in relazione alle condizioni di salute dell'assistito, che non è controversa tra le parti, ha comportato spese non solo sanitarie ma anche residenziali.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le prestazioni rese alla
IGnora erano caratterizzate dalla inscindibilità dei fattori sanitari da quelli sociali PT
ed avrebbero comunque dovuto essere ricomprese tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del S.S.N.
Il Tribunale avrebbe errato nel limitare l'inquadramento normativo della questione alle previsioni dei due DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001, costituenti atti amministrativi come tali privi di valenza derogatoria alla disciplina posta dal D. Lgs. 502/92.
Sarebbe errato l'inquadramento normativo anche nella parte in cui viene riportato il testo della nota dell' del 30.07.2018 e nel richiamo da parte del Tribunale del CP_3
DPCM 12.01.2017, costituente un atto amministrativo non ancora operativo, non essendo stati adottati gli accordi attuativi previsti negli artt. 21 e 64.
Dalla corretta applicazione al caso concreto della normativa nazionale ed europea di riferimento discenderebbe che le prestazioni rese alla IGnora dovevano PT
inquadrarsi tra quelle “sociali a rilevanza sanitaria” e, tra queste, a quelle rivolte ad
“anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche degenerative” per le quali la spesa è posta per il “50% a carico del SSN e del 50% a carico … dell'utente”.
Deve rilevarsi che dal quadro clinico che emerge dagli atti, del quale il Tribunale ha tenuto conto, risulta che la IGnora era affetta da “turbe del comportamento in PT
sindrome da deterioramento intellettivo di verosimile natura degenerativa;
infezione
34 delle vie urinarie;
cardiopatia sclerotica ipertensiva… RI una compressa al mattino… Proseguire acido acetilsalicilico … alla dimissione: terapia domiciliare:
RI una compressa al giorno, Tavor gocce: 4 + 4 + 15, IL una compressa la sera al bisogno, OL 200 mezza compressa per tre volte al giorno, Cardioaspirina
101 compressa 13:00, augmentin 1 g una compressa per due al giorno per sette giorni…
La paziente attualmente portatrice di catetere vescicale per episodio di ritenzione” (cfr.
docc. 1.10-1.14 e 7 primo grado appellante); che a seguito domanda in data 13.09.99
veniva riconosciuta commissione di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità
civile “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con la seguente diagnosi: “demenza grave incontinenza sfinterica” (cfr. doc. 5 primo grado appellante); che era stata ricoverata dal 20.09.1999 al 06.10.1999 presso la
[...]
in Verona per “cardiopatia sclerotica ipertensiva e lunga storia di Controparte_2
sindrome depressiva in passato sottoposta anche ad elettroshock, stroma multi nodulare tiroideo normofunzionante, recente episodio di ritenzione urinaria in corso di” infezione delle vie urinarie (cfr. doc.
1.11 pag. 36 primo grado appellante).
E' risultato documentato che l'assistenza prestata alla IGnora prevedeva il PT
costante esame dei parametri vitali, corretto dosaggio dei farmaci sotto il controllo medico, l'applicazione di strumenti di contenzione, di cura e prevenzione piaghe da decubito e di catetere vescicale fin da maggio 2017 ed era successivamente e progressivamente peggiorato (cfr. docc. 10-14, 44 e 45 primo grado appellante).
L'appellata ha contestato la sussistenza dei requisiti ai fini della valutazione di gratuità
delle prestazioni fornite all'appellante.
Il quadro normativo richiamato dall'appellata, che era già stato compiutamente
35 ricostruito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 21528 del 27.07.2021, è
stato richiamato dalla recente sentenza della Sezione Terza Civile n. 34590/2023 in tema di prestazioni sociosanitarie a soggetti affetti da Morbo di Alzheimer la quale, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha ribadito che: “Le questioni sottese al
ricorso hanno di recente formato esame da parte di questa Sezione (Cass. n. 2038 e
n.13714 del 2023).
A) Occorre premettere che il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (recante Norme per la
razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419), modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421):
- ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in
modo da garantire <<l delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale>
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di
rilevanza sanitaria se delegate ai comuni>> (art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.); - ha
espressamente definito <<prestazioni socio sanitarie tutte quelle attivit atte a>
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona
che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado
di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione>> (art. 3 septies, comma 1).
Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la
dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la
precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete,
rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni. Tale atto di indirizzo e
36 coordinamento è stato emanato con il DPCM del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato
il DPCM del 12 gennaio 2017.
D'altronde, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi
dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le
occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici
non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza
senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla
autonomia. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a
fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Poiché detti obblighi sono previsti dai Livelli essenziali di assistenza (c.d. l.e.a.), le Asl
ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni mancanza
di sufficienti adducendo la mancanza di risorse economiche.
Invero, l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è
sancito dall'articolo 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Ed il ConIGlio di Stato con
sentenza n. 1607/2011 ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del
solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non
autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno
dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio
nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono
attenersi».
B) Nel vigente quadro normativo, le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria” vanno distinte sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”. Quanto all'interpretazione della nozione di
37 "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", questa Sezione (così, in
motivazione, Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e
Cass. n. 22776 del 2016):
- ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-
assistenziali, <<nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano invece>
essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale,
talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la
natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono
ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a
consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve
essere erogata a titolo gratuito>>;
- ha al contempo precisato che <<la disciplina del servizio sanitario pubblico che>
assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa
interamente a carico della Amministrazione pubblica>>, concerne, per l'appunto, <
erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle
socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un
programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo>>.
In sostanza, si è osservato, <
“inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non
sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti
assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un
trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non
congiuntamente alla prestazione assistenziale>>, e ciò perché in tal caso, <
«sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate
38 dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata
garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma
terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del
Servizio sanitario pubblico>>.
Alla luce del quadro che precede, questa Corte ha ravvisato nella <
un trattamento terapeutico personalizzato>> (e, dunque, non connotato da
occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale
"inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità
propria di quest'ultima.
C) Quanto ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la Sezione Prima di
questa Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che: <
di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è
qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile
determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale,
stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in
quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute
del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei
parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . CP_4
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite
<> alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia
possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura
sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi
avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla
39 <> che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la
natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento
sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce
all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano
di cura personalizzato.
Successivamente, la Sezione Lavoro di questa Corte (sent. n. 22776/2016) ha ribadito che
<<individuazione di>
prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali
- deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione
gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti
con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni
socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in
via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e,
pertanto di competenza del S.S.N.>>.
In applicazione di questi principi, la Sezione Prima di questa Corte ha recentemente
respinto alcuni ricorsi (v. Cass. n. 16409, n. 16410, n. 19303 e n.19305 del 2021),
proposti da nel territorio della Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai Parte_9
parenti dei ricoverati malati di Alzheimer, una integrazione della retta, ritenendo che,
nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una
motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i
degenti (morbo di Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere
sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30
della legge n. 730/1983, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria
40 su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente
irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-
degente presso la struttura”.
Il Collegio, con ordinanza del 08.02.2024, ha disposto l'acquisizione di perizia medico legale nella quale il CTU nominato ha concluso che: “Riassunto il periodo di degenza, se
la lettura data alla richiamata sentenza e normativa di riferimento è corretta, lo scrivente
CTU ritiene la natura delle prestazioni erogate come “sanitaria a rilevanza sociale”
quella del I° periodo (dall'ingresso a tutto il 2001, n.d.r.), visto che la necessità del
ricovero parrebbe nascere dall'eIGenza di garantire la continuità dell'assunzione e del
monitoraggio del piano terapeutico personalizzato sostanzialmente della patologia
mentale. Del II° periodo (dal 2002 a settembre 2014, n.d.r.), caratterizzato dal
IGnificativo vuoto documentale, dal carteggio esaminato possiamo dedurre/ipotizzare
che alla Sig.ra siano state fornite prestazioni sia di natura sanitaria che di PT
natura assistenziale, probabilmente con prevalenza della seconda dal 2008 a causa della
perdita della autonomia deambulatoria con necessità di assistenza continua. Per quanto
concerne il III° periodo (da settembre 2014 al 2021), si desume una stretta correlazione
tra le quote di natura assistenziale e quelle di natura sanitaria, con sempre maggior
rilievo delle seconde, fino alla loro prevalenza dal posizionamento del catetere vescicale
a dimora (aprile 2017).”
La perizia ha portato ad accertare che la IGnora era affetta da decadimento PT
cognitivo aggravatosi nel corso degli anni, sia a seguito di eventi traumatici, sia a causa dell'utilizzo prolungato di farmaci con effetti collaterali a livello psico-neurologico.
La IGnora è stata assistita presso la struttura gestita dall'appellata da personale PT
infermieristico e medico in relazione a tale sua condizione e il CTU ha evidenziato che
41 l'unico presidio medico necessario alla IGnora era costituito dal catetere vescicale,
posizionato dal mese di aprile 2017.
Il quadro clinico delineato dal Giudice di primo grado ha trovato parziale conferma nell'esame della documentazione riportato dal CTU.
Nella scheda S.V.A.M.A. (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano) della IGnora relativa all'anno 2012, prodotta dall'appellata nel PT
giudizio di primo grado (cfr. doc. 19 primo grado appellata), la stessa viene indicata come soggetto con U.D.O. di primo livello, cioè con ridotto-minimo bisogno assistenziale.
Nella suddetta scheda è stata così delineata la valutazione sanitaria dell'appellante: 1)
assistenza infermieristica: punti 0, su un totale di 80 punti (costituente 80 il livello massimo di bisogno infermieristico); 2) patologie sanitarie che concorrono a determinare la situazione di non autosufficienza: barrate 2 caselle (ipertensione e demenza senile/Alzheimer) su 233; 3) totale punteggio S.V.A.M.A.: punti 71,6 su 100 (l'appellata ha precisato che 60 è il punteggio minimo necessario per il riconoscimento della non autosufficienza e per l'inserimento nella graduatoria per un Centro Servizi); 4) profilo corrispondente: profilo 11 (confuso o stuporoso, totalmente dipendente), ricondotto tra quelli relativi all'Unità di offerta di primo livello, e cioè per soggetti con ridotto-minimo bisogno assistenziale, essendo il secondo livello attribuito a soggetti con medio bisogno assistenziale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. del Veneto 84/2007.
A fronte di tale documento di formazione unilaterale prodotto dall'appellata, le cui risultanze sono state contestate dall'appellante, il CTU ha ritenuto sussistente la natura delle prestazioni erogate come “sanitaria a rilevanza sociale” in quelle del I° periodo,
ossia dall'ingresso nella struttura a tutto il 2001 “in quanto la necessità del ricovero
42 parrebbe nascere dall'eIGenza di garantire la continuità dell'assunzione e del
monitoraggio del piano terapeutico personalizzato sostanzialmente della patologia
mentale”, escludendo quelle erogate nel II° periodo, ossia dal 2002 a settembre 2014, nel quale dalla documentazione prodotta dalle parti ed esaminata dal perito è stato possibile dedurre che alla IGnora fossero state fornite prestazioni sia di natura sanitaria PT
che di natura assistenziale, probabilmente con prevalenza della seconda dal 2008 a causa della perdita della autonomia deambulatoria con necessità di assistenza continua.
Riguardo alle prestazioni fornite durante il III° periodo, ossia da settembre 2014 al 2021,
il CTU ha ravvisato una stretta correlazione tra le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura sanitaria “con sempre maggior rilievo delle seconde, fino alla loro
prevalenza dal posizionamento del catetere vescicale a dimora (aprile 2017)”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sulla base della documentazione prodotta in giudizio e nel contraddittorio con i tecnici delle parti appaiono condivisibili in quanto logiche e coerenti con il quadro clinico documentato ed esaminato dal perito e con i rilievi svolti dai CCTTPP, relativamente quali il consulente d'Ufficio ha formulato le proprie controdeduzioni, pure condivisibili.
Non possono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti per la rinnovazione della perizia,
né per le richieste di chiarimenti da parte del CTU prospettate dalle parti;
l'eccezione dell'appellata secondo la quale la valutazione relativa al pagamento delle rette avrebbe dovuto essere effettuata dal CTU soltanto fino al 31.12.2018, in base alla domanda svolta,
è infondata, avendo il CTU esattamente risposto al punto n. 1) del quesito ad esso assegnato.
Dall'elaborato peritale si ricava, quindi, che le prestazioni di natura “sanitaria a rilevanza sociale” devono identificarsi con quelle rese dalla struttura alla IGnora durante il PT
43 primo periodo, ossia dall'ingresso a tutto il 2001 e durante il terzo periodo, ossia da settembre 2014 al 2021, con esclusione di quelle relative al secondo periodo, ossia dal
2002 a tutto il mese di agosto 2014.
Nel secondo periodo le prestazioni di tipo assistenziale sono state ritenute prevalenti dal
CTU quanto meno dal 2008 per cui, con riferimento a tale periodo, non può considerarsi sussistente l'obbligo in capo al S.S.N. dell'accollo al 100% dei costi di degenza.
Per il primo periodo, che va dall'ingresso a tutto il 2001 e per il terzo periodo, che va dal settembre 2014 al 2021, il CTU ha rilevato una stretta correlazione tra le quote di natura assistenziale e quelle di natura sanitaria, con sempre maggior rilievo delle seconde fino alla loro prevalenza dal posizionamento del catetere vescicale (aprile 2017).
Tale valutazione fa sorgere l'obbligo in capo al S.S.N. dell'accollo al 100% dei costi di degenza.
In definitiva, sulla base della documentazione fornita dalla struttura appellata e degli accertamenti eseguiti, le prestazioni di cui il S.S.N. avrebbe dovuto farsi carico al 100%
sono quelle rese dall'appellata dal suo ingresso nella struttura in data 06.10.1999 fino al
31.12.2001 e dal mese di settembre 2014 fino al 2021, con esclusione delle prestazioni erogate dal 2002 a settembre 2014, nel quale è stato possibile accertare che alla IGnora
erano state fornite prestazioni sia di natura sanitaria sia di natura assistenziale, PT
con prevalenza della seconda dal 2008 a causa della totale perdita da parte della stessa della autonomia deambulatoria con necessità di assistenza continua.
E' risultato incontestato che l'amministratrice di sostegno aveva Parte_2
inviato lettera di recesso dal contratto in data 08.07.2016 (protocollata in data 19.07.2016
cfr. doc. n. 4 primo grado appellata) e che aveva ridotto e poi cessato i pagamenti delle rette.
44 Pertanto, i pagamenti dovuti dall'appellante sono quelli indicati dal CTU come relativi al c. d. II° periodo, ossia dal 2002 ad agosto 2014, con riferimento ai soli importi delle rette non versati dalla IGnora in tale periodo. PT
Dal prospetto delle rette insolute prodotto dall'appellata non risultano altri scoperti maturati in epoca precedente all'anno 2011 (cfr. doc. 15 primo grado appellata) e la stessa appellata ha lamentato il mancato pagamento da parte dell'appellante delle fatture riferite alle rette dal 2013 per cui, facendo riferimento alla documentazione prodotta dalla appellata, il debito dell'appellante a tutto agosto del 2014, ossia per il CP_1
secondo periodo, è pari a € 1.645,73 (cfr. 8 e 9 primo grado appellata).
Dagli stessi documenti risulta inoltre il versamento di ulteriori somme da settembre 2014
al 05.09.2016 per complessivi € 29.530,00 (vedi prospetto doc. 8).
Pertanto, va restituito l'importo di € 27.884,25 (differenza tra 29.530,00 – 1.645,73).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto da parte del Tribunale
dell'accertamento dell'invalidità del contratto stipulato dalla IGnora con la PT
struttura e della consapevole assunzione da parte della Controparte_1
IGnora dell'obbligo contrattuale di pagamento della retta sul presupposto che il PT
ricovero era avvenuto per volontà della stessa all'epoca in cui era ancora capace di autodeterminarsi ed avendo la figlia amministratrice di sostegno successivamente nominata sottoscritto l'impegno di spesa in data 10.09.1999 e provveduto al pagamento della retta per 17 anni.
La doglianza va esaminata nei termini che seguono.
Deve osservarsi che qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale
45 di cui all'art. 1322 Cod. Civ. non può essere individuata nella disciplina del Servizio
sanitario nazionale.
La Corte Suprema ha anche specificato che la retta va distinta dalla tariffa in quanto la prima corrisponde alla quota richiesta all'ospite o al Comune nelle prestazioni sociosanitarie, mentre la seconda è definita dalla Regione ed è corrisposta all'Ente dal
Servizio sanitario (cfr. Cass. n. 3038/23 e n. 13714/23).
La spesa interamente a carico del Servizio sanitario nazionale è ammessa in presenza di erogazione di prestazioni sanitarie “pure” o “inscindibili” con quelle socio-assistenziali e si configura quando l'assistito sia o meno autosufficiente e debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N.
In tale secondo caso, secondo la Corte Suprema, non essendo prevedibile una spesa a carico dell'assistito in quanto ogni onere deve essere posto a carico dello Stato, il contratto di partecipazione alla spesa sottoscritto dal soggetto avente diritto non può che ritenersi nullo per difetto di causa (Cass. ordinanza n. 28321 del 28.11.2017. Cfr. da ultimo Cass. Ord. n. 25660/2023 e Cass. Sent. n. 525/2024).
Con la sopra citata sentenza n. 34590 del 2023 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori ne avessero richiesto la declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative,
evidenziando che il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità
diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo.
46 In base agli accertamenti peritali acquisiti al presente giudizio deve ritenersi sussistente la nullità parziale del contratto oggetto di causa e concludersi che l'obbligo di pagamento da parte dell'appellante va riferito esclusivamente al periodo che va dal 2002 al mese di agosto 2014, ossia il c. d. secondo periodo indicato dal CTU, essendo insussistente l'obbligo di pagamento per il primo e per il terzo periodo, ossia dall'ingresso della
IGnora nella struttura a tutto il 2001 e da settembre 2014 al 2021. PT
La doglianza va, pertanto, accolta soltanto con riferimento ai suddetti periodi.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo la quale la IGnora non aveva, per oltre vent'anni, contestato la debenza PT
delle somme richieste dall'appellata, nonostante non fossero asseritamente chiare e specifiche con riferimento alla tipologia e alla quantità delle prestazioni rese.
La doglianza non può essere condivisa, essendo risultato documentalmente provato che nella corrispondenza intercorsa tra l' e la struttura veniva contestata soltanto CP_10
l'addebitabilità all'appellante dei costi della struttura. E' risultato altresì provato che l'appellata, fin dall'ingresso in struttura dell'appellante, aveva reso nota la propria Carta
Servizi e le tabelle dei costi applicati per ciascuna struttura residenziale dalla stessa gestita – per i quali l'appellante ha effettuato, in adempimento del contratto sottoscritto, i pagamenti dovuti fino alla data del recesso dal contratto stesso - e l'appellata ha prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa alle voci di spesa ed ai servizi resi alla
IGnora (cfr. docc. 7, 8, 16, 16, 18 e 21 primo grado appellata). PT
Con il sesto motivo l'appellante contesta anche la tesi relativa alla corretta ripartizione del 50% dell'importo della retta a carico dell'ospite, ribadendo che il costo sostenuto dalla IGnora sarebbe stato superiore al 50% pagato dal S.S.N., e che quindi PT
avrebbe diritto alla riduzione e alla restituzione di quanto versato in esubero.
47 Neppure sotto questo motivo la doglianza appare condivisibile, essendo risultata provata la pattuizione tra le parti dell'intera retta, quindi anche di quella riferita alla quota alberghiera, la cui determinazione da parte della struttura deve ritenersi del tutto legittima con riferimento al periodo che va dal 2002 a settembre 2014, avendo peraltro l'appellante spontaneamente provveduto ad effettuare in tale periodo gran parte dei pagamenti dovuti.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda da lei svolta in via subordinata riferita alla diversa ripartizione delle quote relative alle rette nella misura del 30% a carico del privato e del 70% al S.S.N. nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Il motivo è assorbito da quanto sopra illustrato.
Con l'ottavo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza con cui è stata dichiarata inammissibile la sua domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo di pagamento delle rette da parte del S.S.N., la violazione dell'art. 112 c.p.c.
e l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme relative alle rette corrisposte indebitamente all'appellata, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato l'oggetto della domanda riconvenzionale da essa proposta ritenendo la pretesa inquadrabile nell'“… accertamento dell'obbligo del Servizio Sanitario di accollarsi in
toto le prestazioni erogate in favore della in quanto soggetto non presente nella PT
lite e non chiamato”.
Sostiene che la domanda riconvenzionale avrebbe invece ad oggetto un'azione di accertamento negativo con ripetizione di indebito e, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non sarebbe né inammissibile, né rivolta nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio in quanto la causa petendi sarebbe la medesima, ossia il pagamento delle rette richieste dall'appellante, che l'appellata ritiene di non dovere.
48 Dichiara di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e chiede la ripetizione dell'importo delle rette nella misura indebitamente corrisposta all'appellante sostenendo che non vi sarebbe alcuna domanda di accertamento a carico di un soggetto estraneo al giudizio, ossia il S.S.N.
Deve, in primo luogo, escludersi che la riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda di pagamento delle rette costituisca un'ipotesi di cui alla norma richiamata dall'appellata.
La doglianza merita accoglimento con riferimento a quanto evidenziato con l'accoglimento della censura svolta con il quarto motivo, dovendosi ritenere parzialmente sussistente l'indebito oggettivo con riferimento all'accertamento della nullità parziale del contratto oggetto di causa.
Dagli accertamenti eseguiti nel presente giudizio la prova della prevalenza della natura alberghiera delle prestazioni rese dall'appellata è stata valutata sussistente dal CTU
soltanto con riferimento al c. d. secondo periodo, ossia dal 2002 ad agosto 2014.
Avendo la IGnora , e per essa la figlia amministratrice di sostegno, svolto la PT
domanda riconvenzionale con la comparsa di risposta del 05.06.2019 e avendo il rapporto che ci occupa natura contrattuale, il termine di prescrizione del credito da esso originato è
quello decennale, in applicazione dell'art. 2946 Cod. Civ.
L'art. 1422 Cod. Civ. nel sancire l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, fa salva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. Sez. Lav. Sent. n. 25270 del
09.12.2016), con ciò intendendo connettere alla suddetta invalidità contrattuale la ripetizione ex art. 2033 Cod. Civ. delle prestazioni eseguite;
oggetto della ripetizione possono essere anche le prestazioni aventi ad oggetto somme di denaro.
Secondo la ricostruzione del CTU sono dovute soltanto le somme riferite alle rette del
49 secondo periodo, ossia dal 2002 ad agosto 2014, quindi l'appellante ha diritto alla restituzione delle rette corrisposte dal mese di settembre 2014 fino al 2016.
In base ai conteggi sopra illustrati la somma da restituirsi è pari a € 27.884,25, su cui decorrono gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
va rigettata la domanda dell'appellante di computare gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 Cod. Civ., non potendo tale norma ritenersi operante in ragione dell'accertamento della nullità (parziale)
del contratto.
Deve escludersi la dedotta violazione da parte del Tribunale dell'art. 112 c.p.c., atteso che il principio dettato dalla norma implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie -
autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. n.16809/2008; Cass. n.
2209/2016), nè impedisce che il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass. n. 11289/2018;
cfr. anche Cass. Sent. n. 34590/2023).
Con il nono motivo l'appellante si duole dell'errato rigetto da parte del Tribunale
dell'eccezione di prescrizione del credito dell'appellata da essa svolta.
Deve osservarsi che al rapporto che ci occupa ha natura contrattuale, per cui il termine di prescrizione del credito da esso originato è quello decennale, in applicazione dell'art. 2946 Cod. Civ.
La ha prodotto in giudizio la raccomandata datata 04.10.2018 con la quale ha CP_1
50 interrotto il decorso dei termini e le ricevute di consegna della stessa sottoscritte dall' (cfr. docc. 13 primo grado appellata). CP_10
Tali documenti non sono stati disconosciuti ma soltanto genericamente contestati dall'appellante con riferimento all'avvenuta ricezione della raccomandata.
In definitiva, le somme di cui l'appellata può vantare il diritto al pagamento sono quelle relative agli importi delle rette maturati nei dieci anni precedenti all'invio della raccomandata datata 04.10.2018, ossia, sulla base degli accertamenti peritali, nel periodo che va dal 2008 fino ad agosto 2014.
Richiamato quanto sopra specificato con riferimento ai rapporti di debito-credito delle parti fino ad agosto 2014, dal prospetto delle rette insolute prodotto dall'appellata non si ricavano altri scoperti maturati in epoca precedente all'anno 2011 (cfr. doc. 15 primo grado appellata), avendo la stessa appellata indicato il 2013 come anno di decorrenza dei mancati versamenti.
La doglianza oggetto del decimo motivo è infondata, non essendo stata provata la condizione di incapienza economica dedotta dall'appellante, né che la stessa avesse mai richiesto compartecipazioni o sussidi per il pagamento della retta della struttura ed essendo, al contrario, risultato provato che avesse provveduto per molti anni all'intero pagamento della retta.
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Non sussistono i presupposti per l'ammissione delle istanze istruttorie orali reiterate dalle parti, vertendo il giudizio su questioni suscettibili unicamente di prova documentale.
Atteso l'accoglimento dell'appello di e la necessità di riforma della Parte_1
sentenza impugnata, le spese del giudizio vanno poste, per entrambi i gradi, a carico dell'appellata nella misura liquidata in Controparte_1
51 dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in base allo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del
Tribunale di Verona n. 1522/2020 così provvede:
1) accerta l'insussistenza del credito vantato da Controparte_1
nei confronti di per il pagamento delle prestazioni rese in favore della Parte_1
stessa;
2) accerta il diritto dell'appellante alla restituzione della somma di € Parte_1
27.884,25 per le rette non dovute da essa corrisposte all'appellata Controparte_1
[...]
3) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 PT
della somma di € 27.884,25, oltre agli interessi al tasso legale dal 05.06.2019 al
[...]
saldo;
4) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA;
5) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio d'appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA;
6) pone in via definitiva le spese della CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Venezia in data 02 dicembre 2024.
La Presidente
52 Il ConIGliere Estensore
Dott.ssa Maria Gabriella Pennetta
Dott.ssa Rita Rigoni
53 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c. e art 116 c.p.c.;
348 bis; deve inoltre respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA ConIGliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 04.03.2021
da:
nata a [...] il [...], residente a [...]d'NO (VR), Parte_1
via Scopella n. 3 (C.F. , in persona dell'amministratore di C.F._1
sostegno IGnora (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01.10.1955 e residente a [...], autorizzata dal Giudice tutelare in data 26.09.2020 (doc. a), con il proc. dom. Avv. Maria Luisa Tezza
( tel. 045502181 fax 0458276201 pec C.F._3
, in Verona, Via Pomposa n. 20, per procura alle liti a Email_1
margine della citazione d'appello
1 appellante
contro
:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a San Giovanni Lupatoto (VR) in vicolo Ospedale
1, P.IVA – C.F.: , con i procc. domm.ri Avv.ti Mattia P.IVA_1 P.IVA_2
Lancerotto (c.f. ) e Emanuele Roldo (c.f. C.F._4
), in Verona, via Gorizia 8 (fax: 045/5113279 - PEC: C.F._5
ed , per procura Email_2 Email_3
rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa d'appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2020 in data 07-
08.10.2020, resa nel giudizio RG n. 1623/2019, corretta con provvedimento di correzione di errore materiale in data 01.02.2020 anch'esso appellato, notificati il
02.02.2021.
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 23.10.2023.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
L'appellante, atteso il deposito della relazione peritale d'ufficio in data 01.08.2024,
evidenzia che il CTU ha provveduto ad assegnare alla documentazione ivi citata una nuova e diversa numerazione rispetto a quella agli atti e ciò rende di difficile lettura la stessa. Si chiede, pertanto, che il CTU venga invitato a inserire nella propria relazione peritale la medesima numerazione della documentazione siccome indicata e depositata dalle parti. Ribadisce, inoltre, che “non risultano recensiti dal CTU” i documenti che
2 erroneamente quest'ultimo afferma di non aver reperito in atti (pag. 56 CTU): trattasi,
della documentazione contenuta nel doc. 44 depositato da (scheda SVAMA PT
05.03.2012) che va ad integrare la documentazione relativa al periodo indicato dallo stesso quale “II°) Dal 2002 a settembre 2014”, nella quale risulta quanto riportato pedissequamente dal dott. a pag. 2 delle proprie osservazioni. Si chiede, Persona_1
pertanto, che il CTU sia chiamato ad integrare sul punto la propria relazione. In ogni caso, per eIGenza di sinteticità, richiama le osservazioni del proprio consulente di parte,
dott. volte, in particolare, a contestare la natura “fittizia ed equivoca” Persona_1
della ivi riportata “divisione in tre fasi” nonostante una “patologia psichiatrica grave e ingravescente, mai regredita e con piano terapeutico personalizzato introdotto e monitorato” dall'epoca del ricovero fino al decesso e, dunque, “una evoluzione unica progressiva e costante del quadro patologico”. Si chiede, dunque, che il CTU venga chiamato a chiarimenti al fine di precisare quanto indicato1 dal dott. a pag. Per_1
6 delle relative osservazioni “specificando … che non si tratta di prestazioni
“alberghiere” riconducibili alle prestazioni “sociali a rilevanza sanitaria” ex DPCM
14.02.2001 (“Si chiede al CTU che riconosca esplicitamente come “tali prestazioni terapeutiche di assistenza alla persona siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure e cioè alle prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale,
la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria … a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (Cass.91419/2024 - 09.04.2024).”.
Ciò precisato in estrema sintesi, per tutto quanto esposto negli atti difensivi sia in I° (da intendersi qui integralmente riportati) sia nell'atto di appello, dichiara di non accettare il
3 contradditorio su eventuali nuove domande ed eccezioni proposte da parte appellata ed,
allo stato, così precisa le proprie conclusioni Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel
merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2020 in data
07- 08.10.2020, disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto,
accogliere le conclusioni rassegnati in primo grado e che qui si riportano: “1) in via principale: previa occorrendo la disapplicazione, in quanto ritenuti illegittimi, delle delibere regionali, degli atti e dei provvedimenti amministrativi invocati da
[...]
per i motivi di cui in narrativa - respingersi le Controparte_1
eccezioni, deduzioni e domande tutte proposte da Controparte_1
in quanto improcedibili, inammissibili ed, in ogni caso, infondate
[...]
in fatto ed in diritto;
2) in via riconvenzionale: - accertare che Controparte_1
non vanta alcun credito nei confronti di per
[...] Parte_1
i motivi tutti esposti negli atti difensivi;
3) in ulteriore via riconvenzionale: - accertare,
anche a mezzo ctu, e dichiarare, ai sensi della normativa in materia (L. 833/1978, L.
730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001 art. 3, dpcm 29.11.2001,
D.Lgs. 289/2002, L. 18/2009, art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, art. 168 TFUE, art. 11 Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.), che le prestazioni erogate a , in relazione alla loro componente sanitaria, Parte_1
devono ritenersi in toto a carico del SSN e, per l'effetto, condannare
[...]
a restituire a le somme indebitamente pagate Controparte_1 PT
per l'importo di € 156.270,00= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento,
moratori dalla domanda al saldo, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero per
4 la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
4) in subordinata ipotesi nonchè in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che la compartecipazione per la “quota sociale” delle prestazioni erogate a va determinata Parte_1
ai sensi della normativa in materia (DD.P.C.M. 14.02.2011 e 29.11.2001, L. 328/2000,
D.Lgs. 109/1998, DPCM 159/2013), detratte le spese personali, in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento e, per l'effetto,
condannare alla restituzione delle Controparte_1
maggiori somme indebitamente percepite dal giorno del ricovero, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo nonché interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nella misura che risulterà dovuta in corso di causa;
5) in ulteriore subordinata ipotesi ed occorrendo anche in via riconvenzionale: in applicazione della normativa in materia (DD.P.C.M. 14.02.2011 e 29.11.2001, L. 328/2000, D.Lgs.
109/1998, DPCM 159/2013), accertare il quantum della “quota sociale” di retta a carico di e, di conseguenza, l'eventuale quantum di integrazione dovuto Parte_1
dalla stessa e, per l'effetto, condannare Controparte_1
alla restituzione delle eventuali maggiori somme indebitamente versate oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nella misura che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
con vittoria di spese, competenze e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 15 tariffa professionale, CNPA ed IVA di legge”. In via istruttoria: - per tutte le ragioni esposte, si chiede che il CTU sia chiamato ad integrare la relazione tecnica d'ufficio inserendo la medesima numerazione della documentazione siccome indicata dalle parti nonché provvedendo alla disamina della documentazione (doc. 44 parte ) riportata a pag. 2 delle osservazioni del dott. PT
5 e che erroneamente ha ritenuto non essere “stata reperita in atti”; in ogni Per_1
caso, chiede che sia chiamato a chiarimenti al fine di dare riscontro alle osservazioni di detto consulente tecnico di parte;
- si ripropongono tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni istruttorie formulate in primo grado nella propria seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, pertanto, si chiede di “- ammettersi prova per interpello dell'TT e prova per testi sui capitoli sub 1-43 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2
c.p.c. in data 26.09.2019, con i testi ivi indicati, preceduti ciascuno dalla formula “vero che” ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi, siccome di seguito riportati: Sulla situazione della IG.ra : 1) , nata il PT Parte_1
13.03.1930, ha avuto “eventi luttuosi e stressanti che hanno minato l'equilibrio psicologico” della stessa come risulta dal doc.
1.1 che si rammostra;
2) In particolare la figlia della IG.ra è morta suicida nel 1986, il marito è morto nel 1991 come PT
risulta dal doc. 1 che si rammostra;
3) A seguito della morte del marito, la IG.ra viveva da sola presso la propria residenza nell'appartamento posto al PT
secondo piano dell'immobile di via Landucci n. 61, a Padova, come risulta dal doc. 47
che si rammostra;
4) nel 1961 vi fu il primo episodio depressivo al quale ne seguirono altri di maggiore intensità con conseguenti ricoveri e relative cure ed interventi terapeutici come risulta dal doc. 1 che si rammostra;
5) in data 08.03.1999 l'Azienda
ospedaliera di Verona, divisione di neurologia a seguito ricovero ospedaliero, accertava che la IG.ra “è persona che necessita di assistenza continua non essendo in PT
grado di compiere gli atti quotidiani della vita” come risulta dal doc. 6 che si rammostra;
6) a seguito di un importante scompenso psichico, in data 08.06.1999
veniva ricoverata presso la “Casa di Cura Parco ai Tigli” in Teolo (PD) “per un quadro di depressione maggiore con sintomi psicotici in paziente con sospetta involuzione
6 senile” per esser trasferita dal 23.08.1999 nell'Ospedale Civile Maggiore di Verona,
servizio di Psichiatria, primario dott. sino al 03/09/1999 e dal 3/9/1999 al Per_2
20/9/1999 presso la Divisione di Neurologia del medesimo Ospedale dalla quale veniva dimessa con la seguente diagnosi: “turbe del comportamento in sindrome da deterioramento intellettivo di verosimile natura degenerativa;
infezione delle vie urinarie;
cardiopatia sclerotica ipertensiva… RI una compressa al mattino…
Proseguire acido acetilsalicilico … alla dimissione: terapia domiciliare: RI una compressa al giorno, Tavor gocce: 4 + 4 + 15, IL una compressa la sera al bisogno,
OL 200 mezza compressa per tre volte al giorno, Cardioaspirina 101 compressa
13:00, augmentin 1 g una compressa per due al giorno per sette giorni… La paziente attualmente portatrice di catetere vescicale per episodio di ritenzione” come risulta dai doc. 1.10-1.14 e 7 che si rammostrano;
7) a seguito domanda in data 13.09.99,
veniva riconosciuta commissione di prima istanza per l'accertamento PT
dell'invalidità civile “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con la seguente diagnosi: “demenza grave incontinenza sfinterica”
come risulta dal doc. 5 che si rammostra;
8) veniva poi ricoverata dal 20.09.1999 al
06.10.1999 presso la in Verona per “cardiopatia Controparte_2
sclerotica ipertensiva e lunga storia di sindrome depressiva in passato sottoposta anche ad elettroshock, stroma multi nodulare tiroideo normofunzionante, recente episodio di ritenzione urinaria in corso di” infezione delle vie urinarie come risulta dal doc. 1.11
pag. 36 che si rammostra;
*** Sul ricovero della IG.ra 9) in data PT
06.10.1999 direttamente dalla in Verona avveniva il Controparte_2
ricovero, tramite il servizio pubblico locale competente, negli Istituti Ospitalieri di
7 Verona, presidio ospedaliero multizonale, dell'Ulss n. 25 come risulta dal doc. 1, pag.
33-35 che si rammostra;
10) in data 14.10.99 perveniva a detti Istituti il “referto degli esami psicometrici” “grave demenza” come risulta dal doc. 1.10, pag. 34 che si
Parte rammostra;
11) al fine del ricovero, pretendeva la sottoscrizione di un modulo prestampato denominato “impegnativa di spesa” che veniva presentata in data
10.09.1999 da parte della IG.ra , figlia della IG.ra ; 12) Parte_2 PT
Parte sempre in data 10.11.1999 pretendeva il pagamento di un “deposito cauzionale”
pari ad £ 5.400,00 (€ 2.788,87) nonché di due mesi di retta anticipata per £ 4.800.000 (€
2.478,99) per la somma totale di € 6.197,48, importi ad oggi non restituiti, siccome risulta dal doc. 43) che si rammostra;
13) la Commissione Sanitaria di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, Unità Sanitaria 20 di Verona, nella seduta del
14.12.1999 ne accertava la non autosufficienza 100%: ospite in casa di Per_3
riposo protetta. Non si raccoglie l'anamnesi dall'interessata in quanto non è in grado di comunicare. Ricovero nel settembre 99 per sospetto di sindrome da deterioramento intellettivo. Irrequietezza motoria, mutacica, assente, non collaborante, aprassia, non risponde agli stimoli, incontinenza sfinteri che… Diagnosi: demenza grave,
incontinenza sfinterica.… Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” come risulta dal doc. 5 che si rammostra;
14) durante il ricovero le patologie in atto (grave deterioramento intellettivo in demenza di natura degenerativa e con disturbi comportamentali, sindrome depressiva già sottoposta ad elettroshock,
cardiopatia sclerotica ipertensiva in compenso emodinamico, infezione e blocchi urinari ricorrenti) richiedevano cure con somministrazione della terapia e dei conseguenti farmaci (neurolettici, benzodiazepine ed antipsicotici) sotto il costante controllo medico,
8 con esami periodici, visite neurologiche, monitoraggio dei parametri vitali e conseguenti variazioni della terapia, misure di contenzione, prevenzione trattamento decubito,
catetere vescicale a dimora siccome risulta dai doc. 1-16, 40, 44 e 45 che si rammostrano 15) ricoverata il 13.01.2003, in data 20.01.2003 veniva dimessa dall'azienda ospedaliera di Verona, chirurgia generale, “per trauma toracico accidentale in paziente affetta da demenza degenerativa primaria, convulsioni di diagnosi non determinata, ipertensione arteriosa… Riscontro di frattura in corrispondenza dell'arco medio della quinta, sesta, settima, ottava costa di destra… A domicilio: spirofur 50 x2,
melleril 25 x2 e x3 a gg alterni, tavor 10 gtt +5+10, portolac, tegretol 200 x3, ranidil..”
come risulta dal doc. 1, pag. 22 che si rammostra 16) in data 13.10.2004, veniva effettuata visita neurologica della Dottoressa che accertava: “riferita Per_4
aggressività verbale al momento dell'igiene e ostilità nei confronti degli operatori anche al momento del pasto e della somministrazione della terapia… Obiettivamente ospite in carrozzina, non deambula quasi più, atteggiamento costantemente oppositivo, per cui non esegue ordini né su comando né su imitazione e non permette la mobilizzazione passiva… ConIGlio di aumentare il melleril del mattino a 1+ mezza compressa e di aggiungere Compendium 15 gocce alle 8:00, 12,18” come risulta dal doc. 1, che si rammostra;
17) negli anni successivi si rese necessario un aumento del carico terapeutico rispetto al quadro iniziale del 1999, con progressivo inserimento in terapia di farmaci neurolettici (melleril, talofen, zoloft, xanax ecc.) volti al controllo delle patologie psicotiche, delle crisi convulsive, del quadro depressivo e delle IGnificative
turbe del comportamento, con correlato attento monitoraggio clinico ed adeguamento dei dosaggi e della somministrazione in base alle risposte pressoché quotidiane della paziente come risulta dai doc. 1-15, 40, 44 e 45 che si rammostrano;
18) in particolare,
9 in data 18.07.2007 veniva effettuata visita neurologica della Dottoressa che Per_4
accertava: “Utile controllo elettrocardiografico vista l'assunzione di Talofen…” come risulta dal doc. 1 che si rammostra 19) in data 31.01.2008 veniva accertata che la IG.ra
“è affetta da sindrome di Azheimer primaria, ipertensione arteriosa, postumi PT
frattura pertrocanterica femore dx, pertanto non è in grado di comunicare e richiede assistenza continua” come risulta dal doc. 8 che si rammostra;
20) in data 07.09.2009
veniva effettuata visita neurologica Dottor che accertava: “Ridurre Talofen a Per_5
10 gocce per due ore 8 e 18, Sertralina 50 mg mezza compressa 8:00” ” come risulta dal doc. 1 che si rammostra 21) in data 06.06.2012 il Dottor accertava: “… Per_6
Demenza degenerativa primaria… MMSE non somministrabile… Comunicazione
verbale assente a tutti i livelli. Orientamento, memoria, attenzione, lettura e scrittura non sono valutabili a causa del grave decadimento cognitivo” come risulta dal doc.
1.3 che si rammostra;
22) in data 17.12.2015 veniva accertato che la IG.ra “è affetta PT
da sindrome di deterioramento cognitivo, demenza fronto temporale, non è in grado di deambulare, non risponde a domande semplici, non è in grado di mangiare da sola,
pertanto necessita di assistenza continua” “da parte di personale infermieristico per la somministrazione della terapia farmacologica” come risulta dal doc. 9 che si rammostra;
23) il diario medico, infermieristico redatto da POC, unitamente alla documentazione socio-sanitaria che si rammostrano come doc.
1-16 descrivono le patologie, la terapia in atto, la somministrazione di farmaci, il periodico monitoraggio dei parametri vitali e di esami per il corretto dosaggio degli stessi sotto il controllo medico, nonchè la presenza di strumenti di contenzione, di cura e prevenzione piaghe da decubito;
24) la terapia continuativa a cui è sottoposta la IG.ra comprende: xanax gocce, talofen PT
gocce, tegretol cpr, norvasc cpr, zoloft cpr, cardioaspirina cpr, lasix cpr, folina cpr,
10 benexol cpr, movicol polv, levoxacin al bis, catetere vescicale a dimora da maggio 2017
siccome risulta anche dai doc. 10-14, 44 e 45 che si rammostrano;
Sulla situazione economica e sui pagamenti della IG.ra 25) ha PT PT
come fonte di reddito una pensione cat. SOART per un importo mensile di circa €
500,00 e dal 1999 una pensione di invalidità - cat. INVIC – di circa € 500,00 al mese come risulta dai prospetti INPS, dai 730 e dalle CU, come risulta dai doc. 26-33 che si
Parte rammostrano;
26) sin dal momento del ricovero, chiedeva una retta per un importo superiore a dette “entrate” di;
27) nonostante ciò, ha pagato a PT PT
Parte
dal giorno del ricovero l'importo pari ad € 392.236,00 e, dal luglio 2006 in poi l'importo di € 156.270,00, come risulta dagli estratti del conto corrente e dal prospetto dei pagamenti 2006-2016, nonché dal riepilogo dei conteggi 1999-2016 doc. che si rammostrano quali doc. 34, 38 e 17; 28) per l'anno 2006 (dal mese di luglio)
Parte
ha pagato a l'importo di € 4.800,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. 34, 38 e 17; 29) per l'anno 2007 PT
Parte ha pagato a l'importo di € 12.000,00 come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 30) per l'anno 2008 ha pagato a PT
Parte
l'importo di € 11.150,00 come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano
Parte quali doc. doc. 34, 38 e 17; 31) per l'anno 2009 ha pagato a l'importo PT
di € 21.490,00 come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc.
Parte 34, 38 e 17; 32) per l'anno 2010 ha pagato a l'importo di € 25.980,00 PT
come risulta dai suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 33)
Parte per l'anno 2011 ha pagato a l'importo di € 12.200,00 come risulta dai PT
suddetti documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 34) per l'anno 2012
Parte
ha pagato a l'importo di € 23.100,00 come risulta dai suddetti PT
11 documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 35) per l'anno 2013
Parte
ha pagato a l'importo di € 14.550,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 36) per l'anno 2014
Parte
ha pagato a l'importo di € 13.200,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 37) per l'anno 2015
Parte
ha pagato a l'importo di € 10.600,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 38) per l'anno 2016
Parte
ha pagato a l'importo di € 7.200,00 come risulta dai suddetti PT
documenti che si rammostrano quali doc. doc. 34, 38 e 17; 39) la IG.ra ha PT
ogni anno spese per riscaldamento e luce, spese condominiali, Imu ed assicurazioni per l'importo complessivo di oltre € 6.000,00, come risulta dai doc. 39 a e 39 b che si rammostrano 40) nel 2017 ha avuto spese personali pari all'importo totale di € PT
6.941,00 come risulta dal doc. 39a che si rammostra;
41) nel 2018 ha avuto PT
spese personali pari all'importo totale di € 7.625,49 come risulta dal doc. 39b che si rammostra;
42) l'immobile sito in Via Landucci n. 61, Padova, si presenta in uno stato di conservazione in relazione al quale gli interventi di manutenzione straordinaria ammontano ad € 200.000,00-250.000,00 come risulta dal doc. 37 che si rammostra;
43)
l'immobile sito in Via Landucci n. 61, Padova, presenta infiltrazione al secondo piano,
distacchi delle solette dei poggioli, serramenti fatiscenti, scarichi ed impianti inadeguati alla normativa igienico-sanitaria, come risulta dal doc. 37 che si rammostra;
Si indicano a testi: dott.ssa d.ssa , dott. , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dott. dott. , d.ssa dott. dott. Tes_4 Per_5 Per_4 Tes_5 Persona_7
, dott. dott. dott. , Testimone_6 Testimone_7 Persona_8 Tes_8
arch. . - ammettersi prova contraria per interpello dell'TT e per testi sui Persona_9
12 capitoli sub a-r) della propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. in data 15.10.2019,
con i testi indicati, preceduti ciascuno dalla formula “vero che” ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi, siccome di seguito riportati: a) vero che la
IG.ra al 06.10.1999, data del ricovero nella POC, era in cura al Servizio Parte_1
Psichiatrico dell'Azienda Ospedaliera di Verona, Primario dott. C.A. Robotti, nonchè
“INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità
di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
nonché affetta da handicap “grave” ex art. 3, co. 3, L. 104/92 a causa di “demenza grave” siccome accertato in data 08.03.1999 dall'Azienda ospedaliera di Verona,
divisione di neurologia, ed in data 13.09.99 dalla Commissione di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, come risulta dai doc. 1.13, 5 e 6 di parte convenuta nonché 2 attoreo che si rammostrano, e, pertanto, era incapace di comprendere e di assumere decisioni, in particolare per gli aspetti economici? Si indicano a testi, dott.
C.A. Robotti, psichiatra, dott. neurologo, dott. e Testimone_7 Persona_7
dott. , commercialista;
b) vero che nell'anno 2012 lo stato di salute e le Tes_8
patologie della IG.ra impedivano il trasferimento dalla LL, nucleo “ad PT
intensità di assistenza alta”, a Casa Serena, nucleo ad “intensità di assistenza media”
nonchè, parimenti, il trasferimento di piano all'interno della stessa struttura della
LL? Si indicano a testi: dott.ssa dott. c) Testimone_9 Persona_7
vero che nel periodo luglio-ottobre 2016 è stata evidenziata a , Parte_4
Parte all'epoca Presidente di , la situazione economica della IG.ra , titolare di PT
pensione e di indennità per circa 1.000,00 €/mese, a fronte di importi mensili chiesti da
Parte Parte
nell'ordine di 2.100,00 €? d) vero che è una Onlus ed, in quanto tale, non può
applicare interessi di mora nella misura richiesta, propria di attività commerciale con
13 fini di lucro? Si indicano a testi, , dott. e) vero che la Parte_4 Tes_8
Parte fornitura di farmaci, medicinali e presidi sanitari viene effettuata alla direttamente dall' in conformità a quanto previsto nella convenzione vigente ratione CP_3
temporis siccome risulta dai doc. 50 e 51 che si rammostrano f) vero che il costo per
Parte fornitura di farmaci, medicinali e presidi sanitari non è a carico di , ma del SSN in virtù di dette convenzioni che si rammostrano quali doc. 50 e 51? g) vero che il bilancio
POC che si rammostra quale doc. 49 ed, in particolare, pag. 17-18 posta B (costi della produzione voce 9 per il personale) riporta un costo per il personale pari a ml € 17,414
che, in rapporto al totale valore della produzione ivi indicato (precedente posta A) in ml€ 28,914, ha un'incidenza pari al 60,23%? h) vero che nel bilancio POC che si rammostra quale doc. 49 sono omesse le voci relative ai costi per assistenza tutelare;
i)
Vero che nel bilancio POC che si rammostra quale doc. 49 viene riportato per materie prime, sussidiarie di consumi e di merci un costo di ml€ 2,817 che, in rapporto al totale dei ricavi ivi indicato in ml€ 28,914, ha un'incidenza del 9,71%. Si indicano quali testi:
dott. , dott. l) vero che le prestazioni svolte dall'OSS Tes_8 Persona_7
(Operatore socio sanitario), dall''”educatore” e dall'”addetto ad attività di animazione
Parte e/o di terapia occupazionale” rientrano tra la “spesa sanitaria” che ha posto a carico della IG.ra siccome risulta dal doc. 52a-d che si rammostra? m) vero PT
che le prestazioni svolte dall'OSS (Operatore socio sanitario), dall''”educatore” e dall'”addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale” in favore della
IG.ra sono state e vengono svolte all'interno del protocollo terapeutico PT
elaborato e monitorato dal medico e dagli infermieri della struttura;
n) vero che la IG.ra
è portatrice di catetere vescicale con conseguenti frequenti problemi di PT
infezione urinaria come risulta dai doc. 10-13 che si rammostrano o) vero che alla IG.ra
14 come risulta dallo scheda di terapia utente che si rammostra quale doc.10- PT
13, viene somministrata la seguente terapia comprendente xanax, talofen, p) vero che come risulta dal diario clinico ed infermieristico che si rammostra quali doc. 10-13, la
IG.ra è sottoposta a attività di sorveglianza e monitoraggio terapeutico, PT
comportamentale e clinico tramite personale medico ed infermieristico, q) vero che all'interno di detto quadro clinico vengono somministrati alla IG.ra farmaci PT
neurolettici quali melleril, talofen, zoloft, come risulta dai doc. 10-14 che si rammostrano;
Si indica a teste: dott. dott. , d.ssa Persona_7 Testimone_3
infermiere IG. . r) vero che, a seguito di incontro tra Testimone_10 Persona_10
l'amministratore di sostegno, IG.ra e la Dirigenza della POC nel Parte_2
giugno 2016, dopo una preliminare disponibilità ad una azione congiunta nei confronti
Parte del SSN, la , tramite i propri legali, si azionava in maniera del tutto autonoma siccome risulta anche dal doc. 54a-c che rammostra? Si indica a teste: dott. Tes_11
dott. . - rigettarsi le istanze istruttorie avversarie tutte ed, in ogni
[...] Tes_8
caso, non ammettersi le prove per testi e interpello formulate da
[...]
in quanto inammissibili per i motivi già illustrati nella Controparte_1
terza memoria ex art. 183, co. 6, in data 15.10.2019, chiedendo, in caso di ammissione,
abilitazione a prova contraria con i testi siccome indicati a prova diretta e contraria nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 (e con il seguente, quale ulteriore, IG. Tes_12
, nonché con interrogatorio formale. - ordinarsi, ai sensi degli artt. 210 e 212
[...]
c.p.c., a la produzione in giudizio dei Controparte_1
seguenti documenti: diario medico dal 21.03.2019 ad oggi, diario infermiere dal
26.03.2019 ad oggi, foglio terapie dal 16.09.2015 ad oggi, schede strumenti contenzione dall'anno 2015; documenti tutti già oggetto dell'istanza in data 18.09.2009 (doc. 46
15 ). - nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse non PT
sufficienti le prove documentali, si chiede CTU medico-legale sul seguente quesito:
”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché l'eventuale ulteriore documentazione medica concordemente sottoposta dalle parti o dai rispettivi procuratori o consulenti tecnici, espletati gli esami specialistici ritenuti utili o necessari, 1) descriva ed accerti il CTU le condizioni di salute, la natura e l'entità delle patologie della IG.ra così come risultante al tempo del suo ricovero in data 06.10.1999 Parte_1
e durante l'intero periodo di degenza presso ”LL” in Castel d'NO con particolare riferimento a fare data dall'anno 2006; 2) accerti il CTU il tipo di prestazioni richieste dalla ricoverata e descriva se le stesse attengono a mera ospitalità alberghiera,
oppure se è presente un piano terapeutico con prestazioni e cure di natura sanitaria,
trattamenti farmacologici, controllo del quadro clinico e monitoraggio medico,
riabilitazione, cure di piaghe da decubito, visite specialistiche, controllo CV, strumenti di contenzione;
3) accerti la valenza sanitaria delle stesse ed, in particolare, la presenza di un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale”. - sempre nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse non sufficienti le prove documentali, si chiede
CTU contabile al fine di accertare alla luce della normativa statale in materia (L.
833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001 art. 3, dpcm
29.11.2001, D.Lgs. 289/2002) il riparto degli oneri tra sanità e assistenza sociale ed, in particolare, relativamente alla eventuale “quota sociale”, il quantum a carico della IG.ra
, in modo da rispettare i parametri di riparto ivi contenuti (quota Parte_1
sanitaria: 70% a carico del SSN - quota sociale: 30% a carico di Comuni e utente ed, in via gradata, 50% quota a carico SSN e 50% a carico utente/Comune), e tale da
16 conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento, ciò dall'anno
2006; previa verifica e ricostruzione dei versamenti eseguiti per la retta de qua, accerti e determini, pertanto, il CTU se quanto già pagato esaurisca e/o superi l'ammontare della retta massima che può essere richiesta in base a detta normativa, indicando l'eventuale maggiore importo versato. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del primo e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 15
tariffa professionale, CNPA ed IVA di legge.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
In via istruttoria: I. in via principale, alla luce del deposito in data 01.08.2024 della
C.T.U. del dr. le cui conclusioni vengono in questa sede contestate Per_11
richiamando il contenuto delle osservazioni del Prof. C.T.P. della Persona_12
del 28.07.2024 già in atti, si chiede la rinnovazione della C.T.U.; in via CP_1
subordinata, si chiede l'integrazione della C.T.U., in quanto ad avviso degli scriventi non è stato adeguatamente tenuto conto della necessità di operare un più approfondito esame nel merito delle singole prestazioni rese alla IGnora , per accertare se PT
effettivamente nel caso di specie si potesse affermare la sussistenza o anche solo la necessità di un Piano Terapeutico personalizzato, da intendersi diversamente rispetto a quanto fatto dal C.T.U. nel proprio elaborato. II. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., già sollevata dalla nella propria CP_1
comparsa di costituzione e nelle note del 21.06.2021, della documentazione depositata da Controparte solo in grado di Appello, in particolare il doc. c contenente una perizia tardiva del dr. , mai prodotta in primo grado pur essendo pacificamente Tes_8
producibile al tempo;
III. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., già sollevata dalla nella propria nota autorizzata del 20.10.2023, CP_1
17 della documentazione depositata da Controparte, unitamente alle note autorizzate di p,c,
del 05.07.2022 per l'udienza del 11.07.2022 (docc. e-f-g-h-i), mai prodotti prima e ad ogni modo inconferenti e irrilevanti ai fini del decidere. Per l'intero contenzioso, si insiste per l'accoglimento delle opposizioni ed eccezioni già sollevate rispetto alle pretese avversarie. Nel caso di ulteriore rimessione in istruttoria, la cui richiesta viene ribadita nel presente atto, si ripropongono le istanze formulate in primo grado nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c., di seguito riportate per comodità di codesto Ecc.mo Collegio: “IN VIA ISTRUTTORIA (seconda memoria ex art. 183 n. 6 c.p.c. in primo grado): Si richiede ammissione alla prova per testi sulle circostanze di seguito formulate, epurati da eventuali elementi valutativi dettati da eIGenze espositive: 1) vero che la IG.ra entrava presso la struttura Parte_1
LL, sita a Castel D'NO (VR), Via Scopella n. 3, in data 6.10.1999. 2) vero che la IG.ra , al momento della domanda di ingresso in struttura LL Parte_1
del 10.09.1999 era stata informata dalla sul costo della retta mensile di CP_1
degenza; 3) vero che le rette della IG.ra , come da fatture emesse Parte_1
dalla responsabile della struttura Controparte_1
LL (di cui al documento 7 di parte TT, che si rammostra al teste), venivano pagate tramite acconti con bonifici periodici sino alla data del 05.09.2016; 4) vero che,
nell'anno 2012, la per il tramite del dr aveva prospettato alla IGnora CP_1 Tes_11
per il tramite della figlia la possibilità di trasferimento presso Casa Serena, PT
struttura sempre gestita dalla ma avente una retta di degenza dai costi più CP_1
contenuti rispetto alla residenza LL (si mostri al teste il doc. n. 21); 5) vero che tale trasferimento, già autorizzato ed organizzato dalla struttura, era stato rinviato a data da destinarsi per esclusiva volontà dell'ospite (si mostrino al teste i docc. n. 17 e 19); 6)
18 vero che, a seguito della ricezione in data 8.07.2016 della lettera di recesso inviata dalla figlia dell'ospite alla Parte_1 Controparte_1
iniziava a sostanziarsi un crescente credito a favore della parte TT (si rammostri al teste il documento n. 15); 7) vero che il credito nei confronti della IG.ra PT
, di cui alle circostanze esposte nel capitolo 3, risulta al 31.08.2019 di euro
[...]
105.463,16, oltre interessi (si mostri al teste il doc. n. 15); 8) vero che tale credito nei confronti della IG.ra , di cui alle circostanze precedenti qui Parte_1
richiamate, aumenta mensilmente di euro 2.263,00, corrispondente all'importo della retta mensile di degenza;
9) vero che la somma mensilmente richiesta alla IG.ra PT
di euro 2.263,00 è risultante della moltiplicazione della retta giornaliera per
[...]
i giorni di ogni singolo mese (si rammostri al teste il doc. 16 che si produce); 10) vero che il documento 16 individua le singole voci del costo complessivo giornaliero relativo alla retta di degenza della IG.ra (si rammostri al teste il doc. 16); Parte_1
11) vero che il documento 16 individua i costi giornalieri a carico del SSN di euro
49,00, i costi giornalieri relativi alla retta alberghiera di euro 45,30 e gli ulteriori costi di euro 10,75 e 16,95 per l'assistenza tutelare (si rammostri al teste il documento 16); 12)
vero che la retta a carico della IG.ra è di euro 73,00 giornalieri (si Parte_1
rammostri al teste il documento 16); 13) vero che, dal 6.10.1999 ad oggi, la IG.ra
, anche tramite la figlia IG.ra , riceveva, con Parte_1 Parte_2
cadenza mensile, le fatture intestate alla IG.ra per i servizi resi dalla Parte_1
Struttura LL;
14) vero che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo, le fatture emesse da parte TT e consegnate a parte convenuta
(di cui al documento 7 di parte TT) sono state conosciute e accettate;
15) vero che la
IG.ra dal suo ingresso in struttura LL, sita a Castel D'NO Parte_1
19 (VR), Via Scopella n. 3, avvenuto in data 6.10.1999, ha regolarmente e sistematicamente usufruito di tutti i servizi offerti dalla predetta struttura;
16) vero che,
dal 6.10.1999 ad oggi, la IG.ra ha usufruito dei servizi offerti dalla Struttura PT
LL, meglio specificati nel documento 18 che si rammostra al teste;
17) vero che,
in una giornata tipo degli ultimi 2 anni, la IG.ra , ospite della Parte_1
struttura LL dal 6.10.1999, usufruiva dei servizi di personale OSS (operatore socio sanitario); 18) vero che tali servizi, di cui al precedente capitolo di prova, consistevano principalmente nell'igiene personale della IGnora, nella vestizione, nell'aiuto ai pasti,
nel cambio pannolone al bisogno, nell'accompagnamento nei luoghi interni della struttura per la partecipazione alle varie attività, nello svuotamento e nel cambio sacca delle urine, e nell'alzata e nel riposizionamento a letto;
19) vero che, nonostante sia stata inviata una prima raccomandata, datata 31.08.2018, da parte TT direttamente all'amministratore di sostegno della IG.ra ed una seconda Parte_1
raccomandata dall'avv. Mattia Lancerotto alla IG.ra Parte_2
(amministratore di sostegno di parte convenuta), (si mostrino ai testi i documenti 5 e
13), la IG.ra , ad oggi, permane presso la Struttura LL, Parte_1
usufruendo e godendo di tutti i servizi offerti dalla predetta Struttura;
20) vero che, a seguito di tempestivo ricorso al TAR promosso da parte TT, avverso l' Pt_5
ed il entrambi gli enti hanno dichiarato in giudizio che
[...] Controparte_4
debbano essere posti a carico della IG.ra gli importi relativi alla Parte_1
quota parte della retta di degenza. Si indicano sin d'ora quali testi i Sigg.ri: a) Tes_13
(ex coordinatore infermiere ed ex dipendente), residente in [...], 37060
Buttapietra b) (OSS), residente in [...], 37060 Testimone_14
Buttapietra c) (infermiera), residente in [...], 37060 Castel Tes_15
20 d'NO (VR) d) (impiegata amministrativa), residente in [...]
Vittorio Veneto, 6, 37010 Cavaion V.se (VR) e) (Medico curante), Persona_13
residente in V.le Spolverini 112, 37131 Verona f) (Direttore servizi Testimone_11
istituzionali), residente in [...].lo San Girolamo 6, 37121 Verona g) Controparte_5
(Specialista neurologo), residente in [...] CP_6
(responsabile residenza), residente in [...], 37012 Bussolengo. Si
[...]
chiede inoltre prova per interpello di parte TT, nella persona dell'amministratore di sostegno, IG.ra sulle seguenti circostanze: 21) vero che Parte_2
l'amministratore di sostegno, per conto dell'amministrata IG.ra , ha Parte_1
avuto conoscenza del provvedimento n. 0128928 del 30.07.2018 emesso dall' 9 Pt_5
(si rammostri al teste il doc. 12), provvedimento che risulta definitivo e poi passato in giudicato”. “IN VIA ISTRUTTORIA (a prova contraria, terza memoria ex art. 183 n. 6
c.p.c. in primo grado): Si contestano i capitoli di prova formulati da Parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. c. 6, in quanto irrilevanti al fine del decidere,
ed in ogni caso documentali (come già detto, pare che parte convenuta voglia spostare l'attenzione del Giudice su questioni che non rilevano ai fini del decidere); in particolar modo, si contesta l'assoluta irrilevanza dei capitoli da n. 25 a 43. Nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si indicano a prova contraria sui capitoli n. 7, 8, 11,
12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, i medesimi testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di Parte TT. Ci si oppone, poi, in riferimento alla richiesta fatta a pagina 19 da parte convenuta, circa l'ordine di esibizione di tutta una serie di ulteriori documenti irrilevanti in questa sede per quanto già scritto;
le eventuali contestazioni mediche ed economiche, peraltro non condivisibili, andavano fatte precedentemente e ad altro soggetto. Ci si oppone alla richiesta di CTU medico legale formulata da Parte
21 convenuta in quanto esplorativa, valutativa, nonché in quanto ad essa vengono demandate questioni giuridiche che competono esclusivamente all'Organo giudicante;
in caso si sua ammissione, si insiste perché il quesito sottoposto venga formulato così
come indicato nella seconda memoria ex art. 183, n. 6 c.p.c. di Parte TT. Ci si oppone infine alla richiesta di CTU contabile in quanto anche ad essa vengono demandate questioni giuridiche di competenza esclusiva di codesto Organo giudicante,
ed in ogni caso in quanto tesa a sopperire alle carenze documentali e probatorie di Parte
convenuta con riferimento ai conteggi richiesti”.
Riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione depositata e a tutte le successive memorie e note autorizzate, non accettando il contradditorio su domande o eccezioni nuove, la contestando Controparte_1
partitamente tutte le asserzioni di Controparte formulate nell'atto di citazione in appello,
contestando altresì ognuna delle domande svolte da parte appellante (siccome infondate in fatto e in diritto) con il presente atto intende confermare le conclusioni già espresse,
come di seguito riportate per opportuna completezza: “Tutto ciò premesso, dedotto e ritenuto, come sopra rappresentata, difesa Controparte_1
ed elettivamente domiciliata, si riporta alle già rassegnate:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
previo ogni necessario accertamento e per i motivi di cui in narrativa, così giudicare: in via preliminare: a) dichiarare inammissibile l'appello della IG.ra in Parte_1
quanto aspecifico ex art. 342 c.p.c.; b) dichiarare inammissibile l'appello della IG.ra in quanto non meritevole di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.; nel Parte_1
merito: c) rigettarsi l'appello della IGnora siccome infondato, in fatto Parte_1
ed in diritto;
d) con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio,
22 oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge”. Con
espressa facoltà di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare e diversamente concludere nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento, riservato ogni ulteriore mezzo istruttorio ammissibile e/o autorizzato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1522/20 pubblicata l'08.10.2020 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 1623/2019 promossa con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di in Controparte_1 Parte_1
persona dell'amministratore di sostegno – nella quale l'TT Parte_2 [...]
deduceva che in data 06.10.1999 aveva accolto presso la propria Controparte_1
struttura la IGnora , ultrasessantacinquenne non autosufficiente affetta da Parte_1
turbe del comportamento, deterioramento intellettivo e altre patologie, che dal momento del ricovero aveva provveduto, se pure non regolarmente, a versare la propria quota relativa alla retta mensile di degenza, mentre il resto della retta (c.d. tariffa relativa alla quota di rilievo sanitario) veniva regolarmente versato dal S.S.N. quale quota sanitaria di compartecipazione e che con lettera datata 08.07.2016 (protocollata in data 19.07.2016,
cfr. doc. 4 primo grado appellata) la IGnora , figlia della IGnora Parte_2
, successivamente nominata Amministratore di Sostegno della stessa, che già PT
aveva iniziato a ridurre i versamenti delle somme, recedeva dall'impegno assunto per il pagamento delle rette, per cui la ricorrente non aveva più percepito alcuna CP_1
integrazione della quota relativa alle rette di degenza, pur continuando ad ospitare la
IGnora presso propria struttura, nella quale si costituiva la convenuta PT
rappresentata dall' sostenendo l'infondatezza della domanda e Controparte_7
l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'TT in ragione della condizione
23 patologica dell'ospite svolgendo domanda riconvenzionale di Parte_1
accertamento dell'insussistenza del credito e di condanna della Controparte_1
alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite dal
[...]
giorno del ricovero, oltre interessi, legali da ciascun pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 3, Cod. Civ. nella misura risultante dovuta e, in ulteriore subordinata ipotesi, domanda di accertamento del quantum della “quota sociale” di retta a carico di e dell'eventuale quantum di integrazione Parte_1
dovuto dalla stessa, con condanna di alla Controparte_1
restituzione delle eventuali maggiori somme indebitamente percepite, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo ed interessi ex art. 1284,
comma 3, Cod. Civ. nella misura risultante dovuta – condannava a Parte_1
pagare a la somma di € 87.724,16 oltre interessi Controparte_1
legali dalla data della messa in mora al saldo;
respingeva le domande riconvenzionali della convenuta e condannava la stessa (vedi provvedimento di correzione della sentenza
RG n. 1623/2019 -1 del 01.02.2020 in atti) a rifondere all'TT le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha interposto appello in Parte_1
Co persona dell'A. utorizzata dal Tribunale, censurandola per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa interpretazione della normativa nazionale, internazionale ed europea a tutela del “diritto alla salute”.;
2) erroneità del capo della sentenza che ha assimilato la IGnora a un'anziana PT
affetta da normale demenza senile – violazione e falsa interpretazione di legge - errata valutazione delle circostanze di fatto e/o delle risultanze probatorie – violazione artt.
24 3) errato rilievo, al fine di qualificare le prestazioni oggetto di causa, all'atto di accreditamento/convenzionamento di POC – Violazione e falsa interpretazione di legge –
Violazione L. n. 2248 del 1865 All. E – Violazione art. 112 c.p.c.;
4) errata interpretazione del “contratto inter partes” – errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie – violazione e falsa interpretazione di legge –
violazione art. 32 Cost., L. 104/92, L. 508/88 e art. 116 c.p.c.;
5) errata statuizione della sentenza per avere ritenuto “non contestata” la “debenza”
Parte pretesa da – contraddittorietà ed erronea valutazione delle circostanze di fatto e/o delle risultanze probatorie – violazione art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.;
6) errata statuizione in ordine al ritenuto rispetto della “ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con CP_4
la compartecipazione dell'utente” - erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie - omesso esame delle eccezioni proposte - violazione artt. 2697 c.c.,
112 e 116 c.p.c.; riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
7) errata statuizione sul capo della sentenza che non ha esaminato la ripartizione 30%
quota alberghiera-70% quota sanitaria – violazione art. 112 c.p.c., omessa pronuncia,
violazione e/o falsa interpretazione di legge - violazione L. 104/92 - erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie;
riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
8) errato accertamento dell'inammissibilità della “domanda riconvenzionale” –
violazione art. 112 c.p., omessa pronuncia, violazione e/o falsa interpretazione di legge;
espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
9) erroneità del capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. - erronea valutazione delle circostanze di fatto e/o delle risultanze probatorie – contraddittorietà; riproposizione ex art. 346 c.p.c.;
25 10) erroneità del capo della sentenza in punto di ISEE – violazione ed errata interpretazione della L. 328/2000, DPCM 159/2013; art. 32, 38, 53 e 117, co. 2, lett. m)
Cost.; L.R.V. n. 5/1996 e n. 1/2004; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. n. 18/2009.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 28.05.2021 Controparte_1
contestando la ricostruzione e le domande dell'appellante, insistendo per la
[...]
conferma del provvedimento del Tribunale di Verona, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Per l'udienza del 23.10.2023, cui la causa è pervenuta a seguito di rimessione sul ruolo per la sostituzione del Giudice Relatore, le parti hanno precisato le conclusioni entro il termine assegnato con decreto presidenziale del 15.09.2023, espressamente rinunciando alla concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 08.02.2024 è stata disposta dal Collegio l'acquisizione di C.T.U.
medico legale diretta ad accertare le condizioni di salute della defunta IGnora PT
e la natura delle prestazioni rese dalla
[...] CP_1
In data 01.08.2024 il CTU ha depositato l'elaborato definitivo.
Per l'udienza del 23.09.2024 le parti hanno depositato le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 15.02.2019 chiedeva Controparte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 Cod. Civ. di , Parte_1
in persona dell'A. , per “inadempimento derivante dal CP_8 Parte_2
26 mancato pagamento delle fatture dal 2013 fino al 31.12.2018”, riferite a rette dovute per l'ospitalità della IGnora nella struttura Residenza Valpolicella e, in via PT
subordinata, l'accertamento della responsabilità contrattuale della stessa per il mancato pagamento delle rette dal ricovero, avvenuto in data 06.10.1999, fino alla data del recesso da parte di . Parte_2
Chiedeva inoltre l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 Cod.
Civ. e in via ulteriormente subordinata, dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cod.
Civ. per il mancato pagamento delle rette per il periodo successivo al recesso e la condanna della IGnora al pagamento della complessiva somma di € 87.724,16, PT
oltre interessi legali e interessi di mora, per un totale di € 101.110,25.
Deduceva che , ricoverata dal 1999 presso la struttura “LL” di Parte_1
Castel d'NO, specializzata per le demenze e la malattia di Alzheimer, aveva omesso il regolare pagamento delle rette, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del modulo di ingresso nella struttura da parte della figlia Parte_2
, all'epoca non ancora nominata della madre.
[...] CP_7
Sosteneva che con la sottoscrizione di tale modulo si sarebbe costituito un rapporto contrattuale che si era protratto anche dopo il recesso esercitato dall' dell'ospite con CP_7
comunicazione dell'08.07.2016, protocollata il 19.07.2016, per effetto del quale l' CP_7
avrebbe dovuto provvedere ai pagamenti dovuti.
L'amministratrice di sostegno di , , figlia della stessa, Parte_1 Parte_2
si costituiva in giudizio in data 05.06.2019 contestando la pretesa attorea, eccependo la prevalente natura sanitaria delle prestazioni rese dalla struttura in favore della madre e comunque l'inscindibilità nella specie delle due componenti alberghiera e sanitaria e, in subordine, il mancato rispetto della proporzione ex lege delle quote richieste in
27 pagamento;
in via riconvenzionale subordinata chiedeva disporsi la ripartizione dei costi alberghieri e sanitari secondo le quote stabilite dalla normativa di settore e svolgeva domanda di ripetizione di indebito rispetto alle maggiori somme versate a far data dal
2006. In particolare, ripercorreva la storia clinica che nel 1999 aveva portato al ricovero della IGnora presso la “Casa di Cura Parco ai Tigli” in Teolo (PD) e precisava PT
che la sottoscrizione del modulo prestampato da parte della figlia era Parte_2
stata imposta quale condizione per il ricovero. Rilevava che l'appellata aveva chiesto il pagamento di un deposito cauzionale e di due mesi di retta anticipata, che dal 13.09.1999
la IGnora veniva riconosciuta “Invalido con totale e permanente inabilità PT
lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. 5 primo grado appellante) e che era portatrice di handicap in situazione di “gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104”, oltre che di plurime patologie accertate dal medico legale dott. il 02.07.2016 Persona_1
(cfr. doc. 22 primo grado appellante). Aggiungeva che, ai sensi dell'art. 3 septies del d.lgs. 502/92 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, nulla era dovuto all'ente attore e che anzi era suo diritto ottenere la restituzione delle somme versate nel corso della degenza pari ad € 156.270,00 essendo oramai incontroverso che “nel caso in cui oltre alle
prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va
considerata comunque di rilievo sanitario e pertanto di competenza del servizio Sanitario
nazionale”.
Ciò determinava, secondo l'odierna appellante, la prevalenza della componente sanitaria delle prestazioni e comunque l'inscindibilità fra le due componenti socio-assistenziale e medico–sanitaria comportando la qualifica delle stesse quali “prestazioni sanitarie a
28 rilevanza sociale” o “sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” poste ex lege in
toto a carico del SSN.
Chiedeva, pertanto, la ripetizione di quanto versato dal giorno del ricovero e, in subordine, chiedeva disporsi la ripartizione dei costi fra utente e S.S.N. secondo le quote stabilite dalla normativa di settore.
Aggiungeva che l'importo della retta era superiore alle disponibilità economiche della
IGnora , costituite da una pensione cat. SOART per un importo mensile di circa € PT
500,00 e da una pensione di invalidità - cat. INVIC – di circa € 400,00; di aver invano, in data 09.11.2016, 21.09.2018 e 23.10.2018, quale amministratore di sostegno (nel frattempo nominata in data 19.10.2016 – doc. 3 primo grado appellante), contestato la pretesa di parte appellante;
che, inoltre, con raccomandata in data 08.07.2016,
protocollata da il 19.07.2016, aveva comunicato il recesso Controparte_1
dall'”impegnativa di spesa”.
Pertanto, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione annuale ex art. 2955, co. 1 n. 3, Cod. Civ. e, in subordine, quinquennale ex art. 2948, n. 4, Cod. Civ. delle rette e, in via denegata, quella decennale ex art. 2946
Cod. Civ. rilevando che il relativo termine era stato interrotto per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 25.02.2019; eccepiva, inoltre, quanto alla domanda subordinata ex art. 2043 Cod. Civ., la prescrizione quinquennale ex art. 2947
Cod. Civ. per il periodo antecedente al 25.02.2014 e, quanto alla ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 Cod. Civ., la prescrizione decennale ex art. art. 2947 Cod. Civ.
per il periodo antecedente al 25.02.2009.
Nel merito, eccepiva la violazione della normativa internazionale, europea e statale in materia (art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 168 TFUE,
29 art. 11 Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.; art. 25 Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità; artt. 2, 32, 38 e 117, co. 2, lett. m, Cost., L.
833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001, dpcm
29.11.2001, D.Lgs. 289/2002) in base alla quale qualificare le prestazioni sociosanitarie erogate alla IGnora tra quelle interamente a carico del SSN, come confermato PT
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14774/2019 e dalla giurisprudenza in materia;
in via subordinata eccepiva la violazione della normativa nazionale che definisce la ripartizione degli oneri sociosanitari (dpcm 14.02.2001 e 29.11.2001) tra utente/Comune e SSN (L. 328/2000, art. 13bis LRV 5/1996, D.Lgs. 109/98 e dpcm
159/2013 e la violazione degli artt. 23 e 24 L. 328/2000 che prevedono la conservazione in capo all'anziano della quota c.d. del minimo vitale.
Il Tribunale, escluse le istanze istruttorie dedotte dalle parti, con la sentenza impugnata,
richiamata la L. 833/1978 (art. 5), la L. 730/1983 (art. 30), il DPCM 08.08.1985, il
DPCM 14.02.2001 (art, 2 e 3), il DPCM 29.11.2001 ed il DPCM 12.01.2017, rilevava che la gratuità delle prestazioni era limitata alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3 co. 1, del D.P.C.M. 14.02.20021 ed a quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, co. 3, del citato decreto, mentre “per le
prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette
da malattie croniche e degenerative” le tabelle allegate ai DPCM 14.02.2001 e
29.11.2001 prevedevano la “ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura
del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la compartecipazione CP_4
dell'utente”.
Riteneva – all'esito della richiesta da parte dell'TT all' di Parte_6
accertare se effettivamente il Servizio Sanitario Nazionale dovesse accollarsi in toto le
30 somme relative alla retta di degenza di , rimasto senza riscontro, e a Parte_1
seguito di sentenza del 05.07.2018 con la quale il condannava l' CP_9 [...]
a concludere il procedimento mediante espressione di un atto, non Parte_7
essendo contemplato nella materia de qua il silenzio assenso per effetto del quale, con atto del 30.07.2018, l' rigettava l'istanza avanzata dalla di Parte_8 CP_1
assumere l'impegno di pagare in toto la retta della dal 2016 in poi e la domanda PT
volta ad ottenere il rimborso delle somme eventualmente restituite dall'ente attoreo alla convenuta - che “non è autorizzata né accreditata per Controparte_1
l'erogazione di prestazioni ad alto impatto sanitario”; la IGnora è “un'anziana PT
IGnora affetta da un normale deterioramento cognitivo” e “si trova nella medesima
condizione di numerosi altri anziani attinti da demenza senile”; il SSN “dal 1999” “ha
sempre sostenuto i costi relativi alle prestazioni sanitarie erogate per un importo pari
al 50%, come da criteri determinati ex lege”, mentre la IGnora “fino al PT
momento dell'inadempimento contrattuale, versava la quota relativa alle sole
prestazioni socioassistenziali (c.d. alberghiere)”.
Pertanto, il Tribunale affermava che il “contratto inter partes…. non prevede il
pagamento di prestazioni” a carico del S.S.N.
Riteneva, in particolare, che la IGnora si fosse assunta un “obbligo PT
contrattuale” al pagamento della retta essendo il ricovero avvenuto “per volontà” della stessa “(al tempo pienamente in possesso della capacità di intendere e volere,
condizione che permane tuttora …)” su richiesta della figlia poi nominata amministratrice di sostegno, che aveva sottoscritto l'impegno di spesa e pagato la retta per 17 anni.
31 Secondo il Tribunale la IGnora non si era mai attivata per richiedere al PT
Comune la compartecipazione alla retta e tale domanda era preclusa in quanto la stessa disponeva di un rilevante patrimonio immobiliare.
Pur dando atto che la IGnora era affetta da tutte le patologie documentate agli PT
atti, il primo giudice riteneva trattarsi di una condizione comune a numerosi altri anziani affetti da demenza senile e totalmente incapaci di provvedere alle loro necessità
quotidiane in ragione delle malattie croniche e degenerative connesse con l'avanzare dell'età o per via di patologie pregresse. All'ingresso nella struttura era stata completata l'apposita scheda S.V.A.M.A. e l'amministratrice di sostegno aveva liberamente scelto la struttura assumendosi l'impegno di spesa e accollandosi gli oneri di pagamento del
50% della retta per 17 anni.
Riteneva inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta riferita all'accertamento dell'obbligo del Servizio Sanitario di accollarsi in toto le prestazioni erogate in favore della , in quanto svolta nei confronti di un soggetto estraneo al PT
giudizio.
Respingeva anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. svolta dalla convenuta, essendo pacifico che fino al mese di luglio 2016 i pagamenti della retta erano stati regolari, che vi era stata la lettera di messa in mora dell'agosto 2018 e poi la notifica della citazione e che il riferimento alla prescrizione presuntiva ex art. 2955 Cod.
Civ. era inappropriato, avendo la IGnora ammesso di non aver pagato;
PT
pertanto, condannava l'TT alla rifusione delle spese di lite alla convenuta.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente confermarsi l'ordinanza del 28.06.2021
con la quale la Corte ha respinto l'eccezione formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 32 dell'appello ai sensi dell'art. 342 CPC, in quanto l'atto di impugnazione consente di individuare le statuizioni concretamente impugnate e il gravame è esposto con sufficiente grado di specificità.
Con riferimento alla tardività della produzione da parte dell'appellante dei documenti n.
e), f), g), h), i), in quanto depositati con le note di precisazione delle conclusioni in data
05.07.2022 (pag.
1-5 concl. POC), deve osservarsi che gli stessi si riferiscono alle circostanze dedotte con l'atto di impugnazione relativamente alle quali l'appellante non ha provato e neppure allegato la propria impossibilità di acquisire la relativa documentazione in epoca precedente alla notificazione dell'atto d'appello.
Tali produzioni devono, pertanto, ritenersi inammissibili in quanto in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, l'appello si profila meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
L'appellante affida le proprie doglianze a dieci motivi di impugnazione.
Le critiche svolte alla sentenza impugnata con i primi tre motivi d'appello possono unitariamente esaminarsi, in quanto tutte connesse alla dedotta violazione da parte di della normativa richiamata in atti. Controparte_1
L'appellante lamenta sostanzialmente la violazione e la falsa interpretazione da parte del Tribunale della normativa nazionale, internazionale ed europea a tutela del diritto alla salute sostenendo che, in applicazione di quanto complessivamente si ricava da tale normativa, deve essere indagata la natura sanitaria o di mera ospitalità alberghiera delle prestazioni di cui l'appellata chiede il pagamento alla IGnora e che va PT
individuato il soggetto passivo delle domande svolte, che non può identificarsi con la
33 IGnora , a carico della quale l'appellata ha posto gli oneri sanitari di cui PT
pretende il pagamento.
Ciò in quanto i costi di un ricovero di persona portatrice di handicap gravissimo, la cui necessità in relazione alle condizioni di salute dell'assistito, che non è controversa tra le parti, ha comportato spese non solo sanitarie ma anche residenziali.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le prestazioni rese alla
IGnora erano caratterizzate dalla inscindibilità dei fattori sanitari da quelli sociali PT
ed avrebbero comunque dovuto essere ricomprese tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del S.S.N.
Il Tribunale avrebbe errato nel limitare l'inquadramento normativo della questione alle previsioni dei due DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001, costituenti atti amministrativi come tali privi di valenza derogatoria alla disciplina posta dal D. Lgs. 502/92.
Sarebbe errato l'inquadramento normativo anche nella parte in cui viene riportato il testo della nota dell' del 30.07.2018 e nel richiamo da parte del Tribunale del CP_3
DPCM 12.01.2017, costituente un atto amministrativo non ancora operativo, non essendo stati adottati gli accordi attuativi previsti negli artt. 21 e 64.
Dalla corretta applicazione al caso concreto della normativa nazionale ed europea di riferimento discenderebbe che le prestazioni rese alla IGnora dovevano PT
inquadrarsi tra quelle “sociali a rilevanza sanitaria” e, tra queste, a quelle rivolte ad
“anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche degenerative” per le quali la spesa è posta per il “50% a carico del SSN e del 50% a carico … dell'utente”.
Deve rilevarsi che dal quadro clinico che emerge dagli atti, del quale il Tribunale ha tenuto conto, risulta che la IGnora era affetta da “turbe del comportamento in PT
sindrome da deterioramento intellettivo di verosimile natura degenerativa;
infezione
34 delle vie urinarie;
cardiopatia sclerotica ipertensiva… RI una compressa al mattino… Proseguire acido acetilsalicilico … alla dimissione: terapia domiciliare:
RI una compressa al giorno, Tavor gocce: 4 + 4 + 15, IL una compressa la sera al bisogno, OL 200 mezza compressa per tre volte al giorno, Cardioaspirina
101 compressa 13:00, augmentin 1 g una compressa per due al giorno per sette giorni…
La paziente attualmente portatrice di catetere vescicale per episodio di ritenzione” (cfr.
docc. 1.10-1.14 e 7 primo grado appellante); che a seguito domanda in data 13.09.99
veniva riconosciuta commissione di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità
civile “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con la seguente diagnosi: “demenza grave incontinenza sfinterica” (cfr. doc. 5 primo grado appellante); che era stata ricoverata dal 20.09.1999 al 06.10.1999 presso la
[...]
in Verona per “cardiopatia sclerotica ipertensiva e lunga storia di Controparte_2
sindrome depressiva in passato sottoposta anche ad elettroshock, stroma multi nodulare tiroideo normofunzionante, recente episodio di ritenzione urinaria in corso di” infezione delle vie urinarie (cfr. doc.
1.11 pag. 36 primo grado appellante).
E' risultato documentato che l'assistenza prestata alla IGnora prevedeva il PT
costante esame dei parametri vitali, corretto dosaggio dei farmaci sotto il controllo medico, l'applicazione di strumenti di contenzione, di cura e prevenzione piaghe da decubito e di catetere vescicale fin da maggio 2017 ed era successivamente e progressivamente peggiorato (cfr. docc. 10-14, 44 e 45 primo grado appellante).
L'appellata ha contestato la sussistenza dei requisiti ai fini della valutazione di gratuità
delle prestazioni fornite all'appellante.
Il quadro normativo richiamato dall'appellata, che era già stato compiutamente
35 ricostruito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 21528 del 27.07.2021, è
stato richiamato dalla recente sentenza della Sezione Terza Civile n. 34590/2023 in tema di prestazioni sociosanitarie a soggetti affetti da Morbo di Alzheimer la quale, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha ribadito che: “Le questioni sottese al
ricorso hanno di recente formato esame da parte di questa Sezione (Cass. n. 2038 e
n.13714 del 2023).
A) Occorre premettere che il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (recante Norme per la
razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419), modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421):
- ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in
modo da garantire <<l delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale>
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di
rilevanza sanitaria se delegate ai comuni>> (art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.); - ha
espressamente definito <<prestazioni socio sanitarie tutte quelle attivit atte a>
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona
che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado
di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione>> (art. 3 septies, comma 1).
Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la
dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la
precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete,
rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni. Tale atto di indirizzo e
36 coordinamento è stato emanato con il DPCM del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato
il DPCM del 12 gennaio 2017.
D'altronde, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi
dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le
occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici
non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza
senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla
autonomia. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a
fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Poiché detti obblighi sono previsti dai Livelli essenziali di assistenza (c.d. l.e.a.), le Asl
ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni mancanza
di sufficienti adducendo la mancanza di risorse economiche.
Invero, l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è
sancito dall'articolo 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Ed il ConIGlio di Stato con
sentenza n. 1607/2011 ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del
solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non
autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno
dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio
nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono
attenersi».
B) Nel vigente quadro normativo, le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria” vanno distinte sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”. Quanto all'interpretazione della nozione di
37 "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", questa Sezione (così, in
motivazione, Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e
Cass. n. 22776 del 2016):
- ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-
assistenziali, <<nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano invece>
essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale,
talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la
natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono
ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a
consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve
essere erogata a titolo gratuito>>;
- ha al contempo precisato che <<la disciplina del servizio sanitario pubblico che>
assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa
interamente a carico della Amministrazione pubblica>>, concerne, per l'appunto, <
erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle
socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un
programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo>>.
In sostanza, si è osservato, <
“inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non
sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti
assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un
trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non
congiuntamente alla prestazione assistenziale>>, e ciò perché in tal caso, <
«sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate
38 dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata
garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma
terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del
Servizio sanitario pubblico>>.
Alla luce del quadro che precede, questa Corte ha ravvisato nella <
un trattamento terapeutico personalizzato>> (e, dunque, non connotato da
occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale
"inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità
propria di quest'ultima.
C) Quanto ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la Sezione Prima di
questa Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che: <
di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è
qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile
determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale,
stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in
quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute
del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei
parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . CP_4
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite
<
possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura
sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi
avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla
39 <
natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento
sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce
all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano
di cura personalizzato.
Successivamente, la Sezione Lavoro di questa Corte (sent. n. 22776/2016) ha ribadito che
<<individuazione di>
prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali
- deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione
gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti
con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni
socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in
via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e,
pertanto di competenza del S.S.N.>>.
In applicazione di questi principi, la Sezione Prima di questa Corte ha recentemente
respinto alcuni ricorsi (v. Cass. n. 16409, n. 16410, n. 19303 e n.19305 del 2021),
proposti da nel territorio della Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai Parte_9
parenti dei ricoverati malati di Alzheimer, una integrazione della retta, ritenendo che,
nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una
motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i
degenti (morbo di Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere
sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30
della legge n. 730/1983, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria
40 su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente
irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-
degente presso la struttura”.
Il Collegio, con ordinanza del 08.02.2024, ha disposto l'acquisizione di perizia medico legale nella quale il CTU nominato ha concluso che: “Riassunto il periodo di degenza, se
la lettura data alla richiamata sentenza e normativa di riferimento è corretta, lo scrivente
CTU ritiene la natura delle prestazioni erogate come “sanitaria a rilevanza sociale”
quella del I° periodo (dall'ingresso a tutto il 2001, n.d.r.), visto che la necessità del
ricovero parrebbe nascere dall'eIGenza di garantire la continuità dell'assunzione e del
monitoraggio del piano terapeutico personalizzato sostanzialmente della patologia
mentale. Del II° periodo (dal 2002 a settembre 2014, n.d.r.), caratterizzato dal
IGnificativo vuoto documentale, dal carteggio esaminato possiamo dedurre/ipotizzare
che alla Sig.ra siano state fornite prestazioni sia di natura sanitaria che di PT
natura assistenziale, probabilmente con prevalenza della seconda dal 2008 a causa della
perdita della autonomia deambulatoria con necessità di assistenza continua. Per quanto
concerne il III° periodo (da settembre 2014 al 2021), si desume una stretta correlazione
tra le quote di natura assistenziale e quelle di natura sanitaria, con sempre maggior
rilievo delle seconde, fino alla loro prevalenza dal posizionamento del catetere vescicale
a dimora (aprile 2017).”
La perizia ha portato ad accertare che la IGnora era affetta da decadimento PT
cognitivo aggravatosi nel corso degli anni, sia a seguito di eventi traumatici, sia a causa dell'utilizzo prolungato di farmaci con effetti collaterali a livello psico-neurologico.
La IGnora è stata assistita presso la struttura gestita dall'appellata da personale PT
infermieristico e medico in relazione a tale sua condizione e il CTU ha evidenziato che
41 l'unico presidio medico necessario alla IGnora era costituito dal catetere vescicale,
posizionato dal mese di aprile 2017.
Il quadro clinico delineato dal Giudice di primo grado ha trovato parziale conferma nell'esame della documentazione riportato dal CTU.
Nella scheda S.V.A.M.A. (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano) della IGnora relativa all'anno 2012, prodotta dall'appellata nel PT
giudizio di primo grado (cfr. doc. 19 primo grado appellata), la stessa viene indicata come soggetto con U.D.O. di primo livello, cioè con ridotto-minimo bisogno assistenziale.
Nella suddetta scheda è stata così delineata la valutazione sanitaria dell'appellante: 1)
assistenza infermieristica: punti 0, su un totale di 80 punti (costituente 80 il livello massimo di bisogno infermieristico); 2) patologie sanitarie che concorrono a determinare la situazione di non autosufficienza: barrate 2 caselle (ipertensione e demenza senile/Alzheimer) su 233; 3) totale punteggio S.V.A.M.A.: punti 71,6 su 100 (l'appellata ha precisato che 60 è il punteggio minimo necessario per il riconoscimento della non autosufficienza e per l'inserimento nella graduatoria per un Centro Servizi); 4) profilo corrispondente: profilo 11 (confuso o stuporoso, totalmente dipendente), ricondotto tra quelli relativi all'Unità di offerta di primo livello, e cioè per soggetti con ridotto-minimo bisogno assistenziale, essendo il secondo livello attribuito a soggetti con medio bisogno assistenziale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. del Veneto 84/2007.
A fronte di tale documento di formazione unilaterale prodotto dall'appellata, le cui risultanze sono state contestate dall'appellante, il CTU ha ritenuto sussistente la natura delle prestazioni erogate come “sanitaria a rilevanza sociale” in quelle del I° periodo,
ossia dall'ingresso nella struttura a tutto il 2001 “in quanto la necessità del ricovero
42 parrebbe nascere dall'eIGenza di garantire la continuità dell'assunzione e del
monitoraggio del piano terapeutico personalizzato sostanzialmente della patologia
mentale”, escludendo quelle erogate nel II° periodo, ossia dal 2002 a settembre 2014, nel quale dalla documentazione prodotta dalle parti ed esaminata dal perito è stato possibile dedurre che alla IGnora fossero state fornite prestazioni sia di natura sanitaria PT
che di natura assistenziale, probabilmente con prevalenza della seconda dal 2008 a causa della perdita della autonomia deambulatoria con necessità di assistenza continua.
Riguardo alle prestazioni fornite durante il III° periodo, ossia da settembre 2014 al 2021,
il CTU ha ravvisato una stretta correlazione tra le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura sanitaria “con sempre maggior rilievo delle seconde, fino alla loro
prevalenza dal posizionamento del catetere vescicale a dimora (aprile 2017)”.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sulla base della documentazione prodotta in giudizio e nel contraddittorio con i tecnici delle parti appaiono condivisibili in quanto logiche e coerenti con il quadro clinico documentato ed esaminato dal perito e con i rilievi svolti dai CCTTPP, relativamente quali il consulente d'Ufficio ha formulato le proprie controdeduzioni, pure condivisibili.
Non possono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti per la rinnovazione della perizia,
né per le richieste di chiarimenti da parte del CTU prospettate dalle parti;
l'eccezione dell'appellata secondo la quale la valutazione relativa al pagamento delle rette avrebbe dovuto essere effettuata dal CTU soltanto fino al 31.12.2018, in base alla domanda svolta,
è infondata, avendo il CTU esattamente risposto al punto n. 1) del quesito ad esso assegnato.
Dall'elaborato peritale si ricava, quindi, che le prestazioni di natura “sanitaria a rilevanza sociale” devono identificarsi con quelle rese dalla struttura alla IGnora durante il PT
43 primo periodo, ossia dall'ingresso a tutto il 2001 e durante il terzo periodo, ossia da settembre 2014 al 2021, con esclusione di quelle relative al secondo periodo, ossia dal
2002 a tutto il mese di agosto 2014.
Nel secondo periodo le prestazioni di tipo assistenziale sono state ritenute prevalenti dal
CTU quanto meno dal 2008 per cui, con riferimento a tale periodo, non può considerarsi sussistente l'obbligo in capo al S.S.N. dell'accollo al 100% dei costi di degenza.
Per il primo periodo, che va dall'ingresso a tutto il 2001 e per il terzo periodo, che va dal settembre 2014 al 2021, il CTU ha rilevato una stretta correlazione tra le quote di natura assistenziale e quelle di natura sanitaria, con sempre maggior rilievo delle seconde fino alla loro prevalenza dal posizionamento del catetere vescicale (aprile 2017).
Tale valutazione fa sorgere l'obbligo in capo al S.S.N. dell'accollo al 100% dei costi di degenza.
In definitiva, sulla base della documentazione fornita dalla struttura appellata e degli accertamenti eseguiti, le prestazioni di cui il S.S.N. avrebbe dovuto farsi carico al 100%
sono quelle rese dall'appellata dal suo ingresso nella struttura in data 06.10.1999 fino al
31.12.2001 e dal mese di settembre 2014 fino al 2021, con esclusione delle prestazioni erogate dal 2002 a settembre 2014, nel quale è stato possibile accertare che alla IGnora
erano state fornite prestazioni sia di natura sanitaria sia di natura assistenziale, PT
con prevalenza della seconda dal 2008 a causa della totale perdita da parte della stessa della autonomia deambulatoria con necessità di assistenza continua.
E' risultato incontestato che l'amministratrice di sostegno aveva Parte_2
inviato lettera di recesso dal contratto in data 08.07.2016 (protocollata in data 19.07.2016
cfr. doc. n. 4 primo grado appellata) e che aveva ridotto e poi cessato i pagamenti delle rette.
44 Pertanto, i pagamenti dovuti dall'appellante sono quelli indicati dal CTU come relativi al c. d. II° periodo, ossia dal 2002 ad agosto 2014, con riferimento ai soli importi delle rette non versati dalla IGnora in tale periodo. PT
Dal prospetto delle rette insolute prodotto dall'appellata non risultano altri scoperti maturati in epoca precedente all'anno 2011 (cfr. doc. 15 primo grado appellata) e la stessa appellata ha lamentato il mancato pagamento da parte dell'appellante delle fatture riferite alle rette dal 2013 per cui, facendo riferimento alla documentazione prodotta dalla appellata, il debito dell'appellante a tutto agosto del 2014, ossia per il CP_1
secondo periodo, è pari a € 1.645,73 (cfr. 8 e 9 primo grado appellata).
Dagli stessi documenti risulta inoltre il versamento di ulteriori somme da settembre 2014
al 05.09.2016 per complessivi € 29.530,00 (vedi prospetto doc. 8).
Pertanto, va restituito l'importo di € 27.884,25 (differenza tra 29.530,00 – 1.645,73).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto da parte del Tribunale
dell'accertamento dell'invalidità del contratto stipulato dalla IGnora con la PT
struttura e della consapevole assunzione da parte della Controparte_1
IGnora dell'obbligo contrattuale di pagamento della retta sul presupposto che il PT
ricovero era avvenuto per volontà della stessa all'epoca in cui era ancora capace di autodeterminarsi ed avendo la figlia amministratrice di sostegno successivamente nominata sottoscritto l'impegno di spesa in data 10.09.1999 e provveduto al pagamento della retta per 17 anni.
La doglianza va esaminata nei termini che seguono.
Deve osservarsi che qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale
45 di cui all'art. 1322 Cod. Civ. non può essere individuata nella disciplina del Servizio
sanitario nazionale.
La Corte Suprema ha anche specificato che la retta va distinta dalla tariffa in quanto la prima corrisponde alla quota richiesta all'ospite o al Comune nelle prestazioni sociosanitarie, mentre la seconda è definita dalla Regione ed è corrisposta all'Ente dal
Servizio sanitario (cfr. Cass. n. 3038/23 e n. 13714/23).
La spesa interamente a carico del Servizio sanitario nazionale è ammessa in presenza di erogazione di prestazioni sanitarie “pure” o “inscindibili” con quelle socio-assistenziali e si configura quando l'assistito sia o meno autosufficiente e debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N.
In tale secondo caso, secondo la Corte Suprema, non essendo prevedibile una spesa a carico dell'assistito in quanto ogni onere deve essere posto a carico dello Stato, il contratto di partecipazione alla spesa sottoscritto dal soggetto avente diritto non può che ritenersi nullo per difetto di causa (Cass. ordinanza n. 28321 del 28.11.2017. Cfr. da ultimo Cass. Ord. n. 25660/2023 e Cass. Sent. n. 525/2024).
Con la sopra citata sentenza n. 34590 del 2023 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori ne avessero richiesto la declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative,
evidenziando che il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità
diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo.
46 In base agli accertamenti peritali acquisiti al presente giudizio deve ritenersi sussistente la nullità parziale del contratto oggetto di causa e concludersi che l'obbligo di pagamento da parte dell'appellante va riferito esclusivamente al periodo che va dal 2002 al mese di agosto 2014, ossia il c. d. secondo periodo indicato dal CTU, essendo insussistente l'obbligo di pagamento per il primo e per il terzo periodo, ossia dall'ingresso della
IGnora nella struttura a tutto il 2001 e da settembre 2014 al 2021. PT
La doglianza va, pertanto, accolta soltanto con riferimento ai suddetti periodi.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo la quale la IGnora non aveva, per oltre vent'anni, contestato la debenza PT
delle somme richieste dall'appellata, nonostante non fossero asseritamente chiare e specifiche con riferimento alla tipologia e alla quantità delle prestazioni rese.
La doglianza non può essere condivisa, essendo risultato documentalmente provato che nella corrispondenza intercorsa tra l' e la struttura veniva contestata soltanto CP_10
l'addebitabilità all'appellante dei costi della struttura. E' risultato altresì provato che l'appellata, fin dall'ingresso in struttura dell'appellante, aveva reso nota la propria Carta
Servizi e le tabelle dei costi applicati per ciascuna struttura residenziale dalla stessa gestita – per i quali l'appellante ha effettuato, in adempimento del contratto sottoscritto, i pagamenti dovuti fino alla data del recesso dal contratto stesso - e l'appellata ha prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa alle voci di spesa ed ai servizi resi alla
IGnora (cfr. docc. 7, 8, 16, 16, 18 e 21 primo grado appellata). PT
Con il sesto motivo l'appellante contesta anche la tesi relativa alla corretta ripartizione del 50% dell'importo della retta a carico dell'ospite, ribadendo che il costo sostenuto dalla IGnora sarebbe stato superiore al 50% pagato dal S.S.N., e che quindi PT
avrebbe diritto alla riduzione e alla restituzione di quanto versato in esubero.
47 Neppure sotto questo motivo la doglianza appare condivisibile, essendo risultata provata la pattuizione tra le parti dell'intera retta, quindi anche di quella riferita alla quota alberghiera, la cui determinazione da parte della struttura deve ritenersi del tutto legittima con riferimento al periodo che va dal 2002 a settembre 2014, avendo peraltro l'appellante spontaneamente provveduto ad effettuare in tale periodo gran parte dei pagamenti dovuti.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda da lei svolta in via subordinata riferita alla diversa ripartizione delle quote relative alle rette nella misura del 30% a carico del privato e del 70% al S.S.N. nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Il motivo è assorbito da quanto sopra illustrato.
Con l'ottavo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza con cui è stata dichiarata inammissibile la sua domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo di pagamento delle rette da parte del S.S.N., la violazione dell'art. 112 c.p.c.
e l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme relative alle rette corrisposte indebitamente all'appellata, sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato l'oggetto della domanda riconvenzionale da essa proposta ritenendo la pretesa inquadrabile nell'“… accertamento dell'obbligo del Servizio Sanitario di accollarsi in
toto le prestazioni erogate in favore della in quanto soggetto non presente nella PT
lite e non chiamato”.
Sostiene che la domanda riconvenzionale avrebbe invece ad oggetto un'azione di accertamento negativo con ripetizione di indebito e, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non sarebbe né inammissibile, né rivolta nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio in quanto la causa petendi sarebbe la medesima, ossia il pagamento delle rette richieste dall'appellante, che l'appellata ritiene di non dovere.
48 Dichiara di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e chiede la ripetizione dell'importo delle rette nella misura indebitamente corrisposta all'appellante sostenendo che non vi sarebbe alcuna domanda di accertamento a carico di un soggetto estraneo al giudizio, ossia il S.S.N.
Deve, in primo luogo, escludersi che la riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda di pagamento delle rette costituisca un'ipotesi di cui alla norma richiamata dall'appellata.
La doglianza merita accoglimento con riferimento a quanto evidenziato con l'accoglimento della censura svolta con il quarto motivo, dovendosi ritenere parzialmente sussistente l'indebito oggettivo con riferimento all'accertamento della nullità parziale del contratto oggetto di causa.
Dagli accertamenti eseguiti nel presente giudizio la prova della prevalenza della natura alberghiera delle prestazioni rese dall'appellata è stata valutata sussistente dal CTU
soltanto con riferimento al c. d. secondo periodo, ossia dal 2002 ad agosto 2014.
Avendo la IGnora , e per essa la figlia amministratrice di sostegno, svolto la PT
domanda riconvenzionale con la comparsa di risposta del 05.06.2019 e avendo il rapporto che ci occupa natura contrattuale, il termine di prescrizione del credito da esso originato è
quello decennale, in applicazione dell'art. 2946 Cod. Civ.
L'art. 1422 Cod. Civ. nel sancire l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, fa salva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. Sez. Lav. Sent. n. 25270 del
09.12.2016), con ciò intendendo connettere alla suddetta invalidità contrattuale la ripetizione ex art. 2033 Cod. Civ. delle prestazioni eseguite;
oggetto della ripetizione possono essere anche le prestazioni aventi ad oggetto somme di denaro.
Secondo la ricostruzione del CTU sono dovute soltanto le somme riferite alle rette del
49 secondo periodo, ossia dal 2002 ad agosto 2014, quindi l'appellante ha diritto alla restituzione delle rette corrisposte dal mese di settembre 2014 fino al 2016.
In base ai conteggi sopra illustrati la somma da restituirsi è pari a € 27.884,25, su cui decorrono gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
va rigettata la domanda dell'appellante di computare gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 Cod. Civ., non potendo tale norma ritenersi operante in ragione dell'accertamento della nullità (parziale)
del contratto.
Deve escludersi la dedotta violazione da parte del Tribunale dell'art. 112 c.p.c., atteso che il principio dettato dalla norma implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie -
autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. n.16809/2008; Cass. n.
2209/2016), nè impedisce che il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass. n. 11289/2018;
cfr. anche Cass. Sent. n. 34590/2023).
Con il nono motivo l'appellante si duole dell'errato rigetto da parte del Tribunale
dell'eccezione di prescrizione del credito dell'appellata da essa svolta.
Deve osservarsi che al rapporto che ci occupa ha natura contrattuale, per cui il termine di prescrizione del credito da esso originato è quello decennale, in applicazione dell'art. 2946 Cod. Civ.
La ha prodotto in giudizio la raccomandata datata 04.10.2018 con la quale ha CP_1
50 interrotto il decorso dei termini e le ricevute di consegna della stessa sottoscritte dall' (cfr. docc. 13 primo grado appellata). CP_10
Tali documenti non sono stati disconosciuti ma soltanto genericamente contestati dall'appellante con riferimento all'avvenuta ricezione della raccomandata.
In definitiva, le somme di cui l'appellata può vantare il diritto al pagamento sono quelle relative agli importi delle rette maturati nei dieci anni precedenti all'invio della raccomandata datata 04.10.2018, ossia, sulla base degli accertamenti peritali, nel periodo che va dal 2008 fino ad agosto 2014.
Richiamato quanto sopra specificato con riferimento ai rapporti di debito-credito delle parti fino ad agosto 2014, dal prospetto delle rette insolute prodotto dall'appellata non si ricavano altri scoperti maturati in epoca precedente all'anno 2011 (cfr. doc. 15 primo grado appellata), avendo la stessa appellata indicato il 2013 come anno di decorrenza dei mancati versamenti.
La doglianza oggetto del decimo motivo è infondata, non essendo stata provata la condizione di incapienza economica dedotta dall'appellante, né che la stessa avesse mai richiesto compartecipazioni o sussidi per il pagamento della retta della struttura ed essendo, al contrario, risultato provato che avesse provveduto per molti anni all'intero pagamento della retta.
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Non sussistono i presupposti per l'ammissione delle istanze istruttorie orali reiterate dalle parti, vertendo il giudizio su questioni suscettibili unicamente di prova documentale.
Atteso l'accoglimento dell'appello di e la necessità di riforma della Parte_1
sentenza impugnata, le spese del giudizio vanno poste, per entrambi i gradi, a carico dell'appellata nella misura liquidata in Controparte_1
51 dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in base allo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del
Tribunale di Verona n. 1522/2020 così provvede:
1) accerta l'insussistenza del credito vantato da Controparte_1
nei confronti di per il pagamento delle prestazioni rese in favore della Parte_1
stessa;
2) accerta il diritto dell'appellante alla restituzione della somma di € Parte_1
27.884,25 per le rette non dovute da essa corrisposte all'appellata Controparte_1
[...]
3) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 PT
della somma di € 27.884,25, oltre agli interessi al tasso legale dal 05.06.2019 al
[...]
saldo;
4) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA;
5) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio d'appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA;
6) pone in via definitiva le spese della CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Venezia in data 02 dicembre 2024.
La Presidente
52 Il ConIGliere Estensore
Dott.ssa Maria Gabriella Pennetta
Dott.ssa Rita Rigoni
53 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c. e art 116 c.p.c.;
348 bis; deve inoltre respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità