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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 3453/2024 Registro , vertente Parte_1
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, come da procura in atti Parte_2 appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11508/2024 pubblicata il 14.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.7.2024, adiva il giudice del lavoro del Parte_2
Tribunale di Roma chiedendo di accertare il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 13.7.2015 n.
107, con riferimento agli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato, e in particolare all'anno scolastico 2020/2021; per l'effetto, chiedeva che venisse dichiarato il diritto all'accredito in suo favore della somma di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio, con condanna
1 dell'amministrazione convenuta al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di avere lavorato con contratto a tempo determinato nell'a.s
2020/2021; che l'art 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva riconosciuto la carta docenti solo agli assunti a tempo indeterminato e non a tempo determinato;
che tale esclusione era stata ribadita dal D.P.C.M. del 23/9/2015 e dal D.P.C.M. 28/11/2016; che tale esclusione violava la normativa contrattuale di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL e l'art 282 del Dlgs. n. 297/1994, che prevedevano l'aggiornamento e la formazione per tutti i docenti;
che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea era favorevole alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato ritenendo, in caso di mancato riconoscimento delle carta anche agli assunti a tempo determinato, violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/1999, che figurava nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28/6/1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE ECEEP sul lavoro a tempo determinato;
che da ultimo era intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, riconoscendo la carta docenti agli assunti a tempo determinato.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per carenza dei requisiti di legge, in quanto erano decorsi due anni dall'attribuzione del beneficio. In ogni caso, ne chiedeva il rigetto, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'erogazione economica di € 500,00 annui mediante la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
condannava il
[...]
all'accredito del suddetto importo per l'a.s. 2020/2021, oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del riconoscimento del diritto sino all'effettiva corresponsione;
compensava integralmente le spese di lite, stante la novità delle questioni esaminate.
Avverso tale decisione ha proposto appello limitatamente alla statuizione relativa Parte_2 alla compensazione delle spese di lite per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Principio della soccombenza;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92
c.p.c.. Erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine alla “novità della questione” giustificativo della compensazione delle spese di lite. Motivazione contradditoria e meramente apparente.
L'appellante ha dedotto, in particolare, che, atteso l'esito negativo del giudizio per il CP_1 appellato, il giudice di prime cure avrebbe ingiustificatamente omesso di applicare il principio della
2 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese di lite devono essere poste a carico della parte risultata soccombente.
Inoltre, con il secondo motivo di appello, l'appellante sottolinea che, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, la questione non era né nuova né controversa, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il quale ha opportunamente richiamato la giurisprudenza ormai consolidata, sia di legittimità sia comunitaria, formatasi in materia.
Evidenziata, quindi, la mancanza dei presupposti per derogare al principio della soccombenza, ha concluso chiedendo di riformare parzialmente la sentenza di primo grado e di condannare l'amministrazione scolastica alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di € 515,00, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, da attribuire in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
di condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del grado, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso in appello, il è Controparte_1 rimasto contumace.
All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
2. L'appello è fondato, nei termini di seguito precisati.
Come è noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile
3 alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, n. 20012/2023).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado sulla scorta della seguente motivazione: “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impediva al CP_1 il riconoscimento del beneficio”.
Rileva, tuttavia, il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data
6.7.2024) la questione relativa all'attribuzione della “Carta docente” agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015, per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
Al momento in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era, quindi, più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
4 Vi è da aggiungere, che la serialità della controversia certamente può incidere sulla quantificazione dei compensi in favore della parte vittoriosa, ma non integra ragione di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
In conclusione, al momento in cui il giudizio è stato introdotto, la questione dedotta non presentava più carattere di novità, né profili di particolare incertezza o controversia;
di conseguenza, mancavano i presupposti per la compensazione delle spese del primo grado, sicché la decisione del
Tribunale sul punto merita riforma.
2.1. Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della Parte Pubblica e sono liquidate come in dispositivo.
È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto della tipologia della controversia (in materia di lavoro) e del valore della causa, rientrante nello scaglione fino a € 1.100,00, nonché delle previsioni del DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n.
147/2022, applicabile al caso di specie atteso che le prestazioni professionali del procuratore di si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto Parte_2
D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022.
I compensi vanno determinati tenendo unicamente conto della “fase di studio”, della “fase introduttiva del giudizio” e della “fase decisionale”, non essendosi in concreto svolta la fase istruttoria.
La serialità del contenzioso e la sostanziale assenza di questioni controverse giustifica la quantificazione dei compensi nella seguente misura, inferiore ai valori medi richiesti: € 380,00 (€
180,00 per la fase di studio della controversia;
€ 90,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 110,00 per la fase decisionale).
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, il va condannato al rimborso delle spese di Controparte_1 lite del primo grado del giudizio nella misura di € 380,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso, che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice, e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel
5 presente giudizio, ossia € 380,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n.
35007/2023), sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 380,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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