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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 24 OTTOBRE BRE 2025
N.R.G. 2302/2025
All'udienza del 24 Ottobre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa IA Domenica ME, alle ore 8:55 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
15 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Danilo Romano anche per delega dell'avv.
GI TA per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giacomo Corallini per DE, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. CP_1
TI Lo CA, collegato tramite il proprio telefono mobile;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali, chiedono che la causa venga decisa e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:13, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:38 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,42;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
2 La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa IA D.
ME, all'udienza del 24 Ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2302/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
GI TA e dall'Avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Corallini;
resistente
E
3 , in persona del suo Direttore, legale CP_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. TI Lo CA;
resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:38, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione al sollecito di pagamento n. N. 094 2025
9005307952 000, in relazione alla cartella n. 094 2006
0021281564 000, di €uro €uro 5.392,40 dovuti ad
, sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS CP_1
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 1999 al 2004, gestione lavoratore autonomo.
deduceva che il credito di cui alle Parte_1
cartelle ed avvisi impugnati era stato già dichiarato prescritto e, conseguentemente annullata la correlata iscrizione a ruolo, con sentenza n.725/2023, resa dall'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 13.06.2023, prima della emissione e notificazione dell'atto esattoriale opposto.
Si costituiva in giudizio dando atto che era CP_1
intervenuta sentenza che aveva dichiarato al prescrizione del credito de qua e, che, la responsabilità
4 dell'emissione dell'atto opposto sarebbe del
Concessionario.
Si costituiva pure DE che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso perché mancava del tutto l'attestazione di conformita' della procura alle liti attorea, scansionata ed allegata al rispettivo fascicolo telematico.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Preliminarmente va detto che l'eccezione di improcedibilità per il difetto di procura, risulta sanata, avendo il procuratore di parte ricorrente provveduto al deposito della relativa attestazione di conformità.
Quanto al merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che la prescrizione del credito de qua, è stata accertata giudizialmente con sentenza n. 725/23. La declaratoria di prescrizione del credito, infatti, impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia.
Quanto alle spese di lite, ritenuto che le condizioni per l'annullamento del credito erano sussistenti prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione
5 del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n. 5555) ed a carico di ADER che ha proceduto alla notifica dell'atto impugnato, nonostante la declaratoria giudiziale di prescrizione del credito. Spese compensate fra il ricorrente ed CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Annulla, per le ragioni di cui in parte motiva,
l'intimazione di pagamento n. 094 2025 9001402
83/000, in relazione alle cartelle ed avvisi oggetto di causa;
2) Condanna ADER al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che, liquida in €. 1.865,00, per onorari, €. 43,00, per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge, che, distrae in favore dei procuratori antistatari;
3) Compensa le spese di lite fra il ricorrente e l CP_1
Cosi deciso in Palmi lì 24 Ottobre 2025.
Il G.O.P.
IA D. ME
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 24 OTTOBRE BRE 2025
N.R.G. 2302/2025
All'udienza del 24 Ottobre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa IA Domenica ME, alle ore 8:55 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
15 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Danilo Romano anche per delega dell'avv.
GI TA per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giacomo Corallini per DE, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. CP_1
TI Lo CA, collegato tramite il proprio telefono mobile;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali, chiedono che la causa venga decisa e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:13, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:38 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,42;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
2 La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa IA D.
ME, all'udienza del 24 Ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2302/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
GI TA e dall'Avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Corallini;
resistente
E
3 , in persona del suo Direttore, legale CP_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. TI Lo CA;
resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:38, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione al sollecito di pagamento n. N. 094 2025
9005307952 000, in relazione alla cartella n. 094 2006
0021281564 000, di €uro €uro 5.392,40 dovuti ad
, sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS CP_1
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni dal 1999 al 2004, gestione lavoratore autonomo.
deduceva che il credito di cui alle Parte_1
cartelle ed avvisi impugnati era stato già dichiarato prescritto e, conseguentemente annullata la correlata iscrizione a ruolo, con sentenza n.725/2023, resa dall'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 13.06.2023, prima della emissione e notificazione dell'atto esattoriale opposto.
Si costituiva in giudizio dando atto che era CP_1
intervenuta sentenza che aveva dichiarato al prescrizione del credito de qua e, che, la responsabilità
4 dell'emissione dell'atto opposto sarebbe del
Concessionario.
Si costituiva pure DE che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso perché mancava del tutto l'attestazione di conformita' della procura alle liti attorea, scansionata ed allegata al rispettivo fascicolo telematico.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Preliminarmente va detto che l'eccezione di improcedibilità per il difetto di procura, risulta sanata, avendo il procuratore di parte ricorrente provveduto al deposito della relativa attestazione di conformità.
Quanto al merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che la prescrizione del credito de qua, è stata accertata giudizialmente con sentenza n. 725/23. La declaratoria di prescrizione del credito, infatti, impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia.
Quanto alle spese di lite, ritenuto che le condizioni per l'annullamento del credito erano sussistenti prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione
5 del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n. 5555) ed a carico di ADER che ha proceduto alla notifica dell'atto impugnato, nonostante la declaratoria giudiziale di prescrizione del credito. Spese compensate fra il ricorrente ed CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Annulla, per le ragioni di cui in parte motiva,
l'intimazione di pagamento n. 094 2025 9001402
83/000, in relazione alle cartelle ed avvisi oggetto di causa;
2) Condanna ADER al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che, liquida in €. 1.865,00, per onorari, €. 43,00, per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge, che, distrae in favore dei procuratori antistatari;
3) Compensa le spese di lite fra il ricorrente e l CP_1
Cosi deciso in Palmi lì 24 Ottobre 2025.
Il G.O.P.
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