Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 6113/2023 RG;
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Caprio;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Il ricorrente rappresentava che aveva lavorato alle dipendenze della
[...] dal 03/11/2003 al 31/10/2019; che non aveva ricevuto il Controparte_2 trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi TFR); che la società datrice di lavoro veniva dichiarata fallita (cfr. doc. in atti); che veniva ammesso al passivo per il TFR per la somma di
€2.838,35 con domanda cronologico 183; che in data 15/03/2022 depositava telematicamente la domanda al fondo di garanzia per ottenere il pagamento del TFR e che il procedimento amministrativo era stato infruttuoso. Chiedeva di condannare l'ente previdenziale convenuto al pagamento della somma di €2.838,35, oltre agli accessori di legge.
L' si è costituito allegando di aver pagato la prestazione il 15.6.2023; ha chiesto CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere.
In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 2013) afferma “che la materia del contendere può ritenersi cessata solo quando, nel corso del processo, sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, che avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 19-11-1996 n. 9808).”
Nel merito, la circostanza rappresentata dall' relativa al pagamento della prestazione CP_1 richiesta e la concorde istanza delle parti diretta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
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Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' CP_1 che in corso di giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in CP_1
€1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 19.03.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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