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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2613/2022 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. ASTUNI VALERIO Parte 1
AB CO con l'Avv. ASTUNI VALERIO
Controparte_1 con l'Avv. ASTUNI VALERIO
Controparte_2 con l'Avv. ASTUNI VALERIO
Parte ricorrente
E
con l'Avv. PANASITI FABIO Controparte_3
Parte resistente
E
con l'Avvocatura dello Controparte 4
Stato
Parte resistente
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge.
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione" (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 615 cpc i signori Parte 1 NI MA,
convenivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Lodi, Controparte_5 per ivi sentir,
previa concessione della sospensione della esecutività delle comunicazioni preventive di iscrizione di ipoteca n. 1357620220000040, n.
1357620220000399, n. 1357620220000397, n. 1357620220000398, annullare le predette comunicazioni, nonché le prodromiche cartelle di pagamento ed ogni atto impositivo notificato.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo l'inammissibilità del ricorso di parte attrice ed il rigetto delle domande attoree. Chiedeva, in subordine, la chiamata in causa dell'Ente impositore.
Il Tribunale dapprima invitava le parti a precisare le conclusioni e,
successivamente rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire la chiamata dell'Ente Impositore Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea che si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione in favore del TAR Milano e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza venivano precisate le conclusioni come di seguito:
Conclusioni per gli attori:
in via principale, nel merito, accertare, dichiarare e annullare, per tutti motivi esposti in narrativa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1357620220000040; n. 13576202200000399; n.13576202200000397; n.
13576202200000398 e per l'effetto, accertare, dichiarare e annullare la prodromica cartella di pagamento n. 13520207150043541502, n, 13520207180227192502, 13520207150043541501 en, 13520207180227192501, 13520207150043541504 e n, 13520207180227192504,
13520207150043541503 e n, 13520207180227192503ed i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, per tutti motivi esposti in narrativa;
In ogni caso,
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi da liquidarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario.
Conclusioni per parte convenuta CP_6 :
1) In via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a.
2) in via ancora preliminare, ex art. 269 c.p.c., autorizzare Controparte_5 a chiamare in AGEA ( Controparte 4 ) affinchè dia prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali n. cartella n. 30020150000007735000, notificata il 13/03/2015 con nuovo numero di riferimento è 13520207150043541504 e cartella n. 30020180000011629000, notificata il
11/12/2018, con nuovo numero di riferimento è 13520207180227192504 nonché prenda posizione sull'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente, disponendo all'uopo il differimento della prima udienza per consentire la loro citazione nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché al fine di essere garantito e manlevato da AGEA in caso di esito anche parzialmente negativo della lite di tutte le conseguenze negative della lite. 3) Nel merito si chiede volersi ritenere e dichiarare inammissibile in diritto e infondata nel merito l'azione ex adverso proposta.
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
5) In subordine, in caso di esito accoglimento delle domande proposte da parte opponente si chiede volersi ritenere e dichiarare il difetto di responsabilità dell'Agente della Riscossione per i fatti estintivi e/o modificativi del credito iscritto a ruolo avvenuti in data anteriore al primo atto di natura esattoriale consistito nella notifica delle intimazioni di pagamento n. 13520219000227471000 (in all.4) e n. 13520219000227572000, compensando integralmente le spese del presente giudizio nei suoi confronti e ponendo tali spese integralmente a carico di AGEA. 6) In via istruttoria, in caso di mancata costituzione volontaria di AGEA o di mancata comparizione a seguito della Chiamata in causa di Terzo si chiede volersi ordinare ad AGEA il deposito ai sensi dell'art. 210 cpc di depositare tutta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali n. 13520207150043541504 (vecchio numero cartella 30020150000007735000) notificata in data
13/03/2015 e cartella n. 13520207180227192504 (vecchio numero cartella
30020180000011629000) notificata in data 11/12/2018, nonché alla notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Convenuta per parte convenuta AGEA:
Voglia l'adito Tribunale adito:
-In via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano
- In via ancora preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta tardività delle censure afferenti gli aspetti precedenti la formazione del ruolo ed il correlato difetto di legittimazione passiva di Agea anche in ragioni di primarie interferenze con il divieto di ne bis in idem;
-In via cautelare, rigettare la chiesta sospensione per manifesta insussistenza dei presupposti cautelari;
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato il ricorso avversario;
· Condannare al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, anche autonomamente a conclusione della fase cautelare, in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto vengano individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014.
Trattasi di ricorso in opposizione alle comunicazioni preventive di iscrizione di ipoteca notificate ai signori Parte 1 Zanaboni Marco, [...] ' CP 1 e Controparte_2 da parte di CP_6 a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali per tributi iscritti a ruolo da AGEA per il recupero di quote latte..
Secondo gli attori i tributi iscritti a ruolo sarebbero prescritti trattandosi di tributi per gli anni 1996-1997 e 2003 (o precedenti) da pagarsi periodicamente quindi soggetti a prescrizione quinquennale.
Gli attori sostengono che l'emissione della cartella esattoriale non comporta l'allungamento del termine prescrizionale da cinque a dieci anni come nel caso dell'emissione di un provvedimento giudiziale, avendo la cartella natura diversa dalla decisione giudiziale.
Inoltre, secondo i signori Pt 1 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sarebbe nulla per omessa sottoscrizione, per inesistenza della sua notifica e delle notifiche degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art.3 comma 3 Legge 241/1990 e dell'art. 7 Legge 212/2000 e per mancanza del dettaglio del conteggio degli interessi e delle rispettive aliquote.
' ha rilevato, quanto all'eccezione di Controparte_5
prescrizione, che il termine prescrizionale è stato interrotto a causa
dell'emergenza COVID dall'8.3.2020 al 31.12.2023.
Quanto alla mancanza di sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ha rilevato che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati e che, comunque, la Corte di Cassazione ha statuito che il difetto di sottoscrizione -del ruolo- da parte del responsabile non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente" (cfr. Cass., n. 19761/2016; Cass., n. 26053/2015, n.
6199/2015; Cass., n. 6610/2013). L'atto ha in ogni caso raggiunto lo scopo,
anche in virtù del fatto che è stato impugnato.
In merito all'omessa indicazione della motivazione e del calcolo degli interessi,
nel ritenere l'atto motivato, CP 6 specifica, con riguardo al calcolo degli interessi, la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3.
della I. n. 241 del 1990 purchè figuri l'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi
-accedono e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cassazione sez. un. n. 22281 del 14/07/2022).
AGEA, costituitasi, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del
GO in favore del Giudice Amministrativo e, quanto al merito, ha rilevato che i ricorrenti sono decaduti da qualsiasi contestazione inerente le cartelle di pagamento in quanto tutte le contestazioni che concernono o avrebbero,
comunque, dovuto essere fatte valere nei confronti delle presupposte cartelle non possono essere fatte valere per la prima volta nei confronti dell'atto di intimazione de quo e comunque in quanto tardive, oltre che coperte dal giudicato formatosi a seguito del giudizio proposto avverso le imputazioni di prelievo. In relazione all'eccezione di prescrizione dei tributi, AGEA, nel ribadire che il termine di prescrizione è decennale in quanto trattasi di crediti derivanti da norme comunitarie regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte,
applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali e, pertanto,
non è normativamente previsto alcun termine di prescrizione diverso da quello ordinario, ha rilevato che detto termine è stato interrotto anche a seguito dei ricorsi promossi dai signori Pt 1 Il Tribunale di Lodi, letti gli atti ed esaminati i documenti depositati dalle parti,
quanto al difetto di giurisdizione, richiamando integralmente la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 12926 del 26.06.2020, rileva che i motivi proposti da parte attrice sono tutti motivi di opposizione con i quali non viene in alcun modo contestato il momento "applicativo" del prelievo e, dunque, sono esclusi dalla disposizione di cui all'art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. t), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla "applicazione" del prelievo supplementare. La
Suprema Corte nella citata sentenza ha precisato che: "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010,
art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è
espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà
pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorchè caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”. In particolare gli Parte 2 hanno richiamato una precedente sentenza del 2018 con la quale le Sezioni Unite hanno avallato i rilievi del P.G., il quale riteneva che l'avvenuto pignoramento come atto iniziale dell'esecuzione non potesse costituire il discrimen tra i due plessi, nel senso che solo il pignoramento sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione del
G.O. Tale criterio di riparto, di origine amministrativistica, non sarebbe stato infatti conducente laddove l'opposizione fosse proposta avverso una cartella esattoriale non preceduta da pignoramento, nel qual caso la giurisdizione sarebbe stata ipso iure del G.A. Il criterio non si prestava ad essere dirimente ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alle opposizioni, proposte ex artt. 615 o 617 c.p.c., poichè, potendosi dare opposizioni pre-esecutive o esecutive, la scelta della giurisdizione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà della parte che avrebbe potuto esperirla immediatamente (contro la cartella o l'intimazione) ovvero successivamente al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo anzichè secondo l'oggetto dell'impugnazione. Alla
luce di tali nodi critici, dunque, il Supremo Consesso rilevava l'opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t),
(c.p.a.) secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”, venisse interpretata alla luce del "principio di concentrazione delle tutele", espresso già
dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale (Cass., Sez.
1 Sentenza n. 22932 del 29/9/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15482 del "
22/6/2017; Sez. U., Sentenza n. 15283 del 25/7/2016).
Alla luce di quanto sopra è necessario verificare se le situazioni sottoposte dai signori Pt 1 bbiano o meno comportato l'esaurimento dell'esercizio della potestà amministrativa, ovvero si chieda comunque un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo.
Non vi è dubbio che i motivi di opposizione dei ricorrenti non attengano in nessun modo alla attività di AGEA relativamente alla quantificazione degli importi richiesti;
l'azione, pertanto, è stata correttamente introitata avanti al
G.O.
Passando all'esame del merito della presente causa, il Tribunale rileva, che le contestazioni che attengono asseriti vizi formali delle comunicazioni preventive di iscrizione di ipoteca, devono considerarsi tardive in quanto proposte con ricorso oltre i venti giorni dalla notifica delle comunicazioni impugnate.
Le comunicazioni sono state notificate: al signor Parte 1 | 13.8.2022, Controparte_2al signor MA NI in data 19.8.2022, al signor
Controparte_1 in data 4.8.2022,[...] In data 4.8.2022 e al signor mentre il ricorso depositato solo in data 27.10.2022, ben oltre i venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.Quanto all'eccezione di prescrizione il Tribunale rileva che, a prescindere dal termine prescrizionale dei tributi iscritti a ruolo (cinque o dieci anni) gli attori non hanno indicato la data dell'inizio di decorrenza del termine prescrizionale.
AGEA si è limitata a comunicare che gli atti impositivi erano stati impugnati dagli attori, senza documentare alcunchè in merito e senza che gli odierni opponenti, negli atti successivi al deposito della comparsa di costituzione e risposta dell'Ente, negassero l'impugnazione richiamata da quest'ultimo.
Alla luce di quanto sopra il Tribunale, allo stato, non può valutare se il termine prescrizionale sia decorso o meno non essendo stato indicato dalle parti il termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
Si richiama l'orientamento della Suprema Corte: l'eccezione di prescrizione in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte,
quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.,
restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini (cfr.
Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013).
Le domande dei ricorrenti, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di Parte 1 Marco Zanaboni, CP 1
[...] Controparte_2
- rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente;
- condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore di [...] Controparte_7 e di AGEA Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura delle spese di lite che si quantificano forfettariamente, per ciascun convenuto in € 3.000,00, oltre R.F., cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 19 febbraio 2025.
II G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini