Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 98 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Como, Via E. Pessina n. 8
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 con l'Avv. RASCHELLA' DOMENICO e l'Avv. FORNELLI EMANUELE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in n Como (CO), Via Dei
Mille n. 5
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ATP
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 24 gennaio 2024, l' Parte_2
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Como,
[...]
e quali genitori esercenti la potestà Controparte_2 Controparte_3 parentale della minore contestando le risultanze dell'accertamento CP_1 tecnico preventivo effettuato ex art. 445 bis c.p.c. su ricorso degli opposti, e
Si costituivano ritualmente in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di esercenti la patri potestà sulla minore
[...] CP_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
*** * *** contesta le risultanze della perizia depositata evidenziando come il CTU Pt_1 nominato nell'ambito del procedimento per ATP promosso da Controparte_2
e ex art. 445 bis c.p.c., avrebbe trascurato ciò che è
[...] Controparte_3 stato puntualmente rilevato dal medico dell' che smentisce, con specifici Pt_1 riferimenti fattuali, l'asserita, improbabile, disabilità della minore CP_1
In particolare, l' evidenzia come il medico incaricato dell' Controparte_4 Pt_1 di Como, inoltre, osserva che “Il CTU (non medico specialista in neuropsichiatria infantile) facendo solamente riferimento a una generica riferita “fatica nella gestione del carico scolastico” e ammettendo peraltro che la minore “non ha mai effettuato percorsi riabilitativi” ma solo
“saltuariamente è seguita da una ragazza per le ripetizioni” non ha adeguatamente motivato dal punto di vista sanitario la necessità del riconoscimento dell'indennità di frequenza. Contrariamente a quanto affermato dal CTU, infatti, la sola frequenza della scuola secondaria di secondo grado, in assenza di una patologia diagnosticata da specialista neuropsichiatra infantile comportante difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni della propria età, non è un criterio sufficiente per riconoscere il diritto all'indennità di frequenza. Si precisa che sia la valutazione neuropsichiatrica effettuata dalla dott.ssa (UOC Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza Persona_1
ASST Lariana) in data 23.02.2022 e sia la seconda consulenza neuropsichiatrica chiesta dalla famiglia (dott. nel luglio 2023 hanno posto diagnosi di sola “Dislessia, Disgrafia e Per_2
Discalculia Evolutiva” e che tali disturbi sono compensabili con gli strumenti compensativi e le misure dispensative già prescritti ed applicati in ambito scolastico tramite il Piano Didattico
Personalizzato ex lege 170/2010”.
Le doglianze dell' , tuttavia, non possono essere condivise. Controparte_4
Il CTU aveva già osservato: “Diagnosi misto degli apprendimenti (Dislessia, Disgrafia e
Discalculia Evolutiva), in ragazza con fragilità sul piano attentivo ed emotivo, meritevoli di
2 attenzione clinica. In particolare si evidenziano: • fragilità a carico dell'attenzione sostenuta, nella memoria a lungo termine e nel controllo dell'impulsività (soprattutto in compiti logico-astratti). • difficoltà di fluenza categoriale e fonemica • difficoltà nella comprensione del testo • ansia prestazionale e fatiche sul piano emotivo (sintomatologia compatibile con Disturbo d'Ansia con attacchi di panico) • generale lentezza esecutiva e scarso orientamento spazio-temporale. Tale sintomatologia determina una significativa e persistente difficoltà a svolgere le funzioni tipiche dell'età
(apprendimento, frequenza scolastica, autonomia nello studio, relazione con i pari)” concludendo affermando che: “I precisi riferimenti emersi dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta, unitamente ai rilievi assunti nel corso del presente accertamento tecnico preventivo, inducono a ritenere che la minore sia affetta da un Disturbo di gravità tale da CP_1 limitarne le autonomie quotidiane e da determinare quindi difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni della propria età; la minore POSSIEDE dunque i PREREQUISITI per l'INDENNITA' DI FREQUENZA (ex L. 289/190). Tale condizione è da considerarsi presente sin dal momento della domanda amministrativa (31 gennaio 2023), in quanto già descritte clinicamente nella valutazione della dott.ssa datata 23 febbraio 2022. Nonostante la Per_1 condizione clinica descritta riduca l'autonomia della ragazza, si ritiene che tale riduzione non sia tale da ritenere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Non risultano dunque presenti i criteri per il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità.”
Ancora, l'Esperto del Tribunale ha chiarito che: “la minore CP_1 usufruisce in effetti di un Piano Didattico Personalizzato in ambito scolastico, in cui sono previste misure dispensative e strumenti compensativi;
nonostante questo la ragazza fatica nella gestione del carico scolastico e questo comporta difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni della propria età. Rispetto alla frequenza a trattamenti riabilitativi in corso si specifica che la sola frequenza della scuola secondaria di secondo grado costituisce criterio di inclusione per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.”.
Le conclusioni sopra riportate sono state confermate anche in sede di chiarimenti laddove il CTU ha specificato che: “Tale sintomatologia determina una significativa e persistente difficoltà a svolgere le funzioni tipiche dell'età, nello specifico le abilità di apprendimento, la frequenza scolastica, l'autonomia nello studio e la relazione con i pari.”
3 Tanto basta per ritenere che il giudizio del Consulente del Tribunale sia il risultato di una compiuta valutazione della condizione della minore e, soprattutto, delle concrete difficoltà che la stessa presenta nello svolgimento – in concreto – di attività
“comuni” per minori di pari età.
Per questi motivi
si ritiene di poter aderire alla CTU condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve ritenersi che sia soggetto CP_1 portatrice delle condizioni di cui all'art. 1 legge 289/1990 e che tale condizione sussista dal momento della presentazione della domanda amministrativa in data 31 gennaio 2023.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
*** * ***
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in Pt_1 dispositivo. Definitivamente a carico dell' deve essere posto, Controparte_4 altresì, il compenso del C.T.U. già liquidato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta che la minore è portatrice Persona_3 delle condizioni di cui all'art. 1 Legge n. 289/1990 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa in data 31 gennaio 2023.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 Pt_1 oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico dell'Ente Previdenziale il compenso del C.T.U., dott.ssa Per_4
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 1° aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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