Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01208/2025REG.PROV.COLL.
N. 04201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4201 del 2024, proposto da
V.I.C. S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dancalia 21;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale – Municipio Roma III Direzione Tecnica P.O. Manutenzione Territorio e Ambiente Ufficio Verde Pubblico, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comitato di Quartiere Fidene, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03806/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Rita Caldarozzi e Antonio Nicodemo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l‘annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della determina dirigenziale con la quale Roma Capitale – Municipio Roma III – Montesacro Direzione Tecnica Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente ha disposto la “ Decadenza della concessione d'uso a titolo oneroso dell'immobile sito in Largo Fausta Labia destinato a punto ristoro, di proprietà di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di concessione sottoscritto in data 16/07/2020 – prot. CD/87933 del 11/09/2020, alla società V.I.C. S.r.l. e per essa al Rappresentante Legale” ;
- della comunicazione del 24 ottobre 2022 prot. n. 134111 con la quale Roma Capitale – Municipio Roma III – Montesacro Direzione Tecnica Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente ha fornito riscontro alla nota prot. CD/124413 del 3/10/2022 relativa alla concessione dell'immobile in Largo Fausta Labia;
- di ogni ulteriore atto ai predetti presupposti, connesso o conseguente ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
- della determina dirigenziale con la quale Roma Capitale – Municipio Roma III – Montesacro Direzione Tecnica Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente ha disposto la “ Adozione temporanea del “Parco Labia” sito in Largo Fausta da parte del Comitato di Quartiere Fidene ”;
- di ogni ulteriore atto ai predetti presupposti, connesso o conseguente ancorché non conosciuto.
Il primo giudice ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
Ha evidenziato il TAR che la società ricorrente avversa la determinazione con la quale Roma Capitale ha dichiarato la decadenza della concessione di suolo pubblico in precedenza sottoscritta fra le parti in data 16 luglio 2020, per l’immobile in premessa, destinato a punto ristoro, ai sensi dell’art.4 dell’Atto di concessione.
Secondo quanto contestato nel provvedimento sanzionatorio, la concessionaria sarebbe inadempiente al pagamento del canone concessorio e non avrebbe attivato le procedure per l’approvazione del progetto di realizzazione del dehor contemplato nell’atto di concessione, nonostante il terreno affidato in concessione sia stato oggetto di iniziative commerciali da parte della società stessa.
Secondo il TAR, il gravato provvedimento decadenziale costituisce atto plurimotivato, fondandosi sia sull’inadempienza al pagamento del canone concessorio, che sulla mancata realizzazione del dehor , in conformità alle previsioni dell’atto concessorio. La concessionaria non ha mai provveduto al pagamento del canone concessorio (da corrispondere in dodici rate mensili), e ciò sebbene Roma Capitale, in una logica di correttezza e buona fede, in ragione della pandemia, avesse richiesto il pagamento solo dal 1 gennaio 2022, pur a fronte del fatto che la società avesse già in consegna l’area dal luglio 2019 e che la stessa fosse stata già oggetto di fruizione.
Secondo il primo giudice, l’inadempimento in questione, grave e persistente, afferente alla totalità dei ratei di canoni, integra senz’altro la fattispecie della grave inadempienza, sanzionabile con la determinazione decadenziale, in conformità a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art.4 dell’Atto di concessione, ai sensi del quale il mancato pagamento di due rate di canone comporta la decadenza dalla concessione.
Avverso la sentenza impugnata in data 27 maggio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituita in giudizio Roma capitale.
In data 19 dicembre 2024 ha depositato memoria Roma Capitale.
In data 31 dicembre 2024 ha depositato memoria di replica la parte appellante.
Nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- error in iudicando et /o in procedendo. ingiustizia e /o illegittimità della sentenza impugnata per errata interpretazione degli atti e/o documenti prodotti in giudizio e segnatamente per violazione dell’art. 64 c.p.a. ovvero per violazione del principio di prova, nonché per omesso esame dei motivi di ricorso e dei documenti ivi richiamati oltre che per violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico dell’art. 181 comma 1 del d.l. 34/2020 come convertito dalla l. 77/2020, dell’art. 9-ter comma 2 del d.l.137/2020, come convertito dalla l.176/2020, dell’art. 30, comma 1, lett. a), del d.l.41/2021 come convertito dalla l.69/2021 della l. 234/2021 (legge di bilancio 2022) all’art. 1, comma 706 oltre che dell’art. 10-ter d.l. 21/2022 come convertito dalla l.51/2022
Secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe ingiusta e illegittima poiché:
a) non terrebbe conto del complesso rapporto concessorio intercorso sino alla data della presentazione del ricorso in primo grado di giudizio tra Roma Capitale e la società appellante;
b) ometterebbe di valutare fatti, atti e circostanze di assoluto rilievo per la definizione della controversia;
c) ometterebbe di valutare la copiosa documentazione versata in atti dalla parte ricorrente in primo grado, violando la norma contenuta nell’articolo 64 del c.p.a.;
d) traviserebbe i fatti posti a fondamento del contenzioso considerando, in maniera semplicistica il mancato pagamento dei canoni di concessione quale giusta causa della risoluzione della concessione stessa senza però pronunciarsi sui fatti, gli atti e le circostanze che la parte ricorrente, odierna appellante, ha posto a fondamento della richiesta di dilazionare nel tempo il pagamento dei canoni; e) ometterebbe di considerare la copiosa normativa intervenuta nella cd. “fase covid” e rilevante in materia di sospensione dei canoni di concessione del suolo pubblico.
Al riguardo, evidenzia l’appellante di non aver avuto mai la possibilità di svolgere con continuità l’attività oggetto di concessione, a causa dell’inerzia dell’Amministrazione capitolina che non avrebbe mai reso possibile lo svolgimento, in piena regola, dei lavori, nonchè in conseguenza dei continui atti vandalici che si sono registrati nel parco ove è ubicato l’immobile oggetto della concessione.
Inoltre, dal mese di marzo 2020, per l’emergenza pandemica, sarebbe stato impossibile svolgere le attività per le quali la concessione è stata stipulata.
Diversamente da quanto argomentato dal TAR, l’appellante ritiene che la condotta di Roma Capitale sarebbe stata assolutamente estranea ai principi di buona fede e correttezza.
Rileva infine l’appellante che la contestazione circa il mancato pagamento dei canoni non avrebbe considerato la copiosa normativa intervenuta nella “fase covid” che imponeva la sospensione del pagamento di detti canoni.
-error in iudicando et /o in procedendo. riproposizione del i^ motivo di ricorso principale poi integrato con il ricorso per motivi aggiunti la cui valutazione è stata omessa in primo grado di giudizio
Argomenta l’appellante che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi poiché affetti dai vizi della violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, degli artt. 3 e 6 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 della Costituzione, oltre che per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza e della contraddittorietà.
L’Amministrazione resistente avrebbe disposto la decadenza della concessione in argomento senza aver condotto la necessaria e adeguata attività istruttoria.
-error in iudicando et /o in procedendo. riproposizione del II motivo di ricorso principale poi integrato con il ricorso per motivi aggiunti la cui valutazione è stata omessa in primo grado di giudizio
Ad avviso dell’appellante, i provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi poiché affetti da violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, degli artt. 165, c. 6 del d. lgs. n. 50/2016 e 19 bis del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico di Roma Capitale, nonché dell’art. 1664 del codice civile.
La prima disposizione citata impone di avviare ogni idonea iniziativa per garantire il riequilibrio economico / finanziario della concessione.
Dello stesso tenore è la seconda disposizione, che individua diverse ipotesi al ricorrere delle quali può determinarsi la riduzione del canone dovuto.
Alle norme richiamate va aggiunta quella contenuta nell’art. 1664 del codice civile, tenuto conto che
l’appellante avrebbe analiticamente illustrato le ragioni economiche idonee a determinare non solo una temporanea rimodulazione del canone concessorio ma, anche e, soprattutto, l’azzeramento, per un determinato periodo di tempo del canone.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il mancato pagamento dei canoni, peraltro richiesti, in ragione della pandemia, solamente dal 1 gennaio 2022, appare come un inadempimento insuperabile, alla luce di quanto disposto dall’art. 4 della concessione, circostanza che rende pienamente legittimo e motivato il provvedimento sanzionatorio adottato.
In particolare, quanto al primo motivo di appello, alcuna delle circostanze dedotte appare idonea a superare la violazione dell’obbligo di pagamento del canone posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio, come evidenziato dal primo giudice.
In particolare non appaiono accoglibili, alla luce di tale profilo dirimente, le dedotte censure di omissione di valutazione di circostanze e documenti asseritamente rilevanti, incluse le difficoltà incontrate durante il periodo della pandemia, che risultano viceversa presi in considerazione dal TAR decidente nelle argomentazioni poste a supporto della decisione.
Relativamente, poi, al secondo motivo di appello, non si evince dagli atti di causa la dedotta carenza istruttoria, in quanto risulta per tabulas che, sebbene la concessionaria avesse la disponibilità dell’immobile in questione fin dal 2019, la richiesta del pagamento del canone decorreva dal 1 gennaio 2022, circostanza idonea a dimostrare che l’amministrazione ha esercitato una attenta valutazione degli obblighi della concessionaria e ha pienamente considerato le ragioni fatte valere dalla società ricorrente, soprattutto con riferimento all’intervenuta fase pandemica, tale per cui il persistente inadempimento nel pagamento dei canoni si configura del tutto ingiustificato.
Tale ultima considerazione depone altresì per la conseguente infondatezza del terzo motivo di appello, risultando errata la considerazione secondo la quale l’amministrazione omesso di valutare le criticità evidenziate e di garantire il riequilibrio economico finanziario della concessione, che non può certo comportare l’inadempimento rispetto all’obbligo di pagamento dei canoni, che già erano ridotti perché non erano stati richiesti nella fase iniziale del rapporto.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO