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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bombarda contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Laura Munaretto
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._3
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 522/2024 del Tribunale di Vicenza emessa e depositata in data 07.03.2024.
1 Conclusioni di : Parte_1
- in via preliminare, visto l'art. 283 c.p.c. e valutata la gravità dei motivi esposti in narrativa, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (n. 522/2024 Sent.
Trib. Vicenza) almeno sino alla decisione di questo giudizio di appello;
- in via principale, in riforma della sentenza n. 522/2024 Sent. resa dal Tribunale di
Vicenza in data 7.03.2024 nella parte in cui condanna la signora al rilascio della casa coniugale entro il 30.06.2024, in integrale accoglimento dei motivi appello esposti ai paragrafi 1 e 2 di questo atto, disporre che la stessa continui ad occupare il detto immobile almeno per la durata di 9 anni a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione;
- conseguentemente anche a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, in riforma della sentenza n. 522/2024 Sent. resa dal Tribunale di Vicenza in data 7.03.2024 nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione e al pagamento delle spese legali, in integrale accoglimento dei motivi esposti al paragrafo 3 di questo atto, disporre che la signora nulla debba per questi titoli;
Parte_1
- in via istruttoria, si producono: i) copia sentenza Trib. Vicenza n. 522/2024, con attestazione di conformità ex lege;
ii) fascicolo telematico n. 2409/2023 RG Trib. di
Vicenza; iii) copia sentenza n. 11096/2022 Cass. S.U.; iv) copia atto di precetto notificato il 9.04.2024; v) copia atto di pignoramento presso terzi notificato il 14.05.2024; vi) copia atti procedura esecutiva presso terzi Zheli/Zheli; vii) visura CCIAA;
vii) copia busta paga
Lytfije Pt_1
- con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di questo giudizio.
Conclusioni di Controparte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
1) Rigettare le domande formulate da parte attrice appellante in quanto infondate e/o inammissibili per i tutti i motivi sopra esposti;
2) Confermare la sentenza n. 522/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza in data
07/03/2024, n. 633/2024 Repert.;
3) In ogni caso, con compensi e spese di lite integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio Controparte_1
davanti al Tribunale di Vicenza esponendo che in data 14.04.2021 la Parte_1
ricorrente aveva acquistato da la piena proprietà di un appartamento in CP_2
AN NO (Vi), via Filanda n. 13 int. 3; che successivamente all'acquisto aveva appreso che l'appartamento era occupato dalla moglie del venditore Parte_1
e dal loro figlio minore d'età, in forza del provvedimento di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale emesso dal Tribunale di Vicenza in data 16.07.2020 nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi;
che tale provvedimento non era stato trascritto nei pubblici registri e non poteva considerarsi a lei opponibile.
Ciò premesso, essa chiedeva la condanna di e di qualsiasi altro occupante Parte_1
sine titulo al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dal mese di aprile 2021 fino al suo effettivo rilascio.
Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo Parte_1
l'opponibilità alla ricorrente del provvedimento di assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il marito , per CP_2
essere da questi manlevata in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata di , questi non si costituiva e veniva dichiarato CP_2
contumace.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza condannava al Parte_1 rilascio dell'immobile entro e non oltre il 30.06.2024 ed a corrispondere alla ricorrente la somma di €400,00 per ogni mese di occupazione dell'immobile a far data dal
03.05.2023 sino al deposito della pronuncia;
compensava per metà le spese di lite tra la ricorrente e la resistente, ponendo la quota residua a carico di quest'ultima; condannava a tenere indenne da quanto la stessa era tenuta a corrispondere CP_2 Parte_1
alla ed a rifondere alla resistente le spese di lite. CP_1
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a Parte_1
tre motivi di gravame.
3 2.1 Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere escluso che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario sia opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione.
2.2 Con il secondo motivo ribadisce la precedente censura, lamentando che il giudice di prime cure si sia limitato a dare atto dell'intervenuto mutamento del quadro normativo a cui si sarebbe uniformata la giurisprudenza, rappresentata dall'isolata pronuncia della
Corte di Cassazione n. 12387/2022 richiamata nella sentenza impugnata, senza delineare il percorso logico-giuridico seguito per la risoluzione della controversia.
2.3 Con il terzo motivo chiede la riforma dei capi della sentenza che l'hanno condannata al pagamento dell'indennità da occupazione ed alla rifusione parziale delle spese di lite, in conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
4. , pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio. CP_2
5. L'appello proposto da è infondato. Parte_1
Nel regime anteriore alla novella legislativa introduttiva dell'art. 155-quater, cod. civ., la
Corte di Cassazione aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del
1970, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, applicabile anche in tema di separazione personale a mente dell'arresto della Corte Costituzionale 27 luglio 1989, n.
454, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo strutturalmente data certa, fosse opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (Cass., Sez. U.,
26/07/2002, n. 11096, e succ. conf.); la norma richiamata enuncia che l'assegnazione della
4 casa coniugale «in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente, ai sensi dell'art. 1599 del codice civile».
Era così prevalsa la tesi favorevole a una sostanziale equiparazione del diritto del coniuge assegnatario a quello del conduttore, nonostante alcuni dissensi, che sottolineavano l'eccezionalità della disposizione normativa concernente la locazione, come tale insuscettibile di applicazione analogica;
in quel contesto, ad esempio Cass., 06/05/1999, n.
4529, aveva osservato in precedenza che «l'assegnazione della casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da ciò consegue l'inapplicabilità della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali. L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, e, in difetto di quest'ultima, essa non opera, non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione stessa. Né al fine di superare le raggiunte conclusioni si può far leva sul richiamo contenuto nell'art. 6, comma
6, della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) all'art. 1599 cod. civ., attesa la genericità del richiamo e l'impossibilità di ritenere sulla sua base l'applicabilità al provvedimento di assegnazione delle disposizioni in tema di locazione».
Le Sezioni Unite risposero rimarcando come l'ambiguità del tenore letterale dell'art. 6, comma 6, della legge sul divorzio, era superabile ravvisando «nel richiamo all'art. 1599, cod. civ., in esso contenuto, la precisa volontà del legislatore di assimilare a meri fini della trascrizione il diritto dell'assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo all'istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione», sicché «la limitazione di detta assimilazione al solo piano degli effetti nei confronti dei terzi vale a rendere non rilevanti ai fini in discorso le insopprimibili differenze - che appaiono particolarmente valorizzate nella sentenza n. 4529 del 1999 - in ordine alla natura, alla funzione ed alla durata tra assegnazione e locazione.
Le S.U. ritennero che il legislatore della riforma, operando un bilanciamento, secondo valori etici e criteri socioeconomici, tra l'interesse del gruppo familiare residuo, e
5 specificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non autosufficienti, a conservare l'habitat" domestico, e quello di natura patrimoniale di tutela dell'affidamento del terzo, oltre quello più generale ad una rapida e sicura circolazione dei beni, avesse ravvisato come elemento di composizione tra le diverse istanze in conflitto la limitazione nel tempo, in difetto di trascrizione, dell'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione» (Cass., Sez. U., n. 11096 del 2002, cit.).
Tuttavia il quadro normativo di riferimento è mutato a séguito della riforma sull'affido condiviso;
in particolare, l'art. 155-quater, cod. civ., in vigore dal 10 marzo 2006, ed abrogato a far data dal 14 febbraio 2014, dagli artt. 106 e 108, d.lgs. n. 154 del 2013, ma integralmente trasfuso nell'art. 337-sexies, cod. civ. attualmente vigente, ha previsto che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 cod. civ.».
Il richiamato art. 2643 cod. civ. individua soltanto gli atti trascrivibili a fini di pubblicità, ma non contempla gli effetti della trascrizione, che sono invece disciplinati dall'articolo successivo.
La previsione contiene dunque una semplificazione, posto che la regola sull'opponibilità non è dettata dall'art. 2643, cod. civ., bensì dall'art. 2644, cod. civ.; deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilità dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'art. 2644, cod. civ.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione. L'assegnazione della casa familiare viene ad essere quindi opponibile a coloro che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione, adempimento ragionevolmente esigibile anche alla luce del bilanciamento delle tutele familiari e della certezza dei rapporti patrimoniali, salvaguardando l'assegnatario da atti di alienazione o aggressione successivi.
Deve, dunque, ritenersi che la previsione contenuta nell'art. 6, comma 6, della legge sul divorzio sia stata tacitamente abrogata e che dall'introduzione dell'art. 155-quater, cod. civ.,
l'assegnazione della casa coniugale sia trascrivibile come tale e non agli effetti, non più
6 previsti, dell'art. 1599, cod. civ., e perciò sia opponibile solo se e quando trascritta (v. in senso conforme Cass. n. 12387 del 15/04/2022 che ha affrontato "ex professo" il tema).
Del resto, la stessa Corte di Cassazione aveva già avuto modo di sottolineare che la novella del 2006 aveva «completamente mutato il quadro normativo» tenuto in conto dalle Sezioni
Unite del 2002: essa infatti, con la pronuncia n. 7776 del 20/04/2016 - nell'affermare il principio per cui l'art. 155-quater, cod. civ., va interpretato nel senso che il provvedimento di assegnazione (come quello di revoca) non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione stesso, potendosi far vendere coattivamente l'immobile come libero – aveva osservato che la conclusione non trova smentita nei precedenti di legittimità inerenti all'interpretazione della disciplina previgente, specificando che si trattava di «precedenti che, come quello delle Sezioni Unite del 26 luglio 2002 n.
11096 (su cui sono basati), si riferiscono ad un quadro normativo oramai completamente mutato» (ovvero a norme inapplicabili al caso, anche "ratione temporis").
I principi affermati da Cass. n. 12387 del 15/04/2022 e recepiti nella sentenza impugnata hanno trovato conferma anche nella successiva sentenza n. 18641 del 09/06/2022 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, dopo aver rammentato che la giurisprudenza, in passato, traeva il fondamento della trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nel parallelismo con la locazione ex art. 1599 c.c. e, pertanto, esso risultava opponibile al terzo acquirente anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione stessa, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto di modo che ogni conflitto traesse il suo criterio di risoluzione dall'art. 1599 c.c., evidenzia che con la riforma di cui alla novella n. 54 del
2006, l'assegnazione della casa coniugale, in caso di separazione, ha creato in capo all'assegnatario un atipico diritto personale di godimento, trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c., rimanendo così reciso ogni richiamo all'art. 1599 c.c., mentre l'assegnazione regolarmente trascritta trova il suo complemento nel principio di priorità di cui all'art. 2644 c.c.
Nel caso di specie, il provvedimento di assegnazione dell'immobile emesso in data
16.7.2020, sebbene sia anteriore alla stipulazione del contratto di compravendita, non è
7 stato trascritto, a differenza dell'acquisto del bene effettuato da Controparte_1
sicché non è opponibile a quest'ultima.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bombarda contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Laura Munaretto
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._3
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 522/2024 del Tribunale di Vicenza emessa e depositata in data 07.03.2024.
1 Conclusioni di : Parte_1
- in via preliminare, visto l'art. 283 c.p.c. e valutata la gravità dei motivi esposti in narrativa, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (n. 522/2024 Sent.
Trib. Vicenza) almeno sino alla decisione di questo giudizio di appello;
- in via principale, in riforma della sentenza n. 522/2024 Sent. resa dal Tribunale di
Vicenza in data 7.03.2024 nella parte in cui condanna la signora al rilascio della casa coniugale entro il 30.06.2024, in integrale accoglimento dei motivi appello esposti ai paragrafi 1 e 2 di questo atto, disporre che la stessa continui ad occupare il detto immobile almeno per la durata di 9 anni a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione;
- conseguentemente anche a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, in riforma della sentenza n. 522/2024 Sent. resa dal Tribunale di Vicenza in data 7.03.2024 nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione e al pagamento delle spese legali, in integrale accoglimento dei motivi esposti al paragrafo 3 di questo atto, disporre che la signora nulla debba per questi titoli;
Parte_1
- in via istruttoria, si producono: i) copia sentenza Trib. Vicenza n. 522/2024, con attestazione di conformità ex lege;
ii) fascicolo telematico n. 2409/2023 RG Trib. di
Vicenza; iii) copia sentenza n. 11096/2022 Cass. S.U.; iv) copia atto di precetto notificato il 9.04.2024; v) copia atto di pignoramento presso terzi notificato il 14.05.2024; vi) copia atti procedura esecutiva presso terzi Zheli/Zheli; vii) visura CCIAA;
vii) copia busta paga
Lytfije Pt_1
- con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di questo giudizio.
Conclusioni di Controparte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
1) Rigettare le domande formulate da parte attrice appellante in quanto infondate e/o inammissibili per i tutti i motivi sopra esposti;
2) Confermare la sentenza n. 522/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza in data
07/03/2024, n. 633/2024 Repert.;
3) In ogni caso, con compensi e spese di lite integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio Controparte_1
davanti al Tribunale di Vicenza esponendo che in data 14.04.2021 la Parte_1
ricorrente aveva acquistato da la piena proprietà di un appartamento in CP_2
AN NO (Vi), via Filanda n. 13 int. 3; che successivamente all'acquisto aveva appreso che l'appartamento era occupato dalla moglie del venditore Parte_1
e dal loro figlio minore d'età, in forza del provvedimento di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale emesso dal Tribunale di Vicenza in data 16.07.2020 nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi;
che tale provvedimento non era stato trascritto nei pubblici registri e non poteva considerarsi a lei opponibile.
Ciò premesso, essa chiedeva la condanna di e di qualsiasi altro occupante Parte_1
sine titulo al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dal mese di aprile 2021 fino al suo effettivo rilascio.
Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo Parte_1
l'opponibilità alla ricorrente del provvedimento di assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il marito , per CP_2
essere da questi manlevata in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata di , questi non si costituiva e veniva dichiarato CP_2
contumace.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza condannava al Parte_1 rilascio dell'immobile entro e non oltre il 30.06.2024 ed a corrispondere alla ricorrente la somma di €400,00 per ogni mese di occupazione dell'immobile a far data dal
03.05.2023 sino al deposito della pronuncia;
compensava per metà le spese di lite tra la ricorrente e la resistente, ponendo la quota residua a carico di quest'ultima; condannava a tenere indenne da quanto la stessa era tenuta a corrispondere CP_2 Parte_1
alla ed a rifondere alla resistente le spese di lite. CP_1
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a Parte_1
tre motivi di gravame.
3 2.1 Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere escluso che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario sia opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione.
2.2 Con il secondo motivo ribadisce la precedente censura, lamentando che il giudice di prime cure si sia limitato a dare atto dell'intervenuto mutamento del quadro normativo a cui si sarebbe uniformata la giurisprudenza, rappresentata dall'isolata pronuncia della
Corte di Cassazione n. 12387/2022 richiamata nella sentenza impugnata, senza delineare il percorso logico-giuridico seguito per la risoluzione della controversia.
2.3 Con il terzo motivo chiede la riforma dei capi della sentenza che l'hanno condannata al pagamento dell'indennità da occupazione ed alla rifusione parziale delle spese di lite, in conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
4. , pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio. CP_2
5. L'appello proposto da è infondato. Parte_1
Nel regime anteriore alla novella legislativa introduttiva dell'art. 155-quater, cod. civ., la
Corte di Cassazione aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del
1970, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, applicabile anche in tema di separazione personale a mente dell'arresto della Corte Costituzionale 27 luglio 1989, n.
454, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo strutturalmente data certa, fosse opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (Cass., Sez. U.,
26/07/2002, n. 11096, e succ. conf.); la norma richiamata enuncia che l'assegnazione della
4 casa coniugale «in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente, ai sensi dell'art. 1599 del codice civile».
Era così prevalsa la tesi favorevole a una sostanziale equiparazione del diritto del coniuge assegnatario a quello del conduttore, nonostante alcuni dissensi, che sottolineavano l'eccezionalità della disposizione normativa concernente la locazione, come tale insuscettibile di applicazione analogica;
in quel contesto, ad esempio Cass., 06/05/1999, n.
4529, aveva osservato in precedenza che «l'assegnazione della casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da ciò consegue l'inapplicabilità della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali. L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, e, in difetto di quest'ultima, essa non opera, non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione stessa. Né al fine di superare le raggiunte conclusioni si può far leva sul richiamo contenuto nell'art. 6, comma
6, della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) all'art. 1599 cod. civ., attesa la genericità del richiamo e l'impossibilità di ritenere sulla sua base l'applicabilità al provvedimento di assegnazione delle disposizioni in tema di locazione».
Le Sezioni Unite risposero rimarcando come l'ambiguità del tenore letterale dell'art. 6, comma 6, della legge sul divorzio, era superabile ravvisando «nel richiamo all'art. 1599, cod. civ., in esso contenuto, la precisa volontà del legislatore di assimilare a meri fini della trascrizione il diritto dell'assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo all'istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione», sicché «la limitazione di detta assimilazione al solo piano degli effetti nei confronti dei terzi vale a rendere non rilevanti ai fini in discorso le insopprimibili differenze - che appaiono particolarmente valorizzate nella sentenza n. 4529 del 1999 - in ordine alla natura, alla funzione ed alla durata tra assegnazione e locazione.
Le S.U. ritennero che il legislatore della riforma, operando un bilanciamento, secondo valori etici e criteri socioeconomici, tra l'interesse del gruppo familiare residuo, e
5 specificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non autosufficienti, a conservare l'habitat" domestico, e quello di natura patrimoniale di tutela dell'affidamento del terzo, oltre quello più generale ad una rapida e sicura circolazione dei beni, avesse ravvisato come elemento di composizione tra le diverse istanze in conflitto la limitazione nel tempo, in difetto di trascrizione, dell'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione» (Cass., Sez. U., n. 11096 del 2002, cit.).
Tuttavia il quadro normativo di riferimento è mutato a séguito della riforma sull'affido condiviso;
in particolare, l'art. 155-quater, cod. civ., in vigore dal 10 marzo 2006, ed abrogato a far data dal 14 febbraio 2014, dagli artt. 106 e 108, d.lgs. n. 154 del 2013, ma integralmente trasfuso nell'art. 337-sexies, cod. civ. attualmente vigente, ha previsto che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 cod. civ.».
Il richiamato art. 2643 cod. civ. individua soltanto gli atti trascrivibili a fini di pubblicità, ma non contempla gli effetti della trascrizione, che sono invece disciplinati dall'articolo successivo.
La previsione contiene dunque una semplificazione, posto che la regola sull'opponibilità non è dettata dall'art. 2643, cod. civ., bensì dall'art. 2644, cod. civ.; deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilità dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'art. 2644, cod. civ.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione. L'assegnazione della casa familiare viene ad essere quindi opponibile a coloro che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione, adempimento ragionevolmente esigibile anche alla luce del bilanciamento delle tutele familiari e della certezza dei rapporti patrimoniali, salvaguardando l'assegnatario da atti di alienazione o aggressione successivi.
Deve, dunque, ritenersi che la previsione contenuta nell'art. 6, comma 6, della legge sul divorzio sia stata tacitamente abrogata e che dall'introduzione dell'art. 155-quater, cod. civ.,
l'assegnazione della casa coniugale sia trascrivibile come tale e non agli effetti, non più
6 previsti, dell'art. 1599, cod. civ., e perciò sia opponibile solo se e quando trascritta (v. in senso conforme Cass. n. 12387 del 15/04/2022 che ha affrontato "ex professo" il tema).
Del resto, la stessa Corte di Cassazione aveva già avuto modo di sottolineare che la novella del 2006 aveva «completamente mutato il quadro normativo» tenuto in conto dalle Sezioni
Unite del 2002: essa infatti, con la pronuncia n. 7776 del 20/04/2016 - nell'affermare il principio per cui l'art. 155-quater, cod. civ., va interpretato nel senso che il provvedimento di assegnazione (come quello di revoca) non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione stesso, potendosi far vendere coattivamente l'immobile come libero – aveva osservato che la conclusione non trova smentita nei precedenti di legittimità inerenti all'interpretazione della disciplina previgente, specificando che si trattava di «precedenti che, come quello delle Sezioni Unite del 26 luglio 2002 n.
11096 (su cui sono basati), si riferiscono ad un quadro normativo oramai completamente mutato» (ovvero a norme inapplicabili al caso, anche "ratione temporis").
I principi affermati da Cass. n. 12387 del 15/04/2022 e recepiti nella sentenza impugnata hanno trovato conferma anche nella successiva sentenza n. 18641 del 09/06/2022 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, dopo aver rammentato che la giurisprudenza, in passato, traeva il fondamento della trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nel parallelismo con la locazione ex art. 1599 c.c. e, pertanto, esso risultava opponibile al terzo acquirente anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione stessa, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto di modo che ogni conflitto traesse il suo criterio di risoluzione dall'art. 1599 c.c., evidenzia che con la riforma di cui alla novella n. 54 del
2006, l'assegnazione della casa coniugale, in caso di separazione, ha creato in capo all'assegnatario un atipico diritto personale di godimento, trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c., rimanendo così reciso ogni richiamo all'art. 1599 c.c., mentre l'assegnazione regolarmente trascritta trova il suo complemento nel principio di priorità di cui all'art. 2644 c.c.
Nel caso di specie, il provvedimento di assegnazione dell'immobile emesso in data
16.7.2020, sebbene sia anteriore alla stipulazione del contratto di compravendita, non è
7 stato trascritto, a differenza dell'acquisto del bene effettuato da Controparte_1
sicché non è opponibile a quest'ultima.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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