Articolo 54 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
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1 gennaio 2003
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1 marzo 2017
Art. 54. (Livelli essenziali di assistenza) 1. Dal 1 gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, nonche' le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,)) di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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