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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6836/2022
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 6836 del R.G. dell'anno 2022, ritenuta in decisione nell'udienza del 05.06.25 con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni successivi vertente
TRA
Avv. nato il [...] a [...] nia (AV), c.f. , Parte_1 C.F._1
Dott. nato il [...] a [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
Dott.ssa nata il [...] a [...], c.f. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Donatella Mingrone, dall'Avv. Francesco
Cerracchio, e dall'Avv. , presso il cui studio in Salerno al Corso Garibaldi n. 103, Parte_1 elettivamente domiciliano, come da procura in atti;
- Attori –
E dott.ssa nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappr.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aurelio MAMMONE e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via G. Romano n. 4;
- convenuta –
E
Sig.ra e , in atti generalizzate, non costituite;
Controparte_2 Controparte_3
- convenute contumaci –
OGGETTO: proprietà/risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.07.2022, lAvv. , il Dott. Parte_1 Parte_2
e la Dott.ssa , nella qualità di proprietari e possessori di appezzamento di terreno sito in Parte_3 agro di Salerno alla Via Galzigna n. 11, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno le sigg.re e , quali proprietarie dell'adiacente terreno CP_4 Controparte_1 Controparte_3 in catasto fabbricati al Foglio 17, particella 316, al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. per mancati obblighi di manutenzione ai sensi dell'art. 896 c.c. e per aver piantumato alberi, siepi ed altro a distanza non regolamentare.
Gli attori chiedevano altresì che venisse riconosciuta la responsabilità delle convenute per il cedimento strutturale di un palo presente nella loro proprietà e divenuto pericolante per la proprietà confinante dei germani , con conseguente richiesta di ordinare la definitiva messa in sicurezza Parte_1 del palo.
Veniva richiesta anche la condanna delle convenute a provvedere alla recisione dei rami che invadono la proprietà e ad eliminare tutti gli alberi e cespugli piantumati a distanza non regolare Parte_1
e che in altezza hanno superato i limiti consentiti.
Infine, gli attori richiedevano il risarcimento dei danni materiali subiti, inclusi quelli derivanti dal mancato utilizzo del garage e delle autovetture, quantificati in € 4.200,00.
Si costituiva in giudizio soltanto la Dott.ssa eccependo in via preliminare Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non proprietaria del terreno confinante, ma solo di unità abitative nel fabbricato adiacente.
Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda, sostenendo che la responsabilità per il palo pericolante fosse da attribuire a , proprietaria del palo, e che non vi fosse violazione delle distanze CP_5 legali per il cipresso.
Evidenziava inoltre di aver provveduto, per quanto possibile, alla pulizia dell'area di confine dopo aver ricevuto la notifica del procedimento di mediazione.
In corso di causa, a seguito di invito del Magistrato all'udienza del 12.07.2023, la parte convenuta dichiarava di aver eseguito il taglio dei rami e degli arbusti che sporgevano sulla proprietà degli attori, allegando allo scopo copiosa documentazione fotografica.
All'udienza del 16.04.2025, lo scrivente il Giudicante, rilevato che la parte convenuta aveva adempiuto al taglio dei rami che sporgevano nella proprietà , postulava la cessazione della Parte_1 materia del contendere su tale punto;
rilevava che la richiesta di taglio degli alberi di alto fusto esula dalla competenza del Tribunale ordinario, essendo di competenza funzionale del Giudice di Pace e riteneva dubbia la responsabilità dei convenuti per i danni cagionati dal palo, che parrebbe appartenere a;
CP_5 indi formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con rinvio al 05.06.25. pagina 2 di 5 La proposta non veniva accettata dagli attori ma soltanto dalla convenuta;
pertanto lo scrivente assumeva la causa in decisione ex art 281 sexies cpc con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali, osserva il Tribunale, innanzitutto che è cessata la materia del contendere relativa al taglio dei rami invadenti (art. 896 c.c.) È emerso chiaramente dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti in udienza che la parte convenuta, in ottemperanza all'invito del Magistrato, ha spontaneamente eseguito il taglio dei rami e della vegetazione che sporgevano nella proprietà . L'Avv. Mammone ha dato atto in udienza di aver ottemperato a quanto Parte_1 richiesto, allegando foto che lo dimostrano. Pertanto, su questo specifico punto, la materia del contendere
è venuta meno, residuando esclusivamente l'eventuale controversia per le spese di lite. La domanda relativa alla recisione dei rami protesi "in orizzontale" che invadono l'altrui proprietà è regolata dall'art. 896 c.c. e rientrava nella competenza del giudice unico di Tribunale. Essendo stata adempiuta, la domanda ha perso il suo oggetto.
Gli attori si dolgono che la convenuta non abbia adempiuto all'obbligo di "eliminare tutti gli alberi, cespugli ed altro che sono stati piantumati a distanza non regolare e che in altezza hanno superato abbondantemente i limiti consentiti"; tale asserzione si riferisce a piante che superano "in verticale" l'altezza del muro di confine, come disciplinato dall'art. 892, ultimo comma, c.c.
In conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in Ordinanza n. 20051 del 2018, la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi "in verticale" l'altezza del muro, rientra nella competenza funzionale del Giudice di Pace.
Si richiama altresì l'altra pronuncia riportata nell'ordinanza del 16.04.25 secondo cui la "vis attractiva" della competenza del Tribunale non opera quando siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, se alcune di esse rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace.
Questo principio si applica anche al caso in esame, dove la domanda relativa al taglio degli alberi di alto fusto appartiene alla competenza del Giudice di Pace per ragione di materia. Conseguentemente, su tale specifica domanda, il Tribunale adito è incompetente e le parti attrici dovranno riassumere la causa dinanzi al Giudice di Pace.
Gli attori hanno sostenuto nella comparsa conclusionale la propria convinzione sulla competenza del Tribunale sull'assunto che c'è stata una contestazione da parte convenuta sulla esatta demarcazione dei confini, e questo potrebbe essere sufficiente ad invocare il principio assoluto che le cause di regolamento di confini esulano dalla competenza del G.D.P., perchè rientrano fra quelle relative ai beni immobili, assoggettate alla regola della distribuzione della competenza per valore in base ai criteri posti dall'art. 15
c.p.c. con riguardo al valore della parte controversa dell'immobile. pagina 3 di 5 Tuttavia, non vi è prova di questa contestazione;
parte attrice non ha allegato una domanda giudiziale avversa di regolamento dei confini, ma soltanto una missiva spedita nell'anno 2000 dal dante causa delle convenute con cui si chiedeva al di arretrare i confini. Detta missiva, di parte, non è Parte_1 sufficiente a mettere in discussione i confini tra le proprietà, essendo necessario un giudicato sul punto.
Pertanto, la decisione dello scrivente Tribunale non può essere resa sulla base della situazione attuale dei luoghi, conseguendone che la domanda degli attori rientra ex art 7 cpc nella competenza funzionale del
GdP.
Infine, relativamente alla domanda di risarcimento danni e messa in sicurezza relativa al palo pericolante, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva delle convenute. Dalla documentazione prodotta, inclusi il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco e la relazione tecnica, emerge che il palo in questione è un palo . La responsabilità della custodia del palo, e quindi dei danni da esso cagionati,
CP_5 ricade sul suo proprietario e custode, che è stato identificato dalla . Il palo insiste nella proprietà
CP_5 delle convenute per effetto di servitù coattiva, ma la custodia rimane sempre in capo alla . Le
CP_5 convenute non potrebbero intervenire su questo palo. Pertanto gli attori dovranno proporre una nuova ed autonoma domanda nei confronti della per il risarcimento del danno lamentato.
CP_5
Sulle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede una parte delle domande cessare per adempimento in corso di causa, altre respinte per carenza di legittimazione passiva e una terza dichiarata incompetente per ragione di materia, sussistono gravi e concorrenti ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Tale decisione tiene conto della complessità delle questioni sollevate e del parziale accoglimento delle tesi difensive di entrambe le parti, nonché del comportamento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott. Gustavo
Danise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 6836/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di recisione dei rami che invadono la proprietà degli attori, per avvenuto spontaneo adempimento da parte delle convenute.
2. Dichiara la carenza di legittimazione passiva delle convenute e CP_4 Controparte_1 in relazione alla domanda di risarcimento danni causati dalla caduta del palo Controparte_3 telefonico.
3. Dichiara la propria incompetenza funzionale per la domanda di recisione degli alberi di alto fusto piantumati a distanza non regolamentare che superano in altezza il muro di confine, in favore della competenza del Giudice di Pace, innanzi al quale gli attori sono onerati di riassumere il giudizio nei termini di legge;
pagina 4 di 5 4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno,
07 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 6836 del R.G. dell'anno 2022, ritenuta in decisione nell'udienza del 05.06.25 con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni successivi vertente
TRA
Avv. nato il [...] a [...] nia (AV), c.f. , Parte_1 C.F._1
Dott. nato il [...] a [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
Dott.ssa nata il [...] a [...], c.f. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Donatella Mingrone, dall'Avv. Francesco
Cerracchio, e dall'Avv. , presso il cui studio in Salerno al Corso Garibaldi n. 103, Parte_1 elettivamente domiciliano, come da procura in atti;
- Attori –
E dott.ssa nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappr.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aurelio MAMMONE e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via G. Romano n. 4;
- convenuta –
E
Sig.ra e , in atti generalizzate, non costituite;
Controparte_2 Controparte_3
- convenute contumaci –
OGGETTO: proprietà/risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.07.2022, lAvv. , il Dott. Parte_1 Parte_2
e la Dott.ssa , nella qualità di proprietari e possessori di appezzamento di terreno sito in Parte_3 agro di Salerno alla Via Galzigna n. 11, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno le sigg.re e , quali proprietarie dell'adiacente terreno CP_4 Controparte_1 Controparte_3 in catasto fabbricati al Foglio 17, particella 316, al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. per mancati obblighi di manutenzione ai sensi dell'art. 896 c.c. e per aver piantumato alberi, siepi ed altro a distanza non regolamentare.
Gli attori chiedevano altresì che venisse riconosciuta la responsabilità delle convenute per il cedimento strutturale di un palo presente nella loro proprietà e divenuto pericolante per la proprietà confinante dei germani , con conseguente richiesta di ordinare la definitiva messa in sicurezza Parte_1 del palo.
Veniva richiesta anche la condanna delle convenute a provvedere alla recisione dei rami che invadono la proprietà e ad eliminare tutti gli alberi e cespugli piantumati a distanza non regolare Parte_1
e che in altezza hanno superato i limiti consentiti.
Infine, gli attori richiedevano il risarcimento dei danni materiali subiti, inclusi quelli derivanti dal mancato utilizzo del garage e delle autovetture, quantificati in € 4.200,00.
Si costituiva in giudizio soltanto la Dott.ssa eccependo in via preliminare Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non proprietaria del terreno confinante, ma solo di unità abitative nel fabbricato adiacente.
Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda, sostenendo che la responsabilità per il palo pericolante fosse da attribuire a , proprietaria del palo, e che non vi fosse violazione delle distanze CP_5 legali per il cipresso.
Evidenziava inoltre di aver provveduto, per quanto possibile, alla pulizia dell'area di confine dopo aver ricevuto la notifica del procedimento di mediazione.
In corso di causa, a seguito di invito del Magistrato all'udienza del 12.07.2023, la parte convenuta dichiarava di aver eseguito il taglio dei rami e degli arbusti che sporgevano sulla proprietà degli attori, allegando allo scopo copiosa documentazione fotografica.
All'udienza del 16.04.2025, lo scrivente il Giudicante, rilevato che la parte convenuta aveva adempiuto al taglio dei rami che sporgevano nella proprietà , postulava la cessazione della Parte_1 materia del contendere su tale punto;
rilevava che la richiesta di taglio degli alberi di alto fusto esula dalla competenza del Tribunale ordinario, essendo di competenza funzionale del Giudice di Pace e riteneva dubbia la responsabilità dei convenuti per i danni cagionati dal palo, che parrebbe appartenere a;
CP_5 indi formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con rinvio al 05.06.25. pagina 2 di 5 La proposta non veniva accettata dagli attori ma soltanto dalla convenuta;
pertanto lo scrivente assumeva la causa in decisione ex art 281 sexies cpc con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali, osserva il Tribunale, innanzitutto che è cessata la materia del contendere relativa al taglio dei rami invadenti (art. 896 c.c.) È emerso chiaramente dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti in udienza che la parte convenuta, in ottemperanza all'invito del Magistrato, ha spontaneamente eseguito il taglio dei rami e della vegetazione che sporgevano nella proprietà . L'Avv. Mammone ha dato atto in udienza di aver ottemperato a quanto Parte_1 richiesto, allegando foto che lo dimostrano. Pertanto, su questo specifico punto, la materia del contendere
è venuta meno, residuando esclusivamente l'eventuale controversia per le spese di lite. La domanda relativa alla recisione dei rami protesi "in orizzontale" che invadono l'altrui proprietà è regolata dall'art. 896 c.c. e rientrava nella competenza del giudice unico di Tribunale. Essendo stata adempiuta, la domanda ha perso il suo oggetto.
Gli attori si dolgono che la convenuta non abbia adempiuto all'obbligo di "eliminare tutti gli alberi, cespugli ed altro che sono stati piantumati a distanza non regolare e che in altezza hanno superato abbondantemente i limiti consentiti"; tale asserzione si riferisce a piante che superano "in verticale" l'altezza del muro di confine, come disciplinato dall'art. 892, ultimo comma, c.c.
In conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in Ordinanza n. 20051 del 2018, la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi "in verticale" l'altezza del muro, rientra nella competenza funzionale del Giudice di Pace.
Si richiama altresì l'altra pronuncia riportata nell'ordinanza del 16.04.25 secondo cui la "vis attractiva" della competenza del Tribunale non opera quando siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, se alcune di esse rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace.
Questo principio si applica anche al caso in esame, dove la domanda relativa al taglio degli alberi di alto fusto appartiene alla competenza del Giudice di Pace per ragione di materia. Conseguentemente, su tale specifica domanda, il Tribunale adito è incompetente e le parti attrici dovranno riassumere la causa dinanzi al Giudice di Pace.
Gli attori hanno sostenuto nella comparsa conclusionale la propria convinzione sulla competenza del Tribunale sull'assunto che c'è stata una contestazione da parte convenuta sulla esatta demarcazione dei confini, e questo potrebbe essere sufficiente ad invocare il principio assoluto che le cause di regolamento di confini esulano dalla competenza del G.D.P., perchè rientrano fra quelle relative ai beni immobili, assoggettate alla regola della distribuzione della competenza per valore in base ai criteri posti dall'art. 15
c.p.c. con riguardo al valore della parte controversa dell'immobile. pagina 3 di 5 Tuttavia, non vi è prova di questa contestazione;
parte attrice non ha allegato una domanda giudiziale avversa di regolamento dei confini, ma soltanto una missiva spedita nell'anno 2000 dal dante causa delle convenute con cui si chiedeva al di arretrare i confini. Detta missiva, di parte, non è Parte_1 sufficiente a mettere in discussione i confini tra le proprietà, essendo necessario un giudicato sul punto.
Pertanto, la decisione dello scrivente Tribunale non può essere resa sulla base della situazione attuale dei luoghi, conseguendone che la domanda degli attori rientra ex art 7 cpc nella competenza funzionale del
GdP.
Infine, relativamente alla domanda di risarcimento danni e messa in sicurezza relativa al palo pericolante, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva delle convenute. Dalla documentazione prodotta, inclusi il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco e la relazione tecnica, emerge che il palo in questione è un palo . La responsabilità della custodia del palo, e quindi dei danni da esso cagionati,
CP_5 ricade sul suo proprietario e custode, che è stato identificato dalla . Il palo insiste nella proprietà
CP_5 delle convenute per effetto di servitù coattiva, ma la custodia rimane sempre in capo alla . Le
CP_5 convenute non potrebbero intervenire su questo palo. Pertanto gli attori dovranno proporre una nuova ed autonoma domanda nei confronti della per il risarcimento del danno lamentato.
CP_5
Sulle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede una parte delle domande cessare per adempimento in corso di causa, altre respinte per carenza di legittimazione passiva e una terza dichiarata incompetente per ragione di materia, sussistono gravi e concorrenti ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Tale decisione tiene conto della complessità delle questioni sollevate e del parziale accoglimento delle tesi difensive di entrambe le parti, nonché del comportamento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott. Gustavo
Danise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 6836/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di recisione dei rami che invadono la proprietà degli attori, per avvenuto spontaneo adempimento da parte delle convenute.
2. Dichiara la carenza di legittimazione passiva delle convenute e CP_4 Controparte_1 in relazione alla domanda di risarcimento danni causati dalla caduta del palo Controparte_3 telefonico.
3. Dichiara la propria incompetenza funzionale per la domanda di recisione degli alberi di alto fusto piantumati a distanza non regolamentare che superano in altezza il muro di confine, in favore della competenza del Giudice di Pace, innanzi al quale gli attori sono onerati di riassumere il giudizio nei termini di legge;
pagina 4 di 5 4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno,
07 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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