Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 34590
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Sentenza 11 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 5 luglio 2023, con pubblicazione avvenuta il 11 dicembre 2023. Le parti in causa erano una casa di riposo e gli eredi di un paziente deceduto, i quali avevano richiesto la dichiarazione di nullità dell'accordo di ricovero e la restituzione delle somme versate per le rette, sostenendo che le prestazioni ricevute dal loro congiunto fossero a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La casa di riposo, al contrario, chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo la validità dell'accordo e la legittimità del pagamento.

La Corte ha accolto le argomentazioni degli eredi, ritenendo che le prestazioni fornite al paziente, affetto da gravi patologie, fossero di natura sanitaria e inscindibilmente legate a quelle assistenziali, pertanto a carico del SSN. La Corte ha sottolineato che la nullità dell'accordo di ricovero era giustificata da un difetto di causa, in quanto le prestazioni dovevano essere erogate gratuitamente. Inoltre, ha evidenziato che la casa di riposo non poteva richiedere il pagamento delle rette, poiché le prestazioni erano state fornite in un contesto di integrazione tra assistenza e sanità, come previsto dalla normativa vigente. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso della casa di riposo, confermando la decisione della Corte d'Appello.

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Massime2

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative).

Le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta.

Commentario1

  • 1Malati di Alzheimer, non dovete pi¨ pagare la retta all'RSA, spetta al Servizio Sanitario Nazionale: nuova sentenza
    Dott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 6 novembre 2025

    Ricevere una diagnosi di morbo di Alzheimer significa affrontare non solo il progressivo deterioramento cognitivo del proprio caro, ma anche un peso economico che può risultare schiacciante. Quando la situazione si fa insostenibile e il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) diventa inevitabile, le famiglie si trovano di fronte a rette mensili che possono superare diverse migliaia di euro. Per decenni, il meccanismo è stato sempre lo stesso: le strutture e le Asl dividevano la retta in due parti distinte. Una quota, definita "sanitaria", veniva coperta dal Sistema Sanitario Nazionale. La parte restante, etichettata come "alberghiera" o "socio-assistenziale", finiva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 34590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34590
Data del deposito : 11 dicembre 2023

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