Sentenza 11 dicembre 2023
Massime • 2
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative).
Le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta.
Commentario • 1
- 1. Malati di Alzheimer, non dovete pi¨ pagare la retta all'RSA, spetta al Servizio Sanitario Nazionale: nuova sentenzaDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 6 novembre 2025
Ricevere una diagnosi di morbo di Alzheimer significa affrontare non solo il progressivo deterioramento cognitivo del proprio caro, ma anche un peso economico che può risultare schiacciante. Quando la situazione si fa insostenibile e il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) diventa inevitabile, le famiglie si trovano di fronte a rette mensili che possono superare diverse migliaia di euro. Per decenni, il meccanismo è stato sempre lo stesso: le strutture e le Asl dividevano la retta in due parti distinte. Una quota, definita "sanitaria", veniva coperta dal Sistema Sanitario Nazionale. La parte restante, etichettata come "alberghiera" o "socio-assistenziale", finiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 34590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34590 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
-ricorrente - contro LA RA, LA TO, rappresentati e difesi dagli avvocati MA AR, RU GU, TR ES;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 641/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2023 dal Consigliere AS GI;
1 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De EI che si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del 5° motivo e il rigetto dei primi quattro motivi;
udito l'Avvocato ES TR, che ha insistito nel rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1.IO LA (1921-2014) – che, nell'ultimo periodo della sua vita fu affetto da gravi e numerose patologie, tra le quali i postumi di una embolia polmonare, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemico-fibrillante, nonché morbo di Alzheimer di grado grave – fu ospite della Casa di Riposo LI RA NL di Trieste dal 14 gennaio 2010 fino alla morte (avvenuta il giorno 23 luglio 2014), versando rette per complessivi euro 86.296,50. 2.Dopo la morte del loro genitore, RA e TO LA convenivano in giudizio la Casa di Riposo chiedendo: a) dichiararsi che nulla era dovuto alla casa di riposo per il ricovero del loro congiunto, essendo la retta a carico del servizio sanitario nazionale e/o regionale;
b) dichiararsi la nullità, per contrarietà a norma imperativa, dell'impegno assunto da IN LA (ed eventualmente anche da essi figli) di provvedere al pagamento della retta;
c) condannarsi la casa di riposo alla restituzione, in loro favore, pro quota parte nella loro qualità di unici eredi, di quanto corrisposto (per l'ammontare complessivo di euro 86.296,50). La casa di riposo si costituiva e, in via preliminare, chiedeva accertarsi la qualità di eredi legittimi ed universali in capo agli attori;
in via principale, chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. 2 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti. Il Tribunale di Trieste con sentenza n. 85/2017, riconosciuta la qualità di eredi in capo agli attori e riconosciuta la legittimazione passiva della casa di riposo, respingeva la domanda attorea, e, in particolare, escludeva sia che l'impegno al pagamento della retta, che era stato assunto da IO LA, potesse considerarsi nullo ex art. 1418 c.c. e dare luogo ad azione di ripetizione;
sia che al LA fossero state fornite “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitari”. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello gli originari attori, articolando due motivi: con il primo sostenevano che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le prestazioni rese al loro congiunto erano caratterizzate dalla inscindibilità dei fattori sanitari da quelli sociali ed avrebbero comunque dovuto essere ricomprese tra le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del SSN;
con il secondo osservavano che anche le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle unità sanitarie locali e a carico delle stesse;
con il terzo motivo sostenevano che gravava sulla casa di riposo l'onere di provare l'entità e la natura del contributo sanitario percepito dalla Regione. La Corte di appello di Trieste con sentenza n. 641/2018, in accoglimento della domanda, riformava integralmente la sentenza di primo grado. Precisamente: dichiarava la nullità parziale dell'accordo per il ricovero di IO LA e condannava la casa di riposo al pagamento della somma di euro 86.296,50, oltre ad interessi ai tassi di legge dal dì dei singoli pagamenti all'effettivo saldo. 3 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la casa di riposo. Hanno resistito con controricorso gli originari attori. Questa Sezione all'udienza del 28 settembre 2022 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, sul presupposto che il ricorso poneva questioni per le quali era opportuna la trattazione della pubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto dei primi quattro motivi di ricorso e l'accoglimento del quinto ed ultimo motivo. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria sia in vista della suddetta udienza che in vista dell'odierna udienza. All'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente ha concluso insistendo nel rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso della casa di riposo è affidato a 5 motivi 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, senza provocare il contraddittorio delle parti, ha dichiarato < nullità parziale dell'accordo di ricovero del 26 luglio 2007, comportante l'impegno unilaterale al pagamento della retta per il qui accertato difetto di causa, non essendo la prestazione dovuta come da previsione normativa>>, mentre gli originari attori tanto in primo quanto in secondo grado hanno sempre chiesto l'accertamento della nullità parziale dell'accordo per la contrarietà a norme imperative. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di dover dichiarare la nullità parziale dell'accordo < prestazione dovuta come da previsione normativa>>. Sostiene che, 4 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 anche a voler ritenere che il SSR fosse tenuto per disposizione di legge a fornire assistenza gratuita al IO LA in considerazione delle sue patologie, detta disposizione non potrebbe però comportare la nullità del contratto stipulato con altri soggetti (cioè con soggetti diversi dal SSR) per fornire assistenza a pagamento. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato la nullità dell'accordo prendendo in considerazione anche e soprattutto le prestazioni sanitarie resesi necessarie in conseguenza del peggioramento della salute di IO LA in epoca successiva all'accoglimento presso la casa di riposto, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione la prestazione dedotta nel contratto (definita dal Programma assistenziale del 14 agosto 2009, contenuto nella cartella clinica in atti), che era fondamentalmente di natura assistenziale. 1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 7 septies d. lgs. N. 502/1992, dei DPCM 14 febbraio e 29 novembre 2001, dell'art. 54 della legge n. 289/2002 e dell'art. 13 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 10/1997 nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che sarebbero esclusi dai servizi integralmente a carico del SSN (qui SSR) soltanto quelli con i quali viene fornita <<…un'assistenza meramente sostitutiva delle cure familiari>>, ovvero <<…prestazioni di natura essenzialmente assistenziale>>. Sostiene che la corte territoriale, nell'affermare che la retta per il collocamento di IO LA presso la casa di riposo doveva essere pagata al 100% dal SSR e che la stretta correlazione tra le prestazioni assistenziali e sanitarie non consente una determinazione di quote (< rinvenibile>>), si pone in contraddizione con le previsioni di cui 5 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 all'art. 3 septies del d. lgs. n. 502/1992 (e del DPCM 14 febbraio 2001 che ne rappresenta la integrazione), oltre che con l'art. 54 della legge n. 289/2002 e con l'art. 13 della LR n. 10/1997, cioè con provvedimenti normativi che prevedono una ampia serie di prestazioni di tipo socio sanitario (non riducibili al mero ausilio nelle attività quotidiane ed alla sorveglianza, ma comprendenti anche trattamenti terapeutici) erogate con il concorso nella spesa del fruitore del servizio. 1.5. Con il quinto motivo, infine, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115, 342 e 346 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato, sia pure incidentalmente, che IO LA avrebbe pagato integralmente la retta per il collocamento presso la casa di riposo. Osserva che il pagamento di parte della retta da parte del SSN non soltanto è stato provato documentalmente ma è stato affermato dalla sentenza di primo grado, con statuizione che, non essendo stata oggetto di impugnazione, è passata in giudicato. 2. Il primo motivo non è fondato. Occorre in primo luogo ribadire che il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa -alla stregua delle risultanze istruttorie- autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. n.16809/2008; Cass. n. 2209/2016), né impedisce che il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa 6 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass. n. 11289/2018). Pertanto, la corte territoriale non è incorsa nel vizio denunciato laddove nella impugnata sentenza, richiesta di accertare la nullità parziale dell'accordo per contrarietà a norme imperative, ha invece rilevato la nullità parziale del suddetto accordo per difetto di causa. D'altronde neppure è ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 101 co 2 c.p.c., in quanto è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 29803 del 2019) il principio per cui, in tema di violazioni processuali, la parte che propone impugnazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., ma non indica in che modo, qualora gli fosse stato concesso l'invocato termine, avrebbe potuto evitare la pronuncia di nullità. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16049 del 2018) qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, come per l'appunto è quella qui in esame, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità 7 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando, ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato. In definitiva, il motivo in esame viene scrutinato alla luce del seguente principio di diritto: < investito da un'azione di nullità di un contratto, ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità dello stesso, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte, per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo>>. 3. Parimenti infondati sono i motivi secondo, terzo e quarto, che in quanto connessi sono qui trattati congiuntamente. 3.1. Le questioni sottese al ricorso hanno di recente formato esame da parte di questa Sezione (Cass. n. 2038 e n.13714 del 2023). A) Occorre premettere che il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (recante Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): - ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire < prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni>> (art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.); 8 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 - ha espressamente definito < tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione>> (art. 3 septies, comma 1). Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il DPCM del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il DPCM del 12 gennaio 2017. D'altronde, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati. Poiché detti obblighi sono previsti dai Livelli essenziali di assistenza (c.d. l.e.a.), le Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni mancanza di sufficienti adducendo la mancanza di risorse economiche. Invero, l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è sancito dall'articolo 117 della Costituzione e 9 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 rientra fra «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Ed il Consiglio di Stato con sentenza n. 1607/2011 ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi». B) Nel vigente quadro normativo, le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” vanno distinte sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”. Quanto all'interpretazione della nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", questa Sezione (così, in motivazione, Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n. 22776 del 2016): - ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, < natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito>>; - ha al contempo precisato che < sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali 10 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica>>, concerne, per l'appunto, < erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo>>. In sostanza, si è osservato, < prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale>>, e ciò perché in tal caso, < socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico>>. Alla luce del quadro che precede, questa Corte ha ravvisato nella < di un trattamento terapeutico personalizzato>> (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima. C) Quanto ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la Sezione Prima di questa Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che: < 11 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune>>. Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite <> alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla <> che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato. Successivamente, la Sezione Lavoro di questa Corte (sent. n. 22776/2016) ha ribadito che < S.S.N., l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle 12 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.>>. In applicazione di questi principi, la Sezione Prima di questa Corte ha recentemente respinto alcuni ricorsi (v. Cass. n. 16409, n. 16410, n. 19303 e n.19305 del 2021), proposti da RSA operanti nel territorio della Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai parenti dei ricoverati malati di Alzheimer, una integrazione della retta, ritenendo che, nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i degenti (morbo di Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art.30 della legge n. 730/1983, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente- degente presso la struttura. 3.2. Nel caso di specie, la corte di merito – con giudizio in fatto, non sindacabile in sede di legittimità: - ha ritenuto che dalla documentazione in atti risultava provato che, a far data dal 3 giugno 2009, il LA < portatore di importanti patologie (ipertensione arteriosa, postumi di embolia polmonare) e che il quadro generale (senza sostanziale 13 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 contestazione) si era nel tempo ulteriormente deteriorato (cardiopatia, insufficienza renale) sino a richiedere una alimentazione forzata tramite sondino>>; - ha ritenuto provato – con un giudizio in fatto, insindacabile in sede di legittimità - che fosse stato elaborato un prestabilito programma terapeutico, personalizzato e modulato sulle esigenze del LA, a scopo terapeutico, e che le condizioni del LA erano nel tempo peggiorate;
- ha conseguentemente ritenuto che nella specie le prestazioni sanitarie erano state prevalenti sulle prestazioni meramente assistenziali, < svolgersi delle attività quotidiane e nella correlata sorveglianza, ma comportando la somministrazione di trattamenti terapeutici e farmacologici di rilievo>>; con l'ulteriore conseguenza che le attività socio assistenziali, essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, restano a carico totale del Servizio sanitario, mentre rimangono escluse le ipotesi residuali in cui vengono somministrate prestazioni di natura essenzialmente assistenziale;
- ha rilevato che la stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni sanitarie non consente una determinazione di quote, che presuppone, per contro una scindibilità qui non rinvenibile, ed ha conseguentemente affermato la nullità dell'accordo di ricovero di ricovero comportante l'impegno unilaterale al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta come da previsione normativa. In definitiva, tanto affermando, la corte di merito, ben lungi dall'incorrere nei vizi denunciati, ha dato applicazione alla giurisprudenza di legittimità sopra ripercorsa, secondo la quale, anche 14 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 alla luce della evoluzione normativa in materia, è l'integrazione tra le prestazioni, ovvero l'unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale (ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 3 comma 3). 4. Non fondato è anche il quinto motivo. Dalla sentenza di primo grado, adeguatamente trascritta a pag. 19 del ricorso, risulta il parziale pagamento della retta da parte del Servizio sanitario nazionale, mentre nel penultimo cpv. di pag. 5 della sentenza impugnata si legge che la < titolo ad esigere il pagamento della (peraltro intera) retta per € 86.295,50 da parte degli eredi LA>>. Tuttavia, detto passaggio della sentenza impugnata intende fare riferimento a tutte e soltanto le somme che furono versate dai LA. La retta, invero, si distingue dalla tariffa: la prima corrisponde alla quota richiesta all'ospite o al Comune nelle prestazioni sociosanitarie, mentre la seconda è definita dalla Regione ed è corrisposta all'ente dal Servizio sanitario. Non vi è dunque contraddizione tra la circostanza che il Servizio sanitario abbia versato alla casa ricorrente una quota e l'affermazione che i LA hanno sostenuto l'intera retta nella misura di € 86.295,50. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
15 Numero registro generale 2406/2019 Numero sezionale 2549/2023 Numero di raccolta generale 34590/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere Relatore Il Presidente AS GI LU A. RA 16