Ordinanza cautelare 19 giugno 2020
Sentenza 8 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/02/2021, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2021
N. 00172/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2020, proposto da
CL CI RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G. Berchet n. 8;
contro
CI Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Servizi V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Bembo, 40;
per l'annullamento
- del provvedimento della Direzione Appalti e approvvigionamenti di IT s.p.a. di annullamento aggiudicazione definitiva prot. n. 0024505/20 del 24 marzo 2020, pubblicato in pari data sul profilo del committente, avente ad oggetto: “Annullamento proposta di aggiudicazione e aggiudicazione lavori di scavo e rinterro a supporto del personale IT Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est. Codice CIG 8108510A1F. Rif. LLPP128- 19/RR - RFQ_716”;
- della nota della Direzione Appalti e approvvigionamenti di IT s.p.a. prot. 0024516/20, trasmessa a mezzo piattaforma informatica all'impresa CL CI RA il 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Procedura Aperta per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale IT Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est. Codice CIG 8108510A1F. Comunicazione annullamento aggiudicazione definitiva”
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso per presupposizione e/o consequenzialità, ivi comprese per quanto occorrer possa:
- della relazione del RUP del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: “Verifica di documentazione tecnica a seguito dell'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale IT Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est. Codice CIG 8108510°1F LLPP128-19/RR_RFQ_716”
- della nota della Direzione Appalti e approvvigionamenti di IT S.p.A. prot. 0011933/20, trasmessa a mezzo piattaforma informatica all'impresa CL CI RA il 7.02.2020, avente ad oggetto “Procedura Aperta per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale IT Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est. Codice CIG 8108510A1F. Sollecito trasmissione documentazione disponibilità aree”;
- della nota della Direzione Appalti e approvvigionamenti di IT S.p.A. prot. 0016262/20, trasmessa a mezzo piattaforma informatica all'impresa CL CI RA il 24 febbraio 2020, avente ad oggetto “Procedura Aperta per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale IT Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est. Codice CIG 8108510A1F. Termine perentorio trasmissione documentazione disponibilità aree”;
- della nota della Direzione Appalti e approvvigionamenti di IT S.p.A. prot. 0024516/20, trasmessa a mezzo p.e.c. a Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (e per conoscenza all'impresa CL CI RA) il 25 marzo 2020, avente ad oggetto “Procedura Aperta per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale IT Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est. Codice CIG 8108510A1F. Richiesta di incameramento garanzia fideiussoria provvisoria impresa CL S.c.
in subordine:
- del disciplinare di gara telematica, prot. n. 0105129/19 del 28 novembre 2019, nella parte in cui all'art. 4.4.2. (rubricato “Disponibilità di cantieri attrezzati/aree deposito nella fascia litoranea e nella zona entroterra”) impone che “entro il termine indicato nella nota di aggiudicazione il soggetto aggiudicatario dovrà produrre la documentazione rilasciata dal Comune ove è ubicato il sito che ne attesti la conformità alle norme urbanistico edilizie per lo svolgimento dell'attività in questione” e stabilisce altresì che “Qualora entro il termine di cui sopra il sito non sia concretamente disponibile o non sia stato idoneamente predisposto si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione”;
- del Capitolato Speciale d'Appalto nella parte in cui all'art. 2.4. (rubricato “Obblighi e responsabilità civile e penale”) stabilisce che “In ogni caso, si precisa sin d'ora che i siti dovranno essere concretamente disponibili ed avere le caratteristiche di cui al p.to 5.1 del C.S.A. entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Entro tale data l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione rilasciata dal Comune ove è ubicato il sito che ne attesti la conformità alle norme urbanistico edilizie per lo svolgimento dell'attività in questione. Qualora entro il termine di cui sopra il sito non sia concretamente disponibile o non sia stato predisposto si procederà all'aggiudicazione al soggetto classificatosi in posizione immediatamente successiva”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CI Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Servizi V.E.R.I.T.A.S. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
IT s.p.a. (d’ora in poi IT) ha indetto una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale della CI addetto alla manutenzione delle reti e degli impianti e alla realizzazione di nuovi allacciamenti idrici nell’Area Est per un importo di € 981.174,80 ed una durata di 12 mesi.
La gara è stata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, relativamente agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, per gli appalti di lavori, forniture e servizi applichino la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
E’ pervenuta l’unica offerta della ricorrente CL CI RA (d’ora in poi CL) a cui l’appalto è stato aggiudicato subordinandone l’efficacia e la stipula del contratto all’esito delle verifiche circa l’effettivo possesso dei requisiti di esecuzione richiesti dalla lex specialis .
A seguito di un contraddittorio intercorso tra le parti, con successive richieste di integrazioni documentali, la stazione appaltante con nota prot. n. 0024505/20 del 24 marzo 2020 ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’incameramento della garanzia provvisoria e la segnalazione all’Anac circa il tenore delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.
Il provvedimento è motivato con riferimento alla circostanza che l’impresa non ha comprovato il possesso dei requisiti di esecuzione richiesti al paragrafo 4.4.2 del disciplinare di gara in quanto, nei termini assegnati, non ha dimostrato la conformità delle aree individuate né ha concretamente attrezzato le stesse secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2.4 e 5.1 del capitolato speciale d’appalto.
Il paragrafo 4.4.2 del disciplinare di gara prevede che, al fine di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione e addivenire alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario deve comprovare di avere in disponibilità di:
“ - due aree da dedicare a cantiere attrezzato e area di deposito la cui ubicazione e le caratteristiche sono indicate al punto 2.4 lettera f) e punto 5.1 del CSA.
- due aree (o in alternativa un’unica area purché ubicata nella fascia di 6 km a cavallo dell’asse del fiume Piave) da dedicare a cantiere attrezzato e area di deposito la cui ubicazione e le caratteristiche sono indicate al punto 2.4 lettera g) e punto 5.1 del CSA ” .
Il medesimo paragrafo 4.4.2 precisa inoltre che:
“ In tali aree dovrà essere sempre garantita la presenza di tutti i mezzi d’opera, le attrezzature ed i materiali inerti necessari per eseguire la prestazione richiesta in emergenza.
In fase di presentazione dell’offerta il concorrente dovrà dichiarare il proprio impegno, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a dotarsi delle aree da adibire a tale scopo allestendole conformemente a quanto richiesto nel Csa.
L’aggiudicatario, in fase di aggiudicazione e al fine della dichiarazione di efficacia della stessa, dovrà comprovare la disponibilità dei siti individuati come cantieri attrezzati/aree di deposito mediante presentazione di idoneo titolo (proprietà, locazione o altro) di disponibilità per tutto il periodo dell’appalto esplicitandone la conformità ai requisiti indicati al p.to 5.1) del C.S.A.
Per ogni sito l’aggiudicatario dovrà dimostrare l’idoneità alle norme urbanistico edilizie vigenti nel Comune in cui è ubicato e fornire le planimetrie e l’estratto del P.R.G. Entro i termini indicati nella nota di aggiudicazione il soggetto aggiudicatario dovrà produrre la documentazione rilasciata dal Comune ove è ubicato il sito che ne attesti la conformità alle norme urbanistico edilizie per lo svolgimento dell’attività in questione.
Qualora entro il termine di cui sopra il sito non sia concretamente disponibile o non sia stato idoneamente predisposto si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione ”.
L’art. 2.4. del capitolato prevede un termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva entro cui il concorrente aggiudicatario deve approntare le aree con le caratteristiche di cui al punto 5.1. del capitolato e comprovarne la concreta disponibilità.
Il punto 5.1 del capitolato fissa inoltre i seguenti requisiti minimi dei luoghi di deposito:
- idonea recinzione perimetrale dell’area;
- superficie pavimentata in calcestruzzo e suddivisa, con muri verticali (in calcestruzzo armato o muratura), in settori distinti in base alla tipologia del materiale depositato. Idonea copertura per prevenire il fenomeno di dilavamento;
- la superficie pavimentata deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato ad impianto di trattamento ubicato in uno dei comuni associati del comprensorio aziendale del lotto servito, come riportato al p.to 2.4 lettera f);
- l’area di deposito deve essere dotata di un strumento di misura (pesa a ponte) elettronica;
- adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- l’area di concentramento dei materiali di risulta deve essere distinta da quella utilizzata per lo stoccaggio delle materie prime.
Con il ricorso in epigrafe CL impugna il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione con tre motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 4.4.2. del disciplinare e dell’art. 2.4 del capitolato, nonché dell’art. 100 del D.lgs. n. 50 del 2016, la violazione del principio di proporzionalità, l’irragionevolezza e l’illogicità perché la lex specialis deve essere interpretata nel senso che entro il previsto termine di 30 giorni l’aggiudicatario deve fornire solo la prova del possesso o della detenzione delle aree in forza di un idoneo titolo negoziale, e del semplice impegno a dotare le aree medesime delle specifiche caratteristiche richieste. Infatti tale adempimento richiede inevitabilmente un maggiore lasso temporale dato che presuppone il previo ottenimento di titoli edilizi i cui tempi di rilascio non dipendono dalla volontà dell’aggiudicatario e sono incompatibili con il brevissimo termine di 30 giorni.
Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, CL contesta la legittimità delle clausole contenute nell’art. 4.4.2. del disciplinare e nell’art. 2.4 del capitolato per violazione dell’art. 100 del D.lgs. n. 50 del 2016, e dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di logicità, di affidamento e di buonafede; lamenta inoltre lo sviamento in relazione all’assoluta incongruità del termine previsto per dar seguito agli adempimenti prescritti, sostenendo l’illegittimità dei requisiti particolari previsti per l’esecuzione del contratto in quanto contrastanti con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità. Secondo la ricorrente le clausole della lex specialis interpretate nel senso voluto dall’Amministrazione impongono dei requisiti di esecuzione impossibili da soddisfare per chiunque non sia già ex ante in possesso di aree appositamente attrezzate.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 nonies , e degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento perché è stato omesso nella motivazione del provvedimento impugnato ogni riferimento alle ragioni di interesse pubblico che sorreggono l’annullamento in autotutela, e non risulta effettuata una comparazione rispetto all’interesse privato, e nemmeno risulta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.
Si è costituita in giudizio IT eccependo la tardività del secondo motivo, perché le relative censure, qualificate come sostanzialmente escludenti dalla stessa ricorrente, avrebbero dovuto essere proposte avverso il bando, e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 289 del 19 giugno 2020, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza del 2 dicembre 2020, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla stazione appaltante con riguardo al secondo motivo, perché il medesimo è infondato nel merito.
Nel caso in esame non è controverso tra le parti che la CI ricorrente non ha fornito alla stazione appaltante la prova di possedere i requisiti di esecuzione richiesti dalla lex specialis relativamente alle caratteristiche delle aree la cui disponibilità è richiesta ai fini dello svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto dal punto di vista della regolarità urbanistica e dei requisiti tecnici di tutela ambientale.
La ricorrente con il primo motivo sostiene che le previsioni della lex specialis relative ai requisiti di esecuzione devono essere interpretate nel senso che entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione deve essere data prova del possesso delle aree, mentre la prova che le stesse hanno le caratteristiche richieste può essere data in un momento successivo, dato che non è possibile e viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza, un’interpretazione volta a richiedere adempimenti impossibili da eseguire in tempi così ravvicinati, a meno di non restringere la platea dei concorrenti ai soli soggetti che siano già titolari ex ante di aree con le caratteristiche richieste.
Con il secondo motivo, formulato in via subordinata al mancato accoglimento della tesi proposta con il primo motivo, la ricorrente sostiene che sono le clausole della lex specialis interpretate nel senso voluto dalla stazione appaltante a rivelarsi illegittime per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Per avvalorare tali conclusioni la ricorrente nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza, sottolinea che una seconda gara indetta dalla stazione appaltante con i medesimi requisiti è andata deserta, e che quindi l’appalto è stato oggetto di un affidamento diretto al contraente uscente, evidentemente l’unico in possesso dei requisiti richiesti.
Tali censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non sono condivisibili.
In primo luogo va osservato che le prescrizioni della lex specialis indicano l'obbligo del concorrente di disporre dei siti in contestazione unicamente come condizione per la stipula del contratto. Tale previsione deve pertanto ritenersi conforme ai principi di massima tutela della concorrenza tra le imprese delineati dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2020 n. 2850; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929) che ammette le previsioni della lex specialis limitate “all'impegno alla disponibilità” e non “all'effettiva disponibilità” di attrezzature o requisiti necessari allo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, da comprovare solo in caso di aggiudicazione e preliminarmente alla stipula del contratto. Diversamente, si configurerebbe una violazione del principio di parità di trattamento in relazione al vantaggio competitivo che verrebbe a prodursi per i soggetti economici già operanti sul territorio di riferimento e si determinerebbe, a causa della richiesta capacita organizzativa aggiuntiva per l'impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 3 aprile 2018, n. 2083).
In secondo luogo va osservato che le stazioni appaltanti dispongono di un’ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara e sono legittimate ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza e sia correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo 2020, n. 1484; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440).
L'esercizio di tale potere, assimilabile alla potestà esercitata in sede regolamentare, costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza della stazione appaltante, nei confronti della quale il giudice amministrativo esercita un sindacato solo estrinseco, in base al quale può verificare se le prescrizioni di gara siano frutto di una adeguata istruttoria, siano ragionevoli e proporzionali rispetto all'interesse perseguito.
Nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrato una macroscopica incongruità o irragionevolezza dei requisiti di esecuzione richiesti.
Infatti l’appalto riguarda lavori che hanno una durata stimata di un solo anno e tale circostanza implica che la stazione appaltante ha la necessità, una volta stipulato il contratto, di avviare con immediatezza l’esecuzione dello stesso. E’ pertanto giustificata la previsione secondo cui l’aggiudicatario deve essere sollecitamente in grado di utilizzare, per l’esecuzione dei lavori, dei siti conformi agli strumenti urbanistici ed adeguatamente allestiti, non potendosi ipotizzare che l’operatore possa ritenersi abilitato ad operare in siti privi della conformità urbanistica o privi dei requisiti richiesti sotto il profilo ambientale a tutela da eventuali inquinamenti.
Pertanto la tesi della ricorrente secondo cui le clausole della lex specialis andrebbero interpretate nel senso di consentire l’acquisizione in un secondo tempo della regolarità urbanistica delle aree di eventuali titoli edilizi necessari ad attrezzarle secondo i requisiti richiesti, è infondata perché incompatibile con la tipologia e l’oggetto dello specifico appalto ed illogica rispetto alla sua durata.
Parimenti priva di fondamento è la dedotta illegittimità delle clausole della lex specialis che prescrivono determinati requisiti delle aree, posto che le caratteristiche indicate corrispondono alle norme tecniche richieste per i depositi dei materiali da costruzioni (quali sono gli inerti per reinterri), e dei materiali di risulta (terre e rocce da scavo), e sono volte ad evitare sversamenti e fenomeni di percolamento mediante la presenza di pavimentazioni, ovvero fenomeni di dilavamento mediante idonee coperture, ovvero la miscelazione tra materiali di diversa natura mediante la presenza di muri di separazione verticale.
L’assunto secondo cui sarebbe oggettivamente impossibile per chiunque reperire le aree necessarie ad adempiere a tali prescrizioni nei tempi richiesti, non comprovato dalla parte ricorrente, è confutato efficacemente dalla stazione appaltante la quale, in prossimità dell’udienza pubblica, ha controdedotto - con dati puntuali acquisiti a seguito di un’indagine di mercato - che risultano in realtà disponibili numerosi siti potenzialmente idonei allo scopo sia dal punto di vista urbanistico (perché ubicati in zone industriali, produttive o artigianali), sia dal punto di vista strutturale (si tratta prevalentemente di capannoni industriali inutilizzati o dismessi muniti di recinzioni, pavimentazioni dei piazzali, sistemi di raccolta delle acque), ovvero che vi sono degli stabilimenti che già operano nei settori della movimentazione di materiali con analoghe caratteristiche (impianti di produzione di calcestruzzi e di asfalti, di costruzioni civili, di carpenteria ecc.) utilizzabili allo scopo previa la stipula di contratti di locazione.
Neppure la circostanza che la seconda gara sia andata deserta è idonea a fornire argomenti favorevoli alla tesi propugnata dalla ricorrente circa l’impossibilità oggettiva per chiunque di soddisfare i requisiti richiesti. Infatti l’operatore che ha vinto la seconda gara è stato escluso non per la mancanza dei requisiti, ma per il mancata pagamento del contributo Anac.
Il primo ed il secondo motivo sono pertanto infondati.
Anche il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata motivazione dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non è condivisibile.
Infatti nel caso di specie la stazione appaltante non ha esercitato propriamente un potere di annullamento in autotutela connotato da elementi di discrezionalità secondo il paradigma delineato dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Infatti l’annullamento dell’aggiudicazione in caso di mancato possesso dei requisiti di esecuzione era espressamente previsto come conseguenza automatica e vincolata dal paragrafo 4.4.2 del disciplinare di gara e, al di là del nomen iuris utilizzato, l’atto posto in essere rientra nella categoria degli atti di mero ritiro dell’aggiudicazione. Infatti ha ad oggetto l’aggiudicazione non ancora efficace per la mancanza dei requisiti dichiarati. La sua adozione costituisce pertanto applicazione dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016, e non può ritenersi subordinata all’accertamento dei presupposti che la normativa vigente richiede per gli atti di autotutela (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17 luglio 2018, n. 8011).
Non è fondata neppure la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto, come appena precisato, oggetto di impugnazione è un atto vincolato di mero ritiro e non un annullamento in autotutela. In ogni caso va osservato che la censura non potrebbe trovare accoglimento neppure se si trattasse di un annullamento in autotutela. Tale atto infatti è stato adottato all’esito di un fitto contraddittorio tra le parti volto ad accertare il possesso o meno dei requisiti di esecuzione richiesti dalla lex specialis , e pertanto non sarebbe comunque prospettabile in concreto alcuna violazione dei diritti partecipativi dell’aggiudicataria. Per costante giurisprudenza infatti la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può determinare l'annullamento del provvedimento quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza aliunde dei fatti posti poi a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ( ex pluribus cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 novembre 2017, n. 11363; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 4882). Inoltre, a fronte della non contestata mancanza dei requisiti di esecuzione richiesti, deve ritenersi provato in giudizio che l’atto impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato, con conseguente operatività della disposizione di cui all’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990.
In definitiva il ricorso deve essere respinto, con la precisazione che è invece divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione del capo del provvedimento impugnato che ha effettuato la segnalazione all’Anac, posto che quest’ultima, come documentato dalla ricorrente, ha archiviato la segnalazione ritenendo che nella fattispecie in esame non possa rinvenirsi una falsa dichiarazione da parte dell’aggiudicataria.
La peculiarità delle vicende che hanno dato origine alla controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile con riguardo all’impugnazione della segnalazione all’Anac, e per la restante parte lo respinge nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 2 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO