Legge 21 novembre 1988, n. 508

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  • 1Corte Costituzionale: Ordinanza n. 252 anno 2014 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte Costituzionale
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  • 2Notizie Giuridiche
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  • 3Studio Legale Costanzo
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    La Cassazione sancisce i criteri di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa del minore La fattispecie portata all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour aveva ad oggetto il caso di un neonato che, pur essendo sano durante la gestazione, aveva sofferto una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, il che aveva comportato l'insorgere di gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi. I genitori del bambino convenivano innanzi il Tribunale sia l'azienda ospedaliera che i medici responsabili del fatto, ottenendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. La …

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  • 4Studio Legale Costanzo
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    La Cassazione sancisce i criteri di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa del minore La fattispecie portata all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour aveva ad oggetto il caso di un neonato che, pur essendo sano durante la gestazione, aveva sofferto una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, il che aveva comportato l'insorgere di gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi. I genitori del bambino convenivano innanzi il Tribunale sia l'azienda ospedaliera che i medici responsabili del fatto, ottenendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. La …

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  • 5Studio Legale Costanzo
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    La Cassazione sancisce i criteri di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa del minore La fattispecie portata all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour aveva ad oggetto il caso di un neonato che, pur essendo sano durante la gestazione, aveva sofferto una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, il che aveva comportato l'insorgere di gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi. I genitori del bambino convenivano innanzi il Tribunale sia l'azienda ospedaliera che i medici responsabili del fatto, ottenendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. La …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Foggia, sentenza 17/06/2024, n. 1922
    Provvedimento: n. 5130/2022 R.G REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di FOGGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolina De Lia all'udienza del 17/06/2024, fissata con trattazione cartolare, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, mediante deposito telematico, la seguente SENTENZA nella causa in epigrafe indicata promossa da: ( ) con l'avv. CAZZANIGA AMLETO Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro ( ) con l'AVVOCATURA dell'ISTITUTO CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE Ragioni di fatto e di diritto della decisione In data 28/06/2022 la parte in epigrafe indicata premetteva di aver proposto ricorso ex art.445 bis c.p.c. per ottenere il ripristino …
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    • spese CTU·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • inabilità totale·
    • CTU·
    • spese processuali·
    • malattia oncologica·
    • assistenza continua·
    • revisione indennità·
    • indennità di accompagnamento·
    • giurisdizione del tribunale

  • 2Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2024, n. 1688
    Provvedimento: r.g. 2900/24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 04.12.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2900/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente TRA ) - avv. DONNARUMMA Parte_1 C.F._1 ENRICO ( ); C.F._2 RICORRENTE E ( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1 ( ); C.F._3 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.06.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • requisito sanitario·
    • nullità relativa CTU·
    • contraddittorio tecnico·
    • indennità di accompagnamento·
    • handicap grave·
    • incapacità di compiere atti quotidiani·
    • art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18·
    • impossibilità di deambulare·
    • invalidità totale

  • 3Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/02/2025, n. 249
    Provvedimento: r.g. 4942/24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4942/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente TRA ( ) - avv. VIRTUOSO Parte_1 C.F._1 ANTONIO ( ); C.F._2 RICORRENTE E Controparte_1 ( - avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); P.IVA_1 C.F._3 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/10/2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver …
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    • incapacità atti quotidiani·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • spese processuali·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • indennità di accompagnamento·
    • requisiti medico-legali·
    • sostegno nucleo familiare·
    • art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18·
    • impossibilità di deambulare·
    • invalidità totale

  • 4Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 390
    Provvedimento: Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1854/2024 r.g., decisa nell'udienza dell'11.2.2024, promossa da , con gli avv.ti Emanuele Franco e Cosima Luccarelli; Parte_1 ricorrente contro con l'avv. Antonio Andriulli; CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co.3 l. 104/1992. Conclusioni delle parti Con ricorso depositato il 21.2.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l'istante in epigrafe chiedeva dichiararsi nei confronti dell' il …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • inabilità lavorativa·
    • art. 152 disp. att. c.p.c.·
    • spese di causa·
    • indennità di accompagnamento·
    • art. 3 co. 3 l. 104/1992·
    • necessità di assistenza continua·
    • impossibilità di deambulare·
    • art. 1 l. 18/1980

  • 5Trib. Patti, sentenza 04/12/2024, n. 2012
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 04/12/2024, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2628/2022 R.G., promossa da: , Codice Fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 07/12/1976, residente in Caronia (ME) via Caracciolo sn, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME) via Trento n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Giuliana Monzù, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in …
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    • decorrenza benefici·
    • spese CTU·
    • invalidità civile·
    • L.104/92·
    • compensazione spese·
    • art. 132 c.p.c.·
    • pensione di inabilità·
    • indennità di accompagnamento·
    • legittimazione passiva·
    • art. 445bis c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1. Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento 1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue.
    2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
    a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
    b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
    3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
    4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
    5. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
    6. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
    - La legge n. 18/1980 reca "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
  • Art. 2. Misura e periodicita' delle indennita' di accompagnamento 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 . ((1)) 2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima. ((1)) 3. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e' stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 . ((1)) 4. Per gli anni successivi detto adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima. ((1)) 5. L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per dodici mensilita'.

    ------------- AGGIORNAMENTO (1)

    La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono aumentate dei seguenti importi:
    a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988 ;
    b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988 ;
    c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 ;
    d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 ."
  • Art. 3. Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.(3) ((5)) 2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all' articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
    3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
    4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 .(1) (4)

    ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1,
    lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono aumentate dei seguenti importi:
    a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
    erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988 ;
    b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
    erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988 ;
    c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai
    cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 ;
    d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in
    favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 ." ------------- AGGIORNAMENTO (3)

    La L. 3 aprile 2001, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'indennita' speciale istituita dall' articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e' stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1 gennaio 2002".
    ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
    La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall' articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
    ---------------- AGGIORNAMENTO (5)
    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 467) che " L'importo dell'indennita' speciale istituita dall' articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e' stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008."