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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. NT Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4799/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI, 41 TORINO Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ZUPPARDO PAOLA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in PIAZZA STATUTO, 10 CP_1 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. CASTUCCI SAMUELE MARIA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte rispettivamente depositato il 7.10.2024 e l'8.10.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
pagina 1 di 3 Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
ROBASSOMERO (TO) il 21/03/1983.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROBASSOMERO (atto n. 2, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie NT e , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
9.10.2007, omologata dal Tribunale di Torino in data 15.10.2007.
Con ricorso depositato il 14.03.2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ma instando per la corresponsione di un assegno divorzile, a carico del Sig. ed in Pt_1
suo favore, in misura pari ad € 2.232,00.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 21.10.2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo un assegno di € 700,00 a carico del sig. ed in favore della moglie. Pt_1
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 14.02.2023, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale solo in punto status ed all'esito l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con sentenza parziale in data 27.02.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di un teste e l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza dell'8.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone che il signor contribuisca al mantenimento della signora con il Parte_1 CP_1
versamento mensile dell'importo di € 900,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire da novembre 2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. NT Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. NT Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4799/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI, 41 TORINO Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ZUPPARDO PAOLA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in PIAZZA STATUTO, 10 CP_1 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. CASTUCCI SAMUELE MARIA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte rispettivamente depositato il 7.10.2024 e l'8.10.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
pagina 1 di 3 Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
ROBASSOMERO (TO) il 21/03/1983.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROBASSOMERO (atto n. 2, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie NT e , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
9.10.2007, omologata dal Tribunale di Torino in data 15.10.2007.
Con ricorso depositato il 14.03.2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ma instando per la corresponsione di un assegno divorzile, a carico del Sig. ed in Pt_1
suo favore, in misura pari ad € 2.232,00.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 21.10.2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo un assegno di € 700,00 a carico del sig. ed in favore della moglie. Pt_1
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 14.02.2023, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale solo in punto status ed all'esito l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con sentenza parziale in data 27.02.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di un teste e l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza dell'8.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone che il signor contribuisca al mantenimento della signora con il Parte_1 CP_1
versamento mensile dell'importo di € 900,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire da novembre 2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. NT Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3