Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4558
CASS
Sentenza 22 marzo 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da vari magistrati, tra cui il Dott. Pietro Campanile in qualità di relatore. Le parti in causa sono il Comune di Carbonera, ricorrente, e un gruppo di controricorrenti, i quali avevano inizialmente richiesto la restituzione di somme versate per il ricovero di una persona affetta da Alzheimer. Il Comune, a sua volta, sosteneva di avere diritto a una rivalsa per le spese sostenute, invocando la scindibilità tra prestazioni sanitarie e assistenziali.

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune, affermando che le prestazioni fornite erano prevalentemente di natura sanitaria e, pertanto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il giudice ha argomentato che l'interpretazione delle norme in questione deve tenere conto del diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione, e che le prestazioni socio-assistenziali non possono essere scisse da quelle sanitarie in questo contesto. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'impegno di pagamento assunto dal controricorrente fosse nullo per difetto di causa, poiché le prestazioni erano già a carico del servizio sanitario. La decisione si fonda su un'interpretazione consolidata della normativa vigente, che esclude la possibilità di rivalsa da parte del Comune.

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Massime1

L'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4558
Data del deposito : 22 marzo 2012

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