Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 1983 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 luglio 2011 |
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- 1. Nuovo raffreddamento della rivalutazione delle pensioni più elevateAvv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Premessa – 2. La perequazione: iter legislativo – 3. La posizione della Corte Costituzionale – 4. Aspetti problematici – 5. Osservazioni conclusive 1. Premessa Allo scopo di proteggere il potere di acquisto dei pensionati e garantire loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, il nostro sistema pensionistico prevede il meccanismo della cosiddetta “perequazione automatica”, un aumento periodico dell'assegno collegato all'inflazione. L'istituto si pone all'interno della tutela costituzionale apprestata dall'art. 38, comma 2, Cost. in favore dei lavoratori, allorché il legislatore costituente usa il sintagma “mezzi adeguati” e, pertanto, da questo articolo e dalla …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1.
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , resta fissato, in termini di competenza, in lire 145.899 miliardi per l'anno finanziario 1984.
Nei limiti di cui al presente articolo non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell' articolo 10, sesto e settimo comma , e dell' articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Per l'esercizio 1984, le facolta' di cui agli articoli 7 , 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.029,5 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 10.720 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. - Titolo II : Disposizioni in materia di entrate